Art. 117 Insediamenti e servizi per la balneazione (TP6)
1. Gli insediamenti e i servizi alla balneazione, individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina del suoli e degli insediamenti”, comprendono:
- - gli stabilimenti balneari (TP6.A) prevalentemente ubicati lungo la costa urbana, in contesti urbanizzati, già dotati di strutture di servizio da implementare, riqualificare e consolidare ai fini dell'innalzamento della qualità e della destagionalizzazione delle attività;
- - i servizi alla balneazione (TP6.B) ubicati nell'ambito costiero a sud della città, in contesti prevalentemente inedificati e caratterizzati dalla permanenza di componenti naturali da preservare, per i quali sono necessarie strutture di servizio che ne consentano un'adeguata fruizione e accoglienza del turismo balneare e sportivo.
2. Disciplina degli interventi:
Stabilimenti balneari (TP6-A)
- - A1) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato:
- - MO manutenzione ordinaria
- - MS manutenzione straordinaria
- - RRC restauro e risanamento conservativo
- - REC ristrutturazione edilizia conservativa
- - A2) Interventi consentiti sugli immobili classificati quale edificato di recente formazione:
- - MO manutenzione ordinaria
- - MS manutenzione straordinaria
- - RRC restauro e risanamento conservativo
- - REC ristrutturazione edilizia conservativa
- - RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele, S sostituzione edilizia, ammissibili con le seguenti prescrizioni:
- - Incremento fino al 10% della SC esistente;
- - Incremento fino al 10% della SE esistente;
- - Altezza massima consentita: altezza max edificio esistente;
- - Adozione di soluzioni costruttive che garantiscano la facile rimozione e reversibilità degli interventi, attraverso l'utilizzo di materiali leggeri ed eco-sostenibili non comportanti ulteriore artificializzazione dei suoli al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali al cessare dell'attività.
- - l'intervento è subordinato alla presentazione di un progetto complessivo di riqualificazione e innalzamento della qualità estetico-percettiva dello stabilimento balneare, con particolare riferimento al miglioramento della percezione del fronte, edificato e non, visibile dallo spazio pubblico (passeggiata a mare, piazze e punti di belvedere, ecc) e alla salvaguardia/miglioramento delle visuali verso il mare.
- - AV. 2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 10% della SE e SC esistente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- - l'intervento non può interessare manufatti oggetto di condono edilizio e/o aventi caratteristiche di precarietà;
- - altezza massima consentita: altezza max edificato esistente.
- A3) Interventi di nuova edificazione NE ammissibile con le seguenti prescrizioni:
- - Incremento fino al 10% della SC esistente;
- - Incremento fino al 10% della SE esistente;
- - Adozione di soluzioni costruttive che garantiscano la facile rimozione e reversibilità degli interventi, attraverso l'utilizzo di materiali leggeri ed eco-sostenibili non comportanti ulteriore artificializzazione dei suoli al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali al cessare dell'attività.
- - l'intervento è subordinato alla presentazione di un progetto complessivo di riqualificazione e innalzamento della qualità estetico-percettiva dello stabilimento balneare, con particolare riferimento al miglioramento della percezione del fronte, edificato e non, visibile dallo spazio pubblico (passeggiata a mare, piazze e punti di belvedere, ecc) e alla salvaguardia/miglioramento delle visuali verso il mare;
- - Altezza massima consentita: 3,5 mt.
- A4) Ulteriori interventi e prescrizioni per le aree scoperte e per gli specchi acquei:
- - negli specchi acquei asserviti agli stabilimenti balneari è consentito l'allestimento di manufatti stagionali ed opere di facile rimozione funzionali alle attività balneari, ludico/sportive e all'ormeggio dei piccoli natanti (quali passerelle, pontili e piattaforme galleggianti e similari) adottando soluzioni a basso impatto visivo e salvaguardando le conformazioni geomorfologiche della costa;
- - sono consentiti tutti gli interventi volti alla manutenzione e consolidamento delle opere a mare esistenti asservite agli stabilimenti balneari (piattaforme, palafitte ecc.) purché non comportino incremento delle relative superfici praticabili.
