Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Capo I Disposizioni generali

Art.121 Le articolazioni del territorio aperto

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il territorio aperto in coerenza con la L.R. 1/2005.

2. Esso si articola in:

  1. a. territorio rurale suddiviso in;
    • - aree a esclusiva funzione agricola
    • - aree a prevalente funzione agricola
  2. b. territorio complementare.

Art.122 Il territorio rurale

1. Per territorio rurale si intende la porzione di territorio aperto effettivamente utilizzata da usi colturali (ad eccezione di cave, riserve ecc.) ai sensi dell'art.5 del P.T.C.P., così come individuato dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico. Esso è caratterizzato dalla presenza prevalente delle attività agricole e forestali, nonché dalle attività connesse e/o integrate all'agricoltura.

2. Il territorio rurale è costituito dalle "aree a prevalente funzione agricola" e dalle "aree ad esclusiva funzione agricola" costituenti ambito di applicazione delle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale.

3. Le norme relative al territorio rurale si applicano anche alla porzione di Area Contigua del Parco Regionale della Maremma, in ottemperanza quanto disposto dalle direttive del Piano del Parco Regionale, ad eccezione dei territori riconosciuti quali territorio complementare.

4. Il territorio rurale nella sua attuale configurazione paesaggistica è la risultante delle relazioni plurisecolari tra uomo e ambiente naturale, in cui le modificazioni indotte dall'attività antropica hanno inciso profondamente sugli assetti ecologici e sul tessuto socio-culturale. Il territorio rurale è luogo di vita e di lavoro di particolare qualità formale e si caratterizza per una continua dinamicità, in dipendenza delle mutate esigenze economiche, culturali, ecologiche delle comunità insediate nonché a seguito di modificazioni indotte dagli eventi naturali. Nel territorio rurale sono assicurati il presidio, la manutenzione e l'integrità fisica dei suoli, il risanamento idrogeologico, l'intercettazione e il convogliamento delle acque di pioggia, la funzionalità del reticolo idrografico superficiale. Al suo interno sono conservati e relazionati, attraverso reti di connessione ecologica, i principali elementi di naturalità presenti (aree boscate, fiumi, corsi d'acqua minori).

5. Gli usi, le attività e le trasformazioni territoriali concorrono alla tutela attiva, al recupero e alla valorizzazione delle risorse naturali ed essenziali del territorio, con particolare riferimento alle invarianti strutturali presenti e ai caratteri paesaggistici identificativi dei luoghi.

6. Le attività consentite, che non devono comportare emissioni in atmosfera inquinanti e/o climalteranti, né produrre inquinamento acustico, luminoso o visuale, perseguono la qualità ambientale e paesaggistica e, congiuntamente, la valorizzazione funzionale, sociale ed economica del territorio.

6.bis Per quanto concerne la regolamentazione dello sfruttamento delle acque sotterrenee, si rimanda a quanto disciplinato nelle norme per la tutela dell'integrità fisica del territorio, di cui all'elaborato GEO_05.

7. Sono pertanto consentite tutte le attività finalizzate a:

  • - coltivazione dei terreni,
  • - selvicoltura
  • - allevamento di bovini,ovini, equini, animali da cortile.

8. Sono altresì ammesse, con le specificazioni e le limitazioni di cui alle presenti norme le attività connesse ed integrative all'agricoltura, tra le quali:

  • - agriturismo
  • - trasformazione dei prodotti agricoli a prevalente provenienza aziendale (cantine, frantoi e simili);
  • - lavorazione, promozione e degustazione di prodotti agricoli aziendali;
  • - vendita diretta di prodotti agricoli a prevalente provenienza aziendale;
  • - attività faunistico-venatorie;
  • - servizi di supporto all'agricoltura;
  • - attività cinotecniche;
  • - produzione di energie rinnovabili;
  • - attività equestri a carattere non agonistico
  • - attività commerciali di prodotti locali e tradizionali
  • - attività di produzioni artigianali tradizionali
  • - attività inerenti il turismo rurale.

9. L'Amministrazione Comunale di Grosseto, tramite i propri strumenti di governo, sostiene le attività agricole purchè coerenti con le pratiche della gestione sostenibile delle risorse, nella consapevolezza che solo la presenza attiva dell'uomo su un territorio di secolare antropizzazione possa garantirne l'integrità fisica, la tutela delle risorse naturali e storico-culturali, la valorizzazione e l'evoluzione coerente del paesaggio, il benessere sociale ed economico della comunità che ivi opera e vive.

10. Ai fini di tutela e valorizzazione degli insediamenti, il RU, nei 'Territori di Bonifica' (di cui alla Carta Geomorfologica) non ammette la realizzazione di locali seminterrati ed interrati ad uso abitativo o locali accessori alla residenza, con esclusione di autorimesse pertinenziali e impianti tecnologici; prescrive di realizzare il piano di calpestio di nuovi manufatti a 30 cm dal piano di campagna circostante, salvo diversa prescrizione, derivante da eventuali e puntuali studi idraulici allegati alle pratiche edilizie, che potrà determinare un valore superiore.

Art.123 Aree ad esclusiva funzione agricola

1. Sono identificate come "aree ad esclusiva funzione agricola" le parti di territorio in cui le effettive vocazioni agronomiche e le condizioni ambientali appaiono strettamente connesse con la connotazione paesaggistica, storico-culturale ed economica locale. Sono le aree in cui si praticano le colture di maggiore eccellenza e che conferiscono la migliore visibilità al territorio grossetano e dove l'organizzazione aziendale è più consolidata. Sono altresì le aree a cui l'Amministrazione Comunale riconosce un ruolo primario per la tutela delle attività agricole, zootecniche e forestali, per le quali promuove interventi ed iniziative atte alla valorizzazione della redditività anche al fine della conservazione della maglia poderale originaria tramite la permanenza della figura imprenditoriale propriamente detta sui fondi agricoli. Sono le aree in cui si sviluppa la D.O.C. Morellino, in cui è consolidata la coltivazione del riso, in cui carni e formaggi di produzione locale denotano qualità superiore.

2. In queste aree saranno promosse tutte le iniziative atte a incrementare la cooperazione fra aziende, anche con l'edificazione di strutture finalizzate alla gestione, alla trasformazione, alla commercializzazione di prodotti; saranno sviluppati i progetti di filiera corta, anche tramite l'organizzazione produttiva in cooperazione; saranno promosse le attività zootecniche in particolare a stabulazione libera, anche come importante pratica per la gestione di aree collinari e sub-collinari di grande impatto paesaggistico che rischiano il degrado e la perdita della propria connotazione formale e storica.

3. Le aree ad esclusiva funzione agricola sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000.

4. Fatte salve le limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme di Piano Strutturale e P.T.C.P. e ferme restando le disposizioni contenute nelle presenti norme, nelle aree a esclusiva funzione agricola sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - agricoltura, a carattere produttivo;
  • - agricoltura orientata alla salvaguardia delle varietà colturali e delle forme di coltivazione tradizionali;
  • - attività zootecniche;
  • - cinotecnica secondo quanto meglio precisato nell'art. 146;
  • - acquacoltura ed allevamenti minori;
  • - selvicoltura e raccolta prodotti del bosco;
  • - attività faunistico-venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • - produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili nei limiti previsti dagli artt. 117 e 118;
  • - produzione di energia da impianti fotovoltaici nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 117 e 118 delle presenti norme;
  • - abitazione (agricola e non);
  • - agriturismo;
  • - motorietà e attività per il tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed agroalimentari esistenti;
  • - ospitalità alberghiera con esclusione della tipologia RTA (fatte salve le rta esistenti o in fase di realizzazione alla data di adozione del RU), attività di ristorazione in edifici non agricoli e/o deruralizzati;
  • - attività complementari, purché coerenti e compatibili con i caratteri insediativi e i valori paesaggistici del territorio rurale, fermo restando comunque il rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni fissate dalle disposizioni che regolano i singoli ambiti territoriali;
  • - attività pubbliche o di interesse pubblico, ivi comprese le attività sociali, culturali, formative e ricreative, purchè compatibili con la funzione agraria dell'ambito interessato.

4.bis Le attività integrative e le relative opere possono essere esercitate e realizzate esclusivamente mediante il riuso del patrimonio edilizio esistente.

5. Gli edifici e/o manufatti legittimi che alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino in contrasto con le destinazioni d'uso di cui sopra, nel caso di persistenza della propria funzione, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

6. Sono altresì consentiti:

  • - gli usi specialistici elencati negli articoli delle norme di Piano strutturale che disciplinano le singole sub-unità di paesaggio;
  • - la realizzazione di spazi a parcheggio a servizio delle attività ammesse;
  • - le realizzazione di strutture finalizzate alla trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici attuate da aggregazioni riconosciute di produttori locali ovvero realizzate come joint-venture con partner industriali e/o commerciali;
  • - la realizzazione di impianti e strutture finalizzati alla sperimentazione di tecniche agricole e zootecniche d'avanguardia, attuate in collaborazione con Enti di ricerca locali o internazionali;
  • - reti ed impianti tecnologici, nel rispetto dei criteri di compatibilità paesaggistica e ambientale, e ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle presenti norme.

7. La realizzazione di laghetti per l'irrigazione aventi una capacità correlata all'effettivo e dimostrato consumo, mediante relazione agronomica, derivante dall'ordinamento colturale dell'azienda e comunque non superiore a 3.000 mc a condizione che siano resi disponibili per l'approvvigionamento antincendio da parte delle squadre AIB. Tali piccoli invasi dovranno essere realizzati in aree pianeggianti, solo con operazioni di scavo e riporto a tenuta delle sponde per 2 metri di altezza massima; non sarà consentito lo sbarramento di torrenti o di fossi con circolazione idraulica a carattere permanente né la trivellazione di pozzi. La sistemazione spondale con vegetazione igrofila dovrà pertanto tenere conto delle destinazioni aggiuntive.

8. Il sistema di relazioni costituito dai percorsi, siano essi pedonali, ciclabili o ippovie, deve essere alternativo a quello della circolazione automobilistica e avere, quindi, spazi, direzioni, velocità e scenari autonomi.

9. In generale, dovrà essere privilegiata la sentieristica già esistente: strade vicinali, soggette a pubblico transito, doganiere, strade e piste forestali, tratturi, percorsi di accesso a edifici. Nuovi tracciati potranno essere realizzati solo in carenza di sentieri esistenti con un progetto apposito nel rispetto della vegetazione esistente e della morfologia dei luoghi.

10. Ai sensi dell'art. 31 del P.S. sono soggette alla disciplina delle aree ad esclusiva funzione agricola le seguenti sub-unità di paesaggio, delle quali è riportata la classificazione specifica di cui all'art. 22 del P.T.C.P.:

  • - C2.2.1 - La costa paludosa e pineta (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE C DEL PTC
  • - C2.2.2 - La costa di Prile bonificata (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE D DEL PTC
  • - C2.2.3 - La costa di Prile coltivata (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE C DEL PTC
  • - C2.3 - La Costa della "Città" (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE B DEL PTC
  • - C2.4.1 - Bocca d'Ombrone costa nord (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE C DEL PTC
  • - C2.4.2 - Bocca d'Ombrone costa sud (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE C DEL PTC
  • - C2.4.3. - Bocca d'Ombrone, Area di Pertinenza del fiume (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.1.1 - La conca di Lattaia-Madonnino. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.2.1 - La Bonifica Grossetana (Area ad esclusiva funzione agricola). CLASSE D DEL PTC
  • - Pi2.2.2 - La Bonifica degli ex Paduli Alti (Area ad esclusiva funzione agricola). CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.2.3 - La Fascia Costiera Coltivata (Area a prevalente funzione agricola dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.2.4 - L'area golenale dell'Ombrone nella pianura bonificata. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.3.1 - La pianura insediata asciutta. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.3.2 - La pianura bonificata insediata (ex paduli alti). CLASSE D DEL PTC
  • - Pi2.3.3 - La pianura in sinistra dell'Ombrone (ex padule di Alberese). CLASSE D DEL PTC
  • - Pi2.3.4 - I terrazzi di Rispescia.CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.3.5 - La golena dell'Ombrone. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.3.6 - La pianura insediata di Braccagni. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.3.7 - Le alluvioni del torrente Bottegone e la pianura del canale destro Ombrone. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi.2.5.1 - La pianura alta e terrazzata dell'Uccellina. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.5.2 - La pianura bonificata dell'Uccellina. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.5.3 - L'area di pertinenza fluviale in sinistra dell'Ombrone. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.1.1 - Le colline arenacee. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.1.2 - Poggio Rispescia. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.1.3 - I terrazzi alluvionali. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.1.4 - Il fondovalle di Istia e la valle del torrente Maiano. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.1.5 - La confluenza del torrente Grillese. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.2.1 - I primi versanti delle colline di Montiano. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.2.2 - I terrazzi alluvionali fra i rilievi di Montiano. CLASSE E DEL PTC

Art.124 Aree a prevalente funzione agricola

1. Sono identificate come "aree a prevalente funzione agricola" le parti di territorio la cui connotazione paesaggistica, ambientale, storico-insediativa ed economica risulta legata ancora oggi all'attività di coltivazione del suolo e/o all'attività di sfruttamento del bosco. A tali attività, che rivestono ruoli fondamentali sia a livello economico-produttivo sia in termini di presidio del territorio e di salvaguardia e caratterizzazione del paesaggio, sono affiancate o integrate altre di natura extragricola (residenza, attività turistico-ricettive, ricreative, culturali, etc.) che hanno in parte mutato la strutturazione economica ed insediativa. L'insieme di tali attività costituisce la modalità principale di gestione del territorio nonché - con le limitazioni e prescrizioni di cui alle presenti norme - strumento di tutela e conservazione dei caratteri paesaggistici e ambientali consolidati, di valorizzazione dei caratteri storico-culturali del paesaggio rurale, di sostegno ai redditi agricoli.

2. Le aree a prevalente funzione agricola sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000

3. Fatte salve le limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme di cui al presente regolamento e ferme restando le disposizioni contenute nelle norme di Piano Strutturale, nelle aree a prevalente funzione agricola sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - Agricoltura, a carattere produttivo;
  • - agricoltura orientata alla salvaguardia delle varietà colturali e delle forme di coltivazione tradizionali;
  • - attività zootecniche.
  • - acquacoltura ed allevamenti minori;
  • - selvicoltura e raccolta prodotti del bosco;
  • - attività faunistico-venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • - produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili nei limiti previsti dal PTCP e dagli art. 117 e 118 del presente norme
  • - abitazione (agricola e non);
  • - agriturismo;
  • - attività per il tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed agroalimentari esistenti purchè compatibili con la funzione agraria dell'ambito interessato;
  • - ospitalità alberghiera con esclusione della tipologia RTA (fatte salve le RTA esistenti o in fase di realizzazione alla data di adozione del RU), attività di ristorazione in edifici non agricoli e/o deruralizzati;
  • - attività connesse ed integrative all'agricoltura, purché coerenti e compatibili con i caratteri insediativi e i valori paesaggistici del territorio rurale, fermo restando comunque il rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni fissate dalle presenti norme nonché dalle disposizioni di Piano Strutturali;
  • - attività pubbliche o di interesse pubblico, ivi comprese le attività sociali, culturali, formative e ricreative.

3 bis. Le attività integrative e le relative opere possono essere esercitate e realizzate esclusivamente mediante il riuso del patrimonio edilizio esistente.

