Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 9 Principi e regole

1) Tutte le scelte che, successivamente all'approvazione del presente Piano Strutturale, interverranno nel corso del processo di pianificazione dovranno risultare conformi ai principi e preordinate al perseguimento degli obiettivi che, gli uni e gli altri, risultano di seguito indicati.

  • a) Dovrà risultare garantita la sostenibilità ambientale degli sviluppi che, nel rispetto dei limiti e alle condizioni di cui al presente Piano Strutturale, verranno previsti in sede di esercizio delle funzioni di pianificazione operativa e promossi mediante i piani urbanistici attuativi, interventi di rigenerazione urbana, progetti unitari convenzionati ed eccetera.
  • b) Le scelte relative a detti sviluppi e quelle che interverranno con i piani settoriali comunali dovranno risultare tali da garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela e di riproducibilità del patrimonio territoriale identitario del Comune in applicazione delle regole di tutela e disciplina di cui alle presenti norme e delle “regole di utilizzazione manutenzione, trasformazione” di cui all’elaborato “Invarianti strutturali del patrimonio territoriale del Comune”
  • c) In sede di esercizio delle suddette funzioni di pianificazione operativa di pianificazione attuativa e di pianificazione settoriale debbono essere perseguiti gli obiettivi di valorizzazione del patrimonio identitario comunale indicate nel presente piano sia con disposizioni prescrittive che con norme di indirizzo.
  • d) A seconda delle finalità dei vari interventi e delle esigenze in concreto riscontrate in sede di esercizio di dette funzioni di pianificazione operativa e di pianificazione urbanistica attuativa e di quelle relative alla rigenerazione urbana, dovranno essere perseguiti gli obiettivi di qualità degli insediamenti di cui all’art. 62, primo comma della L.r. n 65/2014, come meglio risulteranno individuati con le disposizioni regolamentari previste dal secondo comma dello stesso articolo.
  • e) Tutti gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione per i quali sarà previsto, in sede di pianificazione operativa, il ricorso a piani urbanistici attuativi dovranno essere disciplinati in modo da garantire il loro coordinamento con la politica comunale relativa ai servizi pubblici e di interesse pubblico e con gli interventi che, per quanto riguarda i servizi stessi, verranno promossi.
  • f) Con tutti gli interventi promossi con piani urbanistici attuativi e con progetti unitari convenzionati dovrà, inoltre, risultare garantita la perequazione tra i vari proprietari degli immobili da essi interessati; ciò in applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 6 e delle norme di legge da esso richiamate.

Art. 10 Recepimento di previsioni dello statuto del territorio regionale e di altre previsioni della pianificazione territoriale di livello sovracomunale interessanti il territorio comunale

1) Con il Quadro Conoscitivo territoriale risultano oggetto di ricognizione le previsioni della pianificazione territoriale di livello sovracomunale che interessano il territorio del Comune (PIT Piano di indirizzo territoriale della Regione - PTCP Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Livorno - Piano del parco nazionale dell’arcipelago Toscano e Regolamento dell’aera marina protetta “secche della Meloria” approvato con DM 18 aprile 2014).

2) Le previsioni del suddetto Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT) sono riportate:

  • - nella relazione avente a oggetto “La pianificazione sovraordinata”;
  • - sulle quattro tavole del piano stesso (ingrandite alla scala 1:15.000) con modifiche conseguenti a verifiche delle situazioni di fatto che sono risultate necessarie, per i quattro grandi elementi costitutivi del patrimonio territoriale di cui all’art. 6 della “disciplina del piano” regionale stesso, alla luce delle risultanze delle analisi preordinate alla formazione del quadro conoscitivo del presente piano.

Le quattro tavole suddette sono le seguenti:

  • a) tavola ST 01.A (scala 1:15.000) relativa alla struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;
  • b) tavola ST 01.B (scala 1:15.000) relativa alla struttura eco sistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;
  • c) tavola ST 01.C (scala 1:15.000) relativa alla struttura insediativa di valore storico-territoriale ed identitario, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali industriali e tecnologici;
  • d) tavola ST 01.D (scala 1:15.000) relativa alla struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale.

3) Si devono considerare ad ogni effetto recepite nel presente piano le previsioni e disposizioni dei suddetti piani territoriali di livello sovracomunale che, in base alla vigente disciplina legislativa, ed alle norme relative all’attuazione dei piani stessi, il Comune è tenuto a rispettare; ciò anche se esse non risultano oggetto della ricognizione richiamata dal primo comma.

4) La pianificazione territoriale sovacomunale (PIT, PTCP etc.) per la parte di livello statutario deve essere considerata comunque prevalente sulla pianificazione comunale.

