Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Capo I Modalità di attuazione

Art.21 Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico e disposizioni generali sui Piani attuativi e i Progetti unitari

1. Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano mediante:

  • - interventi soggetti a semplice comunicazione;
  • - interventi urbanistico-edilizi diretti, sulla base di specifico titolo abilitativo. In alcuni casi, dettagliatamente indicati nelle norme, tale intervento potrà essere subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo;
  • - P.A.P.M.A.A. (con valore o meno di Piano Attuativo), come disciplinati nel titolo delle presenti norme dedicato al territorio aperto;
  • - intervento convenzionato di iniziativa privata con Progetto Unitario, nei casi in cui si assuma lo schema progettuale di cui agli elaborati PR_06.1 e PR_06.2 allegati alle schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR_06;
  • - Piani Attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata, secondo le varie tipologie indicate nelle presenti norme. Nei Piani Attuativi sono compresi i Piani Particolareggiati.

2. È altresì facoltà dell'Amm./ne Comunale di dare attuazione a talune previsioni del Regolamento Urbanistico con le modalità specificate ai successivi commi 11 e 12.

3. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, è subordinata alla previa approvazione di Piani Attuativi o - secondo quanto precisato dalle schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR_06 - di Progetti Unitari, la realizzazione delle previsioni riferite ai seguenti ambiti strategici di sviluppo del territorio:

  • - aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi;
  • - aree TRb / Trasformazione degli stabilimenti balneari;
  • - aree TRp / Trasformazione degli assetti insediativi pubblici;
  • - aree TRprg / Trasformazione prevista dal previgente P.R.G. degli assetti insediativi;
  • - aree TRprgv / Trasformazione prevista dal previgente P.R.G. degli assetti insediativi derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;
  • - aree TRs / Trasformazione degli assetti insediativi destinati a standard;
  • - aree TRv / Trasformazione degli assetti insediativi derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;
  • - aree TRpr / Trasformazione degli assetti insediativi produttivi;
  • - aree TRpr/prg / Trasformazione prevista dal previgente P.R.G. degli assetti insediativi produttivi;
  • - aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali;
  • - aree RCp / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali pubblici;
  • - aree RCprg / Recupero previsto dal previgente P.R.G degli assetti insediativi e/o ambientali;
  • - aree RCprgv / Recupero previsto dal previgente P.R.G degli assetti insediativi e/o ambientali derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;
  • - aree RCs / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali a standard;
  • - aree RCv / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;
  • - aree RCvp / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare provinciale;
  • - aree Rpa / Aree a ripristino ambientale;
  • - aree RQ / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali;

4. Tali aree sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000 e sono regolate dalle apposite 'schede normative e di indirizzo progettuale', il cui repertorio completo è contenuto nell'elaborato PR_06.

5. Le schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR _06 precisano i casi in cui, per la modesta rilevanza dell'intervento, le previsioni ivi contenute e concernenti le aree indicate al precedente comma 2 sono attuate con intervento urbanistico edilizio diretto previa stipula della convenzione di cui al successivo art. 23 comma 2.

6. I Piani Attuativi e i Progetti unitari riferiti alle aree TRpr / Trasformazione degli assetti insediativi produttivi portanno rispettare la disciplina per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (A.P.E.A.) di cui al D.P.G.R. 2 dicembre 2009, n. 74/R e i successivi criteri per la definizione delle prestazioni ambientali contenuti nell'Allegato "A" alla D.G.R.T. nº1245 del 28.12.2009.

7. La realizzazione degli interventi è condizionata alla verifica e applicazione della disciplina delle Invarianti strutturali delle norme tecniche di attuazione individuate nell'elaborato cartografico PR_04 in scala 1:10.000.

8. Il Piano Attuativo (o Progetto Unitario) è corredato da specifici studi di inserimento dal punto di vista del contesto e da una definizione di dettaglio delle sistemazioni esterne previste. In particolare la progettazione degli spazi di verde e parcheggio pubblico e delle aree private di pertinenza del nuovo edificio (o complesso edilizio) deve contribuire a caratterizzare qualitativamente l'assetto delle aree adiacenti.

9. I Progetti unitari non sono assoggettabili né a valutazione ambientale strategica né a verifica di non assoggetabilità a Valutazione Ambientale Strategica in quanto valutati nell'ambito del procedimento per la formazione del presente Regolamento Urbanistico.

10. Il Regolamento urbanistico specifica puntualmente le previsioni, ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma 3, che per la loro rilevanza sono soggette a Piano attuativo o a Progetto unitari. Fatte salve tali specifiche disposizioni dettate dalle presenti norme per particolari fattispecie, sugli immobili e sulle aree diverse da quelle specificate al comma 3 si opera mediante intervento urbanistico-edilizio diretto.

11. Per interventi di trasformazione e/o di riqualificazione che richiedano l'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati è facoltà dell'Amm./ne Comunale di dare attuazione a talune previsioni del Regolamento Urbanistico mediante l'approvazione di Piani Complessi di Intervento, ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio.

12. Per interventi di riqualificazione e/o di recupero che si caratterizzino per una pluralità di funzioni, di tipologie di intervento e di operatori, con il coinvolgimento di risorse pubbliche e private, è altresì facoltà dell'Amm./ne Comunale di dare attuazione a talune previsioni del Regolamento Urbanistico mediante l'approvazione di Programmi Complessi di Riqualificazione Insediativa, ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio.

13. L'individuazione e la delimitazione cartografica redatta su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000 delle aree da assoggettare a Piani Attuativi o a Progetti unitari potrà subire, in fase di redazione dei detti atti, lievi modifiche dimensionali dovute agli studi di maggior dettaglio senza che ciò comporti variante al Regolamento urbanistico.

Art.22 Piani Attuativi e interventi convenzionati con Progetto Unitario

1. Le tipologie di Piani Attuativi previste dal presente Regolamento Urbanistico sono le seguenti:

  • - Piano Attuativo di iniziativa pubblica (Piano Particolareggiato);
  • - Piano Attuativo di iniziativa privata (Piano di Lottizzazione);
  • - Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.);
  • - Piano di Recupero di iniziativa privata;
  • - P.A.P.M.A.A. con valore di Piano Attuativo.

2. Le parti destinate alla realizzazione di viabilità pubblica o ad uso pubblico identificate espressamente negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 nei perimetri delle aree soggette alla preventiva redazione ed approvazione di Piani Attuativi o Progetti Unitari hanno valore prescrittivo.

3. Le "ree TR / trasformazione degli assetti insediativi" e le "Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali" sono assoggettate dal Regolamento Urbanistico a Piano Attuativo, in ragione delle particolari caratteristiche e/o della rilevanza degli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione previsti. Le schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR_06 indicano le aree nelle quali, in alternativa al Piano Attuativo, è facoltà degli aventi titolo di proporre un Progetto Unitario riferito all'intera area di intervento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale. Tale facoltà è accordata nel caso in cui la progettazione degli interventi sia conforme allo schema progettuale di cui agli elaborati PR_06.1 e PR_06.2 allegati alle schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR_06. In caso di intervento realizzato con Progetto unitario il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi o atti di assenso comunque denominati relativi agli interventi previsti è subordinato, oltre che all'approvazione del Progetto Unitario, alla stipula di una convenzione.

