Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 4 Prescrizioni, direttive ed indirizzi

1) Le previsioni del presente Piano si configurano come prescrizioni o direttive od indirizzi.

2) Sono da assumere, nelle successive fasi del processo di pianificazione, come prescrizioni vincolanti:

  • - le prescrizioni e le prescrizioni d’uso relative ai beni paesaggistici contenute nello Statuto del Territorio del PIT della Regione (anche se non espressamente recepite nello Statuto del Territorio del Comune)
  • - le direttive correlate agli obiettivi di qualità d'ambito integrate con gli obiettivi specifici dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee di cui all'invariante strutturale "Il carattere policentrico e recolare dei sitemi insediativi urbani e infrastrutturali"
  • - principi, prescrizioni e regole relative alle invarianti strutturali dello statuto del territorio comunale ed altre previsioni dello stesso che, per espresse statuizioni in esso contenute, sono da considerare vincolanti in sede di formazione adozione ed approvazione del Piano Operativo, di altri atti di governo del territorio (piani attuativi e strumenti di rigenerazione urbana etc.) e di piani settoriali del Comune
  • - le previsioni relative alle UTOE aventi ad oggetto il dimensionamento massimo dei nuovi insediamenti e delle superfici destinate alle funzioni ritenute nelle stesse ammissibili e le minime dotazioni territoriali pubbliche che risultano contenute nelle schede aventi ad oggetto le UTOE stesse e che vincolanti sono da considerare in applicazione della disciplina ad esse relativa di cui all’art. 92 della L.r. n. 65/2014
  • - tutte le altre previsioni contenute nella presente normativa che sono indicate come vincolanti.
  • - le prescrizioni le previsioni inserite nel presente Piano al fine di perseguire obiettivi di qualità degli insediamenti e della politica sociale per la casa, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 62 e 63 della L.r. n. 65/2014, quando esse vengono espressamente indicate come tali.

3) Sono da assumere come meri indirizzi, che comunque nel corso di detto processo dovranno essere oggetto di prioritaria attenta considerazione, le altre previsioni del presente Piano non qualificate né come prescrizioni, né come direttive ed aventi solo la finalità di orientare, senza dettare disposizioni vincolanti, l’esercizio delle funzioni comunali relative agli atti di governo del territorio che interverranno successivamente alla sua approvazione.

Ultima modifica 16.03.2021 - 09:37