Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.142 Aree destinate a coltivazione orticola per l'autoconsumo o per scopi economici non prevalenti

1. Le aree destinate all'orticoltura dell'autoconsumo e del tempo libero sono di preferenza ubicate nei dintorni del capoluogo e delle frazioni e sono individuate negli elaborati grafici PR_02 e PR_03 quali "aree ortive". Sono caratterizzate da buona accessibilità carrabile e da un'accentuata frammentazione fondiaria, con variabilità nell'estensione dovuta alle normali problematiche di ricambio generazionale.

2. La realizzazione di piccoli annessi di servizio, destinabili a magazzino o rimessa attrezzi fatto salvo il dimensionamento degli stessi definito al successivo comma 4, è disciplinata e subordinata come segue:

  • - alla dimostrazione che i terreni interessati non siano stati oggetto di frazionamento catastale nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • - alla demolizione di manufatti precari (box in tavolame e in lamiera, capanni o volumi in fibro-cemento od altro, ecc.) eventualmente presenti sul fondo;
  • - al ripristino ed al mantenimento della permeabilità visiva della superficie del fondo, eliminando schermature di qualsiasi genere disposte sul perimetro del lotto, anche rimuovendo o diradando gli schermi vegetali, sopratutto se costituiti con essenze non autoctone;
  • - alla piantagione ed al mantenimento di un assetto e di una sistemazione del suolo tipica delle aree orticole tradizionali dell'ambiente rurale toscano, consistente in colture promiscue ortaggi-alberi da frutto o ortaggi-oliveto, con o senza piccole porzioni di vigneto specializzato. Potranno essere ammesse forme di allevamento della vite di tipo tradizionale, anche maritata con gelsi, aceri, olivi o altre specie autoctone;
  • - alla realizzazione esclusiva di impianti d'irrigazione a bassa pressione, o a goccia, evitando metodi irrigui ad elevato consumo e bassa efficienza, come l'irrigazione a solchi o a scorrimento o ad aspersione;
  • - alla realizzazione di un approvvigionamento idrico comune tra diversi proprietari, da gestire in forma consortile o assimilata, per una superficie minima dei lotti asserviti di ha 1.00;
  • - al mantenimento del fondo libero da ingombri di materiale edile, inerti, rottami e da volumi precari di qualsiasi natura (gabbie e ricoveri per piccoli animali da cortile o quant'altro).

2.bis Le caratteristiche tecniche costruttive dell'annesso sono quelle di seguito riportate:

  • - la copertura, a capanna o ad unica falda, con pendenza del 25%;
  • - manto di copertura in coppi ed embrici;
  • - altezza media interna non superiore a ml 2.40;
  • - piano di calpestio non superiore ai cm 30 dal piano di campagna;
  • - muratura a faccia vista e/o intonaco in colori terrosi neutri;
  • - marciapiede perimetrale della larghezza massima di ml 1.20, in battuto di cemento o blocchi di tufo;
  • - presenza di massimo due porte;
  • - presenza di non più di due finestre di dimensioni massime pari a ml 1.20 x 0.60, con il lato più lungo orizzontale al piano di calpestio e con la soglia posta ad un'altezza da quest'ultimo non inferiore a ml 1.40;
  • - infissi esterni (porte, finestre, persiane) in legno o in metallo verniciato con possibilità di posa di inferriate alle finestre;
  • - eventuale presenza di wc areati anche con impianti ad aria forzata, purchè dotati di regolare impianto di smaltimento liquami autorizzato dalla competente autorità sanitaria;

3. L'annesso non potrà subire ampliamenti volumetrici eccedenti i limiti previsti dal successivo comma.

4. Le dimensioni massime dell'annesso sono le seguenti:

  • - orti con dimensioni fino a 1000 mq: superficie pari a mq 20;
  • - orti con dimensioni comprese tra 1001 mq e 2000 mq: superficie pari a mq 30;
  • - orti con dimensioni superiori a mq 2000: superficie pari a mq 35;
  • - le superfici riferiti al dimensionamento massimo degli annessi costruibili ai sensi del presente articolo, sono comprensive di eventuali tettoie, porticati;

5. Per gli annessi agricoli dotati di servizio igienico, l'impianto di smaltimento reflui dovrà esser realizzato e gestito in forma consortile.

