Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.173 Aree interessate dalle previsioni del "Piano comunale di protezione civile"

1. L'area interessata dalle previsioni del vigente "Piano comunale di protezione civile" recepite dal Regolamento Urbanistico è individuata con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000. Tale area deve essere mantenuta permanentemente in condizioni idonee a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze organizzative delle unità di intervento ed ai provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l'assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.

2. Salvo diverse disposizioni del piano di cui al comma 1, nelle aree di cui trattasi possono essere esercitate tutte le attività consentite dal presente Regolamento Urbanistico, a condizione che non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  • - realizzazione di consistenze edilizie;
  • - installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - altre modifiche o trasformazioni in genere che comunque rechino pregiudizio o riducano l'efficacia delle previsioni contenute nel vigente "Piano comunale di protezione civile".

Art.174 Barriere architettoniche

1. Al Regolamento Urbanistico è allegata la Relazione sulla rilevazione e classificazione delle barriere architettoniche ancora presenti negli edifici e spazi pubblici e sugli adeguamenti tecnici delle strutture pubbliche, elaborato QC_08 contenente il censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano.

2. Il censimento comprende l'analisi degli edifici pubblici classificati in base alla loro funzione con relative caratteristiche, quali funzione principale, destinazione d'uso, titolo di godimento ed una planimetria in scala 1:5.000 con l'individuazione delle zone della città da rendere accessibili attraverso la realizzazione di rampe dotate di pavimentazioni loges.

3. Il censimento dovrà essere aggiornato ed eventualmente integrato sulla base degli interventi attuati e della realizzazione di nuove strutture di uso pubblico e di spazi comuni.

4. I tempi e le modalità di attuazione degli interventi saranno definiti nell'ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche.

5. Gli elaborati di cui al QC_08 costituiscono la disciplina per il superamento delle barriere architettoniche.

Art.175 Installazione di strutture per lo spettacolo viaggiante

1. L'installazione di circhi equestri e/o di strutture per spettacoli viaggianti e attività di divertimento e simili è consentita, nel rispetto delle vigenti norme in materia, esclusivamente su aree di proprietà comunale, ricadenti nelle aree per servizi pubblici e di interesse comune di cui all'art. 88 delle presenti norme.

2. La localizzazione delle suddette installazioni non deve risultare in contrasto con le norme regolamentari comunali, nonché con le specifiche disposizioni contenute nel vigente "Piano comunale di classificazione acustica".

3. L'Amm./ne Comunale può comunque negare l'autorizzazione all'installazione ove l'area prescelta non sia dotata di idonea accessibilità veicolare e/o di adeguati spazi di parcheggio in loco o nelle immediate vicinanze.

4. L'installazione non può protrarsi oltre il termine temporale assegnato dall'Amm./ne Comunale per lo svolgimento delle manifestazioni.

Art.176 Attività e forme di utilizzazione in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal Regolamento Urbanistico

1. Fatte salve diverse disposizioni eventualmente dettate dalle presenti Norme per l'Attuazione (ivi comprese le 'schede normative e di indirizzo progettuale' di cui all'Allegato PR_06), gli edifici, le unità immobiliari e/o le aree legittimamente adibite all'esercizio di attività, o a forme di utilizzazione, che risultino in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal presente Regolamento Urbanistico, possono essere oggetto fino alla ristrutturazione edilizia R1 senza cambio di destinazione d'uso, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

2. Le limitazioni di cui al precedente comma 1 si applicano a tutti gli interventi che non comportino la contestuale modifica della destinazione d'uso in adeguamento a quelle previste dal Regolamento Urbanistico.

3. In caso di decadenza della "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" per avvenuto decorso dei termini stabiliti dalle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 comma 2.

Art.177 Osservatorio dell'attività urbanistico edilizia

1. L'Amministrazione Comunale, in seguito all'approvazione del R.U., può istituire una commissione composta dai rappresentanti dei settori dell'Amministrazione stessa attinenti a Urbanistica, Lavori Pubblici, Agricoltura e Ambiente, unitamente a esponenti degli organismi rappresentativi delle categorie imprenditoriali e professionali attive nelle trasformazioni urbanistiche, nonché dell'associazionismo in ambito ambientalista, culturale, sociale, al fine di valutare l'andamento delle trasformazioni medesime, anche in rapporto alla domanda, con particolare riferimento all'edilizia residenziale e alle quote di edilizia residenziale sociale nelle forme previste.

La Commissione svolge la funzione di osservatorio sulle trasformazioni urbanistiche e redige periodicamente un Rapporto, che trasmette all'Amministrazione stessa e per conoscenza alla Provincia e alla Regione. L'adozione di eventuali varianti al R.U. dovrà fare riferimento ai contenuti del Rapporto.

La Commissione inoltre, su richiesta della Giunta municipale, propone alla Giunta stessa:

  • - l'articolazione delle quote di edilizia residenziale sociale da realizzarsi nelle aree messe a disposizione degli operatori pubblici e privati dall'Amministrazione Comunale;
  • - i contenuti della Convenzione di cui all'art. 24 comma 5.

Art.178 Edifici non schedati - proposta di classificazione

1. Il proprietario di edifici legittimi esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico che non risultano censiti all'interno della schede del patrimonio edilizio esistente di cui all'elaborato PR_05 ai sensi dell'art. 81 delle presenti norme, può, in sede di osservazioni al regolamento urbanistico adottato, produrre una scheda conforme a quella tipo allegata all'elaborato "Relazione PR_08" contenente una proposta di classificazione dell'edificio, che potrà essere valutata in sede di approvazione del R.U..

Art.179 Monitoraggio

1. Il Comune, mediante le proprie strutture tecniche e con l'ausilio dell'Osservatorio di cui all'art. 177, provvede al monitoraggio del Regolamento Urbanistico al fine di:

  • - verificare lo stato della progettazione ed attuazione degli interventi pubblici e privati negli ambiti strategici di trasformazione, recupero, riqualificazione e ripristino comunque denominati;
  • - programmare e selezionare gli interventi pubblici nel tempo e precisare le risorse economiche per la relativa realizzazione;
  • - redigere il bilancio degli interventi realizzati in relazione al dimensionamento previsto;
  • - aggiornare, con le modalità di cui all'art. 2, comma 12, il quadro conoscitivo in relazione alle modifiche intervenute.
Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13