Art. 170 Aree non pianificate
1. Le Aree non pianificate sono le aree per le quali sia intervenuta la decadenza della disciplina pianificatoria (operativa), ai sensi dell’art. 95 della LR 65/2014;
2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nelle “schede normative e di indirizzo progettuale” per le Aree di Trasformazione e di Completamento degli assetti insediativi nel territorio urbanizzato, nelle aree non pianificate, fermo restando l’attività edilizia libera, gli interventi ammessi sono i seguenti:
• manutenzione ordinaria (MO);
• manutenzione straordinaria (MS);
• restauro e di risanamento conservativo (RRC)
• interventi volti a garantire requisiti obbligatori di tutela e bonifica ambientale, di igiene pubblica e di sicurezza sui luoghi di lavoro
• interventi di superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili;
• interventi funzionali a dare applicazione alla disciplina degli usi temporanei e transitori di cui all’art. 32 delle presenti Norme.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono ammessi senza mutamento delle destinazioni d'uso o aumento del numero delle unità immobiliari.