Art. 30 Piscine e strutture sportive ad uso pertinenziale privato

1. Nel territorio urbanizzato, fatti salvi specifici condizionamenti contenuti nelle presenti norme, è ammessa la realizzazione di opere a corredo degli edifici nonché gli insediamenti du cui agli articoli 116 e 117 delle presenti norme, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate, e con le caratteristiche di cui al presente articolo:

  • a) piscine
  • b) campi da tennis
  • c) campi da calcetto.

Per gli impianti e le attrezzature sportive private si applicano le specifiche disposizioni di cui all’art. 118 delle presenti Norme.

Per il territorio rurale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 127 e 128 delle presenti Norme.

2. La realizzazione di opere a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:

  • a) non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando esclusivamente quelli con pendenza non superiore al 20%; non prevedano volumetrie che fuoriescono dal profilo originario del terreno;
  • b) garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti e con gli assetti vegetazionali esistenti;
  • c) possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sulla rete di distribuzione idrica pubblica;
  • d) prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.

3. Le piscine ad uso privato possono essere realizzate esclusivamente nel lotto urbanistico, a condizione che la superficie della stessa non sia superiore al 30% della superficie permeabile della pertinenza, fatti salvi gli interventi ricadenti nelle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 c. 1 lett. a) del Dlgs. 42/04 che non possono comportare l’impegno di suolo non edificato, ovvero non già trasformato a fini insediativi, in misura superiore al 10% della superficie coperta degli edifici esistenti. Per la realizzazione delle piscine si dovranno osservare le seguenti modalità di realizzazione:

  • a) dimensioni non superiori a mq 50 di superficie netta della vasca ovvero non superiori a mq 100 se afferenti a immobili con destinazione d’uso turistico – ricettiva;
  • b) la vasca deve essere completamente interrata, la forma dell’invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
  • c) il rivestimento della vasca deve avere tonalità neutre congrue all’ambiente (sabbia, ocra, grigio), le superfici pavimentate limitrofe alle piscine dovranno essere realizzate in materiali naturali quali laterizio, legno e pietra;
  • d) i volumi tecnici devono essere preferibilmente ricavati in manufatti preesistenti se di nuova realizzazione devono ovvero essere integralmente interrati, con altezza massima interna di 2,00 mt e superficie strettamente necessaria a contenere gli impianti e ad assicurarne l’accessibilità.

4. I campi sportivi all'aperto possono essere realizzati esclusivamente nel lotto urbanistico di riferimento. Il fondo dei campi deve essere realizzato in terra battuta o in erba o comunque con superficie drenante. La recinzione, ove necessario, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 3,00 mt.

5. Per gli insediamenti a destinazione residenziale è consentita la realizzazione delle dotazioni di cui al comma 1 entro il limite di una piscina e due campi sportivi all’aperto.