Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 33 Insediamenti non agricoli ammessi fuori dal perimetro del territorio urbanizzato

1) Il presente Piano non contempla la possibilità di prevedere, fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, nelle successive fasi del processo di pianificazione, interventi diversi da quelli soltanto consentiti dal secondo comma dell’art. 25 della L.r. n. 65/2014 in assenza del ricorso alla conferenza di pianificazione di cui all’articolo stesso.

2) Gli interventi di adeguamento di infrastrutture, di ampliamento di strutture produttive esistenti, di ampliamento di opere pubbliche e gli altri interventi di cui a detto secondo comma lett. a), b), c) e d) dell’art. 25 della legge regionale suddetta potranno essere previsti dal Piano Operativo, solo se non faranno configurare un contrasto con regole di utilizzazione, manutenzione e trasformazione relative alle invarianti strutturali contenute nel presente Piano e con prescrizioni e direttive vincolanti del PIT di cui all’art. 18 della sua “disciplina”.

Ultima modifica 16.03.2021 - 09:37