Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

TITOLO I DISCIPLINA DEGLI AMBITI COMPLESSI

Capo I Discipline di tutela e valorizzazione dei paesaggi e dei beni culturali

Art.48 Ambito delle colline boscate di Montepescali e Batignano

1. Ambito caratterizzato dai caratteri geomorfologici collinari che contornano la pianura grossetana a nord est e dalla copertura boschiva che ne rappresenta la caratterizzazione più evidente. Il sistema insediativo è caratterizzato da centri di sommità di origine medievale che conservano ancora i loro caratteri distintivi. È distinto con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_01 su base C.T.R. in scala 1:25.000.

2. Tale ambito paesaggistico è contraddistinto dalla relazione tra i seguenti valori territoriali:

  • - centri storici di sommità e loro contorni di tutela;
  • - estensioni boschive e relativi valori paesaggistici e ambientali;
  • - pendici coltivate prevalentemente a olivo in forme tradizionali;
  • - itinerari lenti per tempo libero lungo strade vicinali e poderali;
  • - Usi civici

3. Sono obiettivi di valorizzazione dell'ambito di cui al presente articolo:

  • - lo sviluppo di forme di turismo lento e consapevole attraverso itinerari culturali, ambientali, paesaggistici e enogastronomici;
  • - la considerazione degli Usi civici, e l'attivazione di iniziative che ne valorizzino l'esistenza anche nel campo delle energie rinnovabili;
  • - l'individuazione nei centri storici di "centri commerciali naturali" posti in rete;
  • - la produzione di guide che valorizzino anche le opere minori e le eccellenze dell'architettura rurale.

4. La tutela dei valori paesaggistici presenti si esercita attraverso la disciplina di cui al Titolo II della Parte II delle presenti Norme.

Art.49 Ambito delle colline coltivate della Grancia

1. Ambito caratterizzato dalla presenza del fiume Ombrone e dei suoi argini. L'ambito è attraversato dalla nuova via Aurelia ed è costeggiato a nord da un sistema insediativo frammentato che lungo la via Scansanese dalle ultimi propagini di Grosseto si articola fino ad Istia d'Ombrone. È distinto con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_01 su base C.T.R. in scala 1:25.000.

2. Questo ambito ha la funzione di porta di accesso all'area del preparco (in cui è in parte ricompreso) del Parco naturale regionale della Maremma.

3. Tale ambito paesaggistico è contraddistinto dalla relazione tra i seguenti valori territoriali:

  • - manufatti delle vecchie fattorie, unità poderali di bonifica, dell'Ente maremma: in particolare la Fattoria della Grancia;
  • - organizzazione riconducibile a forma di appoderamento tipiche della mezzadria;
  • - mosaico agricolo della collina con semplificazione colturale;
  • - presenza di alberi isolati in pascoli e seminativi;
  • - i margini dei campi a seminativo semplice conservanti relitti di siepi e alberi isolati;
  • - il fiume Ombrone con le fasce di vegetazione riparia continue e il corso seminaturale con meandri e golene;
  • - i canali della bonifica di impianto storico con i manufatti quali idrovore, cateratte, caselli idraulici e ponti, steccaie; ed in particolare il Ponte Tura, la Steccaia prima del Ponte Tura, il Fosso dei Molini.

4. Per questo ambito si prescrive la tutela e valorizzazione degli elementi che compongono il sistema delle fattorie medicee e granducali presenti ivi inclusi gli spazi di pertinenza ed i manufatti di supporto alle attività agricole attraverso la definizione di regole d'uso dei fabbricati, dei manufatti e delle aree rurali di pertinenza volte a:

  • - tutelare i caratteri architettonici e stilistici del patrimonio edilizio di valore anche attraverso la definizione di specifici piani del colore per indirizzare gli interventi di recupero salvaguardando l'immagine originaria;
  • - tutelare il complesso dei manufatti funzionali all'esercizio delle attività agricole con particolare riferimento al sistema degli annessi rurali storici quali stalle e magazzini;
  • - salvaguardare il rapporto tra fabbricati ed intorno rurale;
  • - orientare il recupero dei fabbricati verso funzioni compatibili con la tutela e valorizzazione delle risorse naturalistico-ambientali (escursionismo, ricerca, documentazione, turismo).

5. La tutela dei valori paesaggistici presenti si esercita attraverso la disciplina di cui al Titolo II della Parte II delle presenti Norme.

Art.50 Ambiti testimoniali delle sistemazioni agrarie storiche

1. Sono gli ambiti rurali di pianura connotati da assetti riconducibili alla Riforma Agraria dell'Ente Maremma leggibili nella orditura a mosaico e nell'orientamento dei campi, oltre che nella presenza di filari frangivento a corredo della viabilità poderale e interpoderale e nell'appoderamento a nuclei; nonché gli ambiti rurali di pianura connotati da assetti agrari ed insediativi basati sul tipico "appoderamento a nuclei" dell'Ente Maremma con fabbricati allineati lungo le strade e avvicinati ai confini dei fondi e seminativi associati alla presenza di vigneti e oliveti. Sono distinti con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_01 su base C.T.R. in scala 1:25.000.

2. Tali ambiti paesaggistici sono contraddistinti dalla relazione tra i seguenti valori territoriali:

  • - il sistema poderale caratterizzato da tipologie di fabbricati allineati lungo le strade;
  • - le fattorie;
  • - la maglia ortogonale dei percorsi storici di matrice rurale;
  • - i filari alberati quale arredo vegetale della viabilità poderale;
  • - il sistema geometrico delle canalette di scolo defluenti nei canali delle acque basse con scolo naturale, generalmente privi di vegetazione arborea;
  • - i margini dei campi a seminativo semplice conservanti relitti di siepi e/o alberi isolati.

3. Gli ambiti prettamente agricoli sono il risultato delle forti variazioni subite dal dopoguerra ad oggi dal territorio rurale. I principali fenomeni che si riscontrano sono l'evidente allargamento della maglia agraria accompagnato all'omogeneità delle colture agricole a seminativo.

4. Tra gli elementi che conferiscono a tali ambiti una valenza ambientali si riconoscono i filari lungo le principali direttrici della zona bonificata e l'aumento della eterogeneità delle coperture del suolo che diventano importanti elementi ecologici in un contesto agricolo omogeneo caratterizzato da colture intensive a seminativo.

5. La rete dei canali e fossi derivanti dalla bonifica costituisce attraverso la vegetazione ripariale un sistema di connessione ecologica.

6. Per questa tipologia di ambiti si prescrive la tutela e valorizzazione degli elementi caratteristici che compongono il sistema come sopra individuati nonché il rispetto di quanto previsto all'art. 60.

Art.51 Ambito del parco Archeologico

1. Lo straordinario patrimonio archeologico che ha la sua eccellenza nel sito di Roselle è ricompreso in un ambito complesso che include un vasto ambito paesaggistico al contorno e si collega con l'Ambito delle colline boscate.

2. È distinto con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_01 su base C.T.R. in scala 1:25.000.

3. Sono obiettivi di valorizzazione dell'ambito di cui al presente articolo:

  • - la tutela, il recupero e la valorizzazione delle zone di interesse archeologico e del patrimonio ivi presente;
  • - il miglioramento dell'accessibilità e dei percorsi;
  • - la connessione ciclabile con Roselle e Grosseto;
  • - la realizzazione di strutture di servizio a supporto del sito;
  • - la tutela delle visuali.

4. La tutela dei valori paesaggistici presenti si esercita attraverso la disciplina di cui al Titolo II della Parte II delle presenti Norme.

Art.52 Ambito del mare

1. L'ambito riguarda il sistema ambientale costiero e retro costiero presenta un insieme di habitat di elevato valore naturalistico ambientale tra i quali gli ambiti umidi retrodunali con alternanza di pinete a pino marittimo e pino domestico, boschi planiziali. È ricompreso nel presenta ambito lo scoglio delle Formiche.

2. È distinto con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_01 su base C.T.R. in scala 1:25.000.

3. La delicatezza e la vulnerabilità dell'intero sistema ne determina limiti di uso che impongono la regolamentazione dei percorsi, degli accessi e della sosta.

4. La tutela dei valori paesaggistici presenti si esercita attraverso la disciplina di cui al Titolo II della Parte II delle presenti Norme.

Art.53 Luoghi delle relazioni tra città e territorio: Parco agricolo di Grosseto

Obiettivi

1. All'interno del territorio periurbano della città di Grosseto è individuata un' area caratterizzata da specifiche invarianti strutturali e distinta in cartografia all'elaborato PR_01 destinata a Parco agricolo di Grosseto.

2. La presenza di una fascia pressoché continua di aree agricole intorno all'area più intensamente edificata si configura come un'importante risorsa multifunzionale non solo ai fini ambientali e paesaggistici, ma anche ai fini di uno sviluppo di circuiti economici legati ad attività agro alimentari, agro ambientali, per il turismo e per il tempo libero.

3. Obiettivo generale del Parco Agricolo di Grosseto è il mantenimento e potenziamento di una agricoltura periurbana economicamente vitale, in grado di produrre beni alimentari, di filiera corta e servizi di prossimità e di qualità, nonché di concorrere alla generale riqualificazione agroambientale e paesaggistica del territorio aperto. Ciò in sinergia e continuità con l'insediamento urbano e con gli spazi aperti presenti al suo interno.

4. Il comune di Grosseto si orienta, nell'ambito delle sue possibilità e mutuando la struttura del Contratto di fiume, alla costituzione di un "Patto agro urbano" -fra enti, settori della Pubbliche Amministrazioni, Associazioni ed attori sociali interessati, istituti scolastici e formativi, Ente Parco - per il perseguimento degli obiettivi strategici del Parco Agricolo, del necessario coordinamento fra le diverse politiche, programmi ed azioni settoriali e dei diversi enti e per la definizione delle forme organizzative più opportune per l'implementazione dello scenario del Parco Agricolo, tramite specifico Piano di Assetto. Tramite il "Patto agro urbano", l'azione della amministrazione comunale sostiene altresì la individuazione e il coordinamento di incentivi, piani e programmi finalizzati alla implementazione della presente strategia.

Azioni

5. La riqualificazione e sviluppo delle aree agricole periurbane rendono in particolare necessario:

  • - tutelare gli ambiti caratterizzati dalla persistenza di relazioni fondative tra parti costruite e territorio aperto, sia in termini paesaggistici(visivo-percettivi), sia in termini ambientali (corridoi biotici e reti ecologiche);
  • - definire le modalità di formazione dei margini del costruito a partire dall'obiettivo di dare compiutezza al rapporto tra costruito e territorio aperto;
  • - definire i criteri circostanziati relativi al contenimento del consumo di suolo fondati sulle caratteristiche intrinseche e misurabili dei suoli periurbani e di quelli residui nelle porosità del costruito;
  • - individuare i requisiti di multifunzionalità delle formazioni urbane periferiche quale caratteristica fondamentale per esercitare un ruolo di integrazione sia nei confronti della città compatta che del territorio esterno;
  • - affermare il primato dello spazio pubblico come determinante morfologica e funzionale della caratterizzazione paesaggistica delle parti contemporanee della periferia della città;
  • - mantenere e potenziare una agricoltura periurbana economicamente vitale, in grado di produrre beni alimentari e servizi di qualità, nonché di concorrere alla generale riqualificazione agroambientale e paesaggistica del territorio aperto in sinergia e continuità con l'insediamento urbano e con gli spazi aperti presenti al suo interno;
  • - promuovere la salvaguardia attiva del territorio aperto e delle porzioni di mosaico agrario rimaste inalterate nel tempo per la qualificazione del territorio dal punto di vista ambientale, paesaggistico, culturale e agroalimentare in attuazione delle prescrizioni relative alle invarianti strutturali di cui alle presenti norme;
  • - ricostituire e valorizzare i legami culturali e identitari con il territorio aperto attraverso nuove opportunità e servizi di fruizione (sentieri, percorsi ciclabili, ippovie, ambienti per il relax e la didattica, ricettività);
  • - incentivare la qualità dell'offerta del territorio (agricoltura biologica, prodotti tipici, filiera corta, ospitalità, turismo escursionistico);
  • - contenere il consumo di suolo agricolo.

6. previa approvazione del Piano di Assetto sono ammessi: l'ampliamento o la nuova edificazione per ospitare attività quali offerta di prodotti tipici e di agricoltura biologica nella misura di mq. 50 di Sul oltre pensiline di superficie pari al 50%. Nel quadro dell'atto unilaterale d'obbligo con cui il proponente si impegna al mantenimento della destinazione per anni 20, è definito il tratto di percorso o l'approdo e relative opere laterali cui il servizio si riferisce sono inoltre definiti gli interventi di manutenzione e restauro ambientali che il proponente stesso si obbliga ad attuare per la medesima durata temporale.

7. nei complessi edilizi rurali quali fattorie e grance, anche non aziendali presenti entro il perimetro del Parco agricolo di Grosseto, possono essere ospitate attività quali Centri per l'innovazione e promozione agroalimentare, Fattorie didattiche, Centri per l'educazione al gusto, Agro-empori, Mercati agricoli, ostelli, sedi di ricerca del settore agroalimentare. A questi fini, qualora sia dimostrata l'impossibilità di riutilizzare volumi esistenti, sono ammessi l'ampliamento o la nuova edificazione nella misura massima di mq. 200 di Sul oltre pensiline di superficie pari al 50%. per ciascun complesso. Nel quadro dell'atto unilaterale d'obbligo con cui il proponente si impegna al mantenimento della destinazione per anni 15, è definito l'area agricola cui il servizio si riferisce sono inoltre definiti gli interventi di manutenzione e restauro ambientali che il proponente stesso si obbliga ad attuare per la medesima durata temporale.

7.bis Il Piano di Assetto individuerà la rete dei percorsi di uso pubblico su aree private, da realizzare a cura dei proponenti, interessati alla sua attuazione, definendo altresì le condizioni per la sua manutenzione.

8. La tutela dei valori paesaggistici presenti si esercita attraverso la disciplina di cui al Titolo II della Parte II delle presenti Norme.

Art.54 Itinerari di interesse storico-culturale

1. Il Regolamento urbanistico identifica come valore territoriale e paesaggistico la rete dei percorsi che organizzano e collegano le diverse parti del vasto territorio comunale.

2. Rivestono valore strategico tutti i percorsi in genere che connettono tra di loro gli Ambiti complessi, determinando circuiti fruitivi di tipo culturale, ambientale, rurale e archeologico a loro volta obiettivi di valorizzazione dell'intero territorio comunale.

3. La tutela dei valori paesaggistici presenti si esercita attraverso la disciplina di cui al Titolo II della Parte II delle presenti Norme.

Art.55 Mobilità lenta

1. Gli itinerari rappresentati da strade vicinali e rurali e forestali, idonee allo svolgimento di pratiche di mobilità lenta costituiscono nel territorio comunale di Grosseto una straordinaria offerta che il Regolamento urbanistico intende tutelare e valorizzare.

2. Anche con il contributo dell'associazionismo di categoria, potranno essere individuati specifici tracciati idonei rispettivamente per trekking, cavallo, bicicletta, canoa e consentita l'installazione di relativa segnaletica e punti di servizio attraverso la collocazione di manufatti precari di cui all'art.133.

3. La tutela dei valori paesaggistici presenti si esercita attraverso la disciplina di cui al Titolo II della Parte II delle presenti Norme.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE INVARIANTI STRUTTURALI

Art.56 Contenuti e finalità

1. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio dal vigente Piano Strutturale gli elementi fisici, economici, sociali e culturali costituenti espressione qualificata del perdurare di rapporti spaziali, produttivi, sociali e culturali del territorio comunale, che, nella lunga durata, ne hanno determinato l'assetto costituendo gli elementi cardine dell'identità dei luoghi. Tali elementi sono manifestazione localizzata delle risorse naturali e delle altre risorse essenziali presenti nel territorio comunale, come definite dalle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio.

2. Il mantenimento dei caratteri durevoli e dei livelli prestazionali delle invarianti strutturali costituisce criterio fondante dei processi di pianificazione del territorio comunale, al fine di garantire il rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile. In applicazione dei contenuti statutari del Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico detta specifici criteri di utilizzo e limiti di trasformabilità delle invarianti strutturali di cui al presente Titolo al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione.

3. Sono vietati tutti gli interventi e le azioni che riducano in modo significativo ed irreversibile gli elementi di invarianza sottoposti a tutela. Eventuali interventi di adeguamento funzionale che si rendano necessari per motivi di rilevante interesse pubblico devono essere progettati ed eseguiti con modalità compatibili con la tutela degli elementi di invarianza individuati dal presente Titolo. Fatto salvo quanto specificato al comma 6, ogni attività, uso o intervento posto in essere in applicazione del presente Regolamento Urbanistico deve inoltre perseguire il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali dei beni e delle risorse individuati quali invarianti strutturali del territorio.

4. La disciplina di cui al presente Titolo è integrata dalle altre disposizioni contenute nelle presenti Norme per l'Attuazione. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

5. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano fatto salvo quanto previsto al comma 6:

  1. a. alle "Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi" ed alle "Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali" i cui Piani Attuativi o Progetti Unitari siano stati approvati prima della data di adozione del Regolamento Urbanistico;
  2. b. alle "Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi" ed alle "Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali" i cui Piani Attuativi o Progetti Unitari, ancorché non ancora adottati, fossero già previsti e disciplinati dalla strumentazione urbanistica generale vigente prima della data di approvazione del Piano Strutturale con previsioni confermate e fatte salve dal Piano Strutturale medesimo.
  3. c. Alle "TR / trasformazione degli assetti insediativi".

6. Per i piani e progetti di cui alla lettera b) e c) le disposizioni di cui al presente Titolo costituiscono comunque elementi di riferimento al fine di connotare qualitativamente gli assetti insediativi e/o ambientali delle rispettive aree di trasformazione o di riqualificazione. E pertanto la disciplina del presente Titolo troverà ugualmente applicazione là dove non incompatibile con le previsioni della previgente strumentazione urbanistica fatte salve dal Piano Strutturale.

Capo I Invarianza storico - insediativa

Art.57 Valori e testimonianze storico culturali e archeologiche

Aree di attenzione archeologica

1. Sono riconosciuti quali invarianti strutturali del territorio le aree di attenzione archeologica presenti sul territorio comunale, segnalati dal Piano Strutturale sulla base di una ricognizione sulle fonti disponibili. I siti segnalati sono individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. Costituiscono elementi di invarianza i reperti da mantenersi in sito su parere delle autorità competenti, nonché le eventuali sistemazioni delle aree contermini aventi con essi rapporti contestuali.

3. Gli elementi di invarianza, ancorché non soggetti a dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, nelle tracce e sistemazioni del suolo e sottosuolo, nonché a valorizzazione dei valori archeologici, storici, culturali, artistici ed etnoantropologici di cui essi sono portatori.

4. Ogni azione di trasformazione, sia connessa ad interventi urbanistico-edilizi, sia che attenga al mantenimento delle sistemazioni agrarie e dell'assetto ambientale e paesaggistico esistente, è condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte.

5. Ogni azione di trasformazione connessa ad interventi urbanistico-edilizi atti ad intaccare il sottosuolo è condizionata altresì da una valutazione sul rischio archeologico da effettuare in fase pre-progettuale per valutare la probabilità di presenze di invarianti strutturali di cui al presente capo. Tale valutazione definisce la linea d'intervento per l'esecuzione di indagini archeologiche preventive sulle aree in trasformazione..

6. Le risultanze di tali indagini costituiscono un elemento imprescindibile per la valutazione della fattibilità tecnica ed economica dell' azione di trasformazione connessa ad interventi urbanistico-edilizi atti ad incidere sul sottosuolo.

7. I risultati delle indagini archeologiche preventive concorreranno altresì con gli interventi degli organi preposti ad assicurare la tutela e valorizzazione delle invarianti strutturali di cui al presente capo, ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

8. I risultati delle indagini dovranno essere contenute in una relazione tecnica da allegare al progetto edilizio nella quale sono dettate le regole per la realizzazione e conduzione del cantiere, e/o le fasi di attuazione degli interventi che interessano i siti di cui al presente articolo. Il Regolamento edilizio potrà dettare ulteriori specifiche disposizioni in merito alla documentazione da allegare ai progetti che interessano le aree di attenzione archeologica, nonché le relative forme di sorveglianza.

9. Al fine di accertare tempestivamente eventuali emergenze, gli organi competenti possono accedere in qualunque momento, previo preavviso, nelle proprietà private, nei cantieri, sui luoghi di lavoro. Successivamente, al fine di garantire la tutela e valorizzazione dei reperti, l'Amm./ne Comunale può richiedere l'avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aree di attenzione archeologica rinvenute in data successiva all'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico.

Art.58 Sistemi insediativi storici minori al 1823

1. Sono riconosciuti quali invarianti strutturali del territorio i centri storici minori di:

  • - Batignano;
  • - Montepescali;
  • - Istia d'Ombrone;
  • - Alberese.

2. I predetti centri storici sono da considerarsi unici e pertanto da tutelare. A tal fine è stata individuata una fascia denominata "Area di inedificabilità assoluta", che risulta rappresentata graficamente negli elaborati grafici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000. Nella stessa, al fine della conservazione della percezione visiva del bene, è inibita la realizzazione di nuove costruzione. Sugli edifici esistenti in tale fascia sono ammessi gli interventi previsti nelle schede purchè non comportino aumenti di volumetria. Per gli edifici non schedati sono ammessi gli interventi di cui all'art. 87 "Edifici privi di scheda/disciplina e procedimento di classificazione" ad esclusione di quelli che comportano ampliamenti volumetrici.

Art.59 Insediamenti e tracciati viari presenti al 1942

Insediamenti aggregati e sparsi

1. È riconosciuto quale invariante strutturale del territorio il patrimonio edilizio presente al 1942, in quanto espressione consolidata di un principio insediativo complessivamente coerente, successivamente in parte destrutturato ad opera delle forme di espansione e trasformazione del periodo compreso tra gli anni '60 e gli anni '80 del XX secolo. Il patrimonio edilizio presente al 1942 è individuato con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo, definite dalle caratteristiche plano altimetriche del terreno e dalle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada, definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo, definite dagli allineamenti planoaltimetrici e dagli assetti morfotipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.).

3. Gli elementi di invarianza di cui al comma 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale (anche mediante ripristino degli elementi mancanti) nonché a valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.

4. La disciplina di cui al Titolo IV della Parte II delle presenti norme e le previsioni sulle classi di intervento ammesse contenute nell'elaborato PR_05 garantiscono la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli elementi di invarianza di cui al comma 2.

Tracciati viari fondativi e gli elementi vegetazionali di arredo

5. Sono riconosciuti quali invarianti strutturali del territorio i percorsi, in genere di antica formazione, che hanno avuto un ruolo fondativo nei confronti dei centri abitati o delle frazioni, e che sono espressione di una modalità compatibile rispetto alla morfologia del suolo, leggibile nelle opere d'arte e nelle sistemazioni del terreno. I tracciati viari fondativi ancora presenti per la maggior parte del loro sviluppo, e con prestazioni in atto nell'attuale sistema della mobilità, sono distinti con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

6. Sono considerate parti integranti di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

7. Costituiscono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza paesaggistica o di memoria storica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate al comma 3 dell'art. 56;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le cappelle, i tabernacoli e le croci votive presenti lungo il tracciato;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali tipiche dei luoghi;
  • - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

8. Gli elementi di invarianza di cui al comma 7 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, nonché a valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio. Eventuali tratti degradati dei tracciati viari fondativi devono essere assoggettati ad azioni di ripristino.

9. I progetti relativi ad interventi di modifica di tratti stradali appartenenti a tracciati viari fondativi sono corredati da specifica documentazione di dettaglio sullo stato di fatto del tracciato (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti, etc.) al fine ad evidenziare la coerenza della modifica proposta con il contesto di riferimento.

10. Per le parti dei tracciati viari fondativi costituenti itinerari di interesse storico-culturale, le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate da quelle contenute nell' art. 68. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

Tracciati viari vicinali e gli elementi vegetazionali di arredo

11. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio le strade vicinali, in quanto componente identificativa del paesaggio locale e trama estesa di percorribilità pubblica integrativa della viabilità principale, di fondamentale importanza per collegare singoli edifici, borghi e centri abitati, nonché per raggiungere ambiti di paesaggio agrario storico, siti archeologici e storici, aree boscate, luoghi di visuali aperte ed ambienti di rilevanza paesaggistica ed ambientale. La viabilità vicinale, risultante dall'apposito repertorio comunale, è identificata con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000. La rete della viabilità vicinale è rappresentata dai seguenti tracciati: 1 Barbaruta 1, 2 Barbaruta 2, 3 Marrucheto 2, 4 Paludine, 5 Palude Aperto, 6 Poggetti Nuovi 1, 7 Poggetti Nuovi 2, 8 Poggiale 2, 9 Principina 6, 10 Principina 7, 11 Principina 8, 12 San Carlo, 13 San Lorenzo, 14 Trappolaccia, 15 Voltina, 16 Banditella 1, 17 Banditella 2, 18 Banditella 3, 19 Barbicato, 20 Campore, 21 Casa Marconi, 22 Cerretale, 23 Crocino, 24 Essiccatore, 25 Giuncola, 26 Isolotto, 27 La Barca, 28 Mandrioli, 29 Molinaccio, 30 Montebottigli - Bronzone, 31 Pianacce, 32 Poggio Lungo, 33 Pratini Bassi, 34 Spergolaia, 35 Ulivi, 36 Valle delle Rose, 37 Vecchia Aurelia, 38 Volta di Sacco, 39 Ciclabile, 40 Fiumara, 41 Le Marze 1, 42 Le Marze 2, 43 Le Marze 3, 44 Pingrossino, 45 Principina 1, 46 Squadre, 47 San Leopoldo, 48 Banditella, 49 Casa Brucia, 50 Grancia di Montepescali 1, 51 Grancia di Montepescali 2, 52 Grancia di Montepescali 3, 53 Il Terzo 3, 54 Il Terzo 4, 55 Montepescali - Batignano, 56 Sinopie, 57 Versegge - Batignano, 58 Aiali, 59 Caprarecce, 60 Casette di Mota, 61 Casette di Mota 1, 62 Chiarini - Antenne, 63 Ciafarello, 64 Convento, 65 Della Nave, 66 Della Valle, 67 Fonte Bianca, 68 Grillese, 69 Il Terzo 1, 70 Il Terzo 2, 71 La Macchia 2, 72 Laghi, 73 Monteleoni, 74 Poggio alle Fosse, 75 Ruderi, 76 Santa Giovanna, 77 Scagliata, 78 Val di Rigo, 79 Voltino, 80 Casette di Mota 2, 81 Il Terzo 5, 82 Il Terzo 6.

12. Sono considerate parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

13. Costituiscono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza paesaggistica o di memoria storica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate al comma 3 dell'art. 56, come disciplinate dal successivo comma 16;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali tipiche dei luoghi;
  • - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

14. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni (anche mediante ripristino dei tratti degradati) nonché a valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.

15. Fatte salve le ipotesi contemplate al successivo comma 16, le strade vicinali devono conservare le originali caratteristiche di tracciato, di giacitura e di sezione, evitando l'introduzione di componenti incongrue e/o estranee quali marciapiedi, cordonati, zanelle, slarghi-parcheggio etc.. Eventuali inadeguatezze della sezione stradale, che determinino rilevanti problemi di fluidità del traffico veicolare, possono essere superate attraverso la realizzazione di piazzole di scambio.

16. Eventuali comprovate necessità di spostamento del tracciato di tratti di strade vicinali possono essere soddisfatte solo ove ricorrano particolari circostanze, quali ad esempio:

  • - la strada costituisce una interruzione dello spazio definito tra due o più edifici della stessa proprietà;
  • - le pendenze e/o i raggi di curvatura costituiscono pericolo alla circolazione veicolare;
  • - il tracciato è frutto di modifiche apportate successivamente alla II Guerra Mondiale.

17. In ogni caso le variazioni di tracciato non devono apportare fratture nelle strutture consolidate del paesaggio agrario. I nuovi tratti devono pertanto aderire alle geometrie fondiarie esistenti secondo criteri di coerenza con il sistema dei segni naturali e antropici che costituiscono la tessitura territoriale storicizzata, ed in particolare:

  • - recuperare percorsi o tracce di percorsi preesistenti;
  • - allinearsi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno, evitando significativi movimenti di terra;
  • - riproporre gli stessi caratteri tipologici e costruttivi del tratto principale.

18. Le sedi carrabili non più utilizzate devono essere in ogni caso conservate nella loro connotazione di viabilità vicinale preesistente, in quanto testimonianza del patrimonio territoriale storicizzato.

19. Per gli interventi di manutenzione è prescritto l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. La sede carrabile, ove non già asfaltata, deve conservare il fondo bianco. Per particolari e documentate esigenze prestazionali essa può essere pavimentata con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte tipico dei luoghi.

20. Il drenaggio delle acque meteoriche è assolto da canalette trasversali alla carreggiata e/o da fossette laterali parallele al percorso. Sono comunque soggetti a conservazione i tabernacoli e le croci votive ancorché non individuate dalle tavole grafiche del Regolamento Urbanistico.

21. Sulle strade vicinali deve essere garantito il pubblico transito: è pertanto fatto divieto di chiuderne o interromperne i tracciati, ancorché per tratti limitati.

22. Per le strade vicinali, o parti di esse, costituenti itinerari di interesse storico-culturale, le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate da quelle contenute nell' art. 68. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

Art.60 Sistema insediativo della bonifica

Rete infrastrutturale

1. È riconosciuta quali invariante strutturale del territorio la rete dei percorsi storici di matrice rurale ricadenti negli Ambiti testimoniali delle sistemazioni agrarie storiche di cui all'art. 50 che nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico. Sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • - l'andamento e la giacitura dei tracciati;
  • - la consistenza qualitativa degli allineamenti.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e simbolica, anche mediante azioni di ripristino degli elementi mancanti, nonché a valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio. A tal fine, la tutela della rete dei percorsi storici di matrice rurale mira alla:

  • - individuazione dei percorsi storici per la definizione e conservazione degli andamenti e della giacitura dei tracciati;
  • - individuazione degli elementi vegetazionali associati tipici, quali siepi e filari alberati da tutelare.

Elementi vegetazionali di arredo

4. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio gli elementi vegetazionali di arredo costituiti da individui appartenenti alle specie locali, quando rispondenti a criteri ordinatori come l'allineamento in filari lungo strade o percorsi in genere, ovvero volti a formare confini, o, più in generale, a costituire forme di arredo e decoro ricadenti negli Ambiti testimoniali delle sistemazioni agrarie storiche di cui all'art. 50. Gli elementi vegetazionali di arredo possono essere costituiti sia da individui di una stessa specie che da una alternanza preordinata di specie diverse. Nel loro insieme e nel loro ruolo di complemento ad architetture di pregio costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico. Sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

5. Sono elementi di invarianza:

  • - le specie arboree esistenti con le caratteristiche di cui al primo comma;
  • - le sedi di impianto e la consistenza quantitativa degli allineamenti o delle associazioni areali;
  • - le sistemazioni del suolo finalizzate alla formazione delle sedi di impianto.

6. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, anche mediante azioni di ripristino degli elementi mancanti, nonché a valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio. A tal fine:

  • - l'impianto di alberature e siepi è limitato al reintegro di esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie; le formazioni a filare possono essere eventualmente potenziate attraverso l'impianto di esemplari della stessa specie lungo l'allineamento storicizzato;
  • - eventuali recinzioni aventi rilevanza di memoria storica devono essere conservate e restaurate;
  • - i percorsi e gli assi visuali che strutturano i rapporti di continuità fisica e funzionale tra le formazioni arboree decorative e gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico devono essere conservati nei loro caratteri planolatimetrici, evitando l'introduzione di qualsiasi elemento che determini ostacolo visivo o soluzione di continuità fisica e/o funzionale, se non per evidenti e inderogabili motivi di interesse pubblico.

Reticolo idraulico minore: canalette irrigue e canali artificiali

7. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio il reticolo delle canalette irrigue e dei canali artificiali, nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico ricadenti negli Ambiti testimoniali delle sistemazioni agrarie storiche di cui all'art. 50. Sono identificate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

8. Sono elementi di invarianza:

  • - le canalette irrigue;
  • - i canali artificiali;
  • - la vegetazione ripariale.

9. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, anche mediante azioni di ripristino degli elementi mancanti, nonché a valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio. A tal fine si persegue la tutela della rete dei fossi e dei canali derivanti dalla bonifica che rappresentano un sistema di connessione ecologica, attraverso gli interventi di rinaturalizzazione o il potenziamento della vegetazione ripariale delle sponde dei principali corsi d'acqua.

Sistema insediativo

10. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio la maglia poderale e i nuclei agricoli ricadenti negli Ambiti testimoniali delle sistemazioni agrarie storiche di cui all'art. 50, nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico. Sono identificate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

11. Sono elementi di invarianza:

  • - la maglia e le trame agricole;
  • - i mosaici agrari;
  • - le forme insediative.

12. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e simbolica, nonché a valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio. A tal fine si persegue la conservazione e ripristino dei valori storico - culturali ed estetico - percettivi espressi dal territorio rurale che conservano caratteri e organizzazione della maglia agricola con particolare riferimento agli ambiti rurali di pianura connotati da assetti storici riconducibili alla Riforma Agraria dell'Ente Maremma. In particolare:

  • - promozione e incentivazione per il mantenimento, la leggibilità e la valorizzazione degli assetti e i rapporti tra usi e trame agricole che caratterizzano lo specifico ambito in oggetto;
  • - definizione di regole per l'inserimento dei nuovi edifici rurali avendo cura in particolare di prescrivere localizzazioni quanto più possibile prossime ai nuclei ed alle infrastrutture già esistenti e capaci di assecondare la morfologia del terreno;
  • - ricorso a tipologie compatte riferibili ai modelli dell'ambito in oggetto;
  • - rispetto delle proporzioni degli edifici tradizionali ed utilizzo di materiali reperiti in loco o ad essi assimilabili per caratteristiche;
  • - attività agricola maggiormente idonea alla conservazione dei paesaggi agrari, dell'ambiente e dello spazio rurale caratterizzato dalla permanenza di assetti agrari tradizionali;
  • - conservazione e valorizzazione della struttura agraria tradizionale, e degli assetti e dei rapporti tra usi e trame agricole che caratterizzano lo specifico contesto paesaggistico locale;
  • - la conservazione e valorizzazione dei mosaici agrari e le formazioni vegetali tradizionali;
  • - la puntuale disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio con particolare riferimento agli edifici storici.

Manufatti idraulici storicizzati

13. I manufatti antichi di ingegneria idraulica di epoca preindustriale caratterizzanti le forme di utilizzazione dell'energia idraulica sono soggetti a valorizzazione culturale in quanto testimonianza di saperi produttivi e di archeologia industriale e sono riconosciuti come invarianti strutturali del territorio ricadenti anche negli Ambiti testimoniali delle sistemazioni agrarie storiche di cui all'art. 50. Tali opere e manufatti sono distinti con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e sono in particolare rappresentati da:

  • - Idrovore: di Cernia, di Casotto Venezia, di Squadre Basse, di Barbaruta;
  • - Ponte Tura.

14. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - i caratteri morfotipologici dei complessi edilizi;
  • - le connesse opere idrauliche di intercettazione, canalizzazione e caduta dell'acqua;
  • - gli accessi e la viabilità di servizio.

15. Su tali manufatti sono consentiti interventi di recupero e valorizzazione che garantiscano la tutela degli elementi di invarianza nella loro consistenza materiale, nonché il ripristino degli eventuali elementi mancanti.

Capo II Invarianza paesaggistico - ambientale

Art.61 Sistema dunale

Pineta litoranea a conformazione regolare e vegetazione del sistema dunale

1. La pineta litoranea e la vegetazione del sistema dunale, ricadenti anche nell'Ambito del mare di cui all'art. 52, sono distinte con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000. Sono riconosciute come invarianti strutturali del territorio soggette a valorizzazione e conservazione l'impianto forestale di conformazione regolare prevalentemente costituito da fustaia di pino marittimo e domestico e le peculiarità della vegetazione del sistema dunale.

2. Sono ammessi:

  • - interventi e opere di protezione della vegetazione arbustiva esistente anche attraverso opere di schermatura frangivento;
  • - interventi e opere rimboschimento anche con l'ausilio di materiali naturali finalizzati ad evitare la circolazione libera del vento nella pineta;
  • - interventi di consolidamento del fronte duna verso il mare, in forma stabile, anche attraverso il ripristino di muretti e piccoli manufatti realizzati a tal scopo;
  • - interventi di sistemazioni a verde che oltre a garantire una funzione stabilizzante assolvano funzioni di barriera antivento;
  • - interventi di rimpianto al piede dunale di siepi a cespuglio al fine di ottenere cordoni di protezione ai fenomeni di scalzamento;
  • - interventi e opere di bonifica del verde esistente;
  • - interventi e opere per il miglioramento del suolo finalizzati a favorire la fertilità e la migliore sopravvivenza della vegetazione, la messa a dimora di nuovi individui arborei e arbustivi, favorendo l'insediamento di vegetazione pioniera;
  • - realizzazione di percorsi obbligati, realizzati con paletti e filagne di castagno, che potranno consentire l'accesso al mare e delle piazzette di sosta per favorire la permanenza dei fruitori.

3. Per gli interventi da attuare in queste aree, si stabilisce quanto segue:

  • - in presenza di attività antropiche, è vietata ogni forma di demolizione anche parziale delle dune ad eccezione per le opere idrauliche di rilevante importanza e in presenza di lavori per le condotte interrate di scarico e di approvvigionamento idrico dal mare che comunque dovranno comportare il ripristino morfologico del sistema dunale, prescrivere il mantenimento del cuneo morfo-vegetazionale e in caso di degrado il ripristino previa recinzione;
  • - sono vietate le penetrazioni veicolari in direzione ortogonale alla linea di costa nelle dune fisse e in luoghi limitati in modo da non produrre danneggiamenti diretti alle dune.
  • - interventi sui percorsi di attraversamento esistenti dovranno essere finalizzati a migliorare l'accesso, affinché sia possibile usufruire del "verde" sotto i vari aspetti: ecologico, sanitario, turistico ricreativo, paesaggistico, didattico.
  • - è vietato ogni intervento che possa influire sul fenomeno dell'erosione, che comporta un lento processo di degradazione dei materiali costituenti il terreno, sotto l'azione congiunta del vento, dell'acqua meteorica e delle onde del mare;
  • - potranno essere attuati gli interventi di protezione dai venti di mare, attraverso barriere e formazione di una fascia di macchia sul retro;
  • - a seguito di interventi sulla vegetazione dovranno essere impiegate specie autoctone, che in virtù di una loro resistenza ai venti salsi, e all'azione battente delle sabbie, consentano nel contempo protezione dell'entroterra e capacità di sviluppo e resistenza;
  • - sono ammessi tutti gli interventi per dare protezione alla vegetazione arbustiva esistente e soprattutto in fronte mare anche attraverso opere di schermatura e frangivento;
  • - la eventuale realizzazione degli accessi al mare dovrà avvenire mediante una sovrapposizione di due tratti della barriera, per evitare che i venti filtrino liberamente nella pineta;
  • - sono ammessi gli interventi di arricchimento vegetale dell'area che dovrà essere orientato secondo tre direttrici principali: bonifica del verde esistente, miglioramento del suolo, per favorirne la fertilità e indirettamente una migliore sopravvivenza della vegetazione,
  • - potenziamento del verde attraverso la messa a dimora di nuovi individui, favorendo l'insediamento di vegetazione pioniera;
  • - sono ammessi gli interventi di miglioramento della viabilità pedonale esistente al fine di garantire l'accesso al mare;
  • - sono ammessi interventi per l'inserimento di nuovi percorsi pedonali per il collegamento mare/città;
  • - sono ammessi tutti gli interventi di difesa e alla manutenzione e di arredo funzionali alla conservazione delle pinete e al loro corretto uso;
  • - sono ammesse le recinzioni per la protezione delle pinete;
  • - sono ammessi gli interventi per tagli colturali e di produzione e per la raccolta dei prodotti secondari, nel rispetto dei limiti di legge;
  • - con finalità di miglioramento della fruizione, della visita e della percorrenza delle pinete, è ammessa l'installazione della cartellonistica, e la individuazione e realizzazione di aree di sosta attrezzata;
  • - sono ammesse anche opere di riqualificazione e recupero delle aree e dei fabbricati esistenti rilegate ad attività di pubblico esercizio, sports e tempo libero nel pieno rispetto dei criteri elencati ai commi precedenti.
  • - i suddetti interventi dovranno garantire il mantenimento dello stato attuale dei luoghi, dovranno avere carattere di stagionalità, non dovranno comportare opere interrate di fondazione e dovranno essere realizzati con materiali naturali coerenti con il contesto ambientale tutelato.

Duna

4. La duna è distinta con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e ricade anche nell'Ambito del mare di cui all'art. 52. La stessa è riconosciuta quale invariante strutturale del territorio in quanto risorsa di valore strategico sotto il profilo biotico, idrologico, paesaggistico

5. Per le aree dunali sono prescritti gli interventi di cui al precedente comma 2 e 3. Sui fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi edilizi come disciplinato nel presente regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a. che l'intervento operi comunque il consolidamento e il ripristino degli assetti geologici esistenti;
  2. b. che l'intervento sia supportato da dettagliato studio geologico e idrogeologico che dimostri ove esistenti, il mantenimento dei corsi d'acqua che arrivano al mare; il mantenimento e ilripristino della vegetazione spondale;
  3. c. in queste aree permane il divieto della realizzazione di impianti di smaltimento dei reflui mediante sub-irrigazione tipo imhoff; il divieto di emungimento dalle falde idriche; il divieto della realizzazione di volumi interrati;
  4. d. qualsiasi intervento in queste aree non potrà intercludere il sistema dei percorsi e degli accessi al mare,
  5. e. qualsiasi intervento dovrà garantire prioritariamente il recupero e la riutilizzazione dei percorsi esistenti di accesso al mare, utilizzando pavimentazioni che non comportino impermeabilizzazione dei suoli;
  6. f. l'intervento dovrà dimostrare la tutela prioritaria delle risorse idriche esistenti, evitando come già detto sopra qualsiasi forma di prelievo dalle falde e soprattutto dimostrando prioritariamente la verifica del bilancio idrico e le soluzioni apportate per garantire l'approvvigionamento;
  7. g. l'intervento dovrà dimostrare prioritariamente l'assenza di prelievo della sabbia dal sito e qualsiasi modifica ai sistemi dunali esistenti;
  8. h. l'intervento dovrà comunque contenere specifico apposito atto d'obbligo o convenzione che garantisca la realizzazione delle opere di tutela ambientale contemporaneamente all'esecuzione degli interventi edilizi.

6. Per queste aree si prescrive inoltre:

  1. a. il consolidamento del fronte duna verso il mare in forma stabile;
  2. b. il rimpianto di siepi a cespuglio, al piede dunale, per ottenere cordoni di protezione ai fenomeni di scalzamento;
  3. c. la messa a dimora di nuove essenze arboree e arbustive autoctone per l'insediamento di vegetazione pioniera.