4. Negli interventi di nuova realizzazione o di ristrutturazione urbanistica da realizzarsi in aree soggette a Piano Attuativo o a Progetto Unitario devono essere rispettate le prescrizioni di carattere ambientale definite dall'elaborato VAL_03 denominato 'Prescrizioni di carattere ambientale per le traformazioni previste dai Piani Attuativi o dai Progetti Unitari'.

5. Nelle aree TR e nelle aree RC il Piano Attuativo e il progetto unitario potranno prevedere che la quota minima del 3% della sul residenziale privata da destinare a commercio di vicinato, pubblici esercizi e terziario, possa essere annullata.

Art.23 Intervento urbanistico-edilizio diretto, comprese fattispecie convenzionate o soggette a sottoscrizione di atto d'obbligo

1. Si attuano mediante intervento urbanistico-edilizio diretto tutte le previsioni del Regolamento Urbanistico non subordinate alla preventiva approvazione dei Piani Attuativi o dei Progetti Unitari. I titoli e/o gli atti abilitativi necessari per ciascun intervento urbanistico-edilizio diretto, pubblico o privato, sono stabiliti dalle vigenti norme in materia di disciplina dell'attività edilizia.

2. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo - secondo quanto specificato nei pertinenti articoli delle presenti norme - è subordinato alla stipula di una convenzione, registrata e trascritta a cura e spese dell'interessato, atta a garantire l'interesse pubblico o generale e/o il rispetto di determinate condizioni, nel caso in cui l'intervento urbanistico-edilizio privato:

  • - riguardi interventi riferiti alle aree di cui al precedente art. 21 comma 3 che risultano assoggettate, ai sensi del precedente art. 21 comma 5, ad intervento edilizio diretto.
  • - comporti la preventiva o contestuale esecuzione di opere di urbanizzazione da parte del/dei titolare/i del titolo abilitativo a scomputo del contributo dovuto per i relativi oneri ;
  • - interessi un'area per servizi pubblici di interesse comune 'di progetto', o altra area a destinazione pubblica, fatta eccezione per gli interventi privati ivi consentiti nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico;
  • - consista in opere da eseguirsi in attuazione di un P.A.P.M.A.A. approvato;
  • - comporti l'esecuzione di interventi di sistemazione ambientale;
  • - interessi le aree per il deposito o l'esposizione di merci e/o materiali all'aperto;
  • - interessi le aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione;
  • - rientri in altre fattispecie per le quali la stipula di una convenzione sia prevista dalle presenti norme, o dalle vigenti leggi.

3. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinato - secondo quanto specificato nei pertinenti articoli delle presenti norme - alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto a cura e spese dell'interessato, atto a garantire l'interesse pubblico o generale e/o il rispetto di determinate condizioni, ove l'intervento urbanistico-edilizio privato:

  • - sia riferito agli edifici esistenti a destinazione turistico-ricettiva;
  • - interessi le aree per attività culturali e/o ricreative all'aperto;
  • - interessi gli opifici ed impianti per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli;
  • - interessi le aree per impianti di autodemolizione;
  • - rientri in altre fattispecie per le quali la sottoscrizione di un atto d'obbligo sia prevista dalle presenti norme, o dalle vigenti leggi.

4. Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni contenute nei piani di settore di cui all'art. 4 delle presenti norme, ovvero nel Regolamento Edilizio, in ordine ai procedimenti dagli stessi disciplinati.

5. Gli interventi urbanistico-edilizi diretti sono soggetti, oltre che al presente Regolamento Urbanistico, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti comunali, nonché agli eventuali piani e programmi di settore di competenza comunale, per quanto non in contrasto con le presenti Norme per l'Attuazione.

Capo II Edilizia residenziale sociale

Art.24 Edilizia residenziale sociale - E.R.S.

1. In conformità alle disposizioni del vigente Piano Strutturale, l'edilizia residenziale sociale è così composta:

  1. a. edilizia residenziale pubblica per una quota pari o superiore al 5% della sul residenziale complessiva di RU, da realizzarsi nelle aree pubbliche descritte al successivo art. 26;
  2. b. edilizia residenziale convenzionata, per una quota pari o superiore al 20% della SUL residenziale generata in ogni singola area di trasformazione TR e area di recupero RC, destinata alla vendita a prezzo calmierato e/o alla locazione a canone calmierato, anche con patto di futura vendita.

2. L'edilizia residenziale di cui al precedente comma lettera b), è destinata alle categorie sociali economicamente più deboli, nonché a soggetti che non possono accedere ai prezzi del mercato privato delle abitazioni, benché appartenenti a fasce di reddito che ne precludono l'accesso alla edilizia residenziale pubblica. I requisiti necessari per l'inclusione nelle categorie di cui al presente comma sono definiti dall'Amministrazione Comunale con apposito atto.

3. Nelle aree di recupero RC di cui all'art. 105 e nelle aree di trasformazione TR di cui all'art. 104 che generano una SUL residenziale inferiore a mq 480 non si applica quanto disciplinato ai precedenti commi;

4. Nelle aree di recupero RC di cui all'art. 105, che generano una sul residenziale superiore a mq 480, e nelle aree di trasformazione TR di cui all'art. 104, che generano una sul residenziale compresa tra mq 480 e mq 1000, deve essere realizzata la metà della quota di edilizia residenziale sociale di cui alla precedente lettera b);

5. Nella convenzione del Piano Attuativo o del Progetto Unitario, per quanto attiene alla quota di edilizia residenziale convenzionata di cui al precedenti commi, sono definiti il prezzo di cessione e/o di canone calmierato degli alloggi e i requisiti degli acquirenti. in sede di stipula della convenzione, il soggetto attuatore può rinunciare alla quota di indice perequativo territoriale dedicata all'edilizia residenziale sociale di cui al comma 1 lett. b). Tale quota resta nella disponibilità della Amministrazione Comunale e va a incrementare la quota di cui al comma 1, lettera a.

6. La quota di edilizia residenziale sociale da realizzare in aree messe a disposizione degli operatori pubblici o privati dall'Amministrazione Comunale, è articolata sulla base delle proposte formulate dall'Osservatorio di cui all'art. 177.

Capo III Perequazione

Art.25 Aree soggette a perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica è articolata in:

  1. a. perequazione urbanistica di primo grado;
  2. b. perequazione urbanistica di secondo grado.

2. La perequazione urbanistica di primo grado attua il pari trattamento dei proprietari di aree in analoghe condizioni di fatto e di diritto.

3. La perequazione urbanistica di secondo grado mira ad una equilibrata compartecipazione delle proprietà oggetto della trasformazione urbanistica alla cessione gratuita di aree e alla realizzazione di opere pubbliche, inclusa l'Edilizia Residenziale Sociale, in favore del Comune.

4. Con riferimento alla L.R. n. 65/2014 e al D.P.G.R. n. 3/R del 9.02.2007, art. 16, realizzano la perequazione urbanistica di primo grado:

  1. a. i quantitativi di superficie utile lorda relativi alle funzioni previste;
    mentre attuano la perequazione urbanistica di secondo grado:
    1. b. gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico;
    2. c. gli oneri relativi alla cessione gratuita al Comune di aree a destinazione pubblica;
    3. d. gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali;
    4. e. gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il Regolamento Urbanistico prescrive come condizione obbligatoria.