4. Gli edifici e/o manufatti legittimi che alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino in contrasto con le destinazioni d'uso di cui sopra, NEL CASO DI PERSISTENZA DELLA PROPRIA FUNZIONE, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

5. Sono altresì consentiti:

  • - gli usi specialistici elencati negli articoli delle norme di Piano strutturale che disciplinano le singole sub-unità di paesaggio;
  • - la realizzazione di spazi a parcheggio a servizio delle attività ammesse;
  • - la realizzazione di impianti e strutture finalizzati alla sperimentazione di tecniche agricole e zootecniche d'avanguardia, attuate in collaborazione con Enti di ricerca locali o internazionali;
  • - reti ed impianti tecnologici, nel rispetto dei criteri di compatibilità paesaggistica e ambientale, e ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle presenti norme.

6. La realizzazione di laghetti per l'irrigazione aventi una capacità correlata all'effettivo e dimostrato consumo mediante relazione agronomica derivante dall'ordinamento colturale dell'azienda e comunque non superiore a 3.000 mc a condizione che siano resi disponibili per l'approvvigionamento antincendio da parte delle squadre AIB. Tali piccoli invasi dovranno essere realizzati in aree pianeggianti, solo con operazioni di scavo e riporto a tenuta delle sponde per 2 metri di altezza massima; non sarà consentito lo sbarramento di torrenti o di fossi con circolazione idraulica a carattere permanente né la trivellazione di pozzi. La sistemazione spondale con vegetazione igrofila dovrà pertanto tenere conto delle destinazioni aggiuntive. Nel relativo progetto deve essere verificata la provenienza dell'acqua di invaso.

7. Il sistema di relazioni costituito dai percorsi, siano essi pedonali, ciclabili o ippovie, deve essere alternativo a quello della circolazione automobilistica e avere, quindi, spazi, direzioni, velocità e scenari autonomi.

8. In generale, dovrà essere privilegiata la sentieristica già esistente: strade vicinali, doganiere, strade e piste forestali, tratturi, percorsi di accesso a edifici. Nuovi tracciati potranno essere realizzati solo in carenza di sentieri esistenti con un progetto apposito nel rispetto della vegetazione esistente e della morfologia dei luoghi.

9. Ai sensi dell'art. 31 del P.S. sono soggette alla disciplina delle 'aree a prevalente funzione agricola' le seguenti sub-unità di paesaggio, delle quali è riportata la classificazione specifica di cui all'art. 22 del P.T.C.P.:

  • - R6.1.1 - Le colline boscate. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.1.2 - La collina di Montepescali. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.1.3 - La valle del torrente Bottegone. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.2.1 - I rilievi collinari coltivati. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.2.2 - La dorsale di Montebrandoli. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.2.3 - Il corridoio vallivo di Salica. CLASSE E DEL PTC
  • - R.6.2.4 - Le alture coltivate di Batignano. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.4 - I Poggi di Moscona e Roselle. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.5.1 - La sella e l'altura di Istia d'Ombrone. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.5.2 - I corridori vallivi e i versanti dell'Ombrone ed affluenti. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.5.3 - Il Pian di Sughelle. CLASSE E DEL PTC

Art.125 Il territorio complementare

1. Per territorio complementare si intende la porzione di territorio aperto in cui ricadono le aree di cui all'art. 2, comma 6 delle presenti norme ivi comprese le seguenti:

  • - La Pineta costiera del Tombolo dal confine con Castiglione della Pescaia al limite del Parco Naturale Regionale della Maremma
  • - L'asta fluviale del Fiume Ombrone, già inserita nell'area contigua del Parco della Maremma;
  • - Il corso e le sponde del Fosso Rispescia, già inserito nell'area contigua del Parco della Maremma;
  • - Il corso e le sponde dei canali principali, facenti parte della rete drenante della Pianura Bonificata, nonche dei principali affluenti dell'Ombrone
  • - Il corso e le sponde dei torrenti Bruna e Salica e dei relativi affluenti principali.
  • - la Zona Umida del Padule della Diaccia Botrona (zona umida riconosciuta secondo la convenzione di RAMSAR)
  • - Gli scogli e gli isolotti del gruppo "Formiche di Grosseto".
  • - Le Cave denominate "San Carlo, loc. Voltino" e "Fiume Morto", già inserite nell'area contigua del Parco della Maremma;
  • - Le Cave "Fornace" di Montepescali, Poggio Moscona e Mosconcino a Roselle - Bagni di Roselle,
  • - L'area di Poggio Confine e gli altri ambiti soggetti a usi e servitù militari.
  • - Le aree coperte da macchia mediterranea e gariga;
  • - Aree boscate dei terreni facenti parte degli Usi Civici;
  • - Le aree destinate a grandi infrastrutture puntuali e ad attrezzature di interesse generale a servizio degli insediamenti urbani.
  • - Le altre aree soggette a particolari forme di regolazione e/o gestione soggette a disciplina specifica finalizzata alla tutela del prevalente interesse ambientale.

2. Nel territorio complementare sono consentite tutte le attività e le azioni finalizzate alla salvaguardia primaria delle emergenze e delle singolarità, ivi comprese quelle finalizzate allo sviluppo ed all'incremento delle attività di divulgazione ambientale purchè condotte con tecniche di basso impatto.

3. Le attività inerenti lo sfruttamento delle risorse boschive e forestali, ivi comprese quelle inerenti interventi di tutela, salvaguardia e prevenzione dalle calamità naturali (incendi, alluvioni, smottamenti e frane, ecc.) saranno condotti nei limiti e nei termini fissati dalla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e forestale e di vincolo paesaggistico ove vigente

4. Nelle aree a diverso livello di protezione saranno sempre fatte salve le norme specifiche di tutela fissata dagli Enti riconosciuti di gestione.

5. Le attività agricole in essere e quelle tradizionali potranno continuare secondo schemi e modalità e ammodernamenti previsti dal settore.

6. Nel territorio complementare è ammesso il recupero del patrimonio edilizio esistente secondo quanto previsto nel presente Regolamento e non sono ammesse di norma nuove edificazioni, con esclusione di quanto previsto per gli arenili, i campeggi e le aree ricadenti nel Patto Territoriale per lo sviluppo della Maremma grossetana che il R.U. recepisce.

Art.126 Definizioni

UNITA' COLTURALE e SUPERFICIE AGRARIA UTILIZZABILE

1. Si definisce superficie agraria utilizzabile (SAU) la superficie aziendale effettivamente destinata alle produzioni agricole, con esclusione delle superfici forestali, delle tare, degli incolti e dei fabbricati.

2. È definita Unità Colturale (UC) la Superficie fondiaria minima che deve essere mantenuta in coltivazione effettiva. La stessa, in coerenza a quanto indicato nel P.T.C.P vigente, risulta in particolare:

  • - 1 ettaro per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,8 ettari quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
  • - 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • - 5 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  • - 8 ettari per colture seminative, seminativo arborato;
  • - 15 ettari per i castagneti da frutto;
  • - 30 ettari per arboricoltura da legno;
  • - 50 ha per bosco ad alto fusto
  • - 80 ha per bosco misto, bosco ceduo, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.

2.bis In caso di aziende biologiche iscritte nell'Elenco Regionale Operatori Biologici di cui all'art. 3 L.R.T. 16/07/97 n. 49, le superfici di cui al precedente comma 2 sono ridotte del 30%.

3. Per le aziende agricole con terreni di diverso ordinamento l'unità colturale (UC), qualora non sia diversamente disposto nel P.T.C., la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad 1 (uno) la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime sopra riportate.

4. Tale superficie minima, non necessariamente accorpata, deve essere condotta, a qualsiasi titolo di legge, nel territorio del comune di Grosseto o nel territorio di comuni confinanti.

5. In caso di modifiche alle superfici fondiarie minime di cui sopra introdotte da disposizioni regionali o provinciali emanate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico, l'adeguamento dei contenuti di cui al presente articolo può essere effettuato con singola deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica.

IMPRENDITORE AGRICOLO e IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)

6. Si definisce imprenditore agricolo il soggetto che esercita l'attività di conduzione del fondo agricolo detenuto a qualunque titolo di possesso valido.

7. È classificato imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) il soggetto che, ai sensi della vigente normativa, esercita l'attività agricola in forma prevalente sia in termini di tempo lavoro che di reddito, essendo dotato di riconosciuta capacità professionale (L.R. 45/2007).

8. Riconoscendo la dignità e l'impegno di coloro che esercitano attività agricola a qualunque titolo, anche non primariamente economico e contribuiscono alla gestione del territorio, nonché alla conservazione di caratteri ecologico-ambientali, formali e storico-culturali anche minimali, ai soli fini degli interventi edilizi e di trasformazione territoriale, disciplinati dalle presenti norme, viene effettuata la seguente ripartizione in quattro categorie fra i soggetti che svolgono attività agricole o connesse all'agricoltura nel territorio rurale sulla base di particolari elementi distintivi.

AZIENDE DI ELEVATA CAPACITÀ PRODUTTIVA

9. Sono le aziende agricole che:

  • - mantengono in coltura una superficie agraria utilizzabile (SAU) superiore alle 2 unità colturali (UC);
  • - impiegano almeno 2 unità di lavoro a tempo indeterminato (due ULU);
  • - sono gestite da Imprenditori Agricoli, persone fisiche o giuridiche, riconosciuti ai sensi e secondo i parametri dettati dalla legislazione vigente in materia al momento della acquisizione della qualifica.
  • - che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e posseggano Partita IVA;

10. Abrogato.

AZIENDE DI MEDIA CAPACITÀ PRODUTTIVA

11. Sono le aziende agricole che:

  • - mantengono in coltura una superficie agraria utilizzabile (SAU) compresa tra 1,5 e 2 unità colturali (UC);
  • - impiegano almeno 1 unità di lavoro a tempo indeterminato (una ULU);
  • - sono gestite da Imprenditori Agricoli, persone fisiche o giuridiche, riconosciuti ai sensi e secondo i parametri dettati dalla legislazione vigente in materia al momento della acquisizione della qualifica.
  • - che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e posseggano Partita IVA;

AZIENDE DI MINIMA CAPACITÀ PRODUTTIVA

12. Sono le aziende agricole che, pur non rientrando nelle due categorie precedenti:

  • - mantengono in coltura una superficie agraria utilizzabile (SAU) non inferiore ad una unità colturale (UC);
  • - sono gestite da Imprenditori Agricoli, persone fisiche o giuridiche, riconosciuti ai sensi e secondo i parametri dettati dalla legislazione vigente in materia al momento della acquisizione della qualifica.
  • - che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e posseggano Partita IVA;

AZIENDE DI CAPACITÀ PRODUTTIVA INFERIORE AI MINIMI

13. Sono le aziende agricole che:

  • - non rientrano nelle tre categorie precedenti, in quanto dispongono di una superficie agraria utilizzabile (SAU) inferiore ai minimi ma esercitano attività agricole riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti al momento della presentazione di istanze;
  • - sono gestite esclusivamente da Imprenditori Agricoli, persone fisiche o giuridiche, riconosciuti ai sensi e secondo i parametri dettati dalla legislazione vigente in materia al momento della acquisizione della qualifica
  • - che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e posseggano Partita IVA;

OPERATORI DELL'AGRICOLTURA AMATORIALE E/O DEL TEMPO LIBERO

14. Sono privati cittadini e/o altri soggetti, la cui proprietà fondiaria non costituisce azienda agricola e che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.

15. L'attestazione di tali caratteri dovrà avvenire, a cura degli interessati, contestualmente alla richiesta degli interventi disciplinati al presente titolo nonché in sede di modifica degli assetti aziendali.

ATTIVITÀ CONNESSE ALL'AGRICOLTURA

16. Si definiscono attività connesse a quella agricola quelle che l'imprenditore agricolo può esercitare anche se non inerenti la coltivazione o l'allevamento, comunque strettamente correlate alla attività primaria, così come definite dall'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 228 del 18 maggio 2001.

17. Tali attività sono caratterizzate dall'uso di beni, di capitale fondiario e di capitale di esercizio normalmente impiegati nella attività agricola.

18. La produzione di energia da fonti rinnovabili è da intendersi attività connessa a quella agricola ai sensi della normativa vigente, nei limiti previsti dall'art. 118 comma 2.

19. I fabbricati utilizzati per tali attività, ancorchè di nuova realizzazione, rimangono a destinazione agricola.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ALL'AGRICOLTURA

20. Si definiscono attività integrative a quella agricola quelle attività commerciali, artigianali, turistiche, di servizio e supporto per lo svago, il tempo libero, culturali e ricreative, didattiche, formative, nonché quelle che potranno essere definite con gli aggiornamenti normativi nazionali e comunitari. Esse sono complementari all'attività primaria e ad essa riconducibili, vengono esercitate all'interno della azienda agricola in fabbricati preesistenti o in loro ampliamenti che per i limiti dimensionali e le modalità di esercizio non alterano la connotazione rurale del territorio e che comportano, anzi, la valorizzazione del carattere rurale di esso. Tali attività possono essere esercitate, quindi, nell'ambito del territorio rurale.

21. I fabbricati destinati a tale attività perdono il requisito della ruralità; nel caso di P.A.P.M.A.A. in essere o del successivo periodo di validità dell'atto d'obbligo, sarà necessaria una modifica del programma al fine di destinare i fabbricati o parti di essi ad attività integrative.

FABBRICATI RURALI

22. Ai fini del presente regolamento è definito fabbricato rurale l'edificio che è asservito all'azienda agricola, di qualunque tipologia e venga da essa destinato in maniera continuativa alla attività agricola primaria ovvero alle attività connesse all'agricoltura ai sensi di legge. I fabbricati agricoli sono localizzati all'interno dei terreni dell'azienda e ad essa strettamente correlati in quanto funzionali all'espletamento delle pratiche di coltivazione, alla sorveglianza dei fondi, alla commercializzazione dei prodotti, all'esercizio delle attività connesse.

23. Sono pertanto fabbricati rurali le abitazioni per l'imprenditore agricolo e per i familiari coadiuvanti, per i salariati nonché gli edifici destinati ad attività ricettive agrituristiche. Sono altresì rurali gli annessi agricoli a qualunque uso destinati all'interno dell'azienda.

CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO E CAMBIO DELLA UTILIZZAZIONE DEI FABBRICATI

24. Per cambio della destinazione d'uso agricola dei fabbricati è intesa la modificazione permanente dell'uso di edifici per attività estranee all'agricoltura. Il cambio della destinazione d'uso agricola comporta di fatto la deruralizzazione degli edifici secondo le disposizioni normative vigenti all'atto dell'intervento.

25. L'attivazione di attività integrative all'interno di fabbricati agricoli e da intendersi quale cambio della destinazione d'uso comportando la conseguente deruralizzazione.

26. Per cambio della utilizzazione dei fabbricati agricoli è intesa la modificazione di utilizzo degli edifici all'interno della stessa categoria agricola di appartenenza.

27. I fabbricati soggetti a modifica della destinazione di utilizzo non perdono i requisiti della ruralità.

Art.127 Frazionamenti di terreni agricoli

1. A seguito del frazionamento non devono essere praticate attività difformi e/o incompatibili con i caratteri del territorio agricolo né con il paesaggio locale. Non è consentito il frazionamento di terreni in lotti da destinare ad orti familiari/amatoriali.

2. È fatta salva la possibilità per il proprietario del fondo agricolo di effettuare un frazionamento che determini la costituzione di un solo appezzamento ex novo.

3. I frazionamenti di terreni agricoli e di proprietà preesistenti, che determinino la formazione di appezzamenti contigui, sono consentiti secondo il seguente schema:

Risultante del frazionamento Superficie minima
2 appezzamenti5.000 mq/appezzamento
3 appezzamenti7.000 mq/appezzamento
5 appezzamenti10.000 mq/appezzamento
8 appezzamenti12.000 mq/appezzamento
Superiore a 8 appezzamentiNon consentito

4. Il rispetto dei parametri minimi consentiti vige anche se il frazionamento è attuato in fasi successive ed in qualunque difformità alle combinazioni di cui sopra. Per le superfici minime risultanti dalla suddivisione in 4 appezzamenti si fa riferimento a quelle indicate per la suddivisione in 3 appezzamenti. Per le superfici minime risultanti dalla suddivisione in 6 o 7 appezzamenti si fa riferimento a quelle indicate per la suddivisione in 5 appezzamenti

5. Contestualmente alla presentazione del Tipo di Frazionamento, il proprietario dovrà sottoscrivere un atto di impegno con l'Amministrazione Comunale a non frazionare ulteriormente la proprietà residua per i successivi cinque anni.