Art.62 Sistema umido

Paludi e aree acquitrinose ad alta vulnerabilità ambientale

1. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio in quanto risorse di valore strategico sotto il profilo biotico, idrologico, paesaggistico. Sono individuate con la dicitura "paludi e acque acquitrinose ad alta vulnerabilità ambientale" con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - la Riserva Naturale della Diaccia Botrona;
  • - le aree paludose residue retrodunali costiere;
  • - le aree paludose ricadenti nell'ambito della bocca del fiume Ombrone all'interno del Parco Regionale della Maremma.

3. Il Padule della Diaccia Botrona unitamente alla sua area contigua appartiene al sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Grosseto (istituita con D.C.P. nº 17 del 27/02/96) ed è classificata come Area di Reperimento ed Area di Rilevante Pregio Ambientale dal PTC. In questa area si applicano le disposizioni di cui al "Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Grosseto" approvato con D.C.P. nº 73 del 28/11/2001 e s.m.i..

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, nonché a valorizzazione culturale in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio. All'interno degli ambiti paludosi di cui al presente articolo è vietata:

  • - la costruzione di nuovi pozzi per l'emungimento delle acque sotterranee;
  • - la modifica del reticolo idrografico;
  • - le nuove costruzioni;
  • - le trasformazioni morfologiche e ambientali;
  • - i depositi anche temporanei di materiali di rifiuto e rottami.

5. Negli ambiti di cui al presente articolo è ammesso:

  • - gli interventi di sistemazione idraulica ai fini della riduzione del rischio idraulico sulla base di progetti approvati dai competenti Enti di controllo;
  • - le attività agricole che utilizzano metodi di agricoltura biologica con sistemi di irrigazione a basso consumo idrico.

Art.63 Sistema vegetazionale

Corridoi biologici: vegetazione ripariale

1. Sono riconosciuti quali invarianti strutturali del territorio gli "ambiti perifluviali" intendendosi per tali le aree comprendenti e circostanti i principali corsi d'acqua del territorio comunale, in quanto risorsa di valore strategico sotto il profilo biotico, idrologico, paesaggistico e di rete ecologica. Tali ambiti si configurano come fasce di consistenza variabile connotate dagli assetti geomorfologici propri delle aree ripariali nonché dalle caratteristiche vegetazionali e paesaggistiche connesse con la prossimità di un corso o di uno specchio d'acqua. Sono individuati con la dicitura "vegetazione ripariale" con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. Costituiscono elementi di invarianza, in conformità con le specifiche disposizioni dettate dagli enti competenti:

  • - la qualità fisico-chimica dei corpi fluidi quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci (acque salmonicole) di cui alla normativa vigente;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche del terreno, fatti salvi gli interventi di compensazione o regimazione idraulica;
  • - le formazioni arboree di ripa e di golena, quando non in contrasto con le disposizioni in materia di prevenzione e contenimento del rischio idraulico;
  • - le superfici libere golenali;
  • - la continuità ambientale longitudinale necessaria agli spostamenti della fauna.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, nonché a valorizzazione culturale in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio. All'interno degli ambiti perifluviali di cui al presente articolo è vietata:

  1. a. ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo (ivi compresi gli annessi agricoli di cui all'art. 130) con la sola eccezione degli interventi di cui al successivo comma 4;
  2. b. l'installazione dei manufatti agricoli di cui all'art. 132;
  3. c. l'installazione dei manufatti precari di cui all'art. 133;
  4. d. l'esecuzione di scavi, di rinterri, e di opere di modificazioni del suolo in genere, anche connessi l'attività agricola, che modifichino le sezioni trasversali dell'ambito, con la sola eccezione degli interventi di compensazione o di regimazione idraulica;
  5. e. l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito.

Fatte salve le limitazioni e/o prescrizioni di cui alla Parte IV delle presenti norme, è consentita, ove espressamente ammessa dalle disposizioni di tale Parte, l'installazione delle serre stagionali e/o fisse di cui all'art. 131.

4. Negli ambiti di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di interventi di nuova edificazione esclusivamente nei seguenti casi, ferme restando comunque le limitazioni e/o prescrizioni di cui alla Parte III delle presenti norme:

  • - per le realizzazione di attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico o generale;
  • - per gli interventi previsti nelle "Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi", o nelle "Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali", a condizione che gli interventi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di tutela e di valorizzazione di cui al presente articolo;
  • - per le finalità e nei limiti consentiti dai piani e programmi di settore di cui all'art. 4.

5. Per gli ambiti perifluviali che ricadono nel territorio aperto le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate dalle norme di cui alla Parte IV. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

Grandi complessi boscati

6. Costituiscono invarianti strutturali del territorio i "boschi densi", intendendosi per tali le formazioni forestali e boschive che emergono per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, nonché per la diversificazione ed articolazione delle specie arboree e arbustive presenti. Tali formazioni forestali, di rilevante valore ambientale e paesaggistico, sono identificate con la denominazione di "grandi complessi boscati", sono distinte con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

7. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - la destinazione forestale del suolo;
  • - la composizione floristica del soprasuolo;
  • - l'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
  • - la rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alle aree.

8. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela, finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione degli assetti boschivi ai sensi delle vigenti norme forestali regionali e provinciali. Sono fatti salvi gli interventi derivanti da motivate esigenze colturali e/o di sicurezza ai fini della prevenzione degli incendi.

9. I P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 139 ed i progetti degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 138, ove comprendenti porzioni di "grandi complessi boscati", prevedono adeguati interventi di tutela e valorizzazione della risorsa forestale, privilegiando le seguenti attività:

  • - governo del bosco e del sottobosco;
  • - prevenzione degli incendi boschivi;
  • - pratiche fitosanitarie;
  • - tutela degli alberi monumentali;
  • - sistemazioni idraulico-forestali;
  • - riqualificazione, rinaturalizzazione e assestamento delle aree forestali;
  • - miglioramento qualitativo dei soprasuoli forestali;
  • - recupero delle aree percorse dal fuoco;
  • - prevenzione e/o eliminazione del degrado (usi impropri, discariche abusive, etc.)
  • - manutenzione dei sentieri e della viabilità forestale.

10. Ferma restando la tutela degli elementi di invarianza, ai "grandi complessi boscati" si applica la disciplina di cui all'art. 128.

Vegetazione palustre

11. È riconosciuta quale invariante strutturale del territorio la vegetazione palustre in quanto regno di biodiversità per ogni classe animale, per molte specie d'interesse floristico, e per habitat di rilevanza comunitaria quali le estensioni di praterie ad alte erbe palustri. Il canneto palustre assieme a nuclei di vegetazione palustre tipica delle zone umide, offre siti di rifugio e nidificazione per molte specie di avifauna acquatica e di passeriformi di canneto

12. Sono elementi di invarianza le specie vegetazionali esistenti con le caratteristiche di cui al recedente comma.

Filari alberati

13. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio le formazioni arboree costituite da individui appartenenti alle specie locali, quando rispondenti a criteri ordinatori come l'allineamento in filari lungo strade o percorsi in genere, ovvero volti a formare confini, o, più in generale, a costituire forme di arredo e decoro. Le formazioni arboree decorative possono essere costituite sia da individui di una stessa specie che da una alternanza preordinata di specie diverse. Nel loro insieme e nel loro ruolo di complemento ad architetture di pregio costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico. Sono identificate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

14. Sono elementi di invarianza:

  • - le specie arboree esistenti che presentano le caratteristiche di cui al precedente comma;
  • - le sedi di impianto e la consistenza quantitativa degli allineamenti o delle associazioni areali;
  • - le sistemazioni del suolo finalizzate alla formazione delle sedi di impianto.

15. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, anche mediante azioni di ripristino degli elementi mancanti, nonché a valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio. A tal fine:

  • - l'impianto di alberature e siepi è limitato al reintegro di esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie; le formazioni a filare possono essere eventualmente potenziate attraverso l'impianto di esemplari della stessa specie lungo l'allineamento storicizzato;
  • - eventuali recinzioni aventi rilevanza di memoria storica devono essere conservate e restaurate. Non è consentita la realizzazione di nuove recinzioni;
  • - i percorsi e gli assi visuali che strutturano i rapporti di continuità fisica e funzionale tra le formazioni arboree decorative e gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico devono essere conservati nei loro caratteri planolatimetrici, evitando l'introduzione di qualsiasi elemento che determini ostacolo visivo o soluzione di continuità fisica e/o funzionale, se non per evidenti e inderogabili motivi di interesse pubblico.

Art.64 Colture agrarie storiche

Oliveti tradizionali (con glacis olivetati a sud di Batignano)

1. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio le aree ad oliveto comprendenti le aree in cui la coltivazione dell'olivo è prevalente ed a cui si riconosce, oltre all'interesse produttivo, un particolare valore paesaggistico-ambientale. Sono identificate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. In tali aree non sono consentite:

  • - le trasformazioni delle sistemazioni agrarie esistenti;
  • - la costruzione di nuove strade fatti salvi gli interventi a scala comunale e provinciale giustificati da pubblica necessità;
  • - le trasformazioni morfologiche e ambientali;
  • - le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura;

3. In tali aeree sono consentite:

  • - il ripristino, la manutenzione e il recupero della rete sentieristica e delle strade vicinali e di servizio;
  • - le attività agricole di coltivazione degli olivi e di mantenimento dei terreni;
  • - le opere di consolidamento dei terreni attraverso interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale;
  • - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse, purchè interrate, quali: le reti di trasporto energetico, le reti di acque potabili ed irrigue, le reti di acque luride, ecc.; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
  • - il recupero del patrimonio edilizio esistente;
  • - la costruzione di fabbricati agricoli.

Art.65 Geotopi ed altre emergenze geologiche catalogate dalla Provincia di Grosseto

1. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio i seguenti "geotopi" e le emergenze geologiche catalogate dalla Provincia di Grosseto, appositamente identificati nell'elaborato PR_04 "Disciplina del paesaggio e delle invarianti strutturali":

  • - Il sistema delle acque termali e sorgive
  • - Aree di alimentazione delle sorgenti idropotabili
  • - Gli scogli delle Formiche di Grosseto
  • - La cava storica di "marmo" brecciato a Poggio Mosconcino
  • - Emergenza geologica della "Grotta del Danese"
  • - Emergenza geologica della "Cavità di Roselle"
  • - Emergenza geologica di "Roselle-Grotta Primavera"
  • - Emergenza geologica "Sinkhole Loc. Bottegone"
  • - Emergenza geologica della "Diaccia Botrona"

2. I geotopi sono oggetto di tutela e salvaguardia integrale, evitando manomissioni di qualsiasi natura.

3. Compatibilmente con le esigenze di conservazione e valorizzazione del bene paesaggistico e ambientale dei geotopi e delle altre emergenze geologiche è ammessa esclusivamente la realizzazione di percorsi escursionistici e di didattica ambientale in terra battuta o pietrame, senza che siano necessari sbancamenti e/o movimenti terre significativi e tali da mutare l'assetto geomorfologico, e la realizzazione lungo il percorso di minime attrezzature in legno per la sosta pedonale. Saranno fatti salvi gli interventi mirati alla difesa del suolo ed alla messa in sicurezza dei luoghi, a condizione che gli stessi interventi favoriscano le migliori condizioni di conservazione e fruibilita' dei siti sopra elencati.

4. La previsione dell'elaborato PR_6 (Roselle) "Area di Recupero Mosconcino RC_01H" è soggetta alle norme del presente articolo, pertanto l'intervento di recupero è consentito nell'ambito delle aree di sedime (e relative pertinenze delle strutture e degli impianti di cava esistenti).

Capo III Invarianza socio - culturale

Art.66 Ambiti di valore antropico

1. Sono riconosciute quali invarianti socio culturali del territorio i seguenti elementi appositamente identificati nell'elaborato PR_04 "Disciplina del paesaggio e delle invarianti strutturali":

  • - I centri storici;
  • - I quartieri pianificati;
  • - Le attrezzature di interesse collettivo;
  • - Edifici rilevanti (L'Osservatorio astronomico);
  • - Siti religiosi (Il Romitorio di Santa Maria, La Comunità di Nomadelfia);
  • - Le fattorie (Fattoria la Grancia, Fattoria degli Acquisti, Fattoria della Spergolaia, Magazzini di Alberese, Fattoria di Poggio Cavallo);
  • - Le opere idrauliche (Il diversivo);
  • - I Parchi urbani;
  • - I Valori ambientali.

2. Tali elementi rappresentano caratteri identitari della cultura locale e caratterizzano ed identificano il patrimonio socio culturale di cui è favorita la conservazione ed il consolidamento. Tali obiettivi sono perseguiti dalle ulteriori norme del presente Regolamento Urbanistico.

Art.67 Aree pubbliche centrali degli insediamenti

1. Sono riconosciuti quale invariante strutturale del territorio gli elementi ordinatori dello spazio pubblico, in quanto componente fondamentale ed identitaria degli insediamenti esistenti, nonché sede privilegiata di relazioni sociali, culturali ed economiche. Le porzioni di spazio pubblico così definite, costituenti elementi fondamentali di riferimento ai fini della riqualificazione dei singoli insediamenti, sono distinte con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000, in:

  • - Spazi pubblici centrali
  • - Connettività

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - la proprietà pubblica;
  • - l'utilizzazione per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose;
  • - le pavimentazioni, gli elementi di decoro e simbolici, nonché le sistemazioni in genere aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.

3. Nell'elaborato di PR_07 denominato "Schede di indirizzo progettuale per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico" sono altresì individuati in dettaglio gli elementi costitutivi delle principali aree pubbliche di cui al comma 1.

4. Nel rispetto degli elementi di invarianza di cui al comma 2, negli insiemi spaziali di cui al presente articolo è favorito l'esercizio delle seguenti attività:

  • - il pubblico passaggio con eventuale esclusione dei veicoli a motore;
  • - la sosta connessa a relazioni di tipo sociale, culturale, economico, etc.;
  • - le manifestazioni pubbliche, sociali, culturali e religiose;
  • - i mercati all'aperto;
  • - l'uso del suolo pubblico per pubblici esercizi.

5. Nel rispetto degli elementi di invarianza di cui al comma 2, gli insiemi spaziali di cui al presente articolo sono individuati quali ambiti territoriali per la formazione di Centri commerciali naturali di cui al Capo XIII della legge regionale n. 28/2005

6. Gli elementi di invarianza di cui al comma 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e simbolica. Sono altresì oggetto di valorizzazione culturale e sociale in quanto luoghi della centralità urbana e di identificazione della comunità locale.

7. Gli interventi sugli elementi ordinatori dello spazio pubblico sono essenzialmente finalizzati:

  • - alla tutela e/o al recupero degli elementi di invarianza cui al comma 2;
  • - alla valorizzazione degli elementi qualitativi e/o identitari eventualmente presenti;
  • - al rafforzamento del ruolo strutturante e ordinatore nei confronti dell'ambito insediativo di riferimento;
  • - alla creazione di un sistema integrato di relazioni funzionali a livello urbano e territoriale;
  • - alla formazione o al ripristino di una identità formale unitaria.

8. Nell'elaborato PR_07 sono contenute le indicazioni di massima per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico, riferite ad una serie di insiemi spaziali particolarmente significativi e/o strategici per gli equilibri insediativi del contesto urbano di riferimento. Tali indicazioni progettuali sono spesso riferite anche agli elementi ordinatori di cui al presente articolo. In presenza di "tessuto antico", "tessuto storico", "tessuto storico unitario", si applicano altresì le disposizioni degli artt. 71, 72, 73.

Art.68 Tratti di percorsi panoramici e punti visuali emergenti

1. Sono luoghi assunti come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità.

2. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR04 su base C.T.R. in scala 1:10.000:

  • - Percorsi;
  • - Punti.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la libera accessibilità dei luoghi;
  • - l'assenza di ostacoli alla visione;
  • - la tutela dall'inquinamento luminoso.

4. In corrispondenza dei tratti panoramici e dei punti visuali non è ammessa alcuna nuova costruzione o sopraelevazione di costruzioni esistenti, compresi tralicci, antenne, ripetitori, cartelli pubblicitari, il cui punto più alto superi la linea che si diparte dal ciglio a valle della strada o dall'area scoperta pubblica, o del punto visuale emergente con un angolo di 20° sotto l'orizzonte, per una profondità di 100 m misurati sull'orizzontale. Tale disposizione si applica sull'intero territorio con esclusione delle aree pianeggianti.

Art.69 Il sistema degli usi civici

1. Sono riconosciute quali invarianti strutturali i territori demaniali e le aree gravate da usi civici ai sensi delle norme vigenti. Sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici su base C.T.R. in scala 1:10.000:

  • - Terre private gravate per utilizzazione agraria
  • - Terre private gravate per utilizzazione silvopastorale
  • - Demanio civico per utilizzazione agricola e altre utilizzazioni
  • - Demanio civico per riutilizzazione silvopastorale

2. Sono elementi di invarianza:

  • - la consistenza quantitativa e qualitativa degli elementi del patrimonio territoriale presenti
  • - i rapporti culturali, sociali ed economici con la comunità locali
  • - la destinazione agricola, forestale e pastorale dei suoli.

3. Le disposizioni del presente articolo sono fatte salve nel caso in cui vi siano interventi di modifica alla consistenza quantitativa dei demani, iniziate alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico per le quali si osservano le procedure di cui alla normativa regionale vigente, concernente l'alienazione di beni pubblici.

TITOLO III DISCIPLINA DEI TESSUTI

Capo I Disposizioni generali

Art.70 Aree urbane / contenuti e finalità

1. Sono le parti di territorio in cui la continuità e la densità dell'edificazione, insieme alla presenza di spazi pubblici ed attrezzature collettive, configurano una modalità insediativa accentrata di tipo morfologico e qualitativo urbano riconosciuta dalla collettività locale. Corrispondono alla porzione di territorio interna al perimetro aggiornato dei centri abitati, inteso come delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio così come definita all'art. 2 comma 1 lett. a) delle presenti norme. Le aree urbane, individuate con apposito segno grafico alla tavola denominata PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1: 2.000 e 1:10.000, comprendono:

  • - il capoluogo (Grosseto)
  • - i centri abitati minori (Montepescali, Batignano, Braccagni, Istia d'Ombrone, Roselle, Rispescia, Alberese, Principina a Mare, Marina di Grosseto, San Martino, Il Cristo, Casalecci, Stiacciole, Principina Terra)
  • - i nuclei individuati in cartografia come tessuti rurali.

2. Ricadono inoltre nelle aree urbane, costituendone parte integrante, le seguenti aree e/o infrastrutture, individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000:

  • - aree per le infrastrutture per la mobilità;
  • - aree per attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse comune;

3. Ricadono o interessano altresì le aree urbane i seguenti ambiti strategici di sviluppo del territorio:

  • - aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi;
  • - aree TRb / Trasformazione degli insediamenti balneari;
  • - aree TRp / Trasformazione degli assetti insediativi pubblici;
  • - aree TRprg / Trasformazione prevista dal previgente P.R.G. degli assetti insediativi;
  • - aree TRprgv / Trasformazione prevista dal previgente P.R.G. degli assetti insediativi derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;
  • - aree TRs / Trasformazione degli assetti insediativi destinati a standard;
  • - aree TRv / Trasformazione degli assetti insediativi derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;
  • - aree TRpr / Trasformazione degli assetti insediativi produttivi;
  • - aree TRpr/prg / Trasformazione prevista dal previgente P.R.G. degli assetti insediativi produttivi;
  • - aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali;
  • - aree RCp / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali pubblici;
  • - aree RCprg / Recupero previsto dal previgente P.R.G degli assetti insediativi e/o ambientali;
  • - aree RCprgv / Recupero previsto dal previgente P.R.G degli assetti insediativi e/o ambientali derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;
  • - aree RCs / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali a standard;
  • - aree RCv / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;
  • - aree RCvp / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare provinciale;
  • - aree Rpa / Aree a ripristino ambientale;
  • - aree RQ / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali;

3.bis "nelle 'aree TR / trasformazione degli assetti insediativi'; 'aree RQ / riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali'; aree RC / recupero degli assetti insediativi: si applicano le specifiche disposizioni contenute nelle rispettive 'schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR_06. Ove le schede non contengano specifiche disposizioni, nelle more dell'attuazione del loro contenuto, sugli edifici principali esistenti, sono consentiti gli interventi di cui alla rispettiva classe di appartenenza e comunque non ammettendo interventi superiori a quanto ammesso all'art. 9 del DPR 380/2001.

4. Nelle aree urbane gli usi, le attività, le trasformazioni territoriali e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono orientati al conseguimento di elevati livelli di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità, al superamento dei fenomeni di degrado, al completamento, al riequilibrio e/o alla ridefinizione degli assetti insediativi e infrastrutturali. Ai fini della tutela e valorizzazione degli insediamenti il Regolamento Urbanistico persegue il miglioramento dei livelli prestazionali e di qualità in termini di:

  • - dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano;
  • - dotazione e diversificazione delle attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse collettivo;
  • - dotazione di esercizi commerciali (in particolare quelli di vicinato), attività terziarie, direzionali, turistico-ricettive;
  • - contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, risparmio idrico, salvaguardia della risorsa idrica;
  • - dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, per il riutilizzo delle acque reflue;
  • - dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti;
  • - utilizzazione di materiali edilizi e requisiti delle costruzioni che assicurino la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il comfort igrometrico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente;
  • - eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche;
  • - qualità dell'architettura contemporanea, con particolare riferimento agli spazi ed alle opere pubbliche, anche mediante attivazione di strategie premiali finalizzate alla sostituzione dei tessuti edilizi di recente formazione ovvero alla loro riqualificazione e/o adeguamento agli standard qualitativi e prestazionali contemporanei;
  • - riqualificazione morfologica e razionalizzazione dei tessuti produttivi.
  • - nel Tessuto Antico, in caso di interventi di sostituzione edilizia, se ammessi dalla classe assegnata ai singoli edifici, è prescritto il Piano di Recupero.

4.bis Ai fini di tutela e valorizzazione degli insediamenti, il RU, nei 'territori di bonifica' (di cui alla Carta Geomorfologica) non ammette la realizzazione di locali seminterrati ed interrati ad uso abitativo o locali accessori alla residenza, con esclusione di autorimesse pertinenziali e impianti tecnologici; prescrive di realizzare il piano di calpestio di nuovi manufatti a 30 cm dal piano di campagna circostante, salvo diversa prescrizione, derivante da eventuali e puntuali studi idraulici allegati alle pratiche edilizie, che potrà determinare un valore superiore.

5. Gli usi, le attività, le trasformazioni territoriali e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente garantiscono l'integrità fisica dei suoli e delle risorse naturali ed essenziali del territorio, nonché la tutela e/o la valorizzazione delle invarianti strutturali presenti. Le attività consentite, che non devono comunque comportare emissioni in atmosfera inquinanti e/o climalteranti, perseguono il riequilibrio ambientale e paesaggistico (anche attraverso il contenimento o l'eliminazione dell'inquinamento acustico, luminoso o visuale) e, congiuntamente, la valorizzazione funzionale, sociale ed economica del territorio.

6. Le aree urbane sono qualificate e connotate dalla presenza delle invarianti strutturali, individuate con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e disciplinate dal Titolo II della Parte Seconda delle presenti norme

7. Le attività e gli usi ammessi nelle aree urbane sono indicati negli articoli che disciplinano i singoli tessuti o aree e sono dettagliati nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme.

8. Sono inoltre ammessi i seguenti usi specialistici, disciplinati dalle norme di cui ai Capi II, III, e IV del Titolo VI della Parte Seconda:

  • - edificazione esistente a destinazione turistico-ricettiva nelle aree urbane;
  • - edifici specialistici esistenti a destinazione commerciale;
  • - aree esistenti per il deposito o l'esposizione di merci e/o materiali all'aperto

Fatte salve le disposizioni di cui al Titolo II della Parte II, e di cui ai Titoli II e III della Parte III sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo IV della Parte II sulla base della classificazione ad essi attribuita, con le eventuali specificazioni, limitazioni e/o integrazioni definite negli articoli che disciplinano i singoli tessuti o aree.

9. Al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 113 e 114 delle presenti norme, la progettazione degli interventi urbanistico-edilizi deve tener conto degli eventuali corridoi infrastrutturali individuati per gli elettrodotti, nonché:

  • - in prossimità di linee elettriche esistenti, tali interventi devono in ogni caso garantire il rispetto dei valori limite e degli obiettivi di qualità fissati per il campo magnetico dalla normativa vigente, anche con il ricorso ad opere di mitigazione e contenimento dell'intensità del campo magnetico stesso;
  • - in prossimità di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione esistenti, tali interventi sono subordinati alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai valori limite e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo elettromagnetico.

10. La disciplina delle aree urbane è indicata nelle disposizioni di cui al presente Titolo e nelle disposizioni relative alle aree richiamate ai precedenti commi 1, 2 e 3 ed è integrata da tutte le disposizioni riferite (esclusivamente o meno) alle aree urbane contenute nelle presenti Norme e nei relativi allegati.

11. In caso di contrasto con le norme del presente Titolo si applicano le disposizioni più restrittive.

Capo II Tessuti insediativi prevalentemente residenziali

Art.71 Tessuto antico

Parte I - Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Sono le parti delle aree urbane (capoluogo, centri abitati minori, nuclei, etc.), in cui prevale una edificazione di epoca preindustriale (Catasto Generale Toscano) o comunque risalente ad epoca antecedente la fine dell'ottocento. Esprimono qualità storico-testimoniali, caratterizzate dalla coerenza generale dell'impianto insediativo nelle sue configurazioni principali relative al rapporto con la trama viaria e con lo spazio pubblico.

2. Il "Tessuto antico", è individuato con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000, comprendono in prevalenza edifici e complessi edilizi di interesse architettonico o storico-testimoniale. Nelle aree centrali essi definiscono altresì spazi pubblici costituenti componente fondamentale ed identitaria degli insediamenti esistenti, nonché sede privilegiata delle relazioni sociali, culturali ed economiche della comunità locale. Gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono pertanto essenzialmente finalizzati alla conservazione e valorizzazione:

  • - degli elementi caratterizzanti gli assetti morfologici e tipologici del patrimonio edilizio esistente;
  • - della configurazione e degli elementi costitutivi e qualificanti dello spazio pubblico.

3. Ove compatibili con le norme di cui ai Titoli II e IV della Parte II, nei 'tessuti antichi' sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso come meglio specificate ed articolate dalla Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme:

  • - residenza;
  • - attività turistico ricettive;
  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali ad eccezione delle grandi strutture di vendita e delle medie strutture di vendita con superficie superiore a 500 mq di SV;
  • - attività di servizio.

4. Sono fatte salve le limitazioni e/o disposizioni contenute nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme. Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle di cui indicate nella detta "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie ferma restando la possibilità di mutare la destinazione d'uso in una di quelle ammesse.

5. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo IV della Parte II sulla base della classificazione ad essi attribuita. Sugli edifici di classe 5, 6 e 7 sono altresì consentiti interventi di sostituzione edilizia, che devono risultare compatibili con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali del contesto preesistente e garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento: a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti planoaltimetrici dell'intervento con il tessuto circostante (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti, etc.).

6. Gli interventi di trasformazione riferiti agli edifici appartenenti al patrimonio edilizio posteriore al 1943 devono garantire:

  • - il rispetto delle regole insediative consolidate nel contesto storicizzato di riferimento (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti sugli spazi pubblici, etc.);
  • - l'eliminazione degli elementi di incoerenza o disarmonia eventualmente presenti.

7. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo IV della Parte II, per le fattispecie in esso disciplinate, nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi ricadenti nei tessuti in oggetto sono altresì consentiti, nel rispetto dei parametri di cui al successivo comma, i seguenti interventi:

  1. a. interventi urbanistico-edilizi su legittimi edifici secondari aventi funzione accessoria e di servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 86;
  2. b. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere non costituenti volume.

8. Gli interventi di cui sopra devono garantire - per caratteri morfotipologici, tecniche costruttive e materiali usati - un corretto inserimento nel contesto storicizzato di riferimento, nonché la conservazione dell'autenticità storico - costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio e/o del complesso edilizio. Per gli interventi deve essere garantito il ripristino degli impianti arborei esistenti e comunque la sistemazione a verde della copertura, se preesistente. I relativi progetti prendono in considerazione l'intera area di pertinenza dell'edificio o complesso edilizio di riferimento. Ove la superficie permeabile di pertinenza (Spp) legittimamente esistente sia inferiore al 25% tali interventi non devono determinare riduzione della Spp medesima.

9. È ammessa la deroga alle vigenti norme igienico - sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela del presente articolo.

10. Non è consentita la realizzazione di balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca. È comunque fatta salva la facoltà dell'autorità comunale competente di concedere deroghe, limitatamente a specifici casi in cui la terrazza sia ricavata sulla copertura di un corpo di fabbrica sottostante e costituisca accesso esclusivo ad unità immobiliari collocate al piano primo. In tali casi l'intervento deve risultare comunque compatibile con gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile.

11. Non è consentita la realizzazione di cantine, vani accessori interrati o seminterrati in genere. La realizzazione di volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, è ammessa solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti.

12. All'interno del "Tessuto antico" non è consentita la realizzazione di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione di cui all'art. 114 delle presenti norme.

13. Fermo restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalla Classificazione degli edifici delle Norme di attuazione del Regolamento Urbanistico, non è consentito:

  • - l'aumento della volumetria;
  • - la nuova edificazione ad eccezione della sostituzione edilizia.

14. In presenza del "Tessuto antico" gli insiemi spaziali individuati negli elaborati cartografici "PR_07 Schede di indirizzo progettuale per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico" su base C.T.R. in scala 1:2.000 quali 'elementi ordinatori dello spazio pubblico' sono soggetti alle seguenti disposizioni:

  • - le insegne e le vetrine degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi devono contribuire alla valorizzazione del contesto urbano di riferimento, attraverso il ricorso a soluzioni equilibrate ed armoniche per dimensioni, materiali, colorazioni, tecniche di illuminazione e progetto grafico;
  • - l'illuminazione pubblica, l'arredo urbano, le installazioni pubblicitarie, gli spazi verdi, l'uso e la sistemazione del suolo pubblico sono oggetto di specifica pianificazione e progettazione da parte dell'Amm./ne Comunale, anche mediante predisposizione di appositi strumenti di settore.

15. Nelle 'schede di indirizzo progettuale' di cui all'elaborato "PR_07" sono contenute ulteriori indicazioni di dettaglio per la caratterizzazione e/o riqualificazione dello spazio pubblico.

Parte II - Disciplina per aree non vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Sono le parti delle aree urbane (capoluogo, centri abitati minori, nuclei, etc.), in cui prevale una edificazione di epoca preindustriale (Catasto Generale Toscano) o comunque risalente ad epoca antecedente la fine dell'ottocento. Esprimono qualità storico-testimoniali, caratterizzate dalla coerenza generale dell'impianto insediativo nelle sue configurazioni principali relative al rapporto con la trama viaria e con lo spazio pubblico.

2. Il "Tessuto antico", è individuato con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000, comprendono in prevalenza edifici e complessi edilizi di interesse architettonico o storico-testimoniale. Nelle aree centrali essi definiscono altresì spazi pubblici costituenti componente fondamentale ed identitaria degli insediamenti esistenti, nonché sede privilegiata delle relazioni sociali, culturali ed economiche della comunità locale. Gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono pertanto essenzialmente finalizzati alla conservazione e valorizzazione:

  • - degli elementi caratterizzanti gli assetti morfologici e tipologici del patrimonio edilizio esistente;
  • - della configurazione e degli elementi costitutivi e qualificanti dello spazio pubblico.

3. Ove compatibili con le norme di cui ai Titoli II e IV della Parte II, nei 'tessuti antichi' sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso come meglio specificate ed articolate dalla Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme:

  • - residenza;
  • - attività turistico ricettive;
  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali ad eccezione delle grandi strutture di vendita;
  • - attività di servizio.

3bis. Per strutture di vendita con superficie superiore a 500 mq. di SV è prescritta la presentazione di un progetto convenzionato da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, corredato di appositi studi finalizzati a comprendere:

  • - il grado di congestione delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero dei mezzi, numero di innesti ed accessi diretti e l’idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;
  • - l’esclusione di costi a carico del Comune da sostenere per interventi di adeguamento delle infrastrutture eventualmente necessarie;
  • - i livelli di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già esistenti;
  • - le verifiche necessarie degli effetti sul sistema commerciale esistente limitrofo, compresi i centri commerciali naturali.

4. Sono fatte salve le limitazioni e/o disposizioni contenute nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme. Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle di cui indicate nella detta "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie ferma restando la possibilità di mutare la destinazione d'uso in una di quelle ammesse.

5. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo IV della Parte II sulla base della classificazione ad essi attribuita. Sugli edifici di classe 5, 6 e 7 sono altresì consentiti interventi di sostituzione edilizia, che devono risultare compatibili con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali del contesto preesistente e garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento: a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti planoaltimetrici dell'intervento con il tessuto circostante (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti, etc.).

6. Gli interventi di trasformazione riferiti agli edifici appartenenti al patrimonio edilizio posteriore al 1943 devono garantire:

  • - il rispetto delle regole insediative consolidate nel contesto storicizzato di riferimento (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti sugli spazi pubblici, etc.);
  • - l'eliminazione degli elementi di incoerenza o disarmonia eventualmente presenti.

7. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo IV della Parte II, per le fattispecie in esso disciplinate, nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi ricadenti nei tessuti in oggetto sono altresì consentiti, nel rispetto dei parametri di cui al successivo comma, i seguenti interventi:

  1. a. interventi urbanistico-edilizi su legittimi edifici secondari aventi funzione accessoria e di servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 86;
  2. b. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere non costituenti volume.

8. Gli interventi di cui sopra devono garantire - per caratteri morfotipologici, tecniche costruttive e materiali usati - un corretto inserimento nel contesto storicizzato di riferimento, nonché la conservazione dell'autenticità storico - costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio e/o del complesso edilizio. Per gli interventi deve essere garantito il ripristino degli impianti arborei esistenti e comunque la sistemazione a verde della copertura, se preesistente. I relativi progetti prendono in considerazione l'intera area di pertinenza dell'edificio o complesso edilizio di riferimento. Ove la superficie permeabile di pertinenza (Spp) legittimamente esistente sia inferiore al 25% tali interventi non devono determinare riduzione della Spp medesima.

9. È ammessa la deroga alle vigenti norme igienico - sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela del presente articolo.

10. Non è consentita la realizzazione di balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca. È comunque fatta salva la facoltà dell'autorità comunale competente di concedere deroghe, limitatamente a specifici casi in cui la terrazza sia ricavata sulla copertura di un corpo di fabbrica sottostante e costituisca accesso esclusivo ad unità immobiliari collocate al piano primo. In tali casi l'intervento deve risultare comunque compatibile con gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile.

11. Non è consentita la realizzazione di cantine, vani accessori interrati o seminterrati in genere. La realizzazione di volumi tecnici preferibilmente interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, è ammessa solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti.

12. All'interno del "Tessuto antico" non è consentita la realizzazione di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione di cui all'art. 114 delle presenti norme.

13. Fermo restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalla Classificazione degli edifici delle Norme di attuazione del Regolamento Urbanistico, non è consentito:

  • - l'aumento della volumetria;
  • - la nuova edificazione ad eccezione della sostituzione edilizia.

14. In presenza del "Tessuto antico" gli insiemi spaziali individuati negli elaborati cartografici "PR_07 Schede di indirizzo progettuale per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico" su base C.T.R. in scala 1:2.000 quali 'elementi ordinatori dello spazio pubblico' sono soggetti alle seguenti disposizioni:

  • - le insegne e le vetrine degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi devono contribuire alla valorizzazione del contesto urbano di riferimento, attraverso il ricorso a soluzioni equilibrate ed armoniche per dimensioni, materiali, colorazioni, tecniche di illuminazione e progetto grafico;
  • - l'illuminazione pubblica, l'arredo urbano, le installazioni pubblicitarie, gli spazi verdi, l'uso e la sistemazione del suolo pubblico sono oggetto di specifica pianificazione e progettazione da parte dell'Amm./ne Comunale, anche mediante predisposizione di appositi strumenti di settore.

15. Nelle 'schede di indirizzo progettuale' di cui all'elaborato "PR_07" sono contenute ulteriori indicazioni di dettaglio per la caratterizzazione e/o riqualificazione dello spazio pubblico.

Art.72 Tessuto storico

Parte I - Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Sono le parti delle aree urbane (capoluogo, centri abitati minori, nuclei, etc.), in cui prevale una edificazione di epoca antecedente alla II Guerra Mondiale. Esprimono qualità storico-testimoniali, caratterizzate dalla coerenza generale dell'impianto insediativo nelle sue configurazioni principali relative al rapporto con la trama viaria e con lo spazio pubblico. I 'tessuti storici', individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000, comprendono in prevalenza edifici e complessi edilizi di interesse architettonico o storico-testimoniale.

2. Nelle aree centrali essi definiscono altresì spazi pubblici costituenti componente fondamentale ed identitaria degli insediamenti esistenti, nonché sede privilegiata delle relazioni sociali, culturali ed economiche della comunità locale. Gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono pertanto essenzialmente finalizzati alla conservazione e valorizzazione:

  • - degli elementi caratterizzanti gli assetti morfologici e tipologici del patrimonio edilizio esistente;
  • - della configurazione e degli elementi costitutivi e qualificanti dello spazio pubblico.

3. Ove compatibili con le norme di cui ai Titoli II e IV della Parte II, nel "Tessuto storico" sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso come meglio specificate ed articolate nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme:

  • - residenza
  • - attività turistico-ricettive
  • - attività direzionali
  • - attività commerciali ad eccezione delle grandi strutture di vendita e delle medie strutture di vendita con superficie superiore a 500 mq di SV;
  • - attività di servizio

4. Sono fatte salve le limitazioni e/o disposizioni contenute nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme. Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle di cui indicate nella detta "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie ferma restando la possibilità di mutare la destinazione d'uso in una di quelle ammesse.

5. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo IV della Parte II, sulla base della classificazione ad essi attribuita, nel rispetto delle disposizioni dettate dai rispettivi articoli:

Per gli edifici ricadenti nelle classi da 1 a 4 compresa:

  1. a. non è consentita la modifica dei prospetti sugli spazi pubblici se non per interventi di modesta entità che risultino del tutto coerenti con i caratteri architettonici e formali dell'edificio (anche per quanto riguarda infissi, serramenti, tinteggiature, etc.) o che contribuiscano all'eliminazione di elementi disarmonici originati da modifiche apportate in epoche successive a quella di costruzione; sono ammessi gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonche' all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, realizzati secondo le norme nazionali e regionali vigenti in materia, mediante modifica dei prospetti sugli spazi pubblici, se risulta dimostratio che tali interventi non possono essere realizzati a tergo degli edifici o sulle pareti non visibili dalla pubblica via;
  2. b. con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento, è consentita la realizzazione di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca preferibilmente sul fronte tergale.
  3. b1. è ammessa la realizzazione di autorimesse pertinenziali per i soli edifici in Classe 4.

Per gli edifici ricadenti nelle classi da 5 a 6 compresa:

  1. c. è consentito una tantum un incremento volumetrico - realizzabile mediante addizioni funzionali, come definite dall'art. 35 delle presenti norme - finalizzato a migliorare e/o a razionalizzare l'utilizzo dell'immobile. Tale incremento non può superare i 75 mc di volume (V) aggiuntivo per ogni edificio così come identificato nella schedatura del patrimonio edilizio di cui all'elaborato PR05 ed in forma grafica nel Sistema Informativo Territoriale, ed è realizzabile solamente a condizione che:
    • - la volumetria aggiuntiva sia collocata in aderenza alla facciata posteriore dell'edificio, o comunque a facciate non visibili dalla pubblica via, ovvero in sopraelevazione, interessando esclusivamente o prevalentemente la falda tergale di copertura. Sono ammessi interventi sulle falde frontali di copertura solo a condizione che le modifiche proposte non comportino rialzamenti della linea di gronda superiori a cm 30 e non determinino alterazioni dell'equilibrio compositivo della facciata principale;
    • - l'intervento risulti compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento: a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti planoaltimetrici dell'intervento sia con l'edificio che con il tessuto circostante (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti, etc.);
    • - le eventuali verande contemplate dall'intervento siano collocate sulla facciata posteriore dell'edificio, o comunque su facciate non visibili dalla pubblica via;
  2. d. dal volume (V) aggiuntivo di cui sopra deve essere detratto l'eventuale volume (V) una tantum già realizzato in applicazione delle disposizioni di cui al previgente strumento urbanistico;
  3. e. ove compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento, sono altresì consentite una tantum addizioni funzionali per l'ampliamento di pubblici esercizi legittimamente insediati alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, a condizione che:
    • - l'incremento complessivo non superi i mq 30,00 di superficie utile lorda (Sul) per edificio;
    • - le consistenze aggiuntive non siano visibili dalla pubblica via;
    • - non si determini un incremento della superficie di vendita (Sv) oltre i limiti fissati per questo tessuto dalla "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme;

Le addizioni funzionali di cui trattasi sono realizzabili in aggiunta all'incremento volumetrico una tantum di cui alla precedente lettera c) fermo restando quanto indicato alla precedente lett. d).

6. Sugli edifici di classe 5, 6 e 7 sono altresì consentiti interventi di sostituzione edilizia che devono risultare compatibili con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali del contesto preesistente e garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento: a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti planoaltimetrici dell'intervento con il tessuto circostante (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti, etc.).

6.bis Per gli edifici esistenti di Classe 5, 6 e 7 con destinazione funzionale non compatibile con quelle ammesse dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni per il tessuto storico, è altresì ammissibile il trasferimento, anche parziale, in una delle aree di trasformazione tr dell'UTOE della SUL ammissibile al fine di decongestionare il tessuto. Per tale finalita', si ammette una premialità con un incremento della SUL trasferita del 20%. le aree così liberate, saranno riutilizzate per la realizzazione di posti auto privati ai sensi della L.122/'89.

7. È ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

8. Gli interventi di trasformazione riferiti agli edifici appartenenti al patrimonio edilizio posteriore al 1943 devono garantire:

  • - il rispetto delle regole insediative consolidate nel contesto storicizzato di riferimento (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti sugli spazi pubblici, etc.);
  • - l'eliminazione degli elementi di incoerenza o disarmonia eventualmente presenti.

