Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.88 Aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune (aree standard)

1. Sono le aree ove insistono o possono essere realizzate attrezzature e spazi pubblici nonché attrezzature e servizi di interesse comune, volte al soddisfacimento delle esigenze sociali, culturali, religiose, ricreative, formative e sanitarie dei cittadini, nonché a favorire le relazioni sociali ed economiche e ad ospitare le manifestazioni pubbliche della collettività insediata.

2. Le aree ad edificazione speciale per standard sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000. In caso risultassero erroneamente individuate aree pubbliche come aree private, le stesse saranno correttamente identificate mediante atto ricognitivo del Consiglio Comunale.

3. Le aree ad edificazione speciale per standard sono articolate nei suddetti elaborati grafici nelle seguenti tipologie:

  • - aree per l'istruzione;
  • - aree per attrezzature di interesse comune;
  • - aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;
  • - aree per parcheggi pubblici.

Nel rispetto delle dotazioni minime di legge in materia di standard urbanistici, è possibile variare le tipologie individuate in cartografia.

Gli elaborati grafici specificano per ogni tipologia le funzioni ammesse.

4. La realizzazione, la trasformazione o l'ampliamento delle attrezzature, impianti, servizi e infrastrutture ricadenti nelle aree di cui al presente articolo è correlata e proporzionata alle esigenze funzionali degli Enti competenti o soggetti gestori. Le attrezzature e gli impianti possono comprendere spazi per portierato e sorveglianza o residenze per i custodi. Gli interventi devono in ogni caso perseguire il contenimento dell'impatto paesaggistico e ambientale, nonché assicurare il rispetto:

  • - delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
  • - dei limiti di esposizione umana ai campi elettromagnetici;
  • - delle disposizioni di cui al Titolo III della Parte III delle presenti norme,
  • - delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.

5. Gli interventi di nuova edificazione nonché le trasformazioni comportanti incrementi di superficie superiori al 20% utile lorda (Sul) o di volume (V), o rilevanti potenziamenti impiantistici, sono subordinati alla preventiva approvazione di un progetto unitario (da parte della Giunta comunale in caso di aree e/o impianti pubblici comunali), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 delle presenti norme, nonché - ove il soggetto realizzatore/gestore non sia un Ente pubblico - all'assunzione di specifici obblighi, registrati e trascritti, in ordine al corretto utilizzo dell'attrezzatura e/o dell'impianto e al mantenimento della destinazione d'uso delle strutture realizzate.

6. Nelle aree di cui al presente articolo possono essere ammesse tutte le categorie di intervento di cui alla Parte I, Titolo II, Capo IV nella misura necessaria a garantire:

  • - la rispondenza alle esigenze di pubblica utilità, per i nuovi edifici, impianti e/o servizi;
  • - il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali, per gli edifici, impianti e/o servizi esistenti.

7. Nelle aree di cui al presente articolo gli interventi sono riservati all'Amm./ne Comunale (o all'Ente proprietario, se diverso dall'Amm./ne Comunale), che può attivare i procedimenti espropriativi di legge.

8. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III della Parte III delle presenti norme, nelle aree di cui trattasi è tuttavia ammesso l'intervento di soggetti privati aventi titolo, secondo le seguenti modalità:

  1. a. interventi nel sottosuolo da parte del soggetto privato avente titolo, ammessi purché vengano contestualmente realizzate nel soprasuolo le attrezzature e/o i servizi pubblici e/o di interesse pubblico previsti dal Regolamento Urbanistico, fatte salve le infrastrutture di collegamento tra i livelli. Per i manufatti realizzati dal privato in sottosuolo, oltre ad attrezzature di interesse comune sono ammesse destinazioni di interesse privato quali autorimesse, box-auto, depositi, nonché spazi per commercio al dettaglio, attività direzionali o simili (nei limiti stabiliti dalla "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme), fermo restando il rispetto delle norme regolamentari comunali in materia igienico-sanitaria e delle specifiche disposizioni statali e regionali per ciascuna destinazione d'uso.

In tali casi l'intervento è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con l'Amm./ne Comunale, con la quale sono disciplinati:

  • - le modalità, i tempi e le adeguate garanzie riferite alla realizzazione delle opere in soprasuolo, da eseguirsi da parte del privato avente titolo a propria cura e spese;
  • - il regime giuridico del suolo, con obbligo di cessione gratuita dell'area all'Amm./ne Comunale, salva la proprietà privata del sottosuolo eventualmente interessato dalle opere e/o manufatti privati.
  1. b. interventi nel soprasuolo da parte del soggetto privato avente titolo, finalizzati a realizzare le opere e/o le attrezzature di uso pubblico o di interesse comune, previste dal Regolamento Urbanistico per ciascuna area ad edificazione speciale per standard 'di progetto'. Tali interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con l'Amm./ne Comunale, con la quale sono disciplinati il regime giuridico del suolo, le modalità attuative dell'intervento, nonché le forme di utilizzazione e le competenze sulla manutenzione delle opere realizzate, con adeguate garanzie a tutela dell'interesse pubblico.

9. L'assetto delle singole aree è definito in ragione dell'interesse pubblico, tenuto conto delle indicazioni eventualmente contenute nelle 'schede normative e di indirizzo progettuale' di cui all'elaborato PR_06.

10. In presenza di invarianti strutturali e/o di discipline speciali i progetti di sistemazione delle aree devono garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo II della Parte II delle presenti norme. In particolare, in presenza di spazi pubblici centrali è prescritto il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 67.

11. Gli accessi esistenti ai lotti privati che ricadono all'interno di aree di cui al presente articolo possono essere mantenuti nella fase attuativa - nella ubicazione attuale o in altra ritenuta più idonea dall'Amm./ne Comunale - previa stipula di un'apposita convenzione regolante l'attribuzione degli oneri di realizzazione e di manutenzione degli stessi.

12. Nelle aree destinate a verde attrezzato e a verde sportivo è consentita la realizzazione di attrezzature e sistemazioni per attività sportive, ricreative e/o culturali.

12.bis Nelle aree a verde pubblico possono essere realizzati parcheggi pubblici permeabili scoperti, oltre a modeste attrezzature e sistemazioni di arredo urbano. in ogni caso, nelle aree per standard possono essere sempre realizzati piccoli manufatti utili alla fruizione e alla qualificazione degli spazi urbani. nelle aree a verde pubblico possono essere realizzati adeguamenti viari della viabilità di R.U.

13. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico, gli aventi titolo su aree per standard 'di progetto' possono disporre delle stesse per uso privato, purché tali forme di utilizzazione non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  • - realizzazione di consistenze edilizie;
  • - installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazione di muri di cinta o recinzioni con parti in muratura;
  • - opere eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici o manufatti legittimi esistenti.

14. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico ogni intervento privato nelle aree di cui trattasi è inoltre subordinato alla produzione di un atto unilaterale d'obbligo con esplicita rinuncia al plus-valore derivante dalle opere realizzate.

15. Le dotazioni minime obbligatorie di standard da realizzarsi all'interno delle 'Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi' si intendono soddisfatte per non meno di 24 mq/ab salva diversa previsione della "scheda normativa e di indirizzo progettuale".

16. Le dotazioni minime obbligatorie di standard da realizzarsi all'interno delle 'Aree RC / recupero degli assetti insediativi' si intendono soddisfatte per non meno di 18 mq/ab.

17. Le dotazioni obbligatorie di standard da realizzarsi all'interno delle 'Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi' e delle 'Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali' sono definite e disciplinate direttamente dai relativi Piani Attuativi o Progetti Unitari, nel rispetto dei quantitativi e delle disposizioni contenute nella corrispondente "scheda normativa e di indirizzo progettuale" (Allegato "PR_06" alle presenti norme).

Art.89 Attrezzature e servizi nell'arenile e per la nautica

1. Sono aree, individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000, sulle quali insistono o possono essere realizzate strutture adibite (o da adibirsi) alle attrezzature e servizi da realizzarsi nell'arenile e per la nautica. Tali aree e strutture possono essere realizzate anche da soggetti privati, singoli o associati.

2. La realizzazione, la trasformazione o l'ampliamento delle attrezzature, impianti, servizi e infrastrutture ricadenti nelle aree di cui al presente articolo sono definiti negli articoli seguenti dal Piano degli Arenili in modo correlato e proporzionato alle esigenze funzionali degli Enti competenti o soggetti gestori per le parti non in contrasto con le schede di trasformazione.

Art. 89 bis Accesso alla duna mobile

1. È sempre vietato accedere, percorrere e sostare all'interno della duna mobile. L'attraversamento della medesima per raggiungere la spiaggia sarà consentito solo lungo i percorsi individuati nella cartografia di cui all'elaborato progettuale PR_02.

2. AREE DI SOSTA STAGIONALI PER VEICOLI POTRANNO ESSERE REALIZZATE ESCLUSIVAMENTE LADDOVE NON VI SIA PRESENZA DI CORDONE DUNALE; IL REGOLAMENTO URBANISTICO INDIVIDUA COME AMBITI PREFERENZIALI LOCALIZZATIVI LE AREE POSTE AL CONFINE NORD DEL TERRITORIO COMUNALE E QUELLE POSTE NELLE VICINANZE DEL DOPOLAVORO FERROVIERI E FIUMARA COSÌ COME INDICATE CON APPOSITO SEGNO GRAFICO IN CARTOGRAFIA. I PROGETTI DOVRANNO ESSERE CORREDATI DI RELAZIONE DI INCIDENZA E ASSOGGETTATI A VALUTAZIONE DI CUI ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA.

3. L'amministrazione comunale, per le aree di propria competenza, nonché gli altri soggetti pubblici e privati aventi titolo, provvederanno alla sistemazione degli accessi alla spiaggia con attraversamento della duna mobile in modo da eliminare l'ortogonalità rispetto alla linea di costa. Il fondo del percorso dovrà essere naturale o sistemato preferibilmente con tavole di legno appoggiate al suolo e collegate fra loro. lungo tutto il tratto di duna mobile attraversato dall'accesso al mare dovrà essere realizzata, ai lati del percorso, una "recinzione alla maremmana" con pali e filagne di castagno.

4. Il sistema di accessi dovrà individuare idonei tracciati percorribili dai portatori di handicap fino alla spiaggia.

Art. 89 ter L'arenile e il suo utilizzo

L'uso degli arenili è disciplinato secondo i seguenti settori omogenei di intervento:

L’USO DEGLI ARENILI È DISCIPLINATO SECONDO I SEGUENTI SETTORI OMOGENEI DI INTERVENTO:

1. SETTORE A: SETTORE DELIMITATO TRA LE VIE DELL’INFANZIA E POLIZIANO ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI MARINA DI GROSSETO; DETTO SETTORE RICOMPRENDE LA PARTE DI ARENILE MAGGIORMENTE ANTROPIZZATA CON MASSICCIA PRESENZA DI STRUTTURE TURISTICO/RICETTIVE E, CONSEGUENTEMENTE, CARATTERIZZATA DALLA TOTALE ELIMINAZIONE DELLA ORIGINARIA DUNA MOBILE.

DISCIPLINA PER IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE:

  • - SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE SONO CONSENTITI GLI INTERVENTI EDILIZI PREVISTI PER LA CLASSE 6, FATTE SALVE LE LIMITAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO E CON ESCLUSIONE DELLA SOSTITUZIONE EDILIZIA;
  • - IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, QUALORA LA SUL DELLO STABILIMENTO BALNEARE RISULTASSE MINORE, È AMMESSO L’INCREMENTO DELLA STESSA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 300,00. E’ AMMESSO IL MANTENIMENTO DELLA SUL ESISTENTE, ANCHE SE ESUBERANTE RISPETTO AL LIMITE PRECEDENTEMENTE DESCRITTO, A CONDIZIONE CHE NE VENGA DIMOSTRATA L’EFFETTIVA LEGITTIMITÀ;
  • - I MANUFATTI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEVONO ESSERE REALIZZATI AD UN SOLO LIVELLO CON L’ALTEZZA MASSIMA IN GRONDA, INFERIORE OD UGUALE A MT. 3,50. TALI MANUFATTI DOVRANNO RIFERIRSI AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA “PASSEGGIATA A MARE” RELATIVAMENTE AGLI ALLINEAMENTI SUL FRONTE DELLA STESSA ED ALLA QUOTA D’IMPIANTO;
  • - SONO PREFERIBILMENTE AMMESSE COPERTURE CON FALDA SINGOLA O DOPPIA DI PENDENZA MASSIMA DEL 30%. LA LINEA DI MASSIMA PENDENZA DELLA COPERTURA DEVE ESSERE PREFERIBILMENTE ORTOGONALE ALLA LINEA DI COSTA;
  • - È AMMESSO UN ESUBERO DI SUPERFICIE PAVIMENTATA ESTERNA PERMEABILE, SU TUTTO IL PERIMETRO DEI FABBRICATI DELLO STABILIMENTO DI MT. 1,50 RISPETTO ALLA SUPERFICIE COPERTA;
  • - È AMMESSA ULTERIORE SUPERFICIE PAVIMENTATA ESTERNA, PURCHÉ PERMEABILE, PREFERIBILMENTE LIGNEA, PER LA DEFINIZIONE DELLE SUPERFICI ATTREZZATE A CORREDO DELLO STABILIMENTO. TALI SUPERFICI POSSONO ESSERE DELIMITATE DA STRUTTURE IN LEGNO DI ALTEZZA MASSIMA PARI A MT. 1,00. NELL’AMBITO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE, È CONSENTITA LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA DELLA DIMENSIONE DI MQ 100,00 APPOGGIATA AL SUOLO. E’ AMMESSA ANCHE LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA PRATICA DELLE TIPICHE DISCIPLINE DA SPIAGGIA;
  • - OLTRE ALLA SUL DI MQ. 300,00 È AMMISSIBILE LA REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA, COSTRUITA CON LE MEDESIME MODALITÀ DEL MANUFATTO PRINCIPALE, AL QUALE DEVE ESSERE POSTA IN ADERENZA, DI SUPERFICIE MASSIMA PARI AL 30% DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DELLO STABILIMENTO;
  • - GLI INFISSI DEVONO ESSERE REALIZZATI IN LEGNO O IN PVC SIMIL LEGNO;
  • - I VIALETTI DI ACCESSO AGLI STABILIMENTI BALNEARI DEVONO ESSERE REALIZZATI CON STRUTTURE PERMEABILI, NON SOTTOFONDATE.

DISCIPLINA PER LE NUOVE PREVISIONI:

  • - NELL’AMBITO A1 È CONSENTITA LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO STABILIMENTO BALNEARE, AVENTE CARATTERISTICHE DI SPECIALIZZAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP, SPECIFICATAMENTE INDICATO NELL’ELABORATO GRAFICO PROGETTUALE, NELLA ZONA DI ARENILE ANTISTANTE LA EX COLONIA SNIA VISCOSA DENOMINATA “VILLA GAIA”; LA REALIZZAZIONE DI TALE NUOVA PREVISIONE DOVRÀ ATTENERSI ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE INDICATE PER IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.

PER L’INTERO SETTORE A:

  • - È AMMESSA L’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI TORRETTE DI AVVISTAMENTO PER LA SICUREZZA IN MARE;
  • - SONO AMMESSI MANUFATTI PRECARI E TEMPORANEI A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE, ANCORATI AL SUOLO, PRIVI DI OPERE DI FONDAZIONE, REALIZZATI CON MATERIALI ECOCOMPATIBILI, PREFERIBILMENTE IN LEGNO, DEI QUALI DOVRÀ ESSERE GARANTITA LA RIMOZIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE TURISTICA CON IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, COMUNQUE NEL LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI MQ. 60,00 DI SUL;
  • - È AMMESSA, ALTRESÌ, L’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI STRUTTURE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE E SPETTACOLI FINALIZZATE A VALORIZZARE L’OFFERTA TURISTICA. I PIANI DI SETTORE DI REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DELL’ARENILE E DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA, NONCHÉ I DISPOSITIVI SINDACALI INERENTI LA STAGIONE TURISTICA, POTRANNO DEFINIRE LE TIPOLOGIE ED I LIMITI DIMENSIONALI DI TALI MANUFATTI PRECARI.

2. SETTORE B: SETTORE DELIMITATO TRA LA VIA POLIZIANO ED IL LIMITE SINISTRO DEL CENTRO ABITATO DI MARINA DI GROSSETO. DETTO SETTORE, IN CONSIDERAZIONE DI ELEMENTI NON PERFETTAMENTE OMOGENEI AL PROPRIO INTERNO, È SUDDIVISO IN DUE ULTERIORI AMBITI DEFINITI RISPETTIVAMENTE B1 (AMBITO RICOMPRESO TRA VIA POLIZIANO ED IL LIMITE DESTRO DELL’IPOTETICO PROLUNGAMENTO DELL’AREA DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE) E B2 (AMBITO ANTISTANTE LA NUOVA ZONA DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE FINO AL LIMITE SINISTRO DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE).

DISCIPLINA PER LE NUOVE PREVISIONI NELL’AMBITO B1:

  • - È CONSENTITA LA REALIZZAZIONE DI N.2 SCUOLE DI VELA, SU CONCESSIONI DEMANIALI ADIACENTI, COME RIPORTATO NEGLI ELABORATI PROGETTUALI PR_02, PR_03;
  • - PER TALI STRUTTURE È AMMESSA UNA SUL COMPLESSIVA MASSIMA DI MQ. 100,00 DA RIPARTIRSI MEDIANTE ACCORDO TRA LE PARTI. E’ AMMESSA LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORE SUL PER MQ. 50,00 CADAUNO PER RIMESSAGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE;
  • - TALI STRUTTURE DEVONO ESSERE REALIZZATE AD UN SOLO LIVELLO CON L’ALTEZZA MASSIMA IN GRONDA, INFERIORE OD UGUALE A MT. 3,50;
  • - SONO PREFERIBILMENTE AMMESSE COPERTURE CON FALDA SINGOLA O DOPPIA DI PENDENZA MASSIMA DEL 30%. LA LINEA DI MASSIMA PENDENZA DELLA COPERTURA DEVE ESSERE PREFERIBILMENTE ORTOGONALE ALLA LINEA DI COSTA;
  • - È AMMESSO UN ESUBERO DI SUPERFICIE PAVIMENTATA ESTERNA PERMEABILE, SU TUTTO IL PERIMETRO DEI FABBRICATI DELLE SCUOLE DI VELA, DI MT. 1,50 RISPETTO ALLA SUPERFICIE COPERTA;
  • - È AMMESSA ULTERIORE SUPERFICIE PAVIMENTATA ESTERNA, PURCHÈ PERMEABILE, PREFERIBILMENTE LIGNEA, PER LA DEFINIZIONE DELLE SUPERFICI ATTREZZATE A CORREDO DELLE SCUOLE DI VELA. TALI SUPERFICI POSSONO ESSERE DELIMITATE DA STRUTTURE IN LEGNO DI ALTEZZA MASSIMA PARI A MT. 1,00;
  • - OLTRE ALLA SUL DI MQ. 100,00, È AMMISSIBILE LA REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA, COSTRUITA CON LE MEDESIME MODALITÀ DEL MANUFATTO PRINCIPALE, AL QUALE DEVE ESSERE POSTA IN ADERENZA, DI SUPERFICIE MASSIMA PARI AL 30% DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DELLE SCUOLE DI VELA;
  • - GLI INFISSI DEVONO ESSERE REALIZZATI IN LEGNO O IN PVC SIMIL LEGNO;
  • - I VIALETTI DI ACCESSO ALLE SCUOLE DEVONO ESSERE REALIZZATI CON STRUTTURE PERMEABILI NON SOTTOFONDATE;
  • - È PREVISTA INOLTRE LA REALIZZAZIONE DI UN’AREA PER LA POSA IN OPERA DI OMBRELLONI, ATTREZZATA CON STRUTTURE LIGNEE A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE DI SUL PARI A MQ. 60,00;
  • - È AMMESSA L’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI TORRETTE DI AVVISTAMENTO PER LA SICUREZZA IN MARE;
  • - SONO AMMESSI MANUFATTI PRECARI E TEMPORANEI A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE, ANCORATI AL SUOLO, PRIVI DI OPERE DI FONDAZIONE, REALIZZATI CON MATERIALI ECOCOMPATIBILI, PREFERIBILMENTE IN LEGNO, DEI QUALI DOVRÀ ESSERE GARANTITA LA RIMOZIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE TURISTICA CON IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, COMUNQUE NEL LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI MQ. 60,00 DI SUL;
  • - IL PIANO DI SETTORE DI REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DELL’ARENILE, NONCHÉ I DISPOSITIVI SINDACALI INERENTI LA STAGIONE BALNEARE, POTRANNO DEFINIRE LE TIPOLOGIE ED I LIMITI DIMENSIONALI DI TALI MANUFATTI PRECARI, ENTRO LA SUL MASSIMA DI CUI ALL’ALINEA PRECEDENTE;
  • - I NUOVI MANUFATTI DOVRANNO ESSERE UBICATI IN MANIERA TALE DA GARANTIRE IL RISPETTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI TRATTI DI DUNA MOBILE PRESENTI NEL SETTORE, MEDIANTE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA. A TALE SCOPO È DEFINITA UNA ZONA DI RISPETTO INEDIFICABILE INDIVIDUATA NELLE SCHEDE NORMATIVE. E’ FATTO OBBLIGO AI PROPRIETARI E/O GESTORI DELLE NUOVE STRUTTURE DI PREVISIONE, INSERITE NEL PRESENTE SETTORE, DI PROVVEDERE ALLA TUTELA, RICOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DELLA RETROSTANTE PARTE DI DUNA, SECONDO I CRITERI PROPRI DELL’INGEGNERIA NATURALISTICA;
  • - AL FINE DI TUTELARE IL SISTEMA DUNALE ESISTENTE NON SONO AMMESSE AREE PER LA SOSTA STANZIALE A SERVIZIO DEI MANUFATTI PREVISTI; GLI STANDARD RELATIVI DOVRANNO ESSERE SODDISFATTI IN LATO SX DEL CANALE SAN ROCCO, ANCHE MEDIANTE CONVENZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI DETTE SUPERFICI SU AREE PUBBLICHE.

DISCIPLINA PER LE NUOVE PREVISIONI NELL’AMBITO B2:

  • - È AMMESSA L’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI TORRETTE DI AVVISTAMENTO PER LA SICUREZZA IN MARE;
  • - SONO AMMESSI MANUFATTI PRECARI E TEMPORANEI A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE, ANCORATI AL SUOLO, PRIVI DI OPERE DI FONDAZIONE, REALIZZATI CON MATERIALI ECOCOMPATIBILI, PREFERIBILMENTE IN LEGNO, DEI QUALI DOVRÀ ESSERE GARANTITA LA RIMOZIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE TURISTICA CON IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, COMUNQUE NEL LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI MQ. 60,00 DI SUL;
  • - IL PIANO DI SETTORE DI REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DELL’ARENILE, NONCHÉ I DISPOSITIVI SINDACALI INERENTI LA STAGIONE BALNEARE, POTRANNO DEFINIRE LE TIPOLOGIE ED I LIMITI DIMENSIONALI DI TALI MANUFATTI PRECARI, ENTRO LA SUL MASSIMA DI CUI ALL’ALINEA PRECEDENTE;
  • - I NUOVI MANUFATTI PRECARI DOVRANNO ESSERE UBICATI IN MANIERA TALE DA GARANTIRE IL RISPETTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI TRATTI DI DUNA MOBILE PRESENTI NEL SETTORE EDIANTE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA.

3. SETTORE C: SETTORE DELIMITATO RISPETTIVAMENTE TRA LE VIE DELL’ELBA E IL LIMITE ESTERNO DELLO STABILIMENTO DELLE FF.SS. IN ADIACENZA AL CENTRO ABITATO DI MARINA DI GROSSETO; DETTO SETTORE COMPRENDE LA PARTE DI ARENILE CARATTERIZZATA DALLA PRESENZA DI STRUTTURE BALNEARI E, NELLO STESSO TEMPO, DALLA PRESENZA DI AMBITI APPREZZABILI DI DUNA MOBILE.

DISCIPLINA PER IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE:

  • - SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, SONO CONSENTITI GLI INTERVENTI EDILIZI PREVISTI PER LA CLASSE 6, FATTE SALVE LE LIMITAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO E CON ESCLUSIONE DELLA SOSTITUZIONE EDILIZIA;
  • - IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, QUALORA LA SUL DELLO STABILIMENTO BALNEARE RISULTASSE MINORE, È AMMESSO L’INCREMENTO DELLA STESSA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 300,00. E’ AMMESSO IL MANTENIMENTO DELLA SUL ESISTENTE, ANCHE SE ESUBERANTE RISPETTO AL LIMITE PRECEDENTEMENTE DESCRITTO, A CONDIZIONE CHE NE VENGA DIMOSTRATA L’EFFETTIVA LEGITTIMITÀ;
  • - I MANUFATTI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEVONO ESSERE REALIZZATI AD UN SOLO LIVELLO CON L’ALTEZZA MASSIMA IN GRONDA INFERIORE OD UGUALE A MT. 3,50;
  • - SONO PREFERIBILMENTE AMMESSE COPERTURE CON FALDA SINGOLA O DOPPIA DI PENDENZA MASSIMA DEL 30%. LA LINEA DI MASSIMA PENDENZA DELLA COPERTURA DEVE ESSERE PREFERIBILMENTE ORTOGONALE ALLA LINEA DI COSTA;
  • - È AMMESSO UN ESUBERO DI SUPERFICIE PAVIMENTATA ESTERNA, PERMEABILE, SU TUTTO IL PERIMETRO DEI FABBRICATI DELLO STABILIMENTO, DI MT. 1,50 RISPETTO ALLA SUPERFICIE COPERTA;
  • - È AMMESSA ULTERIORE SUPERFICIE PAVIMENTATA ESTERNA, PURCHÉ PERMEABILE, PREFERIBILMENTE LIGNEA, PER LA DEFINIZIONE DELLE SUPERFICI ATTREZZATE A CORREDO DELLO STABILIMENTO. TALI SUPERFICI POSSONO ESSERE DELIMITATE DA STRUTTURE IN LEGNO DI ALTEZZA MASSIMA PARI A MT. 1,00. NELL’AMBITO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE, È CONSENTITA LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA DELLA DIMENSIONE DI MQ. 100,00 APPOGGIATA AL SUOLO. E’ AMMESSA ANCHE LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA PRATICA DELLE TIPICHE DISCIPLINE DA SPIAGGIA;
  • - OLTRE ALLA SUL DI MQ. 300,00, È AMMISSIBILE LA REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA, COSTRUITA CON LE MEDESIME MODALITÀ DEL MANUFATTO PRINCIPALE, AL QUALE DEVE ESSERE POSTA IN ADERENZA, DI SUPERFICIE MASSIMA PARI AL 30% DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DELLO STABILIMENTO;
  • - GLI INFISSI DEVONO ESSERE REALIZZATI IN LEGNO O IN PVC SIMIL LEGNO;
  • - I VIALETTI DI ACCESSO AGLI STABILIMENTI BALNEARI DEVONO ESSERE REALIZZATI CON STRUTTURE PERMEABILI NON SOTTOFONDATE.

DISCIPLINA PER LE NUOVE PREVISIONI:

  • - ALL’INTERNO DEL PRESENTE SETTORE È CONSENTITA LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO STABILIMENTO BALNEARE SPECIFICATAMENTE INDICATO NEGLI ELABORATI PROGETTUALI PR_02, PR_03, NELLA ZONA DI ARENILE ANTISTANTE LA EX COLONIA ESTIVA “SARAGAT”, IN UN TRATTO DI ARENILE DOVE SI REGISTRA LA COMPLETA ASSENZA DI DUNA MOBILE;
  • - LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO STABILIMENTO BALNEARE DI SUL MASSIMA PARI A MQ. 100,00 DOVRÀ ATTENERSI ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE INDICATE PER IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE;
  • - È PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DI VELA, NELLA ZONA DI ARENILE ANTISTANTE LA EX COLONIA ESTIVA “SAN ROCCO”, IN UN TRATTO DI ARENILE DOVE SI REGISTRA LA COMPLETA ASSENZA DI DUNA MOBILE, DI SUL PARI A MQ. 100,00, COMPRENSIVA DELLA SUL DI MQ. 50,00 PER RIMESSAGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE, PER LE CUI SPECIFICHE REALIZZATIVE SI RINVIA A QUANTO DISCIPLINATO PER IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE;
  • - È AMMESSA L’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI TORRETTE DI AVVISTAMENTO PER LA SICUREZZA IN MARE;
  • - SONO AMMESSI MANUFATTI PRECARI E TEMPORANEI A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE, ANCORATI AL SUOLO, PRIVI DI OPERE DI FONDAZIONE, REALIZZATI CON MATERIALI ECOCOMPATIBILI, PREFERIBILMENTE IN LEGNO, DEI QUALI DOVRÀ ESSERE GARANTITA LA RIMOZIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE TURISTICA CON IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, COMUNQUE NEL LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI MQ. 60,00 DI SUL;
  • - IL PIANO DI SETTORE DI REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DELL’ARENILE, NONCHÉ I DISPOSITIVI SINDACALI INERENTI LA STAGIONE BALNEARE, POTRANNO DEFINIRE LE TIPOLOGIE ED I LIMITI DIMENSIONALI DI TALI MANUFATTI PRECARI, ENTRO LA SUL MASSIMA DI CUI ALL’ALINEA PRECEDENTE;
  • - I NUOVI MANUFATTI DOVRANNO ESSERE UBICATI IN MANIERA TALE DA GARANTIRE IL RISPETTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI TRATTI DI DUNA MOBILE PRESENTI NEL SETTORE, MEDIANTE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA. A TALE SCOPO È DEFINITA UNA ZONA DI RISPETTO INEDIFICABILE INDIVIDUATA NELLE SCHEDE NORMATIVE. E’ FATTO OBBLIGO AI PROPRIETARI E/O GESTORI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE NUOVE STRUTTURE DI PREVISIONE, INSERITI NEL PRESENTE SETTORE, DI PROVVEDERE ALLA TUTELA, RICOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DELLA RETROSTANTE PARTE DI DUNA, SECONDO I CRITERI PROPRI DELL’INGEGNERIA NATURALISTICA;
  • - AL FINE DI TUTELARE IL SISTEMA DUNALE ESISTENTE NON SONO AMMESSE AREE PER LA SOSTA STANZIALE A SERVIZIO DEI MANUFATTI PREVISTI; GLI STANDARD RELATIVI DOVRANNO ESSERE SODDISFATTI IN LATO DX DEL CANALE SAN ROCCO ANCHE MEDIANTE CONVENZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI DETTE SUPERFICI SU AREE PUBBLICHE.

4. SETTORE “D”: SETTORE SUDDIVISO IN TRE DISTINTI AMBITI IDENTIFICABILI RISPETTIVAMENTE IN D1 (AMBITO COMPRESO TRA IL SETTORE C DI MARINA DI GROSSETO E LA FASCIA DI RISPETTO DELLA DIACCIA BOTRONA), D2 (AMBITO COMPRESO TRA L’AMBITO B2 ED IL SETTORE E), D3 (AMBITO COMPRESO TRA IL SETTORE E ED IL LIMITE DEL PARCO DELLA MAREMMA):

  • - PER GLI ESISTENTI PUNTI DI RISTORO SONO AMMESSI GLI INTERVENTI PREVISTI PER LA CLASSE 3;
  • - È AMMESSA L’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI TORRETTE DI AVVISTAMENTO PER LA SICUREZZA IN MARE;
  • - È AMMESSA, LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI PRECARI E STAGIONALI A SERVIZIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI GIÀ RILASCIATE ALLA DATA DI ADOZIONE DEL RU; TALI MANUFATTI, ANCORATI AL SUOLO, PRIVI DI OPERE DI FONDAZIONE, SARANNO REALIZZATI CON MATERIALI ECOCOMPATIBILI, PREFERIBILMENTE IN LEGNO, DEI QUALI DOVRÀ ESSERE GARANTITA LA RIMOZIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE TURISTICA CON IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, COMUNQUE NEL LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI MQ. 60,00 DI SUL;
  • - IL PIANO DI SETTORE DI REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DELL’ARENILE, NONCHÉ I DISPOSITIVI SINDACALI INERENTI LA STAGIONE BALNEARE POTRANNO DEFINIRE LE TIPOLOGIE ED I LIMITI DIMENSIONALI DI TALI MANUFATTI PRECARI, ENTRO LA SUL MASSIMA DI CUI ALL’ALINEA PRECEDENTE;
  • - I NUOVI MANUFATTI DOVRANNO ESSERE UBICATI IN MANIERA TALE DA GARANTIRE IL RISPETTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI TRATTI DI DUNA MOBILE PRESENTI NEL SETTORE, MEDIANTE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA. E’ FATTO OBBLIGO AI PROPRIETARI E/O GESTORI DEI PUNTI DI RISTORO E DELLE NUOVE STRUTTURE PRECARIE, INSERITI E AMMESSI NEL PRESENTE SETTORE, DI PROVVEDERE ALLA TUTELA, RICOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DELLA RETROSTANTE PARTE DI DUNA, SECONDO I CRITERI PROPRI DELL’INGEGNERIA NATURALISTICA.

5. SETTORE “E”: SETTORE DELIMITATO NELLO SPAZIO ANTISTANTE IL CENTRO ABITATO DI PRINCIPINA A MARE, RAPPRESENTANDO LA PARTE MAGGIORMENTE ANTROPIZZATA DELL’ARENILE DELLA FRAZIONE.

DISCIPLINA PER IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE:

  • - SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, SONO CONSENTITI GLI INTERVENTI EDILIZI PREVISTI PER LA CLASSE 6, FATTE SALVE LE LIMITAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO E CON ESCLUSIONE DELLA SOSTITUZIONE EDILIZIA;
  • - NEL CASO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, QUALORA LA SUL DELLO STABILIMENTO BALNEARE RISULTASSE MINORE, È AMMESSO L’INCREMENTO DELLA STESSA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 300,00. E’ AMMESSA LA RIPROPOSIZIONE DELLA SUL ESISTENTE, ANCHE SE ESUBERANTE RISPETTO AL LIMITE PRECEDENTEMENTE DESCRITTO, A CONDIZIONE CHE NE VENGA DIMOSTRATA L’EFFETTIVA LEGITTIMITÀ;
  • - I MANUFATTI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEVONO ESSERE REALIZZATI AD UN SOLO LIVELLO CON L’ALTEZZA MASSIMA IN GRONDA, INFERIORE OD UGUALE A MT. 3,50;
  • - SONO PREFERIBILMENTE AMMESSE COPERTURE CON FALDA SINGOLA O DOPPIA DI PENDENZA MASSIMA DEL 30%. LA LINEA DI MASSIMA PENDENZA DELLA COPERTURA DEVE ESSERE PREFERIBILMENTE ORTOGONALE ALLA LINEA DI COSTA;
  • - È AMMESSO UN ESUBERO DI SUPERFICIE PAVIMENTATA ESTERNA PERMEABILE, SU TUTTO IL PERIMETRO DEI FABBRICATI DELLO STABILIMENTO DI MT 1,50 RISPETTO ALLA SUPERFICIE COPERTA;
  • - È AMMESSA ULTERIORE SUPERFICIE PAVIMENTATA ESTERNA, PURCHÈ PERMEABILE, PREFERIBILMENTE LIGNEA, PER LA DEFINIZIONE DELLE SUPERFICI ATTREZZATE A CORREDO DELLO STABILIMENTO. TALI SUPERFICI POSSONO ESSERE DELIMITATE DA STRUTTURE IN LEGNO DI ALTEZZA MASSIMA PARI A MT 1,00. NELL’AMBITO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE, È CONSENTITA LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA DELLA DIMENSIONE DI MQ 100,00 APPOGGIATA AL SUOLO. E’ AMMESSA ANCHE LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA PRATICA DELLE TIPICHE DISCIPLINE DA SPIAGGIA;
  • - OLTRE ALLA SUL DI MQ 300,00, È AMMISSIBILE LA REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA, COSTRUITA CON LE MEDESIME MODALITÀ DEL MANUFATTO PRINCIPALE, AL QUALE DEVE ESSERE POSTA IN ADERENZA, DI SUPERFICIE MASSIMA PARI AL 30% DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DELLO STABILIMENTO;
  • - GLI INFISSI DEVONO ESSERE REALIZZATI IN LEGNO O IN PVC SIMIL LEGNO;
  • - I VIALETTI DI ACCESSO AGLI STABILIMENTI BALNEARI DEVONO ESSERE REALIZZATI CON STRUTTURE PERMEABILI NON SOTTO FONDATE.

DISCIPLINA PER LE NUOVE PREVISIONI:

  • - È PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO STABILIMENTO BALNEARE, A SERVIZIO DEL CAMPEGGIO COMUNALE, SPECIFICAMENTE INDICATO NEGLI ELABORATI PROGETTUALI PR_02 E PR_03;
  • - LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO STABILIMENTO BALNEARE DI SUL MASSIMA PARI A MQ. 100,00 DOVRÀ ATTENERSI ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE INDICATE PER IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE;
  • - È AMMESSA L’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI TORRETTE DI AVVISTAMENTO PER LA SICUREZZA IN MARE;
  • - SONO AMMESSI MANUFATTI PRECARI E TEMPORANEI A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE, ANCORATI AL SUOLO, PRIVI DI OPERE DI FONDAZIONE, REALIZZATI CON MATERIALI ECOCOMPATIBILI, PREFERIBILMENTE IN LEGNO, DEI QUALI DOVRÀ ESSERE GARANTITA LA RIMOZIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE TURISTICA CON IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, COMUNQUE NEL LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI MQ. 60,00 DI SUL;
  • - IL PIANO DI SETTORE DI REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DELL’ARENILE, NONCHÉ I DISPOSITIVI SINDACALI INERENTI LA STAGIONE BALNEARE, POTRANNO DEFINIRE LE TIPOLOGIE ED I LIMITI DIMENSIONALI DI TALI MANUFATTI PRECARI, ENTRO LA SUL MASSIMA DI CUI ALL’ALINEA PRECEDENTE;
  • - I NUOVI MANUFATTI DOVRANNO ESSERE UBICATI IN MANIERA TALE DA GARANTIRE IL RISPETTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI TRATTI DI DUNA MOBILE PRESENTI NEL SETTORE, MEDIANTE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA. A TALE SCOPO È DEFINITA UNA ZONA DI RISPETTO INEDIFICABILE INDIVIDUATA NELLA SCHEDA NOEMATIVA. E’ FATTO OBBLIGO AI PROPRIETARI E/O GESTORI DEI PUNTI DI RISTORO E DELLE NUOVE STRUTTURE PRECARIE, INSERITI E AMMESSI NEL PRESENTE SETTORE, DI PROVVEDERE ALLA TUTELA, RICOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DELLA RETROSTANTE PARTE DI DUNA, SECONDO I CRITERI PROPRI DELL’INGEGNERIA NATURALISTICA;
  • - AL FINE DI TUTELARE IL SISTEMA DUNALE ESISTENTE NON SONO AMMESSE AREE PER LA SOSTA STANZIALE A SERVIZIO DEI MANUFATTI PREVISTI; GLI STANDARD RELATIVI DOVRANNO ESSERE SODDISFATTI NEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE E NELLE STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI, -ANCHE MEDIANTE CONVENZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI DETTE SUPERFICI SU AREE PUBBLICHE.

SETTORE “P”: CORRISPONDE ALL’AREA A PREVISIONE “PORTUALE “ IN PROSSIMITÀ DELLA FOCE DEL CANALE “S. ROCCO”.

Art. 89 quater Disciplina dei punti di ristoro sull'arenile

1. il Regolamento Urbanistico conferma il numero e la localizzazione dei punti di ristoro esistenti alla data di sua adozione.

2. Per gli esistenti punti di ristoro sono ammessi gli interventi previsti per la classe 3

3. è fatto obbligo ai proprietari e/o gestori dei punti di ristoro, ricadenti in area di duna mobile, di predisporre, entro sei mesi dalla approvazione del presente regolamento urbanistico, un adeguato progetto di sistemazione ambientale della stessa, che provveda alla tutela, ricostituzione e manutenzione di una limitrofa parte di duna mobile, specificamente indicata da elaborati progettuali, secondo i criteri propri dell'ingegneria naturalistica.

Art. 89 quinquies Condizioni per la fattibilità degli interventi

1. Le prescrizioni di cui al presente articolo, disciplinano gli interventi edilizi e ambientali previsti all'interno della fascia costiera, di cui alla perimetrazione individuata all'art. 89 bis, e sono finalizzate al controllo degli effetti sulle dinamiche dei seguenti sistemi ambientali:

  • - complessi dunali e relative componenti floristiche;
  • - linea di costa ed erosione delle spiagge;
  • - insediamenti e infrastrutture esistenti;
  • - emergenze ambientali, paesaggistiche e storiche;
  • - vegetazione forestale;

Tutti gli interventi non dovranno determinare:

  • - demolizione delle strutture dunali esistenti;
  • - alterazione e/o instabilità della duna con conseguente degrado della vegetazione pioniera;
  • - riduzione della fascia vegetazionale posta in posizione retrodunale e danni agli ecosistemi pinetati;
  • - degrado idrogeologico, quale ingressione marina, subsidenza dovuta a sfruttamento della falda, perdita della falda sospesa dunale e conseguente riduzione della risorsa idrica dolce necessaria a garantire l'alimentazione della vegetazione dunale e retro dunale;
  • - nuovi accessi pubblici e privati al litorale; dovranno essere altresì previste opere di riqualificazione e conservazione degli accessi esistenti\. [A-Z]er gli interventi puntualmente previsti dal ru, potranno essere valutate dall'ufficio proposte progettuali compatibili con il contesto ambientale di riferimento;

2. È ammessa l'impermeabilizzazione dei terreni solamente per la realizzazione degli interventi edilizi puntualmente previsti dal RU, fermo restando il principio della generale disincentivazione.

  • - al fine di controllare e prevenire i fenomeni di ingressione delle acque marine nell'entroterra, la realizzazione di opere semi-interrate e/o interrate non potrà superare la quota di profondità di ml. 1,00.
  • - le nuove strutture previste dal presente ru dovranno dotarsi di sottoservizi aventi le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico di provenienza esterna all'ambito costiero, raccordo alla rete fognaria comunale, aree a parcheggio da realizzarsi in area retrostante il cordone dunale e comunque localizzate compatibilmente con il sistema ambientale di riferimento.
  • - è vietata la realizzazione di nuovi scarichi di acque nere nel sottosuolo e scarico/deposito di materiali eterogenei nell'area dunale.
  • - gli interventi dovranno prevedere il mantenimento o, in caso di degrado, il ripristino del cuneo morfo- vegetazionale, mediante recinzioni con staccionate alla maremma e altre opere di ingegneria naturalistica.
  • - nel caso in cui gli interventi edilizi determinino una riduzione delle superfici dei popolamenti pinetati, qualora ammissibili, dovranno essere attivate idonee proposte di "compensazione forestale".
  • - DAL PUNTO DI VISTA GEOMORFOLOGICO GLI INTERVENTI RICADONO IN UNA ZONA SOGGETTA ALL’AZIONE EROSIVA SIA DEL VENTO CHE DEL MOTO ONDOSO. DOVRA’ ESSERE VALUTATA LA COMPATIBILITA’ DEL PROGETTO DI CIASCUN INTERVENTO CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA’ RISCONTRATE, RICORRENDO AD EVENTUALI INTERVENTI DI PROTEZIONE PER LE STRUTTURE E A TUTTA QUELLA SERIE DI AZIONI NECESSARIE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE COSTIERO, SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

Art.90 Aree cimiteriali e fasce di rispetto

1. Le aree cimiteriali, comprendenti sia gli insediamenti cimiteriali esistenti che le porzioni di terreno adiacenti destinate a futuri ampliamenti sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000.

2. All'interno delle aree sono consentiti esclusivamente interventi di adeguamento e/o di ampliamento degli insediamenti cimiteriali. L'intervento su dette aree è riservato all'Amm./ne Comunale.

3. Attorno alle aree cimiteriali sono da considerarsi le relative fasce di rispetto consistenti in 100 ml e per quanto attiene il Cimitero della Misericordia in 50 ml. La fascia è soggetta alle disposizioni di cui al successivo comma.

4. All'interno della fascia di rispetto sono ammessi, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, i seguenti interventi pubblici e/o di interesse pubblico:

  • - futuri ampliamenti cimiteriali non diversamente localizzati
  • - parcheggi pubblici e aree verdi e/o pavimentate a servizio del cimitero;
  • - interventi per la riduzione del rischio idraulico;
  • - opere di adeguamento stradale;
  • - reti infrastrutturali e/o impianti tecnologici
  • - i chioschi per la vendita dei fiori e degli arredi cimiteriali.

5. Sono altresì ammessi i seguenti interventi e/o attività a carattere privato:

  • - pratiche agricole (ivi comprese, nel territorio aperto, quelle aziendali).

6. Nelle fasce di rispetto:

  • - non è consentita la realizzazione e/o la installazione di costruzioni o manufatti di qualsivoglia tipologia, ancorché interrati o reversibili;
  • - sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dalla classificazione ad essi attribuita, purché non comportanti incremento superficie coperta (Sc) o di volume (V).
  • - per le sole fasce di rispetto cimiteriali, sugli edifici esistenti, sono ammessi gli interventi urbanistico edilizi previsti dalla classificazione ad essi attribuita, non ammettendo comunque interventi superiori alla ristrutturazione edlizia R4, con addizioni volumetriche nel limite del 10% del volume esistente legittimo riferito al singolo edificio principale.

7. Per quanto non specificamente disposto dal presente articolo si rinvia alle vigenti leggi sanitarie ed alle specifiche disposizioni in materia di polizia mortuaria.

8. Per le attrezzature puntuali e le infrastrutture lineari esistenti e di progetto, nel territorio comunale, si rinvia alla vigente normativa per quanto concerne la definizione delle relative fasce di rispetto, ancorché non riportate in cartografia, ed agli interventi edilizi ammissibili, fatte salve eventuali più restrittive disposizione del R.U.

9. Per gli interventi relativi alla mobilità di progetto MO1 e MO55, allegati alla relazione geologico idraulica, si rinvia alle prescrizioni ivi contenute.

Art.91 Impianto delle Strillaie

1. Negli elaborati cartografici PR_02 su base C.T.R. in scala 1:10.000 è indicata con apposito segno grafico in località Strillaie un impianto per la selezione dei rifiuti urbani indifferenziati - con produzione di CDR (Combustibile da rifiuti) e stabilizzazione della frazione organica selezionata nonché per il compostaggio di qualità, per il trattamento di frazione organica e di frazione verde da manutenzione del verde pubblico e privato, oggetto di raccolta differenziata o comunque selezionata.

2. La localizzazione dell'impianto di cui trattasi discende dal vigente "Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati".

3. La realizzazione, la potenzialità, e le sezioni impiantistiche dell'impianto sono definite in accordo tra la Provincia e l'Amm.ne Comunale, fermo restando il rispetto:

  • - delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale e di valutazione di impatto ambientale;
  • - delle eventuali prescrizioni degli altri Enti competenti;
  • - delle disposizioni di cui al Titolo III della Parte III delle presenti norme;
  • - delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.

4. La progettazione del potenziamento dell'impianto deve orientarsi verso soluzioni tecnologiche coerenti con la localizzazione prescelta, con effettuazione in ambiente confinato di tutte le fasi di lavorazione da cui possano originarsi fenomeni di maleodoranza. Nei locali di lavorazione devono essere previsti e realizzati sistemi di aspirazione conformi alle vigenti norme in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché capaci di evitare emissioni diffuse.

5. La realizzazione dell'impianto di compostaggio è consentita sia ad Enti e soggetti istituzionalmente competenti che a soggetti privati. Ove il soggetto attuatore/gestore non sia un Ente pubblico - la realizzazione è subordinata alla stipula di una convenzione a garanzia della corretta gestione e manutenzione dell'impianto.

6. Nelle more della realizzazione delle previsioni di cui al presente articolo nell'area di cui trattasi sono consentiti esclusivamente interventi e forme di utilizzazione che non rechino pregiudizio o riducano la fattibilità dell'impianto previsto.

7. In caso di modifiche alle previsioni del "Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" introdotte successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico, il relativo aggiornamento cartografico e normativo può essere eseguito con singola Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica.

8. Nell'area S.I.R. delle Strillaie di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 341 del 2009 e nelle aree contermini è consentito realizzare un parco fotovoltaico successivamente alla certificazione di avvenuta bonifica del sito per la matrice acqua e, subordinatamente al parere favorevole da parte dei competenti enti, per la matrice suolo. In tale area potrà essere ubicata un'isola ecologica.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13