Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.113 Reti ed impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica

Disposizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si assumono le seguenti definizioni:

  • - Elettrodotto: insieme delle linee elettriche (in ogni loro componente: conduttori o cavi, sostegni, isolatori e ogni altro accessorio), delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
  • - Alta tensione: tensione superiore a 30 kV;
  • - Media tensione: tensione compresa tra 1 e 30 kV;
  • - Bassa tensione: tensione inferiore a 1 kV.
  • - Fasce di rispetto degli elettrodotti: si intendono i corridoi infrastrutturali di cui alla vigente normativa statale in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico. Nelle more della definizione, da parte delle Autorità competenti, della metodologia di calcolo dell'ampiezza delle fasce di rispetto, si fa riferimento a quanto stabilito dalle più recenti disposizioni ministeriali, ed in particolare:
    • - devono essere considerati i dati caratteristici delle linee, ivi incluse le eventuali condizioni di fase relativa tra più linee elettriche intersecanti o vicine;
    • - deve essere assunta, come portata in corrente circolante nelle linee, la relativa "corrente in servizio normale" così come definita dalle vigenti norme CEI;
    • - devono essere calcolate le regioni di spazio definite dal luogo delle superfici di isocampo di induzione magnetica pari a 3 T in termini di valore efficace; le proiezioni verticali a livello del suolo di dette superfici determinano le fasce di rispetto. Le relative dimensioni espresse in metri possono essere arrotondate all'intero più vicino.
    • - Il Regolamento Edilizio può contenere elementi di dettaglio relativi alle caratteristiche degli elettrodotti esistenti sul territorio comunale, utili ai fini della definizione della geometria delle relative fasce di rispetto.
    • - Fasce di attenzione degli elettrodotti: ambiti di riferimento, relativi ad elettrodotti ad alta tensione esistenti, la cui ampiezza è stabilita con criterio puramente geometrico, individuate ai fini della progressiva riduzione dei livelli di esposizione della popolazione ai campi magnetici.

2. La costruzione di nuovi elettrodotti è funzionale all'adeguata copertura e all'efficienza del servizio di pubblica utilità sul territorio comunale. Nell'ottica di garantire la sostenibilità dello sviluppo e la tutela dell'ambiente e della salute, la progettazione di nuovi elettrodotti, o di modifiche agli elettrodotti esistenti, deve assicurare il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dalle vigenti normative per i campi magnetici indotti, nonché dei valori estetici del paesaggio su tutto il territorio comunale.

3. Gli interventi urbanistico edilizi in prossimità di elettrodotti esistenti, deve essere subordinata alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai limiti di esposizione e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo magnetico.

4. È comunque prescritta l'inedificabilità assoluta (comportante anche il divieto di ampliamento volumetrico degli edifici esistenti) all'interno delle "fasce di rispetto" degli elettrodotti ad alta e media tensione esistenti, così come definite al precedente comma 1. All'interno delle suddette fasce le modifiche delle forme di utilizzazione e/o della destinazione d'uso degli edifici esistenti comportanti la permanenza prolungata di persone (superiore a 4 ore giornaliere) sono ammesse solo a condizione che sia preventivamente verificato il rispetto degli obiettivi di qualità fissati dalle vigenti normative per i campi magnetici indotti dagli elettrodotti.

5. Al fine di ridurre progressivamente l'esposizione umana ai campi elettromagnetici a bassa frequenza, nelle aree ed edifici - o porzioni di essi - posti in ambiti che subiscono gli effetti di elettrodotti ad alta e media tensione le forme di utilizzazione e/o le destinazioni d'uso comportanti la permanenza prolungata di persone (superiore a 4 ore giornaliere) sono subordinate alla preventiva valutazione dell'intensità del campo magnetico. Sulla base dell'esito della valutazione effettuata possono essere prescritte idonee misure di mitigazione.

6. Nel caso di edifici che insistono nell'area di esposizione di inquinamento elettromagnetico nella misura di 100 mt lineari misurati a partire dal relativo perimetro, è consentito il trasferimento delle consistenze edilizie esistenti legittime, mediante intervento di ristrutturazione urbanistica che consenta demolizione e ricostruzione in sito diverso per un numero di unità edilizie uguali all'esistente.

7. Sono in ogni caso fatte salve le distanze minime tra edifici ed elettrodotti previste dalle vigenti norme in materia di sicurezza elettrica.

