Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.121 Le articolazioni del territorio aperto

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il territorio aperto in coerenza con la L.R. 1/2005.

2. Esso si articola in:

  1. a. territorio rurale suddiviso in;
    • - aree a esclusiva funzione agricola
    • - aree a prevalente funzione agricola
  2. b. territorio complementare.

Art.122 Il territorio rurale

1. Per territorio rurale si intende la porzione di territorio aperto effettivamente utilizzata da usi colturali (ad eccezione di cave, riserve ecc.) ai sensi dell'art.5 del P.T.C.P., così come individuato dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico. Esso è caratterizzato dalla presenza prevalente delle attività agricole e forestali, nonché dalle attività connesse e/o integrate all'agricoltura.

2. Il territorio rurale è costituito dalle "aree a prevalente funzione agricola" e dalle "aree ad esclusiva funzione agricola" costituenti ambito di applicazione delle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale.

3. Le norme relative al territorio rurale si applicano anche alla porzione di Area Contigua del Parco Regionale della Maremma, in ottemperanza quanto disposto dalle direttive del Piano del Parco Regionale, ad eccezione dei territori riconosciuti quali territorio complementare.

4. Il territorio rurale nella sua attuale configurazione paesaggistica è la risultante delle relazioni plurisecolari tra uomo e ambiente naturale, in cui le modificazioni indotte dall'attività antropica hanno inciso profondamente sugli assetti ecologici e sul tessuto socio-culturale. Il territorio rurale è luogo di vita e di lavoro di particolare qualità formale e si caratterizza per una continua dinamicità, in dipendenza delle mutate esigenze economiche, culturali, ecologiche delle comunità insediate nonché a seguito di modificazioni indotte dagli eventi naturali. Nel territorio rurale sono assicurati il presidio, la manutenzione e l'integrità fisica dei suoli, il risanamento idrogeologico, l'intercettazione e il convogliamento delle acque di pioggia, la funzionalità del reticolo idrografico superficiale. Al suo interno sono conservati e relazionati, attraverso reti di connessione ecologica, i principali elementi di naturalità presenti (aree boscate, fiumi, corsi d'acqua minori).

5. Gli usi, le attività e le trasformazioni territoriali concorrono alla tutela attiva, al recupero e alla valorizzazione delle risorse naturali ed essenziali del territorio, con particolare riferimento alle invarianti strutturali presenti e ai caratteri paesaggistici identificativi dei luoghi.

6. Le attività consentite, che non devono comportare emissioni in atmosfera inquinanti e/o climalteranti, né produrre inquinamento acustico, luminoso o visuale, perseguono la qualità ambientale e paesaggistica e, congiuntamente, la valorizzazione funzionale, sociale ed economica del territorio.

6.bis Per quanto concerne la regolamentazione dello sfruttamento delle acque sotterrenee, si rimanda a quanto disciplinato nelle norme per la tutela dell'integrità fisica del territorio, di cui all'elaborato GEO_05.

7. Sono pertanto consentite tutte le attività finalizzate a:

  • - coltivazione dei terreni,
  • - selvicoltura
  • - allevamento di bovini,ovini, equini, animali da cortile.

8. Sono altresì ammesse, con le specificazioni e le limitazioni di cui alle presenti norme le attività connesse ed integrative all'agricoltura, tra le quali:

  • - agriturismo
  • - trasformazione dei prodotti agricoli a prevalente provenienza aziendale (cantine, frantoi e simili);
  • - lavorazione, promozione e degustazione di prodotti agricoli aziendali;
  • - vendita diretta di prodotti agricoli a prevalente provenienza aziendale;
  • - attività faunistico-venatorie;
  • - servizi di supporto all'agricoltura;
  • - attività cinotecniche;
  • - produzione di energie rinnovabili;
  • - attività equestri a carattere non agonistico
  • - attività commerciali di prodotti locali e tradizionali
  • - attività di produzioni artigianali tradizionali
  • - attività inerenti il turismo rurale.

9. L'Amministrazione Comunale di Grosseto, tramite i propri strumenti di governo, sostiene le attività agricole purchè coerenti con le pratiche della gestione sostenibile delle risorse, nella consapevolezza che solo la presenza attiva dell'uomo su un territorio di secolare antropizzazione possa garantirne l'integrità fisica, la tutela delle risorse naturali e storico-culturali, la valorizzazione e l'evoluzione coerente del paesaggio, il benessere sociale ed economico della comunità che ivi opera e vive.