6. Sono comunque consentiti, in relazione alla normativa vigente, i frazionamenti derivanti da:

  • - successione ereditaria
  • - divisione fra comproprietà formatesi antecedentemente al 29 aprile 1995,
  • - provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
  • - disposizioni di Enti Pubblici Territoriali competenti (espropri, alienazione di usi civici, previsioni urbanistiche, lavori pubblici).
  • - risoluzione di contratti di mezzadria; estensione di enfiteusi o di altre servitù prediali
  • - cessazione dell'attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori agricoli

7. Non è comunque ammessa nuova edificazione per fondi di superficie inferiore a ha 3,00 ai sensi del P.T.C.P. vigente, con esclusione degli ambiti appositamente disciplinati dagli artt.92 e 142.

Art.128 Boschi

1. I boschi sono definiti in accordo con gli strumenti normativi regionali e nazionali vigenti al momento della presentazione di specifiche istanze; sulla definizione di bosco non fa fede la qualità di coltura catastale quanto lo stato reale del suolo.

2. Sono individuati con apposita campitura dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico.

3. I boschi sono da conservare quali componenti essenziali del patrimonio ambientale e della qualità paesaggistica. Qualora, per documentate esigenze e previo parere favorevole degli Enti preposti, si dovesse procedere alla trasformazione di una parte di bosco in altre qualità di coltura ovvero in altre forme di uso del suolo, si dovrà provvedere ad un rimboschimento compensativo che assicuri il reimpianto di una superficie boscata di superficie almeno pari a quella interessata dall'espianto, prestando adeguate garanzie finanziarie per l'attecchimento. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui alla scheda 7A, punto 5 del vigente PTCP.

4. Al loro interno è vietata la realizzazione di nuove strade e di nuove costruzioni, ancorché temporanee, fatta eccezione per quelle che si rendano necessarie ai fini di Antincendio Boschivo, delle attività di tutela ambientale, che dovranno essere soggette alle autorizzazioni di legge; nuove infrastrutture sono ammissibili solo in caso dìimpossibilità di utilizzo, ammodernamento o potenziamento delle infrastrutture esistenti.

5. La recinzione dei boschi, o di parte di essi, è proibita e potrà essere autorizzata solo in casi di documentata esigenza scientifica o naturalistica o per particolari forme di allevamento a scopo alimentare o di ripopolamento venatorio e previa realizzazione di idonei percorsi pubblici di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate

6. Salvo disposizioni più restrittive dettate dalle presenti norme in relazione a specifiche aree, al loro interno sono consentiti gli interventi e le forme di utilizzazione che sono normate dalle Leggi Regionali vigenti in materia, nonché dalle disposizioni specifiche che possono essere dettate dalla presenza di Aree Naturali ad elevata valenza ambientale (SIC, ZPS, Parchi regionali e Nazionali). Per le attività di campeggio presenti all'interno delle aree boscate (pinete costiere) sono applicate le indicazioni riportate nel Piano strutturale. Sugli edifici esistenti all'interno dei boschi sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza prevederne cambi di destinazione d'uso. La residenza è consentita solo in edifici già legittimamente utilizzati allo scopo.

7. Qualora i perimetri dei boschi, così come individuati dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico, si dimostrassero inesatti o non aggiornati, i soggetti interessati potranno produrre documentazione tecnica asseverata atta a dimostrare il reale stato di fatto dei luoghi.

8. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, provvederà ad aggiornare il perimetro dei boschi riportato sugli elaborati di progetto del Regolamento Urbanistico.

9. Il rimboschimento compensativo dovrà attuarsi sulla base di un progetto specifico che faccia ricorso a specie autoctone, di cui ne sia accertata la provenienza secondo le disposizioni di leggi vigenti in materia. Il progetto di rimboschimento dovrà comprendere anche le cure colturali per un periodo di almeno 10 anni. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui alla scheda 7A, punto 5 del vigente PTCP.

10. Le aree destinate al rimboschimento compensativo dovranno risultare prive di vegetazione arborea o arbustiva, né oggetto di colture legnose agrarie in coltivazione; saranno da preferirsi aree adiacenti alle zone boscate già esistenti, al fine di creare apertura di nuovi fronti forestali. Nelle aree di pianura, ove la componente naturale risulta ridotta dall'intensivizzazione agricola, sarà consentita la realizzazione di popolamenti misti arborei/arbustivi con funzioni di fasce tampone o di nuclei di differenziazione ecologica ovvero di corridoi ecologici; a tale scopo dovranno privilegiarsi impianti in prossimità di aree umide (laghetti, sorgenti, ecc.) ovvero lungo canali di bonifica, fiumi, torrenti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui alla scheda 7A, punto 5 del vigente PTCP.

11. I terreni destinati a rimboschimento compensativo, ai sensi di Legge Forestale, sono da classificare quali aree boscate e quindi soggetti alle disposizioni di legge in materia; non sono pertanto da considerare reversibili al termine del ciclo colturale.

Capo II Interventi di nuova costruzione di edifici rurali di impianti e manufatti

Art.129 Nuove abitazioni rurali

1. L'Amministrazione Comunale riconosce la necessità degli Imprenditori agricoli di risiedere sul fondo oggetto di coltivazione al fine di migliorare le condizioni di vita e lavoro, di poter effettuare opera di vigilanza, di organizzare l'attività economica e commerciale nel modo più adeguato, rispondendo alle nuove esigenze del territorio e della comunità locale. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, la costruzione di nuovi edifici rurali è ammessa solo se ne vengono dimostrate le necessità in rapporto alla conduzione aziendale. L'abitazione rurale non potrà eccedere i 150 mq di superficie utile lorda, commisurando la volumetria complessiva alle esigenze della famiglia dell'imprenditore o dei salariati fissi.

2. Hanno titolo alla realizzazione di nuove residenze rurali le Aziende agricole in relazione alle esigenze abitative:

  • - dell'imprenditore agricolo professionale;
  • - dei familiari coadiuvanti e salariati fissi.

3. Tenendo conto della realtà del territorio comunale e della strutturazione media della imprenditoria agricola grossetana, le nuove residenze rurali possono essere consentite alle aziende agricole che dimostrino di soddisfare entrambi i seguenti requisiti:

  1. a. dimostrino di mantenere in produzione le UC indicate al precedente art.126 comma 2 in relazione al tipo di cultura effettivamente praticata
  2. b. presentino una superficie fondiaria minima (SAU) di 10 ha in tutte le sub-unità di paesaggio di cui all'art. 31 del Piano strutturale ad eccezione delle seguenti:
    • - C2_2_3, Pi2_2_3, Pi2_3_2, R6_2_1, R6_2_3, R6_5_1, R6_5_2 in cui per realizzare una nuova residenza rurale è richiesta una superficie fondiaria minima (SAU) di 12ha, di cui non più di 3 ha boscati;
    • - R7_1_1, R7_1_2, R7_1_3, R7_1_4, R7_1_5, R6_1_1, R6_1_2 in cui per realizzare una nuova residenza rurale è richiesta una superficie fondiaria minima (SAU) di 30 ha, di cui non più di 5 ha boscati.

4. Non sono comunque consentite nuove residenze rurali nelle sub-unità di paesaggio C_2_2_1, C2_3, C2_4_1, Pi2_2_2, R6_4 né nella fascia di 100 metri lineari dal piede esterno dell'argine dei fiumi Ombrone e Bruna. Per le sub-unità di paesaggio interne al territorio del Parco regionale della Maremma trovano applicazione le Norme Tecniche di attuazione del Piano del Parco;

5. Le superfici indicate al precedente comma 3 si riferiscono ai terreni effettivamente mantenuti in coltivazione all'atto della presentazione delle istanze così come risultanti dal Piano delle Coltivazioni riportato nel Fascicolo Aziendale depositato presso A.R.T.E.A. Toscana; il fondo agricolo deve essere detenuto con un titolo di possesso valido, ad esclusione del comodato.

6. Per aziende che hanno terreni in conduzione all'interno del territorio comunale di Grosseto, in più corpi aziendali separati, la superficie fondiaria minima richiesta dalla lett. b) del comma 3 è aumentata del 20%; la residenza rurale deve essere costruita dove è identificato il centro aziendale.

7. Quando l'azienda abbia in conduzione terreni in altro Comune confinante, per l'edificazione di nuova residenza rurale il centro aziendale deve essere ubicato entro il Comune di Grosseto e la superficie fondiaria minima richiesta dalla lett. b) del comma 3 è aumentata del 50%.

8. Non è consentito l'accorpamento di volumetrie tra Comuni anche contermini, né il trasferimento di queste.

9. Tutti i terreni frazionati da meno di 10 anni, qualora vengano utilizzati per interventi di ricomposizione fondiaria possono concorrere alla definizione dei rapporti fra volumi edilizi complessivi esistenti e realizzabili e superfici fondiarie.

10. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, è soggetta:

  • - all'approvazione da parte del comune del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, presentato esclusivamente da Aziende Agricole, dove si dimostri che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;
  • - all'impegno dell'imprenditore agricolo a non alienare e mantenere in produzione le superfici agricole indicate nel programma di miglioramento.
  • - alla gestione dei terreni agricoli oggetto di P.A.P.M.A.A. secondo i criteri della condizionalità e della buona pratica agricola ai sensi del REG CE 73/2009 E REG CE 198/2005;

11. La nuova residenza rurale, dovrà essere distribuita su una o due elevazioni e dovrà essere collocata nel pieno rispetto dei criteri insediativi di seguito indicati:

  • - ubicazione nel rispetto della maglia, della tradizione insediativa, della viabilità territoriale e poderale esistente e con opere edilizie che garantiscano una continuità con le proprietà tipologiche e morfologiche dell'edilizia rurale esistente;
  • - mantenimento, a seguito degli interventi edilizi, della rete scolante e del sistema delle acque superficiali; gli eventuali piazzali dovranno essere realizzati con fondo naturale o stabilizzato, non è ammessa l'impermeabilizzazione del suolo mediante bitumazione o pavimentazione;
  • - ubicazione dei nuovi interventi edilizi solo in prossimità dei nuclei poderali, se esistenti, e lungo strade esistenti, tanto che non sarà consentita l'apertura di nuove strade se non strettamente funzionali e di accesso ai fondi agricoli
  • - predisposizione degli accorgimenti necessari alla riduzione degli impatti per i nuovi interventi da realizzare;
  • - rispetto della conformazione morfologica dei siti; in particolare i limiti superiori delle coperture non dovranno superare le linee di crinale o le vette dei poggi nelle aree collinari.
  • - dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse e alle problematiche di natura Geomorfologica ed idraulica;
  • - applicazione dei criteri costruttivi atti a ridurre i consumi ed i fabbisogni energetici.
  • - rispetto dei limiti e delle condizioni derivanti dalle norme richiamate dal Titolo III della Prate III delle presenti Norne

12. Le dimensioni massime dell'abitazione rurale sono di seguito determinate:

  • - altezza massima in gronda nel caso di una elevazioni = ml. 3.50,
  • - altezza massima in gronda nel caso di due elevazioni = ml. 7.50.

13. La volumetria massima dovrà comunque essere contenuta nei limiti dei mc 600 comprensiva di accessori; nel caso di aggregazione di più unità abitative potrà raggiungersi la volumetria massima di mc 1000 per edificio, ammettendo anche più edifici da realizzare secondo i criteri insediativi di cui alla presente norma. È altresì possibile accorpare volumetrie per uso abitativo, con altre destinate ad annessi agricoli, purché rimangano ben differenziati funzionalmente i due utilizzi.

14. In ogni caso la costruzione dovrà avere una pianta di quadrilatero regolare nel senso che è ammessa anche la combinazione tra le forme rettangolare e quadrata con movimenti del filo delle pareti a creare parti porticate all'interno del corpo di fabbrica (sagoma dell'edificio).

15. Nel caso di fondi già edificati, nei quali sia presente un solo edificio, la nuova costruzione dovrà essere ubicata con un lato parallelo al medesimo, ma non alla sua facciata principale e fatto salvo il rispetto delle distanze igienico-sanitarie nel caso di annessi adibiti a ricovero e/o allevamento animali.

16. Nel caso di fondi edificati nei quali siano presenti più edifici, il nuovo edificio dovrà comunque inserirsi in modo organico nell'insediamento esistente e richiamarsi, nella sua localizzazione, ai rapporti esistenti fra l'edificio principale e i fienili, le stalle o i ricoveri già presenti nel fondo.

17. La forma architettonica del nuovo edificio dovrà essere il più possibile compatta, con facciate dove vi sia una prevalenza dei pieni sui vuoti, con finestre e porte disposte a distanze regolari.

18. La copertura dovrà essere a falde, realizzata con tegole marsigliesi o tegole e coppi, con pendenza tra il 25% e il 30%, con tetti a padiglione o a capanna con linea di colmo parallela al lato più lungo del manufatto e con sporgenze alla gronda massimo di ml 1,00.

19. Le finiture delle facciate saranno in intonaco civile o in muratura facciavista. È vietato l'uso di materiali plastici o al quarzo.

20. Gli infissi potranno essere realizzati in legno, in pvc tipo legno o in metallo, quest'ultimo purché verniciato.

21. Il sottotetto non potrà essere utilizzato a fini abitativi, ma solo quale locale accessorio all'abitazione. Sono altresì ammessi affacci diretti verso l'esterno ma non le terrazze incassate nelle falde di copertura; la distanza massima sui muri perimetrali tra l'estradosso dell'ultimo solaio abitabile e l'intradosso della falda inclinata di copertura non potrà esser superiore a mt 0,30 su almeno due lati del fabbricato;

22. È ammessa la costruzione di scale esterne che dovranno essere realizzate con rampe aderenti all'edificio e con parapetto in muratura.

23. Le logge possono essere realizzate all'interno del corpo di fabbrica con una superficie non maggiore del 20% di quella utile abitabile, di profondità non maggiore di m 3.00, e su due soli lati della costruzione.

24. Possono essere realizzati pergolati le cui strutture potranno essere appoggiate e fissate alle pareti murarie esterne dei fabbricati. La superficie coperta di queste strutture non potrà essere superiore al 30% della superficie coperta dell'edificio a cui sono afferenti. Dovranno essere di forma rettangolare o quadrata con una profondità massima di ml 3.00, disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio, con strutture totalmente lignea (passoni, filagne, cannucciate), anche continue sui due lati.

25. È possibile la realizzazione di porticati disposti preferibilmente secondo l'asse della linea di colmo della copertura dell'edificio e con le superfici di cui al precedente comma. Essi potranno essere disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio, anche contigui, ed avere una profondità massima pari a ml 3,00. Potranno avere struttura totalmente lignea (passoni, filagne, cannucciati) oppure realizzata con pilastri di muratura facciavista o intonacata a sezione regolare, rettangolare o quadrata e con coperture a vista in legno o laterizio e rivestimento di tegole o coppi. La loro copertura non potrà in ogni caso sovrapporsi alla copertura dell'edificio a cui sono affiancati.