5. Il Regolamento Urbanistico assoggetta a perequazione urbanistica di primo e di secondo grado le seguenti aree di trasformazione:

  • - aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi prevalentemente residenziali;
  • - aree TRpr / Trasformazione degli assetti insediativi produttivi;
  • - aree RPa / Aree a ripristino ambientale.

6. In relazione alle loro condizioni di fatto e di diritto, tali aree sono suddivise nelle seguenti classi:

  1. a) Aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi prevalentemente residenziali. Tali aree possono essere localizzate:
    • - nel territorio urbanizzabile;
    • - nel territorio periurbano;
  2. b) Aree TRpr / Trasformazione degli assetti insediativi produttivi. Tali aree possono essere localizzate:
    • - nel territorio urbanizzabile;
    • - nel territorio periurbano;
  3. c) Aree Rpa / Aree a ripristino ambientale.

7. Il Regolamento Urbanistico assegna a trasformazione mediante perequazione urbanistica solo di secondo grado le seguenti categorie di aree:

  • - aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali, nonché alle altre categorie di aree RC puntualmente individuate nelle Schede normative di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR_06.

8. La trasformazione delle aree oggetto di perequazione urbanistica avviene attraverso la formazione di un Piano attuativo o di un Progetto unitario.

9. Il Piano attuativo o il Progetto unitario e la relativa convenzione definiscono i parametri della perequazione urbanistica con riferimento alle norme riportate nei successivi articoli. Le convenzioni saranno redatte secondo lo schema di cui all'allegato a delle presenti norme. Eventuali adeguamenti e modifiche dello schema di convenzione, purché coerenti con la presente disciplina, non comportano variante al R.U.

Art.26 Parametri perequativi per le aree TR e TRpr

1. Nelle aree TR e TRpr i quantitativi di superficie complessiva costruibile (Sul) per la trasformazione, discendono dall'applicazione dei seguenti indici perequativi territoriali:

  1. a. Aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi prevalentemente residenziali:
    • - nel territorio urbanizzabile: 0,15 mq/mq;
    • - nel territorio periurbano: 0,12 mq/mq;
  2. b. Aree TRpr / Trasformazione degli assetti insediativi produttivi:
    • - nel territorio urbanizzabile: 0,40 mq/mq;
    • - nel territorio periurbano: 0,20 mq/mq;

2. La superficie complessiva costruibile (Sul) che l'indice perequativo territoriale individua si riferisce a destinazioni diversificate, stabilite per ciascuna area dalle Schede normative di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR_06.

2.bis - La SUL si calcola mediante l'applicazione dell'indice di fabbricabilità territoriale da moltiplicarsi per la superficie territoriale dell'area oggetto dell'intervento. Qualora, con variante al RU, dovessero essere enucleate alcune porzioni della superficie territoriale di trasformazione, la SUL sarà proporzionalmente ridotta. La SUL di edifici esistenti, ricadenti all'interno della superficie territoriale di trasformazione, e' compresa nel computo della SUL ammissibile, calcolata secondo le modalità indicate come sopra, nel caso che la stessa risulti inferiore a quella generata dall'applicazione del metodo di calcolo.

3. Nei casi in cui le schede consentano di realizzare strutture turistico ricettive di tipo alberghiero allo scopo di incentivare l'offerta di tali strutture, anche attraverso il conseguimento di dimensioni ottimali, è ammessa la conversione della Sul a destinazione residenziale assegnata in ciascuna scheda normativa VERSO LA a destinazione turistico-ricettiva secondo il rapporto di conversione:

  • - 1 mq Sul residenziale = 1,35 mq Sul TURISTICO RICETTIVA

4. Nelle aree TR alla capacità edificatoria generata dall'indice perequativo territoriale può essere sommata la capacità edificatoria generata dalle aree indicate dal Regolamento urbanistico quali detentrici di capacità edificatorie da trasferire su altre aree, sino al raggiungimento dell'indice territoriale massimo di:

  • - 0,30 mq/mqnelle aree TR nel territorio urbanizzabile;
  • - 0,25 mq/mqnelle aree TR nel territorio periurbano.

Tale indice territoriale massimo rappresenta il limite superiore entro cui devono rientrare la premialità in Sul spettante alla proprietà dell'area ospitante di cui al successivo comma, nonché le compensazioni e le incentivazioni in Sul di cui all'art. 29.

5. Il trasferimento di capacità edificatoria dalle aree indicate nel Regolamento urbanistico è incentivata attraverso il riconoscimento alle aree ospitanti, di cui al comma 4 di una premialità pari al 20% della capacità edificatoria ospitata. Inoltre il Regolamento Urbanistico consente il trasferimento di capacità edificatoria, esclusivamente all'interno della medesima UTOE, generata in aree interessate anche parzialmente da vincoli paesaggistico-ambientali, di cui al D.LGS. 42/2004, previa cessione integrale, a titolo gratuito, all'Amm.ne Comunale, dell'area originariamente soggetta a trasformazione.

6. Nell'ambito delle destinazioni residenziali delle Aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi prevalentemente residenziali:

è richiesta la realizzazione di una quota di Edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.) nelle misure e con le procedure di cui all'art. 24

7. Nelle aree TR soggette a perequazione di secondo grado di cui all'art. 25, comma 5 è prescritta la cessione gratuita al Comune DI una quota non inferiore al 30% della superficie territoriale dell'area di intervento, preferibilmente in corpo unico. In tale quota sono comprese le aree a destinazione pubblica, ossia le aree destinate ad interventi di interesse pubblico, le eventuali opere di urbanizzazione secondaria laddove previste e le aree per gli standard urbanistici di RU (con esclusione degli standard di lottizzazione); in tale quota percentuale sono inoltre comprese le aree da destinare alla quota di E.R.S. di cui all'art. 24, comma 1, lett. a (con esclusione, quindi, delle quote di edilizia residenziale convenzionata di cui all'art. 24, comma 1, lett. b, da realizzarsi ad opera dei soggetti attuatori degli interventi all'interno della superficie fondiaria di ciascuna area di trasformazione TR e delle aree di recupero RC.) sulle aree cosi' cedute all'Amm.ne comunale e' prevista la realizzazione, a cura di soggetti pubblici o privati, delle quote di edilizia residenziale sociale di cui all'art. 24, comma 1, lett. a, necessarie al raggiungimento della quota complessiva del 45% della SUL residenziale complessiva stabilita dal Piano Strutturale.

8. Nel restante 70%, fermo restando l'obbligo per il soggetto attuatore di realizzare integralmente le opere di urbanizzazione primaria e di assumere gli oneri economici per la urbanizzazione secondaria, lo stesso sarà tenuto a realizzare ulteriori interventi di interesse pubblico stabiliti dal Piano attuativo o dal Progetto unitario, come di seguito meglio specificati.

8bis. La quota a cessione di cui al precedente comma 7 è pari al 15% per le aree TRpr; per il restante 85% si rinvia a quanto stabilito al comma 8.

