Art. 123 Attività ortoflorovivaistiche

1. Comprendono aree utilizzate per attività ortoflorovivaistiche, esercitate a titolo professionale, o potenzialmente vocate per tali finalità.

2. In tali aree è consentita la realizzazione di serre, temporanee, stagionali, permanenti o semi-permanenti nel rispetto delle prescrizioni stabilite al comma 3 all’art.145 (serre fisse stagionali per attività ortoflorovivaistiche nel territorio rurale).

3. Per gli edifici eventualmente presenti nell’area sono ammessi i seguenti interventi:

  • - MO manutenzione ordinaria
  • - MS manutenzione straordinaria
  • - RRC restauro e risanamento conservativo
  • - REC ristrutturazione edilizia conservativa
  • - RRF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele
  • - RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele
  • - AV. 2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 20% della SE esistente;
  • - S sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    • - Incremento fino al 20% della SC esistente;
    • - Incremento fino al 30% della SE esistente;
  • - NE nuova edificazione entro il limite di mq. 100 SE
  • - Altezza massima consentita per tutti gli interventi: 4 mt.;
  • - gli interventi di sostituzione (S), nuova edificazione (NE) e la realizzazione di nuove serre permanenti sono subordinati alla depavimentazione delle aree a parcheggio esistenti e all’incremento delle dotazioni di verde (consistenze arboree ed arbustive).