Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.9 Parametri urbanistici ed edilizi

1. Ai fini dell'attuazione del Regolamento Urbanistico, si rinvia ai parametri urbanistici ed edilizi di cui alla regolamentazione regionale. Di seguito sono elencati i parametri urbanistici ed edilizi maggiormente ricorrenti nelle presenti norme:

St = Superficie territoriale (mq)
Sf = Superficie fondiaria (mq)
È la superficie edificabile che comprende il sedime degli edifici e le aree di pertinenza degli stessi. Essa è costituita dalla parte residua della superficie territoriale (St), una volta detratte le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria, le aree di proprietà pubblica, nonché quelle assoggettate ad uso pubblico.
It = Indice di fabbricabilità territoriale (mq/mqo mc/mq)
È la superficie utile lorda (Sul) - ovvero il volume (V), nei casi specificamente indicati - realizzabile per ogni mq di superficie territoriale (St) interessata dall'intervento.
If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mq/mqo mc/mq)
È la superficie utile lorda (Sul) - ovvero il volume (V), nei casi specificamente indicati - realizzabile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf) interessata dall'intervento.
Sul = Superficie utile lorda (mq)
Su = Superficie utile (mq)
Sua = Superficie utile abitabile (mq)
Snr = Superficie non residenziale (mq)
Sc = Superficie coperta (mq)
Sv = Superficie di vendita (mq)
SAU = Superficie agraria utilizzabile (mq)
Rc = Rapporto di copertura (%)
Ros = Rapporto di occupazione del sottosuolo (%)
Hmax = Altezza massima dei fabbricati (ml)
V = Volume (mc)
Vv = Volume virtuale (mc)
Spp = Superficie permeabile di pertinenza (mq)

Art.10 Tolleranze di costruzione

1. Nell'esecuzione di opere ed interventi urbanistico-edilizi di qualsiasi tipo sono ammesse, ai fini delle varianti sostanziali, le tolleranze di cui alla legislazione regionale.

Art.11 Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  1. a. nuova edificazione;
  2. b. ristrutturazione urbanistica;
  3. c. sostituzione edilizia;
  4. d. ampliamenti volumetrici di edifici esistenti comportanti incremento di superficie utile lorda (Sul), ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3.

2. Per gli interventi di parziale sostituzione edilizia (lett. c) e per gli ampliamenti volumetrici (lett. d) deve essere comunque verificato, con riferimento alla porzione residua dell'immobile, il rispetto delle dotazioni di parcheggio dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario.

3. Per gli edifici residenziali, qualora gli interventi di cui alla lett. d) del comma 2 dovessero consistere nella realizzazione di un locale accessorio o nell'ampliamento di un vano esistente è consentita la monetizzazione delle quote di parcheggio di cui al presente articolo.

4. All'interno dei tessuti insediativi prevalentemente produttivi di cui al Titolo III Capo III della Parte II, nel rispetto di quanto ivi specificato negli articoli riferiti alle diverse tipologie di tessuti, il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è altresì prescritto anche in relazione ad interventi quali:

  1. a. demolizione e ricostruzione (parziale o totale) delle consistenze edilizie esistenti;
  2. b. incremento del numero di unità immobiliari;
  3. c. ristrutturazione edilizia con realizzazione di superficie utile lorda (Sul) aggiuntiva;

5. Nelle aree diverse dai tessuti insediativi prevalentemente produttivi di cui sopra non è prescritto il reperimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale negli interventi di frazionamento immobiliare, ovvero per nuove attività o usi derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di edifici esistenti, fatta comunque eccezione per le verifiche prescritte dalle singole norme relative agli ambiti di programmazione delle funzioni e/o alle aree strategiche di riassetto e/o integrazione funzionale individuate dalla "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme.

6. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale sono differenziate in funzione delle diverse destinazioni d'uso nel modo seguente:

  1. a. residenza: 1 mq di parcheggio ogni 3 mq di superficie utile lorda (Sul), garantendo comunque almeno 1 posto auto effettivo per ogni unità immobiliare. All'interno del 'tessuto storico' di cui all'art. 72 delle presenti norme si applicano i minimi di legge;
  2. b. attività industriali e artigianali: 0,80 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie utile lorda (Sul);
  3. c. commercio al dettaglio (ivi comprese le attività ad esso assimilate ai sensi della "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni") e pubblici esercizi: 1 mq di parcheggio per ogni 10 mc di volume virtuale (Vv), come definito dall'art. 9 delle presenti norme. La superficie così ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Per le destinazioni di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui all'art.12 ;
  4. d. commercio all'ingrosso: 1 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie utile lorda (Sul). La superficie così ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci.
  5. e. attività direzionali: 1 mq di parcheggio ogni 2,50 mq di superficie utile lorda (Sul). All'interno dei 'tessuti antichi e dei 'tessuti storici' di cui agli artt.71 e 72 delle presenti norme si applicano i minimi di legge;
  6. f. attività turistico-ricettive: 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di superficie utile lorda (Sul), garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera. Ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico-ricettiva, esso viene equiparato ai pubblici esercizi ai fini delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione.

7. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale non può essere inferiore ad un posto auto effettivo ogni 20 mq di superficie di parcheggio.

8. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale su aree pubbliche o ad uso pubblico.

9. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.

10. In tutti i parcheggi di pertinenza di strutture commerciali, nonché delle attività ad esse assimilate ai sensi dell'art. 12 comma 2, devono essere previsti appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette. Tali spazi sono dimensionati sulla base dei seguenti parametri:

  • - esercizi di vicinato: almeno 1 posto bicicletta ogni posto auto per sosta stanziale;
  • - medie strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 4 posti auto per sosta stanziale;
  • - grandi strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 50 posti auto per sosta stanziale.

11. Per le altre destinazioni d'uso gli spazi per la sosta delle biciclette sono dimensionati nella misura di 1 posto bicicletta ogni 4 posti auto per sosta stanziale.

12. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq di superficie netta dei posti auto, al netto degli spazi di accesso e manovra.
Tale disposizione non è comunque prescrittiva:

  • - per le aree a parcheggio di pertinenza di edifici residenziali;
  • - per le aree a parcheggio da realizzarsi nelle aree di trasformazione, nelle aree di recupero, nelle aree di ripristino ambientale e nelle aree di riqualificazione di cui agli artt. 104, 105, 106 e 107. In tali aree la dotazione di alberature di alto fusto è definita in sede di elaborazione del Piano Attuativo o del Progetto Unitario convenzionato.

13. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate le specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale. Nel caso di parcheggi soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

Art.12 Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è prescritto in tutto il territorio comunale per gli esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso derivanti dai seguenti interventi:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - sostituzione edilizia.

2. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è altresì prescritto in caso di:

  • - mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale;
  • - ampliamento della superficie di vendita (Sv) di esercizi commerciali esistenti.

3. Ai fini del reperimento delle dotazioni di parcheggio di cui al presente articolo sono assimilati agli esercizi commerciali al dettaglio:

  • - i pubblici esercizi,
  • - le attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona,

4. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione - da intendersi aggiuntive rispetto a quelle relative alla sosta stanziale di cui all'art.11 - sono definite dalla "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia, ed in funzione:

  • - delle varie tipologie di esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture di vendita);
  • - della superficie di vendita (Sv).

5. In caso di decadenza della "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" per avvenuto decorso dei termini stabiliti dalle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio, le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione sono calcolate facendo diretto riferimento alle vigenti norme regionali in materia di programmazione urbanistica del commercio in sede fissa.

6. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio.

7. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione su aree pubbliche o ad uso pubblico.

8. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.

9. Nei parcheggi di pertinenza di strutture commerciali, nonché delle attività ad esse assimilate ai sensi del precedente comma 2, devono essere previsti appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette. Tali spazi sono dimensionati sulla base dei seguenti parametri:

  • - esercizi di vicinato: almeno 1 posto bicicletta ogni posto auto per sosta di relazione;
  • - medie strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 4 posti auto per sosta di relazione;
  • - grandi strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 20 posti auto per sosta di relazione.

10. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq di parcheggio. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate le specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal Regolamento Edilizio. Nel caso di parcheggi soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

Art.13 Contenimento dell'impermeabilizzazione superficiale e smaltimento delle acque meteoriche

1. Le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti ad interventi urbanistico-edilizi comportanti la realizzazione di nuovi edifici (compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, etc.), ad ampliamenti volumetrici di edifici esistenti con incremento di superficie coperta (Sc), ovvero derivanti dalla realizzazione di piazzali e parcheggi ad uso privato, sistemazioni esterne e loro modifiche, devono essere compensate mediante:

  • - il mantenimento di un quantitativo minimo del 25% di superficie permeabile di pertinenza (Spp), come definita dall'art. 9 (parametri urbanistico - edilizi) nell'ambito urbano;
  • - il mantenimento di un quantitativo minimo del 50% di superficie permeabile di pertinenza (spp), come definita dall'art. 9 - parametri urbanistico-edilizi, nel contesto rurale;
  • - modalità costruttive e materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi di tipologia idonea a consentire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
  • - opere di autocontenimento, quando non sia verificata l'efficienza delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall'intervento.