Art. 11 Patrimonio territoriale del Comune

1) Il patrimonio territoriale del Comune risulta individuato, in forza di specificazione delle analisi e delle previsioni dello statuto del territorio regionale relative a Livorno e nel rispetto degli altri piani di livello sovra comunale richiamati dal comma 1 del precedente art. 10, con i seguenti elaborati in parte già indicati nel comma 2 dell’articolo suddetto:

  • a) Relazione Contenuti del Piano
  • b) tavola ST 01.A (scala 1:15.000) relativa alla struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;
  • c) tavola ST 01.B (scala 1:15.000) relativa alla struttura eco sistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;
  • d) tavola ST 01.C (scala 1:15.000) relativa alla struttura insediativa di valore storico-territoriale ed identitario, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali industriali e tecnologici;
  • e) tavola ST 01.D (scala 1:15.000) relativa alla struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale
  • f) tavola ST 02 del patrimonio territoriale comunale

2) La disciplina finalizzata alla tutela ed alla valorizzazione di detto patrimonio è contenuta in particolare nell’elaborato del presente piano “Invarianti strutturali”.

3) Le varie parti del patrimonio stesso non possono essere oggetto di trasformazioni comportanti la compromissione di caratteristiche e valori individuati con il suddetto statuto del territorio.

Le trasformazioni ad esse relative dovranno risultare finalizzate alla valorizzazione del patrimonio territoriale ed a tal fine dovranno essere rispettate le direttive contenute nell’elaborato del piano indicato nel precedente comma e perseguiti gli obiettivi indicati:

  • - nei successivi articoli che vanno dal 14 al 27 relativi agli “ambiti” nei quali risultano suddivisi il territorio rurale ed il territorio urbano;
  • - e nelle schede relative alle varie UTOE individuate con la parte del presente piano avente ad oggetto le scelte strategiche.

Ne consegue che la previsione di detti interventi con i successivi strumenti di governo del territorio dovrà essere preceduta da una attenta verifica degli effetti che essi avrebbero sulle componenti qualificative delle varie parti del patrimonio territoriale, verifica dalle cui risultanze dipenderà il riconoscimento della loro ammissibilità ambientale ed urbanistica.

4) Sono da considerare recepite con il presente piano le “direttive” del PIT - PPR relative all’ambito 08 riferite o riferibili anche al territorio comunale; esse quindi costituiscono quadro di riferimento per i prossimi strumenti di governo del territorio.

Art. 12 Territorio urbanizzato - Perimetrazione ai sensi dell’art. 4 della L.r. n. 65/2014

Al fine di garantire la sostenibilità complessiva degli sviluppi previsti dal presente Piano e di contenere al massimo il consumo di suolo agricolo o comunque non già urbanizzato, il presente Piano, in applicazione delle disposizioni legislative regionali preordinate al fine stesso che risultano contenute nell’art. 4, secondo, terzo e quinto comma della L.r. n. 65/2014 e in applicazione anche di quelle contenute nel comma 4 dello stesso articolo - individua con la tavola n. ST 03 il perimetro del territorio urbanizzato.

Art. 13 Invarianti strutturali

1) Al fine di tutelare le varie componenti del patrimonio identitario del comune, consentirne la riproducibilità e promuovere le loro possibili valorizzazioni (considerando e rispettando anche le previsioni statutarie della pianificazione territoriale sovra comunale di cui al precedente art. 10) nonché al fine di perseguire con efficacia l’obiettivo della sostenibilità delle trasformazioni considerate suscettive di previsione in sede di pianificazione operativa, vengono, con il presente Piano individuate le invarianti strutturali di cui all’art. 5 ed all’art. 92 terzo comma, lett. a, della l.r. n. 65/2014.

Le invarianti stesse

  • - sono descritte nel fascicolo “Invarianti strutturali”
  • - e sono graficamente rappresentate nella tavola ST02 (patrimonio territoriale comunale)

2) Le regole di cui all’art. 5, primo comma, lett. c, della L.R. n. 65/2014 relative alle invarianti stesse, ovverosia le regole generative, di utilizzazione di manutenzione e di trasformazione finalizzate principalmente al perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione cui la loro individuazione è preordinata, risultano contenute nell’elaborato “Invarianti strutturali”

3) Le invarianti strutturali suddette, come stabilito dal secondo comma dell’art. 5 della l.r. n. 65/2014 non fanno configurare vincoli di non modificabilità, ma dovranno, però, essere tutte oggetto di considerazione condizionante le scelte da fare in sede di esercizio delle funzioni di pianificazione operativa e di pianificazione urbanistica attuativa nonché di altre funzioni di governo del territorio ed anche in sede di esercizio di funzioni di pianificazione comunale settoriale.

4) Ogni atto di pianificazione di cui al precedente comma dovrà risultare accompagnato da verifica

  • - del rispetto delle parti prescrittive della disciplina relativa alle invarianti strutturali suddette sopra richiamata
  • - e della finalizzazione delle scelte con esso fatte al perseguimento degli obiettivi di tutela e di valorizzazione e degli altri obiettivi con le invarianti stesse indicati ai sensi dell’art. 5, primo comma, lett. c, della l.r. n. 65/2014.

Art. 14 Territorio rurale

1) Il “Territorio rurale” comprende tutte le aree ricadenti all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato di cui al precedente articolo 12.