9. Oltre al costo di costruzione, gli oneri economici complessivi a carico del soggetto attuatore non potranno essere inferiori all'importo risultante dalla somma delle seguenti componenti:

  1. a) il costo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano attuativo;
  2. b) gli oneri di urbanizzazione secondaria;
  3. c) un "contributo di sostenibilità" così quantificato in relazione alle destinazioni urbanistiche:
    • - edilizia residenziale privata libera: 40 euro/mqSul*;
    • - E.R.S. a prezzo di cessione calmierato: 0 euro/mqSul;
    • - edilizia terziaria commerciale:
    • - grande distribuzione: 150 euro/mqSul;
    • - media distribuzione: 120 euro/mqSul;
    • - esercizi di vicinato: 10 euro/mqSul;
    • - edilizia terziaria direzionale: 60 euro/mqSul;
    • - edilizia terziaria ricettiva: 20 euro/mqSul;
    • - edilizia produttiva - artigianale (interventi esterni ad A.P.E.A.): 10 euro/mqSUL.
  4. * Nelle aree TR il contributo di sostenibilità relativo all’Edilizia Residenziale Privata libera è ridotto a 10 euro/mq di Sul nel caso che l’ERS prevista nelle aree TR sia interamente realizzata mediante affitti calmierati di durata minima 15 anni

10. Le ulteriori opere da realizzarsi ai sensi del precedente comma 8 dovranno consistere negli interventi definiti, dalle Schede normative di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR_06, quali "Opere preliminari all'intervento" nonché nelle eventuali ulteriori opere pubbliche o di interesse pubblico indicate dalle dette Schede fino alla concorrenza dell'importo di cui alla lettera c) del comma che precede. Il valore delle opere dovrà risultare da un computo metrico estimativo da allegare al Piano attuativo o al Progetto Unitario.

11. Allegata al Piano Attuativo definirà quali opere pubbliche aggiuntive saranno finanziate dall'importo del contributo di sostenibilita'.

Art.27 Parametri perequativi per le aree RPa

1. Nella aree RPa i quantitativi di superficie complessiva costruibile (Sul) per il loro ripristino ambientale, discendono dall'applicazione del seguente indice perequativo territoriale:

  • - Aree RPa / Aree a ripristino ambientale: 0,15 mq/mq.

2. La superficie complessiva costruibile (Sul) che l'indice perequativo territoriale individua si riferisce a destinazioni diversificate, stabilite per ciascuna area dal Regolamento Urbanistico.

3. Tale superficie complessiva costruibile (Sul) non è realizzabile nelle aree RPa e può essere trasferita nelle aree di trasformazione TR e TRpr nei limiti di cui all'art. 26, comma 4 e con gli incentivi di cui all'art. 26 comma 5.

4. Nell'ambito delle destinazioni residenziali da trasferire è richiesta la realizzazione di una quota di Edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.) come meglio specificato al precedente art. 24.

5. Alla Sul trasferita si applicano anche le altre modalità di perequazione urbanistica di secondo grado previste per le aree TR e TRpr.

6. La proprietà delle quantità edificatorie riconosciute dal Comune quali compensazioni o come incentivazione del ripristino ambientale, non è sottoposta ai limiti che riguardano l'efficacia temporale delle previsioni del Regolamento Urbanistico.

Art.28 Parametri perequativi per le aree RC

1. I quantitativi di Sul per la trasformazione delle aree RC e le loro destinazioni, sono definiti dalle Schede normative di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR_06.

2. Nell'ambito delle destinazioni residenziali è richiesta la realizzazione di una quota di E.R.S. come meglio specificato all'art. 24.

3. Gli oneri relativi alla cessione gratuita al Comune di aree a destinazione pubblica, si identificano nelle aree in cui sono realizzate le opere di urbanizzazione primaria da cedere al Comune e nelle aree per gli standard urbanistici.

4. Fermo restando l'obbligo per il soggetto attuatore di realizzare integralmente le opere di urbanizzazione primaria e di assumere gli oneri economici per la urbanizzazione secondaria, lo stesso sarà tenuto a realizzare ulteriori interventi di interesse pubblico stabiliti dal Piano attuativo o dal Progetto unitario, come di seguito meglio specificati.

5. Oltre al costo di costruzione, gli oneri economici complessivi a carico del soggetto attuatore saranno pari all'importo risultante dalla somma delle seguenti componenti:

  1. a. il costo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano attuativo;
  2. b. gli oneri di urbanizzazione secondaria;
  3. c. un "contributo di sostenibilità" così quantificato in relazione alle destinazioni urbanistiche:
    • - edilizia residenziale libera: 20 euro/mq Sul*;
    • - E.R.S. a prezzo di cessione calmierato: 0 euro/mqSul;
    • - edilizia terziaria commerciale:
    • - grande distribuzione: 75 euro/mq Sul;
    • - media distribuzione: 60 euro/mq Sul;
    • - esercizi di vicinato: 0 euro/mq Sul;
    • - edilizia terziaria direzionale: 40 euro/mq Sul;
    • - edilizia terziaria ricettiva: 0 euro/mq Sul;
    • - edilizia produttiva - artigianale : 0 euro/mq Sul;.
  4. * Nelle aree RC il contributo di sostenibilità relativo all’Edilizia Residenziale Privata libera è ridotto a 5 euro/mq di Sul nel caso che l’ERS prevista nelle aree TR sia interamente realizzata mediante affitti calmierati di durata minima 15 anni.

6. Le ulteriori opere da realizzarsi ai sensi del precedente comma 4 dovranno consistere negli interventi definiti, dalle Schede normative di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR_06, quali "Opere preliminari all'intervento" nonché nelle eventuali ulteriori opere pubbliche o di interesse pubblico indicate dalle dette Schede fino alla concorrenza dell'importo di cui alla lettera c) del comma che precede. Il valore delle opere dovrà risultare da un computo metrico estimativo da allegare al Piano attuativo o al Progetto Unitario.

7. La convenzione allegata al piano attuativo definirà quali opere pubbliche aggiuntive saranno finanziate dall'importo del contributo di sostenibilità.

Art.29 Registro delle quantità edificatorie

1. La quantità di Sul derivante dall'indice perequativo di edificabilità territoriale non utilizzata o non utilizzabile nelle aree di trasformazione nell'ambito di un Piano Attuativo approvato è annotata in apposito Registro.

2. Nel medesimo Registro è annotata la quantità di Sul trasferita su aree di trasformazione nelle quali il Regolamento Urbanistico prevede che possano essere realizzate quantità di Sul superiori a quelle derivanti dall'indice perequativo di edificabilità. Nel Registro è altresì annotata la premialità pari al 20% della Sul ospitata.

3. La quantità edificatoria non utilizzata o non utilizzabile nell'ambito del Piano Attuativo approvato, e quella ospitata per effetto del trasferimento, incrementata della quota premiale, sono attribuite a singole particelle di terreno catastalmente identificate.

4. Nel Registro sono annotati i seguenti elementi:

  1. a. dati identificativi catastali della particella cui afferiscono le quantità edificatorie sopra definite;
  2. b. quantità e destinazione urbanistica della Sul riconosciuta dal Comune alla particella catastale;
  3. c. estremi degli atti comunali attinenti alla costituzione della quantità edificatoria ovvero degli atti notarili attinenti all'acquisizione o alla cessione di Sul;
  4. d. volturazioni inerenti le acquisizioni o le cessioni di Sul avvenute nel tempo.

5. Il trasferimento delle quantità edificatorie è definito dalle parti interessate ed avviene con atto notarile trascritto nei registri immobiliari. L'efficacia del trasferimento, nei confronti del Comune, è subordinata all'avvenuta certificazione del Servizio Comunale di Pianificazione Urbanistica. Il Comune, attraverso il proprio Servizio di Pianificazione Urbanistica, definisce le quantità edificatorie da riconoscere in relazione alla localizzazione e alla destinazione urbanistica e rilascia il Certificato di Conformità con tali indicazioni.

