Art. 156 Aree agricole periurbane di pianura ad elevata parcellizzazione fondiaria (E2)

1. Le aree agricole perirubane, definite al precedente art.45, sono individuate con apposito perimetro e sigla nelle tavole “disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. In tali aree sono consentiti i seguenti interventi:

• Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, in assenza di programma aziendale di cui all’art. 135

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale di cui all’art. 136

• Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale di cui all’art. 140

• Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’art. 141

• Serre fisse e stagionali per attività ortoflorovivaistiche di cui all’art. 145

• Manufatti per l’agricoltura amatoriale di cui all’art. 146

• Manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile di cui all’art. 147

• Attività ludico – sportive in territorio rurale di cui all’art. 149;

• Interventi sugli edifici con destinazione non agricola in territorio rurale di cui art. 150, ad eccezione degli edifici e manufatti con destinazione residenziale derivati integralmente da condono edilizio per i quali sono consentiti interventi fino alla manutenzione straordinaria (MS).

• Interventi di deruralizzazione di cui all’art. 152.

3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto disposto al precedente Titolo IV e del Capo I del presente Titolo, nonché delle seguenti prescrizioni e indicazioni specifiche:

• conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i paesaggi rurali storici così come disciplinati all’art. 41 (Titolo II) delle presenti Norme.