26. Al di fuori delle aree classificate ai sensi della normativa vigente in materia di rischio idraulico quali aree PIE e PIME è possibile inoltre la creazione di locali interrati e seminterrati per le funzioni previste all'art. 122, comma 10. Tale intervento può comportare la creazione di aperture sulle pareti verticali dell'edificio; potranno essere realizzate scale di accesso dall'esterno dell'edificio, in tal caso le scale dovranno affiancarsi a una delle pareti dell'edificio stesso con larghezza massima di m 1,20; nel caso che la porzione di edificio sia interrata o seminterrata e adibita a rimessa autoveicoli, è ammessa la realizzazione di una rampa di accesso con larghezza massima pari a ml 4,00, da affiancarsi a una delle pareti dell'edificio.

27. È possibile la realizzazione di tettoie per la protezione di autoveicoli con dimensioni massime pari a mq 25,00 di superficie coperta e di mt 2,50 netti di altezza, per ogni unità abitativa; per quanto attiene i materiali costruttivi si rimanda a quelli già specificati al comma 25 del presente articolo; è possibile la realizzazione di pergolati in legno per la protezione di autoveicoli con dimensioni massime pari a mq 15 di superficie coperta e mt 2,50 netti di altezza per ogni unità ricettiva;

Art.130 Nuovi Annessi agricoli

1. È ammessa le realizzazione di nuovi annessi agricoli per la corretta gestione e conduzione dell'azienda, previa dimostrazione della impossibilità di recuperare la funzionalità di strutture ed annessi esistenti.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta:

  • - all'approvazione da parte del comune del P.A.P.M.A.A., presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è necessaria per la conduzione dell'azienda ed è commisurata alla capacità produttiva dell'azienda agricola;
  • - all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiore a quanto previsto dall'art. 126, comma 2
  • - alla stipula dell'atto unilaterale d'obbligo e/o della convenzione di cui all'art. 42, comma 8, della legge regionale n. 1 del 2005.

3. Gli annessi agricoli sono costruzioni esclusivamente destinate ad usi agricolo-produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle faunistico-venatorie. Indipendentemente dalle tipologie sotto specificate, tali annessi non sono configurabili - né è in alcun modo ammessa la loro destinazione e/o utilizzazione - come residenze neppure a titolo temporaneo o saltuario.

4. Nel rispetto dei valori agrari, della maglia poderale e della tradizione insediativa l'edificazione degli annessi e dei manufatti è consentita a condizione che non comporti rilevanti modificazione della morfologia dei luoghi e non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo. Sarà da privilegiare la dislocazione degli stessi in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo per creazione viabilità ed altre strutture di servizio, evitando la frammentazione dei fondi ed il dislocamento incondizionato di edifici nel territorio aperto. In particolare, non sarà consentito posizionare nuovi annessi agricoli in posizioni di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari.

5. Non è consentito realizzare annessi agricoli all'interno delle aree sotto elencate:

  • - siti archeologici e aree di attenzione archeologica;
  • - fasce di rispetto dei sistemi insediativi storici minori di cui all'art. 58;
  • - sub-unità di paesaggio della fascia costiera (C2_2_1, C2_3), come individuati nelle Tav. P4 del PS;
  • - aree interessate da vegetazione ripariale di cui all'art. 63;
  • - fascia di 100 metri lineari dal piede esterno dell'argine dei fiumi Ombrone e Bruna;
  • - linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • - fasce di rispetto cimiteriale;
  • - aree boscate.

6. Nelle zone a prevalente funzione agricola, in conformità a quanto definito nel P.T.C.P., i rapporti massimi tra volumi edilizi ad uso agricolo e superfici fondiarie sono i seguenti:

  • - 400 mc/ha di per colture ortoflorovivaistiche specializzate;
  • - 200 mc/ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • - 125 mc/ha per oliveti in coltura specializzata
  • - 125 mc/ha per colture seminative, seminativi irrigui e/o arborati, prati e prati irrigui, incrementabili a 200 mc/ha in caso di allevamento intensivo;
  • - 100 mc/Ha per colture erbacee asciutte prati asciutti e seminativi semplici e arborati asciutti;
  • - 3 mc/ha per bosco ad alto fusto e misto, pascolo, pascolo arborato, castagneto da frutto e arboricoltura da legno;
  • - 2 mc/ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato.

La volumetria massima compatibile con la capacità produttiva del fondo è da intendersi comprensiva delle strutture edilizie agricole esistenti e di quelle di nuova realizzazione.

7. Nelle zone ad esclusiva funzione agricola, ad eccezione di quelle interne al territorio del parco della Maremma e della relativa area contigua, in conformità a quanto definito nel P.T.C.P., i rapporti massimi tra volumi edilizi ad uso agricolo e superfici fondiarie sono i seguenti:

  • - 1.000 mc/ha di volumetria massima per colture ortoflorovivaistiche specializzate;
  • - 500 mc/ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • - 250 mc/ha per oliveti in coltura specializzata, fino ad un massimo di 400 mc/ha in presenza di frantoio.
  • - 200 mc/ha per colture seminative, seminativi irrigui e/o arborati, prati e prati irrigui, incrementabili ai sensi della vigente normativa per il benessere dagli animali ed igienico sanitario in ambito zootecnico.
  • - La volumetria massima compatibile con la capacità produttiva del fondo è da intendersi comprensiva delle strutture edilizie agricole esistenti e di quelle di nuova realizzazione.

8. I fienili potranno avere altezza massima di mt 6,00 in gronda, gli altri annessi un'altezza massima di m 5,00 in gronda; le stalle potranno avere altezza massima di norma pari a mt 3,50 in gronda, salvo altezze diverse per esigenze motivate. i manufatti che assolvono alle funzioni ordinarie in zona a prevalente funzione agricola non potranno eccedere i 250 mq di superficie coperta, per tipologia di annesso, con altezza massima in gronda pari a mt 4,50. in zona ad esclusiva funzione agricola i manufatti ordinari non potranno eccedere i 500 mq di superficie coperta, per tipologia di annesso con un'altezza massima in gronda pari a mt 5,50.

9. Per i fienili, per gli annessi agricoli adibiti all'allevamento o al ricovero del bestiame, per gli annessi che assolvono la prevalente funzione di trasformazione, conservazione e/o confezionamento e per la commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, è possibile superare i limiti di cui sopra. Per le cantine e le altre grandi strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli si prescrive il contenimento della volumetria fuori terra.

10. Gli annessi agricoli possono configurarsi, in tutto o in parte, come locali interrati o seminterrati, costituendo volumetrie computate in egual misura ai locali fuori terra.

11. Gli annessi agricoli devono essere di norma realizzati in prossimità di strade o viabilità vicinali o poderali esistenti, limitando al massimo la realizzazione di nuovi tracciati. È comunque fatta salva la facoltà dell'Amm.ne Comunale - in sede di valutazione dei progetti edilizi - di impartire indicazioni in senso diverso al fine di mitigare il più possibile l'effetto visivo generato dai nuovi annessi.

12. In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme regionali in materia di linee elettriche, in sede di progettazione di nuovi annessi agricoli deve essere tenuto conto degli eventuali corridoi infrastrutturali individuati per gli elettrodotti. Se previsti in prossimità di linee elettriche già esistenti, tali interventi devono in ogni caso garantire il rispetto del valore di qualità per il campo magnetico fissato dalla normativa vigente, anche con il ricorso ad opere di mitigazione e contenimento dell'intensità del campo magnetico stesso.

13. I nuovi manufatti dovranno essere di pianta regolare, rettangolare o quadrata e dovranno essere ubicati al suolo rispettando l'andamento naturale dei terreni, conseguendo aggregazione significante con i fabbricati esistenti, evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito.

14. Le nuove costruzioni dovranno essere realizzate in muratura o in legno, con materiali di finitura il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni a uso abitativo; potranno essere anche di struttura prefabbricata, purché le facciate esterne siano adeguatamente finite con intonaco, in laterizio o tufo, o con pannellatura prefabbricata adeguatamente tinteggiata; in quest'ultimo caso dovrà essere prevista una schermatura con l'impianto di quinte vegetazionali, utilizzando specie autoctone o naturalizzate.

15. Gli infissi e le serrande dovranno essere in legno o in metallo verniciato di colore marrone verde o nero.

16. È ammessa la realizzazione di locali interrati per finalità produttive (cantine, depositi). L'accesso a tali locali dovrà essere assicurato mediante scale, rampe della larghezza massima di ml 4,00, ovvero montacarichi ubicati all'interno della proiezione a terra della superficie coperta dell'edificio. Non è ammessa la realizzazione di locali interrati nelle aree classificate ai sensi della normativa vigente in materia di rischio idraulico quali aree PIE e PIME; è inoltre fatto salvo quanto prescritto all'art. 122, comma 10.

17. Il sistema di copertura dovrà essere a capanna o a padiglione con falde inclinate con una pendenza compresa tra il 10% e 30% e con un aggetto di gronda non superiore a ml 0,70. La copertura dovrà essere realizzata in tegole di laterizio o in lastre verniciate in colore rosso mattone prestampate collegabili, sia in metallo che in fibrocemento. Per tutti i manufatti con Sul superiore ai 1.000 mq la pendenza della copertura non potrà essere superiore al 25%

18. L'accesso dovrà essere realizzato mediante porta carraia di larghezza non inferiore a ml. 2,00, le finestre dovranno avere la dimensione orizzontale maggiore di quella verticale o essere "a nastro" e poste, comunque, ad altezza non inferiore a mt. 1,80 dal piano di calpestio interno. Per gli annessi adibiti all'allevamento o ricovero del bestiame sono ammesse aperture esterne strettamente funzionali all'uso.

19. La volumetria è determinata moltiplicando la superficie coperta per l'altezza media definita dall'intradosso del solaio di copertura, ancorché siano presenti controsoffittature o elementi orizzontali.

20. Non potranno essere realizzati depositi occasionali.

21. Non potranno essere realizzati loggiati e porticati; è ammessa la sola realizzazione di pergolati di superficie coperta non superiore al 30% di quella dell'annesso. Non sono ammesse pensiline ad eccezione di quelle a protezione dei vani porta, da realizzare con aggetto massimo di ml. 1,00, con larghezza pari a quella dei vani porta più ml. 0,30 per lato, coperte con lo stesso materiale della copertura dell'annesso.

22. È ammessa la realizzazione di max n. 1 servizio igienico con divieto di disimpegni interni (in ogni caso la distribuzione funzionale interna non dovrà dare adito ad ipotesi di diversa utilizzazione).

23. La costruzione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive dell'azienda o di annessi agricoli per aziende non soggette, ai sensi dell'art. 41, comma 7 della L.R. n. 1/2005, al rispetto delle superfici fondiarie minime, è ammessa esclusivamente per motivate esigenze produttive, giustificate nella relazione agronomica allegata alla istanza.

24. L'istanza di cui al comma precedente è presentata al comune dal titolare dell'azienda agricola e deve essere accompagnata da relazione agronomica redatta e firmata da tecnico abilitato. Nell'istanza sono indicate:

  • - le motivate esigenze produttive in relazione alla tipologia aziendale;
  • - le caratteristiche e il dimensionamento dei locali con elaborati planovoumetrici
  • - le opere (obbligatorie) finalizzate al recupero delle acque piovane afferenti alla struttura, nonché al trattamento delle acque bianche di origine sanitaria
  • - la verifica della conformità dell'intervento alla normativa vigente, nonché alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

26. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi della normativa vigente non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

27. La modifica della destinazione d'uso degli annessi agricoli stabili realizzati dopo l'entrata in vigore della L.R. 14.04.1995 nº 64 potrà essere ammessa alla scadenza del relativo atto d'obbligo.

Art.131 Serre fisse e serre con copertura stagionale o pluriennale

1. Le serre sono manufatti finalizzati alla produzione agricola, costituiti da materiali in tutto o in massima parte trasparenti, atti a consentire il passaggio della luce e la protezione delle colture dagli agenti atmosferici, attraverso una separazione, totale o parziale, dall'ambiente esterno.

2. La costruzione ed installazione di serre, di qualunque tipologia, è consentita alle sole aziende agricole; le serre non possono essere soggette a cambio della destinazione d'uso, né a cambio della destinazione di utilizzo.

3. La realizzazione di serre fisse non costituisce volume urbanistico riutilizzabile e alla fine dell'attività le stesse dovranno essere completamente rimosse e dovrà essere effettuato il ripristino dello stato originario dei luoghi; in alternativa potrà essere rinnovata la convenzione/atto unilaterale d'obbligo.

4. Le serre fisse dovranno essere realizzate conformemente a quanto previsto dalla vigente Legislazione Regionale, anche con riferimento ai criteri dimensionali e localizzativi. Dovrà essere mantenuta e preservata l'articolazione e la complessità dei tessuti colturali a mosaico, prioritariamente nel rispetto della struttura della maglia agraria storica delle aree di bonifica, garantendo comunque l'efficienza del sistema di regimazione delle acque. Per le Aziende Agricole aventi un ordinamento colturale ordinario è ammessa la realizzazione di serre fisse le cui superfici dovranno essere commisurate alle effettive esigenze aziendali. Per le Aziende Agricole aventi un ordinamento colturale improntato prevalentemente alla coltivazione di colture protette, anche mediante modalità di coltivazione alternative, è ammessa la realizzazione di serre in aree a Esclusiva Funzione Agricola, non soggette a Vincolo Paesaggistico e non ricadenti all'interno del territorio complementare. Se previste da aziende agricole prive di un nucleo poderale esistente potranno essere realizzate solo nelle aree specializzate previste dal Piano Strutturale. La realizzazione di serre a coltivazione intensiva dovrà prevedere la presentazione di una proposta progettuale contenente le seguenti misure minime di compensazione ambientale:

  1. - modalità di ricarica naturale delle falde acquifere sottostanti;
  2. - sistemi di gestione delle acque di piena;
  3. - razionale uso della risorsa idrica mediante sistemi irrigui a minore richiesta e riutilizzo della stessa per più processi produttivi;
  4. - modalità di coltivazione delle colture di qualità o biologiche;
  5. - creazione di infrastrutture a verde e fasce tampone non coltivate.
  6. - mantenimento della viabilità poderale e della vegetazione di corredo;
  7. - modalità di riattivazione delle economia agraria e individuazione del livello occupazionale

5. Le serre a copertura stagionale o pluriennale, istallate per una durata inferiore ad anni due, dovranno essere realizzate conformemente a quanto previsto dalla vigente Legislazione Regionale, anche con riferimento ai criteri dimensionali e localizzativi. Nel rispetto dei valori agrari, l'installazione di serre con copertura stagionale o pluristagionale per lo svolgimento dell'attività agricola è consentita previa comunicazione all'Amministrazione Comunale. Tale comunicazione, riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno, è consentita alle condizioni indicate nel Regolamento Regionale vigente. La comunicazione, di cui al punto 6, presentata dall'Imprenditore Agricolo, titolare dell'azienda agricola, dovrà avere i contenuti previsti da Regolamento Regionale vigente.

5. Le aziende aventi ordinamento colturale intensivo (serre) dovranno rispettare i seguenti criteri insediativi e contestualizzarsi con gli assetti ambientali circostanti. In particolare:

  1. - Leggibilità del sistema insediativo e della bonifica storica
  2. - Coerenza con la maglia agraria e con il disegno della bonifica
  3. - Divieto di modifica dell'attuale assetto viario.

7. Nella comunicazione presentata dal titolare dell'azienda agricola, sono indicate:

  • - le esigenze produttive;
  • - la superficie e le dimensioni di ciascuna serra;
  • - i materiali utilizzati;
  • - l'indicazione su planimetria catastale dei punti in cui sono previste le varie installazioni;
  • - la data di rimozione. Per le serre con copertura stagionale, l'impegno alla rimozione è riferito alla sola copertura. Per le serre di utilizzo pluriennale, con ciclo massimo 5 anni, si dovrà comunicare il periodo effettivo di utilizzo entro ogni anno solare e le porzioni che saranno aperte o smontate durante il momento di riposo. In ogni caso, durante il periodo di riposo, si dovranno eliminare residui ed attrezzature dal terreno.

