Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 28 Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti con il piano

1) Gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dal Piano Strutturale, ai sensi del quarto comma dell’art. 92 della L.r. n. 65/2014, risultano indicati nella relazione Contenuti del piano.

2) Per i singoli ambiti nei quali risultano suddivisi il territorio rurale ed il territorio urbano nelle norme ad essi relative sono indicati gli obiettivi che nelle successive fasi del processo di pianificazione debbono essere perseguiti.

3) Obiettivi specifici vengono per le varie UTOE indicati nelle schede ad esse relative contenuti nel fascicolo schede UTOE.

4) Detti obiettivi debbono, per quanto possibile, essere perseguiti - comunque nel rispetto delle direttive dell’elaborato “Invarianti strutturale” e di altre parti prescrittive dello Statuto del Territorio - con gli atti di governo del territorio che verranno assunti nelle successive fasi del processo di pianificazione.

Art. 29 Individuazione delle UTOE e previsioni di massima relative all’individuazione di possibili aree di intervento

1) In considerazione delle diverse caratteristiche che presentano varie parti del territorio comunale, in relazione alla diversità delle scelte relative alle parti stesse che con il Piano vengono considerate necessarie od opportune ed in applicazione ed ai fini del rispetto delle disposizioni del quarto comma dell’art. 92 della L.r. n. 65/2014, vengono con il presente Piano individuate le seguenti UTOE (unità territoriali organiche elementari):

Unità territoriale organica elementare n.1 Pentagono - Venezia

Unità territoriale Organica Elementare n.2 Borghi - Spianate

Unità territoriale Organica Elementare n.3 Città otto-novecentesca

Unità territoriale Organica Elementare n.4 Tra la circonvallazione e la ferrovia (4a e 4b)

Unità territoriale Organica Elementare n.5 Grandi quartieri (Porta a Terra, La Rosa, Coteto, Salviano, Scopaia-Leccia e Nuovo centro)

Unità territoriale Organica Elementare n.6 Ardenza

Unità territoriale Organica Elementare n.7 Antignano

Unità territoriale Organica Elementare n.8 Banditella alta

Unità territoriale Organica Elementare n.9 Montenero - Castellaccio

Unità territoriale Organica Elementare n.10 Attività

Unità territoriale Organica Elementare n.11 Porto

Unità territoriale Organica Elementare n.12 Sistema porto-città: Stazione marittima - Porto mediceo - Porta a mare - Bellana

Unità territoriale Organica Elementare n.13 Costa urbana

Unità territoriale Organica Elementare n.14 Quercianella

Unità territoriale Organica Elementare n.15 Grandi parchi (15a, 15b e 15c)

Unità territoriale Organica Elementare n.16 Area paesaggistica (16a e 16b);

Unità territoriale Organica Elementare n.17 Agricoltura

Unità territoriale Organica Elementare n.18 Aree con prevalenza di agricoltura amatoriale

Unità territoriale Organica Elementare n.19 Aree tutelate dei colli livornesi

Unità territoriale Organica Elementare n.20 Aree di speciale valore naturalistico e paesaggistico

Unità territoriale Organica Elementare n.21 Costa di Calafuria

Unità territoriale Organica Elementare n.22 Isola di Gorgona

Unità territoriale Organica Elementare n.23 Secche della Meloria.

2) Nel successivo articolo e con le apposite schede di cui al fascicolo STS - “Schede UTOE” e nell'elaborato “STS Previsioni per UTOE” , vengono per le varie UTOE:

  • - indicati specifici obiettivi di sviluppo sostenibile da perseguire nelle successive fasi del processo di pianificazione;
  • - dettate prescrizioni che risultano prevalentemente relative al dimensionamento massimo dei nuovi insediamenti delle funzioni ed ai servizi ed alle dotazioni territoriali pubbliche minime;
  • - e dati direttive ed indirizzi che, a seconda della loro natura, saranno da rispettare o da seguire o da considerare, in sede di esercizio delle funzioni comunali relative alla pianificazione operativa ed alla pianificazione attuativa.

