Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.140 Disposizioni generali

1. Ai sensi della vigente normativa per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione con l'attività agricola che deve rimanere principale.

2. Sono attività agrituristiche, quelle definite dalla legislazione vigente.

3. L'agriturismo è esercitato esclusivamente nelle strutture edilizie esistenti; è' consentito il recupero a fini agrituristici di fabbricati rurali non gravati da atti d'obbligo o convenzioni che risultino non più necessari alla conduzione del fondo. L'attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d'uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione.

Art.141 Attività agrituristica

1. L'apertura di nuove strutture agrituristiche o la modifica delle attività già in essere e' effettuata secondo le modalità di legge.

2. Gli interventi edilizi eventualmente necessari per la strutturazione dei locali ai fini agrituristici saranno soggetti alla presentazione delle specifiche istanze in materia edilizia nonché alle autorizzazioni ambientali ove necessarie. I titoli abilitativi in materia edilizia devono essere acquisiti prima della presentazione della S.C.I.A. (o altro titolo equivalente ai sensi dei legge) per l'inizio della attività agrituristica.

NON È AMMESSA L'ATTIVITÀ DI OSPITALITÀ IN SPAZI APERTI NEI SISTEMI E SUBSISTEMI TERRITORIALI DELLA COSTA C2.2.1, C2.2.2, C2.2.3, C2.3 OLTRE CHE NEI SISTEMI E NEI SUBSISTEMI TERRITORIALI DI PIANURA, PER I SOLI AMBITI INTERESSATI DAL RISCHIO IDRAULICO ELEVATO O MOLTO ELEVATO PI2.1.1, PI2.2.1, PI2.2.2, PI2.2.3, PI2.3.1, PI2.3.2, PI2.3.3, PI2.3.4, PI2.3.5, PI2.3.6, PI2.5.1 E R7.2.1.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13