Esso risulta suddiviso - in applicazione anche della disposizione, contenuta nel quarto comma dell’art. 64 della L.r. n. 65/2014 - nei seguenti differenti ambiti:

  • - ambito agricoltura
  • - ambito con prevalenza di agricoltura amatoriale
  • - nuclei rurali
  • - aree tutelate
  • - Isola di Gorgona
  • - Secche della Meloria
  • - UTOE 16 area paesaggistica
  • - Aree speciali di cui all'art. 64 c.1 lett.d) della LR 65/14.

2) Il presente Piano Strutturale detta per il territorio rurale obiettivi che sono in parte generali ed in parte relative solo agli ambiti nei quali lo stesso risulta suddiviso e di cui ai successivi articoli.

3) Sono obiettivi relativi al territorio rurale considerato nel suo complesso:

  • a) messa in sicurezza del territorio con azioni preventive e correttive;
  • b) recupero delle aree degradate;
  • c) interventi volti a prevenire eventi catastrofici;
  • d) conseguire condizioni di stabilità ecologica;
  • e) recupero delle aree percorse dal fuoco;
  • f) tutela delle aree boscate,
  • g) tutela delle aree costiere;
  • h) favorire l’uso pubblico;
  • i) recupero e valorizzazione degli edifici e dei manufatti storici rurali, militari e civili (complessi paleoindustriali, miniere, etc.), e delle reti tecnologiche storiche (acquedotti di Colognole e di Limone, tracce di acquedotti romani, cisterne, ghiacciaie);
  • l) tutela dei manufatti archeologici e dei percorsi antichi che attraversano la collina, con particolare riferimento a quelli di collegamento tra la costa e la via Emilia;
  • m) incentivazione dell’uso turistico e per il tempo libero;
  • n) riqualificazione della viabilità di accesso, con particolare riferimento alle strade provinciali di Valle Benedetta e di Popogna, anche al fine di permetterne l’utilizzo attraverso forme di mobilità non automobilistica;
  • o) realizzazione di punti di sosta e di accesso alla rete ciclo-pedonale, dei sentieri e delle ippovie dei Monti livornesi;
  • p) recupero ambientale delle cave dismesse, in particolare nel caso delle cave costiere, ai fini della creazione di funzioni di servizio per la balneazione e della fruizione dell’area protetta nonché ai fini della creazione di parcheggi, escludendo la realizzazione di discariche e la realizzazione di cave ex-novo e riattivazione di cave dismesse su tutto il territorio;
  • q) recupero dell’edilizia esistente a fini turistico-ricettivi, preferibilmente mediante la promozione di attività agrituristiche

4) In alcuni degli ambiti suddetti, il Piano Operativo potrà, inoltre, prevedere soltanto gli interventi aventi ad oggetto insediamenti non agricoli di cui al successivo art. 33, per i quali l’art. 25, comma 2 della L.r. n. 65/2014 esclude la necessità del ricorso alla conferenza di pianificazione dallo stesso prevista e disciplinata.

Art. 15 Ambito agricoltura

1) Trattasi di aree coltivate, pertinenza di fattorie organizzate di impianto storico, che risultano di notevole estensione e che costituiscono una rilevante componente del paesaggio tra la città ed il piede dei Monti livornesi e delle aree più interne e distanti dalla città del complesso dei Monti livornesi (quali, a titolo di esempio: la fattoria di Popogna, il complesso di poderi sulla destra idrografica del corso del fiume Chioma ai confini orientali del territorio comunale).

2) Gli obiettivi da perseguire per l’ambito in considerazione sono:

  • a) tutela della integrità dei poderi;
  • b) conservazione e recupero degli edifici e dei manufatti di valore storico testimoniale anche per usi complementari all’attività aziendale da promuovere ai sensi delle leggi vigenti (agriturismo, educazione ambientale, etc.);
  • c) integrazione per quanto possibile delle aziende agricole nei circuiti di fruizione della collina livornese e loro utilizzazione, sempre per quanto possibile per iniziative di educazione ambientale.
  • d) interramento linee aeree presenti
  • e) recupero ambientale delle cave dismesse escludendo la realizzazione di discariche e la realizzazione di cave ex-novo e riattivazione di cave dismesse su tutto il territorio.

3) Per le aree situate nel bacino del Torrente Chioma e nel bacino del rio Popogna:

  • a) tutelare i valori ambientali, naturalistici e paesaggistici del sistema fluviale;
  • b) conservare e valorizzare il patrimonio naturale e il paesaggio.

Art. 16 Ambito con prevalenza di agricoltura amatoriale

1) Trattasi di ambito che ricade tra il territorio urbanizzato e le prime pendici dei colli livornesi, e del quale fanno parte:

  • - aree attualmente già utilizzate per l’esercizio di ordinarie attività agricole
  • - aree già frazionate a destinazione orticola e che in parte sono state, però, oggetto di interventi illegittimamente realizzati in contrasto con la disciplina urbanistica;
  • - altre aree suscettive di utilizzazione ai fini dell’esercizio di ordinarie attività agricole e di quella che potrà essere decisa al fine di dare risposta ad istanze da agricoltura.

