Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.40 Interventi pertinenziali

1. Costituiscono interventi pertinenziali ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia le opere, i manufatti e le consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e in genere non suscettibili di utilizzo autonomo. Tali opere, manufatti e consistenze presentano le seguenti caratteristiche:

  • - sono destinate ad usi accessori;
  • - accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
  • - non determinano incremento del carico urbanistico;
  • - non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Al successivo comma 3 sono individuate le tipologie di intervento pertinenziale in relazione alla loro rilevanza sulle risorse essenziali del territorio.

3. Sono interventi pertinenziali:

  1. a. gli interventi pertinenziali, che comportino la realizzazione di nuove volumetrie, fuori terra o interrate. Tra questi:
    • - le autorimesse pertinenziali da realizzarsi ai sensi dell'art. 9 della Legge nº 122/89 e s.m.i. all'interno del perimetro dei centri abitati di cui all'art. 123, anche in deroga alle disposizioni del Regolamento Urbanistico, indipendentemente dalla volumetria prevista;
    • - le autorimesse costituenti addizioni pertinenziali, come definite dall'art. 35 delle presenti norme, da realizzarsi all'interno del perimetro dei centri abitati, indipendentemente dalla volumetria prevista;
    • - le cantine, le tettoie, i volumi tecnici, e gli edifici secondari in genere, come definiti dall'art. 86, costituenti addizioni pertinenziali, come definite dall'art. 35 delle presenti norme, indipendentemente dalla volumetria prevista;
    • - le autorimesse pertinenziali, le cantine, i volumi tecnici, e gli edifici secondari in genere, come definiti dall'art. 86, non costituenti addizioni volumetriche, come definite dall'art. 36 delle presenti norme, e che comportino la realizzazione di una nuova volumetria, fuori terra o interrata, inferiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento.
  2. b. gli interventi pertinenziali diversi da quelli di cui al comma 2 lettera b), che non comportino la realizzazione di nuove volumetrie. Tra questi:
    • - le autorimesse pertinenziali, da realizzarsi ai sensi dell'art. 9 della Legge nº 122/89 e s.m.i. all'interno del perimetro dei centri abitati, in locali esistenti siti al piano terreno dei fabbricati, anche in deroga alle disposizioni del Regolamento Urbanistico;
    • - i parcheggi pertinenziali realizzati all'aperto senza strutture o elementi di copertura;
    • - i muri di cinta e le recinzioni in genere (sia con fondazioni continue che semplicemente infisse al suolo);
    • - le pavimentazioni e le sistemazioni in genere delle aree di pertinenza.
    • - le opere autonome di corredo agli edifici residenziali o turistico-ricettivi, quali piscine, campi da tennis, maneggi, tettoie e altre attrezzature sportive consimili ad uso privato;
    • - i piazzali, le tettoie e gli spazi destinati a depositi di merci e materiali all’aperto di pertinenza ad unità immobiliari a destinazione industriale, artigianale o commerciale.

4. La realizzazione degli interventi pertinenziali di cui al presente articolo - ivi compresi quelli realizzabili in deroga alle disposizioni del Regolamento Urbanistico ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali - presuppone comunque il rispetto delle eventuali limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui alla Parte II, III e IV delle presenti norme. La tipologia, la struttura e la forma delle consistenze edilizie proposte e realizzate quali interventi pertinenziali devono essere comunque conformi e coerenti con la funzione dichiarata.

Il contenuto del presente articolo è fatto salvo per quanto non in contrasto con le normative regionali e nazionali.

Art.41 Interventi di manutenzione straordinaria con carattere di urgenza

1. In ipotesi eccezionali di comprovata necessità di eseguire - senza obiettiva possibilità di dilazione temporale - interventi di manutenzione straordinaria con carattere di urgenza sotto il profilo della sicurezza, è facoltà dell'avente titolo di iniziare i relativi lavori previa semplice comunicazione all'Amm./ne Comunale. La comunicazione deve attestare i motivi dell'urgenza mediante idonea descrizione e documentazione fotografica.

