Art. 152 Interventi di deruralizzazione
1. E’ consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali purché siano salvaguardati caratteri dell’edilizia storica e comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui agli art. 81, 82 e 83 della L.R. 65/2014.
2. Si definiscono edifici rurali, ovvero patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola, le costruzioni ricadenti nel territorio rurale ad eccezione degli immobili iscritti al NCEU prima dell’entrata in vigore della L.R. 10/1979 e degli immobili per il quali sia stata autorizzata una destinazione d’uso diversa da quella agricola mediate atti del Comune.
3. Gli interventi edilizi che comportano mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale devono comportare la realizzazione di unità abitative con SE non inferiore a 80 mq per ciascuna unità. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso senza opere sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all’art.26 c.2 delle presenti norme.
4. Le unità abitative conseguenti a deruralizzazione devono prevedere uno spazio accessorio per rimessaggio attrezzi agricoli di superficie non inferiore ai 10 mq, non computabili quale superficie minima residenziale ai fini del comma precedente.
5. La deruralizzazione dell’immobile è soggetta all’individuazione di una pertinenza minima con le modalità di cui al successivo articolo.
6. Qualora l'intervento comporti perdita della destinazione agricola per SE pari o superiore a mq. 300 per le abitazioni e 500 mq per gli annessi agricoli costruiti anteriormente al 15.04.2007, il mutamento è soggetto a Programma Aziendale avente valenza di Piano attuativo ovvero, ove il proprietario non rivesta qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, a Piano di Recupero.