6. le zone ortive che rientrano in aree interessate dal cuneo salino non potranno essere serviti da nuovi pozzi.

7. Gli orti che rientrano in aree di vincolo militare dovranno rispettare le limitazioni dettate dalla L. 58/63.

Art.142 bis annessi agricoli in aree periurbane

1. Il regolamento urbanistico, in aggiunta agli ambiti disciplinati dall’art. 142 delle nta, individua negli elaborati progettuali PR_02 e PR_03 le aree destinate ad orti periurbani da disciplinare al fine di contenere eventuali forme di degrado. Trattasi di aree prossime ai margini della città, caratterizzate da un tessuto sfrangiato, già in parte degradato ed estraneo alle attività rurali, da riorganizzare con funzioni di natura sociale ed aggregativa.

2. L’individuazione di tali ambiti non dovrà rappresentare ostacolo alla realizzazione di futuri interventi unitari o di opere pubbliche.

3. In tali ambiti è consentita la realizzazione di annessi agricoli con le caratteristiche fisiche e morfologiche di quelli disciplinati all’art. 132 delle presenti norme, ma con le seguenti ulteriori specifiche:

  • a. Per superfici minime in coltivazione fino a mq. 2.000 è possibile realizzare un manufatto avente una sul massima di mq. 20; oltre i mq. 2.000 di superficie in coltivazione il manufatto potrà avere una sul massima fino a mq. 30. In entrambi i casi le suddette sul sono comprensive di quelle per servizio igienico.

4. GLI annessi agricoli di cui al presente articolo sono strutture costruite interamente in legno ancorate al suolo, o su basamento, purché non in cemento armato e senza opere di fondazione, con esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, e prive di dotazioni idonee ad utilizzi tassativamente vietati: abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

5. La realizzazione di tali manufatti, destinabili a magazzino o rimessa attrezzi, è subordinata:

  • - Alla dimostrazione che i terreni interessati non siano stati oggetto di frazionamento catastale nei dieci anni precedenti la richiesta e, comunque, non in data successiva al 28/03/2011;
  • - Alla demolizione di manufatti precari (box in tavolame e in lamiera, capanni o volumi in fibro-cemento od altro, ecc.) Eventualmente presenti sul fondo;
  • - Alla riqualificazione delle schermature esistenti disposte sul perimetro del lotto con particolare attenzione alle essenze non autoctone;
  • - Alla piantagione ed al mantenimento di un assetto e di una sistemazione del suolo tipica delle aree orticole tradizionali dell'ambiente rurale toscano, consistente in colture promiscue ortaggi-alberi da frutto o ortaggi-oliveto, con o senza piccole porzioni di vigneto specializzato;
  • - Alla realizzazione esclusiva di impianti d'irrigazione a bassa pressione, o a goccia, evitando metodi irrigui ad elevato consumo e bassa efficienza, come l'irrigazione a solchi o a scorrimento o ad aspersione;
  • - Alla realizzazione di un approvvigionamento idrico comune tra diversi proprietari, da gestire in forma associata; sono comunque fatti salvi i sistemi irrigui esistenti legittimi;
  • - Le zone ortive che rientrano in aree interessate dal cuneo salino non potranno essere servite da nuovi pozzi;
  • - Al mantenimento del fondo libero da ingombri di materiale edile, inerti, rottami e da volumi precari di qualsiasi natura.

6. Fatti salvi gli annessi agricoli esistenti dotati di servizio igienico e relativo impianto di smaltimento autorizzato, lo smaltimento reflui dovrà essere assicurato preferibilmente con impianti gestiti in forma associata.

7. La realizzazione dell’annesso è consentita, previa sottoscrizione di un atto unilaterale d’impegno riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto dovrà contenere:

  • a) L'impegno a mantenere in ordinaria coltivazione i terreni cui l’annesso è riferito;
  • b) L’impegno alla rimozione del manufatto al cessare dell’attività agricola.
  • c) La verifica di conformità alle norme generali e del presente regolamento.

8. Gli orti che rientrano in aree di vincolo militare dovranno rispettare le limitazioni dettate dalla L. 58/63.

9. La realizzazione degli annessi di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle norme sul rischio idraulico ed idrogeologico.

10. Per gli eventuali edifici esistenti, aventi destinazione d’uso diversa da quella disciplinata dal presente articolo sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 135 e 136 delle norme.

