Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.30 Interventi di manutenzione ordinaria senza mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili

1. Sono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici, quali intonaci, pavimenti, rivestimenti, tinteggiature, infissi, ecc.; opere di riparazione ed adeguamento di impianti tecnologici e servizi igienico sanitari, eccetto impianti di trattamento dei liquami; opere di rinnovo, sostituzione o installazione di isolanti e impermeabilizzazioni che non comportino mutazione dell'aspetto esteriore degli edifici.

2. Sono pertanto interventi di manutenzione ordinaria:

  1. a. il rifacimento di intonaci e coloriture con tonalità analoghe alle preesistenti;
  2. b. la riparazione e il rifacimento di infissi secondo materiali, sezioni, e scansioni analoghe a quelle preesistenti;
  3. c. il rifacimento delle sistemazioni esterne con superfici e materiali analoghi a quelli preesistenti;
  4. d. la costruzione, il rifacimento e la sostituzione di pavimenti e/o rivestimenti interni in edifici non soggetti a tutela del D.Lgs. 42/04;
  5. e. l'apertura e chiusura di vani porte, della larghezza non superiore a mt. 1,00 all'interno di singole unita immobiliari, senza variazione del numero dei vani;
  6. f. la sostituzione ed il rifacimento di infissi interni;
  7. g. lo smontaggio e la riparazione del manto di copertura senza intervento sulla struttura principale;
  8. h. il rifacimento o l'installazione di materiali di isolamento o coibentazione;
  9. i. gli interventi necessari a mantenere in efficienza o ad adeguare alle normali esigenze di servizio i seguenti impianti tecnologici esistenti, purché gli interventi non comportino la costruzione ex novo di locali igienici e tecnologici:
    • - impianti di riscaldamento o raffreddamento;
    • - impianto elettrico;
    • - impianto idrico;
    • - impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
    • - impianti igienico-sanitari;
    • - impianti di ascensore o montacarichi.

3. Gli interventi di cui sopra non potranno comportare modifiche o alterazioni degli elementi architettonici o decorativi. Il rifacimento e la riparazione di impianti tecnologici e delle reti di distribuzione dovrà essere condotto in modo da non incidere su murature in pietrame a vista, sia interne che esterne.

4. Il contenuto del presente articolo è fatto salvo per quanto non in contrasto con le normative regionali e nazionali che definiscono la categoria di intervento di manutenzione ordinaria.

Art.31 Interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili

1. Sono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne degli edifici, quali intonaci, infissi, coperture, rivestimenti, tinteggiature, elementi della facciata, inferriate, pavimentazioni, etc. comportanti il mutamento dell'aspetto esteriore degli edifici e/o delle relative aree di pertinenza.

2. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono opere quali:

  1. a. rifacimento di intonaci e coloriture con tecniche e/o tonalità cromatiche sensibilmente diverse alle preesistenti;
  2. b. riparazione e rifacimento di infissi e/o inferriate secondo materiali, sezioni, e scansioni sensibilmente diverse da quelle preesistenti;
  3. c. smontaggio e rifacimento del manto di copertura con materiali aventi caratteristiche diverse da quelli preesistenti;
  4. d. rinnovo, rifacimento o installazione di materiali di isolamento o coibentazione comportanti mutamento dell'aspetto esteriore dell'edificio.
  5. e. la messa in opera di tende frangisole esclusivamente di tipo estensibile, avendo cura di avere come quadro di riferimento il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'edificio.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui al presente articolo devono essere progettati ed eseguiti in conformità con le disposizioni di cui al Titolo IV, Parte II delle presenti norme in funzione della classificazione attribuita dal Regolamento Urbanistico a ciascun edificio e/o complesso edilizio, nonché con le eventuali previsioni del Regolamento Edilizio.

4. Il contenuto del presente articolo è fatto salvo per quanto non in contrasto con le normative regionali e nazionali che definiscono la categoria di intervento di manutenzione ordinaria.

Art.32 Interventi di manutenzione straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono volti a mantenere la funzionalità e l'efficienza dell'immobile senza l'introduzione di modifiche sia sul piano strutturale che dell'aspetto architettonico-funzionale.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, né frazionamento dell'unità immobiliare.