8. Le serre con copertura stagionale possono essere reinstallate anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi.

Art.132 Annessi agricoli per la coltura amatoriale

1. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo, da non intendersi funzionali ad aziende agricole, sono strutture costruite interamente in legno ancorate al suolo, o su basamento, purché non in cemento armato e senza opere di fondazione, con esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, e prive di dotazioni idonee ad utilizzi tassativamente vietati: abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

2. Non è consentita la realizzazione degli annessi di cui al comma 1 nelle sub unità di paesaggio della fascia costiera C2_2_2, C2_2_3.

3. Il posizionamento dell’annesso deve essere contestualizzato con l’assetto agrario esistente e dovrà rispettare i criteri insediativi di cui all’art. 130 delle presenti norme.

4. Le superfici minime in coltivazione sono le seguenti:

Superficie minima in coltivazione (mq) Tipo di coltivazione
4.000Orto; Vivaio
8.000Vigneto; Frutteto
10.000Oliveto

5. La superficie degli annessi agricoli non potrà comunque superare i 40 mq di sul esclusa la superficie eventualmente occupata da pergolati, realizzabili al massimo su due lati dell’annesso, per una superficie massima coperta di mq 10.

6. Gli annessi devono essere realizzati con le seguenti caratteristiche:

  • - costruzione in legno;
  • - copertura, a capanna o ad unica falda, con pendenza dal 20 al 30%;
  • - altezza media interna senza controsoffittatura non superiore a m 3.00.
  • - finestrature a nastro con altezza non inferiore rispetto al piano di calpestio interno a mt. 1.80.
  • - l’accesso all’annesso dovrà essere garantito da una porta carraia con larghezza pari a mt. 2,00.

7. Gli annessi potranno essere dotati di acqua potabile e servizio igienico. Gli allacciamenti e gli scarichi dovranno rispettare quanto previsto nell'apposito regolamento comunale o in quello di altri enti competenti.

8. La superficie degli annessi agricoli a servizio delle “zone di ripopolamento e cattura” (Z.R.C.) non potrà superare i 25 mq. Sarà consentita l’installazione di un solo annesso agricolo per ogni Z.R.C. regolarmente istituita, da collocarsi all’interno della zona. Il rilascio del titolo abilitativo è in ogni caso subordinato alla presentazione di idonee garanzie per la rimozione dell’annesso alla scadenza dei termini temporali di validità della autorizzazione della Z.R.C..

9. In caso di trasferimenti parziali dei fondi, l'installazione degli annessi di cui al presente articolo sarà consentita solo se trascorsi dieci anni dal frazionamento, inoltre il frazionamento non dovrà essere successivo al 28.03.2011; sono fatte salve le deroghe secondo le disposizioni normative vigenti al momento del frazionamento.

10. L'INSTALLAZIONE DEGLI ANNESSI, DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, È SOGGETTA AL RILASCIO DI TITOLO ABILITATIVO, PREVIA PRESENTAZIONE DI UNA ISTANZA CORREDATA DA SPECIFICA RELAZIONE AGRONOMICA E DA UN PROGETTO CHE DIMOSTRI LA EFFETTIVA NECESSITÀ DELLE REALIZZAZIONI E LE FINALITÀ AD ESSE CORRELATE.

11. L’installazione degli annessi, di cui al presente articolo, è soggetta al rilascio di titolo abilitativo, previa presentazione di una istanza corredata da specifica relazione agronomica e da un progetto che dimostri la effettiva necessità delle realizzazioni e le finalità ad esse correlate.

  • A) una relazione dettagliata sulle motivazioni della realizzazione dell’annesso in relazione all’attività prevista;
  • B) la verifica della conformità dell’intervento alla legislazione regionale vigente, nonché alle disposizioni normative del presente R.U., allo stato attuale delle colture; l'individuazione degli eventuali edifici esistenti e le relative superfici di pertinenza e fondiarie;
  • C) elaborati grafici di dettaglio con le caratteristiche, le dimensioni e l'ubicazione dei manufatti da realizzare.

12. La realizzazione del nuovo annesso è consentita, previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto d'obbligo dovrà contenere:

  • a) l'impegno a mantenere in ordinaria coltivazione i terreni cui l'annesso è riferito;
  • b) l’impegno alla rimozione dell’annesso o manufatto al cessare dell’attività agricola, o in caso di trasferimento di proprietà parziale del fondo, ovvero in caso di modifica dell'assetto colturale del fondo stesso;
  • d) la verifica di conformità alle norme generali e del presente regolamento.

13. I fondi che rientrano in aree di vincolo militare dovranno rispettare le limitazioni dettate dalla l. 58/63.

14. La realizzazione degli annessi di cui al presente articolo e’ subordinata al rispetto delle norme sul rischio idraulico ed idrogeologico.

Art.133 Manufatti precari

1. I manufatti precari sono strutture leggere - diverse dagli annessi agricoli di cui all'art. 132 e dalle serre temporanee di cui all'art 131 - necessarie per utilizzazioni di breve durata strettamente legate all'attività agricola aziendale o alla stagione venatoria e che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  1. a. non alterano in modo permanente il terreno su cui vengono installati, né i suoi caratteri storicizzati (non presuppongono cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, manomissioni delle sistemazioni idraulico-agrarie storiche o tradizionali, alterazioni al sistema drenante superficiale, etc.);
  2. b. risultano semplicemente appoggiati sul terreno o, eventualmente, ancorati ad esso, senza opere di fondazione, basamenti e/o opere permanenti in muratura;
  3. c. sono adibiti a deposito, protezione o ricovero temporaneo di cose e/o animali, o ad usi connessi alla stagione venatoria, nonché alla eventuale vendita diretta di prodotti aziendali;
  4. d. sono realizzati in legno o altri materiali leggeri;
  5. e. la durata della loro installazione deve essere comunque inferiore ad anni due.
  6. f. sono privi di dotazioni idonee ad utilizzo, tassativamente vietato, abitativo, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

2. L'installazione dei manufatti precari per lo svolgimento dell'attività agricola è consentita, previa comunicazione al Comune.

4. Nella caomunicazione di cui al comma 2 sono indicate:

  1. a. le motivate esigenze produttive e/o venatorie che giustificano la realizzazione dei manufatti, le caratteristiche, e le dimensioni dei manufatti;
  2. b. l'indicazione, su planimetria catastale, del terreno in cui è prevista l'installazione;
  3. c. il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e del termine entro il quale sarà rimosso;
  4. d. l'impegno a realizzare il manufatto in legno, o con altri materiali leggeri, salvo diversa esigenza da motivare;
  5. e. l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato.

5. È consentita la realizzazione di "Punti Vendita aziendali" realizzati in forma di tettoia o chiosco aperto in legno, a carattere essenzialmente stagionale, finalizzati allo sviluppo delle attività commerciali di filiera corta, ove le aziende possono, a seguito delle acquisizioni delle autorizzazioni sanitarie necessarie, procedere alla esposizione e vendita dei prodotti semplici e/o trasformati in accordo con le normative di settore.

  • - Il punto vendita, di dimensione non superiore a 20 mq, potrà essere realizzato anche in terreni estranei all'azienda, purchè detenuti con titolo legittimo, avrà carattere stagionale o pluristagionale, comunque per una permanenza non superiore a 9 mesi, dopodiché andrà dismesso.
  • - Il posizionamento del punto vendita aziendale dovrà rispettare le norme di sicurezza del codice della strada.
  • - La realizzazione dei punti vendita, comprese le caratteristiche degli stessi, è soggetta a comunicazione al Comune.

6. Per i manufatti precari ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono comunque fatte salve le competenze degli enti ed organismi preposti.

7. Non è consentito realizzare manufatti precari all'interno delle aree sotto elencate:

  • - siti archeologici e aree di attenzione archeologica;
  • - fasce di rispetto dei sistemi insediativi storici minori di cui all'art. 58;
  • - sub-unità di paesaggio della fascia costiera (C2_2_1, C2_2_2, C2_3), come individuati nelle Tav. P4 del PS;
  • - aree interessate da vegetazione ripariale di cui all'art. 63;
  • - fascia di 100 metri lineari dal piede esterno dell'argine dei fiumi Ombrone e Bruna;
  • - linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • - fasce di rispetto cimiteriale;
  • - fasce di rispetto dagli elettrodotti;
  • - aree boscate.

Art.134 Rifugi per squadre di caccia

1. L'installazione dei manufatti per lo svolgimento dell'attività venatoria di caccia al cinghiale è consentita, previo rilascio di titolo abilitativo. Il manufatto non dovrà superare i 100 mq di Sul. Tali strutture devono essere collocate nella zona assegnata ad ogni squadra di caccia riconosciuta per l'esercizio venatorio stagionale di caccia al cinghiale, in radure vicino alle strade esistenti al fine di non creare nuove infrastrutture e comunque è assolutamente vietata la localizzazione nelle aree boscate. È inoltre consentita la realizzazione di tettoie per il 50%della Sul realizzabile e il loro mantenimento ha valore per la durata dell'iscrizione della squadra di caccia nei registri dell'autorità competente. È consentita la realizzazione di un solo rifugio per zona di caccia, così come definita dall'ATC provinciale. la realizzazione del manufatto è concessa alla singola squadra di caccia al cinghiale anche se operante in zone di caccia differenti.

3. Il rifugio sarà da considerare come annesso, che rimarrà in essere finchè la squadra richiedente ne garantirà l'uso e la manutenzione; al termine di detto periodo l'edifico dovrà essere rimosso a cura e spese della squadra che ne ha fatto uso ovvero, dietro richiesta specifica, trasferito nell'uso ad altra squadra subentrante con medesime caratteristiche.

4. L'edificio dovrà essere realizzato in legno, con struttura semplicemente infissa al suolo, senza realizzazione di platea in cemento.

5. La localizzazione del manufatto dovrà tenere conto della viabilità.

6. Il progetto deve contenere:

  • - elaborati grafici di dettaglio con le caratteristiche, le dimensioni e l'ubicazione del manufatto da realizzare;
  • - le forme di garanzia per la rimozione dei manufatti quando non vengano più utilizzati;
  • - la relazione di conformità dell'intervento proposto secondo le presenti disposizioni;
  • - le opere finalizzate al recupero delle acque meteoriche afferenti alla struttura nonché al recupero delle acque bianche di origine sanitaria.

7. La realizzazione è soggetta alla stipula di specifico Atto unilaterale d'obbligo con l'Amministrazione Comunale in merito all'uso e manutenzione della struttura; l'Amministrazione potrà richiedere idonee garanzie di carattere economico calcolate sulla spesa necessaria per la rimozione dell'edificio e dello smaltimento del materiale di risulta; potrà altresì richiedere garanzie circa l'uso e la manutenzione della viabilità di accesso.

8. Per quanto non espressamente enunciato ha valore l'art. 133.

9. Non è consentito realizzare manufatti per lo svolgimento dell'attività venatoria di caccia al cinghiale all'interno delle aree sotto elencate:

  • - siti archeologici e aree di attenzione archeologica;
  • - fasce di rispetto dei sistemi insediativi storici minori di cui all'art. 58;
  • - sub-unità di paesaggio della fascia costiera (C2_2_1, C2_2_2, C2_3), come individuati nelle Tav. P4 del PS;
  • - aree interessate da vegetazione ripariale di cui all'art. 63;
  • - fascia di 100 metri lineari dal piede esterno dell'argine dei fiumi Ombrone e Bruna;
  • - linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • - fasce di rispetto dagli elettrodotti;
  • - fasce di rispetto cimiteriale;
  • - aree boscate.

10. In prossimità delle zone di abbattimento di specie cacciabili a squadre o zone di ripopolamento e cattura (Z.R.C.) è consentita alle aziende agricole - e/o alle associazioni venatorie, con il consenso del proprietario del fondo - l'installazione di manufatti temporanei come attrezzature per i punti di ritrovo e per il rilascio dei permessi di caccia. Il periodo in cui è consentita l'installazione di tali manufatti è rigorosamente circoscritto alla stagione venatoria (di norma da inizio ottobre a fine gennaio).

Art.134 bis Impianti fissi di pesca

1. Nelle acque classificate come salmastre, ai sensi della L.R.T. n. 7 del 03/01/2005 e del Regolamento di Attuazione n. 54/r/2005, è consentita la messa in opera degli impianti fissi di pesca E RELATIVE STRUTTURE, COSÌ COME disciplinati dal Piano Ittico provinciale secondo le modalità ivi previste.

Capo III Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Art.135 Interventi sugli edifici ad uso agricolo

1. Sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso agricolo sono ammessi gli interventi indicati al Titolo IV della Parte II sulla base della classificazione attrbuita a ciascun edificio dagli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R: in scala 1:10.000 e 1:2.000 e/o dalle schede di riferimento di cui all'elaborato PR_05, con le precisazioni ed integrazioni contenute nei successivi commi. In caso di contrasto tra le norme del presente articolo e quelle del Titolo IV della Parte II si applicano le disposizioni più restrittive.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo dovranno conservare quanto più possibile i caratteri architettonici e decorativi storici degli edifici, evitando la loro alterazione formale e materica. La conservazione avverrà prioritariamente attraverso la manutenzione e la sostituzione di parti rovinate. La sostituzione e il rinnovo dovranno avvenire con forme, materiali e modalità costruttive della cultura locale secondo forme semplici e a disegno regolare, evitando tuttavia ogni mimetismo e ogni riproposizione in stile. Tali interventi sono ammessi in assenza di P.A.P.M.A.A. e sempre che non comportino mutamento di destinazione d'uso agricola

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono rispettare le seguenti limitazioni:

  • - le nuove scale esterne dovranno essere realizzate secondo i tipi tradizionali e con il parapetto in muratura;
  • - la modifica della distribuzione delle aperture sui fronti esterni non dovrà alterare sensibilmente il rapporto tra pieni e vuoti sulle facciate dove esiste una prevalenza dei pieni sui vuoti,
  • - non sarà comunque possibile, per le abitazioni, avere finestre a nastro e la dimensione delle aperture dovrà essere maggiore in altezza che in larghezza;
  • - è ammessa la creazione di loggiati compresi nell'involucro esistente e la cui superficie non dovrà essere superiore al 20% della superficie utile abitabile del piano.
  • - è ammessa la realizzazione di pergolati le cui strutture potranno essere appoggiate e fissate alle pareti murarie esterne dei fabbricati, senza alcun incastro nella muratura esistente. La superficie coperta di queste strutture non potrà essere superiore al 30% della superficie coperta dell'edificio a cui sono afferenti. Dovranno essere di forma rettangolare o quadrata con una profondità massima di ml 3.00, disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio, con strutture totalmente lignea (passoni, filagne, cannucciate).In alternativa (ad esclusione degli edifici di classe 1, 2 e 3) è possibile la realizzazione di porticati disposti preferibilmente secondo l'asse della linea di colmo della copertura dell'edificio e con le medesime superfici dei pergolati. Essi dovranno essere disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio. Dovranno avere struttura totalmente lignea (passoni, filagne, cannucciati) ovvero realizzata con pilastri di muratura facciavista o intonacata a sezione regolare, rettangolare o quadrata e con coperture a vista in legno o laterizio e rivestimento di tegole o coppi. La loro copertura non potrà in ogni caso sovrapporsi alla copertura dell'edificio a cui sono affiancati.
  • - non è ammesso l'inserimento di nuovi balconi aggettanti o terrazze che non siano coperte a tetto; non sono ammesse terrazze ricavate nelle falde del tetto; non sono ammesse pensiline ad eccezione di quelle a protezione dei portoni degli edifici abitativi, da realizzare con aggetto massimo di ml. 1,00, con larghezza pari a quella dei portoni più ml. 0,30 per lato, coperte a tegole di laterizio.
  • - la sostituzione di coperture piane con coperture a capanna o a padiglione è ammessa a condizione che non determini incremento di volumetria. La nuova copertura dovrà avere la stessa inclinazione di quelle già esistenti nello stesso organismo edilizio oppure un'inclinazione compresa tra il 25% e il 30% se isolate; il manto di copertura dovrà essere in tegole o in coppi. Si precisa che l'innalzamento della quota di imposta della falda non verrà considerato come ampliamento volumetrico ove la distanza massima sui muri perimetrali tra l'estradosso dell'ultimo solaio abitabile e l'intradosso della falda inclinata di copertura sia contenuta nei cm. 30.
  • - Il sottotetto non potrà essere utilizzato a fini abitativi ma solo quale locale accessorio dell'abitazione, senza alterazione della copertura esistente.
  • - Tali interventi sono ammessi in assenza di P.A.P.M.A.A. sempre che non comportino mutamento di destinazione d'uso agricola 4. Nei soli edifici di classe 5, 6 e 7 sono ammessi interventi di sostituzione edilizia. Tali interventi sono soggetti alle seguenti limitazioni:
  • - gli edifici ricostruiti, seguiranno nella realizzazione le indicazioni contenute all'art. 129 per le nuove abitazioni e all'art. 130 per i nuovi annessi.
  • - l'edificio ricostruito Non dovrà comportare mutamento delle caratteristiche del centro aziendale relativamente alla sua area pertinenziale, sono fatti salvi eventuali adeguamenti al rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada, all'adeguamento ed al rispetto degli aspetti igienico sanitari e di eventuali vincoli di inedificabilità assoluta posti eventualmente sull'area interessata. In ogni caso gli interventi non dovranno comportare la realizzazione di nuova viabilità rurale.
  • - Tali interventi sono ammessi in assenza di P.A.P.M.A.A. sempre che non comportino mutamento di destinazione d'uso agricola

5. Nei soli edifici di classe 5, 6 e 7 sono ammessi interventi di trasferimento, mediante demolizione e ricostruzione, di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc, di volume ricostruito. Tali interventi devono rispettare i seguenti limiti:

  • - gli interventi di ricostruzione dovranno essere indirizzati alla ricomposizione di un'unitarietà formale cercando di rendere maggiormente leggibile la struttura originaria. I nuovi volumi dovranno comunque essere coerenti con le caratteristiche architettoniche e i materiali di finitura del volume preesistente, dovranno avere facciate con prevalenza dei pieni sui vuoti, con finestre e porte poste a distanza regolare e di dimensioni uguali tra loro, con infissi in legno o metallo purché verniciato. La copertura dovrà essere a falde con tegole o coppi
  • - negli edifici di classe 5 che hanno mantenuto invariate e leggibili le caratteristiche originarie, le opere di demolizione e ricostruzione dovranno comunque comportare la ricomposizione dell'unità formale di tutto l'edificio rispettando le prescrizioni contenute nel precedente comma.
  • - nella demolizione e ricostruzione ex novo di interi edifici, questi seguiranno nella realizzazione le indicazioni per i nuovi annessi e per le nuove abitazioni di cui agli arrtt. 129 e 130.
  • - Tali interventi sono ammessi in assenza di P.A.P.M.A.A. sempre che non comportino mutamento di destinazione d'uso agricola

6. Per i soli edifici di classe 5, 6, sono ammessi, anche unitamente agli interventi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, interventi di ampliamento una tantum secondo i seguenti limiti:

  • - per le abitazioni rurali: ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 mc purché tale intervento non comporti aumento delle unità abitative. Lo stesso dovrà rispettare i criteri per le nuove residenze rurali di cui all'art. 129 presente regolamento.
  • - per gli annessi agricoli: ampliamento "una tantum" fino ad un massimo di 300 mc, comunque nei limiti del 10% del volume esistente. Tale intervento dovrà rispettare i criteri per i nuovi annessi agricoli di cui di cui all'art.130 del presente regolamento.
  • - Gli interventi di ampliamento volumetrico dovranno tendere a una regolarizzazione della forma complessiva dell' edificio.
  • - Tali interventi sono ammessi in assenza di P.A.P.M.A.A. sempre che non comportino mutamento di destinazione d'uso agricola

7. Su tutti gli edifici sono consentiti interventi necessari al superamento delle barrire architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili.

8. Sui soli edifici agricoli classificati 5, 6 e 7 i facenti parte di aziende con superfici uguali o superiori ai minimi di cui all'art 126 comma 2 sono altresì ammessi, previa approvazione di un P.A.P.M.A.A., i seguenti interventi:

  1. a. ristrutturazione urbanistica;
  2. b. trasferimento, mediante demolizione e ricostruzione, di volumi oltre i limiti del 10% del volume dei fabbricati aziendali, oltre 600 mc e fino a 1800 mc di volume ricostruito, anche con aumento delle superfici utili o delle unità abitative agricole.
  3. d. per gli annessi agricoli: oltre agli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b), interventi di ampliamento della superficie coperta nel rispetto dei limiti dimensionali fissati per la nuova edificazione di annessi agricoli.

9. In caso di interventi di frazionamento resta fermo quanto previsto dall'art. 81 comma 8.

10. Sugli edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzione superficie fondiarie minime superiori a quelle previste dall'art. 126 comma 2 è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso, solo ove venga dimostrata mediante approvazione di P.A.P.M.A.A.,la non necessità dei detti edifici alla conduzione del fondo e sempre che non ostino impegni contrari assunti con il Comune di Grosseto in forza di atti convenzionali o atti unilaterali d'obbligo.

11. Per gli edifici rurali che fanno parte di aziende di cui all'art 126 delle presenti norme, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso agricola alle condizioni previste dall'art. 45 della L.R. 1 del 2005. I relativi progetti edilizi dovranno prevedere la individuazione delle relative aree pertinenziali. Nei casi previsti dall'art. 45 comma 2 della L.R. 1 del 2005 gli interventi di sistemazione ambientale richiesti sono quelli definiti nel successivo art. 138.

12. Il mutamento dovrà avvenire in una delle destinazioni ammesse a norma dei precedenti artt. 123 e 124. Il mutamento di destinazione verso la ricettività alberghiera sarà subordinato alla sottoscrizione di apposito atto unilaterale d'obbligo avente i contenuti di cui all'art. 95 comma 5.

13. Gli interventi di mutamento di destinazione d'uso possono essere accompagnati anche dalla esecuzione di opere edilizie ammesse sull'edificio ai sensi dei precedenti commi.

14. Per gli annessi rurali, in caso di demolizione di volumi da sottoporre a cambio di destinazione d'uso, la ricostruzione potrà essere pari a:

  • - 100% del demolito sino ad un massimo di 500 mc.;
  • - Ulteriore 30% per i successivi volumi compresi fra 501 e 1.000 mc.;
  • - Ulteriore 10% per i volumi oltre 1.001 mc..

17. A servizio degli edifici esistenti, possono essere inoltre realizzati:

  1. a. locali interrati o seminterrati destinati a cantine a deposito o rimessa autoveicoli, come definite e disciplinate dall'art. 9 delle presenti norme e dagli artt. 129, comma 6, e 130, comma 16, purché localizzati entro la proiezione dell'edificio soprastante, fatte salve in ogni caso le prescrizioni di cui allart.122, comma 10;
  2. b. volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche. Tali volumi devono essere localizzati entro la proiezione dell'edificio soprastante, salvo eccezionali e comprovate ipotesi motivate dal rispetto delle vigenti norme di sicurezza. È fatto salvo quanto disposto all'art. 147 riguardo ai vani tecnici relativi alle piscine.

Gli interventi di cui sopra non dovranno comportare l'alterazione del profilo morfologico dei terreni; dovranno risultare compatibili con le caratteristiche geomorfologiche degli stessi e potranno essere realizzati con le modalità finalizzate al superamento del rischio idraulico, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sovracomunale.

Negli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 e 2 non sono consentiti gli interventi di cui alla lett. a) del presente comma, né gli interventi di cui alla lett. b) del presente comma.

18. In caso di edifici esistenti o porzioni di essi e/o interventi realizzati senza titolo abilitativo, ancorchè in sanatoria, limitatamente ai casi in cui è acclarata la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'opera e/o manufatto abusivo medesimo, è consentità la sanatoria ai sensi della normativa, sia statale che regionale, vigente in materia, previa acquisizione di parere favorevole di conformità agronomico attraverso la presentazione di relazione agronomica che contenga la descrizione dello stato attuale dell'azienda, con particolare riferimento all'ordinamento colturale ed alle dotazioni aziendali al momento della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità e previa costituzione di apposite garanzie attraverso la sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere a favore del comune di grosseto ed a spese del richiedente.

Art.135 bis Interventi possibili sugli edifici appartenenti alle classi tipologiche "Ente Maremma"

Ricomprendono tutti quegli edifici appartenenti alle tipologie "Ente Maremma" testimonianze di una architettura seriale tipica della bonifica e conseguente antropizzazione della piana maremmana avvenuta attorno agli anni '50 - '60.

Tali edifici possono aver mantenuti invariati i caratteri architettonici esterni originari, oppure, esser stati oggetto nel tempo di interventi edilizi. possono, altresì, esser ancora destinati ad uso agricolo oppure esser stati oggetto di interventi di deruralizzazione.

Le tipologie edilizie sono quelle di seguito elencate e individuate nell'Allegato B alle presenti norme:

  1. 1. tipo "Grosseto"
  2. 2. tipo "Bellosguardo"
  3. 3. tipo "Rispescia" e "Rispescia modificata"
  4. 4. tipo "Sabatina"
  5. 5. tipo" Rispescia - Sabatina"
  6. 6. tipo "Marsiliana" e "Marsiliana modificata"
  7. 7. tipo "Marsiliana ampliata"
  8. 8. tipo "Strillaie"
  9. 9. tipo "Maremma"
  10. 10. tipo "Volterra"
  11. 11. tipo "Speranza 1 - Speranza 2 - Speranza 3"

1. A seguito della definizione della classe tipologia come sopra individuata ne derivano le seguenti classi d'intervento.

  1. a. agli edifici di cui alle seguenti tipologie: "Bellosguardo", "Sabatina", "Rispescia-Sabatina", "Marsiliana e Marsiliana modificata", "Maremma", "Volterra", vengono riconosciuti caratteri architettonici e storici di pregio, da preservare quale testimonianza della riforma agraria e dell'insediamento storico nel territorio aperto, e viene assegnata la classe 5.
  2. b. agli edifici di cui alle seguenti tipologie: "Grosseto", "Rispescia e Rispescia modificata", "Marsiliana ampliata", "Strillaie", "Speranza 1 - Speranza 2 - Speranza 3", non viene riconosciuto tale valore storico culturale e pertanto possono essere oggetto di interventi edilizi senza obbligo di conservazione e di tutela e viene assegnata la classe 6.

2. Per gli edifici di cui al comma 1, lett. a, qualora, in sede di presentazione di pratica edilizia successiva alla data di approvazione del R.U., venga dimostrato con opportuna documentazione fotografica, storica e progettuale, che nel tempo siano stati oggetto di interventi edilizi modificativi dell'aspetto esteriore, tali da far perdere all'edificio le caratteristiche storico-testimoniali (edifici diacronici), viene assegnata previa valutazione del competente ufficio la classe 6, in quanto non più opportuni gli obiettivi di tutela previsti dalla classe 5.

3. Per gli edifici di cui al comma 1, lett. a, ricadenti in classe 5, data la loro connotazione storica come sopra descritta, sono consentite le seguenti tipologie di intervento:

  1. a. manutenzione ordinaria senza modifica dell'aspetto esteriore;
  2. b. manutenzione straordinaria;
  3. c. restauro e risanamento conservativo;
  4. d. interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino demolizione, ancorchè parziale, e successiva ricostruzione;
  5. e. interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento una tantum di cui agli art. 135 comma 6 e 136 comma 5, unicamente con le modalità realizzative individuate nelle schede di dettaglio di cui all'Allegato "A" alle presenti norme, in deroga ai disposti dell'art. 85 comma 2.

4. Per gli edifici di cui al comma 1, lett. b, ricadenti in classe 6, sono consentite le tipologie di intervento previste dagli artt. 135 e 136 delle presenti norme.

Art.136 Le trasformazioni ammesse per gli edifici esistenti ad uso non agricolo

1. Si definiscono edifici ad uso non agricolo quelli appartenenti a proprietà fondiarie non costituenti e/o riconducibili ad aziende agricole e/o unità produttive agrarie;

2. Sugli edifici esistenti aventi destinazione non agricola sono ammesse le seguenti trasformazioni fisiche purché compatibili con la classificazione attribuita all'edificio, fatte salve le limitazioni e prescrizioni contenute nel P.S. e nel P.T.C.P.:

  1. a. manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
  2. b. ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia;
  3. c. trasferimento mediante demolizione e ricostruzione di volumi all'interno della stessa area di pertinenza fino ad un massimo di 350 mc; tale limite può esser superato in caso di trasferimento di volumetrie esistenti ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradali;

3. Gli interventi di cui alle precedenti lett. b) e c) possono comportare un incremento dell' unità abitative fino ad un massimo complessivo di n. 3 per edificio, se ricadente in area a prevalente funzione agricola. Tale modalità di intervento è ammissibile anche in edifici ricadenti in area ad esclusiva funzione agricola purchè sia dimostrato che gli stessi non siano mai stati utilizzati per finalità rurali. Le unità abitative dovranno in ogni caso avere una superficie non inferiore a quella stabilita dall'art. 81 comma 8.

4. Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione produttiva è ammesso un incremento, una tantum, di Sul pari al 20% della Sul esistente. Tale ampliamento è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo con il quale l'interessato si impegna, per un periodo di almeno 20 anni, a mantenere la destinazione d'uso in relazione alla quale si è ottenuto l'incremento di superficie una tantum

5. Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione residenziale è ammesso un incremento della Sul pari al 20% della SUL esistente calcolata al netto di precedenti aumenti una tantum e, comunque, ammettendo fino a 60 mq. di ampliamento. per edifici al di sotto dei 300 mq di sul esistente. Al fine di ridurre il consumo di nuovo suolo è preferibile che l'ampliamento una tantum della sul residenziale sia ricavato mediante l'utilizzazione di volumi o parti di volumi esistenti, ancorchè con diversa destinazione.

6. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente aventi destinazione d'uso non agricola che eccedano la manutenzione ordinaria e straordinaria si applica quanto previsto dal successivo art. 138.

7. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II, il riutilizzo per scopi non agricoli di manufatti costituenti edifici secondari ai sensi art. 86 con volume (V) inferiore a mc 400 può comportare la realizzazione di una sola unità immobiliare per edificio. Al di sopra di tale soglia volumetrica si applicano i limiti minimi di superficie per unità immobiliare dettati dall'art. 81 comma 8.

9. Sugli edifici e manufatti legittimi esistenti sono ammessi mutamenti della destinazione d'uso in altra destinazione fra quelle ammesse ai sensi dei precedenti artt. 123, 124 e 137, comma 1.

Art.137 I mutamenti di destinazione d'uso per realizzare attività in contoterzi di servizio all'agricoltura

1. È ammesso il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli facenti parte di aziende, per realizzare attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, rimessa e manutenzione dei mezzi di produzione delle attività agricole a quegli imprenditori agricoli che svolgono attività in conto terzi.

2. Tale intervento si attua previa approvazione di P.A.P.M.A.A. ed è subordinato al rispetto di quanto disposto all'art. 45, della LRT 1/2005 e s.m.i.