Art.143 Acquacoltura

1. È confermata la disposizione di cui alla D.C.C. n. 75/2002 che riporta le aree ove è consentita l'itticoltura, distinte tra aree in cui è consentito l'allevamento ittico di specie sia di acqua dolce che di acqua salata e aree in cui è consentito solo l'allevamento ittico di acqua dolce.

2. In tutti gli impianti di acquacoltura non è ammessa la realizzazione di nuovi pozzi, pertanto il prelievo potrà avvenire unicamente da corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Per gli approvvigionamenti di acqua salata dovranno essere previste opere di presa e di scarico a mare che percorrano canalizzazioni già esistenti, quali il Canale San Rocco e il Canale San Leopoldo, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarichi.

3. Al di fuori delle aree indicate in cartografia è consentito il solo allevamento per novellame, in corpi idrici già esistenti. Non è pertanto ammessa, al di fuori delle aree individuate, l'escavazione di terreni aventi destinazione agricola per la realizzazione di vasche o impianti per l'allevamento ittico.

4. È fatto salvo il recupero di ex aree estrattive non più riconvertibili alla coltivazione agricola o di tratti di canalizzazioni della bonifica che abbiano perduto definitivamente la loro funzione originaria, ma nelle aree a rischio di salinizzazione, l'approvvigionamento idrico non potrà avvenire attraverso la realizzazione di nuovi pozzi.

5. Non sono comunque previsti impianti che abbiano carattere prevalentemente industriale, in quanto ritenuti non compatibili con l'attuale assetto agricolo e idrogeologico del territorio aperto.

6. Nell'ambito delle aree individuate, la realizzazione di nuovi impianti o il trasferimento di quelli esistenti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni particolari integrative di quanto indicato nella L.R. 33/00:

  • - le vasche non potranno emergere dal piano di campagna originario per un'altezza superiore a metri 1,50;
  • - le vasche non potranno essere realizzate in muratura o in cemento, fatte salve le vasche per novellame e per finissaggio del prodotto o stoccaggio dello stesso prima della vendita e i piccoli manufatti necessari per la regimazione idrica o l'ossigenazione (chiuse, derivazioni, supporti degli ossigenatori, ecc..); per la loro impermeabilizzazione è consentito l'impiego di argilla e/o film plastico di adeguato spessore, facilmente rimovibile in caso di dismissione dell'impianto.

7. I nuovi impianti non potranno avere una superficie netta superiore a 30.000 mq delle vasche di allevamento, a cui può aggiungersi un massimo del 10% della superficie totale delle vasche adibito a nursery (per novellame). Sono fatti salvi i parametri dimensionali e costruttivi regolarmente autorizzati negli impianti esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti Norme.

8. In ogni caso, la superficie delle vasche di decantazione non può essere inferiore al 15% delle vasche di allevamento e nursery.

9. Per quanto riguarda gli eventuali volumi tecnici, così come definiti dalla normativa regionale, questi dovranno essere realizzati in armonia con le caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli altri manufatti. Sono ammessi silos a torre solo se completamente rimovibili e di altezza non superiore a metri 6,0 dal piano di campagna ed adeguatamente schermati da alberature di alto fusto, sia sempreverdi che caducifoglie, che abbiano caratteristiche ecologiche adatte all'ambiente di impianto

10. Sono possibili gli interventi sul patrimonio edilizio esistente a secondo delle classi degli edifici; è possibile la realizzazione di nuovi annessi agricoli.

11. Per quanto riguarda la disciplina delle nuove costruzioni ad uso abitativo, valgono i criteri generali di cui all'art. 129 e il rispetto di un parametro di superficie territoriale minima di 6.0 ettari.

12. Per quanto non previsto dalle presenti norme si rinvia alla Legge Regionale ed alla scheda specifica del P.T.C. vigente.

Art.144 Risicoltura

1. È confermata la disposizione di cui alla D.C.C. n. 75/2002 recepita dal P.S. che individua in cartografia (Tavola 7 bis) le aree per le quali la risicoltura può essere compatibile.

2. I criteri per un razionale approvvigionamento idrico nonché per la razionale coltivazione delle risaie, oltre che in riferimento alla suddetta D.C.C., sono stabiliti nel P.T.C. (Scheda 3e) a cui si rinvia.

