Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

TITOLO I NORME TRANSITORIE

Art.169 Procedimenti in itinere

1. Sono fatte salve le varianti al P.R.G. già adottate alla data di adozione del Regolamento Urbanistico in corso.

2. Si recepiscono e fanno salve le deroghe agli strumenti urbanistici previgenti deliberate dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 205 della legge n. 1 del 2005, fino alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico.

Art.170 Pratiche edilizie in itinere - articolo modificato a seguito della D.C.C. n. 77/2011

1. L'Amministrazione comunale sospende ogni determinazione sui procedimenti edilizi in itinere alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico – ivi comprese le denunce di inizio dell'attività, per le quali non siano decorsi 20 giorni dalla presentazione al protocollo generale – ove gli interventi in essi previsti contrastino in tutto o in parte con l'atto di governo del territorio adottato. Il Regolamento Urbanistico recepisce le norme della pianificazione urbanistica previgente con riferimento ai procedimenti edilizi relativi alla LRT 24/2009 presentati prima dell'adozione del RU.

2. Le misure di salvaguardia di cui al comma precedente (1 e 2) non si applica a:

  1. a) concessioni edilizie o permessi di costruire già rilasciati;
  2. b) denunce d’inizio dell’attività, complete dei requisiti e degli elaborati tecnici e documentali prescritti per legge ai fini della loro efficacia, per le quali alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico siano decorsi 20 giorni dalla presentazione al protocollo generale;
  3. c) ai titoli abilitativi derivanti dall’attuazione dei P.A.P.M.A.A. approvati antecedentemente la data di adozione del Regolamento Urbanistico.

Le parti degli interventi previsti nei titoli abilitativi di cui sopra non completate entro il termine temporale massimo prescritto per legge per l’ultimazione dei lavori sono oggetto di separata istanza edilizia e si conformano alle previsioni del Regolamento Urbanistico. Il Regolamento Urbanistico fa salvi i procedimenti edilizi che, alla data di sua adozione abbiano acquisito esito positivo finale del procedimento istruttorio e che non risultano in contrasto con le disposizioni della disciplina delle invarianti strutturali e delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio. Per i procedimenti edilizi in aree vincolate risulta sufficiente l’acquisizione delle autorizzazioni delle autorità preposte alla tutela del paesaggio alla data di adozione del RU. Per gli interventi edificatori, con titoli edilizi abilitativi rilasciati prima dell'adozione del RU, per i quali sono iniziati i lavori, non conclusi prima della scadenza dei termini della loro efficacia, il RU ne ammette il completamento secondo le norme della pianificazione previgente.

3. Le disposizioni di cui all’art. 74, comma 15 si applicano ai procedimenti edilizi presentati successivamente alla data di efficacia della DCC n. 35/2015.

Art.171 Ambiti sottoposti a Piani Attuativi e Progetti Unitari ed altri strumenti urbanistici di dettaglio equiparati

1. Sono confermate e fatte salve - e possono pertanto trovare attuazione per le eventuali parti non ancora realizzate – le previsioni di Piani attuativi e progetti unitari, ed altri strumenti urbanistici di dettaglio ad essi equiparati, approvati in applicazione della previgente disciplina di PRG, convenzionati alla data di adozione del Regolamento Urbanistico. A seguito della adozione del presente Regolamento Urbanistico, le eventuali varianti a tali strumenti sono comunque subordinate alla verifica della COERENZA con le disposizioni del presente Regolamento Urbanistico. Sono altresì confermati e fatti salvi i contenuti degli strumenti di settore approvati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico.