2) Nell’ambito potranno dal Piano Operativo essere previsti solo:

  • - gli interventi preordinati, in base alla vigente disciplina legislativa relativa al territorio rurale, all’esercizio di dette ordinarie attività agricole,
  • - gli interventi sicuramente e strettamente necessari per l’esercizio di attività agricole amatoriali ovverosia per la coltivazione di orti;
  • - e gli interventi aventi ad oggetto insediamenti non agricoli di cui all’art. 33 e di cui anche al precedente art. 14, comma quinto, nei limiti ed alle condizioni negli stessi articoli indicati.

Il Piano Operativo stesso, per quanto riguarda gli orti la cui coltivazione considererà ammissibile, dovrà prescrivere:

  • - dimensioni minime e massime degli stessi;
  • - le caratteristiche che dovranno avere le loro recinzioni;
  • - ai sensi dell’art. 78 della L.r. n. 65/2014 limiti, natura e caratteristiche dei ricoveri per attrezzi agricoli e di altre piccoli annessi necessari per l’esercizio dell’attività agricola amatoriale.

3) Per l’ambito in considerazione sono obiettivi da perseguire:

  • a) il superamento delle situazioni di degrado, ivi comprese quelle determinate dai suddetti interventi illegittimamente realizzati in contrasto con la disciplina urbanistica e ai fini del quale non risulti sufficiente l’applicazione delle sanzioni urbanistico- edilizie, nonché la loro la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei sub ambiti o aree interessate dagli interventi stessi che, in alcuni casi, potrà risultare occorrente ai fini del suddetto superamento;
  • b) la salvaguardia dei valori paesaggistici, naturalistici ed ambientali;
  • c) la tutela delle colture specializzate in essere;
  • d) la tutela delle ville storiche e delle fattorie e dei poderi individuati nella tavola ST02 “Patrimonio territoriale comunale”.
  • e) la valorizzazione e il miglioramento della fruizione pubblica dei percorsi naturalistici- turistici pedecollinari e collinari.

4) E’ vietata l’apertura di nuove cave e discariche e la riattivazione di quelle esistenti.

Art. 17 Ambito dei nuclei rurali

1) I nuclei rurali individuati dal presente Piano sono i seguenti: Condotti vecchi, Valle Benedetta, Limoncino, che hanno genesi e configurazioni differenti.

2) Sono obiettivi da perseguire per l’ambito in considerazione i seguenti:

  • a) valorizzazione funzionale dei nuclei rurali rispetto ai circuiti di fruizione del territorio rurale e delle colline livornesi;
  • b) elevazione della dotazione di servizi anche mediante la promozione di nuovi utilizzi di eventuali strutture sottoutilizzate;
  • c) tutela degli edifici e dei manufatti di valore storico e documentale.

Art. 18 Ambito aree tutelate

1) Trattasi di ambito comprendente aree boscate, la costa di Calafuria, le aree incluse nel Parco provinciale dei Monti livornesi, le Aree Naturali Interesse Locale (ANPIL) di cui è in corso, a seguito della L.R. 30/2015 la revisione delle forme di tutela e gestione nonché aree destinate a interventi di recupero ambientale, censite dal Quadro Conoscitivo, quali cave, la discarica di Vallin dell’Aquila e altre aree da sottoporre a interventi di riqualificazione ambientale.

2) Sono obiettivi da perseguire da rispettare per l’ambito in considerazione:

  • a) messa in sicurezza del territorio con azioni preventive e correttive;
  • b) recupero delle aree degradate;
  • c) interventi volti a prevenire eventi catastrofici;
  • d) conseguire condizioni di stabilità ecologica;
  • e) recupero delle aree percorse dal fuoco;
  • f) tutela delle aree boscate,
  • g) tutela delle aree costiere;
  • h) promozione dell’uso pubblico;
  • i) recupero e valorizzazione gli edifici e dei manufatti storici rurali, militari e civili (complessi paleoindustriali, miniere, etc.), delle reti tecnologiche storiche (acquedotti di Colognole e di Limone, tracce di acquedotti romani, cisterne, ghiacciaie);
  • l) tutela dei manufatti archeologici e dei percorsi antichi che attraversano la collina, con particolare riferimento a quelli di collegamento tra la costa e la via Emilia;
  • m) incentivazione dell’uso turistico e per il tempo libero;
  • n) riqualificazione della viabilità di accesso, con particolare riferimento alle strade provinciali di Valle Benedetta e di Popogna, anche al fine di permetterne l’utilizzo attraverso forme di mobilità non automobilistica; realizzazione di punti di sosta e di accesso alla rete ciclo-pedonale, dei sentieri e delle ippovie dei Monti livornesi;
  • o) ripristino e recupero ambientale delle cave dismesse in relazione al Piano regionale delle attività estrattive (PRAE);
  • p) recupero dell’edilizia esistente a fini turistico-ricettivi preferibilmente mediante la promozione di attività agrituristiche;
  • q) cave dismesse costiere: recupero verso funzioni di servizio per la balneazione e per la fruizione dell’area protetta, parcheggi;
  • r) la conservazione delle specie animali e vegetali;
  • s) salvaguardia dei valori naturalistici, ambientali e paesaggistici;
  • t) tutela delle risorse naturalistiche;
  • u) tutela dei valori ambientali naturalistici e paesaggistici del sistema fluviale.

