Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.135 Interventi sugli edifici ad uso agricolo

1. Sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso agricolo sono ammessi gli interventi indicati al Titolo IV della Parte II sulla base della classificazione attrbuita a ciascun edificio dagli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R: in scala 1:10.000 e 1:2.000 e/o dalle schede di riferimento di cui all'elaborato PR_05, con le precisazioni ed integrazioni contenute nei successivi commi. In caso di contrasto tra le norme del presente articolo e quelle del Titolo IV della Parte II si applicano le disposizioni più restrittive.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo dovranno conservare quanto più possibile i caratteri architettonici e decorativi storici degli edifici, evitando la loro alterazione formale e materica. La conservazione avverrà prioritariamente attraverso la manutenzione e la sostituzione di parti rovinate. La sostituzione e il rinnovo dovranno avvenire con forme, materiali e modalità costruttive della cultura locale secondo forme semplici e a disegno regolare, evitando tuttavia ogni mimetismo e ogni riproposizione in stile. Tali interventi sono ammessi in assenza di P.A.P.M.A.A. e sempre che non comportino mutamento di destinazione d'uso agricola

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono rispettare le seguenti limitazioni:

  • - le nuove scale esterne dovranno essere realizzate secondo i tipi tradizionali e con il parapetto in muratura;
  • - la modifica della distribuzione delle aperture sui fronti esterni non dovrà alterare sensibilmente il rapporto tra pieni e vuoti sulle facciate dove esiste una prevalenza dei pieni sui vuoti,
  • - non sarà comunque possibile, per le abitazioni, avere finestre a nastro e la dimensione delle aperture dovrà essere maggiore in altezza che in larghezza;
  • - è ammessa la creazione di loggiati compresi nell'involucro esistente e la cui superficie non dovrà essere superiore al 20% della superficie utile abitabile del piano.
  • - è ammessa la realizzazione di pergolati le cui strutture potranno essere appoggiate e fissate alle pareti murarie esterne dei fabbricati, senza alcun incastro nella muratura esistente. La superficie coperta di queste strutture non potrà essere superiore al 30% della superficie coperta dell'edificio a cui sono afferenti. Dovranno essere di forma rettangolare o quadrata con una profondità massima di ml 3.00, disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio, con strutture totalmente lignea (passoni, filagne, cannucciate).In alternativa (ad esclusione degli edifici di classe 1, 2 e 3) è possibile la realizzazione di porticati disposti preferibilmente secondo l'asse della linea di colmo della copertura dell'edificio e con le medesime superfici dei pergolati. Essi dovranno essere disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio. Dovranno avere struttura totalmente lignea (passoni, filagne, cannucciati) ovvero realizzata con pilastri di muratura facciavista o intonacata a sezione regolare, rettangolare o quadrata e con coperture a vista in legno o laterizio e rivestimento di tegole o coppi. La loro copertura non potrà in ogni caso sovrapporsi alla copertura dell'edificio a cui sono affiancati.
  • - non è ammesso l'inserimento di nuovi balconi aggettanti o terrazze che non siano coperte a tetto; non sono ammesse terrazze ricavate nelle falde del tetto; non sono ammesse pensiline ad eccezione di quelle a protezione dei portoni degli edifici abitativi, da realizzare con aggetto massimo di ml. 1,00, con larghezza pari a quella dei portoni più ml. 0,30 per lato, coperte a tegole di laterizio.
  • - la sostituzione di coperture piane con coperture a capanna o a padiglione è ammessa a condizione che non determini incremento di volumetria. La nuova copertura dovrà avere la stessa inclinazione di quelle già esistenti nello stesso organismo edilizio oppure un'inclinazione compresa tra il 25% e il 30% se isolate; il manto di copertura dovrà essere in tegole o in coppi. Si precisa che l'innalzamento della quota di imposta della falda non verrà considerato come ampliamento volumetrico ove la distanza massima sui muri perimetrali tra l'estradosso dell'ultimo solaio abitabile e l'intradosso della falda inclinata di copertura sia contenuta nei cm. 30.
  • - Il sottotetto non potrà essere utilizzato a fini abitativi ma solo quale locale accessorio dell'abitazione, senza alterazione della copertura esistente.
  • - Tali interventi sono ammessi in assenza di P.A.P.M.A.A. sempre che non comportino mutamento di destinazione d'uso agricola 4. Nei soli edifici di classe 5, 6 e 7 sono ammessi interventi di sostituzione edilizia. Tali interventi sono soggetti alle seguenti limitazioni:
  • - gli edifici ricostruiti, seguiranno nella realizzazione le indicazioni contenute all'art. 129 per le nuove abitazioni e all'art. 130 per i nuovi annessi.
  • - l'edificio ricostruito Non dovrà comportare mutamento delle caratteristiche del centro aziendale relativamente alla sua area pertinenziale, sono fatti salvi eventuali adeguamenti al rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada, all'adeguamento ed al rispetto degli aspetti igienico sanitari e di eventuali vincoli di inedificabilità assoluta posti eventualmente sull'area interessata. In ogni caso gli interventi non dovranno comportare la realizzazione di nuova viabilità rurale.
  • - Tali interventi sono ammessi in assenza di P.A.P.M.A.A. sempre che non comportino mutamento di destinazione d'uso agricola