3) In alcune UTOE sono già individuate, in modo, però, non vincolante, alcune aree di intervento (aree di rigenerazione, aree di riqualificazione urbana ed aree di riqualificazione ambientale), descritte nel fascicolo STS Aree di Intervento.

4) Per dette Aree di Intervento viene anche prospettata la possibilità di promuovere con il Piano Operativo, una disciplina conformativa a fini edificatori in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 95 della suddetta legge regionale n. 65/2014.

5) Dette individuazioni sono da assumere come ipotesi, che in sede di pianificazione operativa, possono subire modifiche a seguito di una più approfondita analisi delle UTOE e di una più approfondita considerazione di esigenze di rigenerazione urbana.

Art. 30 Disciplina relativa alle scelte da promuovere per le UTOE con il Piano Operativo

1) In sede di esercizio delle funzioni di pianificazione operativa dovranno essere rispettati

  • a) i vincoli imposti e le regole con essi od in relazione ad essi stabilite in applicazione di normative di settore (quali quelle relative alla tutela dei beni culturali ed ambientali, alla tutela idrogeologica, etc.);
  • b) le prescrizioni dettate con piani territoriali di livello sovra comunale;
  • c) i principi e le regole dello statuto del territorio comunale;
  • d) in particolare la disciplina relativa alle invarianti strutturali di cui all’elaborato relativo alle stesse ed avente ad oggetto regole di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale.

2) In sede di formazione e di definizione del Piano Operativo e sue varianti, nel perseguire gli obiettivi individuati dal presente Piano con le scelte strategiche relative alle varie UTOE è vincolante

  • - il dimensionamento massimo dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni previsti all’interno del territorio urbanizzato

3) Dovrà anche risultare garantito con le previsioni del Piano Operativo di cui sia al secondo comma sia al terzo comma dell’art. 95 della L.r. n. 65 del 2015, il perseguimento degli obiettivi di recupero paesaggistico-ambientale e di riqualificazione urbana indicati nelle suddette allegate schede.

4) In sede di esercizio delle funzioni di pianificazione operativa relative alle trasformazioni di cui al terzo comma dell’art. 95 della L.r. n. 65 del 2014, in seguito:

  • - ad approfondimenti dell’analisi delle situazioni di fatto ed in particolare alle risultanze delle analisi di sopravvenuti mutamenti delle stesse (quali quelle conseguenti a nuove dismissioni di funzioni produttive allo stato ancora in esercizio);
  • - nonché a nuove valutazioni relative alla sostenibilità ambientale ed alla fattibilità degli interventi e ad approfondimenti relativi ad esigenze e modalità di rigenerazione urbana da promuovere in applicazione dell’art. 125 della L.r. n. 65/2014;
  • - potranno essere modificate le perimetrazioni delle Aree di Intervento individuate in modo non vincolante all’interno di alcune UTOE e di cui al terzo comma del precedente articolo e potranno anche essere previste e delimitate diverse Aree di Intervento anch’esse da assoggettare a pianificazione attuativa oppure da considerare suscettive di trasformazione solo in forza di progetti unitari convenzionati.

5) Con il presente Piano Strutturale viene riconosciuta l’esigenza di promuovere, in applicazione dell’art. 63 della L.r. n. 65/2014, il soddisfacimento di esigenze di edilizia residenziale pubblica.

