Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.57 Valori e testimonianze storico culturali e archeologiche

Aree di attenzione archeologica

1. Sono riconosciuti quali invarianti strutturali del territorio le aree di attenzione archeologica presenti sul territorio comunale, segnalati dal Piano Strutturale sulla base di una ricognizione sulle fonti disponibili. I siti segnalati sono individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. Costituiscono elementi di invarianza i reperti da mantenersi in sito su parere delle autorità competenti, nonché le eventuali sistemazioni delle aree contermini aventi con essi rapporti contestuali.

3. Gli elementi di invarianza, ancorché non soggetti a dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, nelle tracce e sistemazioni del suolo e sottosuolo, nonché a valorizzazione dei valori archeologici, storici, culturali, artistici ed etnoantropologici di cui essi sono portatori.

4. Ogni azione di trasformazione, sia connessa ad interventi urbanistico-edilizi, sia che attenga al mantenimento delle sistemazioni agrarie e dell'assetto ambientale e paesaggistico esistente, è condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte.

5. Ogni azione di trasformazione connessa ad interventi urbanistico-edilizi atti ad intaccare il sottosuolo è condizionata altresì da una valutazione sul rischio archeologico da effettuare in fase pre-progettuale per valutare la probabilità di presenze di invarianti strutturali di cui al presente capo. Tale valutazione definisce la linea d'intervento per l'esecuzione di indagini archeologiche preventive sulle aree in trasformazione..

6. Le risultanze di tali indagini costituiscono un elemento imprescindibile per la valutazione della fattibilità tecnica ed economica dell' azione di trasformazione connessa ad interventi urbanistico-edilizi atti ad incidere sul sottosuolo.

7. I risultati delle indagini archeologiche preventive concorreranno altresì con gli interventi degli organi preposti ad assicurare la tutela e valorizzazione delle invarianti strutturali di cui al presente capo, ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

8. I risultati delle indagini dovranno essere contenute in una relazione tecnica da allegare al progetto edilizio nella quale sono dettate le regole per la realizzazione e conduzione del cantiere, e/o le fasi di attuazione degli interventi che interessano i siti di cui al presente articolo. Il Regolamento edilizio potrà dettare ulteriori specifiche disposizioni in merito alla documentazione da allegare ai progetti che interessano le aree di attenzione archeologica, nonché le relative forme di sorveglianza.

9. Al fine di accertare tempestivamente eventuali emergenze, gli organi competenti possono accedere in qualunque momento, previo preavviso, nelle proprietà private, nei cantieri, sui luoghi di lavoro. Successivamente, al fine di garantire la tutela e valorizzazione dei reperti, l'Amm./ne Comunale può richiedere l'avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aree di attenzione archeologica rinvenute in data successiva all'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico.

Art.58 Sistemi insediativi storici minori al 1823

1. Sono riconosciuti quali invarianti strutturali del territorio i centri storici minori di:

  • - Batignano;
  • - Montepescali;
  • - Istia d'Ombrone;
  • - Alberese.

2. I predetti centri storici sono da considerarsi unici e pertanto da tutelare. A tal fine è stata individuata una fascia denominata "Area di inedificabilità assoluta", che risulta rappresentata graficamente negli elaborati grafici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000. Nella stessa, al fine della conservazione della percezione visiva del bene, è inibita la realizzazione di nuove costruzione. Sugli edifici esistenti in tale fascia sono ammessi gli interventi previsti nelle schede purchè non comportino aumenti di volumetria. Per gli edifici non schedati sono ammessi gli interventi di cui all'art. 87 "Edifici privi di scheda/disciplina e procedimento di classificazione" ad esclusione di quelli che comportano ampliamenti volumetrici.

Art.59 Insediamenti e tracciati viari presenti al 1942

Insediamenti aggregati e sparsi

1. È riconosciuto quale invariante strutturale del territorio il patrimonio edilizio presente al 1942, in quanto espressione consolidata di un principio insediativo complessivamente coerente, successivamente in parte destrutturato ad opera delle forme di espansione e trasformazione del periodo compreso tra gli anni '60 e gli anni '80 del XX secolo. Il patrimonio edilizio presente al 1942 è individuato con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo, definite dalle caratteristiche plano altimetriche del terreno e dalle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada, definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo, definite dagli allineamenti planoaltimetrici e dagli assetti morfotipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.).

3. Gli elementi di invarianza di cui al comma 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale (anche mediante ripristino degli elementi mancanti) nonché a valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.

4. La disciplina di cui al Titolo IV della Parte II delle presenti norme e le previsioni sulle classi di intervento ammesse contenute nell'elaborato PR_05 garantiscono la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli elementi di invarianza di cui al comma 2.