10. Ai fini di tutela e valorizzazione degli insediamenti, il RU, nei 'Territori di Bonifica' (di cui alla Carta Geomorfologica) non ammette la realizzazione di locali seminterrati ed interrati ad uso abitativo o locali accessori alla residenza, con esclusione di autorimesse pertinenziali e impianti tecnologici; prescrive di realizzare il piano di calpestio di nuovi manufatti a 30 cm dal piano di campagna circostante, salvo diversa prescrizione, derivante da eventuali e puntuali studi idraulici allegati alle pratiche edilizie, che potrà determinare un valore superiore.

Art.123 Aree ad esclusiva funzione agricola

1. Sono identificate come "aree ad esclusiva funzione agricola" le parti di territorio in cui le effettive vocazioni agronomiche e le condizioni ambientali appaiono strettamente connesse con la connotazione paesaggistica, storico-culturale ed economica locale. Sono le aree in cui si praticano le colture di maggiore eccellenza e che conferiscono la migliore visibilità al territorio grossetano e dove l'organizzazione aziendale è più consolidata. Sono altresì le aree a cui l'Amministrazione Comunale riconosce un ruolo primario per la tutela delle attività agricole, zootecniche e forestali, per le quali promuove interventi ed iniziative atte alla valorizzazione della redditività anche al fine della conservazione della maglia poderale originaria tramite la permanenza della figura imprenditoriale propriamente detta sui fondi agricoli. Sono le aree in cui si sviluppa la D.O.C. Morellino, in cui è consolidata la coltivazione del riso, in cui carni e formaggi di produzione locale denotano qualità superiore.

2. In queste aree saranno promosse tutte le iniziative atte a incrementare la cooperazione fra aziende, anche con l'edificazione di strutture finalizzate alla gestione, alla trasformazione, alla commercializzazione di prodotti; saranno sviluppati i progetti di filiera corta, anche tramite l'organizzazione produttiva in cooperazione; saranno promosse le attività zootecniche in particolare a stabulazione libera, anche come importante pratica per la gestione di aree collinari e sub-collinari di grande impatto paesaggistico che rischiano il degrado e la perdita della propria connotazione formale e storica.

3. Le aree ad esclusiva funzione agricola sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000.

4. Fatte salve le limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme di Piano Strutturale e P.T.C.P. e ferme restando le disposizioni contenute nelle presenti norme, nelle aree a esclusiva funzione agricola sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - agricoltura, a carattere produttivo;
  • - agricoltura orientata alla salvaguardia delle varietà colturali e delle forme di coltivazione tradizionali;
  • - attività zootecniche;
  • - cinotecnica secondo quanto meglio precisato nell'art. 146;
  • - acquacoltura ed allevamenti minori;
  • - selvicoltura e raccolta prodotti del bosco;
  • - attività faunistico-venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • - produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili nei limiti previsti dagli artt. 117 e 118;
  • - produzione di energia da impianti fotovoltaici nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 117 e 118 delle presenti norme;
  • - abitazione (agricola e non);
  • - agriturismo;
  • - motorietà e attività per il tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed agroalimentari esistenti;
  • - ospitalità alberghiera con esclusione della tipologia RTA (fatte salve le rta esistenti o in fase di realizzazione alla data di adozione del RU), attività di ristorazione in edifici non agricoli e/o deruralizzati;
  • - attività complementari, purché coerenti e compatibili con i caratteri insediativi e i valori paesaggistici del territorio rurale, fermo restando comunque il rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni fissate dalle disposizioni che regolano i singoli ambiti territoriali;
  • - attività pubbliche o di interesse pubblico, ivi comprese le attività sociali, culturali, formative e ricreative, purchè compatibili con la funzione agraria dell'ambito interessato.

4.bis Le attività integrative e le relative opere possono essere esercitate e realizzate esclusivamente mediante il riuso del patrimonio edilizio esistente.

5. Gli edifici e/o manufatti legittimi che alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino in contrasto con le destinazioni d'uso di cui sopra, nel caso di persistenza della propria funzione, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

6. Sono altresì consentiti:

  • - gli usi specialistici elencati negli articoli delle norme di Piano strutturale che disciplinano le singole sub-unità di paesaggio;
  • - la realizzazione di spazi a parcheggio a servizio delle attività ammesse;
  • - le realizzazione di strutture finalizzate alla trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici attuate da aggregazioni riconosciute di produttori locali ovvero realizzate come joint-venture con partner industriali e/o commerciali;
  • - la realizzazione di impianti e strutture finalizzati alla sperimentazione di tecniche agricole e zootecniche d'avanguardia, attuate in collaborazione con Enti di ricerca locali o internazionali;
  • - reti ed impianti tecnologici, nel rispetto dei criteri di compatibilità paesaggistica e ambientale, e ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle presenti norme.