9. Fatto salvo quanto prescritto all'Art. 70, comma 4 bis e ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo IV della Parte II per le fattispecie in esso disciplinate, nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi sono altresì consentiti i seguenti interventi:

  1. a. interventi urbanistico-edilizi su legittimi edifici secondari aventi funzione accessoria e di servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 86;
  2. b. realizzazione di edifici secondari di pertinenza fuori terra (ripostigli esterni, locali di servizio, volumi tecnici, etc.), anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti, a condizione che i nuovi manufatti abbiano una superficie non superiore a 10 mq., un'altezza utile interna non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienico-sanitari per la permanenza continuativa di persone. Non è consentita la realizzazione di intercapedini sotto la copertura;
  3. c. realizzazione di cantine e volumi tecnici interrati o seminterrati sotto la proiezione dell'edificio principale di riferimento;
  4. d. realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate, senza limiti di superficie (Snr), sotto la proiezione dell'edificio principale di riferimento o comunque all'interno di aree di pertinenza purché con copertura a verde (giardino pensile a raso) ammettendo a tale scopo anche la trasformazione di superfici già esistenti;
  5. e. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

10. Gli interventi di cui sopra devono garantire - per caratteri morfotipologici, tecniche costruttive e materiali usati - un corretto inserimento nel contesto storicizzato di riferimento. Per gli interventi di cui alle lett. c) e d) deve essere garantito il ripristino degli impianti arborei esistenti e comunque la sistemazione a verde della copertura, se preesistente. I relativi progetti prendono in considerazione l'intera area di pertinenza dell'edificio o complesso edilizio di riferimento. Ove la superficie permeabile di pertinenza (Spp) legittimamente esistente sia inferiore al 25% tali interventi non devono determinare riduzione della Spp medesima.

11. All'interno del "Tessuto storico" non è consentita la realizzazione di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione di cui all'art. 114 delle presenti norme.

12. Il presente contesto, per le sue peculiarita', puo' essere considerato area ad alta densità abitativa, ai fini dell'applicazione del Regolamento 08 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. della Regione Toscana in materia di asili nido.

13. Non sono ammesse nuove edificazioni a completamento dei lotti interclusi all'interno del tessuto urbano delimitato dai Viali come individuato dal piano strutturale "Grosseto entro i Viali".

14. In presenza del "Tessuto storico" gli insiemi spaziali individuati negli elaborati cartografici "PR_07 Schede di indirizzo progettuale per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico" su base C.T.R. in scala 1:2.000 quali 'elementi ordinatori dello spazio pubblico' sono soggetti alle seguenti disposizioni:

  • - le insegne e le vetrine degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi devono contribuire alla valorizzazione del contesto urbano di riferimento, attraverso il ricorso a soluzioni equilibrate ed armoniche per dimensioni, materiali, colorazioni, tecniche di illuminazione e progetto grafico;
  • - l'illuminazione pubblica, l'arredo urbano, le installazioni pubblicitarie, gli spazi verdi, l'uso e la sistemazione del suolo pubblico sono oggetto di specifica pianificazione e progettazione da parte dell'Amm./ne Comunale, anche mediante predisposizione di appositi strumenti di settore.

15. Nelle 'schede di indirizzo progettuale' di cui all'elaborato "PR_07 Schede di indirizzo progettuale per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico" delle presenti norme sono contenute ulteriori indicazioni di dettaglio per la caratterizzazione e/o riqualificazione dello spazio pubblico.

16. Nei lotti edificati alla data di approvazione del RU, con edifici principali di Classe 6, di massimo due elevazioni (compreso il livello dei così detti "depositi occasionali") è ammessa la sopraelevazione di un livello o la parziale sopraelevazione qualora si renda necessario concludere ed omogeneizzare prospetti di edifici esistenti in parte a uno o due livelli. il nuovo livello o la parziale sopraelevazione non possono comportare aumento della superficie coperta del fabbricato ed è finalizzato all'incremento massimo di n. 2 unità immobiliari abitative nel caso di edifici esistenti con superficie coperta massima di mq 250. in ogni caso l'intervento dovrà armonizzarsi con i caratteri dominanti morfo-tipologici del contesto senza determinare edifici di altezza superiore a quelli contermini sul medesimo fronte stradale. Tali ampliamenti sono subordinati al rispetto delle norme sovracomunali.

Parte II - Disciplina per aree non vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Sono le parti delle aree urbane (capoluogo, centri abitati minori, nuclei, etc.), in cui prevale una edificazione di epoca antecedente alla II Guerra Mondiale. Esprimono qualità storico-testimoniali, caratterizzate dalla coerenza generale dell'impianto insediativo nelle sue configurazioni principali relative al rapporto con la trama viaria e con lo spazio pubblico. I 'tessuti storici', individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000, comprendono in prevalenza edifici e complessi edilizi di interesse architettonico o storico-testimoniale.

2. Nelle aree centrali essi definiscono altresì spazi pubblici costituenti componente fondamentale ed identitaria degli insediamenti esistenti, nonché sede privilegiata delle relazioni sociali, culturali ed economiche della comunità locale. Gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono pertanto essenzialmente finalizzati alla conservazione e valorizzazione:

  • - degli elementi caratterizzanti gli assetti morfologici e tipologici del patrimonio edilizio esistente;
  • - della configurazione e degli elementi costitutivi e qualificanti dello spazio pubblico.

3. Ove compatibili con le norme di cui ai Titoli II e IV della Parte II, nel "Tessuto storico" sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso come meglio specificate ed articolate nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme:

  • - residenza
  • - attività turistico-ricettive
  • - attività direzionali
  • - attività commerciali ad eccezione delle grandi strutture di vendita;
  • - attività di servizio

3bis: Per strutture di vendita con superficie superiore a 500 mq. di SV è prescritta la presentazione di un progetto convenzionato da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, corredato di appositi studi finalizzati a comprendere:

  • - il grado di congestione delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero dei mezzi, numero di innesti ed accessi diretti e l’idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;
  • - l’esclusione di costi a carico del Comune da sostenere per interventi di adeguamento delle infrastrutture eventualmente necessarie;
  • - i livelli di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già esistenti;
  • - le verifiche necessarie degli effetti sul sistema commerciale esistente limitrofo, compresi i centri commerciali naturali.

4. Sono fatte salve le limitazioni e/o disposizioni contenute nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme. Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle di cui indicate nella detta "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie ferma restando la possibilità di mutare la destinazione d'uso in una di quelle ammesse.

5. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo IV della Parte II, sulla base della classificazione ad essi attribuita, nel rispetto delle disposizioni dettate dai rispettivi articoli:

Per gli edifici ricadenti nelle classi da 1 a 4 compresa:

  1. a. non è consentita la modifica dei prospetti sugli spazi pubblici se non per interventi di modesta entità che risultino del tutto coerenti con i caratteri architettonici e formali dell'edificio (anche per quanto riguarda infissi, serramenti, tinteggiature, etc.) o che contribuiscano all'eliminazione di elementi disarmonici originati da modifiche apportate in epoche successive a quella di costruzione; sono ammessi gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonche' all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, realizzati secondo le norme nazionali e regionali vigenti in materia, mediante modifica dei prospetti sugli spazi pubblici, se risulta dimostratio che tali interventi non possono essere realizzati a tergo degli edifici o sulle pareti non visibili dalla pubblica via;
  2. b. con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento, è consentita la realizzazione di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca preferibilmente sul fronte tergale.
  3. b1. è ammessa la realizzazione di autorimesse pertinenziali anche fuori terra per i soli edifici in Classe 4.

Per gli edifici ricadenti nelle classi da 5 a 6 compresa:

  1. è consentito una tantum un incremento volumetrico - realizzabile mediante addizioni pertinenziali e volumetriche, come definite dagli artt. 35 e 36 delle presenti norme - finalizzato a migliorare e/o a razionalizzare l’utilizzo dell’immobile. Le addizioni volumetriche non possono superare il 10% della sul legittima di ciascuna unità immobiliare. Con riferimento al singolo edificio, così come identificato nella schedatura del patrimonio edilizio, di cui all'elaborato PR_05 ed in forma grafica nel sistema informativo territoriale, è ammesso il trasferimento dell'incremento di sul da una unità immobiliare all'altra. In ogni caso per gli edifici aventi volumetria inferiore ai 750 mc. è consentito una tantum un incremento volumetrico di mc. 75. L'incremento volumetrico una tantum è realizzabile solamente a condizione che:
    • - la volumetria aggiuntiva sia collocata in aderenza alla facciata posteriore dell'edificio, o comunque a facciate non visibili dalla pubblica via, ovvero in sopraelevazione, interessando esclusivamente o prevalentemente la falda tergale di copertura. Sono ammessi interventi sulle falde frontali di copertura solo a condizione che le modifiche proposte non comportino rialzamenti della linea di gronda superiori a cm 30 e non determinino alterazioni dell'equilibrio compositivo della facciata principale;
    • - l'intervento risulti compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento: a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti planoaltimetrici dell'intervento sia con l'edificio che con il tessuto circostante (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti, etc.);
    • - le eventuali verande contemplate dall'intervento siano collocate sulla facciata posteriore dell'edificio, o comunque su facciate non visibili dalla pubblica via;
  2. c. dalla sul aggiuntiva di cui sopra deve essere detratta l’eventuale s.u.l. una tantum già realizzata in applicazione delle disposizioni di cui al previgente strumento urbanistico;
  3. d. ove compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell’edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento, sono altresì consentite una tantum addizioni volumetriche per l’ampliamento di pubblici esercizi legittimamente insediati, a condizione che:
    • - l'incremento complessivo non superi i mq 30,00 di superficie utile lorda (Sul) per edificio;
    • - le consistenze aggiuntive non siano visibili dalla pubblica via;
    • - non si determini un incremento della superficie di vendita (Sv) oltre i limiti fissati per questo tessuto dalla "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme;

Le addizioni volumentriche di cui trattasi sono realizzabili in aggiunta all'incremento una tantum di cui alla precedente lettera c) fermo restando quanto indicato alla precedente lett. d).

6. Sugli edifici di classe 5, 6 e 7 sono altresì consentiti interventi di sostituzione edilizia che devono risultare compatibili con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali del contesto preesistente e garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento: a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti planoaltimetrici dell'intervento con il tessuto circostante (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti, etc.).

6.bis Per gli edifici esistenti di Classe 5, 6 e 7 con destinazione funzionale non compatibile con quelle ammesse dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni per il tessuto storico, è altresì ammissibile il trasferimento, anche parziale, in una delle aree di trasformazione tr dell'UTOE della SUL ammissibile al fine di decongestionare il tessuto. Per tale finalita', si ammette una premialità con un incremento della SUL trasferita del 20%. le aree così liberate, saranno riutilizzate per la realizzazione di posti auto privati ai sensi della L.122/'89.

7. È ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

8. Gli interventi di trasformazione riferiti agli edifici appartenenti al patrimonio edilizio posteriore al 1943 devono garantire:

  • - il rispetto delle regole insediative consolidate nel contesto storicizzato di riferimento (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti sugli spazi pubblici, etc.);
  • - l'eliminazione degli elementi di incoerenza o disarmonia eventualmente presenti.

9. Fatto salvo quanto prescritto all'Art. 70, comma 4 bis e ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo IV della Parte II per le fattispecie in esso disciplinate, nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi sono altresì consentiti i seguenti interventi:

  1. a. interventi urbanistico-edilizi su legittimi edifici secondari aventi funzione accessoria e di servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 86;
  2. b. realizzazione di edifici secondari di pertinenza fuori terra (ripostigli esterni, locali di servizio, volumi tecnici, etc.), anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti, a condizione che i nuovi manufatti abbiano una superficie non superiore a 10 mq., un'altezza utile interna non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienico-sanitari per la permanenza continuativa di persone. I volumi tecnici e gli edifici secondari di pertinenza fuori terra, con altezza questi ultimi utile interna non superiore a ml 1,80, misurata nel punto più alto, non rientrano nel conteggio della sul. Non è consentita la realizzazione di intercapedini sotto la copertura;
  3. c. realizzazione di cantine interrate o seminterrate sotto la proiezione dell’edificio principale di riferimento;
  4. d. realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate, senza limiti di superficie (Snr), sotto la proiezione dell'edificio principale di riferimento o comunque all'interno di aree di pertinenza purché con copertura a verde (giardino pensile a raso) ammettendo a tale scopo anche la trasformazione di superfici già esistenti. Per gli edifici di classe 4, 5, 6 sono ammesse autorimesse pertinenziali fuori terra nel rispetto delle dotazioni previste dalla legislazione vigente;
  5. e. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

10. Gli interventi di cui sopra devono garantire - per caratteri morfotipologici, tecniche costruttive e materiali usati - un corretto inserimento nel contesto storicizzato di riferimento. Per gli interventi di cui alle lett. c) e d) deve essere garantito il ripristino degli impianti arborei esistenti e comunque la sistemazione a verde della copertura, se preesistente. I relativi progetti prendono in considerazione l'intera area di pertinenza dell'edificio o complesso edilizio di riferimento. Ove la superficie permeabile di pertinenza (Spp) legittimamente esistente sia inferiore al 25% tali interventi non devono determinare riduzione della Spp medesima.

12. Il presente contesto, per le sue peculiarita', puo' essere considerato area ad alta densità abitativa, ai fini dell'applicazione del Regolamento 08 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. della Regione Toscana in materia di asili nido.

13. Non sono ammesse nuove edificazioni a completamento dei lotti interclusi all'interno del tessuto urbano delimitato dai Viali come individuato dal piano strutturale "Grosseto entro i Viali".

14. In presenza del "Tessuto storico" gli insiemi spaziali individuati negli elaborati cartografici "PR_07 Schede di indirizzo progettuale per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico" su base C.T.R. in scala 1:2.000 quali 'elementi ordinatori dello spazio pubblico' sono soggetti alle seguenti disposizioni:

  • - le insegne e le vetrine degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi devono contribuire alla valorizzazione del contesto urbano di riferimento, attraverso il ricorso a soluzioni equilibrate ed armoniche per dimensioni, materiali, colorazioni, tecniche di illuminazione e progetto grafico;
  • - l'illuminazione pubblica, l'arredo urbano, le installazioni pubblicitarie, gli spazi verdi, l'uso e la sistemazione del suolo pubblico sono oggetto di specifica pianificazione e progettazione da parte dell'Amm./ne Comunale, anche mediante predisposizione di appositi strumenti di settore.

15. Nelle 'schede di indirizzo progettuale' di cui all'elaborato "PR_07 Schede di indirizzo progettuale per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico" delle presenti norme sono contenute ulteriori indicazioni di dettaglio per la caratterizzazione e/o riqualificazione dello spazio pubblico.

16. Nei lotti edificati alla data di approvazione del RU, con edifici principali di classe classi 5 e 6, è ammessa la sopraelevazione, anche con sostituzione edilizia, qualora si renda necessario concludere e omogeneizzare i prospetti principali e su fronte strada di edifici esistenti o ricucire quei fronti che presentano discontinuità e disomogeneità architettonica o che presentano aree interne disordinate. L'intervento può comportare anche la modifica della superficie coperta fermo restando il massimo incremento della s.u.l. di mq. 250. In ogni caso l’intervento dovrà armonizzarsi con i caratteri dominanti morfo-tipologici del contesto senza determinare edifici di altezza superiore a quelli contermini sul medesimo fronte stradale. Tali ampliamenti sono subordinati al rispetto delle norme sovracomunali. Gli interventi disciplinati al presente comma non sono cumulabili con gli ampliamenti volumetrici previsti in altre parti del Regolamento Urbanistico.

Art.73 Tessuto storico unitario

1. Sono le parti delle aree urbane, in cui prevale una edificazione morfologicamente integrata e contigua a quella del "Tessuto storico" di impianto. Esprimono qualità storico-testimoniali, caratterizzate dalla coerenza generale dell'impianto insediativo nelle sue configurazioni principali relative al rapporto con la trama viaria e con lo spazio pubblico. Il "Tessuto storico unitario", individuato con apposito segno grafico nell' elaborato cartografico PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000, comprende tutti gli edifici e complessi edilizi di interesse architettonico o storico-testimoniale, disciplinati dalle presenti norme.

2. Nelle aree centrali costituiscono componente fondamentale ed identitaria degli insediamenti esistenti, nonché sede delle relazioni sociali, culturali ed economiche locali.

3. Gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono pertanto essenzialmente finalizzati alla conservazione e valorizzazione:

  • - degli elementi caratterizzanti gli assetti morfologici e tipologici del patrimonio edilizio esistente;
  • - della configurazione e degli elementi costitutivi e qualificanti dello spazio pubblico.

4. Ove compatibili con le norme di cui ai Titoli II e IV della Parte II, nel "Tessuto storico unitario" sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso come meglio specificate ed articolate nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme :

  • - residenza
  • - attività turistico-ricettive
  • - attività direzionali
  • - attività commerciali ad eccezione delle grandi strutture di vendita;
  • - attività di servizio.

4bis. Per strutture di vendita con superficie superiore a 500 mq. di SV è prescritta la presentazione di un progetto convenzionato da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, corredato di appositi studi finalizzati a comprendere:

  • - il grado di congestione delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero dei mezzi, numero di innesti ed accessi diretti e l’idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;
  • - l’esclusione di costi a carico del Comune da sostenere per interventi di adeguamento delle infrastrutture eventualmente necessarie;
  • - i livelli di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già esistenti;
  • - le verifiche necessarie degli effetti sul sistema commerciale esistente limitrofo, compresi i centri commerciali naturali.

5. Sono fatte salve le limitazioni e/o disposizioni contenute nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme. Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle previste dalla detta Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie, ferma restando la possibilità di mutare la destinazione d'uso in una di quelle ammesse.

6. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle presenti norme per le fattispecie in esso disciplinate, nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi ricadenti nel "Tessuto storico unitario" sono consentiti, gli interventi urbanistico-edilizi su legittimi edifici secondari aventi funzione accessoria e di servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 86.

7. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti ALL'ART. 72, COMMI 5 E 6 DELLE PRESENTI NORME sulla base della classificazione degli edifici ad essi attribuita. Tali interventi devono essere finalizzati al perseguimento di edilizia sostenibile con caratteri di qualità dello spazio fisico e dell'ambiente, rispettando i principi di ecoefficienza e di ecocompatibilità.

8. Costituendo esito coerente e leggibile - quanto a materiali, caratteri tipologici e planoaltimetrici, finiture, sistemazione di pertinenze - di un progetto architettonico concepito unitariamente, gli edifici o complessi edilizi di cui al presente articolo presuppongono modalità corrispondentemente coerenti ed unitarie nelle trasformazioni ammissibili.

9. Non è ammessa la realizzazione di cantine interrate e/o seminterrate e comunque è fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nell'Art. 70, comma 4 bis.

11. In presenza del "Tessuto storico unitario" gli insiemi spaziali individuati nell'elaborato cartografico PR_07 su base C.T.R. in scala 1:2.000 quali elementi ordinatori dello spazio pubblico sono soggetti alle seguenti disposizioni:

  • - le insegne e le vetrine degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi devono contribuire alla valorizzazione del contesto urbano di riferimento, attraverso il ricorso a soluzioni equilibrate ed armoniche per dimensioni, materiali, colorazioni, tecniche di illuminazione e progetto grafico;
  • - l'illuminazione pubblica, l'arredo urbano, le installazioni pubblicitarie, gli spazi verdi, l'uso e la sistemazione del suolo pubblico sono oggetto di specifica pianificazione e progettazione da parte dell'Amm./ne Comunale, anche mediante predisposizione di appositi strumenti di settore.

12. Nelle 'schede di indirizzo progettuale' di cui all'elaborato "PR_07 Schede di indirizzo progettuale per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico" delle presenti norme sono contenute ulteriori indicazioni di dettaglio per la caratterizzazione e/o riqualificazione dello spazio pubblico.

13. Il presente contesto, per le sue peculiarità, puòessere considerato area ad alta densità abitativa, ai fini dell'applicazione del Regolamento 08 agosto 2003, n. 47/r e s.m.i. della Regione Toscana in materia di asili nido.

Art.74 Tessuto consolidato

Parte I - Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Sono le parti degli insediamenti di formazione anche molto recente nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi consolidati che organizzano in varia forma i rapporti tra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, attrezzature e servizi, maglia viaria. Vi ricadono anche plessi insediativi ad impianto preordinato, indipendentemente dall'epoca di costruzione. All’interno del ‘tessuto consolidato’, individuati con apposito segno grafico nell’elaborato cartografico PR_03 - su base C.T.R. in scala 1:2.000, gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono essenzialmente finalizzati:

  • - alla riqualificazione degli assetti morfologici e tipologici del tessuto urbanistico-edilizio e degli spazi pubblici;
  • - all’adeguamento del patrimonio edilizio residenziale agli standard qualitativi e prestazionali contemporanei;
  • - a favorire, anche mediante appositi strumenti incentivanti, il ridisegno e/o la sostituzione dei tessuti edilizi postbellici di scarsa qualità estetica e costruttiva, privilegiando i linguaggi dell’architettura contemporanea.

2. Nel rispetto degli obiettivi di riqualificazione dettati dal Titolo IV della Parte II, e ferme restando le disposizioni di tutela e valorizzazione dettate dalle norme di cui al Titolo II e della Parte II, nel ‘tessuto consolidato’ sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso come meglio specificate’ ed articolate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui alla Parte V delle presenti norme:

  • - residenza;
  • - attività turistico-ricettive, ad eccezione dei campeggi;
  • - attività direzionali;
  • - attività di servizio;
  • - attività commerciali, ad eccezione delle grandi strutture di vendita.

3. Sono fatte salve le limitazioni e/o disposizioni contenute nella “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” di cui alla Parte V delle presenti norme. Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle indicate nella disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni possono essere oggetto di interventi fino alla ristrutturazione edilizia R1, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie ferma restando la possibilità di mutare la destinazione d’uso in una di quelle ammesse.

3.bis Gli edifici a destinazione artigianale, ospitanti attività moleste o nocive, ricadenti nelle classi 5 e 6 possono essere oggetto di interventi fino alla sostituzione edilizia, ammettendo un aumento della Sul fino al 50% dell’esistente, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - l'incremento di Sul non può determinare un valore maggiore della Sul virtuale ricavabile dalla volumetria esistente divisa per una altezza virtuale pari a mt. 3;
  • - l'intervento dovrà prefigurare un nuovo edificio morfologicamente e funzionalmente compatibile con il tessuto esistente;
  • - l'attività artigianale dovrà essere trasferita e mantenuta in aree a idonea destinazione nel tessuto produttivo nell’ambito del territorio comunale;

4. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo IV della Parte II, sulla base della classificazione ad essi attribuita, nel rispetto delle disposizioni dettate dai rispettivi articoli:

Per gli edifici ricadenti nelle classi da 1 a 4 compresa:

  1. a. è consentita la modifica dei prospetti, purché si tratti di interventi di modesta entità e che non comportino l’introduzione di eventuali elementi disarmonici e che per quanto possibile contribuiscano ad elevare la qualità estetiche e/o i livelli prestazionali dell’edificio;
  2. b. con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell’edificio oggetto di intervento, è consentita la realizzazione di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca, preferibilmente sul fronte tergale.

Per gli edifici ricadenti nelle classi da 5 a 6 compresa:

  1. c. sono consentiti gli interventi di sostituzione edilizia;
  2. d. è consentito una tantum un incremento volumetrico - realizzabile mediante addizioni funzionali, come definite dall’art. 35 delle presenti norme - finalizzato a migliorare e/o a razionalizzare l’utilizzo dell’immobile. Tale incremento non può superare i 150 mc di volume (V) aggiuntivo per ogni edificio così come identificato nella schedatura del patrimonio edilizio di cui all’elaborato PR05 ed in forma grafica nel sistema informativo territoriale. E’ consentito superare il detto limite volumetrico nei casi in cui si renda necessario garantire l’unitarietà dei caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali. L’incremento è realizzabile solamente a condizione che:
    • - la volumetria aggiuntiva sia collocata preferibilmente in aderenza alla facciata posteriore dell’edificio, o comunque preferibilmente a facciate non visibili dalla pubblica via, ovvero in sopraelevazione, interessando preferibilmente la sola falda tergale di copertura;
    • - l'intervento sia compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell’edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento. A tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti planoaltimetrici dell’intervento sia con l’edificio che con l’edificato circostante (allineamenti, profili, etc.);
    • - le eventuali verande contemplate dall’intervento siano collocate preferibilmente sulla facciata posteriore dell’edificio, o comunque preferibilmente su facciate non visibili dalla pubblica via.
  3. e. l'incremento volumetrico una tantum di cui sopra può essere ricompreso in un eventuale intervento di demolizione (parziale o totale) e successiva ricostruzione solo nell’ambito di un progetto proposto da tutti gli aventi titolo che prenda in considerazione unitariamente l’intero lotto urbanistico di riferimento con sensibile miglioramento dei valori architettonici e dei livelli prestazionali rispetto all’edificio preesistente.
  4. f. dal volume (V) aggiuntivo di cui sopra deve essere detratto l’eventuale volume (V) una tantum già realizzato in applicazione delle disposizioni di cui al previgente strumento urbanistico;
  5. g. ove compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell’edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento, sono altresì consentite una tantum addizioni funzionali per l’ampliamento di pubblici esercizi o di esercizi commerciali di vicinato legittimamente insediati alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, a condizione che:
    • - l'incremento complessivo non superi i mq 30,00 di superficie utile lorda (Sul) per edificio;
    • - non i determini un incremento della superficie di vendita (Sv) oltre i limiti fissati per questo tessuto dalla “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” di cui alla Parte V delle presenti norme.

Le addizioni funzionali di cui trattasi sono da intendersi aggiuntive all’incremento volumetrico una tantum di cui alla precedente lett. d) fermo restando quanto indicato alla precedente lett. f).

5. fatto salvo quanto prescritto all’art. 70, comma 4 bis e nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi ricadenti nei tessuti di cui al presente articolo sono altresì consentiti, i seguenti interventi:

  1. a. interventi urbanistico-edilizi su legittimi edifici secondari aventi funzione accessoria e di servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 86;
  2. b. realizzazione di edifici secondari di pertinenza fuori terra (ripostigli esterni, locali di servizio, volumi tecnici, piccoli volumi per attività di giardinaggio, etc.), anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti, a condizione che i nuovi manufatti abbiano altezza utile interna non superiore a ml 2,40 misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienico-sanitari per la permanenza continuativa di persone. Non è consentita la realizzazione di intercapedini sotto la copertura;
  3. c. realizzazione di cantine e volumi tecnici interrati sotto la proiezione dell’edificio principale di riferimento;
  4. d. realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate, senza limiti di superficie (Snr);
  5. e. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

6. Gli interventi di cui sopra sono attuati con criteri e tecniche costruttive che garantiscono un corretto inserimento nel contesto di riferimento e contribuiscono alla riqualificazione estetico-funzionale delle aree pertinenziali interessate, anche ai fini della valorizzazione dello spazio pubblico. Per gli interventi di cui alla lett. c) e d) del precedente comma deve essere garantito il ripristino degli impianti arborei esistenti e comunque la risistemazione a verde della copertura, se preesistente. I relativi progetti prendono in considerazione l’intera area di pertinenza dell’edificio o complesso edilizio di riferimento e sono sottoscritti da tutti i soggetti aventi titolo, ovvero proposti o assentiti dal condominio, ove costituito. Ove la superficie permeabile di pertinenza (Spp) legittimamente esistente sia inferiore al 25% del lotto tali interventi non devono determinare riduzione della Spp medesima.

7. Gli interventi urbanistico-edilizi consentiti all’interno dei tessuti consolidati prevalentemente residenziali devono in ogni caso garantire il rispetto per ogni lotto urbanistico di riferimento, dei seguenti parametri:

  • - la superficie utile lorda (Sul) massima complessiva dei volumi secondari (VS), di nuova realizzazione, non può superare mq 12 per un’altezza max di 2.40 ml.

8. Nell'elaborato PR_07 ‘Schede di indirizzo progettuale per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico’ sono contenute le indicazioni di dettaglio per la caratterizzazione e/o riqualificazione dello spazio pubblico in aree urbane spesso connotate in prevalenza da tessuti consolidati prevalentemente residenziali, e che rivestono un ruolo strategico per il riordino e la ridefinizione in senso qualitativo degli assetti insediativi alla scala urbana o di quartiere.

8.bis Il presente contesto, per le sue peculiarità, può essere considerato area ad alta densità abitativa, ai fini dell'applicazione del Regolamento 08 Agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. della Regione Toscana in materia di asili nido.

9. Il completamento delle aree interstiziali presenti nei “Tessuti consolidati”, ancorché non individuate nella cartografia del presente Regolamento Urbanistico, è ammesso quando ricorrano i seguenti requisiti:

  • - l'area nedificata composta da un lotto o più lotti accorpati, abbia un lato o più lati confinanti con la strada pubblica esistente (con esclusione di parcheggi pubblici e strade a fondo chiuso), compresa tra edifici principali esistenti o tra edificio principale esistente e strada laterale pubblica esistente o tra edificio principale esistente e confine di tessuto consolidato quando questo confini con area di trasformazione;
  • - la distanza tra le pareti laterali degli edifici principali esistenti che si fiancheggiano, tra edificio principale esistente e strada laterale pubblica esistente e tra edificio principale esistente e confine del tessuto consolidato, sia maggiore uguale a mt. 30;
  • - la superficie del lotto o più lotti accorpati sia maggiore o uguale a mq. 800.
  • - le previsioni di cui al presente comma non si applicano su lotti derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del RU. Sono invece ammessi gli accorpamenti di terreni finalizzati al raggiungimento dei parametri minimi;

9.bis Sono considerate aree interstiziali i lotti “e” definiti dalla previgente pianificazione per la frazione di Rispescia che il Regolamento Urbanistico ripropone in quanto non in contrasto con le disposizioni della disciplina delle invarianti strutturali e delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del contesto. In tali lotti, parzialmente edificati, con edifici ricadenti in classi 5 o 6, l'edificazione è subordinata all'osservanza delle seguenti limitazioni e prescrizioni:

L'EDIFICAZIONE È SUBORDINATA ALL'OSSERVANZA DELLE SEGUENTI LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI:

  • - incremento volumetrico della volumetria esistente fino ad un massimo di mc. 675,00, pari ad una sul di mq. 225,00;
  • - la superficie abitativa della nuove unità non deve superare il limite massimo di mq. 110,00 di sul per ogni lotto esistente;
  • - incremento massimo di mc. 80,00 della volumetria esistente, pari ad una sul di mq. 26,50, al fine del miglioramento igienico sanitario e distributivo funzionale dell'edificio esistente senza che si costituiscano nuove unità abitative;
  • - altezza massima mt. 7,00;
  • - distacco dai confini di lotto mt. 5,00;
  • - distacco dai fabbricati mt. 10,00;
  • - distacco dalle strade mt. 5,00;
  • - nel caso di fabbricati posti a distanza minore di mt. 5,00 dalla strada, non è consentito l'avanzamento verso di essa, ma il rispetto delle distanze attuali;
  • - nel caso di fabbricati esistenti, con proprietà frazionata verticalmente, sono consentiti ampliamenti sul confine;
  • - gli interventi edificatori disciplinati dal presente comma non sono cumulabili con altri ampliamenti volumetrici previsti dalla pianificazione previgente e dalle altre parti del presente regolamento.

10. Ai lotti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 9 è assegnata una tantum una Sul residenziale complessiva pari a mq 480, distribuita su due livelli, anche parzialmente.

11. Nei lotti di completamento di cui al comma 10 devono essere rispettate le dotazioni di parcheggio pertinenziale privato previsti dalla L.122/1989.

12. Nei lotti edificati alla data di approvazione del RU, con edifici principali di classe 6, di massimo tre elevazioni (compreso il livello dei cosidetti “depositi occasionali”), è ammessa la sopraelevazione di un livello mediante addizioni volumetriche. E’ altresi consentita la parziale sopraelevazione qualora si renda necessario concludere ed omogeneizzare i prospetti di edifici esistenti in parte a due o tre livelli. Il nuovo livello non può comportare aumento della superficie coperta del fabbricato; è ammesso l’incremento fino ad un massimo di n. 2 unità immobiliari abitative nel caso di edifici esistenti con superficie coperta massima di mq 250. In ogni caso l’intervento dovrà armonizzarsi con i caratteri dominanti morfo-tipologici del contesto senza determinare edifici di altezza superiore a quelli contermini sul medesimo fronte stradale. Tali ampliamenti sono subordinati al rispetto delle norme sovracomunali.

13. Le norme di cui ai suddetti commi 9 e 12 non si applicano nelle UTOE di Marina di Grosseto, il Cristo, Principina a Mare, Alberese, Batignano, Montepescali e San Martino, in considerazione del loro stato di saturazione edilizia e/o dei caratteri morfologici propri che determinano la necessità di non intensificare i contesti edificati e/o per non introdurre nuova edificazione che potrebbe comportare uno stravolgimento dei caratteri specifici di tali insediamenti.

14. Il Regolamento Urbanistico definisce, per le altre UTOE, il dimensionamento massimo in termini di Sul complessiva ai fini dell’applicazione dei suddetti commi 9 e 12. Con il monitoraggio relativo allo stato di attuazione del Regolamento Urbanistico sarà verificato il non superamento dei valori indicati nelle tabelle dimensionali di cui alle presenti norme.

15. Per le aree residenziali sorte nel contesto pinetato, individuate negli elaborati progettuali PR_02, PR_03, sono ammessi unicamente interventi di ristrutturazione edilizia, così come definita dalla normativa nazionale e regionale vigente, senza sostituzione degli edifici originali, dei quali dovranno essere mantenuti i caratteri morfologici.

16. Per l’edificio n. 7986 in loc. Montepescali, in considerazione della particolare attività artigianale tradizionale insediata, si ammette un incremento della sul pari a mq 50.

Parte II - Disciplina per aree non vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Sono le parti degli insediamenti di formazione anche molto recente nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi consolidati che organizzano in varia forma i rapporti tra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, attrezzature e servizi, maglia viaria. Vi ricadono anche plessi insediativi ad impianto preordinato, indipendentemente dall'epoca di costruzione. All’interno del ‘tessuto consolidato’, individuati con apposito segno grafico nell’elaborato cartografico PR_03 - su base C.T.R. in scala 1:2.000, gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono essenzialmente finalizzati:

  • - alla riqualificazione degli assetti morfologici e tipologici del tessuto urbanistico-edilizio e degli spazi pubblici;
  • - all’adeguamento del patrimonio edilizio residenziale agli standard qualitativi e prestazionali contemporanei;
  • - a favorire, anche mediante appositi strumenti incentivanti, il ridisegno e/o la sostituzione dei tessuti edilizi postbellici di scarsa qualità estetica e costruttiva, privilegiando i linguaggi dell’architettura contemporanea.

2. Nel rispetto degli obiettivi di riqualificazione dettati dal Titolo IV della Parte II, e ferme restando le disposizioni di tutela e valorizzazione dettate dalle norme di cui al Titolo II e della Parte II, nel ‘tessuto consolidato’ sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso come meglio specificate’ ed articolate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui alla Parte V delle presenti norme:

  • - residenza;
  • - attività turistico-ricettive, ad eccezione dei campeggi;
  • - attività direzionali;
  • - attività di servizio;
  • - attività commerciali, ad eccezione delle grandi strutture di vendita.

2bis. Per strutture di vendita con superficie superiore a 500 mq. di SV è prescritta la presentazione di un progetto convenzionato da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, corredato di appositi studi finalizzati a comprendere:

  • - il grado di congestione delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero dei mezzi, numero di innesti ed accessi diretti e l’idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;
  • - l’esclusione di costi a carico del Comune da sostenere per interventi di adeguamento delle infrastrutture eventualmente necessarie;
  • - i livelli di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già esistenti;
  • - le verifiche necessarie degli effetti sul sistema commerciale esistente limitrofo, compresi i centri commerciali naturali.

3. Sono fatte salve le limitazioni e/o disposizioni contenute nella “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” di cui alla Parte V delle presenti norme. Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle indicate nella disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni possono essere oggetto di interventi fino alla ristrutturazione edilizia R1, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie ferma restando la possibilità di mutare la destinazione d’uso in una di quelle ammesse.

3.bis Gli edifici a destinazione artigianale, ospitanti attività moleste o nocive, ricadenti nelle classi 5 e 6 possono essere oggetto di interventi fino alla sostituzione edilizia, ammettendo un aumento della Sul fino al 50% dell’esistente, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - l'incremento di Sul non può determinare un valore maggiore della Sul virtuale ricavabile dalla volumetria esistente divisa per una altezza virtuale pari a mt. 3;
  • - l'intervento dovrà prefigurare un nuovo edificio morfologicamente e funzionalmente compatibile con il tessuto esistente;
  • - l'attività artigianale dovrà essere trasferita e mantenuta in aree a idonea destinazione nel tessuto produttivo nell’ambito del territorio comunale;

4. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo IV della Parte II, sulla base della classificazione ad essi attribuita, nel rispetto delle disposizioni dettate dai rispettivi articoli:

Per gli edifici ricadenti nelle classi da 1 a 4 compresa:

  1. a. è consentita la modifica dei prospetti, purché si tratti di interventi di modesta entità e che non comportino l’introduzione di eventuali elementi disarmonici e che per quanto possibile contribuiscano ad elevare la qualità estetiche e/o i livelli prestazionali dell’edificio;
  2. b. con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell’edificio oggetto di intervento, è consentita la realizzazione di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca, preferibilmente sul fronte tergale.
  3. b bis. Per gli edifici di classe 4, sono inoltre ammessi gli interventi di cui all'art. 85, comma 2 con addizioni volumetriche fino al 10% della sul legittima di ciascuna unità immobiliare. Con riferimento al singolo edificio, così come identificato nella schedatura del patrimonio edilizio, di cui all'elaborato PR_05 ed in forma grafica nel sistema informativo territoriale, è ammesso il trasferimento dell'incremento di sul da una unità immobiliare all'altra.

Per gli edifici ricadenti nelle classi da 5 a 6 compresa:

  1. c. sono consentiti gli interventi di sostituzione edilizia con l’incremento della s.u.l. residenziale fino al 35%, a condizione che tali interventi siano realizzati con l’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili:
    • - consentano, con riferimento alla climatizzazione, il conseguimento della classe A per l’edificio e prestazioni di tipo B per gli impianti, ai sensi del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192 e s.m.i.;
    • - perseguano gli obbiettivi di qualità energetico-ambientale indicati nelle linee guida regionali con particolare riferimento alla qualità ambientale esterna, al risparmio delle risirse e ai carichi ambientali;
  2. d. è consentito una tantum un incremento volumetrico - realizzabile mediante addizioni pertinenziali e volumetriche, come definite dagli artt. 35 e 36 delle presenti norme - finalizzato a migliorare e/o a razionalizzare l’utilizzo dell’immobile. Le addizioni volumetriche non possono superare il 20% della sul residenziale e il 10% della sul produttiva e di servizi, legittime per ciascuna unità immobiliare con riferimento al singolo edificio così come identificato nella schedatura del patrimonio edilizio di cui all’elaborato PR05 ed in forma grafica nel sistema informativo territoriale. E’ ammesso il trasferimento dell’incremento di sul da una unità immobiliare all’altra. In ogni caso per gli edifici aventi volumetria inferiore ai 750 mc. è consentito una tantum un incremento volumetrico di mc. 150. L’incremento è realizzabile solamente a condizione che:
    • - la volumetria aggiuntiva sia collocata preferibilmente in aderenza alla facciata posteriore dell’edificio, o comunque preferibilmente a facciate non visibili dalla pubblica via, ovvero in sopraelevazione, interessando preferibilmente la sola falda tergale di copertura;
    • - l'intervento sia compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell’edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento. A tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti planoaltimetrici dell’intervento sia con l’edificio che con l’edificato circostante (allineamenti, profili, etc.);
    • - le eventuali verande contemplate dall’intervento siano collocate preferibilmente sulla facciata posteriore dell’edificio, o comunque preferibilmente su facciate non visibili dalla pubblica via.
    • - l’incremento volumetrico una tantum non è cumulabile con gli interventi di cui alla precedente lettera c).
  3. e. l'incremento volumetrico una tantum di cui sopra può essere ricompreso in un eventuale intervento di demolizione (parziale o totale) e successiva ricostruzione solo nell’ambito di un progetto proposto da tutti gli aventi titolo che prenda in considerazione unitariamente l’intero lotto urbanistico di riferimento con sensibile miglioramento dei valori architettonici e dei livelli prestazionali rispetto all’edificio preesistente.
  4. f. dalla s.u.l. aggiuntiva di cui sopra deve essere detratta l’eventuale s.u.l. una tantum già realizzata in applicazione delle disposizioni di cui al previgente strumento urbanistico;
  5. g. ove compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell’edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento, sono altresì consentite una tantum addizioni volumetriche per l’ampliamento di pubblici esercizi o di esercizi commerciali di vicinato legittimamente insediati, a condizione che:
    • - l'incremento complessivo non superi i mq 30,00 di superficie utile lorda (Sul) per edificio;
    • - non i determini un incremento della superficie di vendita (Sv) oltre i limiti fissati per questo tessuto dalla “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” di cui alla Parte V delle presenti norme.

Le addizioni volumetriche di cui trattasi sono da intendersi aggiuntive all’incremento volumetrico una tantum di cui alla precedente lett. d) fermo restando quanto indicato alla precedente lett. f).

5. fatto salvo quanto prescritto all’art. 70, comma 4 bis e nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi ricadenti nei tessuti di cui al presente articolo sono altresì consentiti, i seguenti interventi:

  1. a. interventi urbanistico-edilizi su legittimi edifici secondari aventi funzione accessoria e di servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 86;
  2. b. realizzazione di edifici secondari di pertinenza fuori terra (ripostigli esterni, locali di servizio, volumi tecnici, piccoli volumi per attività di giardinaggio, etc.), anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti, a condizione che i nuovi manufatti abbiano una altezza utile interna non superiore a ml 2,40 misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienico-sanitari per la permanenza continuativa di persone. I volumi tecnici e gli edifici secondari di pertinenza fuori terra, con altezza questi ultimi utile interna non superiore a ml 1,80, misurata nel punto più alto, non rientrano nel conteggio della sul. Per gli edifici secondari di cui alla presente lettera non è consentita la realizzazione di intercapedini sotto la copertura;
  3. c. realizzazione di cantine sotto la proiezione dell'edificio principale di riferimento e di volumi tecnici interrati nel lotto di pertinenza dell'edificio principale di riferimento;
  4. d. realizzazione di autorimesse pertinenziali di cui all'art. 40;
  5. e. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

6. Gli interventi di cui sopra sono attuati con criteri e tecniche costruttive che garantiscono un corretto inserimento nel contesto di riferimento e contribuiscono alla riqualificazione estetico-funzionale delle aree pertinenziali interessate, anche ai fini della valorizzazione dello spazio pubblico. Per gli interventi di cui alla lett. c) e d) del precedente comma deve essere garantito il ripristino degli impianti arborei esistenti e comunque la risistemazione a verde della copertura, se preesistente. I relativi progetti prendono in considerazione l’intera area di pertinenza dell’edificio o complesso edilizio di riferimento e sono sottoscritti da tutti i soggetti aventi titolo, ovvero proposti o assentiti dal condominio, ove costituito. Ove la superficie permeabile di pertinenza (Spp) legittimamente esistente sia inferiore al 25% del lotto tali interventi non devono determinare riduzione della Spp medesima.