Tracciati viari fondativi e gli elementi vegetazionali di arredo

5. Sono riconosciuti quali invarianti strutturali del territorio i percorsi, in genere di antica formazione, che hanno avuto un ruolo fondativo nei confronti dei centri abitati o delle frazioni, e che sono espressione di una modalità compatibile rispetto alla morfologia del suolo, leggibile nelle opere d'arte e nelle sistemazioni del terreno. I tracciati viari fondativi ancora presenti per la maggior parte del loro sviluppo, e con prestazioni in atto nell'attuale sistema della mobilità, sono distinti con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

6. Sono considerate parti integranti di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

7. Costituiscono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza paesaggistica o di memoria storica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate al comma 3 dell'art. 56;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le cappelle, i tabernacoli e le croci votive presenti lungo il tracciato;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali tipiche dei luoghi;
  • - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

8. Gli elementi di invarianza di cui al comma 7 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, nonché a valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio. Eventuali tratti degradati dei tracciati viari fondativi devono essere assoggettati ad azioni di ripristino.

9. I progetti relativi ad interventi di modifica di tratti stradali appartenenti a tracciati viari fondativi sono corredati da specifica documentazione di dettaglio sullo stato di fatto del tracciato (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti, etc.) al fine ad evidenziare la coerenza della modifica proposta con il contesto di riferimento.

10. Per le parti dei tracciati viari fondativi costituenti itinerari di interesse storico-culturale, le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate da quelle contenute nell' art. 68. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

Tracciati viari vicinali e gli elementi vegetazionali di arredo

11. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio le strade vicinali, in quanto componente identificativa del paesaggio locale e trama estesa di percorribilità pubblica integrativa della viabilità principale, di fondamentale importanza per collegare singoli edifici, borghi e centri abitati, nonché per raggiungere ambiti di paesaggio agrario storico, siti archeologici e storici, aree boscate, luoghi di visuali aperte ed ambienti di rilevanza paesaggistica ed ambientale. La viabilità vicinale, risultante dall'apposito repertorio comunale, è identificata con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000. La rete della viabilità vicinale è rappresentata dai seguenti tracciati: 1 Barbaruta 1, 2 Barbaruta 2, 3 Marrucheto 2, 4 Paludine, 5 Palude Aperto, 6 Poggetti Nuovi 1, 7 Poggetti Nuovi 2, 8 Poggiale 2, 9 Principina 6, 10 Principina 7, 11 Principina 8, 12 San Carlo, 13 San Lorenzo, 14 Trappolaccia, 15 Voltina, 16 Banditella 1, 17 Banditella 2, 18 Banditella 3, 19 Barbicato, 20 Campore, 21 Casa Marconi, 22 Cerretale, 23 Crocino, 24 Essiccatore, 25 Giuncola, 26 Isolotto, 27 La Barca, 28 Mandrioli, 29 Molinaccio, 30 Montebottigli - Bronzone, 31 Pianacce, 32 Poggio Lungo, 33 Pratini Bassi, 34 Spergolaia, 35 Ulivi, 36 Valle delle Rose, 37 Vecchia Aurelia, 38 Volta di Sacco, 39 Ciclabile, 40 Fiumara, 41 Le Marze 1, 42 Le Marze 2, 43 Le Marze 3, 44 Pingrossino, 45 Principina 1, 46 Squadre, 47 San Leopoldo, 48 Banditella, 49 Casa Brucia, 50 Grancia di Montepescali 1, 51 Grancia di Montepescali 2, 52 Grancia di Montepescali 3, 53 Il Terzo 3, 54 Il Terzo 4, 55 Montepescali - Batignano, 56 Sinopie, 57 Versegge - Batignano, 58 Aiali, 59 Caprarecce, 60 Casette di Mota, 61 Casette di Mota 1, 62 Chiarini - Antenne, 63 Ciafarello, 64 Convento, 65 Della Nave, 66 Della Valle, 67 Fonte Bianca, 68 Grillese, 69 Il Terzo 1, 70 Il Terzo 2, 71 La Macchia 2, 72 Laghi, 73 Monteleoni, 74 Poggio alle Fosse, 75 Ruderi, 76 Santa Giovanna, 77 Scagliata, 78 Val di Rigo, 79 Voltino, 80 Casette di Mota 2, 81 Il Terzo 5, 82 Il Terzo 6.

