Art. 150 Interventi sugli edifici con destinazione non agricola in territorio rurale

1. Sugli edifici con destinazione d’uso non agricola esistenti, e quelli oggetto di deruralizzazione ai sensi dell’art. 152, con esclusione degli edifici e manufatti di valore storico architettonico e testimoniale per i quali si applica la disciplina di cui all’art. 34 delle presenti Norme, sono consentiti ai sensi dell’art. 79 della L.R. 65/2014:

  • A1) Sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato:
    • - MO manutenzione ordinaria
    • - MS manutenzione straordinaria
    • - RRC restauro e risanamento conservativo
    • - REC ristrutturazione edilizia conservativa
    • - IP.1, IP.2 di cui all'art. 23 delle presenti Norme.
    • - Per l'edificato storico/storicizzato si applicano altresì le disposizioni dell'art. 98 c. 1
  • A2) Sugli immobili classificati quali edificato di recente formazione:
    • - MO manutenzione ordinaria
    • - MS manutenzione straordinaria
    • - RRC restauro e risanamento conservativo
    • - REC ristrutturazione edilizia conservativa
    • - IP. 1, IP.2, di cui all’art. 23 delle presenti Norme
    • - RRF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele
    • - RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele
    • - AV addizioni volumetriche, senza mutamento di destinazione o frazionamento, esclusivamente per unità immobiliari a destinazione residenziale, turistico-ricettivo, direzionale e servizi: 20 % della SE esistente, per un massimo aggiuntivo di mq 30
    • - Piscine e impianti sportivi con le modalità di cui all’art. 127 (piscine e impianti sportivi ad uso privato nel territorio rurale)
    • - sulle consistenze edilizie esistenti con destinazione industriale-artigianale alla data di adozione del Piano Operativo è consentita la realizzazione di nuova SE internamente alla sagoma dell’edificio, anche con la creazione di nuovi orizzontamenti, nei limiti del 10% della SE esistente, e senza mutamento della destinazione d’uso.

2. Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 79, comma 3) della L.R. 65/2014 senza incremento di volume/SE, al fine di rendere idonei gli edifici esistenti alle esigenze connesse all’attività venatoria di cui alla L.R. 3/1994.

3. Disciplina delle funzioni:

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub-categorie funzionali:

  • - (R) residenziale per edifici derivanti integralmente da condono edilizio e per edifici ricadenti nelle aree agricole periurbane ad elevate parcellizzazione fondiaria (E2) fatti salvi gli interventi di deruralizzazione delle abitazioni degli imprenditori agricoli che hanno cessato l'attività o non più facente parte di aziende agricole;
  • - (TR.3) campeggi comprensivi delle relative attrezzature di servizio (uffici, spaccio, bar/ristorante) ed aree sosta attrezzate, aree di sosta per autocaravan con dotazioni di servizio;
  • - (I) Industriale e artigianale fatta eccezione per: (I.4) laboratori, officine, (I.10) produzione di software, (I.11) servizi alla persona;
  • - (CD.2 e CD.2.1) commercio al dettaglio in medie strutture di vendita alimentari e non (CD.5) commercio non alimentare a grande fabbisogno di superficie (CD.6) magazzini e locali di deposito
  • - (D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata, (D.9) autorimesse, garage e parcheggi privat
  • - (CI) commerciale all'ingrosso e depositi.