7. La realizzazione di laghetti per l'irrigazione aventi una capacità correlata all'effettivo e dimostrato consumo, mediante relazione agronomica, derivante dall'ordinamento colturale dell'azienda e comunque non superiore a 3.000 mc a condizione che siano resi disponibili per l'approvvigionamento antincendio da parte delle squadre AIB. Tali piccoli invasi dovranno essere realizzati in aree pianeggianti, solo con operazioni di scavo e riporto a tenuta delle sponde per 2 metri di altezza massima; non sarà consentito lo sbarramento di torrenti o di fossi con circolazione idraulica a carattere permanente né la trivellazione di pozzi. La sistemazione spondale con vegetazione igrofila dovrà pertanto tenere conto delle destinazioni aggiuntive.

8. Il sistema di relazioni costituito dai percorsi, siano essi pedonali, ciclabili o ippovie, deve essere alternativo a quello della circolazione automobilistica e avere, quindi, spazi, direzioni, velocità e scenari autonomi.

9. In generale, dovrà essere privilegiata la sentieristica già esistente: strade vicinali, soggette a pubblico transito, doganiere, strade e piste forestali, tratturi, percorsi di accesso a edifici. Nuovi tracciati potranno essere realizzati solo in carenza di sentieri esistenti con un progetto apposito nel rispetto della vegetazione esistente e della morfologia dei luoghi.

10. Ai sensi dell'art. 31 del P.S. sono soggette alla disciplina delle aree ad esclusiva funzione agricola le seguenti sub-unità di paesaggio, delle quali è riportata la classificazione specifica di cui all'art. 22 del P.T.C.P.:

  • - C2.2.1 - La costa paludosa e pineta (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE C DEL PTC
  • - C2.2.2 - La costa di Prile bonificata (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE D DEL PTC
  • - C2.2.3 - La costa di Prile coltivata (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE C DEL PTC
  • - C2.3 - La Costa della "Città" (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE B DEL PTC
  • - C2.4.1 - Bocca d'Ombrone costa nord (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE C DEL PTC
  • - C2.4.2 - Bocca d'Ombrone costa sud (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE C DEL PTC
  • - C2.4.3. - Bocca d'Ombrone, Area di Pertinenza del fiume (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.1.1 - La conca di Lattaia-Madonnino. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.2.1 - La Bonifica Grossetana (Area ad esclusiva funzione agricola). CLASSE D DEL PTC
  • - Pi2.2.2 - La Bonifica degli ex Paduli Alti (Area ad esclusiva funzione agricola). CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.2.3 - La Fascia Costiera Coltivata (Area a prevalente funzione agricola dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.2.4 - L'area golenale dell'Ombrone nella pianura bonificata. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.3.1 - La pianura insediata asciutta. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.3.2 - La pianura bonificata insediata (ex paduli alti). CLASSE D DEL PTC
  • - Pi2.3.3 - La pianura in sinistra dell'Ombrone (ex padule di Alberese). CLASSE D DEL PTC
  • - Pi2.3.4 - I terrazzi di Rispescia.CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.3.5 - La golena dell'Ombrone. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.3.6 - La pianura insediata di Braccagni. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.3.7 - Le alluvioni del torrente Bottegone e la pianura del canale destro Ombrone. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi.2.5.1 - La pianura alta e terrazzata dell'Uccellina. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.5.2 - La pianura bonificata dell'Uccellina. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.5.3 - L'area di pertinenza fluviale in sinistra dell'Ombrone. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.1.1 - Le colline arenacee. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.1.2 - Poggio Rispescia. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.1.3 - I terrazzi alluvionali. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.1.4 - Il fondovalle di Istia e la valle del torrente Maiano. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.1.5 - La confluenza del torrente Grillese. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.2.1 - I primi versanti delle colline di Montiano. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.2.2 - I terrazzi alluvionali fra i rilievi di Montiano. CLASSE E DEL PTC

Art.124 Aree a prevalente funzione agricola

1. Sono identificate come "aree a prevalente funzione agricola" le parti di territorio la cui connotazione paesaggistica, ambientale, storico-insediativa ed economica risulta legata ancora oggi all'attività di coltivazione del suolo e/o all'attività di sfruttamento del bosco. A tali attività, che rivestono ruoli fondamentali sia a livello economico-produttivo sia in termini di presidio del territorio e di salvaguardia e caratterizzazione del paesaggio, sono affiancate o integrate altre di natura extragricola (residenza, attività turistico-ricettive, ricreative, culturali, etc.) che hanno in parte mutato la strutturazione economica ed insediativa. L'insieme di tali attività costituisce la modalità principale di gestione del territorio nonché - con le limitazioni e prescrizioni di cui alle presenti norme - strumento di tutela e conservazione dei caratteri paesaggistici e ambientali consolidati, di valorizzazione dei caratteri storico-culturali del paesaggio rurale, di sostegno ai redditi agricoli.

2. Le aree a prevalente funzione agricola sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000

3. Fatte salve le limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme di cui al presente regolamento e ferme restando le disposizioni contenute nelle norme di Piano Strutturale, nelle aree a prevalente funzione agricola sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - Agricoltura, a carattere produttivo;
  • - agricoltura orientata alla salvaguardia delle varietà colturali e delle forme di coltivazione tradizionali;
  • - attività zootecniche.
  • - acquacoltura ed allevamenti minori;
  • - selvicoltura e raccolta prodotti del bosco;
  • - attività faunistico-venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • - produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili nei limiti previsti dal PTCP e dagli art. 117 e 118 del presente norme
  • - abitazione (agricola e non);
  • - agriturismo;
  • - attività per il tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed agroalimentari esistenti purchè compatibili con la funzione agraria dell'ambito interessato;
  • - ospitalità alberghiera con esclusione della tipologia RTA (fatte salve le RTA esistenti o in fase di realizzazione alla data di adozione del RU), attività di ristorazione in edifici non agricoli e/o deruralizzati;
  • - attività connesse ed integrative all'agricoltura, purché coerenti e compatibili con i caratteri insediativi e i valori paesaggistici del territorio rurale, fermo restando comunque il rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni fissate dalle presenti norme nonché dalle disposizioni di Piano Strutturali;
  • - attività pubbliche o di interesse pubblico, ivi comprese le attività sociali, culturali, formative e ricreative.

3 bis. Le attività integrative e le relative opere possono essere esercitate e realizzate esclusivamente mediante il riuso del patrimonio edilizio esistente.

4. Gli edifici e/o manufatti legittimi che alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino in contrasto con le destinazioni d'uso di cui sopra, NEL CASO DI PERSISTENZA DELLA PROPRIA FUNZIONE, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

5. Sono altresì consentiti:

  • - gli usi specialistici elencati negli articoli delle norme di Piano strutturale che disciplinano le singole sub-unità di paesaggio;
  • - la realizzazione di spazi a parcheggio a servizio delle attività ammesse;
  • - la realizzazione di impianti e strutture finalizzati alla sperimentazione di tecniche agricole e zootecniche d'avanguardia, attuate in collaborazione con Enti di ricerca locali o internazionali;
  • - reti ed impianti tecnologici, nel rispetto dei criteri di compatibilità paesaggistica e ambientale, e ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle presenti norme.

6. La realizzazione di laghetti per l'irrigazione aventi una capacità correlata all'effettivo e dimostrato consumo mediante relazione agronomica derivante dall'ordinamento colturale dell'azienda e comunque non superiore a 3.000 mc a condizione che siano resi disponibili per l'approvvigionamento antincendio da parte delle squadre AIB. Tali piccoli invasi dovranno essere realizzati in aree pianeggianti, solo con operazioni di scavo e riporto a tenuta delle sponde per 2 metri di altezza massima; non sarà consentito lo sbarramento di torrenti o di fossi con circolazione idraulica a carattere permanente né la trivellazione di pozzi. La sistemazione spondale con vegetazione igrofila dovrà pertanto tenere conto delle destinazioni aggiuntive. Nel relativo progetto deve essere verificata la provenienza dell'acqua di invaso.

7. Il sistema di relazioni costituito dai percorsi, siano essi pedonali, ciclabili o ippovie, deve essere alternativo a quello della circolazione automobilistica e avere, quindi, spazi, direzioni, velocità e scenari autonomi.

8. In generale, dovrà essere privilegiata la sentieristica già esistente: strade vicinali, doganiere, strade e piste forestali, tratturi, percorsi di accesso a edifici. Nuovi tracciati potranno essere realizzati solo in carenza di sentieri esistenti con un progetto apposito nel rispetto della vegetazione esistente e della morfologia dei luoghi.

9. Ai sensi dell'art. 31 del P.S. sono soggette alla disciplina delle 'aree a prevalente funzione agricola' le seguenti sub-unità di paesaggio, delle quali è riportata la classificazione specifica di cui all'art. 22 del P.T.C.P.:

  • - R6.1.1 - Le colline boscate. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.1.2 - La collina di Montepescali. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.1.3 - La valle del torrente Bottegone. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.2.1 - I rilievi collinari coltivati. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.2.2 - La dorsale di Montebrandoli. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.2.3 - Il corridoio vallivo di Salica. CLASSE E DEL PTC
  • - R.6.2.4 - Le alture coltivate di Batignano. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.4 - I Poggi di Moscona e Roselle. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.5.1 - La sella e l'altura di Istia d'Ombrone. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.5.2 - I corridori vallivi e i versanti dell'Ombrone ed affluenti. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.5.3 - Il Pian di Sughelle. CLASSE E DEL PTC

Art.125 Il territorio complementare

1. Per territorio complementare si intende la porzione di territorio aperto in cui ricadono le aree di cui all'art. 2, comma 6 delle presenti norme ivi comprese le seguenti:

  • - La Pineta costiera del Tombolo dal confine con Castiglione della Pescaia al limite del Parco Naturale Regionale della Maremma
  • - L'asta fluviale del Fiume Ombrone, già inserita nell'area contigua del Parco della Maremma;
  • - Il corso e le sponde del Fosso Rispescia, già inserito nell'area contigua del Parco della Maremma;
  • - Il corso e le sponde dei canali principali, facenti parte della rete drenante della Pianura Bonificata, nonche dei principali affluenti dell'Ombrone
  • - Il corso e le sponde dei torrenti Bruna e Salica e dei relativi affluenti principali.
  • - la Zona Umida del Padule della Diaccia Botrona (zona umida riconosciuta secondo la convenzione di RAMSAR)
  • - Gli scogli e gli isolotti del gruppo "Formiche di Grosseto".
  • - Le Cave denominate "San Carlo, loc. Voltino" e "Fiume Morto", già inserite nell'area contigua del Parco della Maremma;
  • - Le Cave "Fornace" di Montepescali, Poggio Moscona e Mosconcino a Roselle - Bagni di Roselle,
  • - L'area di Poggio Confine e gli altri ambiti soggetti a usi e servitù militari.
  • - Le aree coperte da macchia mediterranea e gariga;
  • - Aree boscate dei terreni facenti parte degli Usi Civici;
  • - Le aree destinate a grandi infrastrutture puntuali e ad attrezzature di interesse generale a servizio degli insediamenti urbani.
  • - Le altre aree soggette a particolari forme di regolazione e/o gestione soggette a disciplina specifica finalizzata alla tutela del prevalente interesse ambientale.

2. Nel territorio complementare sono consentite tutte le attività e le azioni finalizzate alla salvaguardia primaria delle emergenze e delle singolarità, ivi comprese quelle finalizzate allo sviluppo ed all'incremento delle attività di divulgazione ambientale purchè condotte con tecniche di basso impatto.

3. Le attività inerenti lo sfruttamento delle risorse boschive e forestali, ivi comprese quelle inerenti interventi di tutela, salvaguardia e prevenzione dalle calamità naturali (incendi, alluvioni, smottamenti e frane, ecc.) saranno condotti nei limiti e nei termini fissati dalla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e forestale e di vincolo paesaggistico ove vigente

4. Nelle aree a diverso livello di protezione saranno sempre fatte salve le norme specifiche di tutela fissata dagli Enti riconosciuti di gestione.

5. Le attività agricole in essere e quelle tradizionali potranno continuare secondo schemi e modalità e ammodernamenti previsti dal settore.

6. Nel territorio complementare è ammesso il recupero del patrimonio edilizio esistente secondo quanto previsto nel presente Regolamento e non sono ammesse di norma nuove edificazioni, con esclusione di quanto previsto per gli arenili, i campeggi e le aree ricadenti nel Patto Territoriale per lo sviluppo della Maremma grossetana che il R.U. recepisce.

Art.126 Definizioni

UNITA' COLTURALE e SUPERFICIE AGRARIA UTILIZZABILE

1. Si definisce superficie agraria utilizzabile (SAU) la superficie aziendale effettivamente destinata alle produzioni agricole, con esclusione delle superfici forestali, delle tare, degli incolti e dei fabbricati.

2. È definita Unità Colturale (UC) la Superficie fondiaria minima che deve essere mantenuta in coltivazione effettiva. La stessa, in coerenza a quanto indicato nel P.T.C.P vigente, risulta in particolare:

  • - 1 ettaro per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,8 ettari quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
  • - 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • - 5 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  • - 8 ettari per colture seminative, seminativo arborato;
  • - 15 ettari per i castagneti da frutto;
  • - 30 ettari per arboricoltura da legno;
  • - 50 ha per bosco ad alto fusto
  • - 80 ha per bosco misto, bosco ceduo, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.

2.bis In caso di aziende biologiche iscritte nell'Elenco Regionale Operatori Biologici di cui all'art. 3 L.R.T. 16/07/97 n. 49, le superfici di cui al precedente comma 2 sono ridotte del 30%.

3. Per le aziende agricole con terreni di diverso ordinamento l'unità colturale (UC), qualora non sia diversamente disposto nel P.T.C., la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad 1 (uno) la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime sopra riportate.

4. Tale superficie minima, non necessariamente accorpata, deve essere condotta, a qualsiasi titolo di legge, nel territorio del comune di Grosseto o nel territorio di comuni confinanti.

5. In caso di modifiche alle superfici fondiarie minime di cui sopra introdotte da disposizioni regionali o provinciali emanate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico, l'adeguamento dei contenuti di cui al presente articolo può essere effettuato con singola deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica.

IMPRENDITORE AGRICOLO e IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)

6. Si definisce imprenditore agricolo il soggetto che esercita l'attività di conduzione del fondo agricolo detenuto a qualunque titolo di possesso valido.

7. È classificato imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) il soggetto che, ai sensi della vigente normativa, esercita l'attività agricola in forma prevalente sia in termini di tempo lavoro che di reddito, essendo dotato di riconosciuta capacità professionale (L.R. 45/2007).

8. Riconoscendo la dignità e l'impegno di coloro che esercitano attività agricola a qualunque titolo, anche non primariamente economico e contribuiscono alla gestione del territorio, nonché alla conservazione di caratteri ecologico-ambientali, formali e storico-culturali anche minimali, ai soli fini degli interventi edilizi e di trasformazione territoriale, disciplinati dalle presenti norme, viene effettuata la seguente ripartizione in quattro categorie fra i soggetti che svolgono attività agricole o connesse all'agricoltura nel territorio rurale sulla base di particolari elementi distintivi.

AZIENDE DI ELEVATA CAPACITÀ PRODUTTIVA

9. Sono le aziende agricole che:

  • - mantengono in coltura una superficie agraria utilizzabile (SAU) superiore alle 2 unità colturali (UC);
  • - impiegano almeno 2 unità di lavoro a tempo indeterminato (due ULU);
  • - sono gestite da Imprenditori Agricoli, persone fisiche o giuridiche, riconosciuti ai sensi e secondo i parametri dettati dalla legislazione vigente in materia al momento della acquisizione della qualifica.
  • - che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e posseggano Partita IVA;

10. Abrogato.

AZIENDE DI MEDIA CAPACITÀ PRODUTTIVA

11. Sono le aziende agricole che:

  • - mantengono in coltura una superficie agraria utilizzabile (SAU) compresa tra 1,5 e 2 unità colturali (UC);
  • - impiegano almeno 1 unità di lavoro a tempo indeterminato (una ULU);
  • - sono gestite da Imprenditori Agricoli, persone fisiche o giuridiche, riconosciuti ai sensi e secondo i parametri dettati dalla legislazione vigente in materia al momento della acquisizione della qualifica.
  • - che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e posseggano Partita IVA;

AZIENDE DI MINIMA CAPACITÀ PRODUTTIVA

12. Sono le aziende agricole che, pur non rientrando nelle due categorie precedenti:

  • - mantengono in coltura una superficie agraria utilizzabile (SAU) non inferiore ad una unità colturale (UC);
  • - sono gestite da Imprenditori Agricoli, persone fisiche o giuridiche, riconosciuti ai sensi e secondo i parametri dettati dalla legislazione vigente in materia al momento della acquisizione della qualifica.
  • - che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e posseggano Partita IVA;

AZIENDE DI CAPACITÀ PRODUTTIVA INFERIORE AI MINIMI

13. Sono le aziende agricole che:

  • - non rientrano nelle tre categorie precedenti, in quanto dispongono di una superficie agraria utilizzabile (SAU) inferiore ai minimi ma esercitano attività agricole riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti al momento della presentazione di istanze;
  • - sono gestite esclusivamente da Imprenditori Agricoli, persone fisiche o giuridiche, riconosciuti ai sensi e secondo i parametri dettati dalla legislazione vigente in materia al momento della acquisizione della qualifica
  • - che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e posseggano Partita IVA;

OPERATORI DELL'AGRICOLTURA AMATORIALE E/O DEL TEMPO LIBERO

14. Sono privati cittadini e/o altri soggetti, la cui proprietà fondiaria non costituisce azienda agricola e che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.

15. L'attestazione di tali caratteri dovrà avvenire, a cura degli interessati, contestualmente alla richiesta degli interventi disciplinati al presente titolo nonché in sede di modifica degli assetti aziendali.

ATTIVITÀ CONNESSE ALL'AGRICOLTURA

16. Si definiscono attività connesse a quella agricola quelle che l'imprenditore agricolo può esercitare anche se non inerenti la coltivazione o l'allevamento, comunque strettamente correlate alla attività primaria, così come definite dall'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 228 del 18 maggio 2001.

17. Tali attività sono caratterizzate dall'uso di beni, di capitale fondiario e di capitale di esercizio normalmente impiegati nella attività agricola.

18. La produzione di energia da fonti rinnovabili è da intendersi attività connessa a quella agricola ai sensi della normativa vigente, nei limiti previsti dall'art. 118 comma 2.

19. I fabbricati utilizzati per tali attività, ancorchè di nuova realizzazione, rimangono a destinazione agricola.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ALL'AGRICOLTURA

20. Si definiscono attività integrative a quella agricola quelle attività commerciali, artigianali, turistiche, di servizio e supporto per lo svago, il tempo libero, culturali e ricreative, didattiche, formative, nonché quelle che potranno essere definite con gli aggiornamenti normativi nazionali e comunitari. Esse sono complementari all'attività primaria e ad essa riconducibili, vengono esercitate all'interno della azienda agricola in fabbricati preesistenti o in loro ampliamenti che per i limiti dimensionali e le modalità di esercizio non alterano la connotazione rurale del territorio e che comportano, anzi, la valorizzazione del carattere rurale di esso. Tali attività possono essere esercitate, quindi, nell'ambito del territorio rurale.

21. I fabbricati destinati a tale attività perdono il requisito della ruralità; nel caso di P.A.P.M.A.A. in essere o del successivo periodo di validità dell'atto d'obbligo, sarà necessaria una modifica del programma al fine di destinare i fabbricati o parti di essi ad attività integrative.

FABBRICATI RURALI

22. Ai fini del presente regolamento è definito fabbricato rurale l'edificio che è asservito all'azienda agricola, di qualunque tipologia e venga da essa destinato in maniera continuativa alla attività agricola primaria ovvero alle attività connesse all'agricoltura ai sensi di legge. I fabbricati agricoli sono localizzati all'interno dei terreni dell'azienda e ad essa strettamente correlati in quanto funzionali all'espletamento delle pratiche di coltivazione, alla sorveglianza dei fondi, alla commercializzazione dei prodotti, all'esercizio delle attività connesse.

23. Sono pertanto fabbricati rurali le abitazioni per l'imprenditore agricolo e per i familiari coadiuvanti, per i salariati nonché gli edifici destinati ad attività ricettive agrituristiche. Sono altresì rurali gli annessi agricoli a qualunque uso destinati all'interno dell'azienda.

CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO E CAMBIO DELLA UTILIZZAZIONE DEI FABBRICATI

24. Per cambio della destinazione d'uso agricola dei fabbricati è intesa la modificazione permanente dell'uso di edifici per attività estranee all'agricoltura. Il cambio della destinazione d'uso agricola comporta di fatto la deruralizzazione degli edifici secondo le disposizioni normative vigenti all'atto dell'intervento.

25. L'attivazione di attività integrative all'interno di fabbricati agricoli e da intendersi quale cambio della destinazione d'uso comportando la conseguente deruralizzazione.

26. Per cambio della utilizzazione dei fabbricati agricoli è intesa la modificazione di utilizzo degli edifici all'interno della stessa categoria agricola di appartenenza.

27. I fabbricati soggetti a modifica della destinazione di utilizzo non perdono i requisiti della ruralità.

Art.127 Frazionamenti di terreni agricoli

1. A seguito del frazionamento non devono essere praticate attività difformi e/o incompatibili con i caratteri del territorio agricolo né con il paesaggio locale. Non è consentito il frazionamento di terreni in lotti da destinare ad orti familiari/amatoriali.

2. È fatta salva la possibilità per il proprietario del fondo agricolo di effettuare un frazionamento che determini la costituzione di un solo appezzamento ex novo.

3. I frazionamenti di terreni agricoli e di proprietà preesistenti, che determinino la formazione di appezzamenti contigui, sono consentiti secondo il seguente schema:

Risultante del frazionamento Superficie minima
2 appezzamenti5.000 mq/appezzamento
3 appezzamenti7.000 mq/appezzamento
5 appezzamenti10.000 mq/appezzamento
8 appezzamenti12.000 mq/appezzamento
Superiore a 8 appezzamentiNon consentito

4. Il rispetto dei parametri minimi consentiti vige anche se il frazionamento è attuato in fasi successive ed in qualunque difformità alle combinazioni di cui sopra. Per le superfici minime risultanti dalla suddivisione in 4 appezzamenti si fa riferimento a quelle indicate per la suddivisione in 3 appezzamenti. Per le superfici minime risultanti dalla suddivisione in 6 o 7 appezzamenti si fa riferimento a quelle indicate per la suddivisione in 5 appezzamenti

5. Contestualmente alla presentazione del Tipo di Frazionamento, il proprietario dovrà sottoscrivere un atto di impegno con l'Amministrazione Comunale a non frazionare ulteriormente la proprietà residua per i successivi cinque anni.

6. Sono comunque consentiti, in relazione alla normativa vigente, i frazionamenti derivanti da:

  • - successione ereditaria
  • - divisione fra comproprietà formatesi antecedentemente al 29 aprile 1995,
  • - provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
  • - disposizioni di Enti Pubblici Territoriali competenti (espropri, alienazione di usi civici, previsioni urbanistiche, lavori pubblici).
  • - risoluzione di contratti di mezzadria; estensione di enfiteusi o di altre servitù prediali
  • - cessazione dell'attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori agricoli

7. Non è comunque ammessa nuova edificazione per fondi di superficie inferiore a ha 3,00 ai sensi del P.T.C.P. vigente, con esclusione degli ambiti appositamente disciplinati dagli artt.92 e 142.

Art.128 Boschi

1. I boschi sono definiti in accordo con gli strumenti normativi regionali e nazionali vigenti al momento della presentazione di specifiche istanze; sulla definizione di bosco non fa fede la qualità di coltura catastale quanto lo stato reale del suolo.

2. Sono individuati con apposita campitura dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico.

3. I boschi sono da conservare quali componenti essenziali del patrimonio ambientale e della qualità paesaggistica. Qualora, per documentate esigenze e previo parere favorevole degli Enti preposti, si dovesse procedere alla trasformazione di una parte di bosco in altre qualità di coltura ovvero in altre forme di uso del suolo, si dovrà provvedere ad un rimboschimento compensativo che assicuri il reimpianto di una superficie boscata di superficie almeno pari a quella interessata dall'espianto, prestando adeguate garanzie finanziarie per l'attecchimento. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui alla scheda 7A, punto 5 del vigente PTCP.

4. Al loro interno è vietata la realizzazione di nuove strade e di nuove costruzioni, ancorché temporanee, fatta eccezione per quelle che si rendano necessarie ai fini di Antincendio Boschivo, delle attività di tutela ambientale, che dovranno essere soggette alle autorizzazioni di legge; nuove infrastrutture sono ammissibili solo in caso dìimpossibilità di utilizzo, ammodernamento o potenziamento delle infrastrutture esistenti.

5. La recinzione dei boschi, o di parte di essi, è proibita e potrà essere autorizzata solo in casi di documentata esigenza scientifica o naturalistica o per particolari forme di allevamento a scopo alimentare o di ripopolamento venatorio e previa realizzazione di idonei percorsi pubblici di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate

6. Salvo disposizioni più restrittive dettate dalle presenti norme in relazione a specifiche aree, al loro interno sono consentiti gli interventi e le forme di utilizzazione che sono normate dalle Leggi Regionali vigenti in materia, nonché dalle disposizioni specifiche che possono essere dettate dalla presenza di Aree Naturali ad elevata valenza ambientale (SIC, ZPS, Parchi regionali e Nazionali). Per le attività di campeggio presenti all'interno delle aree boscate (pinete costiere) sono applicate le indicazioni riportate nel Piano strutturale. Sugli edifici esistenti all'interno dei boschi sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza prevederne cambi di destinazione d'uso. La residenza è consentita solo in edifici già legittimamente utilizzati allo scopo.

7. Qualora i perimetri dei boschi, così come individuati dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico, si dimostrassero inesatti o non aggiornati, i soggetti interessati potranno produrre documentazione tecnica asseverata atta a dimostrare il reale stato di fatto dei luoghi.

8. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, provvederà ad aggiornare il perimetro dei boschi riportato sugli elaborati di progetto del Regolamento Urbanistico.

9. Il rimboschimento compensativo dovrà attuarsi sulla base di un progetto specifico che faccia ricorso a specie autoctone, di cui ne sia accertata la provenienza secondo le disposizioni di leggi vigenti in materia. Il progetto di rimboschimento dovrà comprendere anche le cure colturali per un periodo di almeno 10 anni. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui alla scheda 7A, punto 5 del vigente PTCP.

10. Le aree destinate al rimboschimento compensativo dovranno risultare prive di vegetazione arborea o arbustiva, né oggetto di colture legnose agrarie in coltivazione; saranno da preferirsi aree adiacenti alle zone boscate già esistenti, al fine di creare apertura di nuovi fronti forestali. Nelle aree di pianura, ove la componente naturale risulta ridotta dall'intensivizzazione agricola, sarà consentita la realizzazione di popolamenti misti arborei/arbustivi con funzioni di fasce tampone o di nuclei di differenziazione ecologica ovvero di corridoi ecologici; a tale scopo dovranno privilegiarsi impianti in prossimità di aree umide (laghetti, sorgenti, ecc.) ovvero lungo canali di bonifica, fiumi, torrenti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui alla scheda 7A, punto 5 del vigente PTCP.

11. I terreni destinati a rimboschimento compensativo, ai sensi di Legge Forestale, sono da classificare quali aree boscate e quindi soggetti alle disposizioni di legge in materia; non sono pertanto da considerare reversibili al termine del ciclo colturale.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13