Art.138 Interventi di sistemazione ambientale

1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere di riqualificazione da attuarsi su terreni ad uso agricolo costituenti aree di pertinenza - di dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno mutato o sono soggetti a procedimenti in itinere sottesi al cambio della destinazione d'uso agricola.

2. Tali interventi devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle invarianti strutturali e delle risorse naturali e/o essenziali esistenti nelle aree interessate, concorrendo in tal modo al presidio e alla conservazione degli assetti agrari e ambientali. A tale fine non è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici a terra.

3. Il relativo progetto costituisce parte integrante della apposita convenzione, da stipularsi obbligatoriamente nei seguenti casi:

  • - per interventi che comportino la modifica della destinazione d'uso di edifici agricoli;
  • - per interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi su immobili con destinazione d'uso non agricola.

4. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale, da elaborarsi a cura di professionisti abilitati, devono prioritariamente prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica. Essi riguardano esclusivamente le "aree di pertinenza" dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, appositamente individuate dal progetto edilizio correlato.

5. Lo scomputo degli specifici oneri, previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, è consentito solo a fronte di interventi di rilevanza pubblica o di interesse pubblico e/o generale, quali:

  • - il recupero e la conservazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di impianto storicizzato
  • - la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di strade vicinali normalmente aperte al passo pubblico;
  • - la manutenzione di percorsi pedonali aperti al pubblico;
  • - la tutela dei manufatti di rilevanza storico-culturale o testimoniale;
  • - la tutela delle formazioni arboree decorative, nonché delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;
  • - il recupero, anche attraverso operazioni di reimpianto, di fasce arborate-arbustate di valenza naturalistica al fine di accrescere la biodiversità di ambiti agricoli intensamente coltivati;
  • - il recupero ed il reimpianto di querce da sughero, sia in gruppi che in filari in aree agricole ad elevata intensivizzazione colturale;
  • - il recupero di aree dismesse e/o di degrado ambientale e paesaggistico, con interventi di rinaturalizzazione;
  • - il recupero o il reimpianto di colture da frutto di valenza storica o testimoniale (recupero di cultivar relitte);
  • - l'avviamento all'alto fusto di boschi cedui invecchiati di particolare pregio ambientale e paesaggistico, in situazioni ambientali non limitanti;
  • - la rinaturalizzazione di aree forestali caratterizzate dalla forte presenza di specie esotiche o non afferenti alla flora locale.

6. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale devono essere corredati dalla seguente documentazione minima:

  • - relazione tecnica di progetto;
  • - riporto cartografico su catastale in scala minima 1:2.000 e su topografico in scala minima 1:5.000 della ubicazione delle opere;
  • - particolari costruttivi per opere edilizie e murature in scala minima 1:500;
  • - sezioni e piani quotati per le opere che prevedono movimenti di terreno;
  • - documentazione fotografica dei luoghi prima degli interventi con riprese da punti noti;
  • - computo metrico estimativo redatto su prezzari ufficiali.

7. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo relativo agli interventi urbanistico edilizi da attuarsi sul fabbricato di riferimento è in ogni caso subordinata alla stipula di una apposita convenzione, con idonee garanzie fidejussorie circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto.

8. Al termine dei lavori, al fine di ottenere lo svincolo della polizza fidejussoria, il titolare dell'autorizzazione deve presentare, a firma di professionista abilitato:

  • - relazione finale di asseveramento, con documentazione fotografica, attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto iniziale;
  • - elaborati cartografici alle scale di cui sopra;
  • - computo metrico a consuntivo.

9. Nel caso di aree di pertinenza inferiori all'ettaro non si dà luogo alla sottoscrizione della convenzione, o dell'atto d'obbligo, e sono previamente corrisposti specifici oneri stabiliti dal Comune e conessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo e in misura comunque non inferiore a alla quota masima stabilita per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima stabilita per gli interventi di nuova edificazione.

Capo IV Programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale

Art.139 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.)

1. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (di seguito P.A.P.M.A.A. o programma aziendale) è presentato dai titolari delle Aziende Agricole così come definite nelle presenti norme al fine di razionalizzare gli interventi necessari all'incremento della capacità produttiva del fondo.

2. Non è ammessa la presentazione di P.A.P.M.A.A. a sanatoria di opere e manufatti realizzati in assenza di titolo abilitativo-edilizio.

3. Il P.A.P.M.A.A. contiene, oltre agli elaborati previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, la definizione motivata e la descrizione specifica delle opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica, ove necessarie, previste nella superficie aziendale

Capo V Agriturismo

Art.140 Disposizioni generali

1. Ai sensi della vigente normativa per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione con l'attività agricola che deve rimanere principale.

2. Sono attività agrituristiche, quelle definite dalla legislazione vigente.

3. L'agriturismo è esercitato esclusivamente nelle strutture edilizie esistenti; è' consentito il recupero a fini agrituristici di fabbricati rurali non gravati da atti d'obbligo o convenzioni che risultino non più necessari alla conduzione del fondo. L'attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d'uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione.

Art.141 Attività agrituristica

1. L'apertura di nuove strutture agrituristiche o la modifica delle attività già in essere e' effettuata secondo le modalità di legge.

2. Gli interventi edilizi eventualmente necessari per la strutturazione dei locali ai fini agrituristici saranno soggetti alla presentazione delle specifiche istanze in materia edilizia nonché alle autorizzazioni ambientali ove necessarie. I titoli abilitativi in materia edilizia devono essere acquisiti prima della presentazione della S.C.I.A. (o altro titolo equivalente ai sensi dei legge) per l'inizio della attività agrituristica.

NON È AMMESSA L'ATTIVITÀ DI OSPITALITÀ IN SPAZI APERTI NEI SISTEMI E SUBSISTEMI TERRITORIALI DELLA COSTA C2.2.1, C2.2.2, C2.2.3, C2.3 OLTRE CHE NEI SISTEMI E NEI SUBSISTEMI TERRITORIALI DI PIANURA, PER I SOLI AMBITI INTERESSATI DAL RISCHIO IDRAULICO ELEVATO O MOLTO ELEVATO PI2.1.1, PI2.2.1, PI2.2.2, PI2.2.3, PI2.3.1, PI2.3.2, PI2.3.3, PI2.3.4, PI2.3.5, PI2.3.6, PI2.5.1 E R7.2.1.

Capo VI Usi particolari

Art.142 Aree destinate a coltivazione orticola per l'autoconsumo o per scopi economici non prevalenti

1. Le aree destinate all'orticoltura dell'autoconsumo e del tempo libero sono di preferenza ubicate nei dintorni del capoluogo e delle frazioni e sono individuate negli elaborati grafici PR_02 e PR_03 quali "aree ortive". Sono caratterizzate da buona accessibilità carrabile e da un'accentuata frammentazione fondiaria, con variabilità nell'estensione dovuta alle normali problematiche di ricambio generazionale.

2. La realizzazione di piccoli annessi di servizio, destinabili a magazzino o rimessa attrezzi fatto salvo il dimensionamento degli stessi definito al successivo comma 4, è disciplinata e subordinata come segue:

  • - alla dimostrazione che i terreni interessati non siano stati oggetto di frazionamento catastale nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • - alla demolizione di manufatti precari (box in tavolame e in lamiera, capanni o volumi in fibro-cemento od altro, ecc.) eventualmente presenti sul fondo;
  • - al ripristino ed al mantenimento della permeabilità visiva della superficie del fondo, eliminando schermature di qualsiasi genere disposte sul perimetro del lotto, anche rimuovendo o diradando gli schermi vegetali, sopratutto se costituiti con essenze non autoctone;
  • - alla piantagione ed al mantenimento di un assetto e di una sistemazione del suolo tipica delle aree orticole tradizionali dell'ambiente rurale toscano, consistente in colture promiscue ortaggi-alberi da frutto o ortaggi-oliveto, con o senza piccole porzioni di vigneto specializzato. Potranno essere ammesse forme di allevamento della vite di tipo tradizionale, anche maritata con gelsi, aceri, olivi o altre specie autoctone;
  • - alla realizzazione esclusiva di impianti d'irrigazione a bassa pressione, o a goccia, evitando metodi irrigui ad elevato consumo e bassa efficienza, come l'irrigazione a solchi o a scorrimento o ad aspersione;
  • - alla realizzazione di un approvvigionamento idrico comune tra diversi proprietari, da gestire in forma consortile o assimilata, per una superficie minima dei lotti asserviti di ha 1.00;
  • - al mantenimento del fondo libero da ingombri di materiale edile, inerti, rottami e da volumi precari di qualsiasi natura (gabbie e ricoveri per piccoli animali da cortile o quant'altro).

2.bis Le caratteristiche tecniche costruttive dell'annesso sono quelle di seguito riportate:

  • - la copertura, a capanna o ad unica falda, con pendenza del 25%;
  • - manto di copertura in coppi ed embrici;
  • - altezza media interna non superiore a ml 2.40;
  • - piano di calpestio non superiore ai cm 30 dal piano di campagna;
  • - muratura a faccia vista e/o intonaco in colori terrosi neutri;
  • - marciapiede perimetrale della larghezza massima di ml 1.20, in battuto di cemento o blocchi di tufo;
  • - presenza di massimo due porte;
  • - presenza di non più di due finestre di dimensioni massime pari a ml 1.20 x 0.60, con il lato più lungo orizzontale al piano di calpestio e con la soglia posta ad un'altezza da quest'ultimo non inferiore a ml 1.40;
  • - infissi esterni (porte, finestre, persiane) in legno o in metallo verniciato con possibilità di posa di inferriate alle finestre;
  • - eventuale presenza di wc areati anche con impianti ad aria forzata, purchè dotati di regolare impianto di smaltimento liquami autorizzato dalla competente autorità sanitaria;

3. L'annesso non potrà subire ampliamenti volumetrici eccedenti i limiti previsti dal successivo comma.

4. Le dimensioni massime dell'annesso sono le seguenti:

  • - orti con dimensioni fino a 1000 mq: superficie pari a mq 20;
  • - orti con dimensioni comprese tra 1001 mq e 2000 mq: superficie pari a mq 30;
  • - orti con dimensioni superiori a mq 2000: superficie pari a mq 35;
  • - le superfici riferiti al dimensionamento massimo degli annessi costruibili ai sensi del presente articolo, sono comprensive di eventuali tettoie, porticati;

5. Per gli annessi agricoli dotati di servizio igienico, l'impianto di smaltimento reflui dovrà esser realizzato e gestito in forma consortile.

6. le zone ortive che rientrano in aree interessate dal cuneo salino non potranno essere serviti da nuovi pozzi.

7. Gli orti che rientrano in aree di vincolo militare dovranno rispettare le limitazioni dettate dalla L. 58/63.

Art.142 bis annessi agricoli in aree periurbane

1. Il regolamento urbanistico, in aggiunta agli ambiti disciplinati dall’art. 142 delle nta, individua negli elaborati progettuali PR_02 e PR_03 le aree destinate ad orti periurbani da disciplinare al fine di contenere eventuali forme di degrado. Trattasi di aree prossime ai margini della città, caratterizzate da un tessuto sfrangiato, già in parte degradato ed estraneo alle attività rurali, da riorganizzare con funzioni di natura sociale ed aggregativa.

2. L’individuazione di tali ambiti non dovrà rappresentare ostacolo alla realizzazione di futuri interventi unitari o di opere pubbliche.

3. In tali ambiti è consentita la realizzazione di annessi agricoli con le caratteristiche fisiche e morfologiche di quelli disciplinati all’art. 132 delle presenti norme, ma con le seguenti ulteriori specifiche:

  • a. Per superfici minime in coltivazione fino a mq. 2.000 è possibile realizzare un manufatto avente una sul massima di mq. 20; oltre i mq. 2.000 di superficie in coltivazione il manufatto potrà avere una sul massima fino a mq. 30. In entrambi i casi le suddette sul sono comprensive di quelle per servizio igienico.

4. GLI annessi agricoli di cui al presente articolo sono strutture costruite interamente in legno ancorate al suolo, o su basamento, purché non in cemento armato e senza opere di fondazione, con esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, e prive di dotazioni idonee ad utilizzi tassativamente vietati: abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

5. La realizzazione di tali manufatti, destinabili a magazzino o rimessa attrezzi, è subordinata:

  • - Alla dimostrazione che i terreni interessati non siano stati oggetto di frazionamento catastale nei dieci anni precedenti la richiesta e, comunque, non in data successiva al 28/03/2011;
  • - Alla demolizione di manufatti precari (box in tavolame e in lamiera, capanni o volumi in fibro-cemento od altro, ecc.) Eventualmente presenti sul fondo;
  • - Alla riqualificazione delle schermature esistenti disposte sul perimetro del lotto con particolare attenzione alle essenze non autoctone;
  • - Alla piantagione ed al mantenimento di un assetto e di una sistemazione del suolo tipica delle aree orticole tradizionali dell'ambiente rurale toscano, consistente in colture promiscue ortaggi-alberi da frutto o ortaggi-oliveto, con o senza piccole porzioni di vigneto specializzato;
  • - Alla realizzazione esclusiva di impianti d'irrigazione a bassa pressione, o a goccia, evitando metodi irrigui ad elevato consumo e bassa efficienza, come l'irrigazione a solchi o a scorrimento o ad aspersione;
  • - Alla realizzazione di un approvvigionamento idrico comune tra diversi proprietari, da gestire in forma associata; sono comunque fatti salvi i sistemi irrigui esistenti legittimi;
  • - Le zone ortive che rientrano in aree interessate dal cuneo salino non potranno essere servite da nuovi pozzi;
  • - Al mantenimento del fondo libero da ingombri di materiale edile, inerti, rottami e da volumi precari di qualsiasi natura.

6. Fatti salvi gli annessi agricoli esistenti dotati di servizio igienico e relativo impianto di smaltimento autorizzato, lo smaltimento reflui dovrà essere assicurato preferibilmente con impianti gestiti in forma associata.

7. La realizzazione dell’annesso è consentita, previa sottoscrizione di un atto unilaterale d’impegno riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto dovrà contenere:

  • a) L'impegno a mantenere in ordinaria coltivazione i terreni cui l’annesso è riferito;
  • b) L’impegno alla rimozione del manufatto al cessare dell’attività agricola.
  • c) La verifica di conformità alle norme generali e del presente regolamento.

8. Gli orti che rientrano in aree di vincolo militare dovranno rispettare le limitazioni dettate dalla L. 58/63.

9. La realizzazione degli annessi di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle norme sul rischio idraulico ed idrogeologico.

10. Per gli eventuali edifici esistenti, aventi destinazione d’uso diversa da quella disciplinata dal presente articolo sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 135 e 136 delle norme.

Art.143 Acquacoltura

1. È confermata la disposizione di cui alla D.C.C. n. 75/2002 che riporta le aree ove è consentita l'itticoltura, distinte tra aree in cui è consentito l'allevamento ittico di specie sia di acqua dolce che di acqua salata e aree in cui è consentito solo l'allevamento ittico di acqua dolce.

2. In tutti gli impianti di acquacoltura non è ammessa la realizzazione di nuovi pozzi, pertanto il prelievo potrà avvenire unicamente da corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Per gli approvvigionamenti di acqua salata dovranno essere previste opere di presa e di scarico a mare che percorrano canalizzazioni già esistenti, quali il Canale San Rocco e il Canale San Leopoldo, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarichi.

3. Al di fuori delle aree indicate in cartografia è consentito il solo allevamento per novellame, in corpi idrici già esistenti. Non è pertanto ammessa, al di fuori delle aree individuate, l'escavazione di terreni aventi destinazione agricola per la realizzazione di vasche o impianti per l'allevamento ittico.

4. È fatto salvo il recupero di ex aree estrattive non più riconvertibili alla coltivazione agricola o di tratti di canalizzazioni della bonifica che abbiano perduto definitivamente la loro funzione originaria, ma nelle aree a rischio di salinizzazione, l'approvvigionamento idrico non potrà avvenire attraverso la realizzazione di nuovi pozzi.

5. Non sono comunque previsti impianti che abbiano carattere prevalentemente industriale, in quanto ritenuti non compatibili con l'attuale assetto agricolo e idrogeologico del territorio aperto.

6. Nell'ambito delle aree individuate, la realizzazione di nuovi impianti o il trasferimento di quelli esistenti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni particolari integrative di quanto indicato nella L.R. 33/00:

  • - le vasche non potranno emergere dal piano di campagna originario per un'altezza superiore a metri 1,50;
  • - le vasche non potranno essere realizzate in muratura o in cemento, fatte salve le vasche per novellame e per finissaggio del prodotto o stoccaggio dello stesso prima della vendita e i piccoli manufatti necessari per la regimazione idrica o l'ossigenazione (chiuse, derivazioni, supporti degli ossigenatori, ecc..); per la loro impermeabilizzazione è consentito l'impiego di argilla e/o film plastico di adeguato spessore, facilmente rimovibile in caso di dismissione dell'impianto.

7. I nuovi impianti non potranno avere una superficie netta superiore a 30.000 mq delle vasche di allevamento, a cui può aggiungersi un massimo del 10% della superficie totale delle vasche adibito a nursery (per novellame). Sono fatti salvi i parametri dimensionali e costruttivi regolarmente autorizzati negli impianti esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti Norme.

8. In ogni caso, la superficie delle vasche di decantazione non può essere inferiore al 15% delle vasche di allevamento e nursery.

9. Per quanto riguarda gli eventuali volumi tecnici, così come definiti dalla normativa regionale, questi dovranno essere realizzati in armonia con le caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli altri manufatti. Sono ammessi silos a torre solo se completamente rimovibili e di altezza non superiore a metri 6,0 dal piano di campagna ed adeguatamente schermati da alberature di alto fusto, sia sempreverdi che caducifoglie, che abbiano caratteristiche ecologiche adatte all'ambiente di impianto

10. Sono possibili gli interventi sul patrimonio edilizio esistente a secondo delle classi degli edifici; è possibile la realizzazione di nuovi annessi agricoli.

11. Per quanto riguarda la disciplina delle nuove costruzioni ad uso abitativo, valgono i criteri generali di cui all'art. 129 e il rispetto di un parametro di superficie territoriale minima di 6.0 ettari.

12. Per quanto non previsto dalle presenti norme si rinvia alla Legge Regionale ed alla scheda specifica del P.T.C. vigente.

Art.144 Risicoltura

1. È confermata la disposizione di cui alla D.C.C. n. 75/2002 recepita dal P.S. che individua in cartografia (Tavola 7 bis) le aree per le quali la risicoltura può essere compatibile.

2. I criteri per un razionale approvvigionamento idrico nonché per la razionale coltivazione delle risaie, oltre che in riferimento alla suddetta D.C.C., sono stabiliti nel P.T.C. (Scheda 3e) a cui si rinvia.

3. Qualora aree coltivate a riso all'interno del perimetro di cui alla citata D.C.C., vengano abbandonate o destinate ad altra qualità di coltura per un periodo superiore a 8 anni, non potranno più essere riconvertite alla coltivazione del riso.

Art.144 bis Cinotecnica

1. L'attività inerente la cinotecnica, in quanto connessa all'attività agricola, è esercitata da imprenditori agricoli che potranno realizzare e/o recuperare volumetrie allo scopo destinate, nel rispetto di quanto indicato nelle norme del presente titolo per gli annessi agricoli delle aziende agricole.

2. La realizzazione di tali allevamenti è consentita nelle unità di paesaggio PI 2.1.1 e PI 2.3.6 e nel rispetto del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 35 del 07/04/2004.

Art.145 Recinzioni

1. Onde garantire la continuità ecologica e agraria, nel territorio rurale sono consentite solo recinzioni finalizzate a:

  1. b. consentire alle aziende agricole e faunistico-venatorie di proteggere le colture e le attività agricole, zootecniche, ortoflorovivaistiche di pregio contro i danni provocati dagli animali selvatici;
  2. c. garantire protezione agli impianti tecnologici, pubblici e privati;
  3. d. consentire l'allevamento di animali da cortile ad uso familiare;
  4. e. consentire il ricovero di animali nel territorio agricolo come disciplinato all'art. 146;
  5. f. istituire "fondi chiusi"; deve essere comunque garantita l'accessibilità pedonale tramite cancelli o scalandrini.

2. La recinzione deve garantire il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale.

3. I fondi possono essere delimitati con l'apposizione di staccionate alla "maremmana", oppure con reti metalliche di altezza massima non superiore a mt 1,80 sorrette da pali in legno o ferro verniciato inseriti anche in cordolo continuo interrato; devono essere adottate soluzioni progettuali di limitato impatto dal punto di vista visivo, tra cui la piantagione di specie vegetali arbustive o, in maniera più limitata, arboree, a sortire effetto di schermo paesaggistico.

5. Per gli accessi principali delle proprietà fondiarie sono ammesse strutture murarie a sostegno dei cancelli di ingresso; tali strutture potranno avere uno sviluppo lineare fino a m 5 per lato con altezza massima di metri 2 e dovranno essere realizzate in muratura faccia vista in laterizio o pietra locale con esclusione del tufo.

6. È fatto salvo quanto disposto dalle norme di Piano Strutturale riguardo alle aree soggette ad usi specialistici.

Art.146 Disciplina di impianti per animali nel territorio aperto

1. Sono soggetti alle norme del presente articolo gli impianti per la custodia e la detenzione degli animali gestiti da privati o da enti, a scopo di ricovero domestico, pensione, commercio o addestramento.

2. Gli impianti che rivestono uno scopo commerciale sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria, rilasciata dal sindaco, previa istruttoria favorevole del servizio veterinario e di igiene pubblica della U.S.L..

3. Per le attività di pensione, ricovero, spazi per commercio o addestramento degli animali, non equiparabili alla attività agricola ed all'attività amatoriale, devono essere utilizzate esclusivamente volumetrie esistenti e non sarà consentita la realizzazione di nuove volumetrie. In ogni caso la localizzazione di tali strutture, ad eccezione di quelle destinate agli equini, dovrà distare non meno di mt. 500 da case sparse e non meno di mt.1000 da nuclei abitati o attività ricettive. TALI DISTANZE POTRANNO ESSERE RIDOTTE PREVIO PARERE FAVOREVOLE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI.

4. La detenzione e/o il ricovero dei cani deve essere attuata nel rispetto delle norme contenute nella legislazione statale e regionale e nei loro regolamenti di attuazione ed i relativi impianti devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione in materia di benessere degli animali.

IN PARTICOLARE LE STRUTTURE DOVRANNO AVERE LE DIMENSIONI MASSIME DETERMINATE DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE DI SETTORE.

I RICOVERI DEVONO SODDISFARE LE ESIGENZE IGIENICHE ED ESSERE FACILMENTE LAVABILI E DISINFETTABILI. DI CONSEGUENZA LE ACQUE DI SCOLO DERIVANTI DAL LAVAGGIO DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE SOTTOPOSTE AD ADEGUATO TRATTAMENTO, AL FINE DI GARANTIRE LA TUTELA DEI CORPI IDRICI RICETTORI E DELLE ACQUE SOTTERRANEE.

SI PRESCRIVONO SCHERMATURE CON PIANTE AUTOCTONE PER LIMITARE L'IMPATTO VISIVO DEI SUDDETTI MANUFATTI. IL RICHIEDENTE DOVRÀ SOTTOSCRIVERE APPOSITO ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO CON CUI SI IMPEGNA A RIMUOVERE LE STRUTTURE AL CESSARE DELLE ESIGENZE PER CUI SONO STATE AUTORIZZATE CON IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.

5. È ammessa la realizzazione di ricoveri per equini detenuti a scopo amatoriale. Il progetto deve evidenziare le strutture da realizzare, la loro ubicazione ed i materiali costruttivi nel rispetto di quanto segue:

  • - il materiale di costruzione è il legno;
  • - la recinzione è in paleria di castagno o altra essenza forte;
  • - E' CONSENTITA LA REALIZZAZIONE DI BOX PER IL RICOVERO DEGLI ANIMALI DELLA SUPERFICIE MASSIMA DI MQ. 16,00 PER ANIMALE, OLTRE AD UN AGGETTO SU UN LATO FINO A ML. 2,00 A PROTEZIONE DELL’ANIMALE STESSO, DI UN UNICO ANNESSO DI SUPERFICIE MASSIMA PARI A MQ. 30,00 PER LA RIMESSA DELLE ATTREZZATURE, MANGIMI E MEDICINALI E DI UN FIENILE CON SUPERFICIE MASSIMA PARI A MQ. 40,00 AD ANIMALE, CON ALTEZZA NON SUPERIORE A MT. 4,00 IN GRONDA.
  • - tali strutture dovranno esser opportunamente schermate con materiale vegetale autoctono;
  • - il numero degli equini adulti detenuti a scopo amatoriale non potrà superare le tre unità;
  • - il richiedente dovrà sottoscrivere apposito atto unilaterale d'obbligo con cui si impegna a rimuovere le strutture al cessare delle esigenze per cui sono state autorizzate, CON IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI;
  • - le strutture devono essere in ogni caso improntate alla massima semplicità e decoro;
  • - è vietato l'uso, quale ricovero, di strutture o loro porzioni dismesse, impropriamente riciclate o l'utilizzo di materiali fatiscenti o incongrui o indecorosi.

6. È consentita la realizzazione di ricoveri per animali di bassa corte ad uso amatoriale aventi le seguenti caratteristiche:

  • - superficie massima del recinto di mq 25 di cui il 25% (pari a mq 6,25) completamente tamponata IN LEGNO realizzato in rete metallica e paletti in legno o ferro verniciato dell'altezza di mt 1,80 e con la possibilità di coprire la superficie scoperta tramite rete metallica anti intrusione;
  • - i ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente lavabili e disinfettabili, di conseguenza le acque di scolo derivanti dal lavaggio dovranno obbligatoriamente esser sottoposte ad adeguato trattamento, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ricettori e delle acque sotterranee;
  • - si prescrivono schermature DI ALTEZZA SUPERIORE A MT 1,80, con piante autoctone AL FINE DI LIMITARE L'IMPATTO visivo dei suddetti manufatti;
  • - IL RICHIEDENTE DOVRA’ SOTTOSCRIVERE APPOSITO ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO CON CUI SI IMPEGNA A RIMUOVERE LE STRUTTURE AL CESSARE DELLE ESIGENZE PER CUI SONO STATE AUTORIZZATE, CON IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI;

7. Per i criteri insediativi si rinvia a quanto disciplinato all'art. 130.

Art.147 Impianti sportivi ed altre opere autonome a corredo degli edifici

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistico-edilizia che incidono sulle risorse essenziali del territorio rurale le opere autonome a corredo degli edifici comportanti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate:

  • - piscine;
  • - campi da tennis;
  • - campi da calcetto;
  • - maneggi;

1.bis Per gli edifici residenziali, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui al successivo comma, sono ammesse unicamente piscine.

2. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:

  • - non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
  • - non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • - si mostrino coerenti con la semiologia dei luoghi rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.);
  • - non prevedano volumetrie che fuoriescano dal profilo originario del terreno;
  • - garantiscano un corretto inserimento mediante sistemazioni a verde delle aree circostanti semiologicamente coerenti con il sistema dei segni presenti;
  • - possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo senza gravare Sull'acquedotto pubblico;
  • - prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.

3. Le piscine possono essere realizzate all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica.

4. Le piscine ad uso privato non possono avere dimensioni superiori a mq 100 (superficie netta della vasca).

5. Le piscine dei complessi agrituristici e degli alberghi e/o locande di campagna, non possono avere dimensioni superiori a mq 200 (superficie netta della vasca).

6. La profondità massima consentita è pari a ml 2,00. Il vano tecnico deve essere interrato ed avere una superficie utile lorda (Sul) massima di mq 10,00, con una altezza tra pavimento e intradosso del solaio di copertura non superiore a ml 2,20. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale.

6.bis A corredo delle piscine è possibile realizzare piccole strutture in legno senza basamento in cemento per una SUL di mq. 6,00 con altezza pari a mt. 2.40 misurata all'intradosso del colmo.

7. I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 4,00 ml. A corredo di tali impianti sono consentite le strutture di cui al precedente comma 6bis.

8. I maneggi ad uso privato possono essere realizzati all'interno delle superfici fondiarie di aziende agrarie, mediante approvazione di P.A.P.M.A.A., secondo i seguenti parametri:

  • - superficie minima di terreno da destinare allo scopo, non inferiore a mq 5.000;
  • - posa in opera di ricoveri per equini fino ad un massimo di 20 box (di dimensioni massime pari a mt. 3 x 4 x 3.50) con portico antistante di profondità massima pari a mt 2.50;
  • - locale per selleria di sul massima fino a mq. 15;
  • - locale magazzino di sul massima pari a mq. 20;
  • - club house di SUL massima pari a mq 100. la struttura dei suddetti manufatti dovrà esser realizzata in legno, di facile rimozione, fatte salve le parti per le quali sono richiesti rivestimenti lavabili a fini igienico-sanitari; le rifiniture dei rivestimenti saranno in legno, pietra o cotto, e pavimentazioni in cemento per gli spazi occupati dagli equini. I tetti delle strutture dovranno esser realizzati ad una o due falde in legno con copertura in listoni di legno o tegole di laterizio. l'altezza massima dovrà essere di mt. 3.50.

Oltre a tali manufatti dovranno esser previsti per impianti ippici: una tettoia per ricovero foraggio, un campo di lavoro recintato in legno con terreno ricoperto in sabbia o altro materiale soffice e naturale; tale struttura potrà esser coperta mediante strutture in legno e/o metallo facilmente amovibili.

Un tondino coperto; un'area destinata a parcheggio, su superficie permeabile con due posti auto per box; l'area destinata a parcheggio potrà esser coperta da strutture ombreggianti.

  • - tutti gli impianti dovranno esser dotati di adeguato impianto di depurazione e smaltimento dei liquami;
  • - i nuovi maneggi dovranno esser realizzati a non meno di mt. 700 dai perimetri dei centri abitati.

Tutte le realizzazioni descritte al presente comma, non potranno esser riutilizzate per altre finalità agricole in caso di cessazione dell'attività; l'atto d'obbligo del P.A.P.M.A.A. dovrà contenere le prescrizioni di cui alla presente norma.

Per i maneggi esistenti legittimi, alla data di approvazione del RU, è ammesso l'adeguamento alle presenti norme.

8.bis Per i centri ippici attrezzati esistenti legittimi, il RU ammette il loro potenziamento secondo le norme di cui al comma precedente.

9. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:

  • - da uno studio di inserimento (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
  • - dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
  • - da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

10. Per quanto non disciplinato dai precedenti commi, per i criteri insediativi, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 130, oltre ai seguenti:

  1. a) ubicazione nelle pertinenze dei fabbricati;
  2. b) accorgimenti per contenere l’impatto paesaggistico: siepi e alberature, aree non percepibili alla vista;
  3. c) forme e materiali adeguati al contesto paesistico ambientale evitando elementi standardizzati;
  4. d) dimostrazione sulla compatibilità con il sistema ambientale: bilancio idrico, cuneo salino, ecc.

11. In aree ad esclusiva funzione agricola, le opere edilizie di cui al presente articolo possono essere realizzate unicamente da imprenditori agricoli professionali.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13