Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

TITOLO I NORME GENERALI

Art.148 Campo di applicazione ed elaborati costitutivi

1. Nell'ambito del territorio comunale, fatti salvi i tipi di intervento edilizi e di trasformazione urbanistica definiti dal Regolamento Urbanistico, i mutamenti della destinazione d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni in edificati sono sottoposti alla presente disciplina.

2. La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell’art. 98 della LRT 65/2014, definisce quali mutamenti di destinazione sono soggetti a titolo abilitativo, le specifiche fattispecie o aree determinate nelle quali il mutamento di destinazione d'uso in assenza di ogni attività edilizia è sottoposto a denuncia d'inizio di attività, le condizioni per il mutamento di destinazione d'uso, nonché ai sensi dell’art. 184 della LRT 65/2014, i mutamenti di destinazione d'uso soggetti ad oneri di urbanizzazione.

3. La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni è costituita dalle norme del presente titolo e dalle Carta della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui all'elaborato PR_010.

4. .Ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, si individuano i tessuti, così come definiti dagli artt. 71, 72, 73, 74, 74 bis, 75, 76, 77 e 78., eventualmente frazionati in sotto categorie di tessuto (SCT), quali unità cui riferire le azioni di riqualificazione, gestione, controllo degli insediamenti esistenti.

5. Per ciò che concerne il tessuto rurale prevalentemente residenziale ed il tessuto rurale prevalentemente produttivo si rinvia alle disposizioni contenute rispettivamente negli artt.79 e 80. Per i titoli edilizi, gli oneri e le condizioni per il mutamento di destinazione d'uso in tali tessuti si rinvia alla disciplina contenuta nel successivo Titolo II della presente parte V.

Art.149 Definizioni

Agli effetti della presente disciplina si intende per:

- Destinazione d'uso degli immobili:
il complesso delle funzioni previste per ogni ambito dei diversi tessuti individuati nel Regolamento Urbanistico e nelle sotto categorie di tessuto (SCT) indicate nella "Carta della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui all'elaborato PR_010;
- Mutamento della destinazione d'uso:
quando sia variata l'utilizzazione attuale di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35 per cento della superficie utile dell'unità stessa o comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più interventi successivi. Costituisce, inoltre,mutamento di destinazione d'uso il passaggio dall'una all'altra delle categorie principali e secondarie delle funzioni.
- Mutamento di destinazione d'uso senza opere:
la sostituzione dell'uso attuale di una unità immobiliare, con un altro uso, senza l'esecuzione di opere edilizie che siano necessarie a modificarne i preesistenti requisiti di abitabilità e agibilità;
- Destinazione d'uso attuale delle unità immobiliari:
si presume quella risultante da titoli abilitativi edilizi, ovvero, in mancanza, dalla posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore della presente disciplina;
- Titolo abilitativo:
il permesso di costruire o la denuncia di inizio dell'attività (DIA) a secondo dei casi previsti dall'art. 77 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1.

Art.150 Destinazioni d'uso

Categorie principali delle destinazioni d’uso degli immobili e articolazione delle funzioni principali:

  1. a. Residenza - CR: residenze urbane permanenti, spazi di pertinenza della residenza come parcheggi, autorimesse, cantine, soffitte, locali tecnici, nonché le attrezzature di uso comune come locali lavanderia, spazi per i giochi, sala per riunioni condominiali, giardini;
  2. b. Industriale e artigianale - CI: fabbriche e officine (compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici e amministrativi, abitazioni di servizio, se strettamente connessi); depositi della produzione coperti e scoperti; costruzioni per attività industrializzate adibite alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici, attività di rottamazione ed altre attività funzionalmente connesse con le attività produttive;
  3. c. Commerciale - CC: le strutture commerciali definite dalla L.R. n. 28/2005 e s.m.i. e dal rispettivo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 15/R/2009, esposizioni commerciali, pubblici esercizi e locali di somministrazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili), attività artigianali a servizio della residenza e/o della persona (panetterie, pizzerie, pasticcerie, rosticcerie da asporto, parrucchiere, estetista ), gallerie d’arte;
  4. d. Turistico-ricettiva - CTr: alberghi, motel, ostelli e tipologie assimilabili, campeggi, residence e altre attività ricettive previste dalla Legislazione Regionale;
  5. e. Direzionale - CD: palazzi per uffici, attività bancarie, assicurative, finanziarie, studi professionali centri di ricerca, parchi scientifici e tecnologici, attività terziarie in senso lato;
  6. f. di Servizio - CS;
  7. g. Commerciale all’ingrosso e depositi commerciali – CC1: magazzini e depositi commerciali all’ingrosso; depositi merceologici all’aperto; depositi per la logistica;
  8. h. Agricola – CAg: Attività Agricole ed altre connesse di cui alla legislazione regionale vigente; per la disciplina di tale funzione si rinvia alle norme del Titolo III DELLA PARTE III.

2. La categoria principale CS - di servizio - è articolata nelle seguenti categorie secondarie:

  1. - CSa - Servizi di assistenza sociale e sanitaria: centri di assistenza, case di riposo, residenze protette, campi per famiglie nomadi;
  2. - CSb - Servizi per l’istruzione di base: asili, scuole per l’infanzia, scuole dell’obbligo;
  3. - CSc - Servizi cimiteriali;
  4. - CSd - Servizi per la cultura e lo spettacolo: musei, teatri, auditori, cinema, sale per spettacoli, discoteche, sale convegni e mostre, biblioteche;
  5. - CSd1 - Servizi per il culto: chiese, conventi, oratori ed altri edifici per il culto;
  6. - CSh - Servizi ospedalieri e sanitari: presidi ospedalieri con attività e funzioni di supporto, cliniche, centri medici poli-specialistici, ambulatori, poliambulatori;
  7. - CSi - Servizi per l’istruzione superiore: scuole non dell’obbligo, scuole speciali;
  8. - CSp - Parcheggi coperti;
  9. - CSr - Servizi sociali e ricreativi: centri sociali, centri culturali e ricreativi,centri polivalenti, mense;
  10. - CSs - Servizi sportivi: palestre e centri benessere, piscine, palazzi dello sport, campi sportivi coperti;
  11. - CSt - Servizi tecnici e amministrativi: servizi postelegrafonici e telefonici, servizi comunali e della protezione civile, tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari, associazioni di categoria, patronati, sedi politiche;
  12. - CSt1 - Impianti tecnologici: impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue;
  13. - CSu - Università e servizi universitari: attrezzature didattiche e di ricerca (compresi servizi tecnici, amministrativi, sociali e culturali connessi), scuole speciali di livello universitario, residenze universitarie.
  14. - CS aut - Autolavaggi

3. Altri servizi CS: spazi espositivi per la produzione; mercati; collegi, convitti, studentati, pensionati, residenze sociali; parcheggi a raso (CPp), impianti sportivi scoperti (CPs), piazze e simili (CPz), giardini (CVg), parchi (CVp); stazioni passeggeri (CMp); centro servizi per la mobilità (CMd); servizi per la mobilità (CM).

4. Per quanto non espressamente elencato vale il principio dell’assimilazione funzionale.

Art.151 quantità delle varie funzioni ammesse nella classificazione dei tessuti

1. Sono quelle indicate nel Titolo III di questa Parte V.

TITOLO II TITOLI EDILIZI, ONERI E CONDIZIONI PER IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO

Art.152 Mutamenti di destinazione d'uso soggetti a titolo abilitativo

1. Sono soggetti al corrispondente titolo edilizio abilitativo, i mutamenti di destinazione d'uso connessi ad interventi edilizi che lo richiedono o comunque connessi ad opere edilizie che ne modifichino le condizioni di abitabilità o agibilità. Sono inoltre soggetti al corrispondente titolo abilitativo i mutamenti di destinazione che richiedono opere edilizie per la realizzazione degli standard urbanistici e degli spazi di relazione.

2. Sono soggetti al corrispondente titolo abilitativo gli interventi che mutano la destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti nel territorio rurale.

Art.153 Mutamenti di destinazione senza opere soggetti a Denuncia d'inizio di attività

1. I mutamenti di destinazione d'uso senza opere sono sottoposti a Denuncia d'inizio di attività qualora comportino il passaggio dall'una all'altra delle categorie principali o secondarie indicate all'art. 150.

Art.154 Ammissibilità dei mutamenti di destinazione d'uso

1. Il mutamento di destinazione connesso a interventi edilizi è consentito quando sia ammesso dal Regolamento Urbanistico l'intervento edilizio stesso.

2. Il mutamento di destinazione senza opere è consentito quando l'immobile abbia precedentemente al mutamento stesso le caratteristiche di abitabilità e agibilità richieste per la nuova funzione e la nuova destinazione sia ammessa nel tessuto di appartenenza.

3. Non è consentito il mutamento di destinazione, connesso o non connesso ad interventi edilizi, quando la presente disciplina richieda l'adeguamento degli standard urbanistici o la dotazione di spazi di relazione da reperire. In tal caso il mutamento di destinazione d'uso potrà essere eseguito contestualmente agli adeguamenti richiesti degli standard urbanistici e degli spazi di relazione.

4. Restano esclusi dall'applicazione del comma precedente i cambi di destinazione d'uso, di unità immobiliari poste al piano terreno, al fine dell'insediamento di esercizi commerciali di vicinato, per i quali risulta consentita la monetizzazione delle dotazioni degli spazi pubblici e di relazione, se non direttamente realizzabili nelle immediate pertinenze dell'attività commerciale stessa, versando al Comune il corrispettivo del costo di acquisizione dell'area, in aggiunta agli oneri monetari di costruzione, per essere destinati all'acquisizione di aree a standard preferibilmente nel tessuto di appartenenza o in quelli limitrofi.

5. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 96 delle presenti norme in relazione alla modifica della destinazione d'uso dei CAV e delle RTA.

Art.155 Mutamenti di destinazione d'uso a titolo gratuito

1. Sono gratuiti i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, tra funzioni ricomprese all'interno delle medesime categorie funzionali principali.

2. Sono altresì gratuiti i mutamenti della destinazione d'uso da altra categoria di funzione verso la destinazione agricola.

Art.156 Dotazioni di standard urbanistici e di spazi di relazione richiesti per i mutamenti di destinazione d'uso

1. Per quanto concerne le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, limitatamente alle destinazioni d'uso riportate al comma 6 dell'art.11 si rinvia alle quantità minime già evidenziate nello stesso articolo;

2. L'apertura di nuove "medie strutture di vendita", o "grandi strutture di vendita" in locali esistenti, di nuova edificazione o in locali oggetto di intervento di cambio d'uso in quanto precedentemente destinati ad usi diversi da quelli commerciali, è consentita se si possono garantire spazi da destinare a parcheggi per la sosta stanziale nel rispetto delle quantità minime previste dalla normativa nazionale, per i parcheggi di relazione stanziali e Regionali per i parcheggi di relazione;

3. Le dotazioni di parcheggi per la sosta di relazione per il cambiamento della destinazione d'uso, nel caso che il nuovo uso comporti un aumento delle dotazioni a parcheggio richieste, non devono essere inferiori a:

FUNZIONI PARCHEGGI PER SOSTA DI RELAZIONE
- Esercizi di Vicinato1,0 mq / 1 mq di Sv
- Medie strutture di vendita1,5 mq / 1 mq di Sv

Per la categoria di "Medie strutture di vendita" in aggiunta alla quantità di cui sopra sono previsti ulteriori parcheggi, nella misura minima di 1 mq per ogni mq di ulteriori superfici utili aperte al pubblico, destinate ad altre attività complementari a quelle commerciali (ristoranti, bar, sale riunioni, ecc. ). Le aree a parcheggio sono di norma localizzate all'interno dell'area di pertinenza del fabbricato destinato ad ospitare l'attività commerciale, ovvero anche in altra area posta ad una distanza di massimo 100 metri calcolati in linea d'aria dal perimetro dell'area di pertinenza. Il R.U. può prevedere deroghe per edifici esistenti ricadenti in ambiti specifici.

FUNZIONI PARCHEGGI PER SOSTA DI RELAZIONE
- Grandi Strutture di vendita2,0 mq / 1 mq di Sv

Per la categoria di "Grande struttura di vendita" in aggiunta alle quantità di cui sopra sono previsti ulteriori parcheggi nella misura minima di 1,5 mq per ogni mq di ulteriori superfici utili aperte al pubblico, destinate ad altre attività complementari a quelle commerciali (ristoranti, bar, sale riunioni, ecc. ). Le aree a parcheggio sono di norma localizzate all'interno dell'area di pertinenza del fabbricato destinato ad ospitare l'attività commerciale, ovvero anche in altra area posta ad una distanza di massimo 100 metri calcolati in linea d'aria dal perimetro dell'area di pertinenza.