7. Gli interventi urbanistico-edilizi consentiti all’interno dei tessuti consolidati devono in ogni caso garantire il rispetto per ogni lotto urbanistico di riferimento, dei seguenti parametri:

  • - la superficie coperta (sc) massima complessiva dei volumi secondari (VS), di nuova realizzazione, non computati ai fini della sul, con esclusione dei volumi tecnologici, non può superare i mq 12. Nel solo caso di edifici principali corredati di giardini di pertinenza delle singole unità abitative, potranno, in alternativa, essere realizzati volumi secondari con una sc massima di mq. 2.

8. Nell'elaborato PR_07 ‘Schede di indirizzo progettuale per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico’ sono contenute le indicazioni di dettaglio per la caratterizzazione e/o riqualificazione dello spazio pubblico in aree urbane spesso connotate in prevalenza da tessuti consolidati prevalentemente residenziali, e che rivestono un ruolo strategico per il riordino e la ridefinizione in senso qualitativo degli assetti insediativi alla scala urbana o di quartiere.

8.bis Il presente contesto, per le sue peculiarità, può essere considerato area ad alta densità abitativa, ai fini dell'applicazione del Regolamento 08 Agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. della Regione Toscana in materia di asili nido.

9. Il completamento delle aree interstiziali presenti nei “Tessuti consolidati”, ancorché non individuate nella cartografia del presente Regolamento Urbanistico, è ammesso quando ricorrano i seguenti requisiti:

  • - Il lotto inedificato o parzialmente edificato abbia un lato o più lati confinanti con la strada pubblica esistente (con esclusione di parcheggi pubblici e strade a fondo chiuso), compresa tra edifici principali esistenti o tra edificio principale esistente e strada laterale pubblica esistente o tra edificio principale esistente e confine di tessuto consolidato quando questo confini con area di trasformazione;
  • - per i lotti inedificati la distanza tra le pareti laterali degli edifici principali esistenti che si fiancheggiano, tra edificio principale esistente e strada laterale pubblica esistente e tra edificio principale esistente e confine del tessuto consolidato, sia maggiore uguale a mt. 30;
  • - la superficie del lotto sia maggiore o uguale a mq. 800.
  • - le previsioni di cui al presente comma non si applicano su lotti derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del RU. Sono invece ammessi gli accorpamenti di terreni finalizzati al raggiungimento dei parametri minimi o al ripristino della situazione catastale antecedente l'adozione del RU, sempre nel rispetto dei parametri definiti negli alinea precedenti.

10. Ai lotti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma è assegnata una tantum una Sul residenziale complessiva pari a mq 480, distribuita su due livelli complessivi (compreso il livello per depositi occasionali e locali sottotetto), anche parzialmente. Gli interventi disciplinati dal presente comma non sono cumulabili con gli ampliamenti volumetrici previsti in altre parti del Regolamento Urbanistico.

10bis. Sono considerate aree interstiziali i lotti “e” definiti dalla previgente pianificazione per la frazione di Rispescia che il Regolamento Urbanistico ripropone in quanto non in contrasto con le disposizioni della disciplina delle invarianti strutturali e delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del contesto. In tali lotti, parzialmente edificati, con edifici ricadenti in classi 5 o 6, l'edificazione è subordinata all'osservanza delle seguenti limitazioni e prescrizioni:

  • - incremento volumetrico della volumetria esistente fino ad un massimo di mc. 675,00, pari ad una sul di mq. 225,00;
  • - la superficie abitativa della nuove unità non deve superare il limite massimo di mq. 110,00 di sul per ogni lotto esistente;
  • - incremento massimo di mc. 80,00 della volumetria esistente, pari ad una sul di mq. 26,50, al fine del miglioramento igienico sanitario e distributivo funzionale dell'edificio esistente senza che si costituiscano nuove unità abitative;
  • - altezza massima mt. 7,00;
  • - distacco dai confini di lotto mt. 5,00;
  • - distacco dai fabbricati mt. 10,00;
  • - distacco dalle strade mt. 5,00;
  • - nel caso di fabbricati posti a distanza minore di mt. 5,00 dalla strada, non è consentito l'avanzamento verso di essa, ma il rispetto delle distanze attuali;
  • - nel caso di fabbricati esistenti, con proprietà frazionata verticalmente, sono consentiti ampliamenti sul confine;
  • - gli interventi edificatori disciplinati dal presente comma non sono cumulabili con quanto previsto ai precedenti commi 9 e 10.

11. Nei lotti di completamento di cui al comma 10 devono essere rispettate le dotazioni di parcheggio pertinenziale privato previsti dalla L.122/1989.

12. Nei lotti edificati alla data di approvazione del RU, con edifici principali di classe classi 5 e 6, è ammessa la sopraelevazione, anche con sostituzione edilizia, qualora si renda necessario concludere e omogeneizzare i prospetti principali e su fronte strada di edifici esistenti o ricucire quei fronti che presentano discontinuità e disomogeneità architettonica o che presentano aree interne disordinate. L'intervento può comportare anche la modifica della superficie coperta fermo restando il massimo incremento della s.u.l. di mq. 250. In ogni caso l’intervento dovrà armonizzarsi con i caratteri dominanti morfo-tipologici del contesto senza determinare edifici di altezza superiore a quelli contermini sul medesimo fronte stradale. Tali ampliamenti sono subordinati al rispetto delle norme sovracomunali. Gli interventi disciplinati al presente comma non sono cumulabili con gli ampliamenti volumetrici previsti in altre parti del Regolamento Urbanistico.

13. Le norme di cui ai suddetti commi 9 e 12 non si applicano nelle UTOE di Marina di Grosseto, il Cristo, Principina a Mare, Alberese, Batignano, Montepescali e San Martino, in considerazione del loro stato di saturazione edilizia e/o dei caratteri morfologici propri che determinano la necessità di non intensificare i contesti edificati e/o per non introdurre nuova edificazione che potrebbe comportare uno stravolgimento dei caratteri specifici di tali insediamenti.

14. Il Regolamento Urbanistico definisce, per le altre UTOE, il dimensionamento massimo in termini di Sul complessiva ai fini dell’applicazione dei suddetti commi 9 e 12. Con il monitoraggio relativo allo stato di attuazione del Regolamento Urbanistico sarà verificato il non superamento dei valori indicati nelle tabelle dimensionali di cui alle presenti norme.

15. Per le aree residenziali sorte nel contesto pinetato, individuate negli elaborati progettuali PR_02, PR_03, sono ammessi unicamente interventi di ristrutturazione edilizia, così come definita dalla normativa nazionale e regionale vigente, senza sostituzione degli edifici originali, dei quali dovranno essere mantenuti i caratteri morfologici.

16. Per l’edificio n. 7986 in loc. Montepescali, in considerazione della particolare attività artigianale tradizionale insediata, si ammette un incremento della sul pari a mq 50.

Art.74 bis Tessuto consolidato promiscuo

1. Sono le parti dei tessuti insediativi a carattere prevalentemente residenziale, derivanti da assetti urbani operati dalla pianificazione previgente ed individuabili in contesti specifici del nucleo cittadino grossetano, quale quello ricompreso tra i viali europa e monterosa.

In tale contesto, alle tipologie edilizie destinate alla residenza e/o al direzionale, fanno da complemento in misura significativa edifici dedicati alla produzione (artigianale o industriale), ancorchè coadiuvati da locali utilizzati dalla famiglia del titolare dell’azienda insediata i quali, tuttavia, vanno considerati nell’ambito della destinazione artigianale o industriale. All’interno del tessuto consolidato di tipo promiscuo di cui al presente articolo, individuato con apposito segno grafico negli elaborati cartografici pr_03 su base c.t.r. in scala 1:2.000, gli interventi disciplinati dal regolamento urbanistico sono essenzialmente finalizzati:

  • - Alla riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici, anche mediante miglioramento dei valori estetici e dei livelli prestazionali dei singoli edifici e/o complessi edilizi, privilegiando i linguaggi dell’architettura contemporane
  • - A determinare una maggiore integrazione con i tessuti residenziali adiacenti o limitrofi, consentendo l’insediamento di attività complementari alla produzione compatibili con la residenza.
  • - All’adeguamento del patrimonio edilizio residenziale agli standard qualitativi e prestazionali contemporanei;
  • - A favorire, anche mediante appositi strumenti incentivanti, il ridisegno e/o la sostituzione dei tessuti edilizi postbellici di scarsa qualità estetica e costruttiva, privilegiando i linguaggi dell’architettura contemporanea.

2. Nel rispetto degli obiettivi di riqualificazione dettati dal titolo IV della parte II, e ferme restando le disposizioni di tutela e valorizzazione dettate dalle norme di cui al titolo ii e della parte ii, nel “tessuto consolidato promiscuo” sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso come meglio specificate ed articolate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui alla parte v delle presenti norme:

  • - residenza;
  • - attività turistico-ricettive, ad eccezione dei campeggi;
  • - attività direzionali;
  • - attività di servizio;
  • - attività commerciali ad eccezione delle grandi strutture di vendita.

2bis. Per strutture di vendita con superficie superiore a 500 mq. di SV è prescritta la presentazione di un progetto convenzionato da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, corredato di appositi studi finalizzati a comprendere:

  • - il grado di congestione delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero dei mezzi, numero di innesti ed accessi diretti e l’idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;
  • - l’esclusione di costi a carico del Comune da sostenere per interventi di adeguamento delle infrastrutture eventualmente necessarie;
  • - i livelli di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già esistenti;
  • - le verifiche necessarie degli effetti sul sistema commerciale esistente limitrofo, compresi i centri commerciali naturali.

3. Sono fatte salve le limitazioni e/o disposizioni contenute nella “disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” di cui alla parte v delle presenti norme. Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del regolamento urbanistico risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle indicate nella disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni possono essere oggetto, di interventi fino alla ristrutturazione edilizia R1-R2-R3-R4, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie ferma restando la possibilità di mutare la destinazione d’uso in una di quelle ammesse. Gli edifici e/o manufatti nei quali, alla data di adozione del regolamento urbanistico, risultino legittimamente insediate attività con funzione industriale e/o artigianale, si applica anche quanto disciplinato al comma successivo.

4. Gli edifici a destinazione industriale e/o artigianale, indipendentemente dalla classe di intervento attribuita, ricadenti entro il tessuto consolidato promiscuo possono essere oggetto di interventi di sostituzione edilizia, con contestuale cambio di destinazione d’uso funzionale in residenza (r) e/o categorie di funzioni con essa compatibili, per una sul calcolata trasformando la volumetria esistente nella misura di 1/3 ed in ogni caso con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - nel caso di interventi concernenti la completa demolizione e ricostruzione del fabbricato, la volumetria delle pre-esistenze viene ricavata dal prodotto della superficie coperta dell’edificio con l’altezza del fabbricato misurata dal piano della strada pubblica piu’ vicina all’intradosso dell’ultimo solaio di copertura (nei casi di copertura con falde piane o inclinate).
  • - nel caso di interventi concernenti la completa demolizione e ricostruzione di fabbricati aventi tipologia di capannone industriale o artigianale con copertura a volta, la volumetria delle pre-esistenze viene ricavata dal prodotto della superficie coperta dell’edificio con l’altezza del fabbricato misurata dal piano della strada pubblica piu’ vicina ai 2/3 della monta della copertura a volta.
  • - l'intervento dovra’ prefigurare un nuovo edificio morfologicamente e funzionalmente compatibile con il tessuto esistente;

5. Sedifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal titolo IV della parte II, sulla base della classificazione ad essi attribuita, nel rispetto delle disposizioni dettate dai rispettivi articoli:

Per gli edifici ricadenti nelle classi da 1 a 4 compresa:

  1. a. è consentita la modifica dei prospetti, purché si tratti di interventi di modesta entità e che non comportino l’introduzione di eventuali elementi disarmonici e che, per quanto possibile, contribuiscano ad elevare la qualità estetica e/o i livelli prestazionali dell’edificio;
  2. b. con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell’edificio oggetto di intervento, è consentita la realizzazione di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca preferibilmente sul fronte tergale.
  3. b bis. Per gli edifici di classe 4, sono inoltre ammessi gli interventi di cui all'art. 85, comma 2 con addizioni volumetriche fino al 10% della sul legittima di ciascuna unità immobiliare. Con riferimento al singolo edificio, così come identificato nella schedatura del patrimonio edilizio, di cui all'elaborato PR_05 ed in forma grafica nel sistema informativo territoriale, è ammesso il trasferimento dell'incremento di sul da una unità immobiliare all'altra.

Per gli edifici ricadenti nelle classi da 5 a 6 compresa:

  1. c. Sono consentiti gli interventi di cui all’art. 74 comma 4 lettere c) e d), nel rispetto delle modalita’ ivi previste.
  2. d. ove compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell’edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento, sono altresì consentite una tantum addizioni volumetriche per l’ampliamento di pubblici esercizi o di esercizi commerciali di vicinato, a condizione che:
    • - L'incremento complessivo non superi i mq 30,00 di superficie utile lorda (sul) per edificio;
    • - Non si determini un incremento della superficie di vendita (sv) oltre i limiti fissati per questo tessuto dalla “disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” di cui alla parte v delle presenti norme.

6. Fatto salvo quanto prescritto all’art. 70, comma 4 bis e nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi ricadenti nei tessuti di cui al presente articolo sono altresì consentiti, i seguenti interventi:

  1. a. Interventi urbanistico-edilizi su legittimi edifici secondari aventi funzione accessoria e di servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 86;
  2. b. Realizzazione di edifici secondari di pertinenza fuori terra (ripostigli esterni, locali di servizio, volumi tecnici, piccoli volumi per attività di giardinaggio, etc.), anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti, a condizione che i nuovi manufatti abbiano altezza utile interna non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienico-sanitari per la permanenza continuativa di persone. I volumi tecnici e gli edifici secondari di pertinenza fuori terra, con altezza questi ultimi utile interna non superiore a ml 1,80, misurata nel punto più alto, non rientrano nel conteggio della sul. Per gli edifici secondari di cui alla presente lettera non è consentita la realizzazione di intercapedini sotto la copertura;
  3. c. Realizzazione di cantine sotto la proiezione dell'edificio principale di riferimento e di volumi tecnici interrati nel lotto di pertinenza dell'edificio principale di riferimento;
  4. d. Realizzazione di autorimesse pertinenziali di cui all'art. 40;
  5. e. Sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso ovvero interrati, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

7. Gli interventi di cui sopra sono attuati con criteri e tecniche costruttive che garantiscono un corretto inserimento nel contesto di riferimento e contribuiscono alla riqualificazione estetico-funzionale delle aree pertinenziali interessate, anche ai fini della valorizzazione dello spazio pubblico. Per gli interventi di cui alla lett. C) e d) del precedente comma deve essere garantito il ripristino degli impianti arborei esistenti e comunque la risistemazione a verde della copertura, se preesistente. I relativi progetti prendono in considerazione l’intera area di pertinenza dell’edificio o complesso edilizio di riferimento e sono sottoscritti da tutti i soggetti aventi titolo, ovvero proposti o assentiti dal condominio, ove costituito. Ove la superficie permeabile di pertinenza (spp) legittimamente esistente sia inferiore al 25% tali interventi non devono determinare riduzione della spp medesima.

8. Gli interventi urbanistico-edilizi consentiti all'interno del tessuto consolidato promiscuo devono in ogni caso garantire il rispetto per ogni lotto urbanistico di riferimento, dei seguenti parametri:

  • - la superficie coperta (sc) massima complessiva dei volumi secondari (VS), di nuova realizzazione, non computati ai fini della sul, con esclusione dei volumi tecnologici, non può superare i mq 12. Nel solo caso di edifici principali corredati di giardini di pertinenza delle singole unità abitative, potranno, in alternativa, essere realizzati volumi secondari con una sc massima di mq. 2.

9. Nell'elaborato pr_07 ‘schede di indirizzo progettuale per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico’ sono contenute le indicazioni di dettaglio per la caratterizzazione e/o riqualificazione dello spazio pubblico in aree urbane spesso connotate da tessuti consolidati prevalentemente residenziali, e che rivestono un ruolo strategico per il riordino e la ridefinizione in senso qualitativo degli assetti insediativi alla scala urbana o di quartiere.

10. Il presente contesto, per le sue peculiarita’, puo’ essere considerato area ad alta densità abitativa, ai fini dell'applicazione del regolamento 08 agosto 2003, n. 47/r e s.m.i. della regione toscana in materia di asili nido.

Art.75 Tessuto consolidato unitario

Parte I - Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Vi ricadono plessi insediativi ad impianto preordinato, di formazione recente nelle quali sono comunque riconoscibili assetti insediativi coerenti che organizzano i rapporti tra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, delle attrezzature e servizi e maglia viaria, poiché generati da uno strumento urbanistico attuativo unitario o da progettazioni unitarie. All'interno del 'tessuto consolidato unitario', individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000, gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono essenzialmente finalizzati:

  • - alla riqualificazione degli assetti morfologici e tipologici del tessuto urbanistico-edilizio e degli spazi pubblici;
  • - all'adeguamento del patrimonio edilizio residenziale agli standard qualitativi e prestazionali contemporanei.

2. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dalle presenti norme sulla base della classificazione degli edifici ad essi attribuita. Tali interventi devono essere finalizzati al perseguimento di edilizia sostenibile con caratteri di qualità dello spazio fisico e dell'ambiente, rispettando i principi di ecoefficienza e di ecocompatibilità. Nel tessuto consolidato unitario sono ammesse le destinazioni indicate nella disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni.

3. Nel tessuto consolidato unitario, nel rispetto degli obiettivi di riqualificazione dettati dal Titolo IV della Parte II, e ferme restando le disposizioni di tutela e valorizzazione dettate dalle norme di cui al Titolo II della Parte II, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, come meglio specificate ed articolate dalla "Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni" di cui Parte V delle presenti norme:

  • - residenza;
  • - attività turistico-ricettive, ad eccezione dei campeggi;
  • - attività direzionali;
  • - attività di servizio;
  • - attività commerciali ad eccezione delle grandi strutture di vendita e delle medie strutture di vendita aventi una Sul superiore a 500 mq.

4. Sono fatte salve le limitazioni e/o disposizioni contenute nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme. Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle indicate nella disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni possono essere oggetto esclusivamente di interventi fino alla ristrutturazione edilizia R1, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie ferma restando la possibilità di mutare la destinazione d'uso in una di quelle ammesse.

5. Costituendo esito coerente e leggibile - quanto a materiali, caratteri tipologici e planoaltimetrici, finiture, sistemazione di pertinenze - di un progetto architettonico concepito unitariamente, gli edifici o complessi edilizi di cui al presente articolo presuppongono modalità corrispondentemente coerenti ed unitarie nelle trasformazioni ammissibili.

6. Sono consentiti i seguenti interventi, a condizione che siano proposti nell'ambito di un progetto che prenda in considerazione unitariamente l'intero corpo di fabbrica originariamente assentito, salvo specifiche eccezioni espressamente previste dal Regolamento Edilizio:

  1. a. modifiche sostanziali all'aspetto esteriore degli edifici, ivi compresa la realizzazione di pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione architettonica;
  2. b. realizzazione, modifica o tamponamento (parziale o totale) di logge;
  3. c. tamponamento parziale o totale di spazi a pilotis, attuabile solo con riferimento ad interi corpi di fabbrica o intere unità morfo-tipologiche. Non è consentito il tamponamento di spazi porticati ad uso pubblico;
  4. d. realizzazione o modifica sostanziale di balconi e terrazze;
  5. e. realizzazione di verande su balconi esistenti - esclusi quelli non completamente coperti dal balcone soprastante esistente o da aggetti di gronda - nel rispetto delle modalità costruttive eventualmente prescritte dal Regolamento Edilizio, con esclusione comunque preferibilmente delle facciate, anche laterali, visibili dagli spazi pubblici.

Gli interventi di cui sopra devono comunque risultare coerenti con gli elementi tipologici, formali e costruttivi caratterizzanti l'edificio, nonché contribuire alla maggior qualificazione architettonica e funzionale del medesimo e delle sue aree pertinenziali. Il relativo progetto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati, ovvero assentito dal condominio.

7. In deroga a quanto disposto dalla precedente lettera e):

  • - è consentita la realizzazione di verande su facciate visibili dalla pubblica via, limitatamente ai casi in cui la veranda da realizzarsi costituisca completamento di una facciata nella quale siano già presenti verande tra loro omogenee per materiali, dimensioni e modularità degli infissi;
  • - alle pratiche edilizie riferite a verande che risultino in itinere alla data di adozione del Regolamento Urbanistico si applica la disciplina della strumentazione urbanistica previgente, fatte salve le verifiche circa la compatibilità paesaggistica dei singoli interventi proposti nelle aree sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

8. A fronte di una proposta progettuale che prenda in considerazione unitariamente l'intero corpo di fabbrica originariamente assentito e la sua area di pertinenza, possono essere consentiti una tantum:

  1. a. per gli edifici aggregati o singoli, multipiano, (con tipologia in linea o a blocco, o comunque diversi dagli edifici aggregati con tipologia a schiera): incremento volumetrico - realizzabile mediante addizioni funzionali, come definite daLL'art. 35 delle presenti norme - finalizzato a migliorare e/o a razionalizzare l'utilizzo dell'immobile. Tale incremento non può superare i 150 mc di volume (V) aggiuntivo per ogni edificio, così come identificato nella schedatura del patrimonio edilizio, di cui all'elaborato PR05, ed in forma grafica nel Sistema Informativo Territoriale. L'incremento volumetrico una tantum di cui trattasi può essere anche ricompreso in un eventuale intervento di demolizione (parziale o totale) e successiva ricostruzione dell'edificio. È consentito superare il detto limite volumetrico nei casi in cui sia necessario garantire l'unitarietà dei caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali;
  2. b. per gli edifici aggregati o singoli con tipologia in linea o a blocco: interventi di addizione volumetrica in sopraelevazione, con creazione di un piano aggiuntivo avente altezza utile interna pari a ml 2,70, consentiti solo ove progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
  3. c. per gli edifici aggregati o singoli con tipologia in linea o a blocco: interventi di totale demolizione con ricostruzione del volume preesistente e realizzazione di un piano aggiuntivo avente altezza utile interna pari a ml 2,70. Alla volumetria così ottenuta può essere aggiunto un ulteriore incremento volumetrico pari al 10% del volume (V) legittimo dell'edificio preesistente ove gli interventi di cui trattasi siano progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile.;
  4. d. per gli edifici aggregati o singoli con tipologia a schiera e unifamiliari: addizioni funzionali in sopraelevazione, consistenti nel rialzamento del sottotetto praticabile nella misura strettamente necessaria a renderlo abitabile, con trasformazione parziale o totale di superficie non residenziale (Snr) esistente in superficie utile lorda (Sul);
  5. e. per gli edifici aggregati o singoli con tipologia a schiera e unifamiliari: addizioni funzionali in aderenza al corpo di fabbrica esistente, per un volume (V) aggiuntivo massimo pari al 10% del volume (V) legittimo esistente, da collocarsi preferibilmente sul lato tergale dell'edificio.

9. Gli interventi di cui alle lettere b) e c), da un lato, e gli interventi di cui alle lettere d) e e), dall'altro, sono da intendersi tra loro alternativi. I relativi progetti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti interessati, ovvero assentiti dal condominio.

10. Gli interventi di cui sopra devono garantire:

  • - la maggiore qualificazione architettonica dell'intero organismo edilizio, ed in particolare dei prospetti rivolti agli spazi pubblici, privilegiando i linguaggi e le tecniche costruttive proprie dell'architettura contemporanea;
  • - devono determinare l'adeguamento dei livelli prestazionali dell'intero organismo edilizio agli standard contemporanei dal punto di vista della sicurezza antisismica, del contenimento dei consumi energetici, dell'abbattimento delle barriere architettoniche etc.;
  • - negli edifici aggregati o singoli con tipologia in linea o a blocco: gli interventi di cui alla lett. b) favoriscono l'insediamento di attività commerciali, pubblici esercizi o attività di servizio negli spazi situati a piano terreno.

11. Negli edifici aggregati o singoli con tipologia in linea o a blocco, ove compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento, sono altresì consentite una tantum addizioni funzionali per l'ampliamento di pubblici esercizi o di esercizi commerciali di vicinato, legittimamente insediati alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, a condizione che:

  • - l'incremento complessivo non superi i mq 30,00 di superficie utile lorda (Sul) per edificio;
  • - non sia superato il rapporto di copertura (Rc) massimo consentito dalle norme per i singoli tessuti.

12. Le addizioni funzionali di cui al precedente comma sono da intendersi aggiuntive agli incrementi volumetrici una tantum di cui al precedente comma 8, lett. a), d) ed e).

13. Non è comunque consentita la modifica di destinazione d'uso a fini residenziali - né l'utilizzo abitativo di fondi e spazi collocati al piano terreno o seminterrato, a meno che tale destinazione d'uso non fosse espressamente prevista dal titolo abilitativo originario (di prima realizzazione dell'edificio), e fatto salvo comunque il rispetto delle norme regolamentari comunali in materia igienico-sanitaria.

14. I progetti edilizi - in particolare quelli riferiti ad interventi di addizione volumetrica e/o funzionale o di demolizione e ricostruzione - debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti attraverso soluzioni architettoniche finalizzate a garantire un corretto inserimento dell'intervento nel contesto. A tale scopo sono corredati da una ampia documentazione fotografica estesa all'intorno urbano di riferimento.

15. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 70, comma 4 bis a la realizzazione di consistenze pertinenziali e/o accessorie, sistemazioni arboree e arbustive, recinzioni, cancelli, pavimentazioni, elementi di arredo etc. nelle aree di pertinenza è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli tessuti o aree.

16. Le valutazioni dei progetti e la loro rispondenza ai principi della Edilizia sostenibile sono effettuate sulla base delle Linee Guida regionali di cui alla Delibera G.R.T. n. 322 del 28.02.2005 e alla delib. G.R.T. n. 218 del 03.04.2006 e alle loro successive modifiche ed integrazioni secondo il sistema di valutazione in esse contenuto. In particolare, il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia, urbanistica e sostenibilità ambientale deve attuarsi attraverso un sistema di progettazione e verifica di tipo prestazionale.

17. Le opere edilizie devono rispondere a specifici requisiti secondo parametri oggettivi e misurabili, in base ai quali verranno verificati i livelli di prestazione delle stesse.

18. Non è ammesso il tamponamento di spazi porticati ad uso pubblico.

19. Il presente contesto, per le sue peculiarità, può essere considerato area ad alta densità abitativa, ai fini dell'applicazione del Regolamento 08 agosto 2003, n. 47/r e s.m.i. della Regione Toscana in materia di asili nido.

Parte II - Disciplina per aree non vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Vi ricadono plessi insediativi ad impianto preordinato, di formazione recente nelle quali sono comunque riconoscibili assetti insediativi coerenti che organizzano i rapporti tra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, delle attrezzature e servizi e maglia viaria, poiché generati da uno strumento urbanistico attuativo unitario o da progettazioni unitarie. All'interno del 'tessuto consolidato unitario', individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000, gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono essenzialmente finalizzati:

  • - alla riqualificazione degli assetti morfologici e tipologici del tessuto urbanistico-edilizio e degli spazi pubblici;
  • - all'adeguamento del patrimonio edilizio residenziale agli standard qualitativi e prestazionali contemporanei.

2. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dalle presenti norme sulla base della classificazione degli edifici ad essi attribuita. Tali interventi devono essere finalizzati al perseguimento di edilizia sostenibile con caratteri di qualità dello spazio fisico e dell'ambiente, rispettando i principi di ecoefficienza e di ecocompatibilità. Nel tessuto consolidato unitario sono ammesse le destinazioni indicate nella disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni.

3. Nel tessuto consolidato unitario, nel rispetto degli obiettivi di riqualificazione dettati dal Titolo IV della Parte II, e ferme restando le disposizioni di tutela e valorizzazione dettate dalle norme di cui al Titolo II della Parte II, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, come meglio specificate ed articolate dalla "Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni" di cui Parte V delle presenti norme:

  • - residenza;
  • - attività turistico-ricettive, ad eccezione dei campeggi;
  • - attività direzionali;
  • - attività di servizio;
  • - attività commerciali ad eccezione delle grandi strutture di vendita

3bis. Per strutture di vendita con superficie superiore a 500 mq. di SV è prescritta la presentazione di un progetto convenzionato da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, corredato di appositi studi finalizzati a comprendere:

  • - il grado di congestione delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero dei mezzi, numero di innesti ed accessi diretti e l’idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;
  • - l’esclusione di costi a carico del Comune da sostenere per interventi di adeguamento delle infrastrutture eventualmente necessarie;
  • - i livelli di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già esistenti;
  • - le verifiche necessarie degli effetti sul sistema commerciale esistente limitrofo, compresi i centri commerciali naturali.

4. Sono fatte salve le limitazioni e/o disposizioni contenute nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme. Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle indicate nella disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni possono essere oggetto esclusivamente di interventi fino alla ristrutturazione edilizia R1, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie ferma restando la possibilità di mutare la destinazione d'uso in una di quelle ammesse.

5. Costituendo esito coerente e leggibile - quanto a materiali, caratteri tipologici e planoaltimetrici, finiture, sistemazione di pertinenze - di un progetto architettonico concepito unitariamente, gli edifici o complessi edilizi di cui al presente articolo presuppongono modalità corrispondentemente coerenti ed unitarie nelle trasformazioni ammissibili.

6. Sono consentiti i seguenti interventi, a condizione che siano proposti nell'ambito di un progetto che prenda in considerazione unitariamente l'intero corpo di fabbrica originariamente assentito, salvo specifiche eccezioni espressamente previste dal Regolamento Edilizio:

  1. a. modifiche sostanziali all'aspetto esteriore degli edifici, ivi compresa la realizzazione di pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione architettonica;
  2. b. realizzazione, modifica o tamponamento (parziale o totale) di logge;
  3. c. Non è consentito il tamponamento di spazi porticati ad uso pubblico;
  4. d. realizzazione o modifica sostanziale di balconi e terrazze;
  5. e. realizzazione di verande su balconi esistenti - esclusi quelli non completamente coperti dal balcone soprastante esistente o da aggetti di gronda - nel rispetto delle modalità costruttive eventualmente prescritte dal Regolamento Edilizio, con esclusione comunque preferibilmente delle facciate, anche laterali, visibili dagli spazi pubblici.

Gli interventi di cui sopra devono comunque risultare coerenti con gli elementi tipologici, formali e costruttivi caratterizzanti l'edificio, nonché contribuire alla maggior qualificazione architettonica e funzionale del medesimo e delle sue aree pertinenziali. Il relativo progetto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati, ovvero assentito dal condominio.

7. In deroga a quanto disposto dalla precedente lettera e):

  • - è consentita la realizzazione di verande su facciate visibili dalla pubblica via, limitatamente ai casi in cui la veranda da realizzarsi costituisca completamento di una facciata nella quale siano già presenti verande tra loro omogenee per materiali, dimensioni e modularità degli infissi;
  • - alle pratiche edilizie riferite a verande che risultino in itinere alla data di adozione del Regolamento Urbanistico si applica la disciplina della strumentazione urbanistica previgente, fatte salve le verifiche circa la compatibilità paesaggistica dei singoli interventi proposti nelle aree sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

8. A fronte di una proposta progettuale che prenda in considerazione unitariamente l'intero corpo di fabbrica originariamente assentito e la sua area di pertinenza, possono essere consentiti una tantum:

  1. a. per gli edifici aggregati o singoli, multipiano, (con tipologia in linea o a blocco, o comunque diversi dagli edifici aggregati con tipologia a schiera): incremento volumetrico - realizzabile mediante addizioni pertinenziali e volumetriche, come definite dagli artt. dall’ art. 35 e 36 delle presenti norme - finalizzato a migliorare e/o a razionalizzare l'utilizzo dell'immobile. Tale incremento non può superare il 20% della sul legittima di ciascuna unità immobiliare per ogni edificio, così come identificato nella schedatura del patrimonio edilizio, di cui all'elaborato PR05, ed in forma grafica nel Sistema Informativo Territoriale. E’ ammesso il trasferimento dell'incremento di sul da una unità immobiliare all'altra. In ogni caso per gli edifici aventi volumetria inferiore ai 750 mc. è consentito una tantum un incremento volumetrico di mc. 150. L'incremento volumetrico una tantum di cui trattasi può essere anche ricompreso in un eventuale intervento di demolizione (parziale o totale) e successiva ricostruzione dell'edificio.
  2. b. per gli edifici aggregati o singoli con tipologia in linea o a blocco: interventi di addizione volumetrica in sopraelevazione, con creazione di un piano aggiuntivo avente altezza utile interna pari a ml 2,70, consentiti solo ove progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
  3. c. per gli edifici aggregati o singoli con tipologia in linea o a blocco: interventi di totale demolizione con ricostruzione del volume preesistente e realizzazione di un piano aggiuntivo avente altezza utile interna pari a ml 2,70. Alla sul così ottenuta può essere aggiunto un ulteriore incremento pari al 20% della sul legittima dell’edificio preesistente ove gli interventi di cui trattasi siano progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile.;
  4. d. per gli edifici aggregati o singoli con tipologia a schiera e unifamiliari: addizioni volumetriche in sopraelevazione, consistenti nel rialzamento del sottotetto praticabile nella misura strettamente necessaria a renderlo abitabile, con trasformazione parziale o totale di superficie non residenziale (Snr) esistente in superficie utile lorda (Sul);
  5. e. per gli edifici aggregati o singoli con tipologia a schiera e unifamiliari: addizioni volumetriche in aderenza al corpo di fabbrica esistente, per una sul aggiuntiva massima pari al 20% della sul legittima di ciascuna unità immobiliare con riferimento al singolo edificio così come identificato nella schedatura del patrimonio edilizio, da collocarsi preferibilmente sul lato tergale dell’edificio.

9. Gli interventi di cui alle lettere b) e c), da un lato, e gli interventi di cui alle lettere d) e e), dall'altro, sono da intendersi tra loro alternativi. I relativi progetti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti interessati, ovvero assentiti dal condominio.

10. Gli interventi di cui sopra devono garantire:

  • - la maggiore qualificazione architettonica dell'intero organismo edilizio, ed in particolare dei prospetti rivolti agli spazi pubblici, privilegiando i linguaggi e le tecniche costruttive proprie dell'architettura contemporanea;
  • - devono determinare l'adeguamento dei livelli prestazionali dell'intero organismo edilizio agli standard contemporanei dal punto di vista della sicurezza antisismica, del contenimento dei consumi energetici, dell'abbattimento delle barriere architettoniche etc.;
  • - negli edifici aggregati o singoli con tipologia in linea o a blocco: gli interventi di cui alla lett. b) favoriscono l'insediamento di attività commerciali, pubblici esercizi o attività di servizio negli spazi situati a piano terreno.

11. Negli edifici aggregati o singoli con tipologia in linea o a blocco, ove compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento, sono altresì consentite una tantum addizioni volumetriche per l'ampliamento di pubblici esercizi o di esercizi commerciali di vicinato, a condizione che:

  • - l'incremento complessivo non superi i mq 30,00 di superficie utile lorda (Sul) per edificio;

12. Le addizioni volumetriche di cui al precedente comma sono da intendersi aggiuntive agli incrementi volumetrici una tantum di cui al precedente comma 8, lett. a), d) ed e).

13. Non è comunque consentita la modifica di destinazione d'uso a fini residenziali - né l'utilizzo abitativo di fondi e spazi collocati al piano terreno o seminterrato, a meno che tale destinazione d'uso non fosse espressamente prevista dal titolo abilitativo originario (di prima realizzazione dell'edificio), e fatto salvo comunque il rispetto delle norme regolamentari comunali in materia igienico-sanitaria.

14. I progetti edilizi - in particolare quelli riferiti ad interventi di addizione volumetrica e/o funzionale o di demolizione e ricostruzione - debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti attraverso soluzioni architettoniche finalizzate a garantire un corretto inserimento dell'intervento nel contesto. A tale scopo sono corredati da una ampia documentazione fotografica estesa all'intorno urbano di riferimento.

15. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 70, comma 4 bis a la realizzazione di consistenze pertinenziali e/o accessorie, sistemazioni arboree e arbustive, recinzioni, cancelli, pavimentazioni, elementi di arredo etc. nelle aree di pertinenza è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli tessuti o aree.

15 bis. Fatto salvo quanto prescritto all’art. 70, comma 4 bis e nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi ricadenti nei tessuti di cui al presente articolo sono altresì consentiti, i seguenti interventi:

  • f. interventi urbanistico-edilizi su legittimi edifici secondari aventi funzione accessoria e di servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 86;
  • g. realizzazione di edifici secondari di pertinenza fuori terra (ripostigli esterni, locali di servizio, volumi tecnici, piccoli volumi per attività di giardinaggio, etc.), anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti, a condizione che i nuovi manufatti abbiano una altezza utile interna non superiore a ml 2,40 misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienico-sanitari per la permanenza continuativa di persone. I volumi tecnici e gli edifici secondari di pertinenza fuori terra, con altezza questi ultimi utile interna non superiore a ml 1,80, misurata nel punto più alto, non rientrano nel conteggio della sul. Per gli edifici secondari di cui alla presente lettera non è consentita la realizzazione di intercapedini sotto la copertura;
  • h. Realizzazione di cantine sotto la proiezione dell'edificio principale di riferimento e di volumi tecnici interrati nel lotto di pertinenza dell'edificio principale di riferimento
  • i. Realizzazione di autorimesse pertinenziali di cui all'art. 40
  • j. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

15 ter. Gli interventi urbanistico-edilizi consentiti all’interno dei tessuti consolidati devono in ogni caso garantire il rispetto per ogni lotto urbanistico di riferimento, dei seguenti parametri:

  • - la superficie coperta (sc) massima complessiva dei volumi secondari (VS), di nuova realizzazione, non computati ai fini della sul, con esclusione dei volumi tecnologici, non può superare i mq 12. Nel solo caso di edifici principali corredati di giardini di pertinenza delle singole unità abitative, potranno, in alternativa, essere realizzati volumi secondari con una sc massima di mq. 2.

16. Le valutazioni dei progetti e la loro rispondenza ai principi della Edilizia sostenibile sono effettuate sulla base delle Linee Guida regionali di cui alla Delibera G.R.T. n. 322 del 28.02.2005 e alla delib. G.R.T. n. 218 del 03.04.2006 e alle loro successive modifiche ed integrazioni secondo il sistema di valutazione in esse contenuto. In particolare, il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia, urbanistica e sostenibilità ambientale deve attuarsi attraverso un sistema di progettazione e verifica di tipo prestazionale.

17. Le opere edilizie devono rispondere a specifici requisiti secondo parametri oggettivi e misurabili, in base ai quali verranno verificati i livelli di prestazione delle stesse.

18. Non è ammesso il tamponamento di spazi porticati ad uso pubblico.

19. Il presente contesto, per le sue peculiarità, può essere considerato area ad alta densità abitativa, ai fini dell'applicazione del Regolamento 08 agosto 2003, n. 47/r e s.m.i. della Regione Toscana in materia di asili nido.

Art.76 Tessuto consolidato unitario pubblico

Parte I - Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Nel "Tessuto consolidato unitario pubblico" vi ricadono plessi insediativi di formazione anche non recente, nelle quali sono comunque riconoscibili assetti insediativi coerenti che organizzano i rapporti tra edilizia residenziale pubblica, il sistema degli spazi pubblici, delle attrezzature e servizi e maglia viaria, poiché generati da uno strumento urbanistico attuativo unitario. All'interno del 'tessuto consolidato unitario pubblicò, individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000, gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono finalizzati:

  • - alla riqualificazione degli assetti morfologici e tipologici del tessuto urbanistico-edilizio e degli spazi pubblici;
  • - all'adeguamento del patrimonio edilizio residenziale agli standard qualitativi e prestazionali contemporanei.

2. Nel tessuto consolidato unitario pubblico sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso come meglio specificate ed articolate nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V:

  • - residenza;
  • - attività turistico-ricettive, ad eccezione dei campeggi;
  • - attività direzionali;
  • - attività di servizio;
  • - attività commerciali ad eccezione delle grandi strutture di vendita e delle medie strutture di vendita aventi una SV superiore a 500 mq.

3. Sono fatte salve le limitazioni e/o disposizioni contenute nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme. Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle indicate nella disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni possono essere oggetto esclusivamente di interventi fino alla ristrutturazione edilizia R1, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie ferma restando la possibilità di mutare la destinazione d'uso in una di quelle ammesse.

4. Sul patrimonio edilizio compreso nel "Tessuto consolidato unitario pubblico" esito del coerente e leggibile - quanto a materiali, caratteri tipologici e planoaltimetrici, finiture, sistemazione di pertinenze - progetto architettonico concepito unitariamente, gli edifici o complessi edilizi di cui al presente articolo presuppongono modalità corrispondentemente coerenti ed unitarie nelle trasformazioni ammissibili.

5. Sono consentiti i seguenti interventi, a condizione che siano proposti nell'ambito di un progetto che prenda in considerazione unitariamente l'intero isolato del "Tessuto consolidato unitario pubblico" originariamente assentito:

  • - modifiche sostanziali all'aspetto esteriore degli edifici, ivi compresa la realizzazione di pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione architettonica.
  • - la realizzazione o la modifica sostanziale di balconi, terrazze e logge;
  • - realizzazione di verande su balconi esistenti - esclusi quelli non completamente coperti dal balcone soprastante esistente o da aggetti di gronda - nel rispetto delle modalità costruttive eventualmente prescritte dal Regolamento Edilizio, con esclusione comunque preferibilmente delle facciate, anche laterali, visibili dagli spazi pubblici.

6. Non è ammesso il tamponamento di spazi porticati ad uso pubblico.

7. A fronte di una proposta progettuale che prenda in considerazione unitariamente l'intero corpo di fabbrica originariamente assentito e la sua area di pertinenza, possono essere consentiti una tantum:

  1. a. per gli edifici aggregati o singoli, multipiano (con tipologia in linea o a blocco, o comunque diversi dagli edifici aggregati con tipologia a schiera): incremento volumetrico - realizzabile mediante addizioni funzionali, come definite dall'artt. 35 delle presenti norme - finalizzato a migliorare e/o a razionalizzare l'utilizzo dell'immobile. Tale incremento non può superare i 150 mc di volume (V) aggiuntivo per ogni edificio, così come identificato nella schedatura del patrimonio edilizio, di cui all'elaborato pr05, ed in forma grafica nel sistema informativo territoriale. L'incremento volumetrico una tantum di cui trattasi può essere anche ricompreso in un eventuale intervento di demolizione (parziale o totale) e successiva ricostruzione dell'edificio. È consentito superare detto limite volumetrico nel caso in cui si renda necessario garantire l'unitarietà dei caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali;
  2. b. per gli edifici aggregati o singoli con tipologia in linea o a blocco: interventi di addizione volumetrica in sopraelevazione, con creazione di un piano aggiuntivo avente altezza utile interna pari a ml 2,70, consentiti solo ove progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
  3. c. per gli edifici aggregati o singoli con tipologia in linea o a blocco: interventi di totale demolizione con ricostruzione del volume preesistente e realizzazione di un piano aggiuntivo avente altezza utile interna pari a ml 2,70. Alla volumetria così ottenuta può essere aggiunto un ulteriore incremento volumetrico pari al 20% del volume (V) legittimo dell'edificio preesistente, ove gli interventi di cui trattasi siano progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
  4. d. per gli edifici aggregati o singoli con tipologia a schiera: addizioni funzionali in sopraelevazione, consistenti rialzamento del sottotetto praticabile nella misura strettamente necessaria a renderlo abitabile, con trasformazione parziale o totale di superficie non residenziale (Snr) esistente in superficie utile lorda (Sul);
  5. e. per gli edifici aggregati con tipologia a schiera: addizioni funzionali in aderenza al corpo di fabbrica esistente, per un volume (V) aggiuntivo massimo pari al 10% del volume (V) legittimo esistente, da collocarsi preferibilmente sul lato tergale dell'edificio.

