Art. 29 Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione, definita dalla normativa vigente in materia, destinate a visitatori e utenti di servizi, per soste di durata breve o media, è prescritto in tutto il territorio comunale per gli esercizi commerciali al dettaglio (CD) e per il commercio all’ingrosso (CI) derivanti dai seguenti interventi:

• nuova edificazione (NE);

• sostituzione edilizia con addizione volumetrica (S).

• Ristrutturazione urbanistica (RU)

2. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è altresì prescritto in caso di:

• mutamento parziale o totale della destinazione d’uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale;

• ampliamento della superficie di vendita di esercizi commerciali esistenti.

3. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione - da intendersi aggiuntive rispetto a quelle relative alla sosta stanziale di cui al precedente articolo - sono definite, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia, in funzione:

• delle varie tipologie di esercizi commerciali

• della superficie di vendita

4. Nei Tessuti storici cui al Capo I, Sezione I, del Titolo VI, per le attività commerciali non è richiesto il reperimento di spazi per la sosta di relazione.

5. I parcheggi per la sosta di relazione dovranno essere reperiti all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici collocati entro un raggio di 500 mt lineari, a condizione che ne sia garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi.

6. Nei parcheggi di cui al presente articolo devono essere previsti:

• appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette sulla base dei seguenti parametri minimi:

  • a) esercizi di vicinato: 2 posti bici ogni posto auto di sosta di relazione
  • b) medie strutture di vendita: 1 posto bici ogni 2 posti auto di sosta di relazione
  • c) grandi strutture di vendita: 1 posto bici ogni 10 posti auto di sosta di relazione.

• colonnine a consumo di ricarica elettrica in misura adeguata al fabbisogno e comunque in conformità alla normativa vigente.

7. Nei parcheggi di cui al presente articolo, gli stalli destinati alla sosta dei veicoli, dovranno essere realizzati adottando soluzioni tecnico-costruttive volte a garantire la permeabilità dei suoli.