Elettrodotti ad alta tensione

8. La progettazione di nuovi elettrodotti ad alta tensione, o di modifiche sostanziali agli elettrodotti esistenti, è soggetta, ove previsto dalle vigenti norme statali e regionali, a Valutazione di Impatto Ambientale. Le nuove linee devono essere realizzate in maniera tale da evitare o mitigare il contrasto con i valori e con le funzioni proprie del contesto ambientale e paesaggistico interessato.

9. Nei boschi, nei grandi complessi boscati e nei centri abitati ricadenti nelle fasce collinari, nonché nella porzione di territorio compresa in un raggio di ml 100 misurati a partire dal relativo perimetro, la realizzazione di linee elettriche aeree ad alta tensione è consentita solo per comprovati motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture e tracciati non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali.

10. Non è consentita la realizzazione di linee elettriche aeree ad alta tensione all'interno delle seguenti aree di invarianza paesaggistico ambientale, così come perimetrale nell'elaborato cartografico PR_04 ed in un raggio di ml. 100 misurati a partire dal relativo perimetro:

  • - dune;
  • - vegetazione del sistema dunale;
  • - pineta litoranea a conformazione regolare;
  • - paludi ed aree acquitrinose;
  • - corridoi biologici;
  • - vegetazione palustre.

Lo stesso divieto vige anche in adiacenza o in prossimità di aree con sistemazioni agrarie storiche e di filari alberati individuati quali sistemi di invarianza paesaggistico ambientale.

11. In caso di dismissione di elettrodotti esistenti ad alta tensione è prescritta la rimozione completa di tutte le componenti e il ripristino dello stato dei luoghi.

Elettrodotti a media e bassa tensione

12. La progettazione di nuovi elettrodotti a media tensione, o di modifiche sostanziali agli elettrodotti esistenti, deve essere accompagnata da specifica valutazione della compatibilità elettromagnetica con gli insediamenti e le destinazioni d'uso esistenti, con riferimento ai limiti di esposizione ed agli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa.

13. Nel territorio aperto di cui alla Parte IV delle presenti norme i nuovi tracciati delle linee elettriche aeree a media e bassa tensione devono risultare coerenti con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.). I progetti delle linee elettriche aeree a media tensione devono essere accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

14. Nei boschi, nei grandi complessi boscati e nei centri abitati ricadenti nelle fasce pedecollinari e nelle aree collinari, nonché nella porzione di territorio compresa in un raggio di ml 100 misurati a partire dal relativo perimetro, la realizzazione di linee elettriche aeree a media e bassa tensione è consentita solo per comprovati motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture e tracciati non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali. Le linee a bassa tensione devono essere interrate.

15. Non è consentita la realizzazione di linee elettriche aeree a media e bassa tensione all'interno delle seguenti aree di invarianza paesaggistico ambientale, così come perimetrale nell'elaborato cartografico PR_04 ed in un raggio di ml. 100 misurati a partire dal relativo perimetro:

  • - dune;
  • - vegetazione del sistema dunale;
  • - pineta litoranea a conformazione regolare;
  • - paludi ed aree acquitrinose;
  • - corridoi biologici;
  • - vegetazione palustre.
  • - Lo stesso divieto vige anche in adiacenza o in prossimità di aree con sistemazioni agrarie storiche e di filari alberati individuati quali sistemi di invarianza paesaggistico ambientale.

16. In caso di dismissione di elettrodotti esistenti a media o bassa tensione è prescritta la rimozione completa di tutte le componenti e il ripristino dello stato dei luoghi.

Disposizioni specifiche per la realizzazione di cabine elettriche

17. Nelle seguenti aree, nonché entro un raggio di ml 100 dai rispettivi perimetri le nuove cabine elettriche, ivi comprese quelle previste in sostituzione di cabine esistenti, devono essere obbligatoriamente interrate o seminterrate, o comunque di altezza contenuta e prive di palo di sostegno delle linee aeree:

  • - centri abitati ricadenti in zone collinari;
  • - boschi, grandi complessi boscati
  • - sistemazioni agrarie storiche;
  • - filari alberati.

18. Non è consentita la realizzazione di cabine elettriche all'interno delle seguenti aree di invarianza paesaggistico ambientale, così come perimetrale nell'elaborato cartografico PR_04:

  • - dune;
  • - vegetazione del sistema dunale;
  • - pineta litoranea a conformazione regolare;
  • - paludi ed aree acquitrinose;
  • - corridoi biologici;
  • - vegetazione palustre.

19. In ogni caso devono essere garantite le distanze minime dagli edifici così come previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza elettrica.