5. Nei soli edifici di classe 5, 6 e 7 sono ammessi interventi di trasferimento, mediante demolizione e ricostruzione, di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc, di volume ricostruito. Tali interventi devono rispettare i seguenti limiti:

  • - gli interventi di ricostruzione dovranno essere indirizzati alla ricomposizione di un'unitarietà formale cercando di rendere maggiormente leggibile la struttura originaria. I nuovi volumi dovranno comunque essere coerenti con le caratteristiche architettoniche e i materiali di finitura del volume preesistente, dovranno avere facciate con prevalenza dei pieni sui vuoti, con finestre e porte poste a distanza regolare e di dimensioni uguali tra loro, con infissi in legno o metallo purché verniciato. La copertura dovrà essere a falde con tegole o coppi
  • - negli edifici di classe 5 che hanno mantenuto invariate e leggibili le caratteristiche originarie, le opere di demolizione e ricostruzione dovranno comunque comportare la ricomposizione dell'unità formale di tutto l'edificio rispettando le prescrizioni contenute nel precedente comma.
  • - nella demolizione e ricostruzione ex novo di interi edifici, questi seguiranno nella realizzazione le indicazioni per i nuovi annessi e per le nuove abitazioni di cui agli arrtt. 129 e 130.
  • - Tali interventi sono ammessi in assenza di P.A.P.M.A.A. sempre che non comportino mutamento di destinazione d'uso agricola

6. Per i soli edifici di classe 5, 6, sono ammessi, anche unitamente agli interventi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, interventi di ampliamento una tantum secondo i seguenti limiti:

  • - per le abitazioni rurali: ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 mc purché tale intervento non comporti aumento delle unità abitative. Lo stesso dovrà rispettare i criteri per le nuove residenze rurali di cui all'art. 129 presente regolamento.
  • - per gli annessi agricoli: ampliamento "una tantum" fino ad un massimo di 300 mc, comunque nei limiti del 10% del volume esistente. Tale intervento dovrà rispettare i criteri per i nuovi annessi agricoli di cui di cui all'art.130 del presente regolamento.
  • - Gli interventi di ampliamento volumetrico dovranno tendere a una regolarizzazione della forma complessiva dell' edificio.
  • - Tali interventi sono ammessi in assenza di P.A.P.M.A.A. sempre che non comportino mutamento di destinazione d'uso agricola

7. Su tutti gli edifici sono consentiti interventi necessari al superamento delle barrire architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili.