8. Gli interventi di cui alle lettere b) e c), da un lato, e gli interventi di cui alle lettere d) ed e), dall'altro, sono da intendersi tra loro alternativi. I relativi progetti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti interessati, ovvero assentiti dal condominio.

9. Gli interventi di cui sopra devono comunque risultare coerenti con gli elementi tipologici, formali e costruttivi caratterizzanti l'isolato, nonché contribuire alla maggior qualificazione architettonica e funzionale del medesimo e delle sue aree pertinenziali. Il relativo progetto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati. L'intervento minimo dovrà riguardare l'edificio singolo, se tale, o edifici aggregati con caratteri morfotipologici unitari.

10. Gli interventi di cui sopra devono garantire:

  • - la maggiore qualificazione architettonica dell'intero organismo edilizio, ed in particolare dei prospetti rivolti agli spazi pubblici, privilegiando i linguaggi e le tecniche costruttive proprie dell'architettura contemporanea;
  • - devono determinare l'adeguamento dei livelli prestazionali dell'intero organismo edilizio agli standard contemporanei dal punto di vista della sicurezza antisismica, del contenimento dei consumi energetici, dell'abbattimento delle barriere architettoniche etc..

11. Non è comunque consentita la modifica di destinazione d'uso a fini residenziali - né l'utilizzo abitativo di fondi e spazi collocati al piano terreno o seminterrato, a meno che tale destinazione d'uso non fosse espressamente prevista dal titolo abilitativo originario (di prima realizzazione dell'edificio), e fatto salvo comunque il rispetto delle norme regolamentari comunali in materia igienico-sanitaria.

12. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 70, comma 4 bis e la realizzazione di consistenze pertinenziali e/o accessorie, sistemazioni arboree e arbustive, recinzioni, cancelli, pavimentazioni, elementi di arredo etc. nelle aree di pertinenza è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli tessuti o aree.

13. Il presente contesto, per le sue peculiarità, puo' essere considerato area ad alta densità abitativa, ai fini dell'applicazione del Regolamento 08 agosto 2003, n. 47/r e s.m.i. della Regione Toscana in materia di asili nido.

Parte II - Disciplina per aree non vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Nel "Tessuto consolidato unitario pubblico" vi ricadono plessi insediativi di formazione anche non recente, nelle quali sono comunque riconoscibili assetti insediativi coerenti che organizzano i rapporti tra edilizia residenziale pubblica, il sistema degli spazi pubblici, delle attrezzature e servizi e maglia viaria, poiché generati da uno strumento urbanistico attuativo unitario. All'interno del 'tessuto consolidato unitario pubblicò, individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000, gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono finalizzati:

  • - alla riqualificazione degli assetti morfologici e tipologici del tessuto urbanistico-edilizio e degli spazi pubblici;
  • - all'adeguamento del patrimonio edilizio residenziale agli standard qualitativi e prestazionali contemporanei.

2. Nel tessuto consolidato unitario pubblico sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso come meglio specificate ed articolate nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V:

  • - residenza;
  • - attività turistico-ricettive, ad eccezione dei campeggi;
  • - attività direzionali;
  • - attività di servizio;
  • - attività commerciali ad eccezione delle grandi strutture di vendita;

2bis. Per strutture di vendita con superficie superiore a 500 mq. di SV è prescritta la presentazione di un progetto convenzionato da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, corredato di appositi studi finalizzati a comprendere:

  • - il grado di congestione delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero dei mezzi, numero di innesti ed accessi diretti e l’idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;
  • - l’esclusione di costi a carico del Comune da sostenere per interventi di adeguamento delle infrastrutture eventualmente necessarie;
  • - i livelli di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già esistenti;
  • - le verifiche necessarie degli effetti sul sistema commerciale esistente limitrofo, compresi i centri commerciali naturali.

3. Sono fatte salve le limitazioni e/o disposizioni contenute nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme. Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle indicate nella disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni possono essere oggetto esclusivamente di interventi fino alla ristrutturazione edilizia R1, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie ferma restando la possibilità di mutare la destinazione d'uso in una di quelle ammesse.

4. Sul patrimonio edilizio compreso nel "Tessuto consolidato unitario pubblico" esito del coerente e leggibile - quanto a materiali, caratteri tipologici e planoaltimetrici, finiture, sistemazione di pertinenze - progetto architettonico concepito unitariamente, gli edifici o complessi edilizi di cui al presente articolo presuppongono modalità corrispondentemente coerenti ed unitarie nelle trasformazioni ammissibili.

5. Sono consentiti i seguenti interventi, a condizione che siano proposti nell'ambito di un progetto che prenda in considerazione unitariamente l'intero isolato del "Tessuto consolidato unitario pubblico" originariamente assentito:

  • - modifiche sostanziali all'aspetto esteriore degli edifici, ivi compresa la realizzazione di pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione architettonica.
  • - la realizzazione o la modifica sostanziale di balconi, terrazze e logge;
  • - realizzazione di verande su balconi esistenti - esclusi quelli non completamente coperti dal balcone soprastante esistente o da aggetti di gronda - nel rispetto delle modalità costruttive eventualmente prescritte dal Regolamento Edilizio, con esclusione comunque preferibilmente delle facciate, anche laterali, visibili dagli spazi pubblici.

6. Non è ammesso il tamponamento di spazi porticati ad uso pubblico.

7. A fronte di una proposta progettuale che prenda in considerazione unitariamente l'intero corpo di fabbrica originariamente assentito e la sua area di pertinenza, possono essere consentiti una tantum:

  1. a. per gli edifici aggregati o singoli, multipiano, (con tipologia in linea o a blocco, o comunque diversi dagli edifici aggregati con tipologia a schiera): incremento volumetrico - realizzabile mediante addizioni pertinenziali e volumetriche, come definite dagli artt. 35 e 36 delle presenti norme – finalizzato a migliorare e/o a razionalizzare l’utilizzo dell’immobile. Tale incremento non può superare il 20% della sul legittima di ciascuna unità immobiliare per ogni edificio, così come identificato nella schedatura del patrimonio edilizio, di cui all’elaborato PR05, ed in forma grafica nel sistema informativo territoriale. E’ ammesso il trasferimento dell'incremento di sul da una unità immobiliare all'altra. In ogni caso per gli edifici aventi volumetria inferiore ai 750 mc. è consentito una tantum un incremento volumetrico di mc. 150.
    L’incremento volumetrico una tantum di cui trattasi può essere anche ricompreso in un eventuale intervento di demolizione (parziale o totale) e successiva ricostruzione dell’edificio.
  2. b. per gli edifici aggregati o singoli con tipologia in linea o a blocco: interventi di addizione volumetrica in sopraelevazione, con creazione di un piano aggiuntivo avente altezza utile interna pari a ml 2,70, consentiti solo ove progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
  3. c. per gli edifici aggregati o singoli con tipologia in linea o a blocco: interventi di totale demolizione con ricostruzione del volume preesistente e realizzazione di un piano aggiuntivo avente altezza utile interna pari a ml 2,70. Alla sul così ottenuta può essere aggiunto un ulteriore incremento pari al 20% della sul legittima dell'edificio preesistente, ove gli interventi di cui trattasi siano progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
  4. d. per gli edifici aggregati o singoli con tipologia a schiera: addizioni volumetriche in sopraelevazione, consistenti nel rialzamento del sottotetto praticabile nella misura strettamente necessaria a renderlo abitabile, con trasformazione parziale o totale di superficie non residenziale (Snr) esistente in superficie utile lorda (Sul);
  5. e. per gli edifici aggregati con tipologia a schiera: addizioni volumetriche in aderenza al corpo di fabbrica esistente, per una sul aggiuntiva massima pari al 20% della sul legittima di ciascuna unità immobiliare con riferimento al singolo edificio così come identificato nella schedatura del patrimonio edilizio, da collocarsi preferibilmente sul lato tergale dell’edificio.

8. Gli interventi di cui alle lettere b) e c), da un lato, e gli interventi di cui alle lettere d) ed e), dall'altro, sono da intendersi tra loro alternativi. I relativi progetti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti interessati, ovvero assentiti dal condominio.

9. Gli interventi di cui sopra devono comunque risultare coerenti con gli elementi tipologici, formali e costruttivi caratterizzanti l'isolato, nonché contribuire alla maggior qualificazione architettonica e funzionale del medesimo e delle sue aree pertinenziali. Il relativo progetto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati. L'intervento minimo dovrà riguardare l'edificio singolo, se tale, o edifici aggregati con caratteri morfotipologici unitari.

10. Gli interventi di cui sopra devono garantire:

  • - la maggiore qualificazione architettonica dell'intero organismo edilizio, ed in particolare dei prospetti rivolti agli spazi pubblici, privilegiando i linguaggi e le tecniche costruttive proprie dell'architettura contemporanea;
  • - devono determinare l'adeguamento dei livelli prestazionali dell'intero organismo edilizio agli standard contemporanei dal punto di vista della sicurezza antisismica, del contenimento dei consumi energetici, dell'abbattimento delle barriere architettoniche etc..

11. Non è comunque consentita la modifica di destinazione d'uso a fini residenziali - né l'utilizzo abitativo di fondi e spazi collocati al piano terreno o seminterrato, a meno che tale destinazione d'uso non fosse espressamente prevista dal titolo abilitativo originario (di prima realizzazione dell'edificio), e fatto salvo comunque il rispetto delle norme regolamentari comunali in materia igienico-sanitaria.

12. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 70, comma 4 bis e la realizzazione di consistenze pertinenziali e/o accessorie, sistemazioni arboree e arbustive, recinzioni, cancelli, pavimentazioni, elementi di arredo etc. nelle aree di pertinenza è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli tessuti o aree.

12 bis. Fatto salvo quanto prescritto all’art. 70, comma 4 bis e nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi ricadenti nei tessuti di cui al presente articolo sono altresì consentiti, i seguenti interventi:

  • f. interventi urbanistico-edilizi su legittimi edifici secondari aventi funzione accessoria e di servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 86;
  • g. realizzazione di edifici secondari di pertinenza fuori terra (ripostigli esterni, locali di servizio, volumi tecnici, piccoli volumi per attività di giardinaggio, etc.), anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti, a condizione che i nuovi manufatti abbiano una altezza utile interna non superiore a ml 2,40 misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienico-sanitari per la permanenza continuativa di persone. I volumi tecnici e gli edifici secondari di pertinenza fuori terra, con altezza questi ultimi utile interna non superiore a ml 1,80, misurata nel punto più alto, non rientrano nel conteggio della sul. Per gli edifici secondari di cui alla presente lettera non è consentita la realizzazione di intercapedini sotto la copertura;
  • h. Realizzazione di cantine sotto la proiezione dell'edificio principale di riferimento e di volumi tecnici interrati nel lotto di pertinenza dell'edificio principale di riferimento;
  • i. Realizzazione di autorimesse pertinenziali di cui all'art. 40;
  • j. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

12ter. Gli interventi urbanistico-edilizi consentiti all’interno dei tessuti consolidati devono in ogni caso garantire il rispetto per ogni lotto urbanistico di riferimento, dei seguenti parametri:

  • - la superficie coperta (sc) massima complessiva dei volumi secondari (VS), di nuova realizzazione, non computati ai fini della sul, con esclusione dei volumi tecnologici, non può superare i mq 12. Nel solo caso di edifici principali corredati di giardini di pertinenza delle singole unità abitative, potranno, in alternativa, essere realizzati volumi secondari con una sc massima di mq. 2.

13. Il presente contesto, per le sue peculiarità, puo' essere considerato area ad alta densità abitativa, ai fini dell'applicazione del Regolamento 08 agosto 2003, n. 47/r e s.m.i. della Regione Toscana in materia di asili nido.

Capo III Tessuti insediativi prevalentemente produttivi

Art.77 Tessuto produttivo promiscuo

1. Sono le parti dei tessuti insediativi a carattere produttivo nelle quali alle tipologie edilizie destinate alla produzione (artigianale o industriale) fanno da complemento in misura significativa edifici per uffici e/o unità immobiliari ad uso residenziale, oltre a quelle utilizzate dalla famiglia del titolare dell'azienda insediata, le quali tuttavia vanno considerate nell'ambito della destinazione artigianale o industriale. All'interno dei tessuti produttivi di tipo promiscuo di cui al presente articolo, individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000, gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono essenzialmente finalizzati:

  • - alla riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici, anche mediante miglioramento dei valori estetici e dei livelli prestazionali dei singoli edifici e/o complessi edilizi, privilegiando i linguaggi dell'architettura contemporanea;
  • - a determinare una maggiore integrazione con i tessuti residenziali adiacenti o limitrofi, consentendo l'insediamento di attività complementari alla produzione compatibili con la residenza.
  • - all'adeguamento igienico sanitario degli ambienti ed alla ridistribuzione degli spazi e delle funzioni secondo le necessità aziendali.

2. Nel rispetto degli obiettivi di riqualificazione dettati dal Titolo IV della Parte II in funzione dalla classificazione attribuita ai singoli edifici - e ferme restando le disposizioni di tutela e valorizzazione dettate dalle norme di cui al Titolo II della Parte II, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso come meglio specificate ed articolate nella Parte V contenente la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni:

  • - attività industriali o artigianali;
  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali ad eccezione delle grandi strutture di vendita;
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi commerciali;
  • - attività di servizio.

2bis. Per strutture di vendita con superficie superiore a 500 mq. di SV è prescritta la presentazione di un progetto convenzionato da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, corredato di appositi studi finalizzati a comprendere:

  • - il grado di congestione delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero dei mezzi, numero di innesti ed accessi diretti e l’idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;
  • - l’esclusione di costi a carico del Comune da sostenere per interventi di adeguamento delle infrastrutture eventualmente necessarie;
  • - i livelli di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già esistenti;
  • - le verifiche necessarie degli effetti sul sistema commerciale esistente limitrofo, compresi i centri commerciali naturali.

3. Sono fatte salve le limitazioni e/o disposizioni contenute nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme. Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle indicate nella disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni possono essere oggetto esclusivamente di interventi fino alla ristrutturazione edilizia R1 - R2 - R3 - R4, oltre ad addizioni volumetriche, per finalità produttive, nel limite del 10% del volume legittimo esistente riferito al singolo edificio, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

4. Per le attività di stoccaggio, deposito, commercio all'ingrosso e al dettaglio, il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo è condizionata all'esistenza di idonea viabilità di accesso al lotto. La realizzazione di laboratori finalizzati alla sperimentazione produttiva è subordinata alla stipula di apposita convenzione a garanzia del mantenimento della destinazione d'uso per una durata non inferiore a 20 anni.

5. Nei limiti dei dimensionamenti consentiti possono essere ricavate abitazioni di servizio per il portierato e la guardiania poste a servizio delle attività insediate, nella misura strettamente necessaria. Tali spazi non possono costituire unità immobiliari autonome. Le abitazioni di servizio hanno una superficie utile lorda massima di 85 mq.. Si precisa altresì che fra l'attività produttiva e l'abitazione di servizio deve essere costituito specifico vincolo pertinenziale registrato e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a spese del richiedente e a cura del Comune. Il vincolo pertinenziale deve precisare che le abitazioni di servizio realizzati ai sensi del presente comma non possono essere ceduti separatamente dall'attività produttiva alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.

6. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 70, comma 4 bis e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui ai Titoli II della Parte II e al titolo III della Parte III, e fatte salve le previsioni richiamate al successivo comma 7, sono ammessi, in aggiunta alle disposizioni dettate dalle norme di cui al Titolo IV Parte II in funzione della classificazione attribuita ai singoli edifici e/o complessi edilizi, gli interventi urbanistico-edilizi di seguito elencati. Per tali interventi è prescritto il rispetto delle condizioni e dei parametri di cui ai successivi commi 8 e 9:

  1. a. incremento del numero di unità immobiliari, nei limiti specificati al successivo comma 8, lett. a);
  2. b. realizzazione di edifici secondari di pertinenza fuori terra (locali di servizio, tettoie, volumi tecnici, autorimesse, etc.), anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti;
  3. c. pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica;
  4. d. Realizzazione di autorimesse pertinenziali di cui all'art. 40;
  5. e. realizzazione di volumi tecnici interrati;
  6. f. interventi di ristrutturazione edilizia su legittimi volumi secondari aventi funzione accessoria e di servizio;
  7. g. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

7. Gli interventi di cui sopra sono attuati con criteri e tecniche costruttive che garantiscono un corretto inserimento nel contesto di riferimento e contribuiscono alla riqualificazione estetico-funzionale delle aree pertinenziali interessate, anche ai fini della valorizzazione dello spazio pubblico. Ove la superficie permeabile di pertinenza (Spp) legittimamente esistente sia inferiore al 25% tali interventi non devono determinare riduzione della Spp medesima. Per favorire la realizzazione di interventi comportanti la creazione di autorimesse pertinenziali interrate possono essere disposti dal Consiglio Comunale appositi incentivi economici, anche mediante riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti. L'entità, i requisiti e le casistiche per l'applicazione di tali incentivi sono disposte con apposito provvedimento consiliare.

8. Gli interventi urbanistico-edilizi consentiti all'interno dei tessuti produttivi di tipo promiscuo devono in ogni caso garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

  1. a. gli interventi comportanti incremento del numero di unità immobiliari non possono determinare la realizzazione di nuove unità immobiliari ad uso produttivo con superficie utile lorda (Sul) inferiore a mq. 200;
  2. b. le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale definite dall'art. 11 sono dovute:
    • - in ragione della superficie utile lorda (Sul) ricostruita, negli interventi comportanti demolizione e ricostruzione (parziale o totale) delle consistenze edilizie esistenti. In caso di parziale demolizione e ricostruzione, sulla porzione residua deve essere verificato il rispetto delle dotazioni di parcheggio ad uso privato dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario;
    • - in ragione della superficie utile lorda (Sul) aggiuntiva, negli interventi di ristrutturazione edilizia o negli ampliamenti da realizzarsi mediante incremento volumetrico. Sulla porzione residua deve essere altresì verificato il rispetto delle dotazioni di parcheggio ad uso privato dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario;
  3. c. la modifica della destinazione d'uso con inserimento di esercizi commerciali o di attività ad essi assimilate comporta il reperimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione, determinate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12.

9. Fatte salve le previsioni richiamate al successivo comma 10, gli interventi urbanistico-edilizi consentiti all'interno dei tessuti produttivi di tipo promiscuo, anche a completamento di lotti inedificati e o parzialmente edificati, devono in ogni caso garantire il rispetto dei seguenti parametri, come definiti dall'art. 9 delle presenti norme:

  • - Rapporto di copertura: 50% Rc max
  • - Altezza massima: Hmax ml 10,00

10. Per quanto riguarda le distanze minime tra fabbricati e le distanze minime dai confini, si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 delle presenti norme. È permessa un'altezza maggiore di quella sopra indicata per attrezzature tecnologiche, magazzini a gestione automatizzata, e per gli altri speciali impianti necessari alle attività produttive. Per i lotti completati secondo i parametri di cui al precedente comma, sono ammesse le addizioni volumetriche di cui al comma 3, in sopraelevazione e con altezza massima pari a ml 13,00.

Art.78 Tessuto produttivo

Parte I - Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Sono le parti dei tessuti insediativi a carattere produttivo, costituiti in larga prevalenza da edifici destinati ad attività artigianali o industriali, nelle quali è riscontrabile un sostanziale equilibrio tra volumi edificati, numero di attività produttive per lotto e spazi liberi pertinenziali, senza evidenti effetti di sovraccarico urbanistico sugli spazi pubblici limitrofi. Sono presenti unità immobiliari ad uso residenziale utilizzate dalla famiglia dei titolari delle aziende insediate, le quali tuttavia vanno considerate nell'ambito della destinazione artigianale o industriale dei lotti. Comprendono in genere edifici di scarsa qualità estetica e costruttiva, spesso inadeguati a rispondere dal punto di vista prestazionale alle esigenze di sviluppo e/o riorganizzazione delle attività produttive insediate.

2. All'interno dei tessuti produttivi di cui al presente articolo, individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000, gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono essenzialmente finalizzati:

  • - all'adeguamento igienico sanitario degli ambienti ed alla ridistribuzione degli spazi e delle funzioni secondo le necessità aziendali;
  • - al miglioramento estetico e prestazionale degli edifici per finalità di sviluppo e/o riorganizzazione aziendale;
  • - al mantenimento e/o miglioramento degli equilibri insediativi, anche mediante incremento delle dotazioni di parcheggio ad uso privato e delle superfici permeabili di pertinenza;
  • - alla riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici, anche mediante il ridisegno e/o la sostituzione dell'edificato di scarsa qualità estetica e costruttiva, privilegiando i linguaggi dell'architettura contemporanea.

3. Nel rispetto degli obiettivi di riqualificazione dettati dal Titolo IV della Parte II in funzione dalla classificazione attribuita ai singoli edifici - e ferme restando le disposizioni di tutela e valorizzazione dettate dalle norme di cui al Titolo II della Parte II, nonché le previsioni richiamate al successivo comma 8 nei tessuti di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso come meglio specificate ed articolate nella Parte V contenente la "disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni":

  • - attività industriali o artigianali;
  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali;
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi commerciali;
  • - attività di servizio.

4. Sono fatte salve le limitazioni e/o disposizioni contenute nella “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” di cui alla Parte V delle presenti norme. Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle indicate nella disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni possono essere oggetto esclusivamente di interventi fino alla ristrutturazione edilizia R1-R2-R3-R4; consentendo, per le sole unità immobiliari residenziali legittime, non connesse alle attività produttive alla data di adozione del RU, la possibilità di frazionamento nel rispetto della media minima fissata dalle presenti norme, nonché l’adeguamento igienico-sanitario delle stesse per il raggiungimento dei parametri minimi di legge, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive del fabbricato principale; ferma restando la possibilità di mutare la destinazione d’uso in una di quelle ammesse.

5. Per le attività di stoccaggio, deposito, commercio all'ingrosso e al dettaglio, il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo è condizionata all'esistenza di idonea viabilità di accesso al lotto.

6. Le eventuali porzioni degli edifici e/o complessi edilizi legittimamente adibite ad uso abitativo alla data di adozione del Regolamento Urbanistico possono essere oggetto di interventi urbanistico-edilizi non eccedenti la ristrutturazione edilizia R4, come definita dall'art. 34 delle presenti norme, a condizione che non siano costituite unità immobiliari autonome ad uso residenziale. Nei limiti dei dimensionamenti consentiti possono essere ricavate abitazioni di servizio per il portierato e la guardiania a servizio delle attività insediate, nella misura strettamente necessaria. Agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 77.

7. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 70, comma 4 bis e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui ai Titoli II della Parte II e III della Parte III e fatte salve le previsioni richiamate al successivo comma 8, sono ammessi, in aggiunta alle disposizioni dettate dalle norme di cui al Titolo IV parte II in funzione della classificazione attribuita ai singoli edifici e/o complessi edilizi, gli interventi urbanistico-edilizi di seguito elencati. Per tali interventi è prescritto il rispetto delle condizioni e dei parametri di cui ai successivi commi 8 e 9.

  1. a. per i lotti inedificati o parzialmente edificati, è consentito il completamento nel rispetto dei seguenti parametri:
    • - rapporto di copertura 50%; tale rapporto potrà essere derogato per esigenze produttive temporanee non superiori a mesi 18 non reiterabili, fatto salvo il rispetto dei distacchi dai confini e dalla viabilità
    • - altezza massima metri 7 ad eccezione di impianti per i quali si ponga strutturalmente e funzionalmente una maggiore altezza;
    • - distacchi dai confini non inferiori a metri 6 e dalla viabilità non inferiore a metri 3; il parametro relativo ai distacchi dai confini puo’ essere derogato in caso di accordo tra i confinanti fatto salvo il rispetto della distanza di mt. 10,00 tra pareti finestrate;
    • - per quanto non espressamente prescritto nelle presenti norme i completamenti dei lotti inedificati o parzialmente edificati si attuano NEL RISPETTO DI QUANTO CONTENUTO NEI BANDI PUBBLICI COMUNALI ANTECEDENTI L’ADOZIONE DEL RU;
  2. a1. Incremento una tantum nella misura del 20 % della superficie utile lorda (Sul) legittima di ciascun edificio esistente o in corso di costruzione alla data di adozione del Regolamento Urbanistico - escludendo dal calcolo della Sul legittima esistente gli edifici secondari di cui all’art. 86 - realizzabile mediante addizione volumetrica e/o funzionale (preferibilmente in sopraelevazione) ovvero nel quadro di un complessivo intervento di demolizione e ricostruzione riguardante l’intero edificio e la relativa area di pertinenza o l’intero lotto urbanistico di riferimento; l’incremento di cui al presente alinea non potrà comportare aumento della superficie di unità abitative, a servizio del lotto produttivo, fatto salvo il rispetto di quanto contenuto nei bandi pubblici comunali antecedenti l’adozione del RU
  3. a2. E’ consentito un ulteriore incremento della Sul pari al 20% della Sul legittima o in fase di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento; qualora l’area produttiva, oggetto degli interventi di cui alla lett. a), sia contestualmente adeguata in modo da rispondere ai requisiti definiti per le aree produttive ecologicamente attrezzate (A.P.E.A.) di cui all’art. 18 della LRT 87/98, l’incremento di cui al presente alinea non potrà comportare aumento della superficie di unità abitative, a servizio del lotto produttivo, fatto salvo il rispetto di quanto contenuto nei bandi pubblici comunali antecedenti l’adozione del RU.
  4. a3. Qualora, per una maggiore efficienza produttiva ed una più efficacie razionalizzazione degli insediamenti, da dimostrare alla presentazione del progetto, gli interventi di cui alla lett. a richiedano il trasferimento in un'altra area, essi possono esser assentiti a condizione che:
    • - si localizzino in un'APEA;
    • - il progetto di rilocalizzazione dell'edificio contenga la definizione di sistemazione delle aree liberate dalla demolizione e l'eventuale bonifica delle medesime;
    • - il soggetto attuatore si impegni a rendere utilizzabili tali aree per interesse pubblico;
    • - il soggetto attuatore si impegni a realizzare il nuovo edificio nel rispetto delle norme poste a tutela dell'ambiente e del apesaggio, utilizzando tecniche costruttive e materiali di edilizia sostenibile che garantiscano il miglioramento della prestazione energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;
    • - il soggetto attuatore si impegni a non modificare la destinazione d'uso dell'edificio per dieci anni con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori;
  5. In tali casi, rispetto a quanto previsto dalla lett. a), è consentito un ulteriore incremento pari al 20% della SUL;
  6. b. incremento del numero di unità immobiliari, nei limiti specificati al successivo comma 8, lett. b);
  7. e. pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica;
  8. f. realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate, senza limiti di superficie (Snr), anche fuori della proiezione dell'edificio e/o complesso edilizio;
  9. g. realizzazione di parcheggi pertinenziali sulle coperture degli edifici;
  10. h. realizzazione di volumi tecnici fuori terra o interrati;
  11. i. interventi di ristrutturazione edilizia su consistenze legittime esistenti e su edifici secondari;
  12. j. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

Per favorire la realizzazione di interventi comportanti la creazione di autorimesse pertinenziali interrate o di parcheggi sulle coperture possono essere disposti dal Consiglio Comunale appositi incentivi economici, anche mediante riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti. L'entità, i requisiti e le casistiche per l'applicazione di tali incentivi sono disposte con apposito provvedimento consiliare.

8. Gli interventi urbanistico-edilizi consentiti all'interno dei tessuti produttivi devono in ogni caso garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

  1. a. gli interventi di cui alla lettera a) del comma 7 devono essere sottoscritti da tutti i soggetti aventi titolo;
  2. b. gli interventi comportanti incremento del numero di unità immobiliari di cui alla lett. b) del comma 7 non possono determinare la realizzazione di nuove unità immobiliari ad uso produttivo con superficie utile lorda (Sul) inferiore a mq 200;
  3. c. le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale definite dall'art. 11 sono dovute:
    • - in ragione della superficie utile lorda (Sul) ricostruita, negli interventi comportanti demolizione e ricostruzione (parziale o totale) delle consistenze edilizie esistenti. In caso di parziale demolizione e ricostruzione, sulla volumetria residua deve essere verificato il rispetto delle dotazioni di parcheggio ad uso privato dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario;
    • - in ragione della superficie utile lorda (Sul) aggiuntiva, negli interventi di ristrutturazione edilizia o negli ampliamenti da realizzarsi mediante incremento volumetrico. Sulla volumetria residua deve essere altresì verificato il rispetto delle dotazioni di parcheggio ad uso privato dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario.
  4. d. la modifica della destinazione d'uso con inserimento di esercizi commerciali o di attività ad essi assimilate comporta il reperimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione, determinate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, con le eccezioni ivi specificate.

9. Gli interventi urbanistico-edilizi consentiti all'interno dei tessuti produttivi consolidati devono in ogni caso garantire il rispetto dei seguenti parametri, intesi come esito massimo di tutti gli incrementi disciplinati dal presente art., come definiti dall'art. 9 delle presenti norme:

  • - Rapporto di copertura: Rc max 50%. Tale rapporto potrà essere derogato per esigenze produttive temporanee non superiori a mesi 18 non reiterabili fatto salvo il rispetto dei distacchi dai confini e dalla viabilità;
  • - Altezza massima: Hmax ml 13,00
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros max 75%

9.bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività insediate è ammesso l'accorpamento di lotti contigui e/o il trasferimento dei diritti edificatori tra lotti contigui a condizione che cio' non determini incremento del numero dei lotti e delle attività.

10. Gli interventi di cui sopra devono rispettare le distanze minime tra fabbricati e le distanze minime dai confini di cui agli artt. 14 e 15 delle presenti norme. Non rientrano nel calcolo del rapporto di copertura (Rc) le rampe carrabili necessarie per accedere ad eventuali parcheggi pertinenziali collocati sulle coperture degli edifici o comunque collocati su solai posti a quota sopraelevata rispetto al piano di campagna. Tali rampe non rilevano ai fini delle distanze dei fabbricati dai confini di cui all'art. 15. È permessa un'altezza maggiore di quella sopra indicata per attrezzature tecnologiche, magazzini a gestione automatizzata, e per gli altri speciali impianti necessari alle attività produttive.

Parte II - Disciplina per aree non vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Sono le parti dei tessuti insediativi a carattere produttivo, costituiti in larga prevalenza da edifici destinati ad attività artigianali o industriali, nelle quali è riscontrabile un sostanziale equilibrio tra volumi edificati, numero di attività produttive per lotto e spazi liberi pertinenziali, senza evidenti effetti di sovraccarico urbanistico sugli spazi pubblici limitrofi. Sono presenti unità immobiliari ad uso residenziale utilizzate dalla famiglia dei titolari delle aziende insediate, le quali tuttavia vanno considerate nell'ambito della destinazione artigianale o industriale dei lotti. Comprendono in genere edifici di scarsa qualità estetica e costruttiva, spesso inadeguati a rispondere dal punto di vista prestazionale alle esigenze di sviluppo e/o riorganizzazione delle attività produttive insediate.

2. All'interno dei tessuti produttivi di cui al presente articolo, individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000, gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono essenzialmente finalizzati:

  • - all'adeguamento igienico sanitario degli ambienti ed alla ridistribuzione degli spazi e delle funzioni secondo le necessità aziendali;
  • - al miglioramento estetico e prestazionale degli edifici per finalità di sviluppo e/o riorganizzazione aziendale;
  • - al mantenimento e/o miglioramento degli equilibri insediativi, anche mediante incremento delle dotazioni di parcheggio ad uso privato e delle superfici permeabili di pertinenza;
  • - alla riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici, anche mediante il ridisegno e/o la sostituzione dell'edificato di scarsa qualità estetica e costruttiva, privilegiando i linguaggi dell'architettura contemporanea.

3. Nel rispetto degli obiettivi di riqualificazione dettati dal Titolo IV della Parte II in funzione dalla classificazione attribuita ai singoli edifici - e ferme restando le disposizioni di tutela e valorizzazione dettate dalle norme di cui al Titolo II della Parte II, nonché le previsioni richiamate al successivo comma 8 nei tessuti di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso come meglio specificate ed articolate nella Parte V contenente la "disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni":

  • - attività industriali o artigianali;
  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali ad eccezione delle grandi strutture di vendita;
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi commerciali;
  • - attività di servizio.

3bis Per strutture di vendita con superficie superiore a 500 mq. di SV è prescritta la presentazione di un progetto convenzionato da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, corredato di appositi studi finalizzati a comprendere:

  • - il grado di congestione delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero dei mezzi, numero di innesti ed accessi diretti e l’idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;
  • - l’esclusione di costi a carico del Comune da sostenere per interventi di adeguamento delle infrastrutture eventualmente necessarie;
  • - i livelli di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già esistenti;
  • - le verifiche necessarie degli effetti sul sistema commerciale esistente limitrofo, compresi i centri commerciali naturali.

4. Sono fatte salve le limitazioni e/o disposizioni contenute nella “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” di cui alla Parte V delle presenti norme. Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle indicate nella disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni possono essere oggetto esclusivamente di interventi fino alla ristrutturazione edilizia R1-R2-R3-R4; consentendo, per le sole unità immobiliari residenziali legittime, non connesse alle attività produttive alla data di adozione del RU, la possibilità di frazionamento nel rispetto della media minima fissata dalle presenti norme, nonché l’adeguamento igienico-sanitario delle stesse per il raggiungimento dei parametri minimi di legge, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive del fabbricato principale; ferma restando la possibilità di mutare la destinazione d’uso in una di quelle ammesse.

5. Per le attività di stoccaggio, deposito, commercio all'ingrosso e al dettaglio, il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo è condizionata all'esistenza di idonea viabilità di accesso al lotto.

6. Le eventuali porzioni degli edifici e/o complessi edilizi legittimamente adibite ad uso abitativo alla data di adozione del Regolamento Urbanistico possono essere oggetto di interventi urbanistico-edilizi non eccedenti la ristrutturazione edilizia R4, come definita dall'art. 34 delle presenti norme, a condizione che non siano costituite unità immobiliari autonome ad uso residenziale. Nei limiti dei dimensionamenti consentiti possono essere ricavate abitazioni di servizio per il portierato e la guardiania a servizio delle attività insediate, nella misura un’abitazione di servizio per ogni lotto urbanistico così come definito dalla previgente pianificazione attuativa. Per tale abitazione di servizio si applica la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 77.

7. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 70, comma 4 bis e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui ai Titoli II della Parte II e III della Parte III e fatte salve le previsioni richiamate al successivo comma 8, sono ammessi, in aggiunta alle disposizioni dettate dalle norme di cui al Titolo IV parte II in funzione della classificazione attribuita ai singoli edifici e/o complessi edilizi, gli interventi urbanistico-edilizi di seguito elencati. Per tali interventi è prescritto il rispetto delle condizioni e dei parametri di cui ai successivi commi 8 e 9.

  1. a. per i lotti inedificati o parzialmente edificati, è consentito il completamento nel rispetto dei seguenti parametri:
    • - rapporto di copertura 50%; tale rapporto potrà essere derogato per esigenze produttive temporanee non superiori a mesi 18 non reiterabili, fatto salvo il rispetto dei distacchi dai confini e dalla viabilità
    • - altezza massima metri 7 ad eccezione di impianti per i quali si ponga strutturalmente e funzionalmente una maggiore altezza;
    • - distacchi dai confini non inferiori a metri 6 e dalla viabilità non inferiore a metri 3; il parametro relativo ai distacchi dai confini puo’ essere derogato in caso di accordo tra i confinanti fatto salvo il rispetto della distanza di mt. 10,00 tra pareti finestrate;
    • - per quanto non espressamente prescritto nelle presenti norme i completamenti dei lotti inedificati o parzialmente edificati si attuano NEL RISPETTO DI QUANTO CONTENUTO NEI BANDI PUBBLICI COMUNALI ANTECEDENTI L’ADOZIONE DEL RU;
  2. a1. Incremento una tantum nella misura del 20 % della superficie utile lorda (Sul) legittima di ciascun edificio esistente o in corso di costruzione alla data di adozione del Regolamento Urbanistico - escludendo dal calcolo della Sul legittima esistente gli edifici secondari di cui all’art. 86 - realizzabile mediante addizione volumetrica e/o funzionale (preferibilmente in sopraelevazione) ovvero nel quadro di un complessivo intervento di demolizione e ricostruzione riguardante l’intero edificio e la relativa area di pertinenza o l’intero lotto urbanistico di riferimento; l’incremento di cui al presente alinea non potrà comportare aumento della superficie di unità abitative, a servizio del lotto produttivo, fatto salvo il rispetto di quanto contenuto nei bandi pubblici comunali antecedenti l’adozione del RU
  3. a2. E’ consentito un ulteriore incremento della Sul pari al 20% della Sul legittima o in fase di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento; qualora l’area produttiva, oggetto degli interventi di cui alla lett. a), sia contestualmente adeguata in modo da rispondere ai requisiti definiti per le aree produttive ecologicamente attrezzate (A.P.E.A.) di cui all’art. 18 della LRT 87/98, l’incremento di cui al presente alinea non potrà comportare aumento della superficie di unità abitative, a servizio del lotto produttivo, fatto salvo il rispetto di quanto contenuto nei bandi pubblici comunali antecedenti l’adozione del RU.
  4. a3. Qualora, per una maggiore efficienza produttiva ed una più efficacie razionalizzazione degli insediamenti, da dimostrare alla presentazione del progetto, gli interventi di cui alla lett. a richiedano il trasferimento in un'altra area, essi possono esser assentiti a condizione che:
    • - si localizzino in un'APEA;
    • - il progetto di rilocalizzazione dell'edificio contenga la definizione di sistemazione delle aree liberate dalla demolizione e l'eventuale bonifica delle medesime;
    • - il soggetto attuatore si impegni a rendere utilizzabili tali aree per interesse pubblico;
    • - il soggetto attuatore si impegni a realizzare il nuovo edificio nel rispetto delle norme poste a tutela dell'ambiente e del apesaggio, utilizzando tecniche costruttive e materiali di edilizia sostenibile che garantiscano il miglioramento della prestazione energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;
    • - il soggetto attuatore si impegni a non modificare la destinazione d'uso dell'edificio per dieci anni con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori;
  5. In tali casi, rispetto a quanto previsto dalla lett. a), è consentito un ulteriore incremento pari al 20% della SUL;
  6. b. incremento del numero di unità immobiliari, nei limiti specificati al successivo comma 8, lett. b);
  7. e. pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica;
  8. f. Realizzazione di autorimesse pertinenziali di cui all'art. 40
  9. g. realizzazione di parcheggi pertinenziali sulle coperture degli edifici;
  10. h. realizzazione di volumi tecnici fuori terra o interrati;
  11. i. interventi di ristrutturazione edilizia su consistenze legittime esistenti e su edifici secondari;
  12. j. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

Per favorire la realizzazione di interventi comportanti la creazione di autorimesse pertinenziali interrate o di parcheggi sulle coperture possono essere disposti dal Consiglio Comunale appositi incentivi economici, anche mediante riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti. L'entità, i requisiti e le casistiche per l'applicazione di tali incentivi sono disposte con apposito provvedimento consiliare.

8. Gli interventi urbanistico-edilizi consentiti all'interno dei tessuti produttivi devono in ogni caso garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

  1. a. gli interventi di cui alla lettera a) del comma 7 devono essere sottoscritti da tutti i soggetti aventi titolo;
  2. b. gli interventi comportanti incremento del numero di unità immobiliari di cui alla lett. b) del comma 7 non possono determinare la realizzazione di nuove unità immobiliari ad uso produttivo con superficie utile lorda (Sul) inferiore a mq 200;
  3. c. le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale definite dall'art. 11 sono dovute:
    • - in ragione della superficie utile lorda (Sul) ricostruita, negli interventi comportanti demolizione e ricostruzione (parziale o totale) delle consistenze edilizie esistenti. In caso di parziale demolizione e ricostruzione, sulla volumetria residua deve essere verificato il rispetto delle dotazioni di parcheggio ad uso privato dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario;
    • - in ragione della superficie utile lorda (Sul) aggiuntiva, negli interventi di ristrutturazione edilizia o negli ampliamenti da realizzarsi mediante incremento volumetrico. Sulla volumetria residua deve essere altresì verificato il rispetto delle dotazioni di parcheggio ad uso privato dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario.
  4. d. la modifica della destinazione d'uso con inserimento di esercizi commerciali o di attività ad essi assimilate comporta il reperimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione, determinate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, con le eccezioni ivi specificate.

9. Gli interventi urbanistico-edilizi consentiti all'interno dei tessuti produttivi consolidati devono in ogni caso garantire il rispetto dei seguenti parametri, intesi come esito massimo di tutti gli incrementi disciplinati dal presente art., come definiti dall'art. 9 delle presenti norme:

  • - Rapporto di copertura: Rc max 50%. Tale rapporto potrà essere derogato per esigenze produttive temporanee non superiori a mesi 18 non reiterabili fatto salvo il rispetto dei distacchi dai confini e dalla viabilità;
  • - Altezza massima: Hmax ml 13,00
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros max 75%

9.bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività insediate è ammesso l'accorpamento di lotti contigui e/o il trasferimento dei diritti edificatori tra lotti contigui a condizione che cio' non determini incremento del numero dei lotti e delle attività.

10. Gli interventi di cui sopra devono rispettare le distanze minime tra fabbricati e le distanze minime dai confini di cui agli artt. 14 e 15 delle presenti norme. Non rientrano nel calcolo del rapporto di copertura (Rc) le rampe carrabili necessarie per accedere ad eventuali parcheggi pertinenziali collocati sulle coperture degli edifici o comunque collocati su solai posti a quota sopraelevata rispetto al piano di campagna. Tali rampe non rilevano ai fini delle distanze dei fabbricati dai confini di cui all'art. 15. È permessa un'altezza maggiore di quella sopra indicata per attrezzature tecnologiche, magazzini a gestione automatizzata, e per gli altri speciali impianti necessari alle attività produttive.

