Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.162 Tessuto Storico Unitario: regole per gli usi

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto storico unitario, così come definito dall’art. 73 delle presenti Norme vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato. Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Residenza (CR)
  • - Attività Turistico-Ricettive (CTr)
  • - Attività Direzionali (CD)
  • - Attività Commerciali (CC)
  • - Attività di Servizio (CS)

2. ABROGATO.

3. Risulta ammesso il cambio di destinazione d’uso funzionale, con o senza opere, da residenza (CR) e attività turistico-ricettive (CTR) ad attività Direzionali (CD), attività Commerciali (CC), attività di Servizio (CS) fino al raggiungimento di una quota massima pari al 40% della Sul dell’edificio ospitante le funzioni oggetto di cambio di destinazione.

4. Non risultano compatibili con il tessuto storico unitario le seguenti categorie di funzioni:

  • - Attività Commerciali (CC), limitatamente alle grandi strutture di vendita;
  • - Attività di Servizio (CS), limitatamente a Servizi Cimiteriali (CSc) ed impianti tecnologici (CSt1), servizi per il culto (CSd1) limitatamente ad edifici o luoghi per l’esercizio delle funzioni di culto, attività per impianti tecnologici (Cst1), autolavaggi (CS aut).

4 bis. Per le medie distribuzioni di vendita, aventi una SV superiore a 500 mq. si rinvia a quanto puntualmente previsto nella disciplina dei tessuti (Titolo III, Capo II e III). Mediante variante al Regolamento Urbanistico potranno essere individuate le porzioni di tessuto da ritenersi sature rispetto all’insediamento di nuove strutture commerciali, in base a studi di settore relativi ad esempio alla viabilità e agli effetti sulle esistenti attività commerciali.

5. E' sempre ammesso il ripristino delle funzioni storiche.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13