Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art.162 Tessuto Storico Unitario: regole per gli usi
1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto storico unitario, così come definito dall’art. 73 delle presenti Norme vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato. Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:
- - Residenza (CR)
- - Attività Turistico-Ricettive (CTr)
- - Attività Direzionali (CD)
- - Attività Commerciali (CC)
- - Attività di Servizio (CS)
2. ABROGATO.
3. Risulta ammesso il cambio di destinazione d’uso funzionale, con o senza opere, da residenza (CR) e attività turistico-ricettive (CTR) ad attività Direzionali (CD), attività Commerciali (CC), attività di Servizio (CS) fino al raggiungimento di una quota massima pari al 40% della Sul dell’edificio ospitante le funzioni oggetto di cambio di destinazione.
4. Non risultano compatibili con il tessuto storico unitario le seguenti categorie di funzioni:
- - Attività Commerciali (CC), limitatamente alle grandi strutture di vendita;
- - Attività di Servizio (CS), limitatamente a Servizi Cimiteriali (CSc) ed impianti tecnologici (CSt1), servizi per il culto (CSd1) limitatamente ad edifici o luoghi per l’esercizio delle funzioni di culto, attività per impianti tecnologici (Cst1), autolavaggi (CS aut).
4 bis. Per le medie distribuzioni di vendita, aventi una SV superiore a 500 mq. si rinvia a quanto puntualmente previsto nella disciplina dei tessuti (Titolo III, Capo II e III). Mediante variante al Regolamento Urbanistico potranno essere individuate le porzioni di tessuto da ritenersi sature rispetto all’insediamento di nuove strutture commerciali, in base a studi di settore relativi ad esempio alla viabilità e agli effetti sulle esistenti attività commerciali.
5. E' sempre ammesso il ripristino delle funzioni storiche.