Capo IV Tessuti insediativi rurali

Art.79 Tessuti rurali prevalentemente residenziali

1. Sono le parti degli insediamenti di formazione anche recente nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi appartenenti al sistema del territorio rurale, costituiti da una serie di nuclei edilizi, in genere disposti nella piana agricola lungo strade di percorrenza e punti di scambio, in origine prevalentemente funzionali alle esigenze degli agricoltori insediati. I "Tessuti rurali prevalentemente residenziali", sono individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000.

2. Nei "Tessuti rurali prevalentemente residenziali" è favorito il riuso del patrimonio edilizio esistente legittimo, e degli spazi aperti a esso connessi.

3. Nel rispetto degli obiettivi di riqualificazione dettati dal Titolo IV della Parte II, e ferme restando le disposizioni di tutela e valorizzazione dettate dalle norme di cui al Titolo II della Parte II, nel 'tessuto rurale prevalentemente residenziale' sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso così come definite all'art. 150 della "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme:

  • - - Residenza (con esclusione delle strutture originariamente agricole nel caso di tessuti ricadenti in area ad esclusiva funzione agricola);
  • - attività turistico-ricettive limitatamente a strutture alberghiere;
  • - attività direzionali;
  • - attività di servizio ad eccezione dei servizi cimiteriali;
  • - attività commerciali limitatamente agli esercizi di vicinato.

4. Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle indicate al comma che precede possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie ferma restando la possibilità di mutare la destinazione d'uso in una di quelle ammesse.

5. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 70, comma 4 bis e sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo IV della Parte II in relazione alla classificazione attribuita all'edificio.

6. Per gli edifici di classe 5, 6 e 7 è consentita altresì la demolizione delle superfetazione e dei corpi di fabbrica non facenti parte dell'originario organismo edilizio, e la loro ricomposizione formale nel rispetto della tipologia originaria, la demolizione e ricostruzione delle parti incongruenti e degradate, fermo restando l'obbligo di rispettare nella fase di ricostruzione i caratteri morfotipologici presenti nel contesto.

7. In particolare dovranno essere utilizzati gli elementi tipologici caratteristici della "casa maremmana", per finiture e materiali tradizionali, con divieto di realizzare coperture piane. Potranno essere realizzati porticati per una superficie massima pari al 20% della superficie coperta dei fabbricati con destinazione residenziale e alberghiera.

8. Per le ricostruzioni è necessario allegare al progetto una simulazione dell'impatto visivo, utilizzando foto e disegni che riprendano gli edifici e gli spazi esterni da punti dominanti (strade, poggi, valli ecc.).

9. Per quanto riguarda gli interventi di sistemazione ambientale nelle aree di pertinenza, dovranno essere mantenute le sistemazioni idraulico agrarie, la vegetazione arborea ed arbustiva e la viabilità minore, nonché tutelati i manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e le alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.

10. Per quanto attiene la realizzazione di volumi tecnici, saranno favoriti gli interramenti e gli accorpamenti all'edificio, da realizzare con materiale e finiture tipiche del contesto.

11. Il Regolamento Urbanistico conferma l'attuazione del piano di Nomadelfia, di cui al vigente Accordo di Programma, ammettendo un incremento della SUL di mq. 3500, per le attività proprie della comunità. tale intervento è comprensivo della SUL puntualmente definita nelle schede delle aree di trasformazione TRS_10TA, TRS_11TA e TRS_12TA.

Art.80 Tessuti rurali prevalentemente produttivi

1. Sono le parti degli insediamenti di formazione anche recente nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi appartenenti al sistema del territorio rurale, costituiti da una serie di edifici per insediamenti produttivi agricoli, adibiti ad attività di trasformazione, conservazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti agricoli nonché per servizi artigianali compatibili con le funzioni agricole del contesto di appartenenza.

2. I "Tessuti rurali prevalentemente produttivi" sono individuati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000.

3. Per i centri agricoli produttivi è ammessa la riorganizzazione degli assetti esistenti previa approvazione di un Piano attuativo di iniziativa privata e /o pubblica. Il piano attuativo può prevedere interventi fino alla sostituzione edilizia, nonché incrementi di Sul pari al 40 %. Detti interventi sono ammissibili solo sugli edifici di classe 5,6 e 7 e nel rispetto di quanto indicato nel successivo comma 4.

4. Negli interventi che comportano una modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, deve essere assicurata la coerenza architettonica dell'edificio ed il suo corretto rapporto con le altre costruzioni realizzate in forza del piano attuativo.

5. Il piano attuativo, può altresì prevedere l'incremento delle funzioni esistenti con attività funzionalmente connesse a quelle indicate al comma 1.

6. Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione produttiva è comunque ammesso, anche in assenza di piano attuativo, un incremento di Sul pari al 20% della Sul esistente Tale ampliamento è ammesso, purchè compatibile con la classificazione attribuita all'edificio, previa sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo con il quale l'interessato si obbliga a mantenere, per un periodo di almeno 20 anni, la destinazione d'uso dell'immobile.

7. Per i centri agricoli produttivi è ammesso, oltre agli interventi di cui a precedenti commi, il completamento dei lotti inedificati o parzialmente edificati. È fatto salvo quanto prescritto all'art. 70, comma 4 bis.

TITOLO IV CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Capo I Disposizioni generali

Art.81 Classificazione del patrimonio edilizio. Contenuti e finalità

1. Il Regolamento Urbanistico, sulla base di una dettagliata campagna di rilevazione del patrimonio edilizio presente sul territorio comunale definisce la classificazione dei singoli edifici, complessi edilizi, e consistenze edilizie in genere, sulla base di una valutazione combinata della qualità architettonica, delle valenze storico-testimoniali, delle caratteristiche morfotipologiche delle costruzioni, nonché del loro rapporto con il tessuto di riferimento.

2. La documentazione di analisi del patrimonio edilizio esistente, di supporto alla classificazione di cui al presente Titolo, è contenuta nelle schede del patrimonio edilizio esistente PR_05 che sono state elaborate secondo la scheda tipo allegate alla Relazione, elaborato PR_08.

3. Il patrimonio edilizio presente sul territorio comunale è distinto nelle seguenti classi di valore, in ragione delle quali sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000:

  1. a. Edifici principali:
    • - Classe 1
    • - Classe 2
    • - Classe 3
    • - Classe 4
    • - Classe 5
    • - Classe 6
  2. b. Edifici secondari:
    • - Classe 7
  3. c. Edifici principali e secondari non rilevati considerati quindi unità volumetriche:
    • - Classi dalla A alla G come descritte nei successivi articoli

4. Non sono classificati dal Regolamento Urbanistico:

  • - i manufatti e le consistenze edilizie interrate;
  • - gli edifici e i manufatti non presenti nella cartografia aerofotogrammetrica di base.

5. Sulla base delle classi di valore elencate al comma 3 sono specificati nel presente Titolo gli interventi ammissibili sui singoli edifici e/o complessi edilizi, con riferimento alle singole categorie e/o tipologie di intervento urbanistico-edilizio definite dalle vigenti norme statali e regionali, come ulteriormente articolate e dettagliate dalle disposizioni di cui al Titolo II Capo IV della Parte I delle presenti norme. Le disposizioni di cui al presente Titolo sono integrate dalle limitazioni e/o prescrizioni di cui all'art. 45, per gli edifici e le consistenze edilizie legittimati a seguito di provvedimenti di sanatoria straordinaria, e da quelle di cui all'art. 46 per gli edifici e le consistenze edilizie oggetto di sanzioni sostitutive della rimessa in pristino. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

6. Il patrimonio edilizio presente al 1942 è riconosciuto quale invariante strutturale del territorio ai sensi del vigente Piano Strutturale. Le norme di cui al presente Titolo, riferite agli edifici e/o complessi edilizi appartenenti alle Classi 1-2-3-costituiscono la normativa applicativa di dettaglio dei principi generali dettati dall'art. 59.

7. Agli edifici e/o complessi edilizi realizzati dopo l'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico in applicazione delle previsioni riferite alle "Aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi", o "Aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali", o "Aree RQ / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali" si applicano le disposizioni di cui alla Classe 6, a condizione che non comportino incrementi di superficie utile lorda (Sul) e/o di volume (V), e senza possibilità di addizioni funzionali. Resta confermato il limite di superficie utile lorda (Sul) per le singole unità immobiliari ad uso abitativo fissato dalle singole schede della disciplina di cui all'elaborato PR_06

8. Il frazionamento di unità immobiliari non può comportare la realizzazione di ulteriori unità ad uso abitativo, con superficie utile lorda (Sul) di media minima inferiore a:

  1. a. mq. 50 nelle aree urbane;
  2. b. mq. 45 nelle aree urbane per i soli interventi di Edilizia Residenziale Sociale e Pubblica (realizzata da soggetto pubblico o di diritto pubblico);
  3. c. mq. 70 nel territorio aperto (sia per abitazioni civili che rurali).

I limiti di cui sopra non si applicano alle unità immobiliari con diversa destinazione d'uso (turistico-ricettiva, terziario-direzionale, agrituristica, commerciale, pubblici esercizi, etc.) mentre si applicano nel caso di cambio di destinazione d'uso da altre funzioni in residenza. È comunque fatta salva la facoltà dell'autorità comunale competente di concedere deroghe, limitatamente a specifici casi in cui sia comprovato che il rispetto del limite di superficie utile lorda (Sul) sopra specificato risulta incompatibile con le esigenze di tutela dell'immobile dettate dai singoli articoli del presente Titolo.

I suddetti limiti sono inoltre vincolanti nel caso di nuova edificazione con le seguenti specificazioni per la sola quota di edilizia ERS nelle aree TR_: mq. 60 per il 20% della Sul complessiva, mq. 45 per il restante 20%.

9. Per gli incrementi volumetrici una tantum realizzabili in applicazione della disciplina di cui alle presenti norme deve essere preso a riferimento lo stato di fatto legittimato dei singoli immobili alla data di approvazione del Regolamento Urbanistico, indipendentemente dalle modalità di calcolo del volume e degli altri parametri urbanistici ed edilizi risultanti dai rispettivi titoli abilitativi. Contestualmente agli incrementi volumetrici una tantum è consentito il cambio di destinazione d'uso.

10. Per gli edifici e/o manufatti esistenti ricadenti all'interno delle "Aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi", o "Aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali", o "Aree RQ / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali", si applicano le norme di cui al presente Titolo con riferimento alla classificazione attribuita a tali edifici e/o manufatti.

11. In presenza di studi e analisi più approfonditi, errori cartografici, errori di digitazione è consentito, anche su istanza degli interessati, modificare le schede del patrimonio edilizio esistente di cui all'elaborato PR_05. La modifica è compiuta, previa valutazione e positiva verifica degli organi tecnici e consultivi, con deliberazione del Consiglio comunale senza che ciò costituisca variante al presente Regolamento urbanistico.

12. In mancanza di titolo abilitativo, ancorché in sanatoria, l'attribuzione da parte del Regolamento Urbanistico di una classe di valore ad edifici e/o manufatti realizzati abusivamente non costituisce in alcun modo legittimazione degli stessi. Tali consistenze edilizie, in quanto soggette alle sanzioni di cui alle vigenti norme in materia di disciplina dell'attività edilizia, non possono essere oggetto di interventi urbanistico-edilizi. È consentita la sanatoria, ai sensi delle norme vigenti, esulando dalla classe di intervento attribuita per l'edificio, sempre che sia acclarata la conformità agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio, nonchè al Regolamento Igienico Edilizio Comunale, tutti vigenti al momento della realizzazione dell'opera abusiva medesima.

Art.82 Edifici ricompresi nella Classe 1 - Edifici o complessi di rilevante interesse storico architettonico

1. È attribuita la Classe 1 agli edifici e/o complessi edilizi ai quali, per rilevanza storica e architettonica, si riconosce un particolare valore di testimonianza di cultura materiale. Tali edifici e complessi edilizi, unitamente alle loro pertinenze, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi degli assetti insediativi e paesaggistici. La Classe 1 comprende gli immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000. Per le unità volumetriche ricadenti nella casistica di cui al presente comma, è attribuita la classe provvisoria a, equiparata alla classe 1, che sarà definitivamente assegnata in sede di schedatura.

2. Sugli edifici di Classe 1 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria senza modifiche sull'aspetto esteriore, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo

3. Gli interventi sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 sono comunque finalizzati alla conservazione dell'integrità materiale e al recupero degli organismi edilizi, alla loro protezione, alla trasmissione dei loro valori culturali. Sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche, morfologiche sull'edificio o complesso edilizio, e assicurano pertanto piena compatibilità con:

  • - l'impianto morfo-tipologico dell'edificio e/o del complesso edilizio;
  • - la conservazione dei materiali, dei caratteri costruttivi, degli elementi decorativi originari;
  • - i caratteri spaziali e formali dell'edificio (o dei singoli edifici del complesso);
  • - la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio e/o del complesso edilizio.

4. Fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 81, comma 8, relativamente ai limiti di superficie utile lorda (Sul) per ciascuna unità abitativa, l'eventuale frazionamento in più unità immobiliari è consentito solo nell'ambito di interventi di restauro e risanamento conservativo conformi a quanto sopra specificato, e che in ogni caso non introducano separazioni o elementi incongrui nelle parti dell'edificio o del complesso edilizio dotate di una propria individualità e unitarietà architettonica e funzionale, né si pongano in contraddizione con le stratificazioni aggregative che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'immobile.

5. È ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

6. Non è consentita la realizzazione di cantine e vani accessori interrati o seminterrati in genere. La realizzazione di volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, è consentita solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti. In tal caso i volumi tecnici devono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante.

7. Ferme restando eventuali limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui al Titolo II parte II, sono ammesse le destinazioni d'uso prevista dalle presenti norme per i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali in cui ricadono gli edifici, come ulteriormente articolate e specificate dalla "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti Norme, a condizione che la destinazione prevista risulti compatibile con le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

8. Conformemente ai metodi e alle tecniche del restauro, i progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive. Può essere prescritta l'adozione di particolari materiali, tipologie e modalità di intervento, coerenti e compatibili con quelle originarie, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. Fatta eccezione per interventi localizzati di manutenzione ordinaria o straordinaria, gli elaborati tecnici di progetto riferiti ad edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 devono contenere la rappresentazione delle rispettive aree di pertinenza (parchi storici, giardini formali, pertinenze paesistiche storicizzate o meno) con la individuazione e la descrizione dei caratteri identificativi e degli elementi qualificanti (pavimentazioni, arredi, formazioni arboree decorative, terrazzamenti, etc.), nonché una dettagliata descrizione dei relativi interventi di conservazione e/o di valorizzazione, ove previsti, da attuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma 10.

10. Nelle aree di pertinenza degli edifici o complessi ricadenti in classe 1:

  • - non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto);
  • - le aree di pertinenza, comunque configurate, non possono essere frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualunque natura. Tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative;
  • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio;
  • - per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale.

11. Ferme restando le competenze degli enti ed organismi preposti alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, il Regolamento Edilizio può dettare ulteriori disposizioni ad integrazione e specificazione delle prescrizioni di cui al presente articolo.

Art.83 Edifici ricompresi nella Classe 2 - Edifici o complessi di interesse storico - architettonico

1. È attribuita la Classe 2 agli edifici e/o complessi edilizi di speciale interesse originati dalla civilizzazione e strutturazione agricola del territorio e che costituiscono, nella loro configurazione tipologica ed architettonica nonché nella localizzazione e distribuzione territoriale, componenti qualificate del patrimonio urbano e territoriale. Sono altresì collocati in classe 2 gli edifici e i complessi edilizi presenti all'interno delle aree urbane di cui all'art. 70 appartenenti agli elenchi catalografici elaborati dalla soprintendenza competente territorialmente, nonché gli edifici o complessi edilizi di proprietà e destinazione pubblica da almeno settanta anni nelle more delle verifiche di legge da operare da parte della soprintendenza stessa. Avendo mantenuto caratteri storico-architettonici e formali di qualità, tali edifici e complessi edilizi, unitamente alle loro pertinenze, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi del paesaggio aperto e/o del sistema insediativo. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 2 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000. Per le unità volumetriche ricadenti nella casistica di cui al presente comma, è attribuita la classe provvisoria B, equiparata alla classe 2, che sarà definitivamente assegnata in sede di schedatura. Negli edifici ricompresi nella classe 2 sono consentiti i seguenti interventi: manutenzione ordinaria senza modifiche sull'aspetto esteriore, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia R1 e R2

2. Per gli interventi sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 2 è prescritto il rispetto dei criteri e requisiti progettuali sotto elencati:

  1. a. Interpretazione del processo evolutivo
    • - Interpretazione del processo evolutivo dell'organismo edilizio e documentazione delle principali fasi costitutive. Dimostrazione della coerenza e della compatibilità degli interventi di trasformazione proposti.
  2. b. Documentazione delle componenti architettoniche e/o decorative
    • - Specifica documentazione grafica e/o fotografica delle principali componenti architettoniche e/o decorative dell'organismo edilizio, presenti all'interno e/o nei fronti esterni (scale, camini, colonne, capitelli, etc.).
  3. c. Documentazione fotografica degli interni
    • - Specifica documentazione fotografica dei vani interni, capace di evidenziarne la natura spaziale, le tipologie di pavimentazione e di soffittatura, le caratterizzazioni delle pareti, i materiali di finitura.
  4. d. Modifiche interne coerenti
    • - Interventi interni di razionalizzazione o riqualificazione coerenti con le caratteristiche tipologiche, strutturali, architettoniche, distributive, formali e decorative dell'organismo edilizio, da attuarsi con tecniche preferibilmente reversibili.
  5. e. Conservazione dei fronti esterni principali
    • - Conservazione dell'unità formale dei fronti esterni principali. Eventuali modifiche possono essere ammesse solo per il ripristino di aperture già esistenti, per la realizzazione delle aperture dipinte, per la realizzazione di nuove aperture coerenti con i caratteri compositivi e formali storicizzati delle facciate.
  6. f. Abaco delle finiture
    • - Abaco delle finiture, finalizzato a specificare le caratteristiche qualitative dell'intervento proposto (tecniche, materiali, coloriture, etc.).

3. Gli interventi sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 2 sono finalizzati alla conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell'immobile, introducendo solo trasformazioni compatibili e coerenti con:

  • - l'impianto morfo-tipologico dell'edificio e/o del complesso edilizio;
  • - i materiali, i caratteri costruttivi, gli elementi decorativi originari;
  • - i caratteri spaziali e formali dell'edificio (o dei singoli edifici del complesso);
  • - la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio e/o del complesso edilizio.

4. Fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 81, comma 8 relativamente ai limiti di superficie utile lorda (Sul) per ciascuna unità abitativa, il frazionamento in più unità immobiliari è consentito solo ove esso risulti compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento. In particolare l'intervento di frazionamento tiene conto:

  • - della leggibilità del processo di formazione dell'edificio (sincronico, diacronico) e delle eventuali trasformazioni e stratificazioni che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'edificio (o dei singoli edifici del complesso);
  • - delle parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale;
  • - del grado maggiore o minore di organicità architettonica delle singole parti.

5. È ammessa la realizzazione di soppalchi, anche comportanti incremento di superficie utile lorda (Sul), a condizione che:

  • - il vano interessato dall'intervento abbia altezza massima non inferiore a ml 5,00 ed altezza media non inferiore a ml 4,50;
  • - l'inserimento del soppalco risulti compatibile con la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile, ed in particolare con i caratteri spaziali del vano oggetto di intervento e con gli eventuali elementi formali e decorativi in esso presenti.

6. Non è consentita:

  • - la realizzazione di balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca;
  • - la creazione di aperture a filo tetto, salvo dimostrate esigenze di accesso alla copertura per motivi di manutenzione o di sicurezza

7. È ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

8. Non è consentita la realizzazione di cantine, vani accessori interrati o seminterrati in genere. La realizzazione di volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, è ammessa solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti. In tal caso i volumi tecnici devono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante, sempre che ciò sia consentito dalle norme che regolano i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali.

9. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 2 costituiscono immobili meritevoli di tutela "per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od estetico" ai sensi dell’art. 135, comma della LRT 65/2014. Le opere e gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria da eseguirsi su tali immobili sono subordinate alla preventiva acquisizione di specifico atto di assenso, comunque denominato, dell'autorità comunale competente.

10. Ferme restando eventuali limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui al Titolo II Parte II, sono ammesse le destinazioni d'uso previste per i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali, come ulteriormente articolate e dettagliate dalla "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme, a condizione che la destinazione prevista risulti compatibile con le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

11. I progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive. Può essere prescritta l'adozione di particolari materiali, tipologie e modalità di intervento, coerenti e compatibili con quelle originarie, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

12. Fatta eccezione per interventi localizzati di manutenzione ordinaria o straordinaria, gli elaborati tecnici di progetto riferiti ad edifici e/o complessi edilizi di Classe 2 devono contenere la rappresentazione delle rispettive aree di pertinenza (parchi storici, giardini formali, pertinenze paesistiche storicizzate o meno) con la individuazione e la descrizione dei caratteri identificativi e degli elementi qualificanti (pavimentazioni, arredi, formazioni arboree decorative, terrazzamenti, etc.), nonché una dettagliata descrizione dei relativi interventi di conservazione e/o di valorizzazione, ove previsti, da attuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma.

13 .Nelle aree di pertinenza degli edifici o complessi edilizi di cui alla classe 2:

  • - non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto);
  • - le aree di pertinenza, comunque configurate, non possono essere frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualunque natura, salvo specifiche eccezioni eventualmente consentite dal Regolamento Edilizio. Tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative;
  • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio;
  • - per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale.

14. Ferme restando le competenze degli enti ed organismi preposti alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, il Regolamento Edilizio può dettare ulteriori disposizioni ad integrazione e specificazione delle prescrizioni di cui al presente articolo.

Art.84 Edifici ricompresi nella Classe 3 - Edifici o complessi di carattere storico testimoniale

1. E’ attribuita la Classe 3 agli edifici o complessi edilizi che costituiscono parte del patrimonio architettonico e/o storico-testimoniale, in genere antecedente al 1954. Tali edifici o complessi edilizi presentano caratteri morfologici di valore strutturante nei confronti dei tessuti edilizi storicizzati o consolidati, o del paesaggio rurale.

Rientrano nella Classe 3 gli edifici che, in larga parte originati dalla civilizzazione e strutturazione agricola del territorio, costituiscono, nella loro configurazione tipologica ed architettonica nonché nella localizzazione e distribuzione territoriale, strutture fondamentali del paesaggio agrario. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 3 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000. Per le unità volumetriche ricadenti nella casistica di cui al presente comma, è attribuita la classe provvisoria C, equiparata alla classe 3, che sarà definitivamente assegnata in sede di schedatura.

2. .Negli edifici della classe 3 sono consentiti i seguenti interventi: manutenzione ordinaria senza modifiche sull'aspetto esteriore, manutenzione ordinaria con modifiche sull'aspetto esteriore, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia R1 e R2 e R3 (non ammettendo interventi di cui all'art. 34, comma 6, lett. b, primo alinea).

3. È altresì ammessa la realizzazione di soppalchi, anche comportanti incremento di superficie utile lorda (Sul), a condizione che:

  • - il vano interessato dall'intervento abbia altezza massima non inferiore a ml 5,00 ed altezza media non inferiore a ml 4,50;
  • - l'inserimento del soppalco risulti compatibile con la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile, ed in particolare con i caratteri spaziali del vano oggetto di intervento e con gli eventuali elementi formali e decorativi in esso presenti.

4. Per adeguamenti alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, ed esclusivamente per pubblici esercizi legittimamente insediati alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, sono altresì consentiti una tantum interventi di ristrutturazione edilizia 'R3', a condizione che:

  • - l'intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento;
  • - non siano realizzate modifiche esterne visibili dalla pubblica via.

5. Fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 81 comma 8 relativamente ai limiti di superficie utile lorda (Sul) per ciascuna unità abitativa, è consentito il frazionamento in più unità immobiliari, purché realizzato con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento. In particolare l'intervento di frazionamento tiene conto:

  • - del processo di formazione dell'edificio (sincronico, diacronico) e delle eventuali trasformazioni che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'edificio (o dei singoli edifici del complesso);
  • - delle parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale.

6. È ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

7. La realizzazione di cantine, vani accessori e/o volumi tecnici interrati o seminterrati è ammessa solo entro la proiezione dell'edificio soprastante. I volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, possono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti ovvero non consentano la loro collocazione entro la proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni che regolano i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali.

8. Ferme restando eventuali limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui al Titolo II della Parte II, sono ammesse le destinazioni d'uso previste dalle presenti norme per i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali, come ulteriormente articolate e specificate dalla "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme, a condizione che la destinazione prevista risulti compatibile con le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

9. I progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

10. Le aree di pertinenza, comunque configurate, degli edifici ricadenti nella classe 3

  • - non possono essere frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti: tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative. Ove non contrastanti con la tutela degli elementi di invarianza di cui al titolo II della parte II, possono tuttavia essere previste dal Regolamento Edilizio specifiche eccezioni, fermi restando l'unitarietà della progettazione degli interventi necessari ed il rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area;
  • - devono essere conservate le componenti storiche del paesaggio rurale eventualmente presenti nelle aree di pertinenza (terrazzamenti, pavimentazioni, arredi, vegetazione, etc.), che devono costituire il riferimento fondamentale e condizionante per eventuali interventi di risistemazione coerente;
  • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali appropriati e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio;
  • - per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale.

11. Ferme restando le competenze degli enti ed organismi preposti alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, il Regolamento Edilizio può dettare ulteriori disposizioni di dettaglio ad integrazione e specificazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

12. Sono fatte salve le disposizioni di cui al Capo III del Titolo I Parte IV, per gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 3 ricadenti nel territorio rurale.

Art.85 Edifici ricompresi nelle Classi 4, 5, 6

1. Edifici ricompresi nella Classe 4 - Edifici o complessi di interesse architettonico

  • - è attribuita la classe 4 agli edifici di varia tipologia (edifici multipiano in linea, a torre, a blocco, aggregazioni lineari di case a schiera, etc.) Unifamiliari o plurifamiliari, di formazione in genere successiva all’anno 1954, che presentano elementi di interesse sotto il profilo architettonico e/o morfologico, risultando altresì coerenti o quantomeno in rapporto di compatibilità ed equilibrio con il contesto urbano, periurbano o rurale di riferimento. Gli edifici e/o complessi edilizi di classe 4 ricadono in prevalenza in tessuti consolidati residenziali.
  • - sono ricompresi nella classe 4 gli edifici e/o complessi edilizi ricadenti nel territorio aperto, identificati come invarianti strutturali nell’elaborato PR_04, ancorché non evidenziati con l’apposito segno grafico negli elaborati PR_02, PR_03, laddove gli stessi non abbiano perso caratteri architettonici e storici rurali, a seguito di interventi edilizi più o meno recenti.
  • - per le unità volumetriche ricadenti nella casistica di cui al presente comma, e’ attribuita la classe provvisoria d, equiparata alla classe 4, che sarà definitivamente assegnata in sede di schedatura.

Edifici ricompresi nella classe 5 - edifici o complessi di scarso interesse architettonico

  • - è attribuita la classe 5 agli edifici di varia tipologia (edifici multipiano in linea, tipologie a torre, a blocco, aggregazioni lineari di case a schiera, etc.) Unifamiliari o plurifamiliari, di formazione in genere successiva al 1954, di scarso interesse sotto il profilo architettonico e/o morfologico, ma sostanzialmente coerenti o quantomeno compatibili con il contesto urbano, periurbano o rurale di riferimento. Ricadono in prevalenza in tessuti consolidati residenziali.
  • - per le unità volumetriche ricadenti nella casistica di cui al presente comma, è attribuita la classe provvisoria e, equiparata alla classe 5, che sarà definitivamente assegnata in sede di schedatura.
  • - agli edifici appartenenti alle tipologie ex Ente Maremma privi di schedatura, individuati dall’art. 135 bis, viene altresì attribuita la classe E, con le modalità di intervento disciplinate dal medesimo articolo.

Edifici ricompresi nella Classe 6 - Edifici o complessi di nessun interesse architettonico

  • - è attribuita la classe 6 agli edifici di origine recente o esito di trasformazioni profonde realizzati con caratteri tipologici e morfologici incoerenti che non concorrono ad una definizione anche contemporanea del contesto urbano.
  • - Per le unità volumetriche ricadenti nella casistica di cui al presente comma, è attribuita la classe provvisoria G , equiparata alla classe 6, che sarà definitivamente assegnata in sede di schedatura.
  • - agli edifici appartenenti alle tipologie ex Ente Maremma privi di schedatura, individuati dall’art. 135 bis, viene altresì attribuita la classe F, equiparata alla classe 6, con le modalità di intervento disciplinate dal medesimo articolo.

1.bis Gli edifici e/o complessi edilizi principali di classe 4, 5 e 6 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000.

2. In tali edifici sono consentite le seguenti tipologie di intervento:

  • - Classe 4: manutenzione ordinaria senza modifiche sull'aspetto esteriore, manutenzione ordinaria con modifiche sull'aspetto esteriore, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia R1, R2 e R3 e R4. Negli edifici di classe 4 sono altresì consentiti interventi di addizione volumetrica o pertinenziale, fatte salve le limitazioni e prescrizioni di cui alla normativa del tessuto edilizio di riferimento e delle invarianti strutturali;
  • - Classe 5: manutenzione ordinaria senza modifiche sull'aspetto esteriore, manutenzione ordinaria con modifiche sull'aspetto esteriore, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia R1, R2 R3 e R4;
  • - Classe 6: manutenzione ordinaria senza modifiche sull'aspetto esteriore, manutenzione ordinaria con modifiche sull'aspetto esteriore, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia R1, R2, R3 e R4;

4. salve le limitazioni e prescrizioni di cui alla normativa del tessuto edilizio di riferimento e delle invarianti strutturali, negli edifici di classe 5 e 6 costituendo esito edilizio incoerente e scarsamente leggibile - quanto a materiali e caratteri tipologici - gli interventi ammissibili devono concorrere alla riqualificazione degli edifici stessi. Al fine di perseguire tale obiettivo sono pertanto consentiti interventi di addizione volumetrica o funzionale e/o di sostituzione edilizia laddove ammessa dalla normativa del tessuto o zona di riferimento.

5. Su tali edifici, laddove ricompresi in una scheda normativa e di indirizzo progettuale di cui all’elaborato PR-06, sono ammessi gli interventi di cui alla scheda medesima.

Art.86 Edifici ricompresi nella Classe 7 - Edifici secondari

1. Sono identificati come 'edifici secondari' i manufatti esistenti collocati in aderenza o in prossimità dell'edificio principale di riferimento - o comunque nel lotto o nell'area di pertinenza edilizia del medesimo - costituenti superfetazioni, consistenze accessorie coeve o aggiunte successive. Trattasi di consistenze edilizie destinate a funzioni accessorie e/o di servizio, chiaramente individuabili per le diverse caratteristiche - tipologiche, formali e/o costruttive - rispetto all'edificio principale di riferimento. Sono inoltre identificate le consistenze incongrue la cui permanenza e/o il cui consolidamento confliggono con le finalità perseguite dal Regolamento Urbanistico nelle aree interessate, ed in particolare:

  • - i manufatti e le consistenze di vario genere che presentano caratteristiche costruttive precarie e/o facilmente reversibili (box metallici, tettoie in materiali leggeri, baracche in legno, serre, manufatti in materiali eterogenei, etc.), in genere suscettibili di utilizzo autonomo;
  • - le consistenze di varia origine, talora realizzate in assenza di titolo abilitativo - ivi compresi edifici che presentano caratteristiche costruttive di stabilità e durevolezza - che autonomamente o in concorrenza con altre costruzioni determinano assetti insediativi incompatibili - dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e ambientale - con il contesto di riferimento.

Gli edifici secondari sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1.2.000. Per le unità volumetriche ricadenti nella casistica di cui al presente comma, è attribuita la classe provvisoria G, equiparata alla classe 7. La classe sarà definitivamente assegnata in sede di schedatura.

2. Ferme restando le eventuali limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui al Titoli II e IV Capo I Parte II delle presenti norme, sugli edifici secondari legittimi esistenti sono consentiti i seguenti interventi urbanistico-edilizi, differenziati in ragione della loro collocazione nei diversi contesti insediativi o territoriali. Per i parametri urbanistici ed edilizi citati nel presente articolo si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 9 delle presenti norme.

  • - nelle aree per attrezzature e servizi pubbliche e/o di interesse comune e nelle aree per infrastrutture per la mobilità: nelle more della realizzazione delle previsioni di interesse pubblico o generale contenute nel Regolamento Urbanistico gli interventi urbanistico-edilizi nelle aree di cui trattasi non possono comunque eccedere la manutenzione straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie, previa esplicita rinuncia da parte dell'avente titolo al plusvalore derivante dalle opere realizzate.
  • - nei tessuti antichi, storici e storico-unitario: manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia 'R1' - 'R2' - 'R3' - 'R4'; demolizione e ricostruzione a parità di volume (V) nel rispetto del rapporto di copertura (Rc) massimo consentito e degli altri parametri previsti. È prescritta la conservazione degli edifici secondari costituenti componenti di interesse storico o testimoniale.
  • - nei tessuti consolidati, consolidati unitari, consolidati unitario pubblico, nei tessuti consolidati promiscui, nei tessuti produttivi e produttivi promiscui; manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia 'R1' - 'R2' - 'R3' - 'R4'; demolizione e ricostruzione a parità di volume (V) nel rispetto del rapporto di copertura (Rc) massimo consentito e degli altri parametri previsti per i singoli tessuti;
  • - nel tessuto rurale prevalentemente residenziale e nel tessuto rurale prevalentemente produttivo: manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia 'R1' - 'R2' - 'R3' - 'R4'; demolizione e ricostruzione a parità di volume senza incremento di superficie coperta (Sc). È prescritta la conservazione conservazione degli edifici secondari costituenti componenti di interesse storico o testimoniale.
  • - nel territorio rurale: manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia 'R1' - 'R2' - 'R3' - 'R4'; demolizione e ricostruzione a parità di volume senza incremento di superficie coperta (Sc). È prescritta la conservazione degli edifici secondari costituenti componenti di interesse storico o testimoniale. Sono fatti salvi gli interventi sugli annessi agricoli in applicazione di disposizioni regionali e di programmi aziendali

3. Nelle aree invarianti che ricadono nel territorio aperto: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 'R1' - 'R2' - 'R3' - 'R4, demolizione e ricostruzione a parità di volume (V), senza incremento di superficie coperta (Sc). Gli interventi devono comunque garantire la conservazione degli edifici secondari costituenti componenti di interesse storico o testimoniale degli assetti insediativi di origine rurale.

4. Nelle 'Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi'; 'Aree RQ / riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali': si applicano le specifiche disposizioni contenute nelle rispettive 'schede normative e di indirizzo progettuale' di cui all'elaborato PR_06 alle presenti norme. Ove le schede non contengano specifiche disposizioni, sono consentiti i seguenti interventi:manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia 'R1' - 'R2' - 'R3' - 'R4'; demolizione e ricostruzione a parità di volume (V), senza incremento di superficie coperta (Sc).

5. Sono fatte salve le eventuali deroghe previste per singole aree soggette agli usi specialistici di cui al Titolo VI della Parte II.

6. Gli interventi urbanistico-edilizi di cui al comma 2 non possono in nessun caso determinare:

  • - modifica del carattere ed uso accessorio e/o di servizio dei volumi secondari rispetto all'edificio principale di riferimento;
  • - creazione di superficie utile lorda (Sul);
  • - realizzazione di vani con requisiti igienico-sanitari idonei alla permanenza continuativa di persone;
  • - realizzazione di servizi igienici con esclusione dei fabbricati esistenti entro il perimetro del centro abitato, in area non vincolata, recuperati per fini agrituristici;

8. Gli interventi urbanistico-edilizi sugli edifici secondari, ed in particolare quelli che comportino demolizione e ricostruzione, sono in ogni caso finalizzati:

  • - all'eliminazione di situazioni di degrado igienico, architettonico, ambientale, paesaggistico;
  • - al riordino insediativo delle aree interessate, anche mediante il contenimento della superficie coperta (Sc), l'incremento delle superfici permeabili di pertinenza (Spp), l'eliminazione di consistenze incongrue;
  • - al miglioramento estetico e funzionale dei manufatti, anche ai fini di un più armonico inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale di riferimento.

9. Per gli edifici secondari legittimati a seguito di provvedimenti di sanatoria straordinaria le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate dalla disciplina di cui all'art. 45. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

10. Le consistenze edilizie realizzate mediante gli interventi di ristrutturazione edilizia 'R4' o di demolizione e ricostruzione consentiti sulla base delle disposizioni di cui al precedente comma 2, assumono direttamente la classificazione di 'edifici secondari'. Ad esse continuano pertanto ad applicarsi le disposizioni di cui al presente articolo.

11. Nei casi in cui - sulla base di documentazione comprovante prodotta dall'interessato - all'identificazione cartografica riferita a 'edifici secondari' corrispondano consistenze edilizie di carattere primario (unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale, artigianale, etc.), su tali consistenze sono consentiti interventi urbanistico-edilizi non eccedenti la ristrutturazione edilizia 'R1', come definita dall'art. 34 delle presenti norme. Previa verifica e valutazione da parte dei propri organismi tecnici e consultivi, l'Amm./ne Comunale inserisce le consistenze di cui trattasi in un repertorio degli edifici da riclassificare, determinandosi in merito con delibera del Consiglio Comunale ai sensi del successivo art. 87.

Art.87 Edifici privi di scheda / disciplina e procedimento di classificazione

1. Sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo gli edifici legittimi esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico che non risultano censiti all'interno della schede del patrimonio edilizio esistente di cui all'elaborato PR_05 e che sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000 quali appartenenti alle Classi A e B. Sugli stessi, nelle more della classificazione sono consentiti gli interventi previsti per le classi ordinarie a cui sono equiparati.

2. Non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo:

  1. a. gli edifici e/o manufatti privi di titolo abilitativo di natura edilizia;
  2. b. i manufatti, ancorché legittimi, che presentano caratteristiche costruttive precarie e/o facilmente reversibili (box metallici, tettoie in materiali leggeri, serre di qualsiasi genere, baracche in legno, manufatti in materiali eterogenei, etc.). Tali manufatti, in assenza di classificazione, sono disciplinati dall'art. 86;
  3. c. gli edifici e/o complessi edilizi realizzati dopo l'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico in applicazione delle previsioni riferite alle "Aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi", o "Aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali", o "Aree RQ / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali". A tali edifici e/o complessi edilizi si applicano le specifiche disposizioni di cui all'art. 81 comma 7;
  4. d. gli edifici legittimamente realizzati dopo l'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico, diversi da quelli di cui ALLA PRECEDENTE lett. c). su tali edifici e/o complessi si applicano gli interventi previsti nella classe 6.

3. Agli edifici privi di classificazione di cui al comma 1 può essere attribuita dalla Amm./ne Comunale una specifica classificazione - in coerenza con le classi di valore di cui all'art. 81 a seguito della presentazione da parte dell'interessato della documentazione di seguito indicata:

  • - estratto del vigente Regolamento Urbanistico e del foglio di mappa catastale, con l'individuazione dell'edificio;
  • - rilievo dell'edificio in scala 1:50 o 1:100 (prospetti);
  • - relazione tecnico-descrittiva comprensiva della scheda di rilievo predisposta e allegata alla Relazione, elaborato PR_08;
  • - riprese fotografiche a colori di tutti i fronti (in originale);
  • - estremi del titolo abilitativo, ovvero, se trattasi di edificio di origini remote, documentazione sull'epoca di costruzione.

4. Previa verifica e valutazione delle istanze pervenute da parte dei propri organismi tecnici e consultivi, l'Amm./ne Comunale assume ogni determinazione in merito con apposita delibera del Consiglio Comunale senza che ciò costituisca variante allo strumento urbanistico.

Art.87 bis Modifica alla classificazione degli edifici

1. I proprietari degli edifici censiti all'interno delle schede del patrimonio edilizio esistente, di cui all'elaborato PR_05, laddove riscontrino che la classe di valore di cui all'art. 81 attribuita all'edificio sia erronea rispetto alle documentate caratteristiche dello stesso, possono proporre una classificazione diversa da quella attribuita producendo una nuova scheda di classificazione conforme a quella tipo, allegata all'elaborato Relazione PR - 08, accompagnata da idonea documentazione di supporto quale:

  • - estratto del vigente Regolamento Urbanistico e del foglio di mappa catastale con l'individuazione dell'edificio;
  • - relazione tecnico descrittiva;
  • - riprese fotografiche a colori di tutti i fronti (inclusa copia su supporto ottico digitale: DVD, CD, etc.);
  • - estremi del titolo abilitativo, ovvero, se si tratti di edificio di origini remote, documentazione sull'epoca di costruzione;

Previa verifica e valutazione delle istanze pervenute da parte dei propri organismi tecnici e consultivi l'Amministrazione Comunale assume ogni determinazione in merito con apposita deliberazione del Consiglio Comunale senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

TITOLO V DISCIPLINA DELLE ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COMUNE

Capo I Attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse comune

Art.88 Aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune (aree standard)

1. Sono le aree ove insistono o possono essere realizzate attrezzature e spazi pubblici nonché attrezzature e servizi di interesse comune, volte al soddisfacimento delle esigenze sociali, culturali, religiose, ricreative, formative e sanitarie dei cittadini, nonché a favorire le relazioni sociali ed economiche e ad ospitare le manifestazioni pubbliche della collettività insediata.

2. Le aree ad edificazione speciale per standard sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000. In caso risultassero erroneamente individuate aree pubbliche come aree private, le stesse saranno correttamente identificate mediante atto ricognitivo del Consiglio Comunale.

3. Le aree ad edificazione speciale per standard sono articolate nei suddetti elaborati grafici nelle seguenti tipologie:

  • - aree per l'istruzione;
  • - aree per attrezzature di interesse comune;
  • - aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;
  • - aree per parcheggi pubblici.

Nel rispetto delle dotazioni minime di legge in materia di standard urbanistici, è possibile variare le tipologie individuate in cartografia.

Gli elaborati grafici specificano per ogni tipologia le funzioni ammesse.

4. La realizzazione, la trasformazione o l'ampliamento delle attrezzature, impianti, servizi e infrastrutture ricadenti nelle aree di cui al presente articolo è correlata e proporzionata alle esigenze funzionali degli Enti competenti o soggetti gestori. Le attrezzature e gli impianti possono comprendere spazi per portierato e sorveglianza o residenze per i custodi. Gli interventi devono in ogni caso perseguire il contenimento dell'impatto paesaggistico e ambientale, nonché assicurare il rispetto:

  • - delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
  • - dei limiti di esposizione umana ai campi elettromagnetici;
  • - delle disposizioni di cui al Titolo III della Parte III delle presenti norme,
  • - delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.

