Art. 26 Frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti - Dimensioni minime alloggio.
1. Limitazioni al frazionamento per la destinazione d’uso residenziale:
- a) Nelle operazioni di frazionamento degli immobili esistenti che prevedono la formazione di nuove unità immobiliari residenziali, dovrà essere garantito il reperimento di un posto auto per ogni unità abitativa aggiuntiva, o monetizzazione secondo le disposizioni del vigente REC;
- b) al fine di garantire tipologie abitative articolate, tutti gli interventi che comportano la formazione di nuove unità immobiliari residenziali con superficie utile (Su) totale di progetto superiore a mq 500, devono garantire un taglio medio dell'alloggio non inferiore a mq 60 di superficie utile (Su) e comunque nel rispetto della superficie minima dell'alloggio consentita al successivo comma 2, devono essere garantiti parcheggi pertinenziali in misura almeno pari a 1 posto auto per ogni unità aggiuntiva;
- c) nelle operazioni di frazionamento degli immobili esistenti che prevedano la formazione di nuove unità immobiliari residenziali, dovrà essere garantita l’areazione e l’illuminazione naturale per i locali cucina e bagno delle nuove unità abitative.
2. Le nuove unità immobiliari con destinazione residenziale, comunque ottenute, devono avere superficie utile (Su) uguale o superiore a 45 mq. Sono fatte salve le specifiche disposizioni per gli alloggi destinati all’emergenza abitativa di cui all’art. 75 e qulle relative agli interventi di deurralizzazione di cui all'art. 152 delle presenti Norme.