Art.114 Impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione

1. La realizzazione di impianti e installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione è finalizzata a garantire la copertura e l'efficienza del servizio di pubblica utilità sul territorio comunale tenendo conto prioritariamente della necessità di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, nonché dei valori estetici del paesaggio su tutto il territorio comunale.

2. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dalle vigenti norme statali e regionali, la realizzazione sul territorio comunale di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione, pubblici o di pubblico interesse, è regolata dallo specifico strumento di settore.

6. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, la progettazione di interventi urbanistico - edilizi in prossimità di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione esistenti, è subordinata alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai valori limite e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo elettromagnetico.

Art.115 Linea metanodotto

1. Le aree interessate dalle linee metanodotto sono soggette alle vigenti norme statali e regionali in materia di sicurezza delle reti ed impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia. Fatte salve le specifiche competenze degli Enti e/o soggetti preposti alla gestione delle linee, è comunque facoltà dei competenti uffici comunali di dettare eventuali prescrizioni e/o limitazioni per gli interventi urbanistico - edilizi e/o di trasformazione territoriale da eseguirsi in dette aree.

Art.115 bis Acquedotto

1. Le aree interessate dalla rete acquedottistica sono soggette alle vigenti norme statali e regionali in materia di sicurezza e tutela di tali impianti. Il RU ammette il potenziamento della rete acquedottistica esistente ed il suo sviluppo, al fine di garantire una adeguata copertura ed efficienza del servizio di pubblica utilità sul territorio comunale. È prescritta l'inedificabilità assoluta all'interno delle fasce di rispetto delle linee principali della rete acquedottistica con particolare riferimento alle opere puntuali di particolare estensione areale (potabilizzatori, opere di captazione di sorgenti, pozzi, depuratori, etc.).

Art.116 Aree con presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. Non è ammesso l'insediamento di nuove aziende a rischio di incidente rilevante nel territorio comunale.

2. Gli insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante esistenti nel territorio comunale devono monitorare costantemente il grado di sicurezza degli impianti secondo un apposito piano di sicurezza sottoposto a validazione da parte degli organi competenti.

3. Il piano di sicurezza e le costanti modifiche ed aggiornamenti dovranno essere comunicati all'Autorità Locale di Protezione Civile.

4. Ogni utilizzazione e trasformazione del patrimonio edilizio esistente dovrà essere conforme al piano di sicurezza trasmesso e compatibile con il piano di sicurezza esterno e, in mancanza di questo, con il piano di protezione civile locale.

5. Nelle aree ricadenti nell'interno delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante non sono ammessi interventi di nuova costruzione e ampliamento, né i mutamenti d'uso in direzione della destinazione residenziale. Qualora esistenti, le strutture che ospitano gli usi incompatibili possono essere oggetto dei soli interventi manutentivi.

6. Le aree ricadenti nelle perimetrazioni di cui al comma che precede sono sottoposte alle salvaguardie di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza in presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

7. È favorito il trasferimento e la rilocalizzazione degli insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante ricadenti in aree in evidente conflittualità col tessuto residenziale presente e con l'obiettivo strategico di sviluppo urbano espresso col presente R.U.. Gli impianti dovranno essere collocati nelle aree idonee ai sensi della normativa vigente.

8. Ove l'attività venga trasferita ai sensi del precedente comma 7, nelle aree così dismesse, una volta bonificate, sarà riconosciuta la possibilità di realizzare edilizia residenziale con indice territoriale pari a 0,15 mq/mqo, se maggiore, una quantità di Sul pari a quella legittimamente esistente laddove queste siano all'interno delle U.T.O.E. del P.S.. Tale capacità edificatoria potrà essere attuata nelle aree TR laddove l'impianto esistente sia collocato all'esterno del perimetro delle U.T.O.E..

9. Ove l'attività venga dismessa, senza trasferimento nell'ambito comunale, gli indici di cui al comma 8 sono ridotti del 30%.

10. Ove lo stabilimento sia ricompreso in una delle schede di cui all'elaborato PR_06 valgono le prescrizioni ivi contenute.

Art.117 Impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili - disposizioni generali

1. Il presente R.U. disciplina, NEL RISPETTO DELLA DCRT N. 15 DELL’11 FEBBRAIO 2013, l'istallazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili tenuto conto dei limiti individuati dalla normativa vigente in materia di energia, dei disposti legislativi di stato e regione e individua altresi' le relative condizioni di realizzo di concerto con gli strumenti urbanistici sovra comunali. La loro ubicazione non deve incidere dal punto di vista visivo con le configurazioni dei paesaggi, non interferire con usi del suolo di pregio agroalimentare o ambientale e non determinare pregiudizio e/o eccessivo impatto sulle risorse naturali impegnate (vento, sole, acqua, biomasse e biogas, suolo).