Le medie strutture di vendita con SV superiore a mq. 500 e le grandi strutture di vendita devono altresì assicurare un'adeguata area per carico e scarico, distinta dai parcheggi per il pubblico e posta fuori dalle strade pubbliche. Tale obbligo sussiste anche quando lo somma delle superfici di vendita di più esercizi di vicinato, inseriti in uno stesso immobile con unico accesso, risulti superiore a mq. 550.

Le quantità di cui al presente comma devono essere garantite anche nel caso di nuovi insediamenti di medie strutture di vendita con SV superiore a mq. 500 e grandi strutture di vendita in locali commerciali esistenti.

4. Per i mutamenti di destinazione d'uso è richiesta la contestuale realizzazione di nuovi parcheggi, o la loro monetizzazione nei casi indicati dall'art. 154 comma 4 delle presenti norme, quando il nuovo uso comporti una quantità di parcheggi, calcolata con i parametri sopra indicati, superiore di almeno 1 posti auto (circa mq. 12,5), rispetto alla destinazione d'uso originaria.

5. I parcheggi pubblici o di uso pubblico, ove risultino convenientemente funzionali, potranno essere distribuiti su diversi livelli.

6. . Le aree per gli standard di cui al presente articolo, esclusi gli spazi di relazione, devono essere localizzate preferibilmente su aree destinate a tale funzione dal Regolamento Urbanistico, nell'ambito del tessuto di appartenenza dell'intervento.

7. Gli spazi di relazione previsti dal presente articolo dovranno rimanere di pertinenza comune degli edifici. Inoltre dovranno essere collocati preferibilmente all'esterno del sedime dell'edificio e di facile accessibilità. Negli interventi di recupero, in mancanza di spazi a cielo aperto, potranno essere ammesse soluzioni diverse, verificandone l'idoneità all'uso cui sono destinati.

TITOLO III DISCIPLINA DELLE FUNZIONI

Capo I Disciplina generale

Art.157 Generalità

1. La disciplina delle funzioni ammesse è stabilita dalla presente normativa con riferimento all'identificazione delle tipologie di tessuto e sottocategorie di tessuto (S.C.T.) alle schede normative ed ai Piani attuativi e progetti convenzionati indicati nella "Carta della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui all'elaborato PR_10

2. Gli edifici esistenti nelle aree ad uso pubblico CVp e CVg indicate nella "Carta della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui all'elaborato PR_10 possono essere destinati a funzioni di servizio dell'area stessa e con essa compatibili: CSa, CSb, CSd, CSd1, CSh, CSr, CSs.

Capo II Disciplina delle Funzioni nei tessuti insediativi prevalentemente residenziali

Art.158 Definizioni Generali

1. Ricadono nella categoria di tessuti prevalentemente residenziali, quelli definiti dagli artt. 71, 72, 73, 74, 74 bis, 75, 76 delle presenti norme.

Art.159 Criteri generali per gli usi

1. Per gli edifici esistenti l'unità di riferimento, ai fini del calcolo delle percentuali stabilite per i differenti usi e la localizzazione puntuale degli stessi, é riferita alla Sul dell'intervento proposto, sia nel caso che questo coinvolga più edifici, sia nel caso che questo coinvolga l'intero edificio o parte di esso.

Art.160 Tessuto Antico: regole per gli usi

Parte I – Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto antico, così come definito dall’art. 71 delle presenti Norme vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato. Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  1. - Residenza (CR);
  2. - Attività Turistico-Ricettive (CTr);
  3. - Attività Direzionali (CD);
  4. - Attività Commerciali (CC);
  5. - Attività di Servizio (CS);

2. L’insediamento di esercizi commerciali di vicinato ed attività con esse compatibili, a seguito di cambio di destinazione d’uso funzionale, è ammesso esclusivamente ai piani terra dei singoli edifici costituenti il tessuto antico.

3. L’insediamento di nuove residenze non è ammesso ai piani terra dei singoli edifici costituenti il tessuto antico nel caso di fondi artigianali e/o commerciali e/o direzionali.

4. Risulta ammesso il cambio di destinazione d’uso funzionale, con o senza opere, da residenza (CR) e attività turistico-ricettive (ctr) ad attività Direzionali (CD), attività Commerciali (CC), attività di Servizio (CS) fino al raggiungimento di una quota massima pari al 60% della Sul dell’edificio ospitante le funzioni oggetto di cambio di destinazione.

5. Non risultano compatibili con il tessuto antico le seguenti categorie di funzioni:

  1. - Commerciale (CC), limitatamente alle grandi e medie strutture di vendita aventi una SV superiore a 500 mq.
  2. - Servizi di commercio all’ingrosso (CC1).
  3. - Attività di Servizio (CS) limitatamente a Servizi Cimiteriali (CSc), Servizi per il Culto (CSd1) limitatamente ad edifici o luoghi per l’esercizio delle funzioni di culto, attività per impianti tecnologici (Cst1), autolavaggi (CS aut).

5bis. Il Regolamento Urbanistico individua il Tessuto antico come area critica rispetto a quanto prescritto dall’art. 15 del P.I.T.; in tal senso non ammette l’insediamento di strutture commerciali di grandi dimensioni e limita l’insediamento di strutture commerciali di medie dimensioni a quelle aventi una S.V. inferiore ai 500 mq. Ciò in funzione del valore storico riconosciuto al tessuto antico, che non può’ esser ulteriormente compromesso dall’insediamento di nuove strutture con S.V. superiore a quella suddetta. Mediante concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le altri parti sociali interessate, l’Amm.ne Comunale potrà individuare il Tessuto antico, o parti di esso, come area satura ai sensi dell’art. 11 del P.I.T., attraverso delibera ordinaria di consiglio comunale senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

6. Per gli edifici appartenenti alle classi 1 e 2 è sempre ammesso il ripristino delle funzioni originarie storiche.

Parte II – Disciplina per aree non vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto antico, così come definito dall’art. 71 delle presenti Norme vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato. Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  1. - Residenza (CR);
  2. - Attività Turistico-Ricettive (CTr);
  3. - Attività Direzionali (CD);
  4. - Attività Commerciali (CC);
  5. - Attività di Servizio (CS);

2. ABROGATO.

3. L’insediamento di nuove residenze non è ammesso ai piani terra dei singoli edifici costituenti il tessuto antico nel caso di fondi artigianali e/o commerciali e/o direzionali.