8. Sui soli edifici agricoli classificati 5, 6 e 7 i facenti parte di aziende con superfici uguali o superiori ai minimi di cui all'art 126 comma 2 sono altresì ammessi, previa approvazione di un P.A.P.M.A.A., i seguenti interventi:

  1. a. ristrutturazione urbanistica;
  2. b. trasferimento, mediante demolizione e ricostruzione, di volumi oltre i limiti del 10% del volume dei fabbricati aziendali, oltre 600 mc e fino a 1800 mc di volume ricostruito, anche con aumento delle superfici utili o delle unità abitative agricole.
  3. d. per gli annessi agricoli: oltre agli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b), interventi di ampliamento della superficie coperta nel rispetto dei limiti dimensionali fissati per la nuova edificazione di annessi agricoli.

9. In caso di interventi di frazionamento resta fermo quanto previsto dall'art. 81 comma 8.

10. Sugli edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzione superficie fondiarie minime superiori a quelle previste dall'art. 126 comma 2 è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso, solo ove venga dimostrata mediante approvazione di P.A.P.M.A.A.,la non necessità dei detti edifici alla conduzione del fondo e sempre che non ostino impegni contrari assunti con il Comune di Grosseto in forza di atti convenzionali o atti unilaterali d'obbligo.

11. Per gli edifici rurali che fanno parte di aziende di cui all'art 126 delle presenti norme, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso agricola alle condizioni previste dall'art. 45 della L.R. 1 del 2005. I relativi progetti edilizi dovranno prevedere la individuazione delle relative aree pertinenziali. Nei casi previsti dall'art. 45 comma 2 della L.R. 1 del 2005 gli interventi di sistemazione ambientale richiesti sono quelli definiti nel successivo art. 138.

12. Il mutamento dovrà avvenire in una delle destinazioni ammesse a norma dei precedenti artt. 123 e 124. Il mutamento di destinazione verso la ricettività alberghiera sarà subordinato alla sottoscrizione di apposito atto unilaterale d'obbligo avente i contenuti di cui all'art. 95 comma 5.

13. Gli interventi di mutamento di destinazione d'uso possono essere accompagnati anche dalla esecuzione di opere edilizie ammesse sull'edificio ai sensi dei precedenti commi.

14. Per gli annessi rurali, in caso di demolizione di volumi da sottoporre a cambio di destinazione d'uso, la ricostruzione potrà essere pari a:

  • - 100% del demolito sino ad un massimo di 500 mc.;
  • - Ulteriore 30% per i successivi volumi compresi fra 501 e 1.000 mc.;
  • - Ulteriore 10% per i volumi oltre 1.001 mc..

17. A servizio degli edifici esistenti, possono essere inoltre realizzati:

  1. a. locali interrati o seminterrati destinati a cantine a deposito o rimessa autoveicoli, come definite e disciplinate dall'art. 9 delle presenti norme e dagli artt. 129, comma 6, e 130, comma 16, purché localizzati entro la proiezione dell'edificio soprastante, fatte salve in ogni caso le prescrizioni di cui allart.122, comma 10;
  2. b. volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche. Tali volumi devono essere localizzati entro la proiezione dell'edificio soprastante, salvo eccezionali e comprovate ipotesi motivate dal rispetto delle vigenti norme di sicurezza. È fatto salvo quanto disposto all'art. 147 riguardo ai vani tecnici relativi alle piscine.

Gli interventi di cui sopra non dovranno comportare l'alterazione del profilo morfologico dei terreni; dovranno risultare compatibili con le caratteristiche geomorfologiche degli stessi e potranno essere realizzati con le modalità finalizzate al superamento del rischio idraulico, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sovracomunale.

Negli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 e 2 non sono consentiti gli interventi di cui alla lett. a) del presente comma, né gli interventi di cui alla lett. b) del presente comma.

