Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 16 Ambito con prevalenza di agricoltura amatoriale

1) Trattasi di ambito che ricade tra il territorio urbanizzato e le prime pendici dei colli livornesi, e del quale fanno parte:

  • - aree attualmente già utilizzate per l’esercizio di ordinarie attività agricole
  • - aree già frazionate a destinazione orticola e che in parte sono state, però, oggetto di interventi illegittimamente realizzati in contrasto con la disciplina urbanistica;
  • - altre aree suscettive di utilizzazione ai fini dell’esercizio di ordinarie attività agricole e di quella che potrà essere decisa al fine di dare risposta ad istanze da agricoltura.

2) Nell’ambito potranno dal Piano Operativo essere previsti solo:

  • - gli interventi preordinati, in base alla vigente disciplina legislativa relativa al territorio rurale, all’esercizio di dette ordinarie attività agricole,
  • - gli interventi sicuramente e strettamente necessari per l’esercizio di attività agricole amatoriali ovverosia per la coltivazione di orti;
  • - e gli interventi aventi ad oggetto insediamenti non agricoli di cui all’art. 33 e di cui anche al precedente art. 14, comma quinto, nei limiti ed alle condizioni negli stessi articoli indicati.

Il Piano Operativo stesso, per quanto riguarda gli orti la cui coltivazione considererà ammissibile, dovrà prescrivere:

  • - dimensioni minime e massime degli stessi;
  • - le caratteristiche che dovranno avere le loro recinzioni;
  • - ai sensi dell’art. 78 della L.r. n. 65/2014 limiti, natura e caratteristiche dei ricoveri per attrezzi agricoli e di altre piccoli annessi necessari per l’esercizio dell’attività agricola amatoriale.

3) Per l’ambito in considerazione sono obiettivi da perseguire:

  • a) il superamento delle situazioni di degrado, ivi comprese quelle determinate dai suddetti interventi illegittimamente realizzati in contrasto con la disciplina urbanistica e ai fini del quale non risulti sufficiente l’applicazione delle sanzioni urbanistico- edilizie, nonché la loro la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei sub ambiti o aree interessate dagli interventi stessi che, in alcuni casi, potrà risultare occorrente ai fini del suddetto superamento;
  • b) la salvaguardia dei valori paesaggistici, naturalistici ed ambientali;
  • c) la tutela delle colture specializzate in essere;
  • d) la tutela delle ville storiche e delle fattorie e dei poderi individuati nella tavola ST02 “Patrimonio territoriale comunale”.
  • e) la valorizzazione e il miglioramento della fruizione pubblica dei percorsi naturalistici- turistici pedecollinari e collinari.

4) E’ vietata l’apertura di nuove cave e discariche e la riattivazione di quelle esistenti.

Ultima modifica 16.03.2021 - 09:37