Art. 84 Aree portuali e retroportuali

1. Le aree portuali, comprensive delle espansioni a mare già previste dal vigente Piano Regolatore Portuale (di seguito PRP) e retroportuali, comprendono il complesso delle infrastrutture, delle banchine e degli spazi operativi destinati ai traffici portuali e marittimi; comprendono inoltre aree e immobili di titolarità privata che accolgono attività e funzioni, a carattere commerciale, industriale, logistico, collegate in via diretta o indiretta ai traffici marittimi e portuali.

2. La disciplina degli assetti infrastrutturali, urbanistici-edilizi delle aree di cui al presente articolo, con efficacia conformativa della disciplina dei suoli, è demandata al PRP che individua pertanto le aree e gli immobili di titolarità privata eventualmente da assoggettare a vincolo espropriativo ai sensi della normativa vigente;

3. In attuazione di quanto condiviso tra AdSP e Comune con apposita intesa tra i due Enti, nonché degli obiettivi indicati dal Piano Strutturale per l’UTOE 1, l’assetto infrastrutturale viario e ferroviario, così come individuato negli elaborati del Piano Strutturale e del presente Piano Operativo, incidente sull’assetto e la mobilità urbana è condizione per la funzionalità degli interventi di riassetto e ampliamento del porto e per il conseguimento di una maggiore integrazione funzionale tra porto e città. I tracciati dei corridoi infrastrutturali ricadenti nelle aree portuali e retroportuali di cui al presente articolo, rappresentati negli elaborati cartografici del Piano Operativo, assumono carattere meramente ricognitivo, essendo demandati alla esclusiva competenza pianificatoria dell’AdSP così come richiamato al precedente comma 2. Pertanto per le aree ricadenti nelle aree portuali e retroportuali, interessate dai suddetti tracciati, non si applica quanto stabilito al comma 6 dell’art. 92 delle presenti norme.

4. Nelle more dell’adeguamento del vigente PRP alla nuova perimetrazione dell’ambito portuale individuata dal DPSS, già recepita dal presente Piano Operativo nelle tavole "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", e della relativa disciplina conformativa del regime dei suoli, alle aree e immobili di titolarità privata non già ricadenti nell'ambito portuale definito dal PRP vigente e fino all'adozione, da parte dell'AdSP, del nuovo Piano Regolatore Portuale (o dell'eventuale adeguamento di quello in essere) ai sensi della normativa vigente, si applicano le seguenti disposizioni:

  • a) Interventi consentiti:
    • - MO manutenzione ordinaria
    • - MS manutenzione straordinaria
    • - RRC restauro e risanamento conservativo
    • - REC ristrutturazione edilizia conservativa
    • - RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele
    • - AV2 addizioni volumetriche fino al limite del 20% della SE esistente
    • - S sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
      • - incremento della SE max esistente: 30%;
      • - RC max 55% in riferimento alla superficie fondiaria di intervento;
    • - sono inoltre ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, nonchè tutti gli interventi volti a soddisfare requisiti di igiene ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, al miglioramento e alla bonifica ambientale e alla riduzione del rischio industriale.
  • b) Sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:
    • - (I) Industriale artigianale;
    • - (D) Direzionale e servizi privati;
    • - (CD) Commerciale al dettaglio limitatamente alle sottocategorie CD.4 (somministrazione),(CD.7) impianti per la distribuzione carburanti
    • - (CI) Commerciale all’ingrosso e depositi

5. Nelle aree attestate lungo gli argini e alla foce del canale Scolmatore, nelle more dell,adeguamento del PRP, è consentita l'installazione di manufatti in legno di facile rimozione, di SE max pari a 20 mq., per assolvere alle dotazioni di servizio a supporto delle attività nautiche, diportistiche e sportive già insediate nel limite di un manufatto per ciascuna attività insediata.

5. Nelle more dell,aggiornamento del vigente PRP le disposizioni di cui al comma 4 si applicano altresì agli edifici esistenti già ricompresi nelle aree portuali e retroportuali, di cui al presente articolo, per i quali lo stesso PRP fa rinvio alla disciplina del previgente Regolamento Urbanistico, con esclusione degli immobili e delle aree ricomprese nel sub-ambito 1 del previgente Piano Particolareggiato “Aree portuali limitrofe Porta a Mare“ per i quali si applica la disciplina del suddetto PP.

6. Nelle more dell’adeguamento del vigente PRP per le aree portuali e retroportuali di cui al presente articolo si applica altresì la disciplina di cui all’art. 172 delle presenti Norme (prescrizioni per le aree a Rilascio di incidente Rilevante).