18. In caso di edifici esistenti o porzioni di essi e/o interventi realizzati senza titolo abilitativo, ancorchè in sanatoria, limitatamente ai casi in cui è acclarata la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'opera e/o manufatto abusivo medesimo, è consentità la sanatoria ai sensi della normativa, sia statale che regionale, vigente in materia, previa acquisizione di parere favorevole di conformità agronomico attraverso la presentazione di relazione agronomica che contenga la descrizione dello stato attuale dell'azienda, con particolare riferimento all'ordinamento colturale ed alle dotazioni aziendali al momento della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità e previa costituzione di apposite garanzie attraverso la sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere a favore del comune di grosseto ed a spese del richiedente.

Art.135 bis Interventi possibili sugli edifici appartenenti alle classi tipologiche "Ente Maremma"

Ricomprendono tutti quegli edifici appartenenti alle tipologie "Ente Maremma" testimonianze di una architettura seriale tipica della bonifica e conseguente antropizzazione della piana maremmana avvenuta attorno agli anni '50 - '60.

Tali edifici possono aver mantenuti invariati i caratteri architettonici esterni originari, oppure, esser stati oggetto nel tempo di interventi edilizi. possono, altresì, esser ancora destinati ad uso agricolo oppure esser stati oggetto di interventi di deruralizzazione.

Le tipologie edilizie sono quelle di seguito elencate e individuate nell'Allegato B alle presenti norme:

  1. 1. tipo "Grosseto"
  2. 2. tipo "Bellosguardo"
  3. 3. tipo "Rispescia" e "Rispescia modificata"
  4. 4. tipo "Sabatina"
  5. 5. tipo" Rispescia - Sabatina"
  6. 6. tipo "Marsiliana" e "Marsiliana modificata"
  7. 7. tipo "Marsiliana ampliata"
  8. 8. tipo "Strillaie"
  9. 9. tipo "Maremma"
  10. 10. tipo "Volterra"
  11. 11. tipo "Speranza 1 - Speranza 2 - Speranza 3"

1. A seguito della definizione della classe tipologia come sopra individuata ne derivano le seguenti classi d'intervento.

  1. a. agli edifici di cui alle seguenti tipologie: "Bellosguardo", "Sabatina", "Rispescia-Sabatina", "Marsiliana e Marsiliana modificata", "Maremma", "Volterra", vengono riconosciuti caratteri architettonici e storici di pregio, da preservare quale testimonianza della riforma agraria e dell'insediamento storico nel territorio aperto, e viene assegnata la classe 5.
  2. b. agli edifici di cui alle seguenti tipologie: "Grosseto", "Rispescia e Rispescia modificata", "Marsiliana ampliata", "Strillaie", "Speranza 1 - Speranza 2 - Speranza 3", non viene riconosciuto tale valore storico culturale e pertanto possono essere oggetto di interventi edilizi senza obbligo di conservazione e di tutela e viene assegnata la classe 6.

2. Per gli edifici di cui al comma 1, lett. a, qualora, in sede di presentazione di pratica edilizia successiva alla data di approvazione del R.U., venga dimostrato con opportuna documentazione fotografica, storica e progettuale, che nel tempo siano stati oggetto di interventi edilizi modificativi dell'aspetto esteriore, tali da far perdere all'edificio le caratteristiche storico-testimoniali (edifici diacronici), viene assegnata previa valutazione del competente ufficio la classe 6, in quanto non più opportuni gli obiettivi di tutela previsti dalla classe 5.

3. Per gli edifici di cui al comma 1, lett. a, ricadenti in classe 5, data la loro connotazione storica come sopra descritta, sono consentite le seguenti tipologie di intervento:

  1. a. manutenzione ordinaria senza modifica dell'aspetto esteriore;
  2. b. manutenzione straordinaria;
  3. c. restauro e risanamento conservativo;
  4. d. interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino demolizione, ancorchè parziale, e successiva ricostruzione;
  5. e. interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento una tantum di cui agli art. 135 comma 6 e 136 comma 5, unicamente con le modalità realizzative individuate nelle schede di dettaglio di cui all'Allegato "A" alle presenti norme, in deroga ai disposti dell'art. 85 comma 2.