3) Costituiscono obiettivi specifici da perseguire per la parte della costa che va da Calafuria al Rogiolo:

  • a) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e del paesaggio;
  • b) la difesa delle risorse naturali dall’inquinamento;
  • c) interventi di salvaguardia del patrimonio forestale e della macchia mediterranea;
  • d) l’applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale al fine di integrare le attività umane con l’ambiente naturale;
  • e) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica;
  • f) la messa in sicurezza della struttura fisica del territorio con azioni preventive e correttive;
  • g) il recupero delle aree degradate;
  • h) la creazione di condizioni di stabilità ecologica;
  • i) la tutela della fascia costiera;
  • l) la tutela e la valorizzazione dei percorsi litoranei di antico impianto (itinerario della Strada dei Cavalleggeri), dei collegamenti ciclo-pedonali, della rete dei sentieri di collegamento tra la fascia costiera e le aree interne del massiccio di Calafuria;
  • m) la tutela e la valorizzazione delle aree archeologiche e degli edifici e manufatti di valore storico;
  • n) la creazione di attività turistiche - ricettive solo mediante interventi su edifici e manufatti esistenti e solo se compatibili con gli obiettivi di tutela e riqualificazione paesaggistica ed ambientale della costa;
  • o) la messa in sicurezza dei percorsi pubblici lungo la costa;
  • p) la creazione di maggiori condizioni di accessibilità pubblica alla riva del mare;
  • q) la salvaguardia delle visuali dagli spazi pubblici verso il mare;
  • r) la creazione di modalità di mitigazione/riduzione del traffico automobilistico sulla viabilità lungomare sia attraverso gli strumenti urbanistici sia attraverso la pianificazione di settore in particolare mediante il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS).

4) l’ambito aree tutelate è sua volta articolato, come graficamente rappresentato alla tavola STS 01 “ Parti di città - UTOE”, in ulteriori UTOE. Le UTOE ad esso relativi risultano ulteriormente disciplinati nelle schede - UTOE di seguito elencate:

  • - 19 aree tutelate dei colli livornesi;
  • - 20 aree di speciale valore naturalistico e paesaggisitico;
  • - 21 costa di Calafuria;
  • - UTOE 16 Area paesaggistica - a) Valle dell’Ardenza, b) Conca di Montenero.

Questa UTOE è ulteriormente normata all’articolo 27 delle presenti norme.

5) E’ vietata l’apertura di nuove cave e discariche e la riattivazione di quelle esistenti.

Art. 19 Isola di Gorgona

1) Su tutto il territorio del Comune di Livorno, Isola di Gorgona, ricompreso nel Perimetro del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, valgono esclusivamente le previsioni previste nel Piano del Parco nazionale Arcipelago Toscano, approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Regionale della Regione Toscana n. 87 del 23/12/2009 e pubblicato sul BURT n. 4 del 27/01/2010 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26/01/2010 e modificato con variante del Piano del Parco approvata con D.C.R. n. 47 del 11/07/2017 e pubblicata sul BURT parte seconda n. 30 del 26/07/2017 supplemento n. 104 e sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 222 del 22/09/2017. In coerenza con le previsioni di cui sopra di seguito vengono indicati da perseguire anche i seguenti obiettivi:

  • a) tutela degli elementi di eccellenza naturalistica del territorio;
  • b) salvaguardia dell’elevato valore paesaggistico, geomorfologico ed ecosistemico dell’isola di Gorgona in particolare mediante la tutela delle coste rocciose ricche di forme rilevanti derivanti dall’azione erosiva e delle aree caratterizzate da macchie, garighe e prati;
  • c) esclusione di ulteriori processi di urbanizzazione, ed azioni atte a contrastare la frammentazione del territorio agricolo e la perdita di aree terrazzate di versante, nonché la diffusione di specie animali e vegetali aliene;
  • d) conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e del paesaggio;
  • e) difesa delle risorse naturali dall’inquinamento;
  • f) tutela delle acque dolci che consentono l’autosufficienza idrica dell’isola;
  • g) conservazione delle specie animali e vegetali;
  • h) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale al fine di integrare le attività umane con l’ambiente naturale;
  • i) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica;
  • l) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;
  • m) messa in sicurezza della struttura fisica del territorio con azioni preventive e correttive;
  • n) recupero delle aree degradate;
  • o) creazione di condizioni di stabilità ecologica;
  • p) tutela della fascia costiera;
  • q) promozione di migliori condizioni di salvaguardia degli insediamenti con valore storico-ambientale;
  • r) tutela e valorizzazione delle aree archeologiche e degli edifici e manufatti di valore storico;
  • s) interventi di salvaguardia del patrimonio forestale e della macchia mediterranea,
  • t) interventi di salvaguardia idraulico - forestale;
  • u) interventi di ripristino ambientale delle cave e discariche esistenti rilevate dal QC del PS/2;
  • v) divieto di apertura di nuove cave e discariche;

Art. 20 Secche della Meloria

1) Le particolarità naturalistiche del sito hanno fatto sì che esso, già individuato come “area marina di reperimento” dalla legge 979/1982, sia stato classificato Area Marina Protetta, estesa 9.372 ettari parte dei quali in comune di Livorno, con D.M. 21 ottobre 2009 la cui disciplina si deve intendere recepita dal presente piano.

