Art. 86 Porti turistici (IPt)

1. In questa categoria, allo stato attuale non presente nel territorio comunale, potranno essere ricomprese le infrastrutture diportistiche di cui al successivo articolo 88 (Punti ormeggio IPo) a seguito degli interventi di riqualificazione funzionale e contestuale ampliamento la cui attuazione è subordinata all’approvazione di specifico PRP, così come disciplinato al medesimo articolo.

2. È demandata ai rispettivi PRP la disciplina degli interventi e le funzioni insediabili a regime.