4. Per gli edifici di cui al comma 1, lett. b, ricadenti in classe 6, sono consentite le tipologie di intervento previste dagli artt. 135 e 136 delle presenti norme.

Art.136 Le trasformazioni ammesse per gli edifici esistenti ad uso non agricolo

1. Si definiscono edifici ad uso non agricolo quelli appartenenti a proprietà fondiarie non costituenti e/o riconducibili ad aziende agricole e/o unità produttive agrarie;

2. Sugli edifici esistenti aventi destinazione non agricola sono ammesse le seguenti trasformazioni fisiche purché compatibili con la classificazione attribuita all'edificio, fatte salve le limitazioni e prescrizioni contenute nel P.S. e nel P.T.C.P.:

  1. a. manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
  2. b. ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia;
  3. c. trasferimento mediante demolizione e ricostruzione di volumi all'interno della stessa area di pertinenza fino ad un massimo di 350 mc; tale limite può esser superato in caso di trasferimento di volumetrie esistenti ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradali;

3. Gli interventi di cui alle precedenti lett. b) e c) possono comportare un incremento dell' unità abitative fino ad un massimo complessivo di n. 3 per edificio, se ricadente in area a prevalente funzione agricola. Tale modalità di intervento è ammissibile anche in edifici ricadenti in area ad esclusiva funzione agricola purchè sia dimostrato che gli stessi non siano mai stati utilizzati per finalità rurali. Le unità abitative dovranno in ogni caso avere una superficie non inferiore a quella stabilita dall'art. 81 comma 8.

4. Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione produttiva è ammesso un incremento, una tantum, di Sul pari al 20% della Sul esistente. Tale ampliamento è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo con il quale l'interessato si impegna, per un periodo di almeno 20 anni, a mantenere la destinazione d'uso in relazione alla quale si è ottenuto l'incremento di superficie una tantum

5. Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione residenziale è ammesso un incremento della Sul pari al 20% della SUL esistente calcolata al netto di precedenti aumenti una tantum e, comunque, ammettendo fino a 60 mq. di ampliamento. per edifici al di sotto dei 300 mq di sul esistente. Al fine di ridurre il consumo di nuovo suolo è preferibile che l'ampliamento una tantum della sul residenziale sia ricavato mediante l'utilizzazione di volumi o parti di volumi esistenti, ancorchè con diversa destinazione.

6. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente aventi destinazione d'uso non agricola che eccedano la manutenzione ordinaria e straordinaria si applica quanto previsto dal successivo art. 138.

7. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II, il riutilizzo per scopi non agricoli di manufatti costituenti edifici secondari ai sensi art. 86 con volume (V) inferiore a mc 400 può comportare la realizzazione di una sola unità immobiliare per edificio. Al di sopra di tale soglia volumetrica si applicano i limiti minimi di superficie per unità immobiliare dettati dall'art. 81 comma 8.

9. Sugli edifici e manufatti legittimi esistenti sono ammessi mutamenti della destinazione d'uso in altra destinazione fra quelle ammesse ai sensi dei precedenti artt. 123, 124 e 137, comma 1.

Art.137 I mutamenti di destinazione d'uso per realizzare attività in contoterzi di servizio all'agricoltura

1. È ammesso il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli facenti parte di aziende, per realizzare attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, rimessa e manutenzione dei mezzi di produzione delle attività agricole a quegli imprenditori agricoli che svolgono attività in conto terzi.

2. Tale intervento si attua previa approvazione di P.A.P.M.A.A. ed è subordinato al rispetto di quanto disposto all'art. 45, della LRT 1/2005 e s.m.i.