3. Tali opere e modifiche non potranno comunque comportare alterazioni delle strutture orizzontali o a quelle verticali avente carattere strutturale, né potranno comportare alterazioni del carattere architettonico dell'edificio.

4. Rientrano altresì nella presente categoria d'intervento le opere che comportano lievi modifiche distributive non incidenti sugli elementi strutturali; la realizzazione di collegamenti verticali quando mancanti o la loro eliminazione; lievi modifiche alle quote dei solai o dei vespai al piano terra per adeguamento dell'altezza utile abitabile; apertura di piccole finestre di superficie massima non superiore a mq. 0,50 per servizi igienici e cucine; la installazione di pannelli solari o fotovoltaici senza serbatoio di accumulo esterno a servizio degli edifici.

5. Sono altresì interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere quando siano eseguite con materiali, caratteri o colori diversi da quelli esistenti:

  • opere interne:
    1. a. tutte le opere eseguite su edifici industriali e loro aree di pertinenza, con esclusione delle opere che generano aumento di superficie utile (esempio tettoie e soppalchi);
    2. b. opere interne alla singola unità immobiliare che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non comportino aumento di superficie utile, mutamento della destinazione d'uso e aumento del numero di unità immobiliari;
    3. c. le creazioni e/o spostamento di collegamenti verticali interni alle unità immobiliari;
    4. d. la demolizione e sostituzione dei solai con il mantenimento della quota;
    5. e. l'adeguamento dello spessore delle murature perimetrali interne, delle coperture dei solai ai fini della coibentazione termica ed acustica;
    6. f. le opere per realizzare ed integrare i locali per servizi igienico-sanitari e tecnologici e le relative canne di esalazione;
    7. g. gli impianti tecnologici ed i relativi volumi tecnici, purché ricavati nell'ambito del volume del fabbricato e/o dell'unità immobiliare, quali:
      • - impianti di riscaldamento o raffreddamento;
      • - impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
      • - impianti igienico-sanitari;
      • - impianti di ascensore o montacarichi,
      • - locali caldaia;
      • - locali autoclave.
  • opere esterne:
    1. a. il rifacimento di infissi esterni eseguiti con caratteri e colori diversi da quelli esistenti;
    2. b. il rifacimento di vetrine con modificazione del profilo esistente;
    3. c. installazione di elementi di chiusura quali inferriate, cancelli, cancelletti, serrande ecc.;
    4. d. strutture fisse di arredo da installare sui balconi;
    5. e. il rifacimento di rifiniture esterne e tinteggiature, con modificazioni di materiali o colori;
    6. f. il rifacimento totale di intonaci, con modificazioni di materiali o colori;
    7. g. il rifacimento e/o sostituzione parziale o totale delle coperture, ivi compresi gli elementi strutturali, ferma restando la quota di colmo e di gronda; il tutto con o senza modificazioni di materiali o colori;
    8. h. la sostituzione e/o installazione di elementi architettonici (cornici, zoccolature, gradini), con modificazione dei tipi e della forma;
    9. i. il consolidamento e rifacimento parziale di murature;
    10. j. recinzioni, muri di cinta e cancellate, che presentino le seguenti caratteristiche:
      • - la parte di muro pieno non potrà, di norma superare l'altezza di cm. 80 ed essere lasciata al grezzo (priva di intonaco o facciavista se non con blocchi specifici);
      • - gli elementi anti-intrusione da apporsi sopra il muro non potranno superare l'altezza complessiva di ml. 2.00 dal piano di campagna compresa la parte di muro pieno ed essere schermati in modo da impedire l'introspezione con qualunque soluzione diversa da siepi ed altre essenze arbustive;
    11. k. l'installazione di antenne riceventi di piccole dimensioni purché condominiali;
    12. l. la costruzione di canne fumarie;
    13. m. la messa in opera di finestre a falda;
    14. n. la realizzazione di manufatti per la protezione dei contatori del gas, di impianti elettrici (ENEL), contatori di acqua, ecc.;
    15. o. la costruzione di opere di allacciamento fognario all'interno delle aree private;
    16. p. depositi G.P.L., ecc.,
    17. q. le sistemazioni esterne ai fabbricati (verde, vialetti, accessori), non comprese fra le opere di manutenzione ordinaria;
    18. r. le sottomurazioni ed interventi nel sottosuolo;
    19. s. la costruzione di vespai, con altezza massima netta di cm. 60;
    20. t. la costruzione di scannafossi ispezionabili anche dall'esterno, con ampiezza massima netta di cm. 100;
    21. u. la realizzazione di muri di sostegno e contenimento di altezza fuori terra inferiore a mt. 1,50;
    22. v. l'abbattimento di piante adulte di alto fusto (es.: pini, cipressi, platani e simili) quando ciò si renda necessario per far posto a nuove costruzioni, per salvaguardare sia l'incolumità delle persone e per evitare danni alle costruzioni ed impianti esistenti, a seguito dell'abbattimento di piante adulte per motivi di sicurezza e/o per danni provocati, dovrà essere prevista in fase progettuale la messa a dimora di altre essenze arboree più idonee in sostituzione di quelle eliminate;
    23. w. l'apertura o modifica di passi carrabili con esecuzione di opere, murarie, previa acquisizione parere del competente Corpo Polizia Municipale e Ufficio Patrimonio Comunale.