Rientrano nell’ambito di applicazione del presente comma i seguenti strumenti:

  • - Piani attuativi;
  • - Progetti unitari convenzionati;
  • - Strumentazione urbanistica di dettaglio la cui attuazione è stata subordinata alla stipula di convenzione o di compravendita di aree di proprietà comunale, antecedentemente all’adozione del R.U.;
  • - Strumenti urbanistici di dettaglio, fatti salvi dal piano strutturale e coerenti con i criteri generali del ru, che pertanto li ripropone come sua parte integrante e sostanziale e che non determinano incremento di sul se non per adeguamenti igienico funzionali del patrimonio edilizio esistente;
  • - Strumenti urbanistici di dettaglio, fatti salvi dal piano strutturale e coerenti con i criteri generali del regolamento urbanistico, che pertanto li ripropone come sua parte integrante e sostanziale e che determinano incremento di Sul:
    • - Ambito edificato dell’ex Comparto C1 di Marina di Grosseto che produce, per la parte non ancora attuata, una Sul residenziale/ricettiva turistica/commerciale/direzionale/artigianale, in ampliamento degli edifici esistenti ai fini del dimensionamento del Regolamento. Non sono ammessi gli ampliamenti una tantum previsti per gli edifici di classe 5 e 6 in considerazione del livello di saturazione edilizia di tale contesto urbano. Gli interventi ammissibili sono quelli definiti nell’allegato C delle presenti norme.
    • - Ambito edificato dell’abitato di San Martino che produce, per la parte non ancora attuata, una Sul residenziale, computata ai fini del dimensionamento del Regolamento Urbanistico. Gli interventi ammissibili sono quelli definiti nell’allegato D delle presenti norme.
    • - Ambito edificato di via De Pretis nel capoluogo che produce, una Sul residenziale/direzionale, computata ai fini del dimensionamento del RU. Al presente intervento si applica il contributo di sostenibilità di cui all’art. 26 delle presenti norme. Gli interventi ammissibili sono quelli definiti nell’allegato e delle presenti norme.
    • - Ambito edificato via Aurelia Nord nel capoluogo che produce, per la parte non ancora attuata, una Sul artigianale/commerciale/direzionale computata ai fini del dimensionamento del Regolamento Urbanistico; nuove unità immobiliari produttive non possono avere una sul inferiore a mq., 200,00, non sono ammesse attività di grande distribuzione di vendita. Al presente intervento si applica il contributo di sostenibilità di cui all’art. 28 delle presenti norme. Fatte salve le suddette prescrizioni, per le modalità di attuazione di intervento si rinvia all’allegato F delle presenti norme.
    • - Il R.U. fa propria la variante al PRG, anticipatrice del R.U. stesso, relativa all’installazione di strutture, su aree pubbliche o private, a servizio di attività per la somministrazione di alimenti o bevande, la cui disciplina è contenuta nell’allegato G delle presenti norme.
    • - Il RU fa propria la variante al PRG relativa alla normativa per il recupero abitativo dei sottotetti ai sensi della LRT 5/2010, la cui disciplina è contenuta nell’allegato I delle presenti norme, che si applica all’interno dei perimetri dell’UTOE.
    • - Il RU conferma la variante al PRG a monte di via del Tombolo ammettendo unicamente interventi sul patrimonio edilizio esistente, senza aumento della sul se non per adeguamenti igienico funzionali; tramite piano attuativo potranno essere realizzati, anche di iniziativa privata, interventi di riqualificazione e manutenzione del contesto pinetato, con finalita’ didattiche, con relative attrezzature di servizio, senza che ciò costituisca modifica urbanistica della zona.

Le relative perimetrazioni sono individuate con apposito segno grafico (PRG_RU1) negli elaborati cartografici PR_02 E PR_03.

2. Sono riproposte dal Regolamento Urbanistico, con le necessarie modifiche e/o integrazioni al fine di renderli coerenti con il medesimo regolamento, le seguenti previsioni della previgente strumentazione urbanistica a suo tempo valutate e fatte salve dal piano strutturale:

  • - piano di lottizzazione a Batignano che produce una sul aggiuntiva desunta di mq. 1.700 residenziali di nuova edificazione, computata ai fini del dimensionamento del regolamento, la cui disciplina è contenuta nell'allegato N delle presenti norme;
  • - Intervento diretto residenziale posto in via Aurelia Sud in loc. Braccagni che produce una Sul aggiuntiva desunta di mq. 330 residenziali di nuova edificazione, computata ai fini del dimensionamento del regolamento; al presente intervento si applica il contributo di sostenibilità di cui all’art. 26 delle presenti norme. Le modalità d’intervento sono definite nell’allegato L.
  • - intervento diretto residenziale posto in via castiglionese nel capoluogo che produce una Sul aggiuntiva desunta di mq. 230 residenziali di nuova edificazione, computata ai fini del dimensionamento del regolamento. Al presente intervento si applica il contributo di sostenibilità di cui all’art. 26 delle presenti norme. Le modalità d’intervento sono definite nell’allegato M.

