Art. 123 Attività ortoflorovivaistiche
1. Comprendono aree utilizzate per attività ortoflorovivaistiche, esercitate a titolo professionale, o potenzialmente vocate per tali finalità.
2. In tali aree è consentita la realizzazione di serre, temporanee, stagionali, permanenti o semi-permanenti nel rispetto delle prescrizioni stabilite al comma 3 all’art.145 (serre fisse stagionali per attività ortoflorovivaistiche nel territorio rurale).
3. Per gli edifici eventualmente presenti nell’area sono ammessi i seguenti interventi:
- - MO manutenzione ordinaria
- - MS manutenzione straordinaria
- - RRC restauro e risanamento conservativo
- - REC ristrutturazione edilizia conservativa
- - RRF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele
- - RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele
- - AV. 2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 20% della SE esistente;
- - S sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- - Incremento fino al 20% della SC esistente;
- - Incremento fino al 30% della SE esistente;
- - NE nuova edificazione entro il limite di mq. 100 SE
- - Altezza massima consentita per tutti gli interventi: 4 mt.;
- - gli interventi di sostituzione (S), nuova edificazione (NE) e la realizzazione di nuove serre permanenti sono subordinati alla depavimentazione delle aree a parcheggio esistenti e all’incremento delle dotazioni di verde (consistenze arboree ed arbustive).