6. Il contenuto del presente articolo è fatto salvo per quanto non in contrasto con le normative regionali e nazionali che definiscono la categoria di intervento di manutenzione straordinaria.

Art.33 Interventi di restauro e di risanamento conservativo

1. Gli interventi di restauro di risanamento conservativo, sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei a l'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti.

6. Il contenuto del presente articolo è fatto salvo per quanto non in contrasto con le normative regionali e nazionali che definiscono la categoria di intervento di restauro e risanamento conservativo.

Art.34 Ristrutturazione edilizia

1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico sul patrimonio edilizio esistente, e con particolare riferimento alla disciplina di cui al Titolo V, Parte II, delle presenti norme, gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, vengono articolati come di seguito specificato. Per le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi citati si rinvia all'art. 9 delle presenti norme.

Ristrutturazione edilizia 'R1'

2. Interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio, e che in ogni caso non comportino:

  • - demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di limitatissimi interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
  • - modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali;
  • - modifiche significative agli elementi strutturali verticali;
  • - modifiche alla sagoma del fabbricato;
  • - incrementi di superficie utile lorda (Sul) e di volume (V);
  • - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi.

3. Fermo restando rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, gli interventi di ristrutturazione edilizia 'R1' comprendono altresì:

  • - la realizzazione di balconi e terrazze (di ogni tipo, ivi comprese quelle a tasca);
  • - gli incrementi di superficie non residenziale (Snr) all'interno dell'involucro edilizio esistente.

Ristrutturazione edilizia 'R2'

4. Interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, che risultino compatibili con le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, che prevedano l'impiego di tecniche costruttive rispettose degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio, che possono comportare anche lo svuotamento dell'organismo edilizio (ferma restando la conservazione del suo involucro) e la variazione di schema e tipologia strutturale e che in ogni caso non comportino:

  1. a. demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza e/o di adeguamento sismico;
  2. b. incrementi di volume (V);
  3. c. modifiche alla sagoma, fatta eccezione per:
    • - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti;
    • - modeste modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti di volume e/o consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato.

5. Gli interventi di ristrutturazione edilizia 'R2' comprendono altresì:

  • - gli incrementi di superficie utile lorda (Sul) che comunque non comportino modifiche alla sagoma e incrementi di volume (V) del fabbricato;
  • - modifiche anche significative alle strutture verticali e orizzontali del fabbricato (anche mediante diverso posizionamento dei solai).

Ristrutturazione edilizia 'R3'

6. Interventi di riorganizzazione funzionale e strutturale di interi edifici (o di porzioni strutturalmente identificabili degli stessi), finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, che possono comportare anche lo svuotamento dell'organismo edilizio (ferma restando la conservazione del suo involucro) e la variazione di schema e tipologia strutturale, senza comunque determinare:

  1. a. incrementi di volume (V);
  2. b. modifiche alla sagoma, fatta eccezione per:
    • - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti;
    • - modeste modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare incrementi di volume (V).

