Art. 127 Piscine ed impianti sportivi ad uso privato
1. Nel territorio rurale, è ammessa la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici residenziali esistenti, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate, e con le caratteristiche di cui al presente articolo:
- a) piscine
- b) campi da tennis
- c) campi da calcetto
- d) box equini
Tali dotazioni devono avere carattere pertinenziale e non di pratica o attrezzatura sportiva autonoma e non sono suscettibili di utilizzo commerciale.
2. È consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo di cui al comma 1 per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Una seconda opera autonoma di corredo è consentita solo nel caso di complessi edilizi unitari il cui volume totale risulta superiore a mc 3.000.
3. Ai fini di cui al presente articolo sono da considerarsi complessi edilizi unitari i nuclei costituiti da uno o più edifici tra loro contigui di origine sincronica e/o legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ovvero i nuclei costituiti da uno o più edifici tra loro contigui, anche di origine diacronica e/o non legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ma con obiettive relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.
4. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:
- - siano realizzati nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo
- - non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20%
- - in nessun punto il piano dei campi da tennis o il bordo superiore della piscina possono discostarsi di oltre 50 cm. dalla quota originaria del terreno;
- - rispettare gli allineamenti del tessuto agrario: muri a retta, alberature, filari e sistemazioni in genere;
- - eventuali schermature a verde di nuova realizzazione devono utilizzare piante autoctone.
- - non prevedano volumetrie che fuoriescono dal profilo originario del terreno
- - garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostante coerente con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a reta, balzi, flari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti
- - non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, viabilità campestre, rete drenante superficiale, filari vegetali e siepi storicizzate)
- - possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sulla rete acquedottistica pubblica
- - prevedano sistemi di raccolta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui e/o civili in conformità alla normativa vigente.
5. Le piscine ad uso privato possono essere realizzate esclusivamente nelle aree di pertinenza edilizia così come definita al successivo art.151, con le seguenti modalité di realizzazione:
- - non è consentito realizzare muri a retta nè alterare eventuali viabilità rurali e opere agrarie anche minori esistenti;
- - deve essere dimostrato un sufficiente approvvigionamento idrico autonomo e continuo nonché la fattibilità idrogeologica;
- - non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, viabilità campestre, rete drenante superficiale, filari vegetali e siepi storicizzate)
- - le sistemazioni esterne, compresa la pavimentazione perimetrale, devono essere realizzate con materiali conformi ai luoghi quali cotto, legno, manto erboso, pietra naturale e simili a seconda del contesto, nel rispetto della normativa vigente;
- - il rivestimento del fondo e delle pareti deve essere realizzato nelle cromie delle terre-ocra;
- - macchinari e accessori devono essere interrati o completamente nascosti in vani tecnici opportunamente dissimulati;
- - l’illuminazione della zona circostante deve essere bassa o interrata
- - superficie non superiore a mq. 70.
6. I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati solo nelle pertinenze degli edifici. Il fondo dei campi deve essere realizzato in terra battuta, in erba o comunque in materiali drenanti di colorazione assonante con le cromie dominanti l’intorno. La recinzione, ove necessario, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 3,00 mt.; non devono essere realizzati nuovi annessi per locali accessori;
7. Per la cura ed il ricovero degli equidi da parte di soggetti privati è ammessa la realizzazione di box realizzati in legno con dimensioni previste dalla normativa per il benessere animale, su una superficie minima di 500 mq di terreno per un numero massimo di 2 box; l’installazione è consentita esclusivamente nella pertinenza dei fabbricati nel rispetto delle norme igienico sanitarie.