Art. 29 Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione
1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione, definita dalla normativa vigente in materia, destinate a visitatori e utenti di servizi, per soste di durata breve o media, è prescritto in tutto il territorio comunale per gli esercizi commerciali al dettaglio (CD) e per il commercio all’ingrosso (CI) derivanti dai seguenti interventi:
• nuova edificazione (NE);
• sostituzione edilizia con addizione volumetrica (S).
• Ristrutturazione urbanistica (RU)
2. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è altresì prescritto in caso di:
• mutamento parziale o totale della destinazione d’uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale;
• ampliamento della superficie di vendita di esercizi commerciali esistenti.
3. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione - da intendersi aggiuntive rispetto a quelle relative alla sosta stanziale di cui al precedente articolo - sono definite, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia, in funzione:
• delle varie tipologie di esercizi commerciali
• della superficie di vendita
4. Nei Tessuti storici cui al Capo I, Sezione I, del Titolo VI, per le attività commerciali non è richiesto il reperimento di spazi per la sosta di relazione.
5. I parcheggi per la sosta di relazione dovranno essere reperiti all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici collocati entro un raggio di 500 mt lineari, a condizione che ne sia garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi.
6. Nei parcheggi di cui al presente articolo devono essere previsti:
• appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette sulla base dei seguenti parametri minimi:
- a) esercizi di vicinato: 2 posti bici ogni posto auto di sosta di relazione
- b) medie strutture di vendita: 1 posto bici ogni 2 posti auto di sosta di relazione
- c) grandi strutture di vendita: 1 posto bici ogni 10 posti auto di sosta di relazione.
• colonnine a consumo di ricarica elettrica in misura adeguata al fabbisogno e comunque in conformità alla normativa vigente.
7. Nei parcheggi di cui al presente articolo, gli stalli destinati alla sosta dei veicoli, dovranno essere realizzati adottando soluzioni tecnico-costruttive volte a garantire la permeabilità dei suoli.