Ristrutturazione edilizia 'R4'

7. Interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici o parti di essi, intendendo per fedele ricostruzione la realizzazione di un organismo edilizio del tutto assimilabile a quello preesistente quanto a:

  • - modalità costruttive;
  • - caratteristiche dei materiali, che devono risultare dello stesso tipo o comunque di tipo analogo a quelli preesistenti, nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dal Regolamento Edilizio;
  • - sagoma e ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  • - area di sedime.

8. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e le opere ad essi correlate sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni della disciplina della classificazione del patrimonio edilizio. Ove tali interventi interessino edifici e/o complessi edilizi costituenti invarianti strutturali la loro attuazione non deve determinare riduzione significativa o cancellazione degli elementi di invarianza. In tali casi deve essere pertanto garantita la sostanziale conservazione:

  • - delle forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche Plano-altimetriche del terreno e dalle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
  • - delle forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
  • - delle forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo definite dagli allineamenti plano-altimetrici e dagli assetti morfo-tipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.)

9. Il contenuto del presente articolo è fatto salvo per quanto non in contrasto con le normative regionali e nazionali che definiscono la categoria di intervento della ristrutturazione edilizia

Art.35 Addizioni pertinenziali

Per tali interventi si rinvia, sia per la definizione, che per i titoli abilitativi alle legislazioni nazionale e regionale.

Art.36 Addizioni volumetriche

1. Le aggiunte agli organismi edilizi esistenti che non presentino le caratteristiche specificate al precedente articolo 35 sono identificate come "addizioni volumetriche". Tali addizioni, ove consentite dal Regolamento Urbanistico, consistono in aggiunte agli organismi edilizi esistenti che:

  • - sono collocate in aderenza (fuori terra o in sottosuolo), ovvero in sopraelevazione, all'edificio di riferimento;
  • - rispettano i limiti e parametri fissati dal Regolamento Urbanistico - distanze, altezze, rapporto di copertura (Rc), rapporto di occupazione del sottosuolo (Ros), etc. - nonché i limiti di edificabilità fissati dallo strumento medesimo (mediante indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale o in valore assoluto);
  • - non presentano una relazione funzionale di carattere stabile con l'edificio di riferimento;
  • - sono determinanti per la eventuale modifica, contestuale o successiva, della destinazione d'uso della/e unità immobiliare/i di riferimento;
  • - sono determinanti - per caratteristiche dimensionali e/o configurazione - per la eventuale formazione, contestuale o successiva, di nuove unità immobiliari;
  • - possono essere suscettibili di utilizzo autonomo, nonché di uso disgiunto ai fini della commerciabilità del bene, anche mediante successive trasformazioni;
  • - sono finalizzate a garantire una migliore utilizzazione e godimento del patrimonio edilizio esistente anche mediante il miglioramento dei livelli prestazionali in materia di contenimento dei consumi energetici e/o di accessibilità o visitabilità - adeguandolo alle mutate esigenze degli utenti.

2. Le "addizioni volumetriche" consentite dal Regolamento Urbanistico rientrano nei limiti di edificabilità fissati dallo strumento medesimo.

3. IL CONTENUTO DEL PRESENTE ARTICOLO È FATTO SALVO PER QUANTO NON IN CONTRASTO CON LE NORMATIVE REGIONALI E NAZIONALI CHE DEFINISCONO LA CATEGORIA DI INTERVENTO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

Art.37 Sostituzione edilizia

1. Sono gli interventi intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione o destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.

2. IL CONTENUTO DEL PRESENTE ARTICOLO È FATTO SALVO PER QUANTO NON IN CONTRASTO CON LE NORMATIVE REGIONALI E NAZIONALI CHE DEFINISCONO LA CATEGORIA DI INTERVENTO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

Art.38 Ristrutturazione urbanistica

1. Sono gli interventi volti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. IL CONTENUTO DEL PRESENTE ARTICOLO È FATTO SALVO PER QUANTO NON IN CONTRASTO CON LE NORMATIVE REGIONALI E NAZIONALI CHE DEFINISCONO LA CATEGORIA DI INTERVENTO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

Art.39 Nuova edificazione

1. Sono gli interventi atti alla realizzazione di nuovi manufatti edilizi.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13