Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.5 Valutazione del regolamento

1. Le valutazioni hanno la funzione di assicurare la rispondenza della pianificazione (dei suoi obiettivi, delle sue strategie e delle sue politiche-azioni) agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell'ambiente, della salute umana e del sistema socio-economico.

2. Tra i vantaggi derivanti dal processo di valutazione vi è, oltre a quello di rendere più efficiente la pianificazione, il contributo che essa dà all'acquisizione delle informazioni necessarie a rendere più sicuri gli investimenti futuri.

3. Le valutazioni cui sottoporre gli strumenti di pianificazione o gli atti di governo del territorio, si suddividono in:

  • - valutazione integrata degli effetti, in conformità della L.R. 1/05 e del Regolamento 4/R/2007, che verifica in maniera integrata gli aspetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana;
  • - valutazione ambientale strategica (V.A.S.), in conformità del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 10/10, particolarmente orientata verso il profilo della verifica degli aspetti eminentemente ambientali.

4. Al fine di garantire gli obiettivi di cui al comma 1, costituiscono allegati al Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto la valutazione ambientale strategica ed integrata effettuate in coerenza delle norme sopra richiamate; le valutazioni, le indicazioni e le prescrizioni in esse contenuti, ancorché non espressamente richiamati nelle presenti norme, sono parte integrante del Regolamento e costituiscono elementi condizionanti le attività di trasformazione individuate dalle schede norma.

Art.6 Valutazione integrata degli effetti ambientali delle trasformazioni e Valutazione Ambientale Strategica

1. Il processo di valutazione integrata si svolge attraverso le fasi iniziale ed intermedia e comprende:

  1. a. la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione procedente e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa ;
  2. b. il monitoraggio degli effetti attraverso l'utilizzo di indicatori predeterminati;
  3. c. la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/CE ove prevista;
  4. d. gli adempimenti riferiti alle valutazioni in merito ai siti di interesse comunitario o regionali, ove previsti.

2. La valutazione strategica ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

3. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ed è obbligatoria se definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità a V.I.A., di cui agli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero se possono determinare possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come di importanza comunitaria o regionale e per i quali è inoltre necessaria una valutazione di incidenza.

4. Per i piani e i programmi così come definiti al precedente comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori ai medesimi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente, così come individuata ai sensi dell'art.12 ex L.R. 17 febbraio 2010 nº10, valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente secondo le modalità individuate dalla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 22 della legge sopra richiamata. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5 comma 4 della medesima legge.

5. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di V.I.A., la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

Art.7 Monitoraggio degli effetti

1. Il monitoraggio degli effetti è finalizzato alla gestione dell'atto di governo del territorio e alla valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni programmate nonché alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

2. Per l'attività di monitoraggio saranno individuati gli indicatori, scelti tra quelli già individuati dal documento di valutazione integrata allegato al Regolamento dando priorità a quelli la cui competenza ricade direttamente nell'ambito dell'Amministrazione Comunale. Il Responsabile del Procedimento delle attività di trasformazione, potrà, in funzione della complessità o articolazione dell'intervento, definire altri indicatori e forme di monitoraggio anche attuando specifici accordi con altre Autorità o Soggetti competenti in materia Ambientale al fine del rilevamento e della gestione dei dati acquisiti. Per gli atti diversi dal Regolamento, potranno essere individuati altri indicatori di monitoraggio calibrati sull'effettiva consistenza e dimensionamento delle trasformazioni previste.

3. L'amministrazione Comunale attuerà forme di coordinamento per il rilevamento, il trattamento e la gestione dei dati rilevati, al fine di evitare la duplicazione delle indagini e dei monitoraggi ed al fine di favorire l'accesso e la divulgazione.

Art.8 Integrazione tra le procedure

1. Obiettivo prioritario del processo è il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti di valutazione al fine di evitare duplicazioni e reiterazioni dei processi valutativi. In questo senso possono quindi essere utilizzati, se pertinenti, valutazioni ed approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisiti in attuazione di altre disposizioni normative.

2. In conformità del D.P.G.R.T. 9 febbraio 2007 (Regolamento 4/R) e della L.R. 10/10, la valutazione ambientale strategica e la valutazione d'incidenza, ove previste, si svolgono in maniera coordinata all'interno del processo di valutazione integrata e costituiscono parte integrante del procedimento di approvazione.

3. Per quanto non espressamente richiamato dall'articolato del presente Capo III, vige comunque il dispositivo coordinato e combinato di cui alle norme richiamate al precedente art. 5 comma 3, nonché la disciplina ed i regolamenti attuativi ivi previsti.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13