3. Qualora aree coltivate a riso all'interno del perimetro di cui alla citata D.C.C., vengano abbandonate o destinate ad altra qualità di coltura per un periodo superiore a 8 anni, non potranno più essere riconvertite alla coltivazione del riso.

Art.144 bis Cinotecnica

1. L'attività inerente la cinotecnica, in quanto connessa all'attività agricola, è esercitata da imprenditori agricoli che potranno realizzare e/o recuperare volumetrie allo scopo destinate, nel rispetto di quanto indicato nelle norme del presente titolo per gli annessi agricoli delle aziende agricole.

2. La realizzazione di tali allevamenti è consentita nelle unità di paesaggio PI 2.1.1 e PI 2.3.6 e nel rispetto del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 35 del 07/04/2004.

Art.145 Recinzioni

1. Onde garantire la continuità ecologica e agraria, nel territorio rurale sono consentite solo recinzioni finalizzate a:

  1. b. consentire alle aziende agricole e faunistico-venatorie di proteggere le colture e le attività agricole, zootecniche, ortoflorovivaistiche di pregio contro i danni provocati dagli animali selvatici;
  2. c. garantire protezione agli impianti tecnologici, pubblici e privati;
  3. d. consentire l'allevamento di animali da cortile ad uso familiare;
  4. e. consentire il ricovero di animali nel territorio agricolo come disciplinato all'art. 146;
  5. f. istituire "fondi chiusi"; deve essere comunque garantita l'accessibilità pedonale tramite cancelli o scalandrini.

2. La recinzione deve garantire il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale.

3. I fondi possono essere delimitati con l'apposizione di staccionate alla "maremmana", oppure con reti metalliche di altezza massima non superiore a mt 1,80 sorrette da pali in legno o ferro verniciato inseriti anche in cordolo continuo interrato; devono essere adottate soluzioni progettuali di limitato impatto dal punto di vista visivo, tra cui la piantagione di specie vegetali arbustive o, in maniera più limitata, arboree, a sortire effetto di schermo paesaggistico.

5. Per gli accessi principali delle proprietà fondiarie sono ammesse strutture murarie a sostegno dei cancelli di ingresso; tali strutture potranno avere uno sviluppo lineare fino a m 5 per lato con altezza massima di metri 2 e dovranno essere realizzate in muratura faccia vista in laterizio o pietra locale con esclusione del tufo.

6. È fatto salvo quanto disposto dalle norme di Piano Strutturale riguardo alle aree soggette ad usi specialistici.

Art.146 Disciplina di impianti per animali nel territorio aperto

1. Sono soggetti alle norme del presente articolo gli impianti per la custodia e la detenzione degli animali gestiti da privati o da enti, a scopo di ricovero domestico, pensione, commercio o addestramento.

2. Gli impianti che rivestono uno scopo commerciale sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria, rilasciata dal sindaco, previa istruttoria favorevole del servizio veterinario e di igiene pubblica della U.S.L..

3. Per le attività di pensione, ricovero, spazi per commercio o addestramento degli animali, non equiparabili alla attività agricola ed all'attività amatoriale, devono essere utilizzate esclusivamente volumetrie esistenti e non sarà consentita la realizzazione di nuove volumetrie. In ogni caso la localizzazione di tali strutture, ad eccezione di quelle destinate agli equini, dovrà distare non meno di mt. 500 da case sparse e non meno di mt.1000 da nuclei abitati o attività ricettive. TALI DISTANZE POTRANNO ESSERE RIDOTTE PREVIO PARERE FAVOREVOLE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI.

4. La detenzione e/o il ricovero dei cani deve essere attuata nel rispetto delle norme contenute nella legislazione statale e regionale e nei loro regolamenti di attuazione ed i relativi impianti devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione in materia di benessere degli animali.

IN PARTICOLARE LE STRUTTURE DOVRANNO AVERE LE DIMENSIONI MASSIME DETERMINATE DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE DI SETTORE.

I RICOVERI DEVONO SODDISFARE LE ESIGENZE IGIENICHE ED ESSERE FACILMENTE LAVABILI E DISINFETTABILI. DI CONSEGUENZA LE ACQUE DI SCOLO DERIVANTI DAL LAVAGGIO DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE SOTTOPOSTE AD ADEGUATO TRATTAMENTO, AL FINE DI GARANTIRE LA TUTELA DEI CORPI IDRICI RICETTORI E DELLE ACQUE SOTTERRANEE.