5. Gli interventi di nuova edificazione nonché le trasformazioni comportanti incrementi di superficie superiori al 20% utile lorda (Sul) o di volume (V), o rilevanti potenziamenti impiantistici, sono subordinati alla preventiva approvazione di un progetto unitario (da parte della Giunta comunale in caso di aree e/o impianti pubblici comunali), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 delle presenti norme, nonché - ove il soggetto realizzatore/gestore non sia un Ente pubblico - all'assunzione di specifici obblighi, registrati e trascritti, in ordine al corretto utilizzo dell'attrezzatura e/o dell'impianto e al mantenimento della destinazione d'uso delle strutture realizzate.

6. Nelle aree di cui al presente articolo possono essere ammesse tutte le categorie di intervento di cui alla Parte I, Titolo II, Capo IV nella misura necessaria a garantire:

  • - la rispondenza alle esigenze di pubblica utilità, per i nuovi edifici, impianti e/o servizi;
  • - il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali, per gli edifici, impianti e/o servizi esistenti.

7. Nelle aree di cui al presente articolo gli interventi sono riservati all'Amm./ne Comunale (o all'Ente proprietario, se diverso dall'Amm./ne Comunale), che può attivare i procedimenti espropriativi di legge.

8. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III della Parte III delle presenti norme, nelle aree di cui trattasi è tuttavia ammesso l'intervento di soggetti privati aventi titolo, secondo le seguenti modalità:

  1. a. interventi nel sottosuolo da parte del soggetto privato avente titolo, ammessi purché vengano contestualmente realizzate nel soprasuolo le attrezzature e/o i servizi pubblici e/o di interesse pubblico previsti dal Regolamento Urbanistico, fatte salve le infrastrutture di collegamento tra i livelli. Per i manufatti realizzati dal privato in sottosuolo, oltre ad attrezzature di interesse comune sono ammesse destinazioni di interesse privato quali autorimesse, box-auto, depositi, nonché spazi per commercio al dettaglio, attività direzionali o simili (nei limiti stabiliti dalla "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme), fermo restando il rispetto delle norme regolamentari comunali in materia igienico-sanitaria e delle specifiche disposizioni statali e regionali per ciascuna destinazione d'uso.

In tali casi l'intervento è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con l'Amm./ne Comunale, con la quale sono disciplinati:

  • - le modalità, i tempi e le adeguate garanzie riferite alla realizzazione delle opere in soprasuolo, da eseguirsi da parte del privato avente titolo a propria cura e spese;
  • - il regime giuridico del suolo, con obbligo di cessione gratuita dell'area all'Amm./ne Comunale, salva la proprietà privata del sottosuolo eventualmente interessato dalle opere e/o manufatti privati.
  1. b. interventi nel soprasuolo da parte del soggetto privato avente titolo, finalizzati a realizzare le opere e/o le attrezzature di uso pubblico o di interesse comune, previste dal Regolamento Urbanistico per ciascuna area ad edificazione speciale per standard 'di progetto'. Tali interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con l'Amm./ne Comunale, con la quale sono disciplinati il regime giuridico del suolo, le modalità attuative dell'intervento, nonché le forme di utilizzazione e le competenze sulla manutenzione delle opere realizzate, con adeguate garanzie a tutela dell'interesse pubblico.

9. L'assetto delle singole aree è definito in ragione dell'interesse pubblico, tenuto conto delle indicazioni eventualmente contenute nelle 'schede normative e di indirizzo progettuale' di cui all'elaborato PR_06.

10. In presenza di invarianti strutturali e/o di discipline speciali i progetti di sistemazione delle aree devono garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo II della Parte II delle presenti norme. In particolare, in presenza di spazi pubblici centrali è prescritto il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 67.

11. Gli accessi esistenti ai lotti privati che ricadono all'interno di aree di cui al presente articolo possono essere mantenuti nella fase attuativa - nella ubicazione attuale o in altra ritenuta più idonea dall'Amm./ne Comunale - previa stipula di un'apposita convenzione regolante l'attribuzione degli oneri di realizzazione e di manutenzione degli stessi.

12. Nelle aree destinate a verde attrezzato e a verde sportivo è consentita la realizzazione di attrezzature e sistemazioni per attività sportive, ricreative e/o culturali.

12.bis Nelle aree a verde pubblico possono essere realizzati parcheggi pubblici permeabili scoperti, oltre a modeste attrezzature e sistemazioni di arredo urbano. in ogni caso, nelle aree per standard possono essere sempre realizzati piccoli manufatti utili alla fruizione e alla qualificazione degli spazi urbani. nelle aree a verde pubblico possono essere realizzati adeguamenti viari della viabilità di R.U.

13. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico, gli aventi titolo su aree per standard 'di progetto' possono disporre delle stesse per uso privato, purché tali forme di utilizzazione non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  • - realizzazione di consistenze edilizie;
  • - installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazione di muri di cinta o recinzioni con parti in muratura;
  • - opere eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici o manufatti legittimi esistenti.

14. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico ogni intervento privato nelle aree di cui trattasi è inoltre subordinato alla produzione di un atto unilaterale d'obbligo con esplicita rinuncia al plus-valore derivante dalle opere realizzate.

15. Le dotazioni minime obbligatorie di standard da realizzarsi all'interno delle 'Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi' si intendono soddisfatte per non meno di 24 mq/ab salva diversa previsione della "scheda normativa e di indirizzo progettuale".

16. Le dotazioni minime obbligatorie di standard da realizzarsi all'interno delle 'Aree RC / recupero degli assetti insediativi' si intendono soddisfatte per non meno di 18 mq/ab.

17. Le dotazioni obbligatorie di standard da realizzarsi all'interno delle 'Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi' e delle 'Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali' sono definite e disciplinate direttamente dai relativi Piani Attuativi o Progetti Unitari, nel rispetto dei quantitativi e delle disposizioni contenute nella corrispondente "scheda normativa e di indirizzo progettuale" (Allegato "PR_06" alle presenti norme).

Art.89 Attrezzature e servizi nell'arenile e per la nautica

1. Sono aree, individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000, sulle quali insistono o possono essere realizzate strutture adibite (o da adibirsi) alle attrezzature e servizi da realizzarsi nell'arenile e per la nautica. Tali aree e strutture possono essere realizzate anche da soggetti privati, singoli o associati.

2. La realizzazione, la trasformazione o l'ampliamento delle attrezzature, impianti, servizi e infrastrutture ricadenti nelle aree di cui al presente articolo sono definiti negli articoli seguenti dal Piano degli Arenili in modo correlato e proporzionato alle esigenze funzionali degli Enti competenti o soggetti gestori per le parti non in contrasto con le schede di trasformazione.

Art. 89 bis Accesso alla duna mobile

1. È sempre vietato accedere, percorrere e sostare all'interno della duna mobile. L'attraversamento della medesima per raggiungere la spiaggia sarà consentito solo lungo i percorsi individuati nella cartografia di cui all'elaborato progettuale PR_02.

2. AREE DI SOSTA STAGIONALI PER VEICOLI POTRANNO ESSERE REALIZZATE ESCLUSIVAMENTE LADDOVE NON VI SIA PRESENZA DI CORDONE DUNALE; IL REGOLAMENTO URBANISTICO INDIVIDUA COME AMBITI PREFERENZIALI LOCALIZZATIVI LE AREE POSTE AL CONFINE NORD DEL TERRITORIO COMUNALE E QUELLE POSTE NELLE VICINANZE DEL DOPOLAVORO FERROVIERI E FIUMARA COSÌ COME INDICATE CON APPOSITO SEGNO GRAFICO IN CARTOGRAFIA. I PROGETTI DOVRANNO ESSERE CORREDATI DI RELAZIONE DI INCIDENZA E ASSOGGETTATI A VALUTAZIONE DI CUI ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA.

3. L'amministrazione comunale, per le aree di propria competenza, nonché gli altri soggetti pubblici e privati aventi titolo, provvederanno alla sistemazione degli accessi alla spiaggia con attraversamento della duna mobile in modo da eliminare l'ortogonalità rispetto alla linea di costa. Il fondo del percorso dovrà essere naturale o sistemato preferibilmente con tavole di legno appoggiate al suolo e collegate fra loro. lungo tutto il tratto di duna mobile attraversato dall'accesso al mare dovrà essere realizzata, ai lati del percorso, una "recinzione alla maremmana" con pali e filagne di castagno.

4. Il sistema di accessi dovrà individuare idonei tracciati percorribili dai portatori di handicap fino alla spiaggia.

Art. 89 ter L'arenile e il suo utilizzo

L'uso degli arenili è disciplinato secondo i seguenti settori omogenei di intervento:

L’USO DEGLI ARENILI È DISCIPLINATO SECONDO I SEGUENTI SETTORI OMOGENEI DI INTERVENTO:

1. SETTORE A: SETTORE DELIMITATO TRA LE VIE DELL’INFANZIA E POLIZIANO ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI MARINA DI GROSSETO; DETTO SETTORE RICOMPRENDE LA PARTE DI ARENILE MAGGIORMENTE ANTROPIZZATA CON MASSICCIA PRESENZA DI STRUTTURE TURISTICO/RICETTIVE E, CONSEGUENTEMENTE, CARATTERIZZATA DALLA TOTALE ELIMINAZIONE DELLA ORIGINARIA DUNA MOBILE.

DISCIPLINA PER IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE:

  • - SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE SONO CONSENTITI GLI INTERVENTI EDILIZI PREVISTI PER LA CLASSE 6, FATTE SALVE LE LIMITAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO E CON ESCLUSIONE DELLA SOSTITUZIONE EDILIZIA;
  • - IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, QUALORA LA SUL DELLO STABILIMENTO BALNEARE RISULTASSE MINORE, È AMMESSO L’INCREMENTO DELLA STESSA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 300,00. E’ AMMESSO IL MANTENIMENTO DELLA SUL ESISTENTE, ANCHE SE ESUBERANTE RISPETTO AL LIMITE PRECEDENTEMENTE DESCRITTO, A CONDIZIONE CHE NE VENGA DIMOSTRATA L’EFFETTIVA LEGITTIMITÀ;
  • - I MANUFATTI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEVONO ESSERE REALIZZATI AD UN SOLO LIVELLO CON L’ALTEZZA MASSIMA IN GRONDA, INFERIORE OD UGUALE A MT. 3,50. TALI MANUFATTI DOVRANNO RIFERIRSI AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA “PASSEGGIATA A MARE” RELATIVAMENTE AGLI ALLINEAMENTI SUL FRONTE DELLA STESSA ED ALLA QUOTA D’IMPIANTO;
  • - SONO PREFERIBILMENTE AMMESSE COPERTURE CON FALDA SINGOLA O DOPPIA DI PENDENZA MASSIMA DEL 30%. LA LINEA DI MASSIMA PENDENZA DELLA COPERTURA DEVE ESSERE PREFERIBILMENTE ORTOGONALE ALLA LINEA DI COSTA;
  • - È AMMESSO UN ESUBERO DI SUPERFICIE PAVIMENTATA ESTERNA PERMEABILE, SU TUTTO IL PERIMETRO DEI FABBRICATI DELLO STABILIMENTO DI MT. 1,50 RISPETTO ALLA SUPERFICIE COPERTA;
  • - È AMMESSA ULTERIORE SUPERFICIE PAVIMENTATA ESTERNA, PURCHÉ PERMEABILE, PREFERIBILMENTE LIGNEA, PER LA DEFINIZIONE DELLE SUPERFICI ATTREZZATE A CORREDO DELLO STABILIMENTO. TALI SUPERFICI POSSONO ESSERE DELIMITATE DA STRUTTURE IN LEGNO DI ALTEZZA MASSIMA PARI A MT. 1,00. NELL’AMBITO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE, È CONSENTITA LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA DELLA DIMENSIONE DI MQ 100,00 APPOGGIATA AL SUOLO. E’ AMMESSA ANCHE LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA PRATICA DELLE TIPICHE DISCIPLINE DA SPIAGGIA;
  • - OLTRE ALLA SUL DI MQ. 300,00 È AMMISSIBILE LA REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA, COSTRUITA CON LE MEDESIME MODALITÀ DEL MANUFATTO PRINCIPALE, AL QUALE DEVE ESSERE POSTA IN ADERENZA, DI SUPERFICIE MASSIMA PARI AL 30% DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DELLO STABILIMENTO;
  • - GLI INFISSI DEVONO ESSERE REALIZZATI IN LEGNO O IN PVC SIMIL LEGNO;
  • - I VIALETTI DI ACCESSO AGLI STABILIMENTI BALNEARI DEVONO ESSERE REALIZZATI CON STRUTTURE PERMEABILI, NON SOTTOFONDATE.

DISCIPLINA PER LE NUOVE PREVISIONI:

  • - NELL’AMBITO A1 È CONSENTITA LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO STABILIMENTO BALNEARE, AVENTE CARATTERISTICHE DI SPECIALIZZAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP, SPECIFICATAMENTE INDICATO NELL’ELABORATO GRAFICO PROGETTUALE, NELLA ZONA DI ARENILE ANTISTANTE LA EX COLONIA SNIA VISCOSA DENOMINATA “VILLA GAIA”; LA REALIZZAZIONE DI TALE NUOVA PREVISIONE DOVRÀ ATTENERSI ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE INDICATE PER IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.

PER L’INTERO SETTORE A:

  • - È AMMESSA L’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI TORRETTE DI AVVISTAMENTO PER LA SICUREZZA IN MARE;
  • - SONO AMMESSI MANUFATTI PRECARI E TEMPORANEI A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE, ANCORATI AL SUOLO, PRIVI DI OPERE DI FONDAZIONE, REALIZZATI CON MATERIALI ECOCOMPATIBILI, PREFERIBILMENTE IN LEGNO, DEI QUALI DOVRÀ ESSERE GARANTITA LA RIMOZIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE TURISTICA CON IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, COMUNQUE NEL LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI MQ. 60,00 DI SUL;
  • - È AMMESSA, ALTRESÌ, L’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI STRUTTURE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE E SPETTACOLI FINALIZZATE A VALORIZZARE L’OFFERTA TURISTICA. I PIANI DI SETTORE DI REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DELL’ARENILE E DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA, NONCHÉ I DISPOSITIVI SINDACALI INERENTI LA STAGIONE TURISTICA, POTRANNO DEFINIRE LE TIPOLOGIE ED I LIMITI DIMENSIONALI DI TALI MANUFATTI PRECARI.

2. SETTORE B: SETTORE DELIMITATO TRA LA VIA POLIZIANO ED IL LIMITE SINISTRO DEL CENTRO ABITATO DI MARINA DI GROSSETO. DETTO SETTORE, IN CONSIDERAZIONE DI ELEMENTI NON PERFETTAMENTE OMOGENEI AL PROPRIO INTERNO, È SUDDIVISO IN DUE ULTERIORI AMBITI DEFINITI RISPETTIVAMENTE B1 (AMBITO RICOMPRESO TRA VIA POLIZIANO ED IL LIMITE DESTRO DELL’IPOTETICO PROLUNGAMENTO DELL’AREA DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE) E B2 (AMBITO ANTISTANTE LA NUOVA ZONA DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE FINO AL LIMITE SINISTRO DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE).

DISCIPLINA PER LE NUOVE PREVISIONI NELL’AMBITO B1:

  • - È CONSENTITA LA REALIZZAZIONE DI N.2 SCUOLE DI VELA, SU CONCESSIONI DEMANIALI ADIACENTI, COME RIPORTATO NEGLI ELABORATI PROGETTUALI PR_02, PR_03;
  • - PER TALI STRUTTURE È AMMESSA UNA SUL COMPLESSIVA MASSIMA DI MQ. 100,00 DA RIPARTIRSI MEDIANTE ACCORDO TRA LE PARTI. E’ AMMESSA LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORE SUL PER MQ. 50,00 CADAUNO PER RIMESSAGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE;
  • - TALI STRUTTURE DEVONO ESSERE REALIZZATE AD UN SOLO LIVELLO CON L’ALTEZZA MASSIMA IN GRONDA, INFERIORE OD UGUALE A MT. 3,50;
  • - SONO PREFERIBILMENTE AMMESSE COPERTURE CON FALDA SINGOLA O DOPPIA DI PENDENZA MASSIMA DEL 30%. LA LINEA DI MASSIMA PENDENZA DELLA COPERTURA DEVE ESSERE PREFERIBILMENTE ORTOGONALE ALLA LINEA DI COSTA;
  • - È AMMESSO UN ESUBERO DI SUPERFICIE PAVIMENTATA ESTERNA PERMEABILE, SU TUTTO IL PERIMETRO DEI FABBRICATI DELLE SCUOLE DI VELA, DI MT. 1,50 RISPETTO ALLA SUPERFICIE COPERTA;
  • - È AMMESSA ULTERIORE SUPERFICIE PAVIMENTATA ESTERNA, PURCHÈ PERMEABILE, PREFERIBILMENTE LIGNEA, PER LA DEFINIZIONE DELLE SUPERFICI ATTREZZATE A CORREDO DELLE SCUOLE DI VELA. TALI SUPERFICI POSSONO ESSERE DELIMITATE DA STRUTTURE IN LEGNO DI ALTEZZA MASSIMA PARI A MT. 1,00;
  • - OLTRE ALLA SUL DI MQ. 100,00, È AMMISSIBILE LA REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA, COSTRUITA CON LE MEDESIME MODALITÀ DEL MANUFATTO PRINCIPALE, AL QUALE DEVE ESSERE POSTA IN ADERENZA, DI SUPERFICIE MASSIMA PARI AL 30% DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DELLE SCUOLE DI VELA;
  • - GLI INFISSI DEVONO ESSERE REALIZZATI IN LEGNO O IN PVC SIMIL LEGNO;
  • - I VIALETTI DI ACCESSO ALLE SCUOLE DEVONO ESSERE REALIZZATI CON STRUTTURE PERMEABILI NON SOTTOFONDATE;
  • - È PREVISTA INOLTRE LA REALIZZAZIONE DI UN’AREA PER LA POSA IN OPERA DI OMBRELLONI, ATTREZZATA CON STRUTTURE LIGNEE A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE DI SUL PARI A MQ. 60,00;
  • - È AMMESSA L’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI TORRETTE DI AVVISTAMENTO PER LA SICUREZZA IN MARE;
  • - SONO AMMESSI MANUFATTI PRECARI E TEMPORANEI A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE, ANCORATI AL SUOLO, PRIVI DI OPERE DI FONDAZIONE, REALIZZATI CON MATERIALI ECOCOMPATIBILI, PREFERIBILMENTE IN LEGNO, DEI QUALI DOVRÀ ESSERE GARANTITA LA RIMOZIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE TURISTICA CON IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, COMUNQUE NEL LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI MQ. 60,00 DI SUL;
  • - IL PIANO DI SETTORE DI REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DELL’ARENILE, NONCHÉ I DISPOSITIVI SINDACALI INERENTI LA STAGIONE BALNEARE, POTRANNO DEFINIRE LE TIPOLOGIE ED I LIMITI DIMENSIONALI DI TALI MANUFATTI PRECARI, ENTRO LA SUL MASSIMA DI CUI ALL’ALINEA PRECEDENTE;
  • - I NUOVI MANUFATTI DOVRANNO ESSERE UBICATI IN MANIERA TALE DA GARANTIRE IL RISPETTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI TRATTI DI DUNA MOBILE PRESENTI NEL SETTORE, MEDIANTE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA. A TALE SCOPO È DEFINITA UNA ZONA DI RISPETTO INEDIFICABILE INDIVIDUATA NELLE SCHEDE NORMATIVE. E’ FATTO OBBLIGO AI PROPRIETARI E/O GESTORI DELLE NUOVE STRUTTURE DI PREVISIONE, INSERITE NEL PRESENTE SETTORE, DI PROVVEDERE ALLA TUTELA, RICOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DELLA RETROSTANTE PARTE DI DUNA, SECONDO I CRITERI PROPRI DELL’INGEGNERIA NATURALISTICA;
  • - AL FINE DI TUTELARE IL SISTEMA DUNALE ESISTENTE NON SONO AMMESSE AREE PER LA SOSTA STANZIALE A SERVIZIO DEI MANUFATTI PREVISTI; GLI STANDARD RELATIVI DOVRANNO ESSERE SODDISFATTI IN LATO SX DEL CANALE SAN ROCCO, ANCHE MEDIANTE CONVENZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI DETTE SUPERFICI SU AREE PUBBLICHE.

DISCIPLINA PER LE NUOVE PREVISIONI NELL’AMBITO B2:

  • - È AMMESSA L’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI TORRETTE DI AVVISTAMENTO PER LA SICUREZZA IN MARE;
  • - SONO AMMESSI MANUFATTI PRECARI E TEMPORANEI A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE, ANCORATI AL SUOLO, PRIVI DI OPERE DI FONDAZIONE, REALIZZATI CON MATERIALI ECOCOMPATIBILI, PREFERIBILMENTE IN LEGNO, DEI QUALI DOVRÀ ESSERE GARANTITA LA RIMOZIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE TURISTICA CON IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, COMUNQUE NEL LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI MQ. 60,00 DI SUL;
  • - IL PIANO DI SETTORE DI REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DELL’ARENILE, NONCHÉ I DISPOSITIVI SINDACALI INERENTI LA STAGIONE BALNEARE, POTRANNO DEFINIRE LE TIPOLOGIE ED I LIMITI DIMENSIONALI DI TALI MANUFATTI PRECARI, ENTRO LA SUL MASSIMA DI CUI ALL’ALINEA PRECEDENTE;
  • - I NUOVI MANUFATTI PRECARI DOVRANNO ESSERE UBICATI IN MANIERA TALE DA GARANTIRE IL RISPETTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI TRATTI DI DUNA MOBILE PRESENTI NEL SETTORE EDIANTE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA.

3. SETTORE C: SETTORE DELIMITATO RISPETTIVAMENTE TRA LE VIE DELL’ELBA E IL LIMITE ESTERNO DELLO STABILIMENTO DELLE FF.SS. IN ADIACENZA AL CENTRO ABITATO DI MARINA DI GROSSETO; DETTO SETTORE COMPRENDE LA PARTE DI ARENILE CARATTERIZZATA DALLA PRESENZA DI STRUTTURE BALNEARI E, NELLO STESSO TEMPO, DALLA PRESENZA DI AMBITI APPREZZABILI DI DUNA MOBILE.

DISCIPLINA PER IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE:

  • - SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, SONO CONSENTITI GLI INTERVENTI EDILIZI PREVISTI PER LA CLASSE 6, FATTE SALVE LE LIMITAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO E CON ESCLUSIONE DELLA SOSTITUZIONE EDILIZIA;
  • - IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, QUALORA LA SUL DELLO STABILIMENTO BALNEARE RISULTASSE MINORE, È AMMESSO L’INCREMENTO DELLA STESSA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 300,00. E’ AMMESSO IL MANTENIMENTO DELLA SUL ESISTENTE, ANCHE SE ESUBERANTE RISPETTO AL LIMITE PRECEDENTEMENTE DESCRITTO, A CONDIZIONE CHE NE VENGA DIMOSTRATA L’EFFETTIVA LEGITTIMITÀ;
  • - I MANUFATTI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEVONO ESSERE REALIZZATI AD UN SOLO LIVELLO CON L’ALTEZZA MASSIMA IN GRONDA INFERIORE OD UGUALE A MT. 3,50;
  • - SONO PREFERIBILMENTE AMMESSE COPERTURE CON FALDA SINGOLA O DOPPIA DI PENDENZA MASSIMA DEL 30%. LA LINEA DI MASSIMA PENDENZA DELLA COPERTURA DEVE ESSERE PREFERIBILMENTE ORTOGONALE ALLA LINEA DI COSTA;
  • - È AMMESSO UN ESUBERO DI SUPERFICIE PAVIMENTATA ESTERNA, PERMEABILE, SU TUTTO IL PERIMETRO DEI FABBRICATI DELLO STABILIMENTO, DI MT. 1,50 RISPETTO ALLA SUPERFICIE COPERTA;
  • - È AMMESSA ULTERIORE SUPERFICIE PAVIMENTATA ESTERNA, PURCHÉ PERMEABILE, PREFERIBILMENTE LIGNEA, PER LA DEFINIZIONE DELLE SUPERFICI ATTREZZATE A CORREDO DELLO STABILIMENTO. TALI SUPERFICI POSSONO ESSERE DELIMITATE DA STRUTTURE IN LEGNO DI ALTEZZA MASSIMA PARI A MT. 1,00. NELL’AMBITO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE, È CONSENTITA LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA DELLA DIMENSIONE DI MQ. 100,00 APPOGGIATA AL SUOLO. E’ AMMESSA ANCHE LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA PRATICA DELLE TIPICHE DISCIPLINE DA SPIAGGIA;
  • - OLTRE ALLA SUL DI MQ. 300,00, È AMMISSIBILE LA REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA, COSTRUITA CON LE MEDESIME MODALITÀ DEL MANUFATTO PRINCIPALE, AL QUALE DEVE ESSERE POSTA IN ADERENZA, DI SUPERFICIE MASSIMA PARI AL 30% DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DELLO STABILIMENTO;
  • - GLI INFISSI DEVONO ESSERE REALIZZATI IN LEGNO O IN PVC SIMIL LEGNO;
  • - I VIALETTI DI ACCESSO AGLI STABILIMENTI BALNEARI DEVONO ESSERE REALIZZATI CON STRUTTURE PERMEABILI NON SOTTOFONDATE.

DISCIPLINA PER LE NUOVE PREVISIONI:

  • - ALL’INTERNO DEL PRESENTE SETTORE È CONSENTITA LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO STABILIMENTO BALNEARE SPECIFICATAMENTE INDICATO NEGLI ELABORATI PROGETTUALI PR_02, PR_03, NELLA ZONA DI ARENILE ANTISTANTE LA EX COLONIA ESTIVA “SARAGAT”, IN UN TRATTO DI ARENILE DOVE SI REGISTRA LA COMPLETA ASSENZA DI DUNA MOBILE;
  • - LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO STABILIMENTO BALNEARE DI SUL MASSIMA PARI A MQ. 100,00 DOVRÀ ATTENERSI ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE INDICATE PER IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE;
  • - È PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DI VELA, NELLA ZONA DI ARENILE ANTISTANTE LA EX COLONIA ESTIVA “SAN ROCCO”, IN UN TRATTO DI ARENILE DOVE SI REGISTRA LA COMPLETA ASSENZA DI DUNA MOBILE, DI SUL PARI A MQ. 100,00, COMPRENSIVA DELLA SUL DI MQ. 50,00 PER RIMESSAGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE, PER LE CUI SPECIFICHE REALIZZATIVE SI RINVIA A QUANTO DISCIPLINATO PER IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE;
  • - È AMMESSA L’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI TORRETTE DI AVVISTAMENTO PER LA SICUREZZA IN MARE;
  • - SONO AMMESSI MANUFATTI PRECARI E TEMPORANEI A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE, ANCORATI AL SUOLO, PRIVI DI OPERE DI FONDAZIONE, REALIZZATI CON MATERIALI ECOCOMPATIBILI, PREFERIBILMENTE IN LEGNO, DEI QUALI DOVRÀ ESSERE GARANTITA LA RIMOZIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE TURISTICA CON IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, COMUNQUE NEL LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI MQ. 60,00 DI SUL;
  • - IL PIANO DI SETTORE DI REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DELL’ARENILE, NONCHÉ I DISPOSITIVI SINDACALI INERENTI LA STAGIONE BALNEARE, POTRANNO DEFINIRE LE TIPOLOGIE ED I LIMITI DIMENSIONALI DI TALI MANUFATTI PRECARI, ENTRO LA SUL MASSIMA DI CUI ALL’ALINEA PRECEDENTE;
  • - I NUOVI MANUFATTI DOVRANNO ESSERE UBICATI IN MANIERA TALE DA GARANTIRE IL RISPETTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI TRATTI DI DUNA MOBILE PRESENTI NEL SETTORE, MEDIANTE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA. A TALE SCOPO È DEFINITA UNA ZONA DI RISPETTO INEDIFICABILE INDIVIDUATA NELLE SCHEDE NORMATIVE. E’ FATTO OBBLIGO AI PROPRIETARI E/O GESTORI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE NUOVE STRUTTURE DI PREVISIONE, INSERITI NEL PRESENTE SETTORE, DI PROVVEDERE ALLA TUTELA, RICOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DELLA RETROSTANTE PARTE DI DUNA, SECONDO I CRITERI PROPRI DELL’INGEGNERIA NATURALISTICA;
  • - AL FINE DI TUTELARE IL SISTEMA DUNALE ESISTENTE NON SONO AMMESSE AREE PER LA SOSTA STANZIALE A SERVIZIO DEI MANUFATTI PREVISTI; GLI STANDARD RELATIVI DOVRANNO ESSERE SODDISFATTI IN LATO DX DEL CANALE SAN ROCCO ANCHE MEDIANTE CONVENZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI DETTE SUPERFICI SU AREE PUBBLICHE.

4. SETTORE “D”: SETTORE SUDDIVISO IN TRE DISTINTI AMBITI IDENTIFICABILI RISPETTIVAMENTE IN D1 (AMBITO COMPRESO TRA IL SETTORE C DI MARINA DI GROSSETO E LA FASCIA DI RISPETTO DELLA DIACCIA BOTRONA), D2 (AMBITO COMPRESO TRA L’AMBITO B2 ED IL SETTORE E), D3 (AMBITO COMPRESO TRA IL SETTORE E ED IL LIMITE DEL PARCO DELLA MAREMMA):

  • - PER GLI ESISTENTI PUNTI DI RISTORO SONO AMMESSI GLI INTERVENTI PREVISTI PER LA CLASSE 3;
  • - È AMMESSA L’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI TORRETTE DI AVVISTAMENTO PER LA SICUREZZA IN MARE;
  • - È AMMESSA, LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI PRECARI E STAGIONALI A SERVIZIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI GIÀ RILASCIATE ALLA DATA DI ADOZIONE DEL RU; TALI MANUFATTI, ANCORATI AL SUOLO, PRIVI DI OPERE DI FONDAZIONE, SARANNO REALIZZATI CON MATERIALI ECOCOMPATIBILI, PREFERIBILMENTE IN LEGNO, DEI QUALI DOVRÀ ESSERE GARANTITA LA RIMOZIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE TURISTICA CON IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, COMUNQUE NEL LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI MQ. 60,00 DI SUL;
  • - IL PIANO DI SETTORE DI REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DELL’ARENILE, NONCHÉ I DISPOSITIVI SINDACALI INERENTI LA STAGIONE BALNEARE POTRANNO DEFINIRE LE TIPOLOGIE ED I LIMITI DIMENSIONALI DI TALI MANUFATTI PRECARI, ENTRO LA SUL MASSIMA DI CUI ALL’ALINEA PRECEDENTE;
  • - I NUOVI MANUFATTI DOVRANNO ESSERE UBICATI IN MANIERA TALE DA GARANTIRE IL RISPETTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI TRATTI DI DUNA MOBILE PRESENTI NEL SETTORE, MEDIANTE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA. E’ FATTO OBBLIGO AI PROPRIETARI E/O GESTORI DEI PUNTI DI RISTORO E DELLE NUOVE STRUTTURE PRECARIE, INSERITI E AMMESSI NEL PRESENTE SETTORE, DI PROVVEDERE ALLA TUTELA, RICOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DELLA RETROSTANTE PARTE DI DUNA, SECONDO I CRITERI PROPRI DELL’INGEGNERIA NATURALISTICA.

5. SETTORE “E”: SETTORE DELIMITATO NELLO SPAZIO ANTISTANTE IL CENTRO ABITATO DI PRINCIPINA A MARE, RAPPRESENTANDO LA PARTE MAGGIORMENTE ANTROPIZZATA DELL’ARENILE DELLA FRAZIONE.

DISCIPLINA PER IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE:

  • - SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, SONO CONSENTITI GLI INTERVENTI EDILIZI PREVISTI PER LA CLASSE 6, FATTE SALVE LE LIMITAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO E CON ESCLUSIONE DELLA SOSTITUZIONE EDILIZIA;
  • - NEL CASO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, QUALORA LA SUL DELLO STABILIMENTO BALNEARE RISULTASSE MINORE, È AMMESSO L’INCREMENTO DELLA STESSA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 300,00. E’ AMMESSA LA RIPROPOSIZIONE DELLA SUL ESISTENTE, ANCHE SE ESUBERANTE RISPETTO AL LIMITE PRECEDENTEMENTE DESCRITTO, A CONDIZIONE CHE NE VENGA DIMOSTRATA L’EFFETTIVA LEGITTIMITÀ;
  • - I MANUFATTI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEVONO ESSERE REALIZZATI AD UN SOLO LIVELLO CON L’ALTEZZA MASSIMA IN GRONDA, INFERIORE OD UGUALE A MT. 3,50;
  • - SONO PREFERIBILMENTE AMMESSE COPERTURE CON FALDA SINGOLA O DOPPIA DI PENDENZA MASSIMA DEL 30%. LA LINEA DI MASSIMA PENDENZA DELLA COPERTURA DEVE ESSERE PREFERIBILMENTE ORTOGONALE ALLA LINEA DI COSTA;
  • - È AMMESSO UN ESUBERO DI SUPERFICIE PAVIMENTATA ESTERNA PERMEABILE, SU TUTTO IL PERIMETRO DEI FABBRICATI DELLO STABILIMENTO DI MT 1,50 RISPETTO ALLA SUPERFICIE COPERTA;
  • - È AMMESSA ULTERIORE SUPERFICIE PAVIMENTATA ESTERNA, PURCHÈ PERMEABILE, PREFERIBILMENTE LIGNEA, PER LA DEFINIZIONE DELLE SUPERFICI ATTREZZATE A CORREDO DELLO STABILIMENTO. TALI SUPERFICI POSSONO ESSERE DELIMITATE DA STRUTTURE IN LEGNO DI ALTEZZA MASSIMA PARI A MT 1,00. NELL’AMBITO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE, È CONSENTITA LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA DELLA DIMENSIONE DI MQ 100,00 APPOGGIATA AL SUOLO. E’ AMMESSA ANCHE LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA PRATICA DELLE TIPICHE DISCIPLINE DA SPIAGGIA;
  • - OLTRE ALLA SUL DI MQ 300,00, È AMMISSIBILE LA REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA, COSTRUITA CON LE MEDESIME MODALITÀ DEL MANUFATTO PRINCIPALE, AL QUALE DEVE ESSERE POSTA IN ADERENZA, DI SUPERFICIE MASSIMA PARI AL 30% DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DELLO STABILIMENTO;
  • - GLI INFISSI DEVONO ESSERE REALIZZATI IN LEGNO O IN PVC SIMIL LEGNO;
  • - I VIALETTI DI ACCESSO AGLI STABILIMENTI BALNEARI DEVONO ESSERE REALIZZATI CON STRUTTURE PERMEABILI NON SOTTO FONDATE.

DISCIPLINA PER LE NUOVE PREVISIONI:

  • - È PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO STABILIMENTO BALNEARE, A SERVIZIO DEL CAMPEGGIO COMUNALE, SPECIFICAMENTE INDICATO NEGLI ELABORATI PROGETTUALI PR_02 E PR_03;
  • - LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO STABILIMENTO BALNEARE DI SUL MASSIMA PARI A MQ. 100,00 DOVRÀ ATTENERSI ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE INDICATE PER IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE;
  • - È AMMESSA L’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI TORRETTE DI AVVISTAMENTO PER LA SICUREZZA IN MARE;
  • - SONO AMMESSI MANUFATTI PRECARI E TEMPORANEI A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE, ANCORATI AL SUOLO, PRIVI DI OPERE DI FONDAZIONE, REALIZZATI CON MATERIALI ECOCOMPATIBILI, PREFERIBILMENTE IN LEGNO, DEI QUALI DOVRÀ ESSERE GARANTITA LA RIMOZIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE TURISTICA CON IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, COMUNQUE NEL LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI MQ. 60,00 DI SUL;
  • - IL PIANO DI SETTORE DI REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DELL’ARENILE, NONCHÉ I DISPOSITIVI SINDACALI INERENTI LA STAGIONE BALNEARE, POTRANNO DEFINIRE LE TIPOLOGIE ED I LIMITI DIMENSIONALI DI TALI MANUFATTI PRECARI, ENTRO LA SUL MASSIMA DI CUI ALL’ALINEA PRECEDENTE;
  • - I NUOVI MANUFATTI DOVRANNO ESSERE UBICATI IN MANIERA TALE DA GARANTIRE IL RISPETTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI TRATTI DI DUNA MOBILE PRESENTI NEL SETTORE, MEDIANTE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA. A TALE SCOPO È DEFINITA UNA ZONA DI RISPETTO INEDIFICABILE INDIVIDUATA NELLA SCHEDA NOEMATIVA. E’ FATTO OBBLIGO AI PROPRIETARI E/O GESTORI DEI PUNTI DI RISTORO E DELLE NUOVE STRUTTURE PRECARIE, INSERITI E AMMESSI NEL PRESENTE SETTORE, DI PROVVEDERE ALLA TUTELA, RICOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DELLA RETROSTANTE PARTE DI DUNA, SECONDO I CRITERI PROPRI DELL’INGEGNERIA NATURALISTICA;
  • - AL FINE DI TUTELARE IL SISTEMA DUNALE ESISTENTE NON SONO AMMESSE AREE PER LA SOSTA STANZIALE A SERVIZIO DEI MANUFATTI PREVISTI; GLI STANDARD RELATIVI DOVRANNO ESSERE SODDISFATTI NEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE E NELLE STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI, -ANCHE MEDIANTE CONVENZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI DETTE SUPERFICI SU AREE PUBBLICHE.

SETTORE “P”: CORRISPONDE ALL’AREA A PREVISIONE “PORTUALE “ IN PROSSIMITÀ DELLA FOCE DEL CANALE “S. ROCCO”.

Art. 89 quater Disciplina dei punti di ristoro sull'arenile

1. il Regolamento Urbanistico conferma il numero e la localizzazione dei punti di ristoro esistenti alla data di sua adozione.

2. Per gli esistenti punti di ristoro sono ammessi gli interventi previsti per la classe 3

3. è fatto obbligo ai proprietari e/o gestori dei punti di ristoro, ricadenti in area di duna mobile, di predisporre, entro sei mesi dalla approvazione del presente regolamento urbanistico, un adeguato progetto di sistemazione ambientale della stessa, che provveda alla tutela, ricostituzione e manutenzione di una limitrofa parte di duna mobile, specificamente indicata da elaborati progettuali, secondo i criteri propri dell'ingegneria naturalistica.

Art. 89 quinquies Condizioni per la fattibilità degli interventi

1. Le prescrizioni di cui al presente articolo, disciplinano gli interventi edilizi e ambientali previsti all'interno della fascia costiera, di cui alla perimetrazione individuata all'art. 89 bis, e sono finalizzate al controllo degli effetti sulle dinamiche dei seguenti sistemi ambientali:

  • - complessi dunali e relative componenti floristiche;
  • - linea di costa ed erosione delle spiagge;
  • - insediamenti e infrastrutture esistenti;
  • - emergenze ambientali, paesaggistiche e storiche;
  • - vegetazione forestale;

Tutti gli interventi non dovranno determinare:

  • - demolizione delle strutture dunali esistenti;
  • - alterazione e/o instabilità della duna con conseguente degrado della vegetazione pioniera;
  • - riduzione della fascia vegetazionale posta in posizione retrodunale e danni agli ecosistemi pinetati;
  • - degrado idrogeologico, quale ingressione marina, subsidenza dovuta a sfruttamento della falda, perdita della falda sospesa dunale e conseguente riduzione della risorsa idrica dolce necessaria a garantire l'alimentazione della vegetazione dunale e retro dunale;
  • - nuovi accessi pubblici e privati al litorale; dovranno essere altresì previste opere di riqualificazione e conservazione degli accessi esistenti\. [A-Z]er gli interventi puntualmente previsti dal ru, potranno essere valutate dall'ufficio proposte progettuali compatibili con il contesto ambientale di riferimento;

2. È ammessa l'impermeabilizzazione dei terreni solamente per la realizzazione degli interventi edilizi puntualmente previsti dal RU, fermo restando il principio della generale disincentivazione.

  • - al fine di controllare e prevenire i fenomeni di ingressione delle acque marine nell'entroterra, la realizzazione di opere semi-interrate e/o interrate non potrà superare la quota di profondità di ml. 1,00.
  • - le nuove strutture previste dal presente ru dovranno dotarsi di sottoservizi aventi le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico di provenienza esterna all'ambito costiero, raccordo alla rete fognaria comunale, aree a parcheggio da realizzarsi in area retrostante il cordone dunale e comunque localizzate compatibilmente con il sistema ambientale di riferimento.
  • - è vietata la realizzazione di nuovi scarichi di acque nere nel sottosuolo e scarico/deposito di materiali eterogenei nell'area dunale.
  • - gli interventi dovranno prevedere il mantenimento o, in caso di degrado, il ripristino del cuneo morfo- vegetazionale, mediante recinzioni con staccionate alla maremma e altre opere di ingegneria naturalistica.
  • - nel caso in cui gli interventi edilizi determinino una riduzione delle superfici dei popolamenti pinetati, qualora ammissibili, dovranno essere attivate idonee proposte di "compensazione forestale".
  • - DAL PUNTO DI VISTA GEOMORFOLOGICO GLI INTERVENTI RICADONO IN UNA ZONA SOGGETTA ALL’AZIONE EROSIVA SIA DEL VENTO CHE DEL MOTO ONDOSO. DOVRA’ ESSERE VALUTATA LA COMPATIBILITA’ DEL PROGETTO DI CIASCUN INTERVENTO CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA’ RISCONTRATE, RICORRENDO AD EVENTUALI INTERVENTI DI PROTEZIONE PER LE STRUTTURE E A TUTTA QUELLA SERIE DI AZIONI NECESSARIE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE COSTIERO, SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

Art.90 Aree cimiteriali e fasce di rispetto

1. Le aree cimiteriali, comprendenti sia gli insediamenti cimiteriali esistenti che le porzioni di terreno adiacenti destinate a futuri ampliamenti sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000.

2. All'interno delle aree sono consentiti esclusivamente interventi di adeguamento e/o di ampliamento degli insediamenti cimiteriali. L'intervento su dette aree è riservato all'Amm./ne Comunale.

3. Attorno alle aree cimiteriali sono da considerarsi le relative fasce di rispetto consistenti in 100 ml e per quanto attiene il Cimitero della Misericordia in 50 ml. La fascia è soggetta alle disposizioni di cui al successivo comma.

4. All'interno della fascia di rispetto sono ammessi, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, i seguenti interventi pubblici e/o di interesse pubblico:

  • - futuri ampliamenti cimiteriali non diversamente localizzati
  • - parcheggi pubblici e aree verdi e/o pavimentate a servizio del cimitero;
  • - interventi per la riduzione del rischio idraulico;
  • - opere di adeguamento stradale;
  • - reti infrastrutturali e/o impianti tecnologici
  • - i chioschi per la vendita dei fiori e degli arredi cimiteriali.

5. Sono altresì ammessi i seguenti interventi e/o attività a carattere privato:

  • - pratiche agricole (ivi comprese, nel territorio aperto, quelle aziendali).