2) Sono da rispettare le prescrizioni o da perseguire gli obiettivi che seguono:

  • a) tutela del sistema ambientale delle Secche della Meloria, ricompreso nell’omonima area Marina protetta (D.M. del 21.10.2009) che individua tre Zone (A,B,C) a differente tutela e la cui gestione è affidata all’ente Parco regionale di Migliarino -S. Rossore - Massaciuccoli;
  • b) creazione di condizioni di favore per l’attività di ricerca scientifica sull’ambiente marino e tutela dei manufatti di interesse storico secondo il Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta “Secche della Meloria” approvato con D.M. 18 aprile 2014;
  • c) assunzione di iniziative atte a favorire la fruizione pubblica dell’ambito nel rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento dell’area marina protetta “Secche della Meloria” approvato con D.M. 18 aprile 2014.

Art. 21 Territorio urbano

1) Trattasi della parte del territorio comunale prevalentemente compresa all’interno del perimetro del territorio urbanizzato di cui all’art. 12, articolato nei seguenti ambiti:

  • - ambito delle attività
  • - ambito porto
  • - ambito costa
  • - ambito insediativo
  • - grandi parchi.

3) Con riferimento all’intero territorio urbano in considerazione vengono indicati i seguenti obiettivi generali

- migliorare la qualità ambientale e la sostenibilità ecologica - ambientale del sistema urbano;

- incrementare e migliorare la dotazione di servizi pubblici;

- promuovere interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione di aree

degradate, dismesse o sottoutilizzate;

- favorire la connettività interna al sistema e l’accessibilità ai nodi e alle reti infrastrutturali territoriali.

Art. 22 Ambito delle attività

1) Trattasi della parte di città costituita dalle aree industriali poste tra la ferrovia Livorno-Pisa e la via Aurelia nord, caratterizzate da unità locali di notevole estensione, dalle aree industriali di impianto otto-novecentesco site tra via Salvatore Orlando, esterne all’ambito portuale e soggette al relativo PRG, la ferrovia Livorno Calambrone - Livorno Marittima e via Fabio Filzi e dai nuclei per attività produttive ed artigianali poste oltre la variante Aurelia tra il corso del Torrente Ugione e via Pian di Rota, il Piano per insediamenti produttivi Picchianti, le aree ex Officine San Marco - via Sicilia, lo stabilimento Cheddite posto a oriente del quartiere di Salviano, ai piedi delle pendici dei Monti Livornesi.

2) Gli obiettivi da perseguire per l’ambito in considerazione sono i seguenti:

  • a) migliorare l’accessibilità al sistema da e verso le reti infrastrutturali di interesse regionale, nazionale, internazionale;
  • b) messa in sicurezza delle zone ad alta concentrazione industriale e degli impianti a rischio di incidente rilevante;
  • c) sviluppo e potenziamento dei traffici marittimi commerciali e crocieristici e delle attività logistiche;
  • d) migliorare e potenziare l’assetto infrastrutturale e viario e ferroviario di accesso al porto;
  • e) migliorare i collegamenti tra le aree portuali e retroportuali;
  • f) contenimento degli effetti ambientali negativi delle attività industriali e portuali;
  • g) recupero e valorizzazione delle emergenze storiche presenti all’interno del sistema;
  • h) realizzare infrastrutture di collegamento con l’Interporto di Guasticce;
  • i) realizzare servizi di interesse generale.
  • l) incentivare la localizzazione di nuove attività produttive
  • m) favorire l’insediamento di attività nelle aree dismesse o sottoutilizzate;
  • n) favorire la localizzazione di servizi alle attività produttive;
  • o) attrezzare ecologicamente le aree produttivo-commerciali-direzionali (caratterizzandole come APEA - aree produttive ecologicamente attrezzate) e riqualificare lo spazio aperto interno al tessuto produttivo.

Art. 23 Ambito porto

1) Trattasi della parte della città corrispondente all’insieme delle aree del porto commerciale e delle aree portuali industriali poste a nord del canale industriale e della foce dell’Ugione, comprese via Leonardo da Vinci, la Strada di grande comunicazione Firenze-Livorno, la foce dello Scolmatore ed il mare comprendente l’insieme di espansioni a mare delle strutture portuali ed il riordino degli accessi stradali e ferroviari previsti dal PRG del porto, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 36 del 25 marzo 2015.