6. Quantità di Sul possono essere riconosciute dal Comune anche quali compensazioni, che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, previa cessione all'Amministrazione dei beni oggetto di vincolo. Il valore della capacità edificatoria deve corrispondere al valore dei beni ceduti.

7. Analogamente, quantità di Sul possono essere riconosciute dal Comune quale incentivazione al ripristino ambientale, previa demolizione di detrattori ambientali e manufatti incongrui, rimozione di impianti pericolosi, decontaminazione dei suoli ed altri analoghi interventi.

8. Anche le quantità edificatorie riconosciute quali compensazioni o incentivazione sono annotate nel Registro comunale.

Capo IV Articolazione di specifiche categorie o tipologie di intervento urbanistico-edilizio

Art.30 Interventi di manutenzione ordinaria senza mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili

1. Sono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici, quali intonaci, pavimenti, rivestimenti, tinteggiature, infissi, ecc.; opere di riparazione ed adeguamento di impianti tecnologici e servizi igienico sanitari, eccetto impianti di trattamento dei liquami; opere di rinnovo, sostituzione o installazione di isolanti e impermeabilizzazioni che non comportino mutazione dell'aspetto esteriore degli edifici.

2. Sono pertanto interventi di manutenzione ordinaria:

  1. a. il rifacimento di intonaci e coloriture con tonalità analoghe alle preesistenti;
  2. b. la riparazione e il rifacimento di infissi secondo materiali, sezioni, e scansioni analoghe a quelle preesistenti;
  3. c. il rifacimento delle sistemazioni esterne con superfici e materiali analoghi a quelli preesistenti;
  4. d. la costruzione, il rifacimento e la sostituzione di pavimenti e/o rivestimenti interni in edifici non soggetti a tutela del D.Lgs. 42/04;
  5. e. l'apertura e chiusura di vani porte, della larghezza non superiore a mt. 1,00 all'interno di singole unita immobiliari, senza variazione del numero dei vani;
  6. f. la sostituzione ed il rifacimento di infissi interni;
  7. g. lo smontaggio e la riparazione del manto di copertura senza intervento sulla struttura principale;
  8. h. il rifacimento o l'installazione di materiali di isolamento o coibentazione;
  9. i. gli interventi necessari a mantenere in efficienza o ad adeguare alle normali esigenze di servizio i seguenti impianti tecnologici esistenti, purché gli interventi non comportino la costruzione ex novo di locali igienici e tecnologici:
    • - impianti di riscaldamento o raffreddamento;
    • - impianto elettrico;
    • - impianto idrico;
    • - impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
    • - impianti igienico-sanitari;
    • - impianti di ascensore o montacarichi.

3. Gli interventi di cui sopra non potranno comportare modifiche o alterazioni degli elementi architettonici o decorativi. Il rifacimento e la riparazione di impianti tecnologici e delle reti di distribuzione dovrà essere condotto in modo da non incidere su murature in pietrame a vista, sia interne che esterne.

4. Il contenuto del presente articolo è fatto salvo per quanto non in contrasto con le normative regionali e nazionali che definiscono la categoria di intervento di manutenzione ordinaria.

Art.31 Interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili

1. Sono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne degli edifici, quali intonaci, infissi, coperture, rivestimenti, tinteggiature, elementi della facciata, inferriate, pavimentazioni, etc. comportanti il mutamento dell'aspetto esteriore degli edifici e/o delle relative aree di pertinenza.

2. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono opere quali:

  1. a. rifacimento di intonaci e coloriture con tecniche e/o tonalità cromatiche sensibilmente diverse alle preesistenti;
  2. b. riparazione e rifacimento di infissi e/o inferriate secondo materiali, sezioni, e scansioni sensibilmente diverse da quelle preesistenti;
  3. c. smontaggio e rifacimento del manto di copertura con materiali aventi caratteristiche diverse da quelli preesistenti;
  4. d. rinnovo, rifacimento o installazione di materiali di isolamento o coibentazione comportanti mutamento dell'aspetto esteriore dell'edificio.
  5. e. la messa in opera di tende frangisole esclusivamente di tipo estensibile, avendo cura di avere come quadro di riferimento il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'edificio.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui al presente articolo devono essere progettati ed eseguiti in conformità con le disposizioni di cui al Titolo IV, Parte II delle presenti norme in funzione della classificazione attribuita dal Regolamento Urbanistico a ciascun edificio e/o complesso edilizio, nonché con le eventuali previsioni del Regolamento Edilizio.

4. Il contenuto del presente articolo è fatto salvo per quanto non in contrasto con le normative regionali e nazionali che definiscono la categoria di intervento di manutenzione ordinaria.

Art.32 Interventi di manutenzione straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono volti a mantenere la funzionalità e l'efficienza dell'immobile senza l'introduzione di modifiche sia sul piano strutturale che dell'aspetto architettonico-funzionale.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, né frazionamento dell'unità immobiliare.

3. Tali opere e modifiche non potranno comunque comportare alterazioni delle strutture orizzontali o a quelle verticali avente carattere strutturale, né potranno comportare alterazioni del carattere architettonico dell'edificio.

4. Rientrano altresì nella presente categoria d'intervento le opere che comportano lievi modifiche distributive non incidenti sugli elementi strutturali; la realizzazione di collegamenti verticali quando mancanti o la loro eliminazione; lievi modifiche alle quote dei solai o dei vespai al piano terra per adeguamento dell'altezza utile abitabile; apertura di piccole finestre di superficie massima non superiore a mq. 0,50 per servizi igienici e cucine; la installazione di pannelli solari o fotovoltaici senza serbatoio di accumulo esterno a servizio degli edifici.

5. Sono altresì interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere quando siano eseguite con materiali, caratteri o colori diversi da quelli esistenti:

  • opere interne:
    1. a. tutte le opere eseguite su edifici industriali e loro aree di pertinenza, con esclusione delle opere che generano aumento di superficie utile (esempio tettoie e soppalchi);
    2. b. opere interne alla singola unità immobiliare che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non comportino aumento di superficie utile, mutamento della destinazione d'uso e aumento del numero di unità immobiliari;
    3. c. le creazioni e/o spostamento di collegamenti verticali interni alle unità immobiliari;
    4. d. la demolizione e sostituzione dei solai con il mantenimento della quota;
    5. e. l'adeguamento dello spessore delle murature perimetrali interne, delle coperture dei solai ai fini della coibentazione termica ed acustica;
    6. f. le opere per realizzare ed integrare i locali per servizi igienico-sanitari e tecnologici e le relative canne di esalazione;
    7. g. gli impianti tecnologici ed i relativi volumi tecnici, purché ricavati nell'ambito del volume del fabbricato e/o dell'unità immobiliare, quali:
      • - impianti di riscaldamento o raffreddamento;
      • - impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
      • - impianti igienico-sanitari;
      • - impianti di ascensore o montacarichi,
      • - locali caldaia;
      • - locali autoclave.
  • opere esterne:
    1. a. il rifacimento di infissi esterni eseguiti con caratteri e colori diversi da quelli esistenti;
    2. b. il rifacimento di vetrine con modificazione del profilo esistente;
    3. c. installazione di elementi di chiusura quali inferriate, cancelli, cancelletti, serrande ecc.;
    4. d. strutture fisse di arredo da installare sui balconi;
    5. e. il rifacimento di rifiniture esterne e tinteggiature, con modificazioni di materiali o colori;
    6. f. il rifacimento totale di intonaci, con modificazioni di materiali o colori;
    7. g. il rifacimento e/o sostituzione parziale o totale delle coperture, ivi compresi gli elementi strutturali, ferma restando la quota di colmo e di gronda; il tutto con o senza modificazioni di materiali o colori;
    8. h. la sostituzione e/o installazione di elementi architettonici (cornici, zoccolature, gradini), con modificazione dei tipi e della forma;
    9. i. il consolidamento e rifacimento parziale di murature;
    10. j. recinzioni, muri di cinta e cancellate, che presentino le seguenti caratteristiche:
      • - la parte di muro pieno non potrà, di norma superare l'altezza di cm. 80 ed essere lasciata al grezzo (priva di intonaco o facciavista se non con blocchi specifici);
      • - gli elementi anti-intrusione da apporsi sopra il muro non potranno superare l'altezza complessiva di ml. 2.00 dal piano di campagna compresa la parte di muro pieno ed essere schermati in modo da impedire l'introspezione con qualunque soluzione diversa da siepi ed altre essenze arbustive;
    11. k. l'installazione di antenne riceventi di piccole dimensioni purché condominiali;
    12. l. la costruzione di canne fumarie;
    13. m. la messa in opera di finestre a falda;
    14. n. la realizzazione di manufatti per la protezione dei contatori del gas, di impianti elettrici (ENEL), contatori di acqua, ecc.;
    15. o. la costruzione di opere di allacciamento fognario all'interno delle aree private;
    16. p. depositi G.P.L., ecc.,
    17. q. le sistemazioni esterne ai fabbricati (verde, vialetti, accessori), non comprese fra le opere di manutenzione ordinaria;
    18. r. le sottomurazioni ed interventi nel sottosuolo;
    19. s. la costruzione di vespai, con altezza massima netta di cm. 60;
    20. t. la costruzione di scannafossi ispezionabili anche dall'esterno, con ampiezza massima netta di cm. 100;
    21. u. la realizzazione di muri di sostegno e contenimento di altezza fuori terra inferiore a mt. 1,50;
    22. v. l'abbattimento di piante adulte di alto fusto (es.: pini, cipressi, platani e simili) quando ciò si renda necessario per far posto a nuove costruzioni, per salvaguardare sia l'incolumità delle persone e per evitare danni alle costruzioni ed impianti esistenti, a seguito dell'abbattimento di piante adulte per motivi di sicurezza e/o per danni provocati, dovrà essere prevista in fase progettuale la messa a dimora di altre essenze arboree più idonee in sostituzione di quelle eliminate;
    23. w. l'apertura o modifica di passi carrabili con esecuzione di opere, murarie, previa acquisizione parere del competente Corpo Polizia Municipale e Ufficio Patrimonio Comunale.

6. Il contenuto del presente articolo è fatto salvo per quanto non in contrasto con le normative regionali e nazionali che definiscono la categoria di intervento di manutenzione straordinaria.

Art.33 Interventi di restauro e di risanamento conservativo

1. Gli interventi di restauro di risanamento conservativo, sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei a l'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti.

6. Il contenuto del presente articolo è fatto salvo per quanto non in contrasto con le normative regionali e nazionali che definiscono la categoria di intervento di restauro e risanamento conservativo.

Art.34 Ristrutturazione edilizia

1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico sul patrimonio edilizio esistente, e con particolare riferimento alla disciplina di cui al Titolo V, Parte II, delle presenti norme, gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, vengono articolati come di seguito specificato. Per le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi citati si rinvia all'art. 9 delle presenti norme.

Ristrutturazione edilizia 'R1'

2. Interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio, e che in ogni caso non comportino:

  • - demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di limitatissimi interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
  • - modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali;
  • - modifiche significative agli elementi strutturali verticali;
  • - modifiche alla sagoma del fabbricato;
  • - incrementi di superficie utile lorda (Sul) e di volume (V);
  • - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi.

3. Fermo restando rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, gli interventi di ristrutturazione edilizia 'R1' comprendono altresì:

  • - la realizzazione di balconi e terrazze (di ogni tipo, ivi comprese quelle a tasca);
  • - gli incrementi di superficie non residenziale (Snr) all'interno dell'involucro edilizio esistente.

Ristrutturazione edilizia 'R2'

4. Interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, che risultino compatibili con le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, che prevedano l'impiego di tecniche costruttive rispettose degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio, che possono comportare anche lo svuotamento dell'organismo edilizio (ferma restando la conservazione del suo involucro) e la variazione di schema e tipologia strutturale e che in ogni caso non comportino:

  1. a. demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza e/o di adeguamento sismico;
  2. b. incrementi di volume (V);
  3. c. modifiche alla sagoma, fatta eccezione per:
    • - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti;
    • - modeste modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti di volume e/o consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato.

5. Gli interventi di ristrutturazione edilizia 'R2' comprendono altresì:

  • - gli incrementi di superficie utile lorda (Sul) che comunque non comportino modifiche alla sagoma e incrementi di volume (V) del fabbricato;
  • - modifiche anche significative alle strutture verticali e orizzontali del fabbricato (anche mediante diverso posizionamento dei solai).

Ristrutturazione edilizia 'R3'

6. Interventi di riorganizzazione funzionale e strutturale di interi edifici (o di porzioni strutturalmente identificabili degli stessi), finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, che possono comportare anche lo svuotamento dell'organismo edilizio (ferma restando la conservazione del suo involucro) e la variazione di schema e tipologia strutturale, senza comunque determinare:

  1. a. incrementi di volume (V);
  2. b. modifiche alla sagoma, fatta eccezione per:
    • - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti;
    • - modeste modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare incrementi di volume (V).

Ristrutturazione edilizia 'R4'

7. Interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici o parti di essi, intendendo per fedele ricostruzione la realizzazione di un organismo edilizio del tutto assimilabile a quello preesistente quanto a:

  • - modalità costruttive;
  • - caratteristiche dei materiali, che devono risultare dello stesso tipo o comunque di tipo analogo a quelli preesistenti, nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dal Regolamento Edilizio;
  • - sagoma e ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  • - area di sedime.

8. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e le opere ad essi correlate sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni della disciplina della classificazione del patrimonio edilizio. Ove tali interventi interessino edifici e/o complessi edilizi costituenti invarianti strutturali la loro attuazione non deve determinare riduzione significativa o cancellazione degli elementi di invarianza. In tali casi deve essere pertanto garantita la sostanziale conservazione:

  • - delle forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche Plano-altimetriche del terreno e dalle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
  • - delle forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
  • - delle forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo definite dagli allineamenti plano-altimetrici e dagli assetti morfo-tipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.)

9. Il contenuto del presente articolo è fatto salvo per quanto non in contrasto con le normative regionali e nazionali che definiscono la categoria di intervento della ristrutturazione edilizia

Art.35 Addizioni pertinenziali

Per tali interventi si rinvia, sia per la definizione, che per i titoli abilitativi alle legislazioni nazionale e regionale.