2. I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

3. Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua superficiali deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, a condizione che non si determinino danni conseguenti a ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

Art.14 Distanze minime tra fabbricati

1. Per distanza tra fabbricati si intende la misura intercorrente fra il punto più avanzato delle pareti di entrambi gli edifici, compresi i corpi aggettanti di ogni genere, con esclusione di pensiline, tettoie, terrazze scoperte, gronde e simili. Ai fini del calcolo della distanza non si considerano le logge escluse dal calcolo della Sul ai sensi dell'art. 9.

2. A tutela di un equilibrato assetto degli insediamenti e della salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, nonché ad integrazione delle disposizioni del Codice Civile, negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, negli ampliamenti di fabbricati esistenti, nonché negli interventi urbanistico-edilizi comunque modificativi della sagoma esistente, deve essere rispettata tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche non finestrate, la distanza minima assoluta di ml 10,00.

3. Non sono considerate "pareti finestrate" le pareti con sole "luci", come definite dal Codice Civile.

4. Non sono da considerare, ai fini della valutazione delle distanze minime tra fabbricati le pareti ventilate, le strutture esterne di rivestimento, ed gli altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica, purché con aggetto non superiore a cm 30 rispetto all'involucro del fabbricato.

6. Deve in ogni caso essere garantita la salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, ivi compresi quelli legittimamente insediati negli edifici esistenti.

7. Sono comunque fatte salve, in tutto il territorio comunale, le distanze tra edifici legittimi esistenti, anche se inferiori a quelle disposte dal presente articolo. È inoltre consentita l'edificazione in aderenza, nel rispetto delle distanze tra pareti finestrate di cui ai precedenti commi.

Art.15 Distanze minime dei fabbricati dai confini

1. Per distanza dai confini si intende la misura intercorrente fra le pareti del fabbricato, compresi i corpi aggettanti di ogni genere e gli elementi inclusi nel calcolo della sul di cui all'art. 9 delle presenti norme - con esclusione di pensiline, tettoie, terrazze scoperte, gronde e simili - ed il confine del lotto di pertinenza, ortogonalmente a quest'ultimo. Ai fini del calcolo della distanza non si considerano le logge escluse dal calcolo della Sul ai sensi dell'art. 9.

2. Nelle aree di trasformazione TR e TRpr, nel caso di interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, negli ampliamenti di fabbricati esistenti, e negli interventi edilizi comunque modificativi della sagoma esistente, è prescritto, a tutela di un equilibrato assetto dei nuovi insediamenti, il rispetto della distanza minima di ml 5,00 dai confini del lotto di pertinenza, fatte salve comunque le deroghe di cui all’art. 140 della LRT 65/2014.

3. Sono ammesse distanze dai confini del lotto di pertinenza inferiori a quelle indicate al precedente comma 2 nei seguenti casi:

  • - all'interno del "tessuto antico", del "tessuto storico", del "tessuto storico unitario", del "tessuto consolidato" purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o testimoniale;
  • - all'interno del tessuto produttivo, così come disciplinato all’art. 78;
  • - negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, o di sostituzione edilizia, per i quali risulti opportuno l'adeguamento agli allineamenti sul fronte strada dettati dagli edifici adiacenti e/o purché sia garantito il rispetto della distanza minima di mt. 10,00 tra pareti finestrate antistanti;
  • - nelle parti degli insediamenti diverse dal "tessuto antico", dal "tessuto storico", dal "tessuto storico unitario", purché tra i confinanti sia sottoscritta una apposita convenzione per atto pubblico;
  • - nel caso di costruzione in aderenza ad un edificio esistente e nei casi ammessi dal Codice Civile con pareti frontistanti entrambe non finestrate.

4. Non sono da considerare ai fini delle distanze minime dai confini del lotto di proprietà:

  • - le costruzioni con altezza massima (Hmax) non superiore a ml 2,40 destinate ad usi accessori (garages, centrali termiche, etc.);
  • - pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico - architettonica, purché con aggetto non superiore a cm 30 rispetto all'involucro del fabbricato e a condizione che non riducano significativamente la fruibilità del resede di pertinenza;
  • - le rampe carrabili necessarie per accedere ad eventuali parcheggi pertinenziali collocati sulle coperture degli edifici o comunque su solai posti a quota sopraelevata rispetto al piano di campagna.

5. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, eventuali allineamenti obbligatori prescritti dagli elaborati PR_02 e PR_03.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13