2. Dopo la comunicazione, possono essere eseguiti i soli interventi edilizi necessari all'eliminazione della causa di pericolo.

3. Entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 1, l'avente titolo deve inoltrare all'Amm./ne Comunale la pratica edilizia relativa all'intervento iniziato in via d'urgenza: in difetto, le opere eseguite saranno ritenute poste in essere in assenza di titolo e troveranno applicazione le ordinarie misure sanzionatorie.

4. Prima dell'acquisizione dei relativi nulla-osta e/o atti di assenso comunque denominati, in forza dei quali si sia prodotta l'efficacia del relativo titolo abilitativo, gli interventi di manutenzione straordinaria eseguibili in via d'urgenza:

  • - non possono comportare modifiche esterne su immobili soggetti a vincolo paesaggistico;
  • - devono limitarsi a semplici opere provvisionali - o comunque facilmente reversibili senza danno al bene tutelato - ove riguardanti gli edifici sottoposti alla normativa di tutela dei beni culturali ai sensi del Titolo I della Parte Seconda del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", o comunque gli edifici e/o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico di cui alla Classe 1 ai sensi dell'art. 82 delle presenti norme.

Art.42 Interventi e/o manufatti a carattere temporaneo

1. Sono soggette a mera comunicazione le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

2. È facoltà del Sindaco (o dell'Assessore delegato), per comprovati motivi di necessità e/o per esigenze di carattere pubblico o generale, di consentire la realizzazione di interventi e/o manufatti aventi carattere di temporaneità, facilmente reversibili, non conformi alla disciplina del Regolamento Urbanistico.

3. L'autorizzazione amministrativa a carattere temporaneo relativa agli interventi di cui al comma 2 deve indicare con precisione i propri termini temporali di validità, ed è comunque subordinata alla produzione di apposito atto d'impegno, e di idonee garanzie fidejussorie per la rimozione dei manufatti e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, cui deve provvedere a sua cura e spese l'interessato scaduti i termini dell'autorizzazione.

Art.43 Interventi in deroga alle previsioni del Regolamento Urbanistico

1. I poteri di deroga al Regolamento Urbanistico sono esercitabili, previa deliberazione del Consiglio Comunale esclusivamente nel rispetto delle condizioni dettate dalla legislazione regionale vigente.

Art.44 Ricostruzione di edifici diruti

1. Fatte salve eventuali limitazioni derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo IV, Parte II, delle presenti norme, è consentita la ricostruzione di edifici di remota origine andati totalmente o parzialmente distrutti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - a condizione che sia prodotta dall'avente titolo documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario.

2. La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco nonché da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio.

3. L'intervento di ricostruzione deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.

4. La ricostruzione di un edificio crollato è sempre subordinata alla previa approvazione di un piano di recupero ovvero, nel caso di ricostruzione di edifici rurali, di un P.A.P.M.A.A. con valore di piano attuativo.

5. Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto in cui il rudere ricade o quelle stabilite per il territorio rurale se ricade nel territorio aperto.

6. Se la ricostruzione sul posto contrasta con la normativa del Codice della Strada, l'edificio crollato si può ricostruire nelle immediate vicinanze, in luogo che il piano attuativo dimostra migliore.

Art.45 Interventi ammissibili su edifici e/o consistenze edilizie legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria straordinaria

1. Alle consistenze edilizie e/o agli edifici esistenti legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria edilizia di carattere straordinario si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV delle presenti norme in funzione della classificazione ad essi attribuita dal Regolamento Urbanistico, fatte salve le specifiche disposizioni, limitazioni e/o prescrizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. In caso di contrasto con la disciplina di cui al Titolo IV, Parte II, o con altre disposizioni contenute nelle presenti norme, si applicano le disposizioni più restrittive.

