Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 14 Territorio rurale

1) Il “Territorio rurale” comprende tutte le aree ricadenti all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato di cui al precedente articolo 12.

Esso risulta suddiviso - in applicazione anche della disposizione, contenuta nel quarto comma dell’art. 64 della L.r. n. 65/2014 - nei seguenti differenti ambiti:

  • - ambito agricoltura
  • - ambito con prevalenza di agricoltura amatoriale
  • - nuclei rurali
  • - aree tutelate
  • - Isola di Gorgona
  • - Secche della Meloria
  • - UTOE 16 area paesaggistica
  • - Aree speciali di cui all'art. 64 c.1 lett.d) della LR 65/14.

2) Il presente Piano Strutturale detta per il territorio rurale obiettivi che sono in parte generali ed in parte relative solo agli ambiti nei quali lo stesso risulta suddiviso e di cui ai successivi articoli.

3) Sono obiettivi relativi al territorio rurale considerato nel suo complesso:

  • a) messa in sicurezza del territorio con azioni preventive e correttive;
  • b) recupero delle aree degradate;
  • c) interventi volti a prevenire eventi catastrofici;
  • d) conseguire condizioni di stabilità ecologica;
  • e) recupero delle aree percorse dal fuoco;
  • f) tutela delle aree boscate,
  • g) tutela delle aree costiere;
  • h) favorire l’uso pubblico;
  • i) recupero e valorizzazione degli edifici e dei manufatti storici rurali, militari e civili (complessi paleoindustriali, miniere, etc.), e delle reti tecnologiche storiche (acquedotti di Colognole e di Limone, tracce di acquedotti romani, cisterne, ghiacciaie);
  • l) tutela dei manufatti archeologici e dei percorsi antichi che attraversano la collina, con particolare riferimento a quelli di collegamento tra la costa e la via Emilia;
  • m) incentivazione dell’uso turistico e per il tempo libero;
  • n) riqualificazione della viabilità di accesso, con particolare riferimento alle strade provinciali di Valle Benedetta e di Popogna, anche al fine di permetterne l’utilizzo attraverso forme di mobilità non automobilistica;
  • o) realizzazione di punti di sosta e di accesso alla rete ciclo-pedonale, dei sentieri e delle ippovie dei Monti livornesi;
  • p) recupero ambientale delle cave dismesse, in particolare nel caso delle cave costiere, ai fini della creazione di funzioni di servizio per la balneazione e della fruizione dell’area protetta nonché ai fini della creazione di parcheggi, escludendo la realizzazione di discariche e la realizzazione di cave ex-novo e riattivazione di cave dismesse su tutto il territorio;
  • q) recupero dell’edilizia esistente a fini turistico-ricettivi, preferibilmente mediante la promozione di attività agrituristiche

4) In alcuni degli ambiti suddetti, il Piano Operativo potrà, inoltre, prevedere soltanto gli interventi aventi ad oggetto insediamenti non agricoli di cui al successivo art. 33, per i quali l’art. 25, comma 2 della L.r. n. 65/2014 esclude la necessità del ricorso alla conferenza di pianificazione dallo stesso prevista e disciplinata.

Ultima modifica 16.03.2021 - 09:37