4. Risulta ammesso il cambio di destinazione d’uso funzionale, con o senza opere, da residenza (CR) e attività turistico-ricettive (ctr) ad attività Direzionali (CD), attività Commerciali (CC), attività di Servizio (CS) fino al raggiungimento di una quota massima pari al 60% della Sul dell’edificio ospitante le funzioni oggetto di cambio di destinazione.

5. Non risultano compatibili con il tessuto antico le seguenti categorie di funzioni:

  1. - Commerciale (CC), limitatamente alle grandi strutture di vendita.
  2. - Servizi di commercio all’ingrosso (CC1).
  3. - Attività di Servizio (CS) limitatamente a Servizi Cimiteriali (CSc), Servizi per il Culto (CSd1) limitatamente ad edifici o luoghi per l’esercizio delle funzioni di culto, attività per impianti tecnologici (Cst1), autolavaggi (CS aut).

5 bis. Per le medie distribuzioni di vendita, aventi una SV superiore a 500 mq. si rinvia a quanto puntualmente previsto nella disciplina dei tessuti (Titolo III, Capo II e III). Mediante variante al Regolamento Urbanistico potranno essere individuate le porzioni di tessuto da ritenersi sature rispetto all’insediamento di nuove strutture commerciali, in base a studi di settore relativi ad esempio alla viabilità e agli effetti sulle esistenti attività commerciali.

5 ter. Relativamente all'insediamento e/o ampliamento di attività commerciali, per quanto attiene e dotazioni dei parcheggi di relazione, si rinvia ai provvedimenti comunali di deroga alla vigente normativa regionale.

6. Per gli edifici appartenenti alle classi 1, 2, 3 e 4 è sempre ammesso il ripristino delle funzioni originarie storiche.

Art.161 Tessuto Storico: regole per gli usi

Parte I – Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto storico, così come definito dall’art. 72 delle Norme vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato. Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Residenza (CR)
  • - Attività Turistico-Ricettive (CTr)
  • - Attività Direzionali (CD)
  • - Attività Commerciali (CC)
  • - Attività di Servizio (CS)

2. L’insediamento di esercizi commerciali di vicinato ed attività con esse compatibili, a seguito di cambio di destinazione d’uso funzionale, è ammesso esclusivamente ai piani terra dei singoli edifici costituenti il tessuto storico.

3. Risulta ammesso il cambio di destinazione d’uso funzionale, con o senza opere, da residenza (CR) e Attività Turistico-Ricettive (CTR) ad Attività Direzionali (CD), Attività Commerciali (CC), Attività di Servizio (CS).

4. Non risultano compatibili con il tessuto storico le seguenti categorie di funzioni:

  • - Attività Commerciali (CC), limitatamente alle grandi strutture di vendita ed alle medie strutture di vendita aventi una SV superiore a 500 mq;
  • - Attività di Servizio (CS), limitatamente a Servizi Cimiteriali (CSc) ed impianti tecnologici (CSt1), Servizi per il Culto (CSd1) limitatamente ad edifici o luoghi per l’esercizio delle funzioni di culto, attività per impianti tecnologici (Cst1), autolavaggi (CS aut).

4bis. Il Regolamento Urbanistico individua il tessuto storico come area critica rispetto a quanto prescritto dall’art. 15 del P.I.T.; in tal senso non ammette l’insediamento di strutture commerciali di grandi dimensioni e limita l’insediamento di strutture commerciali di medie dimensioni a quelle aventi una S.V. inferiore ai 500 mq. Ciò in funzione del valore storico riconosciuto al tessuto storico, che non può esser ulteriormente compromesso dall’insediamento di nuove strutture con S.V. superiore a quella suddetta. Mediante concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le altri parti sociali interessate, l’Amm.ne Comunale potrà individuare il tessuto storico, o parti di esso, come area satura ai sensi dell’art. 11 del P.I.T., attraverso delibera ordinaria di consiglio comunale senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

5. Per questa tipologia di tessuto la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni salvaguardia le attrezzature di interesse pubblico già insediate alla data di adozione del presente strumento, non ammettendo il cambio di destinazione d’uso ad altra categoria di funzioni.

6. Nel tessuto storico, limitatamente al Capoluogo, ad Est dell’attuale tracciato ferroviario, non risulta ammesso a seguito di mutamenti della categoria funzionale, l’incremento della Sul a destinazione Residenziale (CR), al piano terreno; ad esclusione degli edifici appartenenti alle classi 1 e 2, per i quali è sempre ammesso il ripristino delle funzioni originarie storiche.

Parte II – Disciplina per aree non vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto storico, così come definito dall’art. 72 delle Norme vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato. Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Residenza (CR)
  • - Attività Turistico-Ricettive (CTr)
  • - Attività Direzionali (CD)
  • - Attività Commerciali (CC)
  • - Attività di Servizio (CS)

2. ABROGATO

3. Risulta ammesso il cambio di destinazione d’uso funzionale, con o senza opere, da residenza (CR) e Attività Turistico-Ricettive (CTR) ad Attività Direzionali (CD), Attività Commerciali (CC), Attività di Servizio (CS).

4. Non risultano compatibili con il tessuto storico le seguenti categorie di funzioni:

  • - Attività Commerciali (CC), limitatamente alle grandi strutture di vendita;
  • - Attività di Servizio (CS), limitatamente a Servizi Cimiteriali (CSc) ed impianti tecnologici (CSt1), Servizi per il Culto (CSd1) limitatamente ad edifici o luoghi per l’esercizio delle funzioni di culto, attività per impianti tecnologici (Cst1), autolavaggi (CS aut).

4 bis. Per le medie distribuzioni di vendita, aventi una SV superiore a 500 mq. si rinvia a quanto puntualmente previsto nella disciplina dei tessuti (Titolo III, Capo II e III). Mediante variante al Regolamento Urbanistico potranno essere individuate le porzioni di tessuto da ritenersi sature rispetto all’insediamento di nuove strutture commerciali, in base a studi di settore relativi ad esempio alla viabilità e agli effetti sulle esistenti attività commerciali.

5. Per questa tipologia di tessuto la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni salvaguardia le attrezzature di interesse pubblico già insediate alla data di adozione del presente strumento, non ammettendo il cambio di destinazione d’uso ad altra categoria di funzioni.