SI PRESCRIVONO SCHERMATURE CON PIANTE AUTOCTONE PER LIMITARE L'IMPATTO VISIVO DEI SUDDETTI MANUFATTI. IL RICHIEDENTE DOVRÀ SOTTOSCRIVERE APPOSITO ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO CON CUI SI IMPEGNA A RIMUOVERE LE STRUTTURE AL CESSARE DELLE ESIGENZE PER CUI SONO STATE AUTORIZZATE CON IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.

5. È ammessa la realizzazione di ricoveri per equini detenuti a scopo amatoriale. Il progetto deve evidenziare le strutture da realizzare, la loro ubicazione ed i materiali costruttivi nel rispetto di quanto segue:

  • - il materiale di costruzione è il legno;
  • - la recinzione è in paleria di castagno o altra essenza forte;
  • - E' CONSENTITA LA REALIZZAZIONE DI BOX PER IL RICOVERO DEGLI ANIMALI DELLA SUPERFICIE MASSIMA DI MQ. 16,00 PER ANIMALE, OLTRE AD UN AGGETTO SU UN LATO FINO A ML. 2,00 A PROTEZIONE DELL’ANIMALE STESSO, DI UN UNICO ANNESSO DI SUPERFICIE MASSIMA PARI A MQ. 30,00 PER LA RIMESSA DELLE ATTREZZATURE, MANGIMI E MEDICINALI E DI UN FIENILE CON SUPERFICIE MASSIMA PARI A MQ. 40,00 AD ANIMALE, CON ALTEZZA NON SUPERIORE A MT. 4,00 IN GRONDA.
  • - tali strutture dovranno esser opportunamente schermate con materiale vegetale autoctono;
  • - il numero degli equini adulti detenuti a scopo amatoriale non potrà superare le tre unità;
  • - il richiedente dovrà sottoscrivere apposito atto unilaterale d'obbligo con cui si impegna a rimuovere le strutture al cessare delle esigenze per cui sono state autorizzate, CON IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI;
  • - le strutture devono essere in ogni caso improntate alla massima semplicità e decoro;
  • - è vietato l'uso, quale ricovero, di strutture o loro porzioni dismesse, impropriamente riciclate o l'utilizzo di materiali fatiscenti o incongrui o indecorosi.

6. È consentita la realizzazione di ricoveri per animali di bassa corte ad uso amatoriale aventi le seguenti caratteristiche:

  • - superficie massima del recinto di mq 25 di cui il 25% (pari a mq 6,25) completamente tamponata IN LEGNO realizzato in rete metallica e paletti in legno o ferro verniciato dell'altezza di mt 1,80 e con la possibilità di coprire la superficie scoperta tramite rete metallica anti intrusione;
  • - i ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente lavabili e disinfettabili, di conseguenza le acque di scolo derivanti dal lavaggio dovranno obbligatoriamente esser sottoposte ad adeguato trattamento, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ricettori e delle acque sotterranee;
  • - si prescrivono schermature DI ALTEZZA SUPERIORE A MT 1,80, con piante autoctone AL FINE DI LIMITARE L'IMPATTO visivo dei suddetti manufatti;
  • - IL RICHIEDENTE DOVRA’ SOTTOSCRIVERE APPOSITO ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO CON CUI SI IMPEGNA A RIMUOVERE LE STRUTTURE AL CESSARE DELLE ESIGENZE PER CUI SONO STATE AUTORIZZATE, CON IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI;

7. Per i criteri insediativi si rinvia a quanto disciplinato all'art. 130.

Art.147 Impianti sportivi ed altre opere autonome a corredo degli edifici

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistico-edilizia che incidono sulle risorse essenziali del territorio rurale le opere autonome a corredo degli edifici comportanti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate:

  • - piscine;
  • - campi da tennis;
  • - campi da calcetto;
  • - maneggi;

1.bis Per gli edifici residenziali, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui al successivo comma, sono ammesse unicamente piscine.

2. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:

  • - non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
  • - non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • - si mostrino coerenti con la semiologia dei luoghi rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.);
  • - non prevedano volumetrie che fuoriescano dal profilo originario del terreno;
  • - garantiscano un corretto inserimento mediante sistemazioni a verde delle aree circostanti semiologicamente coerenti con il sistema dei segni presenti;
  • - possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo senza gravare Sull'acquedotto pubblico;
  • - prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.