6) L’obiettivo di cui al precedente comma dovrà essere perseguito con il Piano Operativo alla luce delle più approfondite analisi del fabbisogno di detta edilizia. Al fine di soddisfare il fabbisogno stesso il Comune (che rientra tra quelli definiti ad alta tensione abitativa ai sensi della L. n. 431/98) indicherà i contribuiti che saranno chiamati a dare gli operatori che, in seguito alle conformazioni edificatorie decise con il Piano Operativo stesso, promuoveranno interventi di ristrutturazione urbanistica e interventi aventi ad oggetto nuovi insediamenti di cui all’art. 95, terzo comma della L.R. 65/2014. Detti contributi, in applicazione dei criteri stabiliti dal terzo comma dell’art. 63 della L.R. 65/2014 verranno prescritti dal Piano Operativo, in termini di cessione gratuita di aree o di unità immobiliari o di corresponsione di oneri aggiuntivi di urbanizzazione. Potrà con il Piano Operativo essere ritenuto ammissibile, per gli interventi di modesta rilevanza, l’applicazione della disposizione di legge che contempla l’ipotesi di monetizzazione dei suddetti obblighi di cessione.

7) Con il Piano Operativo l’eventuale non integrale rispetto delle “direttive” contenute nelle allegate schede dovrà risultare motivato con la puntuale indicazione delle ragioni che lo suggeriscono.

Art. 31 Servizi e dotazioni territoriali pubbliche delle UTOE

1) Nell'elaborato 8 “Previsioni per UTOE contenute nel Piano Strutturale” vengono indicate le dotazioni minime di servizi pubblici e di interesse pubblico;

2) In alcuni casi già con il presente Piano viene evidenziato, oppure con il Piano Operativo verrà dimostrato, che alcune dotazioni di servizi (quali, ad esempio, quelle relative al verde pubblico ed alle attrezzature scolastiche) debbono per una UTOE considerarsi già esistenti:

  • - in considerazione anche o solo della rilevanza delle dotazioni dei servizi stessi che già si riscontrano nell’ambito di UTOE limitrofe o vicine;
  • - oppure in considerazione della rilevanza delle dotazioni dei servizi stessi la cui realizzazione, in forza di già intervenute scelte della politica comunale dei servizi, si prospetta nell’ambito sempre di UTOE limitrofe o vicine.

3) Con il Piano Operativo potranno essere fatte previsioni relative ad attrezzature private di interesse pubblico atte ad integrare le dotazioni di servizi pubblici esistenti o la cui realizzazione è da promuovere ed essere dettate prescrizioni aventi ad oggetto le condizioni della loro realizzazione.

Art. 32 Modalità di attuazione di alcuni interventi di trasformazione previsti nelle UTOE

1) Nel caso di interventi aventi ad oggetto ristrutturazioni urbanistiche o aree di rigenerazione urbana comportanti, anch’esse, modifiche del tessuto urbano o nuove edificazioni si dovrà ritenere, di norma, necessario il ricorso a strumenti di pianificazione urbanistica attuativa.

2) Il Piano Operativo - a fini del soddisfacimento della esigenza di garantire i necessari servizi e le necessarie od opportune dotazioni territoriali pubbliche nonché dell’esigenza di una corretta integrazione dei nuovi interventi nei contesti nei quali ricadranno - può prevedere il ricorso, per alcune Aree di Intervento, a progetti unitari convenzionati di cui all’art. 121 della L.r. n. 65/2014.

Art. 33 Insediamenti non agricoli ammessi fuori dal perimetro del territorio urbanizzato

1) Il presente Piano non contempla la possibilità di prevedere, fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, nelle successive fasi del processo di pianificazione, interventi diversi da quelli soltanto consentiti dal secondo comma dell’art. 25 della L.r. n. 65/2014 in assenza del ricorso alla conferenza di pianificazione di cui all’articolo stesso.

2) Gli interventi di adeguamento di infrastrutture, di ampliamento di strutture produttive esistenti, di ampliamento di opere pubbliche e gli altri interventi di cui a detto secondo comma lett. a), b), c) e d) dell’art. 25 della legge regionale suddetta potranno essere previsti dal Piano Operativo, solo se non faranno configurare un contrasto con regole di utilizzazione, manutenzione e trasformazione relative alle invarianti strutturali contenute nel presente Piano e con prescrizioni e direttive vincolanti del PIT di cui all’art. 18 della sua “disciplina”.

Ultima modifica 16.03.2021 - 09:37