Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 9 Principi e regole

1) Tutte le scelte che, successivamente all'approvazione del presente Piano Strutturale, interverranno nel corso del processo di pianificazione dovranno risultare conformi ai principi e preordinate al perseguimento degli obiettivi che, gli uni e gli altri, risultano di seguito indicati.

  • a) Dovrà risultare garantita la sostenibilità ambientale degli sviluppi che, nel rispetto dei limiti e alle condizioni di cui al presente Piano Strutturale, verranno previsti in sede di esercizio delle funzioni di pianificazione operativa e promossi mediante i piani urbanistici attuativi, interventi di rigenerazione urbana, progetti unitari convenzionati ed eccetera.
  • b) Le scelte relative a detti sviluppi e quelle che interverranno con i piani settoriali comunali dovranno risultare tali da garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela e di riproducibilità del patrimonio territoriale identitario del Comune in applicazione delle regole di tutela e disciplina di cui alle presenti norme e delle “regole di utilizzazione manutenzione, trasformazione” di cui all’elaborato “Invarianti strutturali del patrimonio territoriale del Comune”
  • c) In sede di esercizio delle suddette funzioni di pianificazione operativa di pianificazione attuativa e di pianificazione settoriale debbono essere perseguiti gli obiettivi di valorizzazione del patrimonio identitario comunale indicate nel presente piano sia con disposizioni prescrittive che con norme di indirizzo.
  • d) A seconda delle finalità dei vari interventi e delle esigenze in concreto riscontrate in sede di esercizio di dette funzioni di pianificazione operativa e di pianificazione urbanistica attuativa e di quelle relative alla rigenerazione urbana, dovranno essere perseguiti gli obiettivi di qualità degli insediamenti di cui all’art. 62, primo comma della L.r. n 65/2014, come meglio risulteranno individuati con le disposizioni regolamentari previste dal secondo comma dello stesso articolo.
  • e) Tutti gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione per i quali sarà previsto, in sede di pianificazione operativa, il ricorso a piani urbanistici attuativi dovranno essere disciplinati in modo da garantire il loro coordinamento con la politica comunale relativa ai servizi pubblici e di interesse pubblico e con gli interventi che, per quanto riguarda i servizi stessi, verranno promossi.
  • f) Con tutti gli interventi promossi con piani urbanistici attuativi e con progetti unitari convenzionati dovrà, inoltre, risultare garantita la perequazione tra i vari proprietari degli immobili da essi interessati; ciò in applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 6 e delle norme di legge da esso richiamate.
Ultima modifica 16.03.2021 - 09:37