2) Sono obiettivi da perseguire i seguenti:

  • a) realizzazione degli interventi previsti dal PRG del porto approvato con DCRT n. 36 del 25 marzo 2015;
  • b) sviluppo e potenziamento dei traffici marittimi commerciali e crocieristici e delle attività logistiche;
  • c) migliorare l’accessibilità marittima al sistema;
  • d) migliorare e potenziare l’assetto infrastrutturale e viario e ferroviario di accesso al porto;
  • e) migliorare i collegamenti con e tra le aree portuali e retroportuali e con l’Interporto di Guasticce;
  • f) messa in sicurezza delle zone ad alta concentrazione industriale;
  • g) incentivare l’insediamento di nuove attività;
  • h) contenimento degli effetti ambientali negativi delle attività industriali e portuali;
  • i) attuare la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) individuati dal D.M. 22 maggio 2014 e di interesse regionale (SIR);
  • l) realizzare servizi di interesse generale.
  • m) salvaguardare la riconoscibilità, l’integrità storica e visuale di Livorno, valorizzare le relazioni storicamente consolidate tra la città e il mare, attraverso la riqualificazione degli ingressi, del waterfront urbano;
  • n) salvaguardare il patrimonio insediativo costiero di valore storico-identitario.
  • o) recupero e valorizzazione delle emergenze storiche presenti all’interno dell'ambito;
  • p) recupero e valorizzazione delle emergenze storiche presenti all’interno dell’ambito e in particolare della Fortezza vecchia e della Torre del Marzocco finalizzato anche al ripristino del rapporto con l’acqua che le stesse un tempo avevano;
  • q) realizzazione degli interventi di ampliamento a mare del porto, di razionalizzazione dei collegamenti tra il porto e il sistema delle vie d’acqua interne previsti dal PRG del porto approvato con DCRT n. 36 25 marzo 2015;
  • r) migliorare la sicurezza ambientale in ambito portuale.
  • s) Potenziare al massimo la capacità di accoglienza della nautica sociale.

Art. 24 Ambito costa

1) Tale ambito per morfologia, condizioni d’uso, obiettivi e grado di trasformabilità definiti dalla pianificazione sovraordinata e dal Piano Strutturale in costa urbana, e costa rocciosa, caratterizzata da un elevato grado di naturalità, che ricade all'interno del perimetro del territorio urbanizzato.

2) Costituiscono obiettivi da perseguire i seguenti

  • a) tutela delle visuali storicamente consolidate tra la città e il mare;
  • b) salvaguardia della riconoscibilità, dell’integrità storica e visuale di Livorno, valorizzazione delle relazioni storicamente consolidate tra la città e il mare, attraverso la riqualificazione degli ingressi, del waterfront urbano;
  • c) salvaguardia del patrimonio insediativo costiero di valore storico-identitario.
  • d) potenziamento delle attrezzature destinate al tempo libero (strutture di servizio alla nautica e alla balneazione, verde pubblico);
  • e) riqualificazione dell'edilizia residenziale esistente
  • f) riqualificazione dell’asse stradale e del sistema degli spazi pubblici e del verde formato da viale Italia, viale di Antignano, via T. Pendola, via Pigafetta e via del Litorale;
  • g) salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche delle aree inedificate;
  • h) attuazione del Piano Regionale per i porti e gli approdi turistici anche attraverso integrazioni delle localizzazioni da esso previste, secondo le modalità indicate previste dal Piano di Indirizzo Territoriale e dalla L.R. 65/2014;
  • i) tutela e riqualificazione delle Falesie di Antignano;
  • l) riqualificazione delle strutture ricettive e per la balneazione,
  • m) realizzazione di servizi;
  • n) messa in sicurezza dei percorsi pubblici lungo la costa;
  • o) favorire l’accessibilità pubblica alla riva del mare;
  • p) salvaguardia delle visuali verso il mare dagli spazi pubblici;
  • q) creazione di modalità di mitigazione/riduzione del traffico automobilistico sulla viabilità lungomare sia attraverso gli strumenti urbanistici sia attraverso la pianificazione di settore, in particolare con il PUMS .

Art. 25 Ambito insediativo

1) Trattasi di ambito che comprende la città storica e le successive espansioni della stessa e le frazioni di Ardenza, Antignano, Montenero, Castellaccio, Quercianella per le parti ricomprese nel territorio urbanizzato. L’ambito stesso risulta prevalentemente caratterizzato dalla funzione residenziale e da funzioni terziarie, direzionali, commerciali e di servizio.

2) Sono obiettivi da perseguire i seguenti:

  • a) valorizzazione del patrimonio storico-ambientale;
  • b) tutela dell’impianto urbanistico storico delle aree centrali, dei borghi, delle frazioni;
  • c) salvaguardia dell’impianto urbanistico storico, con particolare riferimento alle radiali storiche e alla viabilità realizzata in corrispondenza della linea degli spalti e alle vie d’acqua;
  • d) valorizzazione degli edifici di interesse storico;
  • e) organizzazione e valorizzazione del verde e degli spazi costruiti;
  • f) aumento della dotazione e della qualità dei servizi anche a livello territoriale;
  • g) miglioramento e sviluppo delle relazioni tra grandi servizi specialistici e il contesto urbano di riferimento;
  • h) disincentivare il traffico veicolare secondo gli indirizzi del PUMS;
  • i) favorire forme di mobilità ciclo-pedonale.
  • l) miglioramento dei collegamenti stradali con le aree centrali della città;
  • m) incrementare e migliorare il grado di connettività tra i quartieri della città anche mediante interventi di completamento e riammagliamento dei tessuti edilizi e della trama viaria;
  • n) riconfigurazione dei margini del territorio urbanizzato rispetto al territorio rurale, alle connessioni con i grandi parchi e complessi per la pratica e lo spettacolo sportivo esistenti (Ardenza-La Rosa, Banditella, grandi ville storiche pubbliche, etc.).

