Art. 18 Mutamento di destinazione d’uso degli immobili. Disposizioni generali

1. La destinazione d'uso legittimamente in atto di un edificio o di una unità immobiliare è stabilita ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente in materia edilizia.

2. Sono da ritenersi compatibili con la “Categoria funzionale” ammessa dal PO per ogni specifica articolazione territoriale, in riferimento ad ogni singola unità immobiliare, le destinazioni d'uso strumentali e accessorie, ancorchè afferenti ad altre categorie funzionali, purch&eacute non eccedenti il 25% della Superficie Utile (SU) dello stesso edificio o unità immobiliare.

3. Il mutamento di destinazione d'uso, è subordinato in funzione degli interventi urbanistico edilizi da realizzare, alla definizione di titoli abilitativi (PdC, SCIA, CILA), nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla legislazione e dalla regolamentazione nazionale e regionale vigente.

4. In tutti i casi di mutamento di destinazione d’uso, resta fermo il rispetto delle caratteristiche di agibilità richieste per la nuova destinazione d’uso.

5. Non è consentito, in tutto il territorio comunale, il mutamento di destinazione d’uso delle strutture ricettive alberghiere (TR 1) in attività alla data di adozione del POC.

Sono soggetti a CILA i mutamenti di destinazione d’uso, in assenza di opere edilizie, all’interno della medesima categoria funzionale, così come definite all’art. 17, di seguito indicati:

  • Residenziale (R): verso la sub-categoria R.3;
  • Industriale e artigianale (I): verso tutte le sub-categorie ad esclusione della sub-categoria I.4
  • Commerciale al dettaglio (CD): verso le sub-categorie CD.2, CD2.1, CD.4;
  • Turistico-ricettiva (TR): verso la sub-categoria TR.2;
  • Direzionale e servizi privati (D): verso le sub-categorie D.5., D.7, D.9, D.10-