Servizi alla balneazione (TP6B):
- A1) Interventi consentiti:
- - MO manutenzione ordinaria
- - MS manutenzione straordinaria
- - RRC restauro e risanamento conservativo
- - REC ristrutturazione edilizia conservativa
- - RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele, SE sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- - Incremento fino al 10% della SC esistente;
- - Incremento fino al 10% della SE esistente;
- - Altezza massima consentita: 3,5 mt.;
- - AV. 2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 10% della SE e SC esistente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- - l’intervento non può interessare manufatti oggetto di condono edilizio e/o aventi caratteristiche di precarietà;
- - altezza massima consentita: 3,5 mt.;
- - NE nuova edificazione, esclusivamente finalizzata alla realizzazione di dotazioni di servizio alla balneazione e delle pratiche sportive-ricreative all'aperto (quali ad esempio servizi igienici, punti ristoro, spogliatoi, locali per il ricovero delle attrezzature), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- - adozione di soluzioni costruttive che garantiscano la facile rimozione e reversibilità degli interventi, l’utilizzo di materiali leggeri ed ecosostenibili, con esclusione di materiali cementizi, collegamenti alle reti di urbanizzazioni principale con opere ed impianti a carattere provvisorio, non comportanti artificializzazione dei suoli al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali al cessare dell'attività;
- - SE massima comprensiva della SE delle eventuali strutture esistenti: 50 mq per aree scoperte fino a 5.000 mq e 100 mq per aree scoperte superiori a 5.000 mq con riferimento all'area individuata, negli elaborati della “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” del POC come servizio alla balneazione (TP6.B);
- A.2) interventi consentiti sulle aree scoperte:
- - installazione di pedane e camminamenti in legno che potranno interessare fino ad un massimo del 20% della superficie scoperta;
- - Pontili, pedane ed altre opere di facile rimozione, adottando soluzioni a basso impatto visivo e salvaguardando le conformazioni geomorfologiche della costa, per consentire una migliore accessibilità al mare anche ai fini dell'attività di soccorso e salvamento;
- - strutture ombreggianti (pergolati, gazebo) di facile rimozione da rimuovere al termine della stagione balneare;
- - allestimento di campi per il gioco e lo sport all’aperta senza alterazione della morfologia delle aree interessate, delle componenti vegetazionali e ambientali presenti (siepi, macchia mediterranea, alberature, ecc.)
- - aree a parcheggio con fondo in terra battuta, inerbito e/o inghiaiato;
- - illuminazione artificiale lungo i principali percorsi e nelle aree a parcheggio con dispositivi atti a limitare l’inquinamento luminoso al fine di permettere la migliore percezione del paesaggio costiero.
- A.3) prescrizioni comuni:
- - gli interventi di RNF, S e NE sono subordinati alla presentazione di un progetto complessivo di riqualificazione e innalzamento della qualità estetico-percettiva dell'area interessata, con particolare riferimento all'integrazione con le componenti ambientali e paesaggistiche, salvaguardando e migliorando la percezione delle visuali dal mare e verso il mare; detti interventi sono inoltre subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto unilaterale d'obbligo con il quale il soggetto proponente si impegna alla manutenzione/ripristino dei percorsi pubblici di accesso al mare, nonché alla rimozione di tutti i manufatti realizzati in attuazione delle presenti norme al cessare dell'attività;
- - tutti gli interventi consentiti devono comunque garantire il mantenimento all'uso pubblico e la funzionalità dei percorsi di accesso al mare, così come individuati nel Dossier QCD.A2.2 parte integrante del quadro conoscitivo del piano (Ricognizione del sistema costiero: Blu Livorno), anche per finalità di soccorso e salvamento.
3. Disciplina delle funzioni
Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:
- - (R) Residenza
- - (I) Industriale e artigianale;
- - (D) Direzionale e servizi fatta eccezione per servizi per: (D.5) servizi ricreativi e di intrattenimento, (D.6) servizi per la cura della persona, (D.8) servizi privati di interesse sociale e culturale;
- - (CD) Commerciale al dettaglio, fatta eccezione per: (CD.4) attività di somministrazione alimenti e bevande e (CD.9) servizi alla persona
- - (CI) Commerciale all’ingrosso e depositi
- - (A) Agricola