Art. 9 Piano di utilizzo degli arenili (PUA)

1. Le diposizioni del Piano Operativo di cui alle presenti norme tecniche di attuazione, supportate e corredate dalle ricognizioni contenute nei Dossier QCD.A2.1 “Ricognizione del sistema costiero:Stabilimenti balneari e approdi”, e QCD.A2.2 “Ricognizione del sistema costiero: Blu Livorno”, parte integrante del Quadro conoscitivo del Piano, sostanziano la disciplina generale del Piano di Utilizzo degli Arenili di cui alla normativa regionale e nazionale vigente, con riferimento:

• agli interventi e alle funzioni ammissibili per le aree e gli immobili identificati dal Piano come stabilimenti balneari e servizi alla balneazione, identificate con apposito segno grafico negli elaborati grafici del piano e disciplinate al successivo art. 117, indifferentemente insistenti su aree del demanio marittimo, comunale o su aree di proprietà privata.

2. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale implementare e dettagliare la disciplina del PUA contenuta nel Piano Operativo mediante redazione di un Piano do utilizzazione delle aree demaniali (PUAD) generale o di dettaglio, con riferimento a specifiche porzioni della fascia costiera con valenza di piano attuativo, di iniziativa pubblica;

3. Il PUAD potrà disciplinare più puntualmente, sulla base del Dossier QCD.A2.2 "Ricognizione del sistema costiero: Blu Livorno" in conformità alle previsioni del Piano Operativo nonché alla disciplina delle Invarianti del Piano Strutturale e di quella di cui al Titolo II delle presenti Norme:

• il regime di utilizzo degli arenili

• la localizzazione di dotazioni di servizio alla balneazione e di supporto alle attività sportive/motorie connesse alla fruizione della costa e del mare, a carattere stagionale;

• la localizzazione di postazioni di sicurezza e sorveglianza della balneazione in attuazione del Piano di Salvamento a mare;

• le porzioni/localizzazioni di arenili potenzialmente assegnabili in regime di concessione demaniale per l’esercizio di attività connesse alla balneazione e/o allo svolgimento delle attività sportive/motorie e ludiche, potendo interessare a tal fine anche ulteriori aree rispetto a quelle individuate dal Piano Operativo come servizi alla balneazione (TP6B) di cui all'art. 117 delle presenti norme.