3. Le piscine possono essere realizzate all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica.

4. Le piscine ad uso privato non possono avere dimensioni superiori a mq 100 (superficie netta della vasca).

5. Le piscine dei complessi agrituristici e degli alberghi e/o locande di campagna, non possono avere dimensioni superiori a mq 200 (superficie netta della vasca).

6. La profondità massima consentita è pari a ml 2,00. Il vano tecnico deve essere interrato ed avere una superficie utile lorda (Sul) massima di mq 10,00, con una altezza tra pavimento e intradosso del solaio di copertura non superiore a ml 2,20. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale.

6.bis A corredo delle piscine è possibile realizzare piccole strutture in legno senza basamento in cemento per una SUL di mq. 6,00 con altezza pari a mt. 2.40 misurata all'intradosso del colmo.

7. I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 4,00 ml. A corredo di tali impianti sono consentite le strutture di cui al precedente comma 6bis.

8. I maneggi ad uso privato possono essere realizzati all'interno delle superfici fondiarie di aziende agrarie, mediante approvazione di P.A.P.M.A.A., secondo i seguenti parametri:

  • - superficie minima di terreno da destinare allo scopo, non inferiore a mq 5.000;
  • - posa in opera di ricoveri per equini fino ad un massimo di 20 box (di dimensioni massime pari a mt. 3 x 4 x 3.50) con portico antistante di profondità massima pari a mt 2.50;
  • - locale per selleria di sul massima fino a mq. 15;
  • - locale magazzino di sul massima pari a mq. 20;
  • - club house di SUL massima pari a mq 100. la struttura dei suddetti manufatti dovrà esser realizzata in legno, di facile rimozione, fatte salve le parti per le quali sono richiesti rivestimenti lavabili a fini igienico-sanitari; le rifiniture dei rivestimenti saranno in legno, pietra o cotto, e pavimentazioni in cemento per gli spazi occupati dagli equini. I tetti delle strutture dovranno esser realizzati ad una o due falde in legno con copertura in listoni di legno o tegole di laterizio. l'altezza massima dovrà essere di mt. 3.50.

Oltre a tali manufatti dovranno esser previsti per impianti ippici: una tettoia per ricovero foraggio, un campo di lavoro recintato in legno con terreno ricoperto in sabbia o altro materiale soffice e naturale; tale struttura potrà esser coperta mediante strutture in legno e/o metallo facilmente amovibili.

Un tondino coperto; un'area destinata a parcheggio, su superficie permeabile con due posti auto per box; l'area destinata a parcheggio potrà esser coperta da strutture ombreggianti.

  • - tutti gli impianti dovranno esser dotati di adeguato impianto di depurazione e smaltimento dei liquami;
  • - i nuovi maneggi dovranno esser realizzati a non meno di mt. 700 dai perimetri dei centri abitati.

Tutte le realizzazioni descritte al presente comma, non potranno esser riutilizzate per altre finalità agricole in caso di cessazione dell'attività; l'atto d'obbligo del P.A.P.M.A.A. dovrà contenere le prescrizioni di cui alla presente norma.

Per i maneggi esistenti legittimi, alla data di approvazione del RU, è ammesso l'adeguamento alle presenti norme.

8.bis Per i centri ippici attrezzati esistenti legittimi, il RU ammette il loro potenziamento secondo le norme di cui al comma precedente.

9. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:

  • - da uno studio di inserimento (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
  • - dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
  • - da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

10. Per quanto non disciplinato dai precedenti commi, per i criteri insediativi, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 130, oltre ai seguenti:

  1. a) ubicazione nelle pertinenze dei fabbricati;
  2. b) accorgimenti per contenere l’impatto paesaggistico: siepi e alberature, aree non percepibili alla vista;
  3. c) forme e materiali adeguati al contesto paesistico ambientale evitando elementi standardizzati;
  4. d) dimostrazione sulla compatibilità con il sistema ambientale: bilancio idrico, cuneo salino, ecc.

11. In aree ad esclusiva funzione agricola, le opere edilizie di cui al presente articolo possono essere realizzate unicamente da imprenditori agricoli professionali.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13