Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.56 Contenuti e finalità

1. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio dal vigente Piano Strutturale gli elementi fisici, economici, sociali e culturali costituenti espressione qualificata del perdurare di rapporti spaziali, produttivi, sociali e culturali del territorio comunale, che, nella lunga durata, ne hanno determinato l'assetto costituendo gli elementi cardine dell'identità dei luoghi. Tali elementi sono manifestazione localizzata delle risorse naturali e delle altre risorse essenziali presenti nel territorio comunale, come definite dalle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio.

2. Il mantenimento dei caratteri durevoli e dei livelli prestazionali delle invarianti strutturali costituisce criterio fondante dei processi di pianificazione del territorio comunale, al fine di garantire il rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile. In applicazione dei contenuti statutari del Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico detta specifici criteri di utilizzo e limiti di trasformabilità delle invarianti strutturali di cui al presente Titolo al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione.

3. Sono vietati tutti gli interventi e le azioni che riducano in modo significativo ed irreversibile gli elementi di invarianza sottoposti a tutela. Eventuali interventi di adeguamento funzionale che si rendano necessari per motivi di rilevante interesse pubblico devono essere progettati ed eseguiti con modalità compatibili con la tutela degli elementi di invarianza individuati dal presente Titolo. Fatto salvo quanto specificato al comma 6, ogni attività, uso o intervento posto in essere in applicazione del presente Regolamento Urbanistico deve inoltre perseguire il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali dei beni e delle risorse individuati quali invarianti strutturali del territorio.

4. La disciplina di cui al presente Titolo è integrata dalle altre disposizioni contenute nelle presenti Norme per l'Attuazione. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

5. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano fatto salvo quanto previsto al comma 6:

  1. a. alle "Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi" ed alle "Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali" i cui Piani Attuativi o Progetti Unitari siano stati approvati prima della data di adozione del Regolamento Urbanistico;
  2. b. alle "Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi" ed alle "Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali" i cui Piani Attuativi o Progetti Unitari, ancorché non ancora adottati, fossero già previsti e disciplinati dalla strumentazione urbanistica generale vigente prima della data di approvazione del Piano Strutturale con previsioni confermate e fatte salve dal Piano Strutturale medesimo.
  3. c. Alle "TR / trasformazione degli assetti insediativi".

6. Per i piani e progetti di cui alla lettera b) e c) le disposizioni di cui al presente Titolo costituiscono comunque elementi di riferimento al fine di connotare qualitativamente gli assetti insediativi e/o ambientali delle rispettive aree di trasformazione o di riqualificazione. E pertanto la disciplina del presente Titolo troverà ugualmente applicazione là dove non incompatibile con le previsioni della previgente strumentazione urbanistica fatte salve dal Piano Strutturale.

Capo I Invarianza storico - insediativa

Art.57 Valori e testimonianze storico culturali e archeologiche

Aree di attenzione archeologica

1. Sono riconosciuti quali invarianti strutturali del territorio le aree di attenzione archeologica presenti sul territorio comunale, segnalati dal Piano Strutturale sulla base di una ricognizione sulle fonti disponibili. I siti segnalati sono individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. Costituiscono elementi di invarianza i reperti da mantenersi in sito su parere delle autorità competenti, nonché le eventuali sistemazioni delle aree contermini aventi con essi rapporti contestuali.

3. Gli elementi di invarianza, ancorché non soggetti a dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, nelle tracce e sistemazioni del suolo e sottosuolo, nonché a valorizzazione dei valori archeologici, storici, culturali, artistici ed etnoantropologici di cui essi sono portatori.

4. Ogni azione di trasformazione, sia connessa ad interventi urbanistico-edilizi, sia che attenga al mantenimento delle sistemazioni agrarie e dell'assetto ambientale e paesaggistico esistente, è condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte.

5. Ogni azione di trasformazione connessa ad interventi urbanistico-edilizi atti ad intaccare il sottosuolo è condizionata altresì da una valutazione sul rischio archeologico da effettuare in fase pre-progettuale per valutare la probabilità di presenze di invarianti strutturali di cui al presente capo. Tale valutazione definisce la linea d'intervento per l'esecuzione di indagini archeologiche preventive sulle aree in trasformazione..

6. Le risultanze di tali indagini costituiscono un elemento imprescindibile per la valutazione della fattibilità tecnica ed economica dell' azione di trasformazione connessa ad interventi urbanistico-edilizi atti ad incidere sul sottosuolo.

7. I risultati delle indagini archeologiche preventive concorreranno altresì con gli interventi degli organi preposti ad assicurare la tutela e valorizzazione delle invarianti strutturali di cui al presente capo, ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

8. I risultati delle indagini dovranno essere contenute in una relazione tecnica da allegare al progetto edilizio nella quale sono dettate le regole per la realizzazione e conduzione del cantiere, e/o le fasi di attuazione degli interventi che interessano i siti di cui al presente articolo. Il Regolamento edilizio potrà dettare ulteriori specifiche disposizioni in merito alla documentazione da allegare ai progetti che interessano le aree di attenzione archeologica, nonché le relative forme di sorveglianza.

9. Al fine di accertare tempestivamente eventuali emergenze, gli organi competenti possono accedere in qualunque momento, previo preavviso, nelle proprietà private, nei cantieri, sui luoghi di lavoro. Successivamente, al fine di garantire la tutela e valorizzazione dei reperti, l'Amm./ne Comunale può richiedere l'avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aree di attenzione archeologica rinvenute in data successiva all'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico.

Art.58 Sistemi insediativi storici minori al 1823

1. Sono riconosciuti quali invarianti strutturali del territorio i centri storici minori di:

  • - Batignano;
  • - Montepescali;
  • - Istia d'Ombrone;
  • - Alberese.

2. I predetti centri storici sono da considerarsi unici e pertanto da tutelare. A tal fine è stata individuata una fascia denominata "Area di inedificabilità assoluta", che risulta rappresentata graficamente negli elaborati grafici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000. Nella stessa, al fine della conservazione della percezione visiva del bene, è inibita la realizzazione di nuove costruzione. Sugli edifici esistenti in tale fascia sono ammessi gli interventi previsti nelle schede purchè non comportino aumenti di volumetria. Per gli edifici non schedati sono ammessi gli interventi di cui all'art. 87 "Edifici privi di scheda/disciplina e procedimento di classificazione" ad esclusione di quelli che comportano ampliamenti volumetrici.

Art.59 Insediamenti e tracciati viari presenti al 1942

Insediamenti aggregati e sparsi

1. È riconosciuto quale invariante strutturale del territorio il patrimonio edilizio presente al 1942, in quanto espressione consolidata di un principio insediativo complessivamente coerente, successivamente in parte destrutturato ad opera delle forme di espansione e trasformazione del periodo compreso tra gli anni '60 e gli anni '80 del XX secolo. Il patrimonio edilizio presente al 1942 è individuato con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo, definite dalle caratteristiche plano altimetriche del terreno e dalle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada, definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo, definite dagli allineamenti planoaltimetrici e dagli assetti morfotipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.).

3. Gli elementi di invarianza di cui al comma 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale (anche mediante ripristino degli elementi mancanti) nonché a valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.

4. La disciplina di cui al Titolo IV della Parte II delle presenti norme e le previsioni sulle classi di intervento ammesse contenute nell'elaborato PR_05 garantiscono la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli elementi di invarianza di cui al comma 2.

Tracciati viari fondativi e gli elementi vegetazionali di arredo

5. Sono riconosciuti quali invarianti strutturali del territorio i percorsi, in genere di antica formazione, che hanno avuto un ruolo fondativo nei confronti dei centri abitati o delle frazioni, e che sono espressione di una modalità compatibile rispetto alla morfologia del suolo, leggibile nelle opere d'arte e nelle sistemazioni del terreno. I tracciati viari fondativi ancora presenti per la maggior parte del loro sviluppo, e con prestazioni in atto nell'attuale sistema della mobilità, sono distinti con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

6. Sono considerate parti integranti di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

7. Costituiscono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza paesaggistica o di memoria storica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate al comma 3 dell'art. 56;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le cappelle, i tabernacoli e le croci votive presenti lungo il tracciato;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali tipiche dei luoghi;
  • - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

8. Gli elementi di invarianza di cui al comma 7 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, nonché a valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio. Eventuali tratti degradati dei tracciati viari fondativi devono essere assoggettati ad azioni di ripristino.

9. I progetti relativi ad interventi di modifica di tratti stradali appartenenti a tracciati viari fondativi sono corredati da specifica documentazione di dettaglio sullo stato di fatto del tracciato (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti, etc.) al fine ad evidenziare la coerenza della modifica proposta con il contesto di riferimento.

10. Per le parti dei tracciati viari fondativi costituenti itinerari di interesse storico-culturale, le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate da quelle contenute nell' art. 68. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

Tracciati viari vicinali e gli elementi vegetazionali di arredo

11. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio le strade vicinali, in quanto componente identificativa del paesaggio locale e trama estesa di percorribilità pubblica integrativa della viabilità principale, di fondamentale importanza per collegare singoli edifici, borghi e centri abitati, nonché per raggiungere ambiti di paesaggio agrario storico, siti archeologici e storici, aree boscate, luoghi di visuali aperte ed ambienti di rilevanza paesaggistica ed ambientale. La viabilità vicinale, risultante dall'apposito repertorio comunale, è identificata con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000. La rete della viabilità vicinale è rappresentata dai seguenti tracciati: 1 Barbaruta 1, 2 Barbaruta 2, 3 Marrucheto 2, 4 Paludine, 5 Palude Aperto, 6 Poggetti Nuovi 1, 7 Poggetti Nuovi 2, 8 Poggiale 2, 9 Principina 6, 10 Principina 7, 11 Principina 8, 12 San Carlo, 13 San Lorenzo, 14 Trappolaccia, 15 Voltina, 16 Banditella 1, 17 Banditella 2, 18 Banditella 3, 19 Barbicato, 20 Campore, 21 Casa Marconi, 22 Cerretale, 23 Crocino, 24 Essiccatore, 25 Giuncola, 26 Isolotto, 27 La Barca, 28 Mandrioli, 29 Molinaccio, 30 Montebottigli - Bronzone, 31 Pianacce, 32 Poggio Lungo, 33 Pratini Bassi, 34 Spergolaia, 35 Ulivi, 36 Valle delle Rose, 37 Vecchia Aurelia, 38 Volta di Sacco, 39 Ciclabile, 40 Fiumara, 41 Le Marze 1, 42 Le Marze 2, 43 Le Marze 3, 44 Pingrossino, 45 Principina 1, 46 Squadre, 47 San Leopoldo, 48 Banditella, 49 Casa Brucia, 50 Grancia di Montepescali 1, 51 Grancia di Montepescali 2, 52 Grancia di Montepescali 3, 53 Il Terzo 3, 54 Il Terzo 4, 55 Montepescali - Batignano, 56 Sinopie, 57 Versegge - Batignano, 58 Aiali, 59 Caprarecce, 60 Casette di Mota, 61 Casette di Mota 1, 62 Chiarini - Antenne, 63 Ciafarello, 64 Convento, 65 Della Nave, 66 Della Valle, 67 Fonte Bianca, 68 Grillese, 69 Il Terzo 1, 70 Il Terzo 2, 71 La Macchia 2, 72 Laghi, 73 Monteleoni, 74 Poggio alle Fosse, 75 Ruderi, 76 Santa Giovanna, 77 Scagliata, 78 Val di Rigo, 79 Voltino, 80 Casette di Mota 2, 81 Il Terzo 5, 82 Il Terzo 6.

12. Sono considerate parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

13. Costituiscono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza paesaggistica o di memoria storica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate al comma 3 dell'art. 56, come disciplinate dal successivo comma 16;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali tipiche dei luoghi;
  • - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

14. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni (anche mediante ripristino dei tratti degradati) nonché a valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.

15. Fatte salve le ipotesi contemplate al successivo comma 16, le strade vicinali devono conservare le originali caratteristiche di tracciato, di giacitura e di sezione, evitando l'introduzione di componenti incongrue e/o estranee quali marciapiedi, cordonati, zanelle, slarghi-parcheggio etc.. Eventuali inadeguatezze della sezione stradale, che determinino rilevanti problemi di fluidità del traffico veicolare, possono essere superate attraverso la realizzazione di piazzole di scambio.

16. Eventuali comprovate necessità di spostamento del tracciato di tratti di strade vicinali possono essere soddisfatte solo ove ricorrano particolari circostanze, quali ad esempio:

  • - la strada costituisce una interruzione dello spazio definito tra due o più edifici della stessa proprietà;
  • - le pendenze e/o i raggi di curvatura costituiscono pericolo alla circolazione veicolare;
  • - il tracciato è frutto di modifiche apportate successivamente alla II Guerra Mondiale.

17. In ogni caso le variazioni di tracciato non devono apportare fratture nelle strutture consolidate del paesaggio agrario. I nuovi tratti devono pertanto aderire alle geometrie fondiarie esistenti secondo criteri di coerenza con il sistema dei segni naturali e antropici che costituiscono la tessitura territoriale storicizzata, ed in particolare:

  • - recuperare percorsi o tracce di percorsi preesistenti;
  • - allinearsi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno, evitando significativi movimenti di terra;
  • - riproporre gli stessi caratteri tipologici e costruttivi del tratto principale.

18. Le sedi carrabili non più utilizzate devono essere in ogni caso conservate nella loro connotazione di viabilità vicinale preesistente, in quanto testimonianza del patrimonio territoriale storicizzato.

19. Per gli interventi di manutenzione è prescritto l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. La sede carrabile, ove non già asfaltata, deve conservare il fondo bianco. Per particolari e documentate esigenze prestazionali essa può essere pavimentata con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte tipico dei luoghi.

20. Il drenaggio delle acque meteoriche è assolto da canalette trasversali alla carreggiata e/o da fossette laterali parallele al percorso. Sono comunque soggetti a conservazione i tabernacoli e le croci votive ancorché non individuate dalle tavole grafiche del Regolamento Urbanistico.

21. Sulle strade vicinali deve essere garantito il pubblico transito: è pertanto fatto divieto di chiuderne o interromperne i tracciati, ancorché per tratti limitati.

22. Per le strade vicinali, o parti di esse, costituenti itinerari di interesse storico-culturale, le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate da quelle contenute nell' art. 68. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

Art.60 Sistema insediativo della bonifica

Rete infrastrutturale

1. È riconosciuta quali invariante strutturale del territorio la rete dei percorsi storici di matrice rurale ricadenti negli Ambiti testimoniali delle sistemazioni agrarie storiche di cui all'art. 50 che nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico. Sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • - l'andamento e la giacitura dei tracciati;
  • - la consistenza qualitativa degli allineamenti.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e simbolica, anche mediante azioni di ripristino degli elementi mancanti, nonché a valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio. A tal fine, la tutela della rete dei percorsi storici di matrice rurale mira alla:

  • - individuazione dei percorsi storici per la definizione e conservazione degli andamenti e della giacitura dei tracciati;
  • - individuazione degli elementi vegetazionali associati tipici, quali siepi e filari alberati da tutelare.

Elementi vegetazionali di arredo

4. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio gli elementi vegetazionali di arredo costituiti da individui appartenenti alle specie locali, quando rispondenti a criteri ordinatori come l'allineamento in filari lungo strade o percorsi in genere, ovvero volti a formare confini, o, più in generale, a costituire forme di arredo e decoro ricadenti negli Ambiti testimoniali delle sistemazioni agrarie storiche di cui all'art. 50. Gli elementi vegetazionali di arredo possono essere costituiti sia da individui di una stessa specie che da una alternanza preordinata di specie diverse. Nel loro insieme e nel loro ruolo di complemento ad architetture di pregio costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico. Sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

5. Sono elementi di invarianza:

  • - le specie arboree esistenti con le caratteristiche di cui al primo comma;
  • - le sedi di impianto e la consistenza quantitativa degli allineamenti o delle associazioni areali;
  • - le sistemazioni del suolo finalizzate alla formazione delle sedi di impianto.

6. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, anche mediante azioni di ripristino degli elementi mancanti, nonché a valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio. A tal fine:

  • - l'impianto di alberature e siepi è limitato al reintegro di esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie; le formazioni a filare possono essere eventualmente potenziate attraverso l'impianto di esemplari della stessa specie lungo l'allineamento storicizzato;
  • - eventuali recinzioni aventi rilevanza di memoria storica devono essere conservate e restaurate;
  • - i percorsi e gli assi visuali che strutturano i rapporti di continuità fisica e funzionale tra le formazioni arboree decorative e gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico devono essere conservati nei loro caratteri planolatimetrici, evitando l'introduzione di qualsiasi elemento che determini ostacolo visivo o soluzione di continuità fisica e/o funzionale, se non per evidenti e inderogabili motivi di interesse pubblico.

Reticolo idraulico minore: canalette irrigue e canali artificiali

7. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio il reticolo delle canalette irrigue e dei canali artificiali, nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico ricadenti negli Ambiti testimoniali delle sistemazioni agrarie storiche di cui all'art. 50. Sono identificate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

8. Sono elementi di invarianza:

  • - le canalette irrigue;
  • - i canali artificiali;
  • - la vegetazione ripariale.

9. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, anche mediante azioni di ripristino degli elementi mancanti, nonché a valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio. A tal fine si persegue la tutela della rete dei fossi e dei canali derivanti dalla bonifica che rappresentano un sistema di connessione ecologica, attraverso gli interventi di rinaturalizzazione o il potenziamento della vegetazione ripariale delle sponde dei principali corsi d'acqua.

Sistema insediativo

10. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio la maglia poderale e i nuclei agricoli ricadenti negli Ambiti testimoniali delle sistemazioni agrarie storiche di cui all'art. 50, nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico. Sono identificate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

11. Sono elementi di invarianza:

  • - la maglia e le trame agricole;
  • - i mosaici agrari;
  • - le forme insediative.

12. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e simbolica, nonché a valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio. A tal fine si persegue la conservazione e ripristino dei valori storico - culturali ed estetico - percettivi espressi dal territorio rurale che conservano caratteri e organizzazione della maglia agricola con particolare riferimento agli ambiti rurali di pianura connotati da assetti storici riconducibili alla Riforma Agraria dell'Ente Maremma. In particolare:

  • - promozione e incentivazione per il mantenimento, la leggibilità e la valorizzazione degli assetti e i rapporti tra usi e trame agricole che caratterizzano lo specifico ambito in oggetto;
  • - definizione di regole per l'inserimento dei nuovi edifici rurali avendo cura in particolare di prescrivere localizzazioni quanto più possibile prossime ai nuclei ed alle infrastrutture già esistenti e capaci di assecondare la morfologia del terreno;
  • - ricorso a tipologie compatte riferibili ai modelli dell'ambito in oggetto;
  • - rispetto delle proporzioni degli edifici tradizionali ed utilizzo di materiali reperiti in loco o ad essi assimilabili per caratteristiche;
  • - attività agricola maggiormente idonea alla conservazione dei paesaggi agrari, dell'ambiente e dello spazio rurale caratterizzato dalla permanenza di assetti agrari tradizionali;
  • - conservazione e valorizzazione della struttura agraria tradizionale, e degli assetti e dei rapporti tra usi e trame agricole che caratterizzano lo specifico contesto paesaggistico locale;
  • - la conservazione e valorizzazione dei mosaici agrari e le formazioni vegetali tradizionali;
  • - la puntuale disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio con particolare riferimento agli edifici storici.

Manufatti idraulici storicizzati

13. I manufatti antichi di ingegneria idraulica di epoca preindustriale caratterizzanti le forme di utilizzazione dell'energia idraulica sono soggetti a valorizzazione culturale in quanto testimonianza di saperi produttivi e di archeologia industriale e sono riconosciuti come invarianti strutturali del territorio ricadenti anche negli Ambiti testimoniali delle sistemazioni agrarie storiche di cui all'art. 50. Tali opere e manufatti sono distinti con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e sono in particolare rappresentati da:

  • - Idrovore: di Cernia, di Casotto Venezia, di Squadre Basse, di Barbaruta;
  • - Ponte Tura.

14. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - i caratteri morfotipologici dei complessi edilizi;
  • - le connesse opere idrauliche di intercettazione, canalizzazione e caduta dell'acqua;
  • - gli accessi e la viabilità di servizio.

15. Su tali manufatti sono consentiti interventi di recupero e valorizzazione che garantiscano la tutela degli elementi di invarianza nella loro consistenza materiale, nonché il ripristino degli eventuali elementi mancanti.

Capo II Invarianza paesaggistico - ambientale

Art.61 Sistema dunale

Pineta litoranea a conformazione regolare e vegetazione del sistema dunale

1. La pineta litoranea e la vegetazione del sistema dunale, ricadenti anche nell'Ambito del mare di cui all'art. 52, sono distinte con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000. Sono riconosciute come invarianti strutturali del territorio soggette a valorizzazione e conservazione l'impianto forestale di conformazione regolare prevalentemente costituito da fustaia di pino marittimo e domestico e le peculiarità della vegetazione del sistema dunale.

2. Sono ammessi:

  • - interventi e opere di protezione della vegetazione arbustiva esistente anche attraverso opere di schermatura frangivento;
  • - interventi e opere rimboschimento anche con l'ausilio di materiali naturali finalizzati ad evitare la circolazione libera del vento nella pineta;
  • - interventi di consolidamento del fronte duna verso il mare, in forma stabile, anche attraverso il ripristino di muretti e piccoli manufatti realizzati a tal scopo;
  • - interventi di sistemazioni a verde che oltre a garantire una funzione stabilizzante assolvano funzioni di barriera antivento;
  • - interventi di rimpianto al piede dunale di siepi a cespuglio al fine di ottenere cordoni di protezione ai fenomeni di scalzamento;
  • - interventi e opere di bonifica del verde esistente;
  • - interventi e opere per il miglioramento del suolo finalizzati a favorire la fertilità e la migliore sopravvivenza della vegetazione, la messa a dimora di nuovi individui arborei e arbustivi, favorendo l'insediamento di vegetazione pioniera;
  • - realizzazione di percorsi obbligati, realizzati con paletti e filagne di castagno, che potranno consentire l'accesso al mare e delle piazzette di sosta per favorire la permanenza dei fruitori.

3. Per gli interventi da attuare in queste aree, si stabilisce quanto segue:

  • - in presenza di attività antropiche, è vietata ogni forma di demolizione anche parziale delle dune ad eccezione per le opere idrauliche di rilevante importanza e in presenza di lavori per le condotte interrate di scarico e di approvvigionamento idrico dal mare che comunque dovranno comportare il ripristino morfologico del sistema dunale, prescrivere il mantenimento del cuneo morfo-vegetazionale e in caso di degrado il ripristino previa recinzione;
  • - sono vietate le penetrazioni veicolari in direzione ortogonale alla linea di costa nelle dune fisse e in luoghi limitati in modo da non produrre danneggiamenti diretti alle dune.
  • - interventi sui percorsi di attraversamento esistenti dovranno essere finalizzati a migliorare l'accesso, affinché sia possibile usufruire del "verde" sotto i vari aspetti: ecologico, sanitario, turistico ricreativo, paesaggistico, didattico.
  • - è vietato ogni intervento che possa influire sul fenomeno dell'erosione, che comporta un lento processo di degradazione dei materiali costituenti il terreno, sotto l'azione congiunta del vento, dell'acqua meteorica e delle onde del mare;
  • - potranno essere attuati gli interventi di protezione dai venti di mare, attraverso barriere e formazione di una fascia di macchia sul retro;
  • - a seguito di interventi sulla vegetazione dovranno essere impiegate specie autoctone, che in virtù di una loro resistenza ai venti salsi, e all'azione battente delle sabbie, consentano nel contempo protezione dell'entroterra e capacità di sviluppo e resistenza;
  • - sono ammessi tutti gli interventi per dare protezione alla vegetazione arbustiva esistente e soprattutto in fronte mare anche attraverso opere di schermatura e frangivento;
  • - la eventuale realizzazione degli accessi al mare dovrà avvenire mediante una sovrapposizione di due tratti della barriera, per evitare che i venti filtrino liberamente nella pineta;
  • - sono ammessi gli interventi di arricchimento vegetale dell'area che dovrà essere orientato secondo tre direttrici principali: bonifica del verde esistente, miglioramento del suolo, per favorirne la fertilità e indirettamente una migliore sopravvivenza della vegetazione,
  • - potenziamento del verde attraverso la messa a dimora di nuovi individui, favorendo l'insediamento di vegetazione pioniera;
  • - sono ammessi gli interventi di miglioramento della viabilità pedonale esistente al fine di garantire l'accesso al mare;
  • - sono ammessi interventi per l'inserimento di nuovi percorsi pedonali per il collegamento mare/città;
  • - sono ammessi tutti gli interventi di difesa e alla manutenzione e di arredo funzionali alla conservazione delle pinete e al loro corretto uso;
  • - sono ammesse le recinzioni per la protezione delle pinete;
  • - sono ammessi gli interventi per tagli colturali e di produzione e per la raccolta dei prodotti secondari, nel rispetto dei limiti di legge;
  • - con finalità di miglioramento della fruizione, della visita e della percorrenza delle pinete, è ammessa l'installazione della cartellonistica, e la individuazione e realizzazione di aree di sosta attrezzata;
  • - sono ammesse anche opere di riqualificazione e recupero delle aree e dei fabbricati esistenti rilegate ad attività di pubblico esercizio, sports e tempo libero nel pieno rispetto dei criteri elencati ai commi precedenti.
  • - i suddetti interventi dovranno garantire il mantenimento dello stato attuale dei luoghi, dovranno avere carattere di stagionalità, non dovranno comportare opere interrate di fondazione e dovranno essere realizzati con materiali naturali coerenti con il contesto ambientale tutelato.

Duna

4. La duna è distinta con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e ricade anche nell'Ambito del mare di cui all'art. 52. La stessa è riconosciuta quale invariante strutturale del territorio in quanto risorsa di valore strategico sotto il profilo biotico, idrologico, paesaggistico

5. Per le aree dunali sono prescritti gli interventi di cui al precedente comma 2 e 3. Sui fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi edilizi come disciplinato nel presente regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a. che l'intervento operi comunque il consolidamento e il ripristino degli assetti geologici esistenti;
  2. b. che l'intervento sia supportato da dettagliato studio geologico e idrogeologico che dimostri ove esistenti, il mantenimento dei corsi d'acqua che arrivano al mare; il mantenimento e ilripristino della vegetazione spondale;
  3. c. in queste aree permane il divieto della realizzazione di impianti di smaltimento dei reflui mediante sub-irrigazione tipo imhoff; il divieto di emungimento dalle falde idriche; il divieto della realizzazione di volumi interrati;
  4. d. qualsiasi intervento in queste aree non potrà intercludere il sistema dei percorsi e degli accessi al mare,
  5. e. qualsiasi intervento dovrà garantire prioritariamente il recupero e la riutilizzazione dei percorsi esistenti di accesso al mare, utilizzando pavimentazioni che non comportino impermeabilizzazione dei suoli;
  6. f. l'intervento dovrà dimostrare la tutela prioritaria delle risorse idriche esistenti, evitando come già detto sopra qualsiasi forma di prelievo dalle falde e soprattutto dimostrando prioritariamente la verifica del bilancio idrico e le soluzioni apportate per garantire l'approvvigionamento;
  7. g. l'intervento dovrà dimostrare prioritariamente l'assenza di prelievo della sabbia dal sito e qualsiasi modifica ai sistemi dunali esistenti;
  8. h. l'intervento dovrà comunque contenere specifico apposito atto d'obbligo o convenzione che garantisca la realizzazione delle opere di tutela ambientale contemporaneamente all'esecuzione degli interventi edilizi.

6. Per queste aree si prescrive inoltre:

  1. a. il consolidamento del fronte duna verso il mare in forma stabile;
  2. b. il rimpianto di siepi a cespuglio, al piede dunale, per ottenere cordoni di protezione ai fenomeni di scalzamento;
  3. c. la messa a dimora di nuove essenze arboree e arbustive autoctone per l'insediamento di vegetazione pioniera.

Art.62 Sistema umido

Paludi e aree acquitrinose ad alta vulnerabilità ambientale

1. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio in quanto risorse di valore strategico sotto il profilo biotico, idrologico, paesaggistico. Sono individuate con la dicitura "paludi e acque acquitrinose ad alta vulnerabilità ambientale" con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - la Riserva Naturale della Diaccia Botrona;
  • - le aree paludose residue retrodunali costiere;
  • - le aree paludose ricadenti nell'ambito della bocca del fiume Ombrone all'interno del Parco Regionale della Maremma.

3. Il Padule della Diaccia Botrona unitamente alla sua area contigua appartiene al sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Grosseto (istituita con D.C.P. nº 17 del 27/02/96) ed è classificata come Area di Reperimento ed Area di Rilevante Pregio Ambientale dal PTC. In questa area si applicano le disposizioni di cui al "Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Grosseto" approvato con D.C.P. nº 73 del 28/11/2001 e s.m.i..

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, nonché a valorizzazione culturale in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio. All'interno degli ambiti paludosi di cui al presente articolo è vietata:

  • - la costruzione di nuovi pozzi per l'emungimento delle acque sotterranee;
  • - la modifica del reticolo idrografico;
  • - le nuove costruzioni;
  • - le trasformazioni morfologiche e ambientali;
  • - i depositi anche temporanei di materiali di rifiuto e rottami.

5. Negli ambiti di cui al presente articolo è ammesso:

  • - gli interventi di sistemazione idraulica ai fini della riduzione del rischio idraulico sulla base di progetti approvati dai competenti Enti di controllo;
  • - le attività agricole che utilizzano metodi di agricoltura biologica con sistemi di irrigazione a basso consumo idrico.

Art.63 Sistema vegetazionale

Corridoi biologici: vegetazione ripariale

1. Sono riconosciuti quali invarianti strutturali del territorio gli "ambiti perifluviali" intendendosi per tali le aree comprendenti e circostanti i principali corsi d'acqua del territorio comunale, in quanto risorsa di valore strategico sotto il profilo biotico, idrologico, paesaggistico e di rete ecologica. Tali ambiti si configurano come fasce di consistenza variabile connotate dagli assetti geomorfologici propri delle aree ripariali nonché dalle caratteristiche vegetazionali e paesaggistiche connesse con la prossimità di un corso o di uno specchio d'acqua. Sono individuati con la dicitura "vegetazione ripariale" con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. Costituiscono elementi di invarianza, in conformità con le specifiche disposizioni dettate dagli enti competenti:

  • - la qualità fisico-chimica dei corpi fluidi quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci (acque salmonicole) di cui alla normativa vigente;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche del terreno, fatti salvi gli interventi di compensazione o regimazione idraulica;
  • - le formazioni arboree di ripa e di golena, quando non in contrasto con le disposizioni in materia di prevenzione e contenimento del rischio idraulico;
  • - le superfici libere golenali;
  • - la continuità ambientale longitudinale necessaria agli spostamenti della fauna.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, nonché a valorizzazione culturale in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio. All'interno degli ambiti perifluviali di cui al presente articolo è vietata:

  1. a. ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo (ivi compresi gli annessi agricoli di cui all'art. 130) con la sola eccezione degli interventi di cui al successivo comma 4;
  2. b. l'installazione dei manufatti agricoli di cui all'art. 132;
  3. c. l'installazione dei manufatti precari di cui all'art. 133;
  4. d. l'esecuzione di scavi, di rinterri, e di opere di modificazioni del suolo in genere, anche connessi l'attività agricola, che modifichino le sezioni trasversali dell'ambito, con la sola eccezione degli interventi di compensazione o di regimazione idraulica;
  5. e. l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito.

Fatte salve le limitazioni e/o prescrizioni di cui alla Parte IV delle presenti norme, è consentita, ove espressamente ammessa dalle disposizioni di tale Parte, l'installazione delle serre stagionali e/o fisse di cui all'art. 131.

4. Negli ambiti di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di interventi di nuova edificazione esclusivamente nei seguenti casi, ferme restando comunque le limitazioni e/o prescrizioni di cui alla Parte III delle presenti norme:

  • - per le realizzazione di attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico o generale;
  • - per gli interventi previsti nelle "Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi", o nelle "Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali", a condizione che gli interventi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di tutela e di valorizzazione di cui al presente articolo;
  • - per le finalità e nei limiti consentiti dai piani e programmi di settore di cui all'art. 4.

5. Per gli ambiti perifluviali che ricadono nel territorio aperto le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate dalle norme di cui alla Parte IV. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

Grandi complessi boscati

6. Costituiscono invarianti strutturali del territorio i "boschi densi", intendendosi per tali le formazioni forestali e boschive che emergono per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, nonché per la diversificazione ed articolazione delle specie arboree e arbustive presenti. Tali formazioni forestali, di rilevante valore ambientale e paesaggistico, sono identificate con la denominazione di "grandi complessi boscati", sono distinte con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

7. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - la destinazione forestale del suolo;
  • - la composizione floristica del soprasuolo;
  • - l'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
  • - la rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alle aree.

8. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela, finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione degli assetti boschivi ai sensi delle vigenti norme forestali regionali e provinciali. Sono fatti salvi gli interventi derivanti da motivate esigenze colturali e/o di sicurezza ai fini della prevenzione degli incendi.

9. I P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 139 ed i progetti degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 138, ove comprendenti porzioni di "grandi complessi boscati", prevedono adeguati interventi di tutela e valorizzazione della risorsa forestale, privilegiando le seguenti attività:

  • - governo del bosco e del sottobosco;
  • - prevenzione degli incendi boschivi;
  • - pratiche fitosanitarie;
  • - tutela degli alberi monumentali;
  • - sistemazioni idraulico-forestali;
  • - riqualificazione, rinaturalizzazione e assestamento delle aree forestali;
  • - miglioramento qualitativo dei soprasuoli forestali;
  • - recupero delle aree percorse dal fuoco;
  • - prevenzione e/o eliminazione del degrado (usi impropri, discariche abusive, etc.)
  • - manutenzione dei sentieri e della viabilità forestale.

10. Ferma restando la tutela degli elementi di invarianza, ai "grandi complessi boscati" si applica la disciplina di cui all'art. 128.

Vegetazione palustre

11. È riconosciuta quale invariante strutturale del territorio la vegetazione palustre in quanto regno di biodiversità per ogni classe animale, per molte specie d'interesse floristico, e per habitat di rilevanza comunitaria quali le estensioni di praterie ad alte erbe palustri. Il canneto palustre assieme a nuclei di vegetazione palustre tipica delle zone umide, offre siti di rifugio e nidificazione per molte specie di avifauna acquatica e di passeriformi di canneto

12. Sono elementi di invarianza le specie vegetazionali esistenti con le caratteristiche di cui al recedente comma.

Filari alberati

13. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio le formazioni arboree costituite da individui appartenenti alle specie locali, quando rispondenti a criteri ordinatori come l'allineamento in filari lungo strade o percorsi in genere, ovvero volti a formare confini, o, più in generale, a costituire forme di arredo e decoro. Le formazioni arboree decorative possono essere costituite sia da individui di una stessa specie che da una alternanza preordinata di specie diverse. Nel loro insieme e nel loro ruolo di complemento ad architetture di pregio costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico. Sono identificate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

14. Sono elementi di invarianza:

  • - le specie arboree esistenti che presentano le caratteristiche di cui al precedente comma;
  • - le sedi di impianto e la consistenza quantitativa degli allineamenti o delle associazioni areali;
  • - le sistemazioni del suolo finalizzate alla formazione delle sedi di impianto.

15. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, anche mediante azioni di ripristino degli elementi mancanti, nonché a valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio. A tal fine:

  • - l'impianto di alberature e siepi è limitato al reintegro di esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie; le formazioni a filare possono essere eventualmente potenziate attraverso l'impianto di esemplari della stessa specie lungo l'allineamento storicizzato;
  • - eventuali recinzioni aventi rilevanza di memoria storica devono essere conservate e restaurate. Non è consentita la realizzazione di nuove recinzioni;
  • - i percorsi e gli assi visuali che strutturano i rapporti di continuità fisica e funzionale tra le formazioni arboree decorative e gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico devono essere conservati nei loro caratteri planolatimetrici, evitando l'introduzione di qualsiasi elemento che determini ostacolo visivo o soluzione di continuità fisica e/o funzionale, se non per evidenti e inderogabili motivi di interesse pubblico.

Art.64 Colture agrarie storiche

Oliveti tradizionali (con glacis olivetati a sud di Batignano)

1. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio le aree ad oliveto comprendenti le aree in cui la coltivazione dell'olivo è prevalente ed a cui si riconosce, oltre all'interesse produttivo, un particolare valore paesaggistico-ambientale. Sono identificate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. In tali aree non sono consentite:

  • - le trasformazioni delle sistemazioni agrarie esistenti;
  • - la costruzione di nuove strade fatti salvi gli interventi a scala comunale e provinciale giustificati da pubblica necessità;
  • - le trasformazioni morfologiche e ambientali;
  • - le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura;

3. In tali aeree sono consentite:

  • - il ripristino, la manutenzione e il recupero della rete sentieristica e delle strade vicinali e di servizio;
  • - le attività agricole di coltivazione degli olivi e di mantenimento dei terreni;
  • - le opere di consolidamento dei terreni attraverso interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale;
  • - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse, purchè interrate, quali: le reti di trasporto energetico, le reti di acque potabili ed irrigue, le reti di acque luride, ecc.; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
  • - il recupero del patrimonio edilizio esistente;
  • - la costruzione di fabbricati agricoli.

Art.65 Geotopi ed altre emergenze geologiche catalogate dalla Provincia di Grosseto

1. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio i seguenti "geotopi" e le emergenze geologiche catalogate dalla Provincia di Grosseto, appositamente identificati nell'elaborato PR_04 "Disciplina del paesaggio e delle invarianti strutturali":

  • - Il sistema delle acque termali e sorgive
  • - Aree di alimentazione delle sorgenti idropotabili
  • - Gli scogli delle Formiche di Grosseto
  • - La cava storica di "marmo" brecciato a Poggio Mosconcino
  • - Emergenza geologica della "Grotta del Danese"
  • - Emergenza geologica della "Cavità di Roselle"
  • - Emergenza geologica di "Roselle-Grotta Primavera"
  • - Emergenza geologica "Sinkhole Loc. Bottegone"
  • - Emergenza geologica della "Diaccia Botrona"

2. I geotopi sono oggetto di tutela e salvaguardia integrale, evitando manomissioni di qualsiasi natura.

3. Compatibilmente con le esigenze di conservazione e valorizzazione del bene paesaggistico e ambientale dei geotopi e delle altre emergenze geologiche è ammessa esclusivamente la realizzazione di percorsi escursionistici e di didattica ambientale in terra battuta o pietrame, senza che siano necessari sbancamenti e/o movimenti terre significativi e tali da mutare l'assetto geomorfologico, e la realizzazione lungo il percorso di minime attrezzature in legno per la sosta pedonale. Saranno fatti salvi gli interventi mirati alla difesa del suolo ed alla messa in sicurezza dei luoghi, a condizione che gli stessi interventi favoriscano le migliori condizioni di conservazione e fruibilita' dei siti sopra elencati.

4. La previsione dell'elaborato PR_6 (Roselle) "Area di Recupero Mosconcino RC_01H" è soggetta alle norme del presente articolo, pertanto l'intervento di recupero è consentito nell'ambito delle aree di sedime (e relative pertinenze delle strutture e degli impianti di cava esistenti).

Capo III Invarianza socio - culturale

Art.66 Ambiti di valore antropico

1. Sono riconosciute quali invarianti socio culturali del territorio i seguenti elementi appositamente identificati nell'elaborato PR_04 "Disciplina del paesaggio e delle invarianti strutturali":

  • - I centri storici;
  • - I quartieri pianificati;
  • - Le attrezzature di interesse collettivo;
  • - Edifici rilevanti (L'Osservatorio astronomico);
  • - Siti religiosi (Il Romitorio di Santa Maria, La Comunità di Nomadelfia);
  • - Le fattorie (Fattoria la Grancia, Fattoria degli Acquisti, Fattoria della Spergolaia, Magazzini di Alberese, Fattoria di Poggio Cavallo);
  • - Le opere idrauliche (Il diversivo);
  • - I Parchi urbani;
  • - I Valori ambientali.

2. Tali elementi rappresentano caratteri identitari della cultura locale e caratterizzano ed identificano il patrimonio socio culturale di cui è favorita la conservazione ed il consolidamento. Tali obiettivi sono perseguiti dalle ulteriori norme del presente Regolamento Urbanistico.

Art.67 Aree pubbliche centrali degli insediamenti

1. Sono riconosciuti quale invariante strutturale del territorio gli elementi ordinatori dello spazio pubblico, in quanto componente fondamentale ed identitaria degli insediamenti esistenti, nonché sede privilegiata di relazioni sociali, culturali ed economiche. Le porzioni di spazio pubblico così definite, costituenti elementi fondamentali di riferimento ai fini della riqualificazione dei singoli insediamenti, sono distinte con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000, in:

  • - Spazi pubblici centrali
  • - Connettività

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - la proprietà pubblica;
  • - l'utilizzazione per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose;
  • - le pavimentazioni, gli elementi di decoro e simbolici, nonché le sistemazioni in genere aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.

3. Nell'elaborato di PR_07 denominato "Schede di indirizzo progettuale per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico" sono altresì individuati in dettaglio gli elementi costitutivi delle principali aree pubbliche di cui al comma 1.

4. Nel rispetto degli elementi di invarianza di cui al comma 2, negli insiemi spaziali di cui al presente articolo è favorito l'esercizio delle seguenti attività:

  • - il pubblico passaggio con eventuale esclusione dei veicoli a motore;
  • - la sosta connessa a relazioni di tipo sociale, culturale, economico, etc.;
  • - le manifestazioni pubbliche, sociali, culturali e religiose;
  • - i mercati all'aperto;
  • - l'uso del suolo pubblico per pubblici esercizi.

5. Nel rispetto degli elementi di invarianza di cui al comma 2, gli insiemi spaziali di cui al presente articolo sono individuati quali ambiti territoriali per la formazione di Centri commerciali naturali di cui al Capo XIII della legge regionale n. 28/2005

6. Gli elementi di invarianza di cui al comma 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e simbolica. Sono altresì oggetto di valorizzazione culturale e sociale in quanto luoghi della centralità urbana e di identificazione della comunità locale.

7. Gli interventi sugli elementi ordinatori dello spazio pubblico sono essenzialmente finalizzati:

  • - alla tutela e/o al recupero degli elementi di invarianza cui al comma 2;
  • - alla valorizzazione degli elementi qualitativi e/o identitari eventualmente presenti;
  • - al rafforzamento del ruolo strutturante e ordinatore nei confronti dell'ambito insediativo di riferimento;
  • - alla creazione di un sistema integrato di relazioni funzionali a livello urbano e territoriale;
  • - alla formazione o al ripristino di una identità formale unitaria.

8. Nell'elaborato PR_07 sono contenute le indicazioni di massima per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico, riferite ad una serie di insiemi spaziali particolarmente significativi e/o strategici per gli equilibri insediativi del contesto urbano di riferimento. Tali indicazioni progettuali sono spesso riferite anche agli elementi ordinatori di cui al presente articolo. In presenza di "tessuto antico", "tessuto storico", "tessuto storico unitario", si applicano altresì le disposizioni degli artt. 71, 72, 73.

Art.68 Tratti di percorsi panoramici e punti visuali emergenti

1. Sono luoghi assunti come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità.

2. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR04 su base C.T.R. in scala 1:10.000:

  • - Percorsi;
  • - Punti.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la libera accessibilità dei luoghi;
  • - l'assenza di ostacoli alla visione;
  • - la tutela dall'inquinamento luminoso.

4. In corrispondenza dei tratti panoramici e dei punti visuali non è ammessa alcuna nuova costruzione o sopraelevazione di costruzioni esistenti, compresi tralicci, antenne, ripetitori, cartelli pubblicitari, il cui punto più alto superi la linea che si diparte dal ciglio a valle della strada o dall'area scoperta pubblica, o del punto visuale emergente con un angolo di 20° sotto l'orizzonte, per una profondità di 100 m misurati sull'orizzontale. Tale disposizione si applica sull'intero territorio con esclusione delle aree pianeggianti.

Art.69 Il sistema degli usi civici

1. Sono riconosciute quali invarianti strutturali i territori demaniali e le aree gravate da usi civici ai sensi delle norme vigenti. Sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici su base C.T.R. in scala 1:10.000:

  • - Terre private gravate per utilizzazione agraria
  • - Terre private gravate per utilizzazione silvopastorale
  • - Demanio civico per utilizzazione agricola e altre utilizzazioni
  • - Demanio civico per riutilizzazione silvopastorale

2. Sono elementi di invarianza:

  • - la consistenza quantitativa e qualitativa degli elementi del patrimonio territoriale presenti
  • - i rapporti culturali, sociali ed economici con la comunità locali
  • - la destinazione agricola, forestale e pastorale dei suoli.

3. Le disposizioni del presente articolo sono fatte salve nel caso in cui vi siano interventi di modifica alla consistenza quantitativa dei demani, iniziate alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico per le quali si osservano le procedure di cui alla normativa regionale vigente, concernente l'alienazione di beni pubblici.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13