12. Sono considerate parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

13. Costituiscono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza paesaggistica o di memoria storica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate al comma 3 dell'art. 56, come disciplinate dal successivo comma 16;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali tipiche dei luoghi;
  • - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

14. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni (anche mediante ripristino dei tratti degradati) nonché a valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.

15. Fatte salve le ipotesi contemplate al successivo comma 16, le strade vicinali devono conservare le originali caratteristiche di tracciato, di giacitura e di sezione, evitando l'introduzione di componenti incongrue e/o estranee quali marciapiedi, cordonati, zanelle, slarghi-parcheggio etc.. Eventuali inadeguatezze della sezione stradale, che determinino rilevanti problemi di fluidità del traffico veicolare, possono essere superate attraverso la realizzazione di piazzole di scambio.

16. Eventuali comprovate necessità di spostamento del tracciato di tratti di strade vicinali possono essere soddisfatte solo ove ricorrano particolari circostanze, quali ad esempio:

  • - la strada costituisce una interruzione dello spazio definito tra due o più edifici della stessa proprietà;
  • - le pendenze e/o i raggi di curvatura costituiscono pericolo alla circolazione veicolare;
  • - il tracciato è frutto di modifiche apportate successivamente alla II Guerra Mondiale.

17. In ogni caso le variazioni di tracciato non devono apportare fratture nelle strutture consolidate del paesaggio agrario. I nuovi tratti devono pertanto aderire alle geometrie fondiarie esistenti secondo criteri di coerenza con il sistema dei segni naturali e antropici che costituiscono la tessitura territoriale storicizzata, ed in particolare:

  • - recuperare percorsi o tracce di percorsi preesistenti;
  • - allinearsi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno, evitando significativi movimenti di terra;
  • - riproporre gli stessi caratteri tipologici e costruttivi del tratto principale.

18. Le sedi carrabili non più utilizzate devono essere in ogni caso conservate nella loro connotazione di viabilità vicinale preesistente, in quanto testimonianza del patrimonio territoriale storicizzato.

19. Per gli interventi di manutenzione è prescritto l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. La sede carrabile, ove non già asfaltata, deve conservare il fondo bianco. Per particolari e documentate esigenze prestazionali essa può essere pavimentata con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte tipico dei luoghi.

20. Il drenaggio delle acque meteoriche è assolto da canalette trasversali alla carreggiata e/o da fossette laterali parallele al percorso. Sono comunque soggetti a conservazione i tabernacoli e le croci votive ancorché non individuate dalle tavole grafiche del Regolamento Urbanistico.

21. Sulle strade vicinali deve essere garantito il pubblico transito: è pertanto fatto divieto di chiuderne o interromperne i tracciati, ancorché per tratti limitati.

22. Per le strade vicinali, o parti di esse, costituenti itinerari di interesse storico-culturale, le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate da quelle contenute nell' art. 68. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

Art.60 Sistema insediativo della bonifica

Rete infrastrutturale

1. È riconosciuta quali invariante strutturale del territorio la rete dei percorsi storici di matrice rurale ricadenti negli Ambiti testimoniali delle sistemazioni agrarie storiche di cui all'art. 50 che nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico. Sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • - l'andamento e la giacitura dei tracciati;
  • - la consistenza qualitativa degli allineamenti.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e simbolica, anche mediante azioni di ripristino degli elementi mancanti, nonché a valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio. A tal fine, la tutela della rete dei percorsi storici di matrice rurale mira alla:

  • - individuazione dei percorsi storici per la definizione e conservazione degli andamenti e della giacitura dei tracciati;
  • - individuazione degli elementi vegetazionali associati tipici, quali siepi e filari alberati da tutelare.

Elementi vegetazionali di arredo

4. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio gli elementi vegetazionali di arredo costituiti da individui appartenenti alle specie locali, quando rispondenti a criteri ordinatori come l'allineamento in filari lungo strade o percorsi in genere, ovvero volti a formare confini, o, più in generale, a costituire forme di arredo e decoro ricadenti negli Ambiti testimoniali delle sistemazioni agrarie storiche di cui all'art. 50. Gli elementi vegetazionali di arredo possono essere costituiti sia da individui di una stessa specie che da una alternanza preordinata di specie diverse. Nel loro insieme e nel loro ruolo di complemento ad architetture di pregio costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico. Sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

5. Sono elementi di invarianza:

  • - le specie arboree esistenti con le caratteristiche di cui al primo comma;
  • - le sedi di impianto e la consistenza quantitativa degli allineamenti o delle associazioni areali;
  • - le sistemazioni del suolo finalizzate alla formazione delle sedi di impianto.

6. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, anche mediante azioni di ripristino degli elementi mancanti, nonché a valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio. A tal fine:

  • - l'impianto di alberature e siepi è limitato al reintegro di esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie; le formazioni a filare possono essere eventualmente potenziate attraverso l'impianto di esemplari della stessa specie lungo l'allineamento storicizzato;
  • - eventuali recinzioni aventi rilevanza di memoria storica devono essere conservate e restaurate;
  • - i percorsi e gli assi visuali che strutturano i rapporti di continuità fisica e funzionale tra le formazioni arboree decorative e gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico devono essere conservati nei loro caratteri planolatimetrici, evitando l'introduzione di qualsiasi elemento che determini ostacolo visivo o soluzione di continuità fisica e/o funzionale, se non per evidenti e inderogabili motivi di interesse pubblico.

Reticolo idraulico minore: canalette irrigue e canali artificiali

7. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio il reticolo delle canalette irrigue e dei canali artificiali, nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico ricadenti negli Ambiti testimoniali delle sistemazioni agrarie storiche di cui all'art. 50. Sono identificate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

8. Sono elementi di invarianza:

  • - le canalette irrigue;
  • - i canali artificiali;
  • - la vegetazione ripariale.

9. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, anche mediante azioni di ripristino degli elementi mancanti, nonché a valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio. A tal fine si persegue la tutela della rete dei fossi e dei canali derivanti dalla bonifica che rappresentano un sistema di connessione ecologica, attraverso gli interventi di rinaturalizzazione o il potenziamento della vegetazione ripariale delle sponde dei principali corsi d'acqua.

Sistema insediativo

10. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio la maglia poderale e i nuclei agricoli ricadenti negli Ambiti testimoniali delle sistemazioni agrarie storiche di cui all'art. 50, nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico. Sono identificate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

11. Sono elementi di invarianza:

  • - la maglia e le trame agricole;
  • - i mosaici agrari;
  • - le forme insediative.

12. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e simbolica, nonché a valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio. A tal fine si persegue la conservazione e ripristino dei valori storico - culturali ed estetico - percettivi espressi dal territorio rurale che conservano caratteri e organizzazione della maglia agricola con particolare riferimento agli ambiti rurali di pianura connotati da assetti storici riconducibili alla Riforma Agraria dell'Ente Maremma. In particolare:

  • - promozione e incentivazione per il mantenimento, la leggibilità e la valorizzazione degli assetti e i rapporti tra usi e trame agricole che caratterizzano lo specifico ambito in oggetto;
  • - definizione di regole per l'inserimento dei nuovi edifici rurali avendo cura in particolare di prescrivere localizzazioni quanto più possibile prossime ai nuclei ed alle infrastrutture già esistenti e capaci di assecondare la morfologia del terreno;
  • - ricorso a tipologie compatte riferibili ai modelli dell'ambito in oggetto;
  • - rispetto delle proporzioni degli edifici tradizionali ed utilizzo di materiali reperiti in loco o ad essi assimilabili per caratteristiche;
  • - attività agricola maggiormente idonea alla conservazione dei paesaggi agrari, dell'ambiente e dello spazio rurale caratterizzato dalla permanenza di assetti agrari tradizionali;
  • - conservazione e valorizzazione della struttura agraria tradizionale, e degli assetti e dei rapporti tra usi e trame agricole che caratterizzano lo specifico contesto paesaggistico locale;
  • - la conservazione e valorizzazione dei mosaici agrari e le formazioni vegetali tradizionali;
  • - la puntuale disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio con particolare riferimento agli edifici storici.

Manufatti idraulici storicizzati

13. I manufatti antichi di ingegneria idraulica di epoca preindustriale caratterizzanti le forme di utilizzazione dell'energia idraulica sono soggetti a valorizzazione culturale in quanto testimonianza di saperi produttivi e di archeologia industriale e sono riconosciuti come invarianti strutturali del territorio ricadenti anche negli Ambiti testimoniali delle sistemazioni agrarie storiche di cui all'art. 50. Tali opere e manufatti sono distinti con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e sono in particolare rappresentati da:

  • - Idrovore: di Cernia, di Casotto Venezia, di Squadre Basse, di Barbaruta;
  • - Ponte Tura.

14. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - i caratteri morfotipologici dei complessi edilizi;
  • - le connesse opere idrauliche di intercettazione, canalizzazione e caduta dell'acqua;
  • - gli accessi e la viabilità di servizio.

15. Su tali manufatti sono consentiti interventi di recupero e valorizzazione che garantiscano la tutela degli elementi di invarianza nella loro consistenza materiale, nonché il ripristino degli eventuali elementi mancanti.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13