Schede Aree di intervento
Art. 6- Perequazione e compensazione
1) Al fine di evitare o fortemente contenere - per quanto consentito dal vigente ordinamento - le disparità di trattamento tra i proprietari di aree interessate da previsioni di recupero e di sviluppo urbanistico contenute nel presente piano trovano applicazione le disposizioni in materia di perequazione e compensazione di cui agli artt. 100 e 101 della L.r. n. 65/2014.
2) L’edificabilità che, nelle varie UTOE, nel rispetto del presente Piano, verrà attribuita dal Piano Operativo ai sub ambiti di trasformazione di cui all’art. 95 terzo comma, lettere a) b) e c) si deve considerare, per ragioni di equità, pro quota attribuita alle varie proprietà che, sempre pro quota, dovranno farsi carico degli oneri di urbanizzazione e degli altri oneri da affrontare ai fini dell’utilizzazione dell’edificabilità stessa. Potrà trovare applicazione, in attuazione del presente piano, anche la disposizione di cui al secondo periodo del primo comma dell’art. 100 della L.r. n. 65/2014, in base al quale gli ambiti interessati dalla perequazione, alla condizione ivi indicata, possono essere anche relativi ad UTOE diverse.
3) Già con il presente Piano viene prefigurata, in relazione a quanto disposto dall’art. 101 della L.r. n. 65/2014, la possibilità dell’attribuzione, con il Piano Operativo, a fini di compensazione, di facoltà edificatorie ai proprietari di immobili sui quali, a seguito di accordi con il Comune verranno realizzati interventi aventi ad oggetto attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico. Allo stesso fine di compensazione potrà, ove possibile, essere prevista con il Piano Operativo la cessione da parte del Comune di aree in permuta. Per quanto riguarda l’utilizzazione delle facoltà edificatorie di cui al presente comma, troverà applicazione la disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 101 della L.r. n. 65/2014 in base alla quale l’utilizzazione stessa sarà consentita soltanto entro il perimetro del territorio urbanizzato.