2. Salvo quanto previsto nel successivo comma 3, sono ammessi in tutto il territorio comunale:

  • - gli impianti solari termici e fotovoltaici integrati o parzialmente integrati, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 5 Maggio 2011, realizzati nella copertura di edifici e manufatti, con priorità per quelli produttivi; nonché a copertura di parcheggi e aree di sosta.
  • - i microaerogeneratori per autoconsumo integrati negli edifici (intendendosi per tali gli impianto con altezza fino ad 1,5 mt e diametro fino ad 1,00) mt.

3. L' installazione di impianti solari, fotovoltaici ed eolici di cui al precedente comma 2 non è consentita sui beni appartenenti alle classi 1 2 e 3 del tessuto antico, tessuto storico e tessuto storico unitario qualora determinino modificazioni degli elementi caratterizzanti gli assetti morfologici e tipologici del patrimonio edilizio esistente e/o alterino regole insediative consolidate come allineamenti, profili, caratteri prospettici. conseguentemente è possibile installare tali impianti su coperture piane dotate o meno di spiccati perimetrali ed in generale quando conseguono caratteristiche di contestualizzazione e corretto inserimento architettonico sugli edifici esistenti. Resta inteso che tali impianti dovranno risultare ADEGUATAMENTE SCHERMATI DA IDONEE OPERE DI MITIGAZIONE NELLA VISUALE dai coni visivi della trama viaria circostante e dagli spazi pubblici prospicienti.

4. Impianti eolici - In relazione alle esigenze di tutela dei valori paesistici e storici ambientali e produttivi agricoli, le installazioni per l'energia eolica sono regolate e conseguentemente abilitate in relazione ai disposti:

  1. a. D.M. sviluppo economico 10 settembre 2010 - "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
  2. b. P.T.C. 2010 della Provincia di Grosseto: elaborato - "Norme" art. 34, comma 9;
  3. c. P.T.C. 2010 della Provincia di Grosseto: elaborato - "Schede" 13° "Indirizzi per la disciplina locale delle F.E.R.;

Le modalita' autorizzative d'impianti eolici vengono declinate attraverso il rapporto tra potenza dell'impianto e incidenza sul territorio a partire da piccoli impianti la cui installazione e' attivita' libera, previa comunicazione al Comune, impianti medi di potenza fino a 60 KW, sempre di competenza comunale, e impianti di potenza compresa da 60 KW A 1 MW, soggetti ad autorizzazione unica di competenza provinciale.

5. La realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra deve avvenire nel rispetto dei disposti della normativa regionale in materia di energia, disciplinante, tra l'altro, aree e siti non idonei, perimetrazioni ed eccezioni alla non idoneità etc. Tali limitazioni, declinate attraverso il rapporto fra potenza dell'impianto e incidenza sul territorio sono finalizzate alla prevenzione di ogni pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio, in relazione anche ad effetti cumulativi derivanti dalla realizzazione di piu' impianti fotovoltaici contigui o limitrofi.

5.bis Gli impianti fotovoltaici posti sui tetti di edifici esistenti, se realizzati aderenti o integrati, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e se realizzati con componenti che non modifichino la sagoma degli edifici stessi, possono essere installati in misura non superiore a quella del tetto, senza limiti di potenza.

5.ter Sono altresi' consentiti, su tutto il territorio comunale, impianti per la produzione di energia rinnovabile da fonti idroelettriche e moto ondoso del mare, fonti geotermiche a bassa entalpia e biomasse (di fonte agricola e forestale, zootecnica, frazione organica dei rifiuti solidi urbani, biogas derivati).

5.quater sul patrimonio edilizio esistente non utiizzato a fini agricoli è possibile l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, integrati o semi integrati, sulle coperture esistenti. Eventuali impianti a terra REALIZZATI PREFERIBILMENTE NELLE PERTINENZE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI, dovranno essere commisurati solamente all'effettivo fabbisogno energetico, qualora non soddisfatto dall’impianto installato sulle coperture.