3. Non possono comunque eccedere la manutenzione straordinaria - previa esplicita rinuncia da parte dell'avente titolo al plusvalore derivante dalle opere realizzate - gli interventi su edifici, consistenze edilizie e/o manufatti sanati ricadenti nelle seguenti aree:

  • - aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori;
  • - fasce di rispetto stradale;
  • - aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune;
  • - aree cimiteriali;
  • - aree comunque destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.

5. Ove gli edifici, le consistenze edilizie e/o i manufatti di cui al presente articolo risultino sanati con destinazioni d'uso in contrasto con la disciplina dettata dal Regolamento Urbanistico per i diversi tessuti, aree o ambiti, su di essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 176 ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo.

6. Ferme restando le limitazioni di cui ai commi precedenti, gli interventi sugli edifici, le consistenze edilizie e/o i manufatti di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono finalizzati:

  • - al miglioramento estetico e funzionale dei manufatti sanati, ai fini di un più armonico inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale di riferimento;
  • - al superamento di situazioni di degrado igienico, architettonico, ambientale, paesaggistico, anche mediante l'eliminazione di elementi dissonanti e/o consistenze incongrue, il contenimento della superficie coperta (Sc), l'incremento delle superfici permeabili di pertinenza (Spp).

7. Il Regolamento Edilizio può dettare specifiche disposizioni in ordine ai materiali, alle finiture e alle modalità costruttive da osservare negli interventi urbanistico-edilizi.

8. Gli edifici, le consistenze edilizie e i manufatti legittimati mediante atti di sanatoria edilizia a carattere straordinario rilasciati dall'Amm./ne Comunale in applicazione di leggi statali o regionali emanate successivamente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

Art.46 Interventi ammissibili su consistenze edilizie oggetto di sanzioni sostitutive della rimessa in pristino

1. Le consistenze edilizie che siano state oggetto di sanzioni amministrative sostitutive della rimessa in pristino, ai sensi delle vigenti norme in materia edilizia, possono essere oggetto di interventi urbanistico edilizi sulla base della classificazione attribuita dal Regolamento Urbanistico alla porzione legittima dell'edificio del quale costituiscono modifica o ampliamento. Ad esse si applica pertanto la disciplina di cui al Titolo IV, Parte II delle presenti norme, con le limitazioni e/o prescrizioni di seguito specificate.

2. Ove le consistenze edilizie di cui al comma 1 costituiscano modifica o ampliamento di edifici appartenenti alle Classi 1, 2 e 3 gli interventi urbanistico-edilizi da eseguirsi su di esse non possono determinare modifica della destinazione d'uso né incremento di superficie utile lorda (Sul), come definita dall'art. 9 delle presenti norme.

3. Le consistenze edilizie di cui al comma 1 costituenti incremento di volume (V) rispetto alla porzione legittima dell'edificio sono portate in detrazione al dimensionamento degli incrementi volumetrici consentiti dal Regolamento Urbanistico.

4. La realizzazione di interventi urbanistico-edilizi sulle consistenze di cui al presente articolo è consentita solo dopo l'integrale corresponsione all'Amm./ne Comunale dell'importo della sanzione pecuniaria.

Art.47 Interventi ammissibili sul verde urbano - Regolamento del verde urbano

1. L' Amministrazione comunale di Grosseto riconosce il valore e l'importanza insostituibile del verde urbano in relazione alla molteplicità di funzioni che questo riveste nel miglioramento dell'ambiente e della qualità dell'aria, nonché nell'arricchimento estetico e paesaggistico degli spazi edificati al fine di garantire ai cittadini la migliore vivibilità delle aree urbanizzate.

2. Al fine di ottenere un'organica gestione del verde cittadino, nel Regolamento del Verde Urbano di cui all'elaborato AGR_03, sono dettate specifiche indicazioni per la conservazione, il miglioramento e l'incremento del patrimonio verde che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti norme.

3. Tale Regolamento si applica a tutte le aree sistemate a verde attrezzato o ornamentale, sia pubbliche che private, indipendentemente dalla loro ubicazione, esistenti nel territorio comunale come meglio indicato all'art. 2 del suddetto Regolamento.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13