Art. 96 Piazze e aree pedonali
1. Le piazze e le aree pedonali sono spazi aperti, con attraversamento veicolare precluso o regolato, delimitati e comunque chiaramente identificabili rispetto alle strade carrabili che in essi confluiscono.
2. il PO riconosce alle piazze e alle aree pedonali la valenza di elementi ordinatori dello spazio pubblico. Costituiscono pertanto elementi di invarianza, e quindi soggetti a tutela nella consistenza materiale, simbolica, giuridica e sociale:
- a) la proprietà pubblica o l’uso pubblico riconosciuto mediante atti giuridicamente vincolanti
- b) l’utilizzazione di tali spazi per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali e di spettacolo, sociali, religiose, ecc.
- c) le pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica - le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.
3. Il Piano individua porzioni di viabilità antistante edifici pubblici o ad uso pubblico identificandole come piazze, pertanto in tali aree devono essere garantire riconoscibilità materica e formale, abbattimento delle barriere architettoniche, dotazione di impianti e controllo della viabilità carrabile.
4. Le piazze oggetto di riqualificazione ovvero di nuova realizzazione devono contribuire a soddisfare esigenze di permeabilità dei suoli, di mitigazione degli effetti delle isole di calore e di continuità ecologica con strade alberate, giardini e spazi limitrofi, attraverso la previsione di filare/i e/o gruppi di alberature, oltre ad aree inerbite.
5. Ai fini di favorire un uso diversificato e continuo durante l’arco dell’anno gli spazi devono essere dotati preferibilmente di strutture fisse che consentano ombreggiatura e riparo dalle intemperie.
6. I sistemi di seduta, in adeguato numero, devono prevedersi sia in aree assolate che ombreggiate al fine di consentirne l’uso nelle diverse stagioni, e ad altezze diversificate per consentire la fruizione a tutte fasce di utenza.
7. Impianti e relativi sottoservizi, oltre a perseguire il contenimento energetico, dovranno essere facilmente accessibili per le manutenzioni, e posti a distanza superiore ai 2 mt dagli apparati radicali della vegetazione presente o di progetto.
8. Nelle piazze e spazi pedonali è sempre ammissibile la realizzazione di chioschi, edicole e simili la cui localizzazione, dimensioni e caratterizzazione architettonica dovrà essere coordinata e integrata con i caratteri storici-compositivi-ambientali e con la progettazione degli spazi pubblici interessati, da definire nell’ambito del progetto dell’opera pubblica o dello specifico regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche. È inoltre sempre ammissibile la realizzazione di parcheggi ipogei, e relative rampe di collegamento, nonché di manufatti e installazioni temporanee funzionali alla realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi occasionali.
9. Per gli edifici e i manufatti esistenti nelle aree di cui al presente articolo, quali “baracchine” e chioschi, sono consentiti interventi fino alla sostituzione edilizia (S), fatto salvo quanto stabilito al Titolo II delle presenti Norme per gli edifici manufatti di valore storico architettonico di cui all’art.34. Eventuali strutture ombreggianti e/spazi coperti per la somministrazione all’aperto sono definiti e disciplinati, nelle dimensioni e nelle caratteristiche tipologiche e materiche, nell’ambito degli eventuali masterplan redatti e approvati ai sensi dell’art.4 delle presenti Norme, dai progetti di opera pubblica e/o da specifico regolamento comunale.
10. Le funzioni insediabili nei chioschi e baracchine esistenti e/o di nuova realizzazione sono: la somministrazione di alimenti e bevande (CD.4), le attività di noleggio beni (CD.10), la vendita al dettaglio di prodotti del tabacco di altri generi di monopolio (CD.11), le botteghe artigiane (CD.12 ), i servizi privati di interesse sociale e culturale (D.8) ed i laboratori, officine, botteghe e attività artigianali (I.4); eventuali ulteriori funzioni insediabili sono definite nell’ambito degli eventuali masterplan redatti e approvati ai sensi dell’art.4 delle presenti Norme, dai progetti di opera pubblica e/o da specifico regolamento comunale del commercio su aree pubbliche.