7. Resta ferma la vigente disciplina in ordine ai titoli abilitativi ed alle attività libere in materia di energia.

8. Riguardo le necessarie volumetrie tecnologiche, realizzate a corredo dell'impianto, si prescrive che devono considerarsi finalizzate all'esclusiva fase di funzionamento dell'impianto stesso e, nel caso di dismissione di quest'ultimo, tali volumetrie non potranno essere riconvertite nè a fini aziendali, nè per altri usi e destinazioni e, pertanto, dovranno essere smantellate o demolite a seconda della tipologia dei materiali che le compongono. TUTTE LE PARTI COMPONENTI L’IMPIANTO DOVRANNO ESSERE SMANTELLATE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DELLO STESSO E RIPRISTINATO LO STATO DEI LUOGHI. Risulta fatto salvo l'impianto di connessione alla rete di distribuzione (parte di cabine e linea aereo/interrata), che resterà nella disponibilità della rete nazionale.

Art.118 Impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili nel territorio rurale

Articolo modificato a seguito dell'emendamento prot. n. 34110 del 25/03/2011 alla D.C.C. n. 72/2011

1. La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali effettuate dall'Imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse all'agricoltura e sono considerate produttive di reddito agrario (L. 27/12/2006 n. 296 e s.m.i.). I CRITERI E LE MODALITA' DI INSTALLAZIONE DOVRANNO ESSERE COERENTI CON QUANTO CONTENUTO NELLA DCRT N. 15 DELL’11 FEBBRAIO 2013.

3. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di energia, le aziende agricole di qualunque tipo possono installare impianti di produzione energetica finalizzati al solo uso aziendale, con scambio in rete del surplus produttivo, fermo restando la dimostrazione della connessione di tale attivita' con quella primaria agricola.

4. Non è consentita all'azienda agricola l'installazione di centrali eoliche o di campi eolici; è invece consentita l'installazione di impianti eolici per produzione di energia destinata al consumo aziendale nei casi e con i limiti di cui al precedente art. 117 comma 7.

6. Gli impianti a biomassa / biogas e cogenerazione di potenza eccedente l'autoconsumo aziendale non potranno superare la potenza di 1 Mw. Per le biomasse di provenienza agricola si dovranno utilizzare PREVALENTEMENTE i prodotti aziendali; potranno essere utilizzate anche biomasse provenienti DA SOTTOPRODOTTI E RESIDUI DI LAVORAZIONE DI IMPRESE AGRO-ALIMENTARI. Le aziende a prevalente indirizzo forestale dovranno dotarsi di uno specifico piano di gestione, finalizzato alla verifica della sostenibilità dell'approvvigionamento.

7. Gli impianti per la produzione di energia termica, ovvero di energia elettrica, nonché i "digestori" per la produzione di biogas, dovranno essere realizzati nei pressi del centro aziendale e dotati di adeguati piazzali di manovra di mezzi da trasporto e di strutture atte allo stoccaggio delle biomasse dimensionati e schermati in maniera da non arrecare impatto o disagio alle attività o alle residenze. Tutta l'impiantistica necessaria, ivi compresi eventuali serbatoi o altri volumi di accumulo, saranno considerati alla stregua di volumi tecnici.

8. Fermo restando quanto stabilito all'art. 117, OLTRE AL RISPETTO DEI CRITERI INSEDIATIVI DI CUI ALLA SCHEDA 13 DEL PTCP, gli impianti fotovoltaici nel territorio rurale dovranno essere realizzati con le seguenti caratteristiche:

  • - i pannelli ed i moduli fotovoltaici possono essere allocati sul terreno ovvero inseriti su edifici aziendali esistenti, a qualunque utilizzo destinati (ad eccezione delle serre fisse);
  • - la disposizione a terra di pannelli solari dovrà avvenire su terreni non coperti da vegetazione arborea o arbustiva densa;
  • - I moduli fotovoltaici dovranno essere posizionati in modo stabile, e rialzati da terra in maniera da consentire scambi gassosi fra terreno ed atmosfera ed il transito della fauna minore terrestre. All'individuazione della distanza da terra dei pannelli dovranno concorrere considerazioni di "rischio idraulico" in relazione ad eventuali battenti d'acqua attesi nel sedime d'impianto. Il fissaggio al suolo delle strutture deve essere realizzato mediante sistemi di fissaggio che escludano le strutture di fondazione di qualsiasi tipo.
  • - Al fine di contestualizzare l'impianto fotovoltaico realizzato a terra, nell'ambito agrario di riferimento si prescrive la realizzazione di opportuna schermatura perimetrale, utilizzando specie arbustive endemiche (macchia mediterranea) anche disposte su piu' file.
  • - le nuove linee elettriche di progetto per la connessione alle dorsali elettriche esistenti dovranno essere interrate.

9. Gli impianti fotovoltaici dovranno essere realizzati con una distanza minima di almeno 20 m da tutte le reti stradali di qualsiasi entità e natura

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13