6. Nelle fasce di rispetto:

  • - non è consentita la realizzazione e/o la installazione di costruzioni o manufatti di qualsivoglia tipologia, ancorché interrati o reversibili;
  • - sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dalla classificazione ad essi attribuita, purché non comportanti incremento superficie coperta (Sc) o di volume (V).
  • - per le sole fasce di rispetto cimiteriali, sugli edifici esistenti, sono ammessi gli interventi urbanistico edilizi previsti dalla classificazione ad essi attribuita, non ammettendo comunque interventi superiori alla ristrutturazione edlizia R4, con addizioni volumetriche nel limite del 10% del volume esistente legittimo riferito al singolo edificio principale.

7. Per quanto non specificamente disposto dal presente articolo si rinvia alle vigenti leggi sanitarie ed alle specifiche disposizioni in materia di polizia mortuaria.

8. Per le attrezzature puntuali e le infrastrutture lineari esistenti e di progetto, nel territorio comunale, si rinvia alla vigente normativa per quanto concerne la definizione delle relative fasce di rispetto, ancorché non riportate in cartografia, ed agli interventi edilizi ammissibili, fatte salve eventuali più restrittive disposizione del R.U.

9. Per gli interventi relativi alla mobilità di progetto MO1 e MO55, allegati alla relazione geologico idraulica, si rinvia alle prescrizioni ivi contenute.

Art.91 Impianto delle Strillaie

1. Negli elaborati cartografici PR_02 su base C.T.R. in scala 1:10.000 è indicata con apposito segno grafico in località Strillaie un impianto per la selezione dei rifiuti urbani indifferenziati - con produzione di CDR (Combustibile da rifiuti) e stabilizzazione della frazione organica selezionata nonché per il compostaggio di qualità, per il trattamento di frazione organica e di frazione verde da manutenzione del verde pubblico e privato, oggetto di raccolta differenziata o comunque selezionata.

2. La localizzazione dell'impianto di cui trattasi discende dal vigente "Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati".

3. La realizzazione, la potenzialità, e le sezioni impiantistiche dell'impianto sono definite in accordo tra la Provincia e l'Amm.ne Comunale, fermo restando il rispetto:

  • - delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale e di valutazione di impatto ambientale;
  • - delle eventuali prescrizioni degli altri Enti competenti;
  • - delle disposizioni di cui al Titolo III della Parte III delle presenti norme;
  • - delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.

4. La progettazione del potenziamento dell'impianto deve orientarsi verso soluzioni tecnologiche coerenti con la localizzazione prescelta, con effettuazione in ambiente confinato di tutte le fasi di lavorazione da cui possano originarsi fenomeni di maleodoranza. Nei locali di lavorazione devono essere previsti e realizzati sistemi di aspirazione conformi alle vigenti norme in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché capaci di evitare emissioni diffuse.

5. La realizzazione dell'impianto di compostaggio è consentita sia ad Enti e soggetti istituzionalmente competenti che a soggetti privati. Ove il soggetto attuatore/gestore non sia un Ente pubblico - la realizzazione è subordinata alla stipula di una convenzione a garanzia della corretta gestione e manutenzione dell'impianto.

6. Nelle more della realizzazione delle previsioni di cui al presente articolo nell'area di cui trattasi sono consentiti esclusivamente interventi e forme di utilizzazione che non rechino pregiudizio o riducano la fattibilità dell'impianto previsto.

7. In caso di modifiche alle previsioni del "Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" introdotte successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico, il relativo aggiornamento cartografico e normativo può essere eseguito con singola Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica.

8. Nell'area S.I.R. delle Strillaie di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 341 del 2009 e nelle aree contermini è consentito realizzare un parco fotovoltaico successivamente alla certificazione di avvenuta bonifica del sito per la matrice acqua e, subordinatamente al parere favorevole da parte dei competenti enti, per la matrice suolo. In tale area potrà essere ubicata un'isola ecologica.

TITOLO VI DISCIPLINA DEGLI USI PARTICOLARI

Capo I Orti sociali, aree ortive e verde privato vincolato

Art.92 Orti sociali e aree ortive

Parte I - Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Le aree individuate come orti sociali negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 sono aree destinate alla coltivazione ortofrutticola che l'amministrazione si riserva di assegnare a particolari soggetti individuati con apposito regolamento redatto dall'amministrazione comunale. Il regolamento dovrà definire le modalità di assegnazione degli orti, di gestione dei medesimi nonchè gli obblighi degli assegnatari.

2. Nelle aree destinate ad orti sociali è consentita la realizzazione di piccoli manufatti per la rimessa di attrezzi agricoli aventi una dimensione massima di 8 mq .Tali manufatti dovranno essere realizzati sul confine di ciascun orto e accoppiati a due a due. È consentita, in alternativa, la realizzazione di unico manufatto comune, a servizio di tutti gli orti, di superficie pari alla somma delle superfici spettanti agli orti che asserve. I manufatti devono essere privi di impianti idrici e di illuminazione.

3. Le aree individuate come aree ortive nelle apposite carte PR_02 e PR_03 sono aree dove è consentita la pratica dell'orticoltura e del giardinaggio per l'autoconsumo o per il tempo libero. Alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'art.142 delle presenti norme.

Parte II - Disciplina per aree all’interno del perimetro delle UTOE non vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli orti sociali sono aree destinate alla coltivazione ortofrutticola che l’amministrazione si riserva di assegnare a particolari soggetti individuati con apposito avviso pubblico redatto dall’Amministrazione Comunale. L’avviso pubblico dovrà definire le modalità di assegnazione degli orti, di gestione dei medesimi nonché gli obblighi degli assegnatari. Gli orti sociali potranno essere individuati su aree comunali destinate alla fruizione pubblica o demaniali.

2. Nelle aree destinate ad orti sociali è consentita la realizzazione di un fabbricato comune finalizzato al soddisfacimento delle attività sociali ivi svolte. Il progetto dell’area dovrà garantire la dotazione idrica mediante la realizzazione di un unico pozzo di attingimento. Le aree destinate ad orti sociali comprendono anche quelle definite con protocolli e intese sottoscritti dall’Amministrazione Comunale con la Regione Toscana ed altri Enti Pubblici.

3. Le aree individuate come aree ortive nelle apposite carte PR_02 e PR_03 sono aree dove è consentita la pratica dell'orticoltura e del giardinaggio per l’autoconsumo o per il tempo libero. Alle stesse si applicano le disposizioni di cui all’art.142 delle presenti norme. Per gli eventuali edifici esistenti, aventi destinazione d’uso diversa da quella disciplinata dal presente articolo sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 135 e 136 delle norme. Nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni dettate dal presente articolo sono ammessi la permanenza e l’esercizio di attività agricole aziendali o amatoriali. I terreni pertanto potranno essere oggetto di P.A.P.M.A.A. con i parametri di riferimento di cui al P.T.C. relativi alla zona a prevalente funzione agricola.

Art.93 Verde privato vincolato

Parte I - Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Sono aree parzialmente inedificate ricadenti all'interno del perimetro delle U.T.O.E..

2. Fatto salvo quanto previsto dai successivi comma, 3 e 4 è prescritta la sistemazione a verde. Tali interventi di sistemazione dovranno essere realizzati in conformità al Regolamento del Verde Urbano di cui all'allegato AGR_03.

3. In tali aree potranno essere realizzati, ad opera dei privati interessati, parcheggi anche interrati, privati e pubblici questi ultimi previa convenzione con il Comune. I parcheggi soprasuolo non potranno essere coperti da strutture fisse e/o impermeabili. è altresì consentita la realizzazione di manufatti precari di cui al successivo art. 132 delle presenti norme, applicando i parametri dimensionali per le aree a prevalente funzione agricola.

4. Nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni dettate dal presente articolo sono ammessi la permanenza e l'esercizio di attività agricole aziendali o amatoriali esistenti alla data di adozione del RU. I terreni pertanto potranno essere oggetto di P.A.P.M.A.A..

5. Per il patrimonio edilizio esistente non rurale, il RU assegna la classe 6 agli edifici principali e la classe 7 agli edifici secondari; non sono ammessi cambi di destinazione d'uso ed incrementi volumetrici con l'esclusione degli ampliamenti una tantum disciplinati all'art. 136 delle presenti norme.

Parte II - Disciplina per aree non vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Sono aree parzialmente inedificate ricadenti all'interno del perimetro delle U.T.O.E..

2. Fatto salvo quanto previsto dai successivi comma, 3 e 4 è prescritta la sistemazione a verde. Tali interventi di sistemazione dovranno essere realizzati in conformità al Regolamento del Verde Urbano di cui all'allegato AGR_03.

3. In tali aree potranno essere realizzati, ad opera dei privati interessati, parcheggi anche interrati, privati e pubblici questi ultimi previa convenzione con il Comune. I parcheggi soprasuolo non potranno essere coperti da strutture fisse e/o impermeabili. è altresì consentita la realizzazione di manufatti precari di cui al successivo art. 142bis delle presenti norme.

4. Nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni dettate dal presente articolo sono ammessi la permanenza e l’esercizio di attività agricole aziendali o amatoriali. I terreni pertanto potranno essere oggetto di P.A.P.M.A.A. con i parametri di riferimento di cui al P.T.C. relativi alla zona ad prevalente funzione agricola.

5. Per il patrimonio edilizio esistente non rurale, il RU assegna la classe 6 agli edifici principali e la classe 7 agli edifici secondari; Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui agli articoli 135 e 136 delle norme.

Capo II Usi specialistici

Art.94 Usi specialistici / Contenuti e finalità

1. Il presente Capo ed i successivi Capi III e IV contengono specifiche disposizioni per l'uso e/o la trasformazione di immobili ed aree destinate o destinabili ad usi e/o attività di carattere specialistico condotte da soggetti privati, singoli o associati. In ragione del carattere permanente, temporaneo o reversibile di tali usi e/o attività, negli articoli che disciplinano le singole aree sono specificate a seconda dei casi:

  • - i limiti di intervento consentiti;
  • - le garanzie per la completa esecuzione degli interventi e per la corretta conduzione delle attività previste;
  • - le garanzie circa il mantenimento della destinazione d'uso, ovvero per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi in caso di cessazione dell'attività.

2. Le disposizioni di cui al presente Capo e dei successivi Capi III e IV concorrono alla disciplina dell'uso dei suoli e/o del patrimonio edilizio esistente nel territorio comunale, costituendo integrazione e complemento della disciplina contenuta nella Parte II e IV delle presenti norme. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

3. Le disposizioni di cui al cui al presente Capo e dei successivi Capi III e IV sono integrate dalle specifiche disposizioni di dettaglio dettate:

  • - dalla "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme;
  • - dal Regolamento Edilizio.

Capo III Usi e/o attività turistico-ricettive o ricreative

Art.95 Edificazione esistente a destinazione turistico-ricettiva alberghiera

1. Sugli edifici esistenti adibiti ad attività turistico-ricettive - alberghiere (Alberghi e RTA) ricadenti nelle aree urbane o nel territorio aperto sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo IV della parte II sulla base della classificazione ad essi attribuita, a condizione che non comportino modifiche della destinazione d'uso.

2. Fermo restando quanto specificato al comma 1, sono consentiti, purchè compatibili con la classificazione attrbuita all'edificio, ampliamenti una tantum pari ad un massimo del 40% della superficie utile lorda (Sul) legittima esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico - realizzabili anche nel quadro di un complessivo intervento di sostituzione edilizia, limitatamente agli edifici o parti di essi per i quali esso sia consentito sulla base della disciplina di cui al Titolo IV Parte II - ma comunque nel rispetto di una altezza massima (HMAX) non superiore ad un piano a quella degli edifici immediatamente adiacenti.
Per il patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso diversa da quella alberghiera è ammessa la trasformazione in albergo con un incremento della SUL del 50%, nel rispetto delle classi e dei tessuti di appartenenza.

3. Gli ampliamenti proposti in forma di addizioni volumetriche sono consentiti solo ove l'intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento. L'ampliamento di cui al presente periodo è' comunque ammesso, anche se non previsto dalla classificazione attribuita all'immobile, ove realizzato in interrato. L'ampliamento di cui al comma 2 deve comprendere gli ampliamenti in deroga rilasciati ante adozione del RU.

4. L'ampliamento di cui al comma 2 è ammesso al fine di rivalutare le prestazioni di qualità delle strutture turistico-ricettive, quali le funzioni accessorie necessarie al mantenimento e/o alla variazione della categoria assegnata, come centri benessere, palestre, ecc., nonché agli interventi necessari a mantenere in efficienza o ad adeguare alle normali esigenze di servizio gli impianti tecnologici esistenti. In ogni caso, entro il limite del 50% dell'ampliamento di cui al comma 2, è possibile incrementare la dotazione di posti letto.

5. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi riferiti ad interventi comportanti incrementi di superficie utile lorda (Sul) è subordinato alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, con l'impegno alla gestione unitaria e al mantenimento della destinazione d'uso turistico-ricettiva per non meno di 20 anni. Per tali interventi devono essere inoltre assicurate le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale previste dall'art. 11 per la specifica destinazione d'uso, nonché, ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico-ricettiva, le dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione di cui all'art. 12.

6. Per gli edifici disciplinati da apposita scheda normativa di cui all'elaborato PR_06 sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla medesima scheda.

Art.96 Modifica destinazione uso RTA e CAV nelle aree urbane e nel territorio aperto

1. È ammesso il cambio di destinazione d'uso da turistico-ricettiva a residenziale delle strutture R.T.A. e delle strutture C.A.V. presenti sul territorio comunale alla data di adozione del R.U. ancorché in fase di realizzazione purché a tale data i relativi lavori abbiano già avuto inizio. È altresì ammesso il cambio di destinazione d'uso da turistico-ricettiva a residenziale delle strutture RTA e CAV realizzate ed in corso di realizzazione che, a partire dalla data di adozione del presente RU, fossero interessate da procedimento sanzionatorio, sia penale che amministrativo, ancorchè avviato, per presunta lottizzazione abusiva ex art. 44 e 30 del DPR 380/2001 e s.m.i., laddove il detto procedimento si esaurisca per statuizione definitiva giudiziaria, per mancata effettuazione e previo accertamento, ovvero con l'intervento di revoca, ovvero ancora con il ripristino dello stato di legalità, cioè di quanto a suo tempo autorizzato.

2. Il cambio di destinazione d'uso di cui al precedente comma 1 è subordinato:

  1. a. al pagamenti degli oneri di urbanizzazione di legge.
  2. b. alla cessione gratuita al Comune di una quota della Sul del complesso turistico ricettivo o sua porzione funzionalmente autonoma di cui viene chiesta la modifica della destinazione d'uso. Tale quota è pari al 30% per le R.T.A. e al 15% per le C.A.V.. L'Amministrazione Comunale destina la parte ceduta a E.R.S..

3. In alternativa alla cessione gratuita di cui al comma 2, lett. B) gli interessati potranno corrispondere all'Amministrazione Comunale una somma pari alle rispettive percentuali di cui al precedente comma (o quota residua in caso di parziale cessione) del valore venale riferito all'intera struttura a destinazione residenziale. tale valore sarà determinato, dall'ufficio comunale competente, sulla base dei valori di mercato riferiti all'intera struttura. Le somme introitate saranno destinate dall’Amministrazione Comunale alla realizzazione o manutenzione di alloggi ERS.

4. Il cambio di destinazione d’uso è ammesso solo nelle U.T.O.E. e nelle aree a prevalente funzione agricola, nel rispetto di quanto prescritto dalla pianificazione sovracomunale e dal Piano Strutturale.

5. Il cambio di destinazione d’uso non è ammesso per quelle strutture ricettive che abbiano usufruito di deroghe al P.R.G., limitatamente alle quantità volumetriche oggetto di deroga, purché quest’ultime garantiscano il rispetto dei requisiti minimi regionali per l’attività di R.T.A.; non è altresì ammesso per quelle strutture ricettive che abbiano usufruito degli ampliamenti una tantum di cui all’art. 95, comma 2. Per il cambio di destinazione d'uso si deroga a quanto prescritto all'art. 81, comma 8, relativamente al rispetto della media minima

Art.97 Aree per campeggi

1. Le aree ove sono ubicati i campeggi esistenti sono perimetrate con apposito simbolo grafico negli elaborati grafici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2000. Le strutture campeggistiche risultano inserite all'interno del perimetro dunale individuato negli elaborati di quadro conoscitivo per la formazione del PS, tavola G4 "Carta Geomorfologica", la quale individua le microunità ambientali definite:

  • - spiaggia attuale e/o duna mobile
  • - duna consolidata con vegetazione pioniera o soggetta a coltivazione
  • - duna consolidata boscata
  • - sedimenti di duna

2. Gli interventi di riqualificazione dei campeggi esistenti sono ammessi previa redazione e approvazione di Piani attuativi e nel rispetto dei perimetri esistenti, delle capacità ricettive già legittimate e dei seguenti dati:

campeggio Le Marze:

  • piazzole esistenti n. 590;
  • capacita ricettiva massima 2.360 persone;

campeggio "Il Sole":

  • piazzole esistenti n. 360
  • capacita ricettiva massima 1.440 persone

campeggio "Eden":

  • piazzole esistenti n. 100
  • capacita ricettiva massima 400 persone

campeggio "Rosmarina"

  • piazzole esistenti n. 70
  • capacita ricettiva massima 280 persone

campeggio Comunale di Principina a Mare

  • piazzole esistenti n. 450
  • capacita ricettiva massima 1.800 persone

campeggio "Cielo Verde"

  • piazzole esistenti n. 1260
  • capacita ricettiva massima 5.040 persone

Nell'ambito di attuazione del Piano Attuativo sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia. In assenza di piani attuativi, o decaduta l'efficacia degli stessi, sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, INTERVENTI FINO ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. NEL CASO DI CAMPEGGI CON PIANI ATTUATIVI IN FASE ISTRUTTORIA, NELLE MORE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE, E’ CONSENTITA L’INSTALLAZIONE, PER LA DURATA DI UNA SOLA STAGIONE TURISTICA, DI ATTREZZATURE E STRUTTURE MINIME, DI FACILE RIMOZIONE, FINALIZZATE ALLA GESTIONE DELLA STRUTTURA CAMPEGGISTICA.

3. Tutti gli aventi titolo delle aree per campeggi sono tenuti a dichiarare l'ubicazione delle aree di riserva che dovranno essere reperite nelle aree attigue e/o adiacenti a quelle di cui alle attività esistenti e secondo quanto disciplinato dalle specifiche normative di settore. Le aree di riserva dei campeggi devono essere identificate dagli aventi titolo negli elaborati dei piani attuativi presentati all'amministrazione comunale e devono essere prive di piazzole e di installazioni fisse o mobili di qualsiasi genere. Tali zone, la cui presenza è da ritenersi obbligatoria per ciascun campeggio, potranno essere utilizzate per fini ricettivi solo nei casi in cui è necessario provvedere a una rotazione delle piazzole per la creazione di aree di rinnovazione della pineta, o a uno spostamento delle stesse in seguito alla realizzazione dei corridoi biotici. La determinazione della superficie effettiva delle aree di riserva dovrà avvenire secondo quanto previsto dal piano forestale, contenente una specifica analisi vegetazionale e selvicolturale del contesto forestale di riferimento e in ogni caso devono essere rispettate le seguenti caratteristiche dimensionali:

  • - la superficie di ciascuna singola area individuata non deve essere inferiore al 5% della superficie totale del campeggio;
  • - la superficie complessiva delle aree di riserva non deve essere inferiore al 20% della superficie complessiva del campeggio.

4. Gli interventi di riqualificazione di cui al precedente comma 2 sono ammessi nel rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - la superficie complessiva destinata alle strutture fisse DI SERVIZIO ALL’ATTIVITÀ, COMPRESE QUELLE DI NUOVA REALIZZAZIONE non deve essere superiore al 50% della superficie territoriale (St) dell'insediamento;
  • - le strutture campeggistiche dovranno attuare una gestione della risorsa idrica improntata al riuso ed al riutilizzo, dovrà esser attuata la chiusura di pozzi superficiali (norton esistenti); è ammessa la realizzazione di pozzi profondi al fine di non determinare un'interferenza con le falde acquifere superficiali e quindi favorire il fenomeno di ingressione del cuneo salino.
  • - in tutta l'area destinata a campeggio devono essere impiegate pavimentazioni amovibili, permeabili o semipermeabili, al fine di consentire agevoli operazioni di recupero ambientale in caso di cessazione dell'attività. le piazzole per le tende per autocaravan e roulottes devono garantire la permeabilità del suolo;
  • - devono essere mantenute le alberature di alto fusto e l'orografia naturale del terreno, fatti salvi modesti livellamenti (nella misura strettamente necessaria);
  • - l'assetto complessivo del campeggio deve rispettare le regole fondanti del contesto di appartenenza: ad esse deve ispirarsi ogni sistemazione prevista, ivi compreso l'impianto di nuovi esemplari di specie arboree ed arbustive. Devono essere in ogni caso evitate artificiose strutturazioni e/o geometrizzazioni degli spazi destinati alle piazzole, ai percorsi, alle strutture di servizio;
  • - i nuovi servizi igienici devono essere preferibilmente ricavati all'interno di strutture realizzate con materiali leggeri, facilmente asportabili in caso di cessazione dell'attività;
  • - i percorsi veicolari e pedonali esistenti, che devono essere sottoposti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, possono prevedere anche opere di ripavimentazione che garantiscano la permeabilità dell'area.
  • - i campeggi devono essere dotati di corridoi biotici. per corridoio biotico si intende una specifica fascia o area, interposta tra gruppi di piazzole, all'interno della quale viene mantenuta o ricostituita la vegetazione naturale arbustiva e/o arborea della formazione dunale. detti corridoi biotici dovranno interessare almeno il 15% della superficie della duna consolidata eventualmente ricadente all'interno del perimetro del campeggio, mentre dovranno interessare almeno il 10% delle aree su sedimento di duna eventualmente presenti all'interno del perimetro del campeggio. al fine di consentire una migliore riqualificazione ambientale e paesaggistica, per una corretta realizzazione dei corridoi biotici è possibile provvedere allo spostamento o alla nuova localizzazione delle piazzole esistenti. i corridoi biotici devono di preferenza essere individuati o formati in modo da garantire la continuità morfologico/vegetazionale con le zone naturali esterne al campeggio.
  • - in tutte le zone di duna consolidata le reti di erogazione di acqua ed energia elettrica devono essere realizzate separate tra loro, opportunamente segnalate, semplicemente appoggiate al suolo e adeguatamente schermate con criteri propri dell'ingegneria naturalistica.

5. Nell'ambito dei piani attuativi, è fatto obbligo di procedere ad un'analisi del patrimonio arboreo ed arbustivo esistente all'interno dei campeggi, ivi comprese le aree di riserva, facendo riferimento alla composizione, alla struttura del soprasuolo, All'età delle formazioni, alla densità delle piante, allo stato fitosanitario, alla presenza del sottobosco e della rinnovazione naturale, specificando inoltre se, oltre alla funzione turistico ricreativa, la pineta svolge anche una funzione produttiva. Il piano forestale, laddove correlato ad un piano attuativo di durata decennale, è articolato in tre periodi, i primi due triennali ed il terzo quadriennale; dovrà contenere un cronoprogramma degli interventi da realizzare nei dieci anni di operatività del piano di gestione riguardanti le cure colturali, i diradamenti, gli eventuali tagli di rinnovazione ed i rimboschimenti. Laddove il piano attuativo avesse una durata inferiore ad anni dieci, il piano forestale ed il suo cronoprogramma saranno articolati nell'ambito della definizione della convenzione con l'Amm.ne Comunale.

6. Il Piano Attuativo, esteso all'intero perimetro del campeggio e delle aree di riserva, dovrà contenere i seguenti elementi:

  • - rappresentazione del patrimonio edilizio esistente, eventuale progetto di ristrutturazione edilizia e/o sostituzione edilizia, firmato da tecnico abilitato;
  • - identificazione delle singole piazzole, delle aree di parcheggio e di ogni percorso sia pedonale che veicolare;
  • - sistema di smaltimento delle acque nere;
  • - reti di adduzione dell'energia elettrica e dell'acqua;
  • - sistema di emungimento dell'acqua potabile;
  • - determinazione dei corridoi biotici esistenti e progetto per quelli da realizzare;
  • - individuazione delle aree di riserva;
  • - analisi dello stato attuale della vegetazione arborea ed arbustiva e piano di gestione decennale firmato da professionista abilitato;
  • - nei casi in cui è presente un accesso al mare: individuazione dell'accesso utilizzato e progetto di ricostituzione e/o mantenimento della parte di duna mobile interessata, firmata da tecnico abilitato ed approvato dall'ente competente in osservanza delle vigenti norme in materia;
  • - descrizione dell'arredo verde del campeggio;
  • - verifica della fattibilità dal punto di vista idraulico e geomorfologico degli interventi di ristrutturazione previsti dal piano;
  • - la cartografia di riferimento dovrà essere elaborata in scala non inferiore ad 1:2000 per quanto riguarda la vegetazione e la geologia, su base topografica in scala 1:500 per tutti gli altri elaborati progettuali.

Il piano attuativo viene attivato attraverso la stipula di apposita convenzione tra titolare del campeggio e Amministrazione Comunale, corredata di atto d'obbligo unilaterale con la quale vengono fissati gli adempimenti e le condizioni di operatività del piano stesso, ivi compresi gli adempimenti inerenti alla attuazione del piano di gestione forestale nonché le cause di rescissione e le eventuali sanzioni conseguenti al mancato adempimento degli obblighi ivi specificati.

Art.98 Aree per attività culturali e/o ricreative all'aperto

1. Negli spazi e piazze pubbliche il Comune può consentire la conduzione di attività culturali e/o ricreative all'aperto gestite da soggetti privati, singoli o associati.

2. A supporto delle attività di cui al comma 1 sono utilizzate le eventuali consistenze legittime esistenti adatte allo scopo, sulle quali sono ammessi interventi urbanistico-edilizi non eccedenti la ristrutturazione edilizia 'R2'. In assenza di edifici o manufatti legittimi esistenti utilizzabili allo scopo possono essere installate nelle aree di cui trattasi strutture in materiali leggeri, facilmente asportabili in caso di cessazione dell'attività, purché con rapporto di copertura (Rc) complessivamente non superiore al 3% dell'area dell'insediamento, e comunque non eccedenti i 40 mq complessivi di superficie coperta (Sc). Nel calcolo del Rc e della Sc massima consentita devono essere comprese le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti di cui si preveda il mantenimento.

3. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima dell'80%.

4. L'efficacia dei titoli abilitativi per la sistemazione delle aree e l'esercizio dell'attività è in ogni caso condizionata:

  • - all'eliminazione di eventuali condizioni di degrado e/o di consistenze edilizie incongrue;
  • - alla contestuale realizzazione di sistemazioni a verde che si rendano eventualmente necessarie per garantire un adeguato inserimento nel contesto di riferimento, facendo ricorso alle specie arboree e arbustive indicate dal Regolamento Edilizio;
  • - alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, a garanzia della completa esecuzione degli interventi di cui sopra, nonché della corretta conduzione dell'attività da parte degli aventi titolo. L'atto d'obbligo garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e l'esecuzione di eventuali operazioni di recupero ambientale.

5. Nelle more dell'insediamento delle attività consentite dal presente articolo, ovvero in caso di cessazione di tali attività (fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 3), nelle aree di cui trattasi si applicano le disposizioni relative ai singoli tessuti, aree o ambiti territoriali individuati negli elaborati cartografici su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000. Sugli eventuali edifici o manufatti legittimi esistenti si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II delle presenti norme in funzione della classificazione ad essi attribuita.

Capo IV Usi e/o attività produttive e/o commerciali

Art.99 Edifici specialistici esistenti a destinazione commerciale

1. Negli elaborati cartografici su base C.T.R. in scala 1:2.000 sono individuati con apposito segno grafico gli edifici a carattere specialistico esistenti nelle aree urbane di cui all'art. 70 prevalentemente o interamente destinati ad attività commerciali.

2. Sugli edifici di cui al presente articolo sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo IV della Parte II sulla base della classificazione ad essi attribuita, nel rispetto delle destinazioni d’uso di cui al successivo comma 5.

3. Fermo restando quanto specificato al comma 2, sono consentiti ampliamenti una tantum pari ad un massimo del 10% della superficie utile lorda (Sul) legittima esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico - realizzabili anche nel quadro di un complessivo intervento di demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia, ovvero di ristrutturazione urbanistica, ove consentito dalle norme di cui al Titolo IV della Parte II. Purché tali ampliamenti una tantum non siano utilizzati per incrementare la superficie di vendita.

4. Gli ampliamenti proposti in forma di addizioni funzionali o volumetriche - come definite dagli artt. 35 e 36 delle presenti norme - sono consentiti solo ove l’intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell’edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento.

5. Fermo restando il mantenimento della destinazione commerciale di cui all'art. 150, comma 1, lett. c) per una quota non inferiore al 70% della superficie utile lorda (sul) di ciascun edificio, è consentito l'inserimento di attività complementari e direzionali

6. Per tali interventi devono essere inoltre assicurate le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione previste dagli artt. per la specifica destinazione d’uso.

7. Mediante Piano Attuativo, è ammesso il riuso del patrimonio edilizio per attività commerciali nel limite del 30% del volume riconvertito in s.u.l. nella misura di 1/3; il rimanente 70%, anch’esso riconvertito in s.u.l. con la medesima modalità, potrà essere destinato a residenza, attività direzionali e private di servizio alla persona, artigianato di servizio in funzione della residenza.

Art.100 Opifici ed impianti esistenti per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli

1. Nel territorio rurale insistono opifici ed impianti di attività produttive direttamente legate alla produzione agricola, condotte da aziende specializzate nel settore.

2. Sugli edifici e/o complessi edilizi siti nelle aree di cui al presente articolo sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo IV della Parte II sulla base della classificazione ad essi attribuita, a condizione che non comportino modifiche della destinazione d'uso.

3. Fermo restando quanto specificato al comma 2, sono consentiti ampliamenti una tantum pari ad un massimo del 10% della Sul legittima esistente o assentita alla data di adozione del Regolamento Urbanistico - realizzabili anche nel quadro di un complessivo intervento di demolizione e ricostruzione o di sostituzione edilizia, ove consentito dalle norme di cui al Titolo IV della Parte II - ma comunque nel rispetto di un'altezza massima (Hmax) di ml 7,50. È permessa un'altezza maggiore solo per attrezzature tecnologiche e per gli speciali impianti necessari all'attività produttiva.

4. Gli ampliamenti proposti in forma di addizioni volumetriche sono consentiti solo ove l'intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio o del complesso edilizio preesistente, e garantisca un corretto inserimento nel contesto rurale di riferimento.

5. Nelle aree di cui trattasi sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli con i relativi uffici, depositi di merci e materiali (esclusivamente al coperto), spazi per portierato e sorveglianza;
  • - commercio al dettaglio di prodotti agricoli tipici, salvo eventuali limiti stabiliti dalla "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V.

6. La realizzazione delle dotazioni di parcheggio a servizio delle attività di cui al presente articolo deve essere particolarmente curata dal punto di vista dell'inserimento nel contesto paesaggistico, evitando rigide strutturazioni e/o geometrizzazioni degli spazi ad esse destinati.

7. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi relativi ad interventi che comportino incrementi di parametri quali la superficie utile lorda (Sul), il volume (V), la superficie utile (Su), il numero delle unità immobiliari, presuppone la sottoscrizione da parte dell'azienda specializzata di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, contenente idonee garanzie circa il mantenimento della destinazione d'uso produttiva esclusivamente finalizzata alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli.

Art.101 Aree per il deposito o l'esposizione di merci e/o materiali all'aperto

1. Nelle aree legittimamente utilizzate quali deposito e/o ad esposizione all'aperto di merci, mezzi e/o materiali ingombranti, (quali a titolo esemplificativo arredi e attrezzature da giardino; materiali edili; manufatti reversibili per agricoltura amatoriale; autoveicoli, motoveicoli, autocaravan, natanti; macchine agricole) sono consentiti gli interventi di cui al successivi commi.

2. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, sulle eventuali consistenze edilizie legittime esistenti nell'area dell'insediamento sono consentite le seguenti categorie di intervento urbanistico edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - ristrutturazione edilizia 'R1' e 'R2';
  • - sostituzione edilizia anche a parità di volume (V), fermo restando il rispetto dei parametri indicati al comma 4.

3. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, a servizio delle attività di cui al presente articolo, è altresì consentita:

  1. a. per attività di deposito e/o esposizione, senza commercializzazione in sito delle merci esposte:
    l'installazione di box e/o tettoie in materiali leggeri facilmente asportabili, con altezza massima (Hmax) di ml 3,50. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti (o ricavate mediante interventi di sostituzione edilizia), l'installazione di tali manufatti deve rispettare un rapporto di copertura (Rc) complessivamente non superiore al 10% dell'area dell'insediamento, e comunque una superficie coperta (Sc) non eccedente i 40 mq complessivi. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 75%;
  2. b. per attività di deposito e/o esposizione con commercializzazione in sito delle merci esposte:
    l'installazione di tettoie e/o strutture in materiali leggeri facilmente asportabili, con altezza massima (Hmax) di ml 4,00. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti (o ricavate mediante interventi di sostituzione edilizia), l'installazione di tali manufatti deve rispettare un rapporto di copertura (Rc) complessivamente non superiore al 25% dell'area dell'insediamento, e comunque una superficie coperta (Sc) non eccedente gli 80 mq complessivi. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 50%.

4. Nelle aree, o porzioni di esse, ricadenti nelle fasce di rispetto previste dal vigente Codice della Strada sono vietati gli interventi di sostituzione edilizia, l'installazione delle consistenze edilizie di cui al comma 3, nonché qualsiasi intervento comportante incremento di volume (V) o di superficie coperta (Sc). In tali fasce sono comunque fatte salve le competenze degli Enti ed organismi preposti in ordine agli usi ed interventi consentiti dal presente articolo.

5. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui ai Titoli II e IV della Parte II e del Titolo III della Parte III - e con esclusivo riferimento alle aree di cui al presente articolo - è consentito previo rilascio di titolo abilitativo il mantenimento di eventuali consistenze edilizie realizzate sulla base di autorizzazioni amministrative a carattere temporaneo rilasciate in data antecedente all'adozione del Regolamento Urbanistico, a condizione che:

  • - l'insediamento venga corredato delle dotazioni di parcheggio previste dagli artt. 11 e 12 per la specifica destinazione d'uso;
  • - siano rispettati i limiti prescritti dal precedente comma 3
  • - per quanto riguarda il rapporto di copertura (Rc), l'altezza massima (Hmax), e la superficie permeabile di pertinenza (Spp);
  • - sia ottemperato a quanto disposto dal successivo comma 6;
  • - sia integralmente corrisposto il contributo per oneri di urbanizzazione (compreso il contributo sul costo di costruzione, se dovuto).

6. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione dell'insediamento e l'esercizio dell'attività è in ogni caso condizionata:

  • - alla realizzazione o all'adeguamento della viabilità di accesso al lotto in relazione alle attività presenti o da insediare. Tale viabilità deve essere debitamente asfaltata o comunque realizzata con tecniche e materiali atti ad evitare il sollevamento delle polveri da parte degli automezzi in transito;
  • - alla contestuale esecuzione - all'interno dell'area dell'insediamento e/o nelle aree immediatamente circostanti - di interventi finalizzati a garantire un adeguato inserimento nel contesto di riferimento, anche mediante sistemazioni a verde finalizzate alla compensazione ambientale e alla mitigazione degli impatti visuali, facendo ricorso alle specie arboree e arbustive indicate dal Regolamento Edilizio. Tali interventi sono oggetto di specifici studi progettuali a cura e spese del privato;
  • - all'installazione di pannellature, o di altri sistemi di pari efficacia, allo scopo di abbattere sensibilmente i livelli di inquinamento acustico per le eventuali abitazioni presenti in loco
  • - alla stipula di un'apposita convenzione registrata e trascritta a garanzia della completa esecuzione degli interventi di inserimento paesaggistico di cui sopra, nonché della corretta conduzione dell'attività da parte di soggetti in possesso di idonei requisiti. La convenzione, registrata e trascritta, garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e l'esecuzione di operazioni di recupero ambientale.

7. Per gli edifici disciplinati da apposita scheda normativa di cui all'elaborato PR_06 sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla medesima scheda.

Art.102 Aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione

1. Nelle aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili legittimamente esistenti fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dal Titolo III della Parte III e dal Titolo II della Parte II, sono ammessi esclusivamente:

  • - il deposito e lo stoccaggio a cielo libero di inerti e materiali edili (fatta eccezione per box prefabbricati e container per attività di cantiere), non a fini di esposizione o di commercializzazione;
  • - la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione.

2. È tassativamente escluso il deposito o lo stoccaggio di tutto ciò che deve essere obbligatoriamente conferito nelle discariche autorizzate allo scopo, nonché di ogni altro tipo di merci, materiali o mezzi.

3. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, a servizio delle attività di cui trattasi è ammessa l'installazione di box e/o tettoie in materiali leggeri facilmente asportabili, con altezza massima di ml 5,00. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti (o ricavate mediante interventi di sostituzione edilizia), l'installazione di tali manufatti deve rispettare un rapporto di copertura (Rc) complessivamente non superiore al 10% dell'area dell'insediamento, e comunque una superficie coperta (Sc) non eccedente i 100 mq complessivi per ciascuna perimetrazione individuata dal Regolamento Urbanistico. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 75%.

4. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, sulle eventuali consistenze edilizie legittime esistenti nell'area dell'insediamento sono consentite le seguenti categorie di intervento urbanistico-edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - ristrutturazione edilizia 'R1' e 'R2';
  • - sostituzione edilizia anche a parità di volume (V), fermo restando il rispetto dei parametri indicati al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle eventuali diverse disposizioni dettate dalle norme di cui al Titolo IV della Parte II sulla base della classificazione attribuita alle consistenze edilizie esistenti.

6. Nelle more della stipula della convenzione di cui al comma 5, sulle consistenze edilizie legittime eventualmente esistenti nelle aree di cui al presente articolo sono comunque consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

7. Nelle aree, o porzioni di esse, ricadenti nelle fasce di rispetto stradale di cui all'art. 110 sono vietati gli interventi di sostituzione edilizia, l'installazione dei box e/o delle tettoie di cui al comma 2, nonché qualsiasi intervento comportante incremento di volume (V) o di superficie coperta (Sc). Sono comunque fatte salve le competenze degli Enti ed organismi preposti. I manufatti esistenti necessari all'attività possono essere mantenuti anche all'interno delle fasce di rispetto stradali di cui all'art. 110.

8. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione dell'insediamento e l'esercizio dell'attività è in ogni caso condizionata:

  • - al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III Parte Terza delle presenti norme;
  • - all'esistenza di viabilità di accesso al lotto idonea per il transito di automezzi pesanti ovvero, in difetto, alla sua realizzazione o adeguamento. Tale viabilità deve essere debitamente asfaltata o comunque realizzata con tecniche e materiali atti ad evitare il sollevamento delle polveri da parte degli automezzi in transito;
  • - alla dimostrazione della piena accessibilità degli eventuali fondi agricoli retrostanti l'area dell'insediamento;
  • - all'esecuzione di adeguati interventi di mitigazione degli impatti ambientali all'interno dell'area dell'insediamento o nelle aree immediatamente circostanti, secondo le specifiche dettate dal Regolamento Edilizio. Tali interventi comprendono l'installazione di pannellature, o di altri sistemi di pari efficacia, allo scopo di abbattere sensibilmente i livelli di inquinamento acustico per le eventuali abitazioni presenti in loco;
  • - alla stipula di un'apposita convenzione a garanzia della completa esecuzione degli interventi di mitigazione di cui sopra nonché della corretta conduzione dell'attività da parte di soggetti in possesso di idonei requisiti. La convenzione garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività, l'integrale rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e l'esecuzione di operazioni di recupero ambientale.

9. È facoltà dei competenti uffici comunali di dettare specifiche prescrizioni atte a garantire che gli interventi da realizzarsi non rechino alterazioni all'ecosistema e che l'attività sia condotta nel rispetto dell'ambiente, in ottemperanza alle vigenti norme in materia.

Art.103 Aree per impianti di autodemolizione

1. Sono aree ove insistono impianti di stoccaggio e trattamento di veicoli a motore, rimorchi e simili legittimamente esistenti.

2. In tali aree è consentita la realizzazione di consistenze edilizie e/o la trasformazione di consistenze legittime esistenti solo per quanto strettamente funzionale all'esercizio delle attività sopra indicate.

3. L'ammissibilità degli interventi è in ogni caso subordinata al nulla-osta degli Enti ed organi competenti. Non sono comunque ammessi incrementi di superficie coperta (Sc) o di altezza massima (Hmax) rispetto ai progetti assentiti dagli Enti ed organi competenti in data antecedente all'adozione del Regolamento Urbanistico. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle eventuali diverse disposizioni dettate dalle norme di cui al Titolo IV della la Parte II sulla base della classificazione attribuita alle consistenze edilizie esistenti.

4. I manufatti esistenti necessari all'attività possono essere mantenuti anche all'interno delle fasce di rispetto stradali di cui all'art. 110.

5. Fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni del Codice Civile in materia di distanze, e fatto salvo quanto stabilito dall'art. 14, non si applicano alle aree di cui trattasi le disposizioni di cui all'art. 15 in materia di distanze minime dei fabbricati dai confini.

6. Nelle aree di cui al presente articolo la realizzazione di volumetrie e manufatti di qualsiasi genere, ovvero la trasformazione di manufatti legittimi esistenti, è subordinata all'assunzione da parte degli aventi titolo di specifici obblighi, registrati e trascritti, a garanzia:

  • - del corretto utilizzo e del mantenimento della destinazione d'uso dell'area, ivi comprese le volumetrie, i manufatti e gli impianti su di essa previsti e/o già esistenti;
  • - della non trasferibilità delle consistenze esistenti e di quelle realizzate a soggetti che svolgano attività diverse da quelle previste dal presente articolo;
  • - della rimozione delle volumetrie esistenti e/o realizzate, nonché delle eventuali opere di bonifica del sito, in caso di cessazione dell'attività.

7. Non è consentita in alcun modo la modifica della destinazione d'uso delle volumetrie, manufatti e impianti realizzati, neanche in assenza di opere edilizie. In caso di esercizio di attività diverse da quelle consentite dal presente articolo, l'intero insediamento sarà considerato come posto in essere in assenza di titolo abilitativo.

8. È facoltà dei competenti uffici comunali di dettare specifiche prescrizioni atte a garantire che l'attività sia condotta nel rispetto dell'ambiente, in ottemperanza alle vigenti norme in materia.

Art.103bis Aree per attività estrattive

Il Regolamento Urbanistico, nel recepire gli nelementi conoscitivi relativi alle risorse estrattive e ai giacimenti e delle prescrizioni localizzative del PAERP, che costituiscono anche aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale, individua i seguenti siti di cava, ai sensi dell’art. 4 del DPGRT n.10/R del 2007, delimitati nella carta GEO_ 01b:

  • - Roselle
  • - Casalecci

Le specifiche Norme Tecniche per le attività estrattive sono riportate nell’elaborato GEO_05

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13