Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.6 Valutazione integrata degli effetti ambientali delle trasformazioni e Valutazione Ambientale Strategica

1. Il processo di valutazione integrata si svolge attraverso le fasi iniziale ed intermedia e comprende:

  1. a. la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione procedente e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa ;
  2. b. il monitoraggio degli effetti attraverso l'utilizzo di indicatori predeterminati;
  3. c. la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/CE ove prevista;
  4. d. gli adempimenti riferiti alle valutazioni in merito ai siti di interesse comunitario o regionali, ove previsti.

2. La valutazione strategica ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

3. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ed è obbligatoria se definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità a V.I.A., di cui agli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero se possono determinare possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come di importanza comunitaria o regionale e per i quali è inoltre necessaria una valutazione di incidenza.

4. Per i piani e i programmi così come definiti al precedente comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori ai medesimi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente, così come individuata ai sensi dell'art.12 ex L.R. 17 febbraio 2010 nº10, valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente secondo le modalità individuate dalla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 22 della legge sopra richiamata. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5 comma 4 della medesima legge.

5. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di V.I.A., la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13