Art. 34 Edifici e manufatti di valore storico architettonico e testimoniale

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale il patrimonio edilizio (edifici, complessi edilizi e manufatti) di valore storico architettonico e testimoniale che il Piano Operativo articola nelle seguenti classi di valore:

  • a) E1: complessi edilizi, edifici e manufatti di alto valore storico architettonico, soggetti a tutela ai sensi della parte del seconda del D.Lgs 42/2004 (beni culturali);
  • b) E2: complessi edilizi, edifici e manufatti di valore storico testimoniale.

I suddetti beni, localizzati sia nel territorio urbanizzato sia nel territorio rurale, sono individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici della “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” e sono oggetto di apposita schedatura contenuta negli elaborati di quadro conoscitivo “S1_ Edifici storici in territorio rurale”, “S2_Ville storiche urbane e sub-urbane”, “S3_ Patrimonio storico testimoniale”, del presente Piano Operativo.

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo/area di pertinenza, definite dalle caratteristiche plano altimetriche del terreno e dalle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, sistemazioni esterne, etc.);

• le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada, definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, muri di delimitazione, distacchi dal filo stradale, etc.);

• le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo, definite dagli allineamenti planoaltimetrici e dagli assetti morfotipologici (marcapiani, scansione delle aperture, ritmo e misura di aggetti, gronde, colmi, etc.).

Gli elementi qualificativi di cui al presente comma sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale (anche mediante ripristino degli elementi mancanti) nella loro valenza estetico-percettiva, nonché ad azioni di valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.

3. Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio di cui al presente articolo devono il mantenimento dei caratteri tipologici, architettonici e materici e dei loro elementi qualificativi così come indicati al precedente comma individuando mediante specifica analisi storico-critica, gli elementi tipologici, architettonici, stilistici, decorativi distintivi dell’edificio, e delle eventuali pertinenze se oggetto di intervento, e le alterazioni intervenute successivamente quali superfetazioni prive di valore, o altri interventi che abbiano alterato e modificato l’organismo edilizio originario ed i suoi rapporti con le aree di pertinenza e/o con il tessuto insediativo. Al tal fine il Regolamento Edilizio Comunale dovrà contenere la disciplina di dettaglio relativa agli elaborati e alla documentazione da produrre in sede di presentazione del titolo edilizio o del progetto di opera pubblica nonché le modalità, i criteri di verifica e valutazione di tale documentazione.

Nel rispetto dei criteri sopra enunciati sono consentiti i seguenti interventi edilizi:

  • a) Edifici E1: complessi edilizi, edifici e manufatti di alto valore storico architettonico, soggetti a tutela ai sensi della parte del seconda del D.lgs. 42/2004 (beni culturali):
    • - manutenzione ordinaria (MO),
    • - manutenzione straordinaria (MS),
    • - restauro e risanamento conservativo (RRC).
  • b) E2: complessi edilizi, edifici e manufatti di valore storico testimoniale:
    • - manutenzione ordinaria (MO),
    • - manutenzione straordinaria (MS),
    • - restauro e risanamento conservativo (RRC),
    • - ristrutturazione edilizia conservativa (REC).

Per i complessi e gli edifici di cui alla lettera b) del comma 1 (E2) qualora il soggetto proponente, in sede di presentazione del titolo edilizio o di progettazione dell’opera pubblica, dimostri l'alterazione sostanziale delle caratteristiche originarie e/o l'assenza del valore storico dei beni, si potrà operare con interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele (RNF), nel rispetto delle prescrizioni stabilite per le suddette categorie di intervento dal tessuto di appartenenza di cui agli artt. 99 e seguenti nonché nel rispetto delle disposizioni generali di cui al capo I titolo VII per il territorio rurale. Limitatamente alle zone territoriali omogenee A di cui al D.M. 1444/68 sono altresì consentiti interventi di sostituzione edilizia (S) nel rispetto delle condizioni sopra richiamate per gli interventi di RNF. È altresì facoltà del soggetto proponente comprovare che l’immobile versa in condizioni di degrado strutturale tali da non consentire interventi di carattere conservativo; in tal caso, ove i competenti Uffici dell’Amministrazione riscontrino tale circostanza, sono consentiti sull’immobile interventi fino alla Ristrutturazione ricostruttiva fedele (RRF).

4. È prescritta comunque la conservazione integrale dei manufatti edilizi minori, e in genere dei reperti di valore storico-artistico o storico-testimoniale, quali tabernacoli, fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole, dipinti e simili, siti in ogni parte del territorio, ancorché non individuati dal presente Piano Operativo.

5. Le funzioni e destinazioni d’uso ammesse per i complessi edilizi e gli edifici di cui al presente articolo sono quelle stabilite dalle presenti Norme in riferimento alle diverse articolazioni e classificazioni del territorio comunale così come definite al Titolo III.

6. Qualora dovessero emergere inesattezze circa le perimetrazioni che identificano gli edifici o i manufatti di interesse storico di cui al presente articolo, si potranno apportare le dovute modifiche alle suddette perimetrazioni, senza che ciò comporti variante al presente PO.

7. Tutti gli interventi e le azioni di valorizzazione di cui al presente articolo dovranno comunque essere attuati in conformità delle prescrizioni contenute negli specifici provvedimenti di tutela, diretta e indiretta, adottati dalla competente Soprintendenza ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulla disciplina degli interventi edilizi contenute nelle presenti norme.