6. Nel tessuto storico, limitatamente al Capoluogo, ad Est dell’attuale tracciato ferroviario, non risultano ammessi, per unità immobiliari che si affacciano sulla viabilità, la trasformazione e/o l’incremento della Sul a destinazione Residenziale (CR), al piano terreno. E' sempre ammesso il ripristino delle funzioni storiche.

Art.162 Tessuto Storico Unitario: regole per gli usi

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto storico unitario, così come definito dall’art. 73 delle presenti Norme vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato. Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Residenza (CR)
  • - Attività Turistico-Ricettive (CTr)
  • - Attività Direzionali (CD)
  • - Attività Commerciali (CC)
  • - Attività di Servizio (CS)

2. ABROGATO.

3. Risulta ammesso il cambio di destinazione d’uso funzionale, con o senza opere, da residenza (CR) e attività turistico-ricettive (CTR) ad attività Direzionali (CD), attività Commerciali (CC), attività di Servizio (CS) fino al raggiungimento di una quota massima pari al 40% della Sul dell’edificio ospitante le funzioni oggetto di cambio di destinazione.

4. Non risultano compatibili con il tessuto storico unitario le seguenti categorie di funzioni:

  • - Attività Commerciali (CC), limitatamente alle grandi strutture di vendita;
  • - Attività di Servizio (CS), limitatamente a Servizi Cimiteriali (CSc) ed impianti tecnologici (CSt1), servizi per il culto (CSd1) limitatamente ad edifici o luoghi per l’esercizio delle funzioni di culto, attività per impianti tecnologici (Cst1), autolavaggi (CS aut).

4 bis. Per le medie distribuzioni di vendita, aventi una SV superiore a 500 mq. si rinvia a quanto puntualmente previsto nella disciplina dei tessuti (Titolo III, Capo II e III). Mediante variante al Regolamento Urbanistico potranno essere individuate le porzioni di tessuto da ritenersi sature rispetto all’insediamento di nuove strutture commerciali, in base a studi di settore relativi ad esempio alla viabilità e agli effetti sulle esistenti attività commerciali.

5. E' sempre ammesso il ripristino delle funzioni storiche.

Art.163 Tessuto Consolidato e Consolidato Promiscuo: regole per gli usi

Parte I – Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto consolidato, così come definito dall’art. 74 delle presenti Norme vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato. Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Residenza (CR)
  • - Attività Turistico-Ricettive (CTr)
  • - Attività Direzionali (CD)
  • - Attività Commerciali (CC)
  • - Attività di Servizio (CS)

2. L’insediamento di esercizi commerciali di vicinato ed attività con essi compatibili, a seguito di cambio di destinazione d’uso funzionale, è ammesso esclusivamente ai piani terra dei singoli edifici costituenti il tessuto consolidato.

3. Risulta ammesso il cambio di destinazione d’uso funzionale, con o senza opere, da residenza (CR) e attività turistico-ricettive (CTR) ad attività Direzionali (CD), attività Commerciali (CC), attività di Servizio (CS) fino al raggiungimento di una quota massima pari al 35% della Sul dell’edificio ospitante le funzioni oggetto di cambio di destinazione.

    Non risultano compatibili con il tessuto consolidato le seguenti categorie di funzioni:
  • - Attività Commerciali (CC), limitatamente alle grandi strutture di vendita ed alle medie strutture di vendita aventi una SV superiore a 500 mq;
  • - Attività di Servizio (CS), limitatamente a Servizi Cimiteriali (Csc), ed impianti tecnologici (Cst1), autolavaggi (CS aut) nei fabbricati (e relative pertinenze) prevalentemente residenziali.
  • - Attività Turistico-ricettivo (CTr) limitatamente ai campeggi
  • - Attività industriali-artigianali (CI)

3bis. Il Regolamento Urbanistico individua il Tessuto Consolidato come area critica rispetto a quanto prescritto dall’art. 15 del P.I.T.; in tal senso non ammette l’insediamento di strutture commerciali di grandi dimensioni e limita l’insediamento di strutture commerciali di medie dimensioni a quelle aventi una S.V. inferiore ai 500 mq. Ciò al fine di non creare nuovi centri attrattori di traffico veicolare, con conseguente innalzamento del livello di emissione di inquinanti, per questi nuclei urbani, i quali non potranno esser ulteriormente compromessi dall’insediamento di nuove strutture con S.V. superiore a quella suddetta. Mediante concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le altri parti sociali interessate, l’Amm.ne Comunale potrà individuare il tessuto consolidato, o parti di esso, come aree sature ai sensi dell’art. 11 del P.I.T., attraverso deliberazione ordinaria di consiglio comunale senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

3ter. Il Regolamento Urbanistico individua il tessuto consolidato promiscuo come area satura rispetto a quanto prescritto dall’art. 15 del P.I.T.; in tal senso, il piano delle funzioni, non ammette l’insediamento di nuove strutture commerciali di grandi e medie dimensioni, ciò al fine di non creare nuovi centri attrattori di traffico veicolare, con conseguente innalzamento del livello di emissione di inquinanti, che potrebbero interessare, oltre il tessuto di riferimento, caratterizzato per sua natura da una mixite’ di tipologie edilizie destinate alla residenza e ad attività terziarie, alle quali fungono da completamento edifici destinati alla produzione (artigianale o industriale).

4. Per gli edifici appartenenti alle classi 1 e 2 è sempre ammesso il ripristino delle funzioni originarie storiche.

Parte II – Disciplina per aree non vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto consolidato, così come definito dall’art. 74 delle presenti Norme vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato. Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali: - Residenza (CR) - Attività Turistico-Ricettive (CTr) - Attività Direzionali (CD) - Attività Commerciali (CC) - Attività di Servizio (CS)

2. ABROGATO.

3. Risulta ammesso il cambio di destinazione d’uso funzionale, con o senza opere, da residenza (CR) e attività turistico-ricettive (CTR) ad attività Direzionali (CD), attività Commerciali (CC), attività di Servizio (CS) fino al raggiungimento di una quota massima pari al 35% della Sul dell’edificio ospitante le funzioni oggetto di cambio di destinazione. Non risultano compatibili con il tessuto consolidato le seguenti categorie di funzioni:

  • - Attività Commerciali (CC), limitatamente alle grandi strutture di vendita;
  • - Attività di Servizio (CS), limitatamente a Servizi Cimiteriali (CSc) ed impianti tecnologici (Cst1), autolavaggi (CS aut) nei fabbricati (e relative pertinenze) prevalentemente residenziali.
  • - Attività Turistico-ricettivo (CTr) limitatamente ai campeggi
  • - Attività industriali-artigianali (CI)

3 bis. Per le medie distribuzioni di vendita, aventi una SV superiore a 500 mq. si rinvia a quanto puntualmente previsto nella disciplina dei tessuti (Titolo III, Capo II e III). Mediante variante al Regolamento Urbanistico potranno essere individuate le porzioni di tessuto da ritenersi sature rispetto all’insediamento di nuove strutture commerciali, in base a studi di settore relativi ad esempio alla viabilità e agli effetti sulle esistenti attività commerciali.