Art. 26 Ambito grandi parchi

1) Trattasi di parte di città che comprende:

  • - l’insieme di impianti per la pratica e lo spettacolo sportivo realizzati da un lato nella fascia compresa tra la vecchia circonvallazione, il mare e l’Ardenza; dall’altro nella zona di Banditella, a sud del rio Ardenza, tra il mare, la ferrovia ed il quartiere residenziale di Banditella;
  • - i parchi delle grandi ville storiche di proprietà pubblica suburbane (Villa Rodocanacchi, villa Maurogordato, villa Morazzana e relativo podere).
  • - le parti acquisite al Demanio comunale del Parco di Montenero, attraversate dal tratto intermedio del fosso di Banditella.

Tali parti di città costituiscono le dotazioni di attrezzature sportive e di parchi di livello urbano e territoriale.

2) Sono obiettivi da perseguire i seguenti:

  • a) istituire percorsi finalizzati al collegamento tra la costa urbana, il sistema territoriale insediativo, il sistema territoriale di tutela ambientale, alla valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico ambientale, dei complessi sportivi e al tempo stesso al rafforzamento delle relazioni entro il sistema insediativo;
  • b) promuovere interventi diretti a favorire la mobilità ciclo-pedonale e l’integrazione tra percorsi ciclo-pedonali esistenti con particolare attenzione ai percorsi tra la costa e i Monti livornesi.
  • c) tutela e valorizzazione degli edifici e dei manufatti storici;
  • d) tutela e valorizzazione del verde pubblico e privato;
  • e) mantenere la visuale libera verso il mare in corrispondenza dell’affaccio al mare dei parchi.
  • f) migliorare o realizzare connessioni ciclo-pedonali tra gli affacci a mare di tali parti di città, le aree verdi del Nuovo Centro, i quartieri circostanti i percorsi di accesso alle grandi ville storiche suburbane di proprietà pubblica (Villa Morazzana, Villa Rodocanacchi, Villa Maurogordato), alla Conca di Montenero e ai Monti livornesi lungo le direttrici del rio Maggiore (S.P. Di valle Benedetta) e del rio Ardenza (S.P. di Popogna);
  • g) tutelare i viali di accesso alle ville storiche in tutte le loro componenti (tracciati, sezioni stradali, alberature, visuali laterali e prospettiche).
  • h) tutelare le visuali storicamente consolidate tra la città e il mare;
  • i) creare relazioni con il contesto urbano di riferimento;

Art. 27 Area paesaggistica

1) Trattasi di ambito caratterizzato da particolari valori paesaggistici nel quale si riscontrano, in particolare, tracce importanti della struttura poderale, ville storiche suburbane, la presenza di attività agricole e orticole, sub ambiti che, per quanto di dimensioni ridotte, risultano caratterizzati da una notevole continuità, quali gli ambienti fluviali, e si configurano come dei veri e propri corridoi naturali tra la costa e le aree collinari del territorio comunale che il Piano Strutturale intende tutelare.

2) L’area corrisponde alla UTOE 16 suddivisa in due aree: a) Valle dell’Ardenza e b) Conca di Montenero.

2) Sono obiettivi da perseguire

  • a) conservazione della struttura paesaggistica;
  • b) promozione di interventi di mitigazione degli attraversamenti infrastrutturali;
  • c) tutela delle colture specializzate;
  • d) tutela dei valori ambientali, naturalistici e paesaggistici del sistema fluviale;
  • e) riduzione del rischio idraulico;
  • f) tutela, valorizzazione paesaggistica e creazione di opportunità di fruizione pubblica della Conca di Montenero;
  • g) valorizzazione e miglioramento della fruizione pubblica dei percorsi naturalistici e turistici collinari e pedecollinari.

3) Nell’area è compresa anche la zona di elevato valore paesaggistico della suddetta Conca di Montenero, individuata nell’elaborato grafico STS01 come UTOE 16 b, e nella quale non è ammessa la realizzazione di orti e devono essere conservate la struttura del paesaggio agricolo e la rete dei viali di adduzione alle ville storiche pubbliche e private. Nella Conca di Montenero è ammessa, previo approfondito studio delle caratteristiche plano altimetriche e paesaggistiche della viabilità storica dell’aera, la realizzazione di circuiti ciclo-pedonali di collegamento tra i principali punti di accesso e gli elementi di valore storico e paesaggistico che caratterizzano l’area.

Ultima modifica 16.03.2021 - 09:37