Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.23 Intervento urbanistico-edilizio diretto, comprese fattispecie convenzionate o soggette a sottoscrizione di atto d'obbligo

1. Si attuano mediante intervento urbanistico-edilizio diretto tutte le previsioni del Regolamento Urbanistico non subordinate alla preventiva approvazione dei Piani Attuativi o dei Progetti Unitari. I titoli e/o gli atti abilitativi necessari per ciascun intervento urbanistico-edilizio diretto, pubblico o privato, sono stabiliti dalle vigenti norme in materia di disciplina dell'attività edilizia.

2. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo - secondo quanto specificato nei pertinenti articoli delle presenti norme - è subordinato alla stipula di una convenzione, registrata e trascritta a cura e spese dell'interessato, atta a garantire l'interesse pubblico o generale e/o il rispetto di determinate condizioni, nel caso in cui l'intervento urbanistico-edilizio privato:

  • - riguardi interventi riferiti alle aree di cui al precedente art. 21 comma 3 che risultano assoggettate, ai sensi del precedente art. 21 comma 5, ad intervento edilizio diretto.
  • - comporti la preventiva o contestuale esecuzione di opere di urbanizzazione da parte del/dei titolare/i del titolo abilitativo a scomputo del contributo dovuto per i relativi oneri ;
  • - interessi un'area per servizi pubblici di interesse comune 'di progetto', o altra area a destinazione pubblica, fatta eccezione per gli interventi privati ivi consentiti nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico;
  • - consista in opere da eseguirsi in attuazione di un P.A.P.M.A.A. approvato;
  • - comporti l'esecuzione di interventi di sistemazione ambientale;
  • - interessi le aree per il deposito o l'esposizione di merci e/o materiali all'aperto;
  • - interessi le aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione;
  • - rientri in altre fattispecie per le quali la stipula di una convenzione sia prevista dalle presenti norme, o dalle vigenti leggi.

3. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinato - secondo quanto specificato nei pertinenti articoli delle presenti norme - alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto a cura e spese dell'interessato, atto a garantire l'interesse pubblico o generale e/o il rispetto di determinate condizioni, ove l'intervento urbanistico-edilizio privato:

  • - sia riferito agli edifici esistenti a destinazione turistico-ricettiva;
  • - interessi le aree per attività culturali e/o ricreative all'aperto;
  • - interessi gli opifici ed impianti per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli;
  • - interessi le aree per impianti di autodemolizione;
  • - rientri in altre fattispecie per le quali la sottoscrizione di un atto d'obbligo sia prevista dalle presenti norme, o dalle vigenti leggi.

4. Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni contenute nei piani di settore di cui all'art. 4 delle presenti norme, ovvero nel Regolamento Edilizio, in ordine ai procedimenti dagli stessi disciplinati.

5. Gli interventi urbanistico-edilizi diretti sono soggetti, oltre che al presente Regolamento Urbanistico, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti comunali, nonché agli eventuali piani e programmi di settore di competenza comunale, per quanto non in contrasto con le presenti Norme per l'Attuazione.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13