Le relative perimetrazioni sono individuate con apposito segno grafico (PRG_RU2) negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03.

Art.172 Attività agricole esistenti nelle aree urbane

1. Nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni dettate dal presente articolo sono ammessi la permanenza e l'esercizio di attività agricole aziendali o amatoriali esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico nelle aree urbane di cui all'art. 70 delle presenti norme.

2. Indipendentemente dai termini temporali stabiliti dal successivo comma 3, nelle aree di cui agli artt. 88, 90 e 109 nonché nelle aree previste dalle schede normative quali aree a destinazione pubblica o di interesse pubblico la permanenza delle eventuali attività agricole esistenti è consentita solo fino all'attuazione delle previsioni urbanistiche ivi localizzate.

3. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, nelle aree urbane è consentita la permanenza delle attività agricole aziendali esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico. Per tali attività non è consentita la realizzazione o l'installazione di annessi o manufatti di qualsivoglia tipologia fatto salvo quanto previsto dagli art. 92 e 93 per le aree disciplinate da tali norme. È tuttavia consentito il mantenimento e l'utilizzo di eventuali annessi agricoli stabili e serre fisse esistenti legittimati da titoli abilitativi di natura edilizia, nonché l'utilizzo di serre a copertura stagionale o pluristagionale.

TITOLO II SALVAGUARDIE E NORME FINALI

Art.173 Aree interessate dalle previsioni del "Piano comunale di protezione civile"

1. L'area interessata dalle previsioni del vigente "Piano comunale di protezione civile" recepite dal Regolamento Urbanistico è individuata con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000. Tale area deve essere mantenuta permanentemente in condizioni idonee a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze organizzative delle unità di intervento ed ai provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l'assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.

2. Salvo diverse disposizioni del piano di cui al comma 1, nelle aree di cui trattasi possono essere esercitate tutte le attività consentite dal presente Regolamento Urbanistico, a condizione che non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  • - realizzazione di consistenze edilizie;
  • - installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - altre modifiche o trasformazioni in genere che comunque rechino pregiudizio o riducano l'efficacia delle previsioni contenute nel vigente "Piano comunale di protezione civile".

Art.174 Barriere architettoniche

1. Al Regolamento Urbanistico è allegata la Relazione sulla rilevazione e classificazione delle barriere architettoniche ancora presenti negli edifici e spazi pubblici e sugli adeguamenti tecnici delle strutture pubbliche, elaborato QC_08 contenente il censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano.

2. Il censimento comprende l'analisi degli edifici pubblici classificati in base alla loro funzione con relative caratteristiche, quali funzione principale, destinazione d'uso, titolo di godimento ed una planimetria in scala 1:5.000 con l'individuazione delle zone della città da rendere accessibili attraverso la realizzazione di rampe dotate di pavimentazioni loges.

3. Il censimento dovrà essere aggiornato ed eventualmente integrato sulla base degli interventi attuati e della realizzazione di nuove strutture di uso pubblico e di spazi comuni.

4. I tempi e le modalità di attuazione degli interventi saranno definiti nell'ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche.

5. Gli elaborati di cui al QC_08 costituiscono la disciplina per il superamento delle barriere architettoniche.

Art.175 Installazione di strutture per lo spettacolo viaggiante

1. L'installazione di circhi equestri e/o di strutture per spettacoli viaggianti e attività di divertimento e simili è consentita, nel rispetto delle vigenti norme in materia, esclusivamente su aree di proprietà comunale, ricadenti nelle aree per servizi pubblici e di interesse comune di cui all'art. 88 delle presenti norme.