Art.36 Addizioni volumetriche

1. Le aggiunte agli organismi edilizi esistenti che non presentino le caratteristiche specificate al precedente articolo 35 sono identificate come "addizioni volumetriche". Tali addizioni, ove consentite dal Regolamento Urbanistico, consistono in aggiunte agli organismi edilizi esistenti che:

  • - sono collocate in aderenza (fuori terra o in sottosuolo), ovvero in sopraelevazione, all'edificio di riferimento;
  • - rispettano i limiti e parametri fissati dal Regolamento Urbanistico - distanze, altezze, rapporto di copertura (Rc), rapporto di occupazione del sottosuolo (Ros), etc. - nonché i limiti di edificabilità fissati dallo strumento medesimo (mediante indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale o in valore assoluto);
  • - non presentano una relazione funzionale di carattere stabile con l'edificio di riferimento;
  • - sono determinanti per la eventuale modifica, contestuale o successiva, della destinazione d'uso della/e unità immobiliare/i di riferimento;
  • - sono determinanti - per caratteristiche dimensionali e/o configurazione - per la eventuale formazione, contestuale o successiva, di nuove unità immobiliari;
  • - possono essere suscettibili di utilizzo autonomo, nonché di uso disgiunto ai fini della commerciabilità del bene, anche mediante successive trasformazioni;
  • - sono finalizzate a garantire una migliore utilizzazione e godimento del patrimonio edilizio esistente anche mediante il miglioramento dei livelli prestazionali in materia di contenimento dei consumi energetici e/o di accessibilità o visitabilità - adeguandolo alle mutate esigenze degli utenti.

2. Le "addizioni volumetriche" consentite dal Regolamento Urbanistico rientrano nei limiti di edificabilità fissati dallo strumento medesimo.

3. IL CONTENUTO DEL PRESENTE ARTICOLO È FATTO SALVO PER QUANTO NON IN CONTRASTO CON LE NORMATIVE REGIONALI E NAZIONALI CHE DEFINISCONO LA CATEGORIA DI INTERVENTO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

Art.37 Sostituzione edilizia

1. Sono gli interventi intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione o destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.

2. IL CONTENUTO DEL PRESENTE ARTICOLO È FATTO SALVO PER QUANTO NON IN CONTRASTO CON LE NORMATIVE REGIONALI E NAZIONALI CHE DEFINISCONO LA CATEGORIA DI INTERVENTO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

Art.38 Ristrutturazione urbanistica

1. Sono gli interventi volti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. IL CONTENUTO DEL PRESENTE ARTICOLO È FATTO SALVO PER QUANTO NON IN CONTRASTO CON LE NORMATIVE REGIONALI E NAZIONALI CHE DEFINISCONO LA CATEGORIA DI INTERVENTO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

Art.39 Nuova edificazione

1. Sono gli interventi atti alla realizzazione di nuovi manufatti edilizi.

Capo V Disposizioni particolari

Art.40 Interventi pertinenziali

1. Costituiscono interventi pertinenziali ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia le opere, i manufatti e le consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e in genere non suscettibili di utilizzo autonomo. Tali opere, manufatti e consistenze presentano le seguenti caratteristiche:

  • - sono destinate ad usi accessori;
  • - accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
  • - non determinano incremento del carico urbanistico;
  • - non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Al successivo comma 3 sono individuate le tipologie di intervento pertinenziale in relazione alla loro rilevanza sulle risorse essenziali del territorio.

3. Sono interventi pertinenziali:

  1. a. gli interventi pertinenziali, che comportino la realizzazione di nuove volumetrie, fuori terra o interrate. Tra questi:
    • - le autorimesse pertinenziali da realizzarsi ai sensi dell'art. 9 della Legge nº 122/89 e s.m.i. all'interno del perimetro dei centri abitati di cui all'art. 123, anche in deroga alle disposizioni del Regolamento Urbanistico, indipendentemente dalla volumetria prevista;
    • - le autorimesse costituenti addizioni pertinenziali, come definite dall'art. 35 delle presenti norme, da realizzarsi all'interno del perimetro dei centri abitati, indipendentemente dalla volumetria prevista;
    • - le cantine, le tettoie, i volumi tecnici, e gli edifici secondari in genere, come definiti dall'art. 86, costituenti addizioni pertinenziali, come definite dall'art. 35 delle presenti norme, indipendentemente dalla volumetria prevista;
    • - le autorimesse pertinenziali, le cantine, i volumi tecnici, e gli edifici secondari in genere, come definiti dall'art. 86, non costituenti addizioni volumetriche, come definite dall'art. 36 delle presenti norme, e che comportino la realizzazione di una nuova volumetria, fuori terra o interrata, inferiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento.
  2. b. gli interventi pertinenziali diversi da quelli di cui al comma 2 lettera b), che non comportino la realizzazione di nuove volumetrie. Tra questi:
    • - le autorimesse pertinenziali, da realizzarsi ai sensi dell'art. 9 della Legge nº 122/89 e s.m.i. all'interno del perimetro dei centri abitati, in locali esistenti siti al piano terreno dei fabbricati, anche in deroga alle disposizioni del Regolamento Urbanistico;
    • - i parcheggi pertinenziali realizzati all'aperto senza strutture o elementi di copertura;
    • - i muri di cinta e le recinzioni in genere (sia con fondazioni continue che semplicemente infisse al suolo);
    • - le pavimentazioni e le sistemazioni in genere delle aree di pertinenza.
    • - le opere autonome di corredo agli edifici residenziali o turistico-ricettivi, quali piscine, campi da tennis, maneggi, tettoie e altre attrezzature sportive consimili ad uso privato;
    • - i piazzali, le tettoie e gli spazi destinati a depositi di merci e materiali all’aperto di pertinenza ad unità immobiliari a destinazione industriale, artigianale o commerciale.

4. La realizzazione degli interventi pertinenziali di cui al presente articolo - ivi compresi quelli realizzabili in deroga alle disposizioni del Regolamento Urbanistico ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali - presuppone comunque il rispetto delle eventuali limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui alla Parte II, III e IV delle presenti norme. La tipologia, la struttura e la forma delle consistenze edilizie proposte e realizzate quali interventi pertinenziali devono essere comunque conformi e coerenti con la funzione dichiarata.

Il contenuto del presente articolo è fatto salvo per quanto non in contrasto con le normative regionali e nazionali.

Art.41 Interventi di manutenzione straordinaria con carattere di urgenza

1. In ipotesi eccezionali di comprovata necessità di eseguire - senza obiettiva possibilità di dilazione temporale - interventi di manutenzione straordinaria con carattere di urgenza sotto il profilo della sicurezza, è facoltà dell'avente titolo di iniziare i relativi lavori previa semplice comunicazione all'Amm./ne Comunale. La comunicazione deve attestare i motivi dell'urgenza mediante idonea descrizione e documentazione fotografica.

2. Dopo la comunicazione, possono essere eseguiti i soli interventi edilizi necessari all'eliminazione della causa di pericolo.

3. Entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 1, l'avente titolo deve inoltrare all'Amm./ne Comunale la pratica edilizia relativa all'intervento iniziato in via d'urgenza: in difetto, le opere eseguite saranno ritenute poste in essere in assenza di titolo e troveranno applicazione le ordinarie misure sanzionatorie.

