Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 13 Invarianti strutturali

1) Al fine di tutelare le varie componenti del patrimonio identitario del comune, consentirne la riproducibilità e promuovere le loro possibili valorizzazioni (considerando e rispettando anche le previsioni statutarie della pianificazione territoriale sovra comunale di cui al precedente art. 10) nonché al fine di perseguire con efficacia l’obiettivo della sostenibilità delle trasformazioni considerate suscettive di previsione in sede di pianificazione operativa, vengono, con il presente Piano individuate le invarianti strutturali di cui all’art. 5 ed all’art. 92 terzo comma, lett. a, della l.r. n. 65/2014.

Le invarianti stesse

  • - sono descritte nel fascicolo “Invarianti strutturali”
  • - e sono graficamente rappresentate nella tavola ST02 (patrimonio territoriale comunale)

2) Le regole di cui all’art. 5, primo comma, lett. c, della L.R. n. 65/2014 relative alle invarianti stesse, ovverosia le regole generative, di utilizzazione di manutenzione e di trasformazione finalizzate principalmente al perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione cui la loro individuazione è preordinata, risultano contenute nell’elaborato “Invarianti strutturali”

3) Le invarianti strutturali suddette, come stabilito dal secondo comma dell’art. 5 della l.r. n. 65/2014 non fanno configurare vincoli di non modificabilità, ma dovranno, però, essere tutte oggetto di considerazione condizionante le scelte da fare in sede di esercizio delle funzioni di pianificazione operativa e di pianificazione urbanistica attuativa nonché di altre funzioni di governo del territorio ed anche in sede di esercizio di funzioni di pianificazione comunale settoriale.

4) Ogni atto di pianificazione di cui al precedente comma dovrà risultare accompagnato da verifica

  • - del rispetto delle parti prescrittive della disciplina relativa alle invarianti strutturali suddette sopra richiamata
  • - e della finalizzazione delle scelte con esso fatte al perseguimento degli obiettivi di tutela e di valorizzazione e degli altri obiettivi con le invarianti stesse indicati ai sensi dell’art. 5, primo comma, lett. c, della l.r. n. 65/2014.
Ultima modifica 16.03.2021 - 09:37