Art. 147 Manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile. Pensionati per animali domestici

1. La realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile di cui all'art. 78 della L.R. 65/2014 e all'art. 13 del D.P.G.R. 63/R/2016 è consentita nell'intero territorio rurale, nel rispetto dei parametri dimensionali di cui alla seguente tabella, solo qualora sui fondi interessati non siano già presenti strutture o fabbricati utilizzabili per tale scopo, ad esclusione dei seguenti ambiti:

- corridoi fluviali, perifluviali e zone umide di cui all'art. 40 delle presenti Norme

MANUFATTI RICOVERO ANIMALI DOMESTICI E DA AFFEZIONE
Dimensioni fondo (mq) Parametri dimensionali SUL e SC (mq)
501 - 1500 8
1501 - 5000 12
5001 - 10000 16

2. Tali manufatti possono essere adibiti a deposito, protezione o ricovero di animali, nonché alla protezione di fondi o all'allevamento a fini di autoconsumo. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche e di benessere dell'animale in conformità alla normativa vigente.

3. La realizzazione di tali manufatti rurali deve rispettare le seguenti prescrizioni e limitazioni:

- devono essere realizzati prioritariamente nell'area pertinenziale dei fabbricati esistenti o nelle aree contermini degli annessi agricoli; è ammessa la loro realizzazione, in assenza di edifici principali (abitazioni o annessi) dei quali possano essere considerati pertinenza, dove non escluso dalle specifiche Norme relative alle divere aree agricole (Titolo VIII);

- devono essere demoliti una volta cessato il loro utilizzo e non possono in alcun modo essere riutilizzati per finalità diverse;

- i manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile non possono superare l'altezza di ml 1.80; devono essere in legno e/o materiali leggeri, semplicemente infissi nel terreno, senza opere di fondazione, e potranno avere una recinzione a rete a maglia sciolta. Il piano di pavimento di tali manufatti dovrà essere realizzato con terra vegetale o con riporto di materiale inerte fatte salve soluzioni diverse prescritte da norme di carattere igienico-sanitario.

- è vietato l'uso di lamiera e materiali plastici; non è ammessa la realizzazione di impianti elettrici, e di smaltimento.

- al fine di limitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica e di inquinamento acustico tali manufatti dovranno essere collocati a congrua distanza da edifici abitativi esistenti e dovranno inoltre essere adottati idonei accorgimenti e dispositivi, anche nella tenuta degli animali, per il contenimento di tali fenomeni.

4. In tutto il territorio rurale, ad esclusione delle zone agricole E6, sono ammessi pensionati per animali domestici da realizzare mediante il recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, secondo le disposizioni di cui all’art. 150 delle presenti norme. Le dotazioni di servizio necessarie per il pensionato (quali ambulatorio, uffici, servizi igienici, cucina, ecc.) dovranno essere ricavate all’interno dei fabbricati esistenti. Nelle aree di pertinenza è ammessa l’installazione, in osservanza alla normativa di settore, fino ad un massimo di 10 box, per l’ospitalità degli animali. Il progetto dell’intervento dovrà essere corredato da studio di impatto acustico da redigersi ai sensi della normativa vigente che dovrà prevedere eventuali misure di mitigazione rispetto ai ricettori sensibili (abitazioni e luoghi che prevedano la presenza continuativa di persone). Al cessare dell’attività economica tutte le strutture e le attrezzature installate nelle aree di pertinenza, realizzate in forza della presente disposizione normativa dovranno essere demolite e i luoghi ripristinati secondo le caratteristiche morfologiche originarie.