4. Prima dell'acquisizione dei relativi nulla-osta e/o atti di assenso comunque denominati, in forza dei quali si sia prodotta l'efficacia del relativo titolo abilitativo, gli interventi di manutenzione straordinaria eseguibili in via d'urgenza:

  • - non possono comportare modifiche esterne su immobili soggetti a vincolo paesaggistico;
  • - devono limitarsi a semplici opere provvisionali - o comunque facilmente reversibili senza danno al bene tutelato - ove riguardanti gli edifici sottoposti alla normativa di tutela dei beni culturali ai sensi del Titolo I della Parte Seconda del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", o comunque gli edifici e/o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico di cui alla Classe 1 ai sensi dell'art. 82 delle presenti norme.

Art.42 Interventi e/o manufatti a carattere temporaneo

1. Sono soggette a mera comunicazione le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

2. È facoltà del Sindaco (o dell'Assessore delegato), per comprovati motivi di necessità e/o per esigenze di carattere pubblico o generale, di consentire la realizzazione di interventi e/o manufatti aventi carattere di temporaneità, facilmente reversibili, non conformi alla disciplina del Regolamento Urbanistico.

3. L'autorizzazione amministrativa a carattere temporaneo relativa agli interventi di cui al comma 2 deve indicare con precisione i propri termini temporali di validità, ed è comunque subordinata alla produzione di apposito atto d'impegno, e di idonee garanzie fidejussorie per la rimozione dei manufatti e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, cui deve provvedere a sua cura e spese l'interessato scaduti i termini dell'autorizzazione.

Art.43 Interventi in deroga alle previsioni del Regolamento Urbanistico

1. I poteri di deroga al Regolamento Urbanistico sono esercitabili, previa deliberazione del Consiglio Comunale esclusivamente nel rispetto delle condizioni dettate dalla legislazione regionale vigente.

Art.44 Ricostruzione di edifici diruti

1. Fatte salve eventuali limitazioni derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo IV, Parte II, delle presenti norme, è consentita la ricostruzione di edifici di remota origine andati totalmente o parzialmente distrutti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - a condizione che sia prodotta dall'avente titolo documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario.

2. La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco nonché da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio.

3. L'intervento di ricostruzione deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.

4. La ricostruzione di un edificio crollato è sempre subordinata alla previa approvazione di un piano di recupero ovvero, nel caso di ricostruzione di edifici rurali, di un P.A.P.M.A.A. con valore di piano attuativo.

5. Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto in cui il rudere ricade o quelle stabilite per il territorio rurale se ricade nel territorio aperto.

6. Se la ricostruzione sul posto contrasta con la normativa del Codice della Strada, l'edificio crollato si può ricostruire nelle immediate vicinanze, in luogo che il piano attuativo dimostra migliore.

Art.45 Interventi ammissibili su edifici e/o consistenze edilizie legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria straordinaria

1. Alle consistenze edilizie e/o agli edifici esistenti legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria edilizia di carattere straordinario si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV delle presenti norme in funzione della classificazione ad essi attribuita dal Regolamento Urbanistico, fatte salve le specifiche disposizioni, limitazioni e/o prescrizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. In caso di contrasto con la disciplina di cui al Titolo IV, Parte II, o con altre disposizioni contenute nelle presenti norme, si applicano le disposizioni più restrittive.

3. Non possono comunque eccedere la manutenzione straordinaria - previa esplicita rinuncia da parte dell'avente titolo al plusvalore derivante dalle opere realizzate - gli interventi su edifici, consistenze edilizie e/o manufatti sanati ricadenti nelle seguenti aree:

  • - aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori;
  • - fasce di rispetto stradale;
  • - aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune;
  • - aree cimiteriali;
  • - aree comunque destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.

5. Ove gli edifici, le consistenze edilizie e/o i manufatti di cui al presente articolo risultino sanati con destinazioni d'uso in contrasto con la disciplina dettata dal Regolamento Urbanistico per i diversi tessuti, aree o ambiti, su di essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 176 ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo.

6. Ferme restando le limitazioni di cui ai commi precedenti, gli interventi sugli edifici, le consistenze edilizie e/o i manufatti di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono finalizzati:

  • - al miglioramento estetico e funzionale dei manufatti sanati, ai fini di un più armonico inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale di riferimento;
  • - al superamento di situazioni di degrado igienico, architettonico, ambientale, paesaggistico, anche mediante l'eliminazione di elementi dissonanti e/o consistenze incongrue, il contenimento della superficie coperta (Sc), l'incremento delle superfici permeabili di pertinenza (Spp).

7. Il Regolamento Edilizio può dettare specifiche disposizioni in ordine ai materiali, alle finiture e alle modalità costruttive da osservare negli interventi urbanistico-edilizi.

8. Gli edifici, le consistenze edilizie e i manufatti legittimati mediante atti di sanatoria edilizia a carattere straordinario rilasciati dall'Amm./ne Comunale in applicazione di leggi statali o regionali emanate successivamente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

Art.46 Interventi ammissibili su consistenze edilizie oggetto di sanzioni sostitutive della rimessa in pristino

1. Le consistenze edilizie che siano state oggetto di sanzioni amministrative sostitutive della rimessa in pristino, ai sensi delle vigenti norme in materia edilizia, possono essere oggetto di interventi urbanistico edilizi sulla base della classificazione attribuita dal Regolamento Urbanistico alla porzione legittima dell'edificio del quale costituiscono modifica o ampliamento. Ad esse si applica pertanto la disciplina di cui al Titolo IV, Parte II delle presenti norme, con le limitazioni e/o prescrizioni di seguito specificate.

2. Ove le consistenze edilizie di cui al comma 1 costituiscano modifica o ampliamento di edifici appartenenti alle Classi 1, 2 e 3 gli interventi urbanistico-edilizi da eseguirsi su di esse non possono determinare modifica della destinazione d'uso né incremento di superficie utile lorda (Sul), come definita dall'art. 9 delle presenti norme.

3. Le consistenze edilizie di cui al comma 1 costituenti incremento di volume (V) rispetto alla porzione legittima dell'edificio sono portate in detrazione al dimensionamento degli incrementi volumetrici consentiti dal Regolamento Urbanistico.

4. La realizzazione di interventi urbanistico-edilizi sulle consistenze di cui al presente articolo è consentita solo dopo l'integrale corresponsione all'Amm./ne Comunale dell'importo della sanzione pecuniaria.

Art.47 Interventi ammissibili sul verde urbano - Regolamento del verde urbano

1. L' Amministrazione comunale di Grosseto riconosce il valore e l'importanza insostituibile del verde urbano in relazione alla molteplicità di funzioni che questo riveste nel miglioramento dell'ambiente e della qualità dell'aria, nonché nell'arricchimento estetico e paesaggistico degli spazi edificati al fine di garantire ai cittadini la migliore vivibilità delle aree urbanizzate.

2. Al fine di ottenere un'organica gestione del verde cittadino, nel Regolamento del Verde Urbano di cui all'elaborato AGR_03, sono dettate specifiche indicazioni per la conservazione, il miglioramento e l'incremento del patrimonio verde che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti norme.

3. Tale Regolamento si applica a tutte le aree sistemate a verde attrezzato o ornamentale, sia pubbliche che private, indipendentemente dalla loro ubicazione, esistenti nel territorio comunale come meglio indicato all'art. 2 del suddetto Regolamento.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13