Art.138 Interventi di sistemazione ambientale

1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere di riqualificazione da attuarsi su terreni ad uso agricolo costituenti aree di pertinenza - di dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno mutato o sono soggetti a procedimenti in itinere sottesi al cambio della destinazione d'uso agricola.

2. Tali interventi devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle invarianti strutturali e delle risorse naturali e/o essenziali esistenti nelle aree interessate, concorrendo in tal modo al presidio e alla conservazione degli assetti agrari e ambientali. A tale fine non è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici a terra.

3. Il relativo progetto costituisce parte integrante della apposita convenzione, da stipularsi obbligatoriamente nei seguenti casi:

  • - per interventi che comportino la modifica della destinazione d'uso di edifici agricoli;
  • - per interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi su immobili con destinazione d'uso non agricola.

4. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale, da elaborarsi a cura di professionisti abilitati, devono prioritariamente prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica. Essi riguardano esclusivamente le "aree di pertinenza" dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, appositamente individuate dal progetto edilizio correlato.

5. Lo scomputo degli specifici oneri, previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, è consentito solo a fronte di interventi di rilevanza pubblica o di interesse pubblico e/o generale, quali:

  • - il recupero e la conservazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di impianto storicizzato
  • - la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di strade vicinali normalmente aperte al passo pubblico;
  • - la manutenzione di percorsi pedonali aperti al pubblico;
  • - la tutela dei manufatti di rilevanza storico-culturale o testimoniale;
  • - la tutela delle formazioni arboree decorative, nonché delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;
  • - il recupero, anche attraverso operazioni di reimpianto, di fasce arborate-arbustate di valenza naturalistica al fine di accrescere la biodiversità di ambiti agricoli intensamente coltivati;
  • - il recupero ed il reimpianto di querce da sughero, sia in gruppi che in filari in aree agricole ad elevata intensivizzazione colturale;
  • - il recupero di aree dismesse e/o di degrado ambientale e paesaggistico, con interventi di rinaturalizzazione;
  • - il recupero o il reimpianto di colture da frutto di valenza storica o testimoniale (recupero di cultivar relitte);
  • - l'avviamento all'alto fusto di boschi cedui invecchiati di particolare pregio ambientale e paesaggistico, in situazioni ambientali non limitanti;
  • - la rinaturalizzazione di aree forestali caratterizzate dalla forte presenza di specie esotiche o non afferenti alla flora locale.

6. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale devono essere corredati dalla seguente documentazione minima:

  • - relazione tecnica di progetto;
  • - riporto cartografico su catastale in scala minima 1:2.000 e su topografico in scala minima 1:5.000 della ubicazione delle opere;
  • - particolari costruttivi per opere edilizie e murature in scala minima 1:500;
  • - sezioni e piani quotati per le opere che prevedono movimenti di terreno;
  • - documentazione fotografica dei luoghi prima degli interventi con riprese da punti noti;
  • - computo metrico estimativo redatto su prezzari ufficiali.

7. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo relativo agli interventi urbanistico edilizi da attuarsi sul fabbricato di riferimento è in ogni caso subordinata alla stipula di una apposita convenzione, con idonee garanzie fidejussorie circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto.

8. Al termine dei lavori, al fine di ottenere lo svincolo della polizza fidejussoria, il titolare dell'autorizzazione deve presentare, a firma di professionista abilitato:

  • - relazione finale di asseveramento, con documentazione fotografica, attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto iniziale;
  • - elaborati cartografici alle scale di cui sopra;
  • - computo metrico a consuntivo.

9. Nel caso di aree di pertinenza inferiori all'ettaro non si dà luogo alla sottoscrizione della convenzione, o dell'atto d'obbligo, e sono previamente corrisposti specifici oneri stabiliti dal Comune e conessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo e in misura comunque non inferiore a alla quota masima stabilita per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima stabilita per gli interventi di nuova edificazione.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13