Schede Aree di intervento
Art. 8- Misure di salvaguardia
1) Le misure di salvaguardia di cui all’art. 92, quinto e sesto comma, della L.r. n. 65/2014 troveranno applicazione
- - per tutte le parti del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione interessanti il territorio del Comune di Livorno che sono da considerare, in base alla “disciplina del piano” stesso (vedi artt. 18 e 19), prescrittive e che comunque saranno da considerare prevalenti su eventuali difformi previsioni della pianificazione strutturale del Comune
- - per tutte le parti prescrittive della disciplina del presente Piano aventi ad oggetto le invarianti strutturali (vedi le parti dell’elaborato “Invarianti strutturali” aventi ad oggetto prescrizioni comunque da rispettare nel corso del processo di pianificazione che con il piano strutturale viene avviato)
- - per le previsioni del presente Piano relative alle UTOE e alle Aree di intervento aventi ad oggetto il dimensionamento massimo degli insediamenti e delle funzioni, eccezion fatta però per le istanze di nuova edificazione presentate in data anteriore all’ adozione del presente piano.
2. Nel periodo di salvaguardia decorrente dal momento della pubblicazione dell’avviso di adozione del piano strutturale non sono ammessi, in quanto in contrasto con le previsioni del presente piano aventi contenuti dimensionali e/o funzionali i seguenti interventi previsti dal regolamento urbanistico vigente:
- a) gli interventi previsti negli isolati di riqualificazione ricadenti nelle aree normative di impianto storico indicati nell'Allegato A per i quali non sia già stata sottoscritta la relativa convenzione
- b) gli interventi previsti nelle aree di ristrutturazione urbanistica indicati anch'essi nell'Allegato A: Scheda 5 - area F2 via Lamarmora Nord e Scheda 6 - area B4 via Glauco Masi;
- c) gli interventi previsti dal piano attuativo dell'UTOE 4C25 ATL di via Meyer in contrasto con le previsioni della scheda di intervento;
- d) gli interventi e le cessioni di aree presentati ai sensi della Parte III - Collaborazione dei cittadini del Regolamento Urbanistico per i quali non sia stata sottoscritta la relativa convenzione o approvato l'eventuale piano attuativo ovvero la proposta non sia stata apprezzata positivamente da parte dell'Amministrazione Comunale;
- e) gli interventi indicati all'Allegato G relativamente alle Falesie di Antignano;
- f) gli interventi di nuova edificazione previsti nell'area normativa Aree a ville con giardino, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato di cui alla tavola ST 03 del PS/2;
- g) gli interventi che interessano le cave costiere dismesse;
- h) gli interventi ricadenti nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere connesse alla messa in sicurezza idraulica perimetrate e/o localizzate alla tavola:
IDR T9.1 “Interventi di cui all'ordinanza commissariale n. 482/2017 Quadro nord;
IDR T9.2. “Interventi di cui all'ordinanza commissariale n. 482/2017 Quadro centro;
IDR T9.3 “Interventi di cui all'ordinanza commissariale n. 482/2017 Quadro sud;
- i) gli interventi di nuova edificazione all'interno del perimetro del territorio urbanizzato previsti nell'area normativa Aree a ville con giardino ricadenti nell'UTOE 14 Quercianella Tav STS 01 del Piano Strutturale.
3. inoltre nel medesimo periodo di salvaguardia:
- a) nella porzione dell'UTOE 10, posta in sinistra idraulica del Rio dell'Acqua della Puzzolente e del torrente Ugione, sono vietati la realizzazione e l'ampliamento di impianti RIR, di impianti di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non assimilabili ai rifiuti urbani e di impianti produttivi che utilizzino prodotti, sottoprodotti o materie prime seconde derivanti da trattamento di rifiuti.
- b) nell'UTOE 19 sono vietati gli impianti di smaltimento rifiuti. E' fatto salvo il proseguimento delle attività negli impianti esistenti fino allo scadere delle autorizzazioni vigenti.
- c) per le attività esistenti incompatibili con gli obiettivi dell'area speciale 17 b sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione.