Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.79 Tessuti rurali prevalentemente residenziali

1. Sono le parti degli insediamenti di formazione anche recente nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi appartenenti al sistema del territorio rurale, costituiti da una serie di nuclei edilizi, in genere disposti nella piana agricola lungo strade di percorrenza e punti di scambio, in origine prevalentemente funzionali alle esigenze degli agricoltori insediati. I "Tessuti rurali prevalentemente residenziali", sono individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000.

2. Nei "Tessuti rurali prevalentemente residenziali" è favorito il riuso del patrimonio edilizio esistente legittimo, e degli spazi aperti a esso connessi.

3. Nel rispetto degli obiettivi di riqualificazione dettati dal Titolo IV della Parte II, e ferme restando le disposizioni di tutela e valorizzazione dettate dalle norme di cui al Titolo II della Parte II, nel 'tessuto rurale prevalentemente residenziale' sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso così come definite all'art. 150 della "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme:

  • - - Residenza (con esclusione delle strutture originariamente agricole nel caso di tessuti ricadenti in area ad esclusiva funzione agricola);
  • - attività turistico-ricettive limitatamente a strutture alberghiere;
  • - attività direzionali;
  • - attività di servizio ad eccezione dei servizi cimiteriali;
  • - attività commerciali limitatamente agli esercizi di vicinato.

4. Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle indicate al comma che precede possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie ferma restando la possibilità di mutare la destinazione d'uso in una di quelle ammesse.

5. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 70, comma 4 bis e sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo IV della Parte II in relazione alla classificazione attribuita all'edificio.

6. Per gli edifici di classe 5, 6 e 7 è consentita altresì la demolizione delle superfetazione e dei corpi di fabbrica non facenti parte dell'originario organismo edilizio, e la loro ricomposizione formale nel rispetto della tipologia originaria, la demolizione e ricostruzione delle parti incongruenti e degradate, fermo restando l'obbligo di rispettare nella fase di ricostruzione i caratteri morfotipologici presenti nel contesto.

7. In particolare dovranno essere utilizzati gli elementi tipologici caratteristici della "casa maremmana", per finiture e materiali tradizionali, con divieto di realizzare coperture piane. Potranno essere realizzati porticati per una superficie massima pari al 20% della superficie coperta dei fabbricati con destinazione residenziale e alberghiera.

8. Per le ricostruzioni è necessario allegare al progetto una simulazione dell'impatto visivo, utilizzando foto e disegni che riprendano gli edifici e gli spazi esterni da punti dominanti (strade, poggi, valli ecc.).

9. Per quanto riguarda gli interventi di sistemazione ambientale nelle aree di pertinenza, dovranno essere mantenute le sistemazioni idraulico agrarie, la vegetazione arborea ed arbustiva e la viabilità minore, nonché tutelati i manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e le alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.

10. Per quanto attiene la realizzazione di volumi tecnici, saranno favoriti gli interramenti e gli accorpamenti all'edificio, da realizzare con materiale e finiture tipiche del contesto.

11. Il Regolamento Urbanistico conferma l'attuazione del piano di Nomadelfia, di cui al vigente Accordo di Programma, ammettendo un incremento della SUL di mq. 3500, per le attività proprie della comunità. tale intervento è comprensivo della SUL puntualmente definita nelle schede delle aree di trasformazione TRS_10TA, TRS_11TA e TRS_12TA.

Art.80 Tessuti rurali prevalentemente produttivi

1. Sono le parti degli insediamenti di formazione anche recente nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi appartenenti al sistema del territorio rurale, costituiti da una serie di edifici per insediamenti produttivi agricoli, adibiti ad attività di trasformazione, conservazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti agricoli nonché per servizi artigianali compatibili con le funzioni agricole del contesto di appartenenza.

2. I "Tessuti rurali prevalentemente produttivi" sono individuati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000.

3. Per i centri agricoli produttivi è ammessa la riorganizzazione degli assetti esistenti previa approvazione di un Piano attuativo di iniziativa privata e /o pubblica. Il piano attuativo può prevedere interventi fino alla sostituzione edilizia, nonché incrementi di Sul pari al 40 %. Detti interventi sono ammissibili solo sugli edifici di classe 5,6 e 7 e nel rispetto di quanto indicato nel successivo comma 4.

4. Negli interventi che comportano una modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, deve essere assicurata la coerenza architettonica dell'edificio ed il suo corretto rapporto con le altre costruzioni realizzate in forza del piano attuativo.

5. Il piano attuativo, può altresì prevedere l'incremento delle funzioni esistenti con attività funzionalmente connesse a quelle indicate al comma 1.

6. Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione produttiva è comunque ammesso, anche in assenza di piano attuativo, un incremento di Sul pari al 20% della Sul esistente Tale ampliamento è ammesso, purchè compatibile con la classificazione attribuita all'edificio, previa sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo con il quale l'interessato si obbliga a mantenere, per un periodo di almeno 20 anni, la destinazione d'uso dell'immobile.

7. Per i centri agricoli produttivi è ammesso, oltre agli interventi di cui a precedenti commi, il completamento dei lotti inedificati o parzialmente edificati. È fatto salvo quanto prescritto all'art. 70, comma 4 bis.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13