Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Capo I Orti sociali, aree ortive e verde privato vincolato

Art.92 Orti sociali e aree ortive

Parte I - Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Le aree individuate come orti sociali negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 sono aree destinate alla coltivazione ortofrutticola che l'amministrazione si riserva di assegnare a particolari soggetti individuati con apposito regolamento redatto dall'amministrazione comunale. Il regolamento dovrà definire le modalità di assegnazione degli orti, di gestione dei medesimi nonchè gli obblighi degli assegnatari.

2. Nelle aree destinate ad orti sociali è consentita la realizzazione di piccoli manufatti per la rimessa di attrezzi agricoli aventi una dimensione massima di 8 mq .Tali manufatti dovranno essere realizzati sul confine di ciascun orto e accoppiati a due a due. È consentita, in alternativa, la realizzazione di unico manufatto comune, a servizio di tutti gli orti, di superficie pari alla somma delle superfici spettanti agli orti che asserve. I manufatti devono essere privi di impianti idrici e di illuminazione.

3. Le aree individuate come aree ortive nelle apposite carte PR_02 e PR_03 sono aree dove è consentita la pratica dell'orticoltura e del giardinaggio per l'autoconsumo o per il tempo libero. Alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'art.142 delle presenti norme.

Parte II - Disciplina per aree all’interno del perimetro delle UTOE non vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli orti sociali sono aree destinate alla coltivazione ortofrutticola che l’amministrazione si riserva di assegnare a particolari soggetti individuati con apposito avviso pubblico redatto dall’Amministrazione Comunale. L’avviso pubblico dovrà definire le modalità di assegnazione degli orti, di gestione dei medesimi nonché gli obblighi degli assegnatari. Gli orti sociali potranno essere individuati su aree comunali destinate alla fruizione pubblica o demaniali.

2. Nelle aree destinate ad orti sociali è consentita la realizzazione di un fabbricato comune finalizzato al soddisfacimento delle attività sociali ivi svolte. Il progetto dell’area dovrà garantire la dotazione idrica mediante la realizzazione di un unico pozzo di attingimento. Le aree destinate ad orti sociali comprendono anche quelle definite con protocolli e intese sottoscritti dall’Amministrazione Comunale con la Regione Toscana ed altri Enti Pubblici.

3. Le aree individuate come aree ortive nelle apposite carte PR_02 e PR_03 sono aree dove è consentita la pratica dell'orticoltura e del giardinaggio per l’autoconsumo o per il tempo libero. Alle stesse si applicano le disposizioni di cui all’art.142 delle presenti norme. Per gli eventuali edifici esistenti, aventi destinazione d’uso diversa da quella disciplinata dal presente articolo sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 135 e 136 delle norme. Nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni dettate dal presente articolo sono ammessi la permanenza e l’esercizio di attività agricole aziendali o amatoriali. I terreni pertanto potranno essere oggetto di P.A.P.M.A.A. con i parametri di riferimento di cui al P.T.C. relativi alla zona a prevalente funzione agricola.

Art.93 Verde privato vincolato

Parte I - Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Sono aree parzialmente inedificate ricadenti all'interno del perimetro delle U.T.O.E..

2. Fatto salvo quanto previsto dai successivi comma, 3 e 4 è prescritta la sistemazione a verde. Tali interventi di sistemazione dovranno essere realizzati in conformità al Regolamento del Verde Urbano di cui all'allegato AGR_03.

3. In tali aree potranno essere realizzati, ad opera dei privati interessati, parcheggi anche interrati, privati e pubblici questi ultimi previa convenzione con il Comune. I parcheggi soprasuolo non potranno essere coperti da strutture fisse e/o impermeabili. è altresì consentita la realizzazione di manufatti precari di cui al successivo art. 132 delle presenti norme, applicando i parametri dimensionali per le aree a prevalente funzione agricola.

4. Nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni dettate dal presente articolo sono ammessi la permanenza e l'esercizio di attività agricole aziendali o amatoriali esistenti alla data di adozione del RU. I terreni pertanto potranno essere oggetto di P.A.P.M.A.A..

5. Per il patrimonio edilizio esistente non rurale, il RU assegna la classe 6 agli edifici principali e la classe 7 agli edifici secondari; non sono ammessi cambi di destinazione d'uso ed incrementi volumetrici con l'esclusione degli ampliamenti una tantum disciplinati all'art. 136 delle presenti norme.

Parte II - Disciplina per aree non vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Sono aree parzialmente inedificate ricadenti all'interno del perimetro delle U.T.O.E..

2. Fatto salvo quanto previsto dai successivi comma, 3 e 4 è prescritta la sistemazione a verde. Tali interventi di sistemazione dovranno essere realizzati in conformità al Regolamento del Verde Urbano di cui all'allegato AGR_03.

3. In tali aree potranno essere realizzati, ad opera dei privati interessati, parcheggi anche interrati, privati e pubblici questi ultimi previa convenzione con il Comune. I parcheggi soprasuolo non potranno essere coperti da strutture fisse e/o impermeabili. è altresì consentita la realizzazione di manufatti precari di cui al successivo art. 142bis delle presenti norme.

4. Nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni dettate dal presente articolo sono ammessi la permanenza e l’esercizio di attività agricole aziendali o amatoriali. I terreni pertanto potranno essere oggetto di P.A.P.M.A.A. con i parametri di riferimento di cui al P.T.C. relativi alla zona ad prevalente funzione agricola.

5. Per il patrimonio edilizio esistente non rurale, il RU assegna la classe 6 agli edifici principali e la classe 7 agli edifici secondari; Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui agli articoli 135 e 136 delle norme.

Capo II Usi specialistici

Art.94 Usi specialistici / Contenuti e finalità

1. Il presente Capo ed i successivi Capi III e IV contengono specifiche disposizioni per l'uso e/o la trasformazione di immobili ed aree destinate o destinabili ad usi e/o attività di carattere specialistico condotte da soggetti privati, singoli o associati. In ragione del carattere permanente, temporaneo o reversibile di tali usi e/o attività, negli articoli che disciplinano le singole aree sono specificate a seconda dei casi:

  • - i limiti di intervento consentiti;
  • - le garanzie per la completa esecuzione degli interventi e per la corretta conduzione delle attività previste;
  • - le garanzie circa il mantenimento della destinazione d'uso, ovvero per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi in caso di cessazione dell'attività.

2. Le disposizioni di cui al presente Capo e dei successivi Capi III e IV concorrono alla disciplina dell'uso dei suoli e/o del patrimonio edilizio esistente nel territorio comunale, costituendo integrazione e complemento della disciplina contenuta nella Parte II e IV delle presenti norme. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

3. Le disposizioni di cui al cui al presente Capo e dei successivi Capi III e IV sono integrate dalle specifiche disposizioni di dettaglio dettate:

  • - dalla "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme;
  • - dal Regolamento Edilizio.

Capo III Usi e/o attività turistico-ricettive o ricreative

Art.95 Edificazione esistente a destinazione turistico-ricettiva alberghiera

1. Sugli edifici esistenti adibiti ad attività turistico-ricettive - alberghiere (Alberghi e RTA) ricadenti nelle aree urbane o nel territorio aperto sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo IV della parte II sulla base della classificazione ad essi attribuita, a condizione che non comportino modifiche della destinazione d'uso.

2. Fermo restando quanto specificato al comma 1, sono consentiti, purchè compatibili con la classificazione attrbuita all'edificio, ampliamenti una tantum pari ad un massimo del 40% della superficie utile lorda (Sul) legittima esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico - realizzabili anche nel quadro di un complessivo intervento di sostituzione edilizia, limitatamente agli edifici o parti di essi per i quali esso sia consentito sulla base della disciplina di cui al Titolo IV Parte II - ma comunque nel rispetto di una altezza massima (HMAX) non superiore ad un piano a quella degli edifici immediatamente adiacenti.
Per il patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso diversa da quella alberghiera è ammessa la trasformazione in albergo con un incremento della SUL del 50%, nel rispetto delle classi e dei tessuti di appartenenza.

3. Gli ampliamenti proposti in forma di addizioni volumetriche sono consentiti solo ove l'intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento. L'ampliamento di cui al presente periodo è' comunque ammesso, anche se non previsto dalla classificazione attribuita all'immobile, ove realizzato in interrato. L'ampliamento di cui al comma 2 deve comprendere gli ampliamenti in deroga rilasciati ante adozione del RU.

4. L'ampliamento di cui al comma 2 è ammesso al fine di rivalutare le prestazioni di qualità delle strutture turistico-ricettive, quali le funzioni accessorie necessarie al mantenimento e/o alla variazione della categoria assegnata, come centri benessere, palestre, ecc., nonché agli interventi necessari a mantenere in efficienza o ad adeguare alle normali esigenze di servizio gli impianti tecnologici esistenti. In ogni caso, entro il limite del 50% dell'ampliamento di cui al comma 2, è possibile incrementare la dotazione di posti letto.

5. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi riferiti ad interventi comportanti incrementi di superficie utile lorda (Sul) è subordinato alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, con l'impegno alla gestione unitaria e al mantenimento della destinazione d'uso turistico-ricettiva per non meno di 20 anni. Per tali interventi devono essere inoltre assicurate le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale previste dall'art. 11 per la specifica destinazione d'uso, nonché, ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico-ricettiva, le dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione di cui all'art. 12.

6. Per gli edifici disciplinati da apposita scheda normativa di cui all'elaborato PR_06 sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla medesima scheda.

Art.96 Modifica destinazione uso RTA e CAV nelle aree urbane e nel territorio aperto

1. È ammesso il cambio di destinazione d'uso da turistico-ricettiva a residenziale delle strutture R.T.A. e delle strutture C.A.V. presenti sul territorio comunale alla data di adozione del R.U. ancorché in fase di realizzazione purché a tale data i relativi lavori abbiano già avuto inizio. È altresì ammesso il cambio di destinazione d'uso da turistico-ricettiva a residenziale delle strutture RTA e CAV realizzate ed in corso di realizzazione che, a partire dalla data di adozione del presente RU, fossero interessate da procedimento sanzionatorio, sia penale che amministrativo, ancorchè avviato, per presunta lottizzazione abusiva ex art. 44 e 30 del DPR 380/2001 e s.m.i., laddove il detto procedimento si esaurisca per statuizione definitiva giudiziaria, per mancata effettuazione e previo accertamento, ovvero con l'intervento di revoca, ovvero ancora con il ripristino dello stato di legalità, cioè di quanto a suo tempo autorizzato.

2. Il cambio di destinazione d'uso di cui al precedente comma 1 è subordinato:

  1. a. al pagamenti degli oneri di urbanizzazione di legge.
  2. b. alla cessione gratuita al Comune di una quota della Sul del complesso turistico ricettivo o sua porzione funzionalmente autonoma di cui viene chiesta la modifica della destinazione d'uso. Tale quota è pari al 30% per le R.T.A. e al 15% per le C.A.V.. L'Amministrazione Comunale destina la parte ceduta a E.R.S..

3. In alternativa alla cessione gratuita di cui al comma 2, lett. B) gli interessati potranno corrispondere all'Amministrazione Comunale una somma pari alle rispettive percentuali di cui al precedente comma (o quota residua in caso di parziale cessione) del valore venale riferito all'intera struttura a destinazione residenziale. tale valore sarà determinato, dall'ufficio comunale competente, sulla base dei valori di mercato riferiti all'intera struttura. Le somme introitate saranno destinate dall’Amministrazione Comunale alla realizzazione o manutenzione di alloggi ERS.

4. Il cambio di destinazione d’uso è ammesso solo nelle U.T.O.E. e nelle aree a prevalente funzione agricola, nel rispetto di quanto prescritto dalla pianificazione sovracomunale e dal Piano Strutturale.

5. Il cambio di destinazione d’uso non è ammesso per quelle strutture ricettive che abbiano usufruito di deroghe al P.R.G., limitatamente alle quantità volumetriche oggetto di deroga, purché quest’ultime garantiscano il rispetto dei requisiti minimi regionali per l’attività di R.T.A.; non è altresì ammesso per quelle strutture ricettive che abbiano usufruito degli ampliamenti una tantum di cui all’art. 95, comma 2. Per il cambio di destinazione d'uso si deroga a quanto prescritto all'art. 81, comma 8, relativamente al rispetto della media minima

Art.97 Aree per campeggi

1. Le aree ove sono ubicati i campeggi esistenti sono perimetrate con apposito simbolo grafico negli elaborati grafici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2000. Le strutture campeggistiche risultano inserite all'interno del perimetro dunale individuato negli elaborati di quadro conoscitivo per la formazione del PS, tavola G4 "Carta Geomorfologica", la quale individua le microunità ambientali definite:

  • - spiaggia attuale e/o duna mobile
  • - duna consolidata con vegetazione pioniera o soggetta a coltivazione
  • - duna consolidata boscata
  • - sedimenti di duna

2. Gli interventi di riqualificazione dei campeggi esistenti sono ammessi previa redazione e approvazione di Piani attuativi e nel rispetto dei perimetri esistenti, delle capacità ricettive già legittimate e dei seguenti dati:

campeggio Le Marze:

  • piazzole esistenti n. 590;
  • capacita ricettiva massima 2.360 persone;

campeggio "Il Sole":

  • piazzole esistenti n. 360
  • capacita ricettiva massima 1.440 persone

campeggio "Eden":

  • piazzole esistenti n. 100
  • capacita ricettiva massima 400 persone

campeggio "Rosmarina"

  • piazzole esistenti n. 70
  • capacita ricettiva massima 280 persone

campeggio Comunale di Principina a Mare

  • piazzole esistenti n. 450
  • capacita ricettiva massima 1.800 persone

campeggio "Cielo Verde"

  • piazzole esistenti n. 1260
  • capacita ricettiva massima 5.040 persone

Nell'ambito di attuazione del Piano Attuativo sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia. In assenza di piani attuativi, o decaduta l'efficacia degli stessi, sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, INTERVENTI FINO ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. NEL CASO DI CAMPEGGI CON PIANI ATTUATIVI IN FASE ISTRUTTORIA, NELLE MORE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE, E’ CONSENTITA L’INSTALLAZIONE, PER LA DURATA DI UNA SOLA STAGIONE TURISTICA, DI ATTREZZATURE E STRUTTURE MINIME, DI FACILE RIMOZIONE, FINALIZZATE ALLA GESTIONE DELLA STRUTTURA CAMPEGGISTICA.

3. Tutti gli aventi titolo delle aree per campeggi sono tenuti a dichiarare l'ubicazione delle aree di riserva che dovranno essere reperite nelle aree attigue e/o adiacenti a quelle di cui alle attività esistenti e secondo quanto disciplinato dalle specifiche normative di settore. Le aree di riserva dei campeggi devono essere identificate dagli aventi titolo negli elaborati dei piani attuativi presentati all'amministrazione comunale e devono essere prive di piazzole e di installazioni fisse o mobili di qualsiasi genere. Tali zone, la cui presenza è da ritenersi obbligatoria per ciascun campeggio, potranno essere utilizzate per fini ricettivi solo nei casi in cui è necessario provvedere a una rotazione delle piazzole per la creazione di aree di rinnovazione della pineta, o a uno spostamento delle stesse in seguito alla realizzazione dei corridoi biotici. La determinazione della superficie effettiva delle aree di riserva dovrà avvenire secondo quanto previsto dal piano forestale, contenente una specifica analisi vegetazionale e selvicolturale del contesto forestale di riferimento e in ogni caso devono essere rispettate le seguenti caratteristiche dimensionali:

  • - la superficie di ciascuna singola area individuata non deve essere inferiore al 5% della superficie totale del campeggio;
  • - la superficie complessiva delle aree di riserva non deve essere inferiore al 20% della superficie complessiva del campeggio.

4. Gli interventi di riqualificazione di cui al precedente comma 2 sono ammessi nel rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - la superficie complessiva destinata alle strutture fisse DI SERVIZIO ALL’ATTIVITÀ, COMPRESE QUELLE DI NUOVA REALIZZAZIONE non deve essere superiore al 50% della superficie territoriale (St) dell'insediamento;
  • - le strutture campeggistiche dovranno attuare una gestione della risorsa idrica improntata al riuso ed al riutilizzo, dovrà esser attuata la chiusura di pozzi superficiali (norton esistenti); è ammessa la realizzazione di pozzi profondi al fine di non determinare un'interferenza con le falde acquifere superficiali e quindi favorire il fenomeno di ingressione del cuneo salino.
  • - in tutta l'area destinata a campeggio devono essere impiegate pavimentazioni amovibili, permeabili o semipermeabili, al fine di consentire agevoli operazioni di recupero ambientale in caso di cessazione dell'attività. le piazzole per le tende per autocaravan e roulottes devono garantire la permeabilità del suolo;
  • - devono essere mantenute le alberature di alto fusto e l'orografia naturale del terreno, fatti salvi modesti livellamenti (nella misura strettamente necessaria);
  • - l'assetto complessivo del campeggio deve rispettare le regole fondanti del contesto di appartenenza: ad esse deve ispirarsi ogni sistemazione prevista, ivi compreso l'impianto di nuovi esemplari di specie arboree ed arbustive. Devono essere in ogni caso evitate artificiose strutturazioni e/o geometrizzazioni degli spazi destinati alle piazzole, ai percorsi, alle strutture di servizio;
  • - i nuovi servizi igienici devono essere preferibilmente ricavati all'interno di strutture realizzate con materiali leggeri, facilmente asportabili in caso di cessazione dell'attività;
  • - i percorsi veicolari e pedonali esistenti, che devono essere sottoposti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, possono prevedere anche opere di ripavimentazione che garantiscano la permeabilità dell'area.
  • - i campeggi devono essere dotati di corridoi biotici. per corridoio biotico si intende una specifica fascia o area, interposta tra gruppi di piazzole, all'interno della quale viene mantenuta o ricostituita la vegetazione naturale arbustiva e/o arborea della formazione dunale. detti corridoi biotici dovranno interessare almeno il 15% della superficie della duna consolidata eventualmente ricadente all'interno del perimetro del campeggio, mentre dovranno interessare almeno il 10% delle aree su sedimento di duna eventualmente presenti all'interno del perimetro del campeggio. al fine di consentire una migliore riqualificazione ambientale e paesaggistica, per una corretta realizzazione dei corridoi biotici è possibile provvedere allo spostamento o alla nuova localizzazione delle piazzole esistenti. i corridoi biotici devono di preferenza essere individuati o formati in modo da garantire la continuità morfologico/vegetazionale con le zone naturali esterne al campeggio.
  • - in tutte le zone di duna consolidata le reti di erogazione di acqua ed energia elettrica devono essere realizzate separate tra loro, opportunamente segnalate, semplicemente appoggiate al suolo e adeguatamente schermate con criteri propri dell'ingegneria naturalistica.

5. Nell'ambito dei piani attuativi, è fatto obbligo di procedere ad un'analisi del patrimonio arboreo ed arbustivo esistente all'interno dei campeggi, ivi comprese le aree di riserva, facendo riferimento alla composizione, alla struttura del soprasuolo, All'età delle formazioni, alla densità delle piante, allo stato fitosanitario, alla presenza del sottobosco e della rinnovazione naturale, specificando inoltre se, oltre alla funzione turistico ricreativa, la pineta svolge anche una funzione produttiva. Il piano forestale, laddove correlato ad un piano attuativo di durata decennale, è articolato in tre periodi, i primi due triennali ed il terzo quadriennale; dovrà contenere un cronoprogramma degli interventi da realizzare nei dieci anni di operatività del piano di gestione riguardanti le cure colturali, i diradamenti, gli eventuali tagli di rinnovazione ed i rimboschimenti. Laddove il piano attuativo avesse una durata inferiore ad anni dieci, il piano forestale ed il suo cronoprogramma saranno articolati nell'ambito della definizione della convenzione con l'Amm.ne Comunale.

6. Il Piano Attuativo, esteso all'intero perimetro del campeggio e delle aree di riserva, dovrà contenere i seguenti elementi:

  • - rappresentazione del patrimonio edilizio esistente, eventuale progetto di ristrutturazione edilizia e/o sostituzione edilizia, firmato da tecnico abilitato;
  • - identificazione delle singole piazzole, delle aree di parcheggio e di ogni percorso sia pedonale che veicolare;
  • - sistema di smaltimento delle acque nere;
  • - reti di adduzione dell'energia elettrica e dell'acqua;
  • - sistema di emungimento dell'acqua potabile;
  • - determinazione dei corridoi biotici esistenti e progetto per quelli da realizzare;
  • - individuazione delle aree di riserva;
  • - analisi dello stato attuale della vegetazione arborea ed arbustiva e piano di gestione decennale firmato da professionista abilitato;
  • - nei casi in cui è presente un accesso al mare: individuazione dell'accesso utilizzato e progetto di ricostituzione e/o mantenimento della parte di duna mobile interessata, firmata da tecnico abilitato ed approvato dall'ente competente in osservanza delle vigenti norme in materia;
  • - descrizione dell'arredo verde del campeggio;
  • - verifica della fattibilità dal punto di vista idraulico e geomorfologico degli interventi di ristrutturazione previsti dal piano;
  • - la cartografia di riferimento dovrà essere elaborata in scala non inferiore ad 1:2000 per quanto riguarda la vegetazione e la geologia, su base topografica in scala 1:500 per tutti gli altri elaborati progettuali.

Il piano attuativo viene attivato attraverso la stipula di apposita convenzione tra titolare del campeggio e Amministrazione Comunale, corredata di atto d'obbligo unilaterale con la quale vengono fissati gli adempimenti e le condizioni di operatività del piano stesso, ivi compresi gli adempimenti inerenti alla attuazione del piano di gestione forestale nonché le cause di rescissione e le eventuali sanzioni conseguenti al mancato adempimento degli obblighi ivi specificati.

Art.98 Aree per attività culturali e/o ricreative all'aperto

1. Negli spazi e piazze pubbliche il Comune può consentire la conduzione di attività culturali e/o ricreative all'aperto gestite da soggetti privati, singoli o associati.

2. A supporto delle attività di cui al comma 1 sono utilizzate le eventuali consistenze legittime esistenti adatte allo scopo, sulle quali sono ammessi interventi urbanistico-edilizi non eccedenti la ristrutturazione edilizia 'R2'. In assenza di edifici o manufatti legittimi esistenti utilizzabili allo scopo possono essere installate nelle aree di cui trattasi strutture in materiali leggeri, facilmente asportabili in caso di cessazione dell'attività, purché con rapporto di copertura (Rc) complessivamente non superiore al 3% dell'area dell'insediamento, e comunque non eccedenti i 40 mq complessivi di superficie coperta (Sc). Nel calcolo del Rc e della Sc massima consentita devono essere comprese le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti di cui si preveda il mantenimento.

3. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima dell'80%.

4. L'efficacia dei titoli abilitativi per la sistemazione delle aree e l'esercizio dell'attività è in ogni caso condizionata:

  • - all'eliminazione di eventuali condizioni di degrado e/o di consistenze edilizie incongrue;
  • - alla contestuale realizzazione di sistemazioni a verde che si rendano eventualmente necessarie per garantire un adeguato inserimento nel contesto di riferimento, facendo ricorso alle specie arboree e arbustive indicate dal Regolamento Edilizio;
  • - alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, a garanzia della completa esecuzione degli interventi di cui sopra, nonché della corretta conduzione dell'attività da parte degli aventi titolo. L'atto d'obbligo garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e l'esecuzione di eventuali operazioni di recupero ambientale.

5. Nelle more dell'insediamento delle attività consentite dal presente articolo, ovvero in caso di cessazione di tali attività (fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 3), nelle aree di cui trattasi si applicano le disposizioni relative ai singoli tessuti, aree o ambiti territoriali individuati negli elaborati cartografici su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000. Sugli eventuali edifici o manufatti legittimi esistenti si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II delle presenti norme in funzione della classificazione ad essi attribuita.

Capo IV Usi e/o attività produttive e/o commerciali

Art.99 Edifici specialistici esistenti a destinazione commerciale

1. Negli elaborati cartografici su base C.T.R. in scala 1:2.000 sono individuati con apposito segno grafico gli edifici a carattere specialistico esistenti nelle aree urbane di cui all'art. 70 prevalentemente o interamente destinati ad attività commerciali.

2. Sugli edifici di cui al presente articolo sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo IV della Parte II sulla base della classificazione ad essi attribuita, nel rispetto delle destinazioni d’uso di cui al successivo comma 5.

3. Fermo restando quanto specificato al comma 2, sono consentiti ampliamenti una tantum pari ad un massimo del 10% della superficie utile lorda (Sul) legittima esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico - realizzabili anche nel quadro di un complessivo intervento di demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia, ovvero di ristrutturazione urbanistica, ove consentito dalle norme di cui al Titolo IV della Parte II. Purché tali ampliamenti una tantum non siano utilizzati per incrementare la superficie di vendita.

4. Gli ampliamenti proposti in forma di addizioni funzionali o volumetriche - come definite dagli artt. 35 e 36 delle presenti norme - sono consentiti solo ove l’intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell’edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento.

5. Fermo restando il mantenimento della destinazione commerciale di cui all'art. 150, comma 1, lett. c) per una quota non inferiore al 70% della superficie utile lorda (sul) di ciascun edificio, è consentito l'inserimento di attività complementari e direzionali

6. Per tali interventi devono essere inoltre assicurate le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione previste dagli artt. per la specifica destinazione d’uso.

7. Mediante Piano Attuativo, è ammesso il riuso del patrimonio edilizio per attività commerciali nel limite del 30% del volume riconvertito in s.u.l. nella misura di 1/3; il rimanente 70%, anch’esso riconvertito in s.u.l. con la medesima modalità, potrà essere destinato a residenza, attività direzionali e private di servizio alla persona, artigianato di servizio in funzione della residenza.

Art.100 Opifici ed impianti esistenti per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli

1. Nel territorio rurale insistono opifici ed impianti di attività produttive direttamente legate alla produzione agricola, condotte da aziende specializzate nel settore.

2. Sugli edifici e/o complessi edilizi siti nelle aree di cui al presente articolo sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo IV della Parte II sulla base della classificazione ad essi attribuita, a condizione che non comportino modifiche della destinazione d'uso.

3. Fermo restando quanto specificato al comma 2, sono consentiti ampliamenti una tantum pari ad un massimo del 10% della Sul legittima esistente o assentita alla data di adozione del Regolamento Urbanistico - realizzabili anche nel quadro di un complessivo intervento di demolizione e ricostruzione o di sostituzione edilizia, ove consentito dalle norme di cui al Titolo IV della Parte II - ma comunque nel rispetto di un'altezza massima (Hmax) di ml 7,50. È permessa un'altezza maggiore solo per attrezzature tecnologiche e per gli speciali impianti necessari all'attività produttiva.

4. Gli ampliamenti proposti in forma di addizioni volumetriche sono consentiti solo ove l'intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio o del complesso edilizio preesistente, e garantisca un corretto inserimento nel contesto rurale di riferimento.

5. Nelle aree di cui trattasi sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli con i relativi uffici, depositi di merci e materiali (esclusivamente al coperto), spazi per portierato e sorveglianza;
  • - commercio al dettaglio di prodotti agricoli tipici, salvo eventuali limiti stabiliti dalla "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V.

6. La realizzazione delle dotazioni di parcheggio a servizio delle attività di cui al presente articolo deve essere particolarmente curata dal punto di vista dell'inserimento nel contesto paesaggistico, evitando rigide strutturazioni e/o geometrizzazioni degli spazi ad esse destinati.

7. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi relativi ad interventi che comportino incrementi di parametri quali la superficie utile lorda (Sul), il volume (V), la superficie utile (Su), il numero delle unità immobiliari, presuppone la sottoscrizione da parte dell'azienda specializzata di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, contenente idonee garanzie circa il mantenimento della destinazione d'uso produttiva esclusivamente finalizzata alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli.

Art.101 Aree per il deposito o l'esposizione di merci e/o materiali all'aperto

1. Nelle aree legittimamente utilizzate quali deposito e/o ad esposizione all'aperto di merci, mezzi e/o materiali ingombranti, (quali a titolo esemplificativo arredi e attrezzature da giardino; materiali edili; manufatti reversibili per agricoltura amatoriale; autoveicoli, motoveicoli, autocaravan, natanti; macchine agricole) sono consentiti gli interventi di cui al successivi commi.

2. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, sulle eventuali consistenze edilizie legittime esistenti nell'area dell'insediamento sono consentite le seguenti categorie di intervento urbanistico edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - ristrutturazione edilizia 'R1' e 'R2';
  • - sostituzione edilizia anche a parità di volume (V), fermo restando il rispetto dei parametri indicati al comma 4.

3. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, a servizio delle attività di cui al presente articolo, è altresì consentita:

  1. a. per attività di deposito e/o esposizione, senza commercializzazione in sito delle merci esposte:
    l'installazione di box e/o tettoie in materiali leggeri facilmente asportabili, con altezza massima (Hmax) di ml 3,50. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti (o ricavate mediante interventi di sostituzione edilizia), l'installazione di tali manufatti deve rispettare un rapporto di copertura (Rc) complessivamente non superiore al 10% dell'area dell'insediamento, e comunque una superficie coperta (Sc) non eccedente i 40 mq complessivi. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 75%;
  2. b. per attività di deposito e/o esposizione con commercializzazione in sito delle merci esposte:
    l'installazione di tettoie e/o strutture in materiali leggeri facilmente asportabili, con altezza massima (Hmax) di ml 4,00. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti (o ricavate mediante interventi di sostituzione edilizia), l'installazione di tali manufatti deve rispettare un rapporto di copertura (Rc) complessivamente non superiore al 25% dell'area dell'insediamento, e comunque una superficie coperta (Sc) non eccedente gli 80 mq complessivi. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 50%.

4. Nelle aree, o porzioni di esse, ricadenti nelle fasce di rispetto previste dal vigente Codice della Strada sono vietati gli interventi di sostituzione edilizia, l'installazione delle consistenze edilizie di cui al comma 3, nonché qualsiasi intervento comportante incremento di volume (V) o di superficie coperta (Sc). In tali fasce sono comunque fatte salve le competenze degli Enti ed organismi preposti in ordine agli usi ed interventi consentiti dal presente articolo.

5. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui ai Titoli II e IV della Parte II e del Titolo III della Parte III - e con esclusivo riferimento alle aree di cui al presente articolo - è consentito previo rilascio di titolo abilitativo il mantenimento di eventuali consistenze edilizie realizzate sulla base di autorizzazioni amministrative a carattere temporaneo rilasciate in data antecedente all'adozione del Regolamento Urbanistico, a condizione che:

  • - l'insediamento venga corredato delle dotazioni di parcheggio previste dagli artt. 11 e 12 per la specifica destinazione d'uso;
  • - siano rispettati i limiti prescritti dal precedente comma 3
  • - per quanto riguarda il rapporto di copertura (Rc), l'altezza massima (Hmax), e la superficie permeabile di pertinenza (Spp);
  • - sia ottemperato a quanto disposto dal successivo comma 6;
  • - sia integralmente corrisposto il contributo per oneri di urbanizzazione (compreso il contributo sul costo di costruzione, se dovuto).

6. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione dell'insediamento e l'esercizio dell'attività è in ogni caso condizionata:

  • - alla realizzazione o all'adeguamento della viabilità di accesso al lotto in relazione alle attività presenti o da insediare. Tale viabilità deve essere debitamente asfaltata o comunque realizzata con tecniche e materiali atti ad evitare il sollevamento delle polveri da parte degli automezzi in transito;
  • - alla contestuale esecuzione - all'interno dell'area dell'insediamento e/o nelle aree immediatamente circostanti - di interventi finalizzati a garantire un adeguato inserimento nel contesto di riferimento, anche mediante sistemazioni a verde finalizzate alla compensazione ambientale e alla mitigazione degli impatti visuali, facendo ricorso alle specie arboree e arbustive indicate dal Regolamento Edilizio. Tali interventi sono oggetto di specifici studi progettuali a cura e spese del privato;
  • - all'installazione di pannellature, o di altri sistemi di pari efficacia, allo scopo di abbattere sensibilmente i livelli di inquinamento acustico per le eventuali abitazioni presenti in loco
  • - alla stipula di un'apposita convenzione registrata e trascritta a garanzia della completa esecuzione degli interventi di inserimento paesaggistico di cui sopra, nonché della corretta conduzione dell'attività da parte di soggetti in possesso di idonei requisiti. La convenzione, registrata e trascritta, garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e l'esecuzione di operazioni di recupero ambientale.

7. Per gli edifici disciplinati da apposita scheda normativa di cui all'elaborato PR_06 sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla medesima scheda.

Art.102 Aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione

1. Nelle aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili legittimamente esistenti fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dal Titolo III della Parte III e dal Titolo II della Parte II, sono ammessi esclusivamente:

  • - il deposito e lo stoccaggio a cielo libero di inerti e materiali edili (fatta eccezione per box prefabbricati e container per attività di cantiere), non a fini di esposizione o di commercializzazione;
  • - la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione.

2. È tassativamente escluso il deposito o lo stoccaggio di tutto ciò che deve essere obbligatoriamente conferito nelle discariche autorizzate allo scopo, nonché di ogni altro tipo di merci, materiali o mezzi.

3. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, a servizio delle attività di cui trattasi è ammessa l'installazione di box e/o tettoie in materiali leggeri facilmente asportabili, con altezza massima di ml 5,00. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti (o ricavate mediante interventi di sostituzione edilizia), l'installazione di tali manufatti deve rispettare un rapporto di copertura (Rc) complessivamente non superiore al 10% dell'area dell'insediamento, e comunque una superficie coperta (Sc) non eccedente i 100 mq complessivi per ciascuna perimetrazione individuata dal Regolamento Urbanistico. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 75%.

4. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, sulle eventuali consistenze edilizie legittime esistenti nell'area dell'insediamento sono consentite le seguenti categorie di intervento urbanistico-edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - ristrutturazione edilizia 'R1' e 'R2';
  • - sostituzione edilizia anche a parità di volume (V), fermo restando il rispetto dei parametri indicati al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle eventuali diverse disposizioni dettate dalle norme di cui al Titolo IV della Parte II sulla base della classificazione attribuita alle consistenze edilizie esistenti.

6. Nelle more della stipula della convenzione di cui al comma 5, sulle consistenze edilizie legittime eventualmente esistenti nelle aree di cui al presente articolo sono comunque consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

7. Nelle aree, o porzioni di esse, ricadenti nelle fasce di rispetto stradale di cui all'art. 110 sono vietati gli interventi di sostituzione edilizia, l'installazione dei box e/o delle tettoie di cui al comma 2, nonché qualsiasi intervento comportante incremento di volume (V) o di superficie coperta (Sc). Sono comunque fatte salve le competenze degli Enti ed organismi preposti. I manufatti esistenti necessari all'attività possono essere mantenuti anche all'interno delle fasce di rispetto stradali di cui all'art. 110.

8. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione dell'insediamento e l'esercizio dell'attività è in ogni caso condizionata:

  • - al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III Parte Terza delle presenti norme;
  • - all'esistenza di viabilità di accesso al lotto idonea per il transito di automezzi pesanti ovvero, in difetto, alla sua realizzazione o adeguamento. Tale viabilità deve essere debitamente asfaltata o comunque realizzata con tecniche e materiali atti ad evitare il sollevamento delle polveri da parte degli automezzi in transito;
  • - alla dimostrazione della piena accessibilità degli eventuali fondi agricoli retrostanti l'area dell'insediamento;
  • - all'esecuzione di adeguati interventi di mitigazione degli impatti ambientali all'interno dell'area dell'insediamento o nelle aree immediatamente circostanti, secondo le specifiche dettate dal Regolamento Edilizio. Tali interventi comprendono l'installazione di pannellature, o di altri sistemi di pari efficacia, allo scopo di abbattere sensibilmente i livelli di inquinamento acustico per le eventuali abitazioni presenti in loco;
  • - alla stipula di un'apposita convenzione a garanzia della completa esecuzione degli interventi di mitigazione di cui sopra nonché della corretta conduzione dell'attività da parte di soggetti in possesso di idonei requisiti. La convenzione garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività, l'integrale rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e l'esecuzione di operazioni di recupero ambientale.

9. È facoltà dei competenti uffici comunali di dettare specifiche prescrizioni atte a garantire che gli interventi da realizzarsi non rechino alterazioni all'ecosistema e che l'attività sia condotta nel rispetto dell'ambiente, in ottemperanza alle vigenti norme in materia.

Art.103 Aree per impianti di autodemolizione

1. Sono aree ove insistono impianti di stoccaggio e trattamento di veicoli a motore, rimorchi e simili legittimamente esistenti.

2. In tali aree è consentita la realizzazione di consistenze edilizie e/o la trasformazione di consistenze legittime esistenti solo per quanto strettamente funzionale all'esercizio delle attività sopra indicate.

3. L'ammissibilità degli interventi è in ogni caso subordinata al nulla-osta degli Enti ed organi competenti. Non sono comunque ammessi incrementi di superficie coperta (Sc) o di altezza massima (Hmax) rispetto ai progetti assentiti dagli Enti ed organi competenti in data antecedente all'adozione del Regolamento Urbanistico. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle eventuali diverse disposizioni dettate dalle norme di cui al Titolo IV della la Parte II sulla base della classificazione attribuita alle consistenze edilizie esistenti.

4. I manufatti esistenti necessari all'attività possono essere mantenuti anche all'interno delle fasce di rispetto stradali di cui all'art. 110.

5. Fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni del Codice Civile in materia di distanze, e fatto salvo quanto stabilito dall'art. 14, non si applicano alle aree di cui trattasi le disposizioni di cui all'art. 15 in materia di distanze minime dei fabbricati dai confini.

6. Nelle aree di cui al presente articolo la realizzazione di volumetrie e manufatti di qualsiasi genere, ovvero la trasformazione di manufatti legittimi esistenti, è subordinata all'assunzione da parte degli aventi titolo di specifici obblighi, registrati e trascritti, a garanzia:

  • - del corretto utilizzo e del mantenimento della destinazione d'uso dell'area, ivi comprese le volumetrie, i manufatti e gli impianti su di essa previsti e/o già esistenti;
  • - della non trasferibilità delle consistenze esistenti e di quelle realizzate a soggetti che svolgano attività diverse da quelle previste dal presente articolo;
  • - della rimozione delle volumetrie esistenti e/o realizzate, nonché delle eventuali opere di bonifica del sito, in caso di cessazione dell'attività.

7. Non è consentita in alcun modo la modifica della destinazione d'uso delle volumetrie, manufatti e impianti realizzati, neanche in assenza di opere edilizie. In caso di esercizio di attività diverse da quelle consentite dal presente articolo, l'intero insediamento sarà considerato come posto in essere in assenza di titolo abilitativo.

8. È facoltà dei competenti uffici comunali di dettare specifiche prescrizioni atte a garantire che l'attività sia condotta nel rispetto dell'ambiente, in ottemperanza alle vigenti norme in materia.

Art.103bis Aree per attività estrattive

Il Regolamento Urbanistico, nel recepire gli nelementi conoscitivi relativi alle risorse estrattive e ai giacimenti e delle prescrizioni localizzative del PAERP, che costituiscono anche aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale, individua i seguenti siti di cava, ai sensi dell’art. 4 del DPGRT n.10/R del 2007, delimitati nella carta GEO_ 01b:

  • - Roselle
  • - Casalecci

Le specifiche Norme Tecniche per le attività estrattive sono riportate nell’elaborato GEO_05

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13