2. La localizzazione delle suddette installazioni non deve risultare in contrasto con le norme regolamentari comunali, nonché con le specifiche disposizioni contenute nel vigente "Piano comunale di classificazione acustica".

3. L'Amm./ne Comunale può comunque negare l'autorizzazione all'installazione ove l'area prescelta non sia dotata di idonea accessibilità veicolare e/o di adeguati spazi di parcheggio in loco o nelle immediate vicinanze.

4. L'installazione non può protrarsi oltre il termine temporale assegnato dall'Amm./ne Comunale per lo svolgimento delle manifestazioni.

Art.176 Attività e forme di utilizzazione in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal Regolamento Urbanistico

1. Fatte salve diverse disposizioni eventualmente dettate dalle presenti Norme per l'Attuazione (ivi comprese le 'schede normative e di indirizzo progettuale' di cui all'Allegato PR_06), gli edifici, le unità immobiliari e/o le aree legittimamente adibite all'esercizio di attività, o a forme di utilizzazione, che risultino in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal presente Regolamento Urbanistico, possono essere oggetto fino alla ristrutturazione edilizia R1 senza cambio di destinazione d'uso, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

2. Le limitazioni di cui al precedente comma 1 si applicano a tutti gli interventi che non comportino la contestuale modifica della destinazione d'uso in adeguamento a quelle previste dal Regolamento Urbanistico.

3. In caso di decadenza della "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" per avvenuto decorso dei termini stabiliti dalle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 comma 2.

Art.177 Osservatorio dell'attività urbanistico edilizia

1. L'Amministrazione Comunale, in seguito all'approvazione del R.U., può istituire una commissione composta dai rappresentanti dei settori dell'Amministrazione stessa attinenti a Urbanistica, Lavori Pubblici, Agricoltura e Ambiente, unitamente a esponenti degli organismi rappresentativi delle categorie imprenditoriali e professionali attive nelle trasformazioni urbanistiche, nonché dell'associazionismo in ambito ambientalista, culturale, sociale, al fine di valutare l'andamento delle trasformazioni medesime, anche in rapporto alla domanda, con particolare riferimento all'edilizia residenziale e alle quote di edilizia residenziale sociale nelle forme previste.

La Commissione svolge la funzione di osservatorio sulle trasformazioni urbanistiche e redige periodicamente un Rapporto, che trasmette all'Amministrazione stessa e per conoscenza alla Provincia e alla Regione. L'adozione di eventuali varianti al R.U. dovrà fare riferimento ai contenuti del Rapporto.

La Commissione inoltre, su richiesta della Giunta municipale, propone alla Giunta stessa:

  • - l'articolazione delle quote di edilizia residenziale sociale da realizzarsi nelle aree messe a disposizione degli operatori pubblici e privati dall'Amministrazione Comunale;
  • - i contenuti della Convenzione di cui all'art. 24 comma 5.

Art.178 Edifici non schedati - proposta di classificazione

1. Il proprietario di edifici legittimi esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico che non risultano censiti all'interno della schede del patrimonio edilizio esistente di cui all'elaborato PR_05 ai sensi dell'art. 81 delle presenti norme, può, in sede di osservazioni al regolamento urbanistico adottato, produrre una scheda conforme a quella tipo allegata all'elaborato "Relazione PR_08" contenente una proposta di classificazione dell'edificio, che potrà essere valutata in sede di approvazione del R.U..

Art.179 Monitoraggio

1. Il Comune, mediante le proprie strutture tecniche e con l'ausilio dell'Osservatorio di cui all'art. 177, provvede al monitoraggio del Regolamento Urbanistico al fine di:

  • - verificare lo stato della progettazione ed attuazione degli interventi pubblici e privati negli ambiti strategici di trasformazione, recupero, riqualificazione e ripristino comunque denominati;
  • - programmare e selezionare gli interventi pubblici nel tempo e precisare le risorse economiche per la relativa realizzazione;
  • - redigere il bilancio degli interventi realizzati in relazione al dimensionamento previsto;
  • - aggiornare, con le modalità di cui all'art. 2, comma 12, il quadro conoscitivo in relazione alle modifiche intervenute.
Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13