4. Per gli edifici appartenenti alle classi 1, 2, 3 e 4 è sempre ammesso il ripristino delle funzioni storiche.

Art.164 Tessuto Consolidato Unitario: Regole per gli usi

Parte I – Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto consolidato unitario, così come definito dall’art. 75 delle presenti Norme vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato. Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Residenza (CR)
  • - Attività Turistico-Ricettive (CTr)
  • - Attività Direzionali (CD)
  • - Attività Commerciali (CC)
  • - Attività di Servizio (CS).

2. L’insediamento di esercizi commerciali di vicinato ed attività con esse compatibili, a seguito di cambio di destinazione funzionale, è ammesso esclusivamente ai piani terra dei singoli edifici costituenti il tessuto consolidato unitario.

3. Risulta ammesso il cambio di destinazione funzionale, con o senza opere, da residenza (CR) e attività turistico-ricettive (CTR) ad attività Direzionali (CD), attività Commerciali (CC), attività di Servizio (CS) fino al raggiungimento di una quota massima pari al 30% della Sul dell’edificio ospitante le funzioni oggetto di cambio di destinazione.

4. Non risultano compatibili con il tessuto consolidato unitario le seguenti categorie di funzioni:

  • - Attività Commerciali (CC), limitatamente alle grandi strutture di vendita ed alle medie strutture di vendita aventi una SV superiore a 500 mq
  • - Attività di Servizio (CS), limitatamente a Servizi Cimiteriali (CSc) ed impianti tecnologici (Cst1), autolavaggi (CS aut) nei fabbricati (e relative pertinenze) prevalentemente residenziali.
  • - Attività Turistico-ricettivo (CTr) limitatamente ai campeggi.

4Bis. Il Regolamento Urbanistico individua il tessuto consolidato unitario come area critica rispetto a quanto prescritto dall’art. 15 del P.I.T.; in tal senso non ammette l’insediamento di strutture commerciali di grandi dimensioni e limita l’insediamento di strutture commerciali di medie dimensioni a quelle aventi una S.V. inferiore ai 500 mq. Ciò, al fine di non creare nuovi centri attrattori di traffico veicolare, con conseguente innalzamento del livello di emissione di inquinanti, per questi nuclei urbani, caratterizzati da assetti insediativi coerenti che organizzano rapporti tra edilizia prevalentemente residenziale, il sistema degli spazi pubblici, le attrezzature e servizi a maglia viaria.
Gli insediamenti urbani ricadenti entro il Tessuto Consolidato unitario non potranno essere ulteriormente compromessi dall’insediamento di nuove strutture con S.V. superiore a quella suddetta. Mediante concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le altri parti sociali interessate, l’amm.ne comunale potrà individuare il tessuto consolidato unitario, o parti di esso, come aree sature ai sensi dell’art. 11 del P.I.T., attraverso deliberazione ordinaria di consiglio comunale senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

5. Per gli edifici appartenenti alle classi 1 e 2 è sempre ammesso il ripristino delle funzioni originarie storiche.

Parte II – Disciplina per aree non vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto consolidato unitario, così come definito dall’art. 75 delle presenti Norme vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato. Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Residenza (CR)
  • - Attività Turistico-Ricettive (CTr)
  • - Attività Direzionali (CD)
  • - Attività Commerciali (CC)
  • - Attività di Servizio (CS).

2. ABROGATO.

3. Risulta ammesso il cambio di destinazione funzionale, con o senza opere, da residenza (CR) e attività turistico-ricettive (CTR) ad attività Direzionali (CD), attività Commerciali (CC), attività di Servizio (CS) fino al raggiungimento di una quota massima pari al 30% della Sul dell’edificio ospitante le funzioni oggetto di cambio di destinazione.

4. Non risultano compatibili con il tessuto consolidato unitario le seguenti categorie di funzioni:

  • - Attività Commerciali (CC), limitatamente alle grandi strutture di vendita;
  • - Attività di Servizio (CS), limitatamente a Servizi Cimiteriali (CSc) ed impianti tecnologici (Cst1), autolavaggi (CS aut) nei fabbricati (e relative pertinenze) prevalentemente residenziali.
  • - Attività Turistico-ricettivo (CTr) limitatamente ai campeggi.

4 bis. Per le medie distribuzioni di vendita, aventi una SV superiore a 500 mq. si rinvia a quanto puntualmente previsto nella disciplina dei tessuti (Titolo III, Capo II e III). Mediante variante al Regolamento Urbanistico potranno essere individuate le porzioni di tessuto da ritenersi sature rispetto all’insediamento di nuove strutture commerciali, in base a studi di settore relativi ad esempio alla viabilità e agli effetti sulle esistenti attività commerciali.

5. Per gli edifici appartenenti alle classi 1, 2, 3 e 4 è sempre ammesso il ripristino delle funzioni storiche.

Art.165 Tessuto Consolidato Unitario pubblico: regole per gli usi

Parte I – Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto consolidato unitario pubblico, così come definito dall’art. 76 delle Norme di Regolamento Urbanistico, vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato. Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Residenza (CR)
  • - Attività Turistico-Ricettive (CTr)
  • - Attività Direzionali (CD)
  • - Attività Commerciali (CC)
  • - Attività di Servizio (CS).

2. L’insediamento di esercizi commerciali di vicinato ed attività con esse compatibili, a seguito di cambio di destinazione d’uso funzionale, è ammesso esclusivamente ai piani terra dei singoli edifici costituenti il tessuto consolidato unitario pubblico;

3. Risulta ammesso il cambio di destinazione d’uso funzionale, con o senza opere, da residenza (CR) e attività turistico-ricettive (CTR)ad attività Direzionali (CD), attività Commerciali (CC), attività di Servizio (CS) fino al raggiungimento di una quota massima pari al 10% della Sul dell’edificio ospitante le funzioni oggetto di cambio di destinazione.

4. Non risultano compatibili con il tessuto consolidato unitario pubblico le seguenti categorie di funzioni:

  • - Attività Commerciali (CC), limitatamente alle grandi strutture di vendita ed alle medie strutture di vendita aventi una sv superiore a 500 mq;
  • - Attività di Servizio (CS), limitatamente a Servizi Cimiteriali (CSc) ed impianti tecnologici (Cst1), autolavaggi (CS aut) nei fabbricati (e relative pertinenze) prevalentemente residenziali.
  • - Attività Turistico-ricettive (CTr) limitatamente ai campeggi.

4bis. Il Regolamento Urbanistico individua il tessuto consolidato unitario pubblico come area critica rispetto a quanto prescritto dall’art. 15 del P.I.T.; in tal senso il piano delle funzioni non ammette l’insediamento di strutture commerciali di grandi dimensioni e limita l’insediamento di strutture commerciali di medie dimensioni a quelle aventi una S.V. inferiore ai 500 mq. Ciò al fine di non creare nuovi centri attrattori di traffico veicolare, con conseguente innalzamento del livello di emissione di inquinanti, per questi nuclei urbani, caratterizzati da assetti insediativi coerenti che organizzano rapporti tra edilizia residenziale pubblica, il sistema degli spazi pubblici, le attrezzature e servizi a maglia viaria. Gli insediamenti urbani ricadenti entro il tessuto consolidato unitario non potranno essere ulteriormente compromessi dall’insediamento di nuove strutture con S.V. superiore a quella suddetta. Mediante concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le altri parti sociali interessate, l’Amm.ne Comunale potrà individuare il tessuto consolidato unitario pubblico, o parti di esso, come aree sature ai sensi dell’art. 11 del P.I.T., attraverso deliberazione ordinaria di consiglio comunale senza che cio’ costituisca variante al regolamento urbanistico.

5. Per gli edifici appartenenti alle classi 1 e 2 è sempre ammesso il ripristino delle funzioni originarie storiche.

Parte II – Disciplina per aree non vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto consolidato unitario pubblico, così come definito dall’art. 76 delle Norme di Regolamento Urbanistico, vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato. Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Residenza (CR)
  • - Attività Turistico-Ricettive (CTr)
  • - Attività Direzionali (CD)
  • - Attività Commerciali (CC)
  • - Attività di Servizio (CS).

2. ABROGATO.

3. Risulta ammesso il cambio di destinazione d’uso funzionale, con o senza opere, da residenza (CR) e attività turistico-ricettive (CTR)ad attività Direzionali (CD), attività Commerciali (CC), attività di Servizio (CS) fino al raggiungimento di una quota massima pari al 10% della Sul dell’edificio ospitante le funzioni oggetto di cambio di destinazione.

4. Non risultano compatibili con il tessuto consolidato unitario pubblico le seguenti categorie di funzioni:

    - Attività Commerciali (CC), limitatamente alle grandi strutture di vendita; - Attività di Servizio (CS), limitatamente a Servizi Cimiteriali (Csc), ed impianti tecnologici (Cst1), autolavaggi (CS aut) nei fabbricati (e relative pertinenze) prevalentemente residenziali. - Attività Turistico-ricettive (CTr) limitatamente ai campeggi.

4 bis. Per le medie distribuzioni di vendita, aventi una SV superiore a 500 mq. si rinvia a quanto puntualmente previsto nella disciplina dei tessuti (Titolo III, Capo II e III). Mediante variante al Regolamento Urbanistico potranno essere individuate le porzioni di tessuto da ritenersi sature rispetto all’insediamento di nuove strutture commerciali, in base a studi di settore relativi ad esempio alla viabilità e agli effetti sulle esistenti attività commerciali.

5. Per gli edifici appartenenti alle classi 1, 2, 3 e 4 è sempre ammesso il ripristino delle funzioni storiche.

Capo III Disciplina delle Funzioni nei tessuti insediativi prevalentemente Produttivi

Art.166 Tessuto Produttivo: regole per gli usi

Parte I – Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto produttivo, così come definito dall'art. 78 vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato:

Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Attività Industriali e Artigianali (CI);
  • - Attività Direzionali (CD) limitatamente a centri di servizi legati alle attività produttive;
  • - Attività Commerciali (CC) nei limiti di cui al presente articolo;
  • - ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO E DEPOSITI COMMERCIALI (CC1)
  • - Attività di Servizio (CS) limitatamente alle seguenti funzioni:
    • * Parcheggi coperti (CSp);
    • * Servizi tecnici ed amministrativi (CSt);
    • * Servizi sociali e ricreativi (CSr);
    • * Servizi Sportivi (CSs);
    • * Impianti tecnologici (CSt1);
    • * Stazioni passeggeri (CMp);
    • * Centri Servizi per la mobilità (CMd);
    • * servizi di assistenza sociale e sanitaria (CSh);
    • * discoteche (CSd);

2. Nel tessuto produttivo non è consentito l'insediamento di grandi e medie strutture di vendita.

2.bis Il regolamento urbanistico individua il tessuto produttivo come area satura rispetto a quanto prescritto dall'art. 15 del P.I.T.; in tal senso, il piano delle funzioni, non ammette l'insediamento di nuove strutture commerciali di grandi e medie dimensioni, ciò, al fine di non creare nuovi centri attrattori di traffico veicolare, con conseguente innalzamento del livello di emmissione di inquinanti, che potrebbero interessare anche gli spazi pubblici ed i tessuti, a carattere prevelantemente residenziale, limitrofi.

Mediante concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le altri parti sociali interessate, ed attraverso l'esecuzione di opportuni studi di dettaglio in materia di infrastrutturazione stradale, traffico veicolare, mobilità, livello di inquinanti etc., l'Amm.ne Comunale potrà individuare parti di tessuto produttivo, escludibili dall'attribuzione di aree sature, ai sensi dell'art. 11 del P.I.T.. Tali nuove individuazioni costituiranno variante al regolamento urbanistico ed al Piano delle Funzioni.

3. È consentito l'insediamento di esercizi commerciali di vicinato, anche a seguito di cambio di destinazione d'uso funzionale, se solamente in stretta correlazione con l'attività industriale o artigianale insediata nell'immobile è consentito, altresì, l'insediamento di pubblici esercizi e locali di somministrazione quali bar, ristoranti, pizzerie e simili.

4. È consentito l'insediamento di esercizi commerciali per l'esposizione e vendita di materiali ingombranti (autoveicoli, motoveicoli, natanti, macchine agricole, arredi, attrezzature da giardino, etc.) con i rispettivi uffici.

Parte II – Disciplina per aree non vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto produttivo, così come definito dall'art. 78 vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato:

Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Attività Industriali e Artigianali (CI);
  • - Attività Direzionali (CD);
  • - Attività Commerciali (CC) nei limiti di cui al presente articolo;
  • - ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO E DEPOSITI COMMERCIALI (CC1)
  • - Attività di Servizio (CS) limitatamente alle seguenti funzioni:
    • * Parcheggi coperti (CSp);
    • * Servizi tecnici ed amministrativi (CSt);
    • * Servizi sociali e ricreativi (CSr);
    • * Servizi Sportivi (CSs);
    • * Impianti tecnologici (CSt1);
    • * Stazioni passeggeri (CMp);
    • * Centri Servizi per la mobilità (CMd);
    • * servizi di assistenza sociale e sanitaria (CSh);
    • * discoteche (CSd);

2. Nel tessuto produttivo non è consentito l’insediamento di grandi e di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture di vendita; la progettazione non potrà configurare un centro commerciale, la dotazione degli standard urbanistici di relazione, in aggiunta a quelli stanziali, dovrà essere ricavata all’interno del singolo lotto urbanistico.

3. Per le medie distribuzioni di vendita, aventi una SV superiore a 500 mq. si rinvia a quanto puntualmente previsto nella disciplina dei tessuti (Titolo III, Capo II e III). Mediante variante al Regolamento Urbanistico potranno essere individuate le porzioni di tessuto da ritenersi sature rispetto all’insediamento di nuove strutture commerciali, in base a studi di settore relativi ad esempio alla viabilità e agli effetti sulle esistenti attività commerciali.

4. È consentito l'insediamento di esercizi commerciali per l'esposizione e vendita di materiali ingombranti (autoveicoli, motoveicoli, natanti, macchine agricole, arredi, attrezzature da giardino, etc.) con i rispettivi uffici.

Art.167 Tessuto Produttivo Promiscuo: regole per gli usi

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto produttivo promiscuo, così come definito dall'art. 77 vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato:

Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Attività Industriali e Artigianali (CI);
  • - Attività Direzionali (CD);
  • - Attività Commerciali (CC) nei limiti di cui al presente articolo;
  • - Attività commerciali all'ingrosso e depositi commerciali (CC1)
  • - Attività di Servizio (CS) limitatamente alle seguenti funzioni:
    • * Parcheggi coperti (CSp);
    • * Servizi tecnici ed amministrativi (CSt);
    • * Servizi sociali e ricreativi (CSr);
    • * Servizi Sportivi (CSs);
    • * Impianti tecnologici (CSt1);
    • * Stazioni passeggeri (CMp);
    • * Centri Servizi per la mobilità (CMd);
    • * servizi di assistenza sociale e sanitaria (CSh);

2. Nel tessuto produttivo promiscuo non è consentito l’insediamento di grandi e di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture di vendita; la progettazione non potrà configurare un centro commerciale, la dotazione degli standard urbanistici di relazione, in aggiunta a quelli stanziali, dovrà essere ricavata all’interno del singolo lotto urbanistico.

3. Per le medie distribuzioni di vendita, aventi una SV superiore a 500 mq. si rinvia a quanto puntualmente previsto nella disciplina dei tessuti (Titolo III, Capo II e III). Mediante variante al Regolamento Urbanistico potranno essere individuate le porzioni di tessuto da ritenersi sature rispetto all’insediamento di nuove strutture commerciali, in base a studi di settore relativi ad esempio alla viabilità e agli effetti sulle esistenti attività commerciali.

4. Lo stoccaggio e deposito di merci e/o materiali è consentito solamente al coperto;

6. Nelle sottocategorie di tessuto SCT-PP1 riportate nella "Carta della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui all'elaborato PR_10 risulta ammesso l'insediamento di funzioni di servizio (CS) ad esclusione della sottocategoria relativi a servizi di tipo cimiteriale (CSc).

Capo IV Disciplina delle Funzioni in ambiti ricompresi in Piani Attuativi o progetto convenzionati in corso di attuazione

Art.168 Piani attuativi e progetti convenzionati

1. Per gli Strumenti Urbanistici oggetto di convenzione, sottoscritta alla data di adozione del R.U., si confermano le destinazioni funzionali previste nei suddetti strumenti.

2. Per i Piani Attuativi concernenti previsioni di insediamenti produttivi in corso di attuazione, così come denominati nella "Carta della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni"di cui all'elaborato PR_10:

  • - IP-Art.64/19PRG
  • - IP-Art.80/6aPRG
  • - IP-Art.80/1aPRG
  • - IP-Art.80/1cPRG
  • - IP-Art.72/7PRG
  • - IP-Art.72/3PRG
  • - IP-Art.95/6PRG

si applica la disciplina di cui all'art. 166 delle presenti norme.

Limitatamente all'intervento IP-Art.95/6PRG non risulta consentito il cambio di destinazione funzionale da altra categoria di funzioni a Residenziale (CR) anche per la sola realizzazione degli alloggi di guardiania o di servizio connessi con le attività produttive insediate;

3. Per il Piano Attuativo denominato "IC-Art.100PRG" nella "Carta della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui all'elaborato PR_10", nel confermare i complessivi mq 40.000 di Sul, nonchè il numero di grandi e medie strutture di vendita già previste dallo strumento attuativo, il RU precisa che la superficie di vendita per gli esercizi del commercio al dettaglio complessivamente attivabile all'interno del P.I.S. non potrà esser superiore a mq 20.000.

4. La presente disciplina riconosce la funzione commerciale (CC), nei limiti della superficie di vendita al dettaglio di cui ai titoli edilizi rilasciati alla data di adozione del R.U., per l'insediamento denominato "IC-Art.76/7PRG" nella "Carta della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui all'elaborato PR_10, subordinatamente alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo con idonee garanzie fidejussorie volte alla realizzazione della nuova viabilità di collegamento di cui alla TR_06A, compresa la cessione gratuita all